Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/05/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4348 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.GIOVANNI CANDELA e DI AN GIUSEPPE ( ) Vico A.Moro 20 83040 Carife;
che lo C.F._1 rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. Silvio CP_1
Garofalo ( ), giusta procura generale alle liti per C.F._2 notar in Fiumicino (Rm) del 22.3.2024 (rep. n° 37875 Persona_1
– rogito 7313), ed elettivamente domiciliato in Benevento, Via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/10/2024 Parte_1 esponeva di aver richiesto l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di acompagnamento e disabilità art.3 co.3 L.n.104\92, ma che lo stesso non gli\le era stato riconosciuto in via amministrativa;
che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che le conclusioni cui era pervenuto il CTU erano viziate dal momento che non aveva valutato correttamente le patologie refertate.
Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del
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infatti le norme di cui alla L. n. 18 del 1988, art. 1 e L. n. 508 del 1988, art. 1, con l'uso degli aggettivi qualificativi "continua" e "permanente" intendono precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita deve essere assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, nè una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita (Cass. n. 12521/2009, n. 14076/2006, n. 10281/2003, n. 3228/1999). Quanto alla disabilità art.3 comma 3 L.n.104\92 può essere concesso
“qualora la minorazione,singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione la situazione assume connotazione di gravità”. E, nella specie, come evidenziato dal CTU, non ricorrono tali condizioni.
2 Il CTU, già in sede di esame obiettivo, evidenzia che la perizianda si presenta “vigile, orientata nel tempo e nello spazio, …..deambulazione rallentata a piccoli passi con uso di bastone, passaggi posturali autonomi". Riconosce che risulta affetta da “ Obesità grave con complicanze artrosiche, ipertensione arteriosa, disturbo depressivo cronico, distiroidismo ” e che "malattia poliartosica in uno alla grave obesità ( BMI 43.23) di cui è affetta la ricorrente, allo stato, è responsabile dell'impegno di grado medio alto dell'organo statico deambulatorio perchè è responsabile di marcata rigidità del rachide e delle articolazioni portanti". Ciò nondimeno esclude che sia impossibilitata a compiere gli atti quotidiani della vita o impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o affetta da grave disabilità.
Le conclusioni cui il CTU è pervenuto appaiono, pertanto, convincenti e condivisibili. Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna lacuna nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere rigettata. Per il principio della soccombenza parte ricorrente dev'essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano in dispositivo nella misura minima e per entrambi i procedimenti (ATP e merito) in assenza di dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c., relativa al godimento nell'anno precedente alla pronunzia di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt.76 commi 1 e 3 e 77 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia di cui al D.P.R. 10.05.2002 n.115 (in atti è stata depositata solo la dichiarazione utile ai fini dell'esenzione dal contributo unificato) .
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data 23/10/2024 Parte_1 così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore dell' che liquida in complessivi €3.633 CP_1 di cui €936 per fase di ATP e €2697 per il presente giudizio, oltre rimb.forf., IVA e CPA.
Così deciso in Benevento il 21/05/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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