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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 27/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Composta da
Dott. Matteini Claudia Presidente
Dott. Baglioni Claudio Consigliere
Dott. Munzi Daniela Giudice ausiliario rel.
Sciogliendo la riserva nel procedimento di secondo grado iscritto al n. 489/2022,
proposto da
, in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dagli Avv.ti Marco Muzi e Daniela Colantonio;
- appellante contro
in persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avv. Francesco Emilio Standoli;
- appellato appellante incidentale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SOMMARIO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha Parte_2
proposto appello avverso la Sentenza n. 446/2022 del 25.05.2022, con la quale il Tribunale di ER
ha parzialmente accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 376/2019 emesso in suo favore per l'importo di € 44.715,00, nei confronti del . Controparte_1 La pretesa creditoria traeva fondamento dal contratto d'appalto del 14.06.2017, con il quale il
IO aveva affidato alla l'esecuzione di Controparte_1 Parte_1
lavori di rifacimento del tetto dell'intero immobile per € 106.000,00 oltre iva. La somma di €
37.314,75 era stata richiesta a titolo di “10 mesi ulteriori a causa delle sospensioni per ritardati pagamenti” e la restante somma di € 7.400,93 era stata richiesta a saldo delle opere eseguite.
Il Tribunale ha rideterminato il credito della parte opposta in € 2.400,93 a saldo dei lavori eseguiti (€
7.400,00 – ulteriore acconto di € 5.000,00 versato dopo la notifica del d.i.), non ritenendo dovute le somme per i costi delle attrezzature (noleggio dei ponteggi per € 37.314,75) ed ha condannato il al pagamento di tale importo e alle spese di lite in favore della CP_1 Parte_2
pari ad € 4.025,00 per compensi oltre oneri.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato erronea valutazione delle prove documentali ed orali su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non dovuti i costi delle attrezzature pari ad € 37.314,75 per il noleggio dei ponteggi. Il Tribunale ha affermato al riguardo che tali costi non erano previsti in virtù degli artt. 3, 4 e 11 del contratto d'appalto e non sono stati dimostrati da parte opposta, non assumendo valore confessorio la dichiarazione proveniente dall'amministratore non debitamente autorizzato dal essi inoltre si dovrebbero evincere CP_1
dal capitolato-computo metrico che non risulta sottoscritto e fa riferimento a lavori da svolgersi in altro cantiere ubicato in Via Romagnosi n. 23, recando altresì altra data.
Per l'appellante la ricognizione di debito sottoscritta dall'amministratore non è stata correttamente interpretata, essendo stato lo stesso a tal fine autorizzato dall'assemblea dei condomini del
12.10.2018. L'importo ulteriore per il noleggio dei ponteggi protrattosi sino al novembre 2018,
richiesto a causa delle sospensioni per ritardati pagamenti, è stato certificato dal direttore dei lavori
Ing. in data 14.01.2019 con la contabilità finale inviata al il 14.01.2019. CP_2 CP_1
A tale documento deve essere attribuito il giusto valore di ammissione del debito, provenendo dal direttore dei lavori ed essendo stato sottoscritto dall'amministratore in esecuzione di un mandato precedentemente ricevuto dall'assemblea dei condomini del 12.10.2018. Con il secondo motivo si è eccepita l'erronea e falsa applicazione normativa in ordine a un punto decisivo della controversia, nella parte in cu il Tribunale ha affermato che, in virtù dell'art. 3 del contratto d'appalto, “il prezzo risulta essere fisso, invariabile e non soggetto a revisione, comprensivo di tutti gli oneri e del costo dei materiali”. In realtà la revisione concordemente operata sul prezzo nell'assemblea del 12.10.2018, che ha deliberato di pagare anche l'ulteriore costo dei ponteggi,
rinunciando ad eseguire le altre opere contrattualmente previste, non può essere ascritta alla previsione dell'art. 1664 c.c. Nel caso che ci occupa quello che è lievitato è il costo dei ponteggi non per un aumento in corso d'opera ma per il prolungarsi del cantiere a seguito dell'ammesso inadempimento (ritardo nei pagamenti) da parte dei condomini. La previsione contrattuale è stata dunque superata dalla volontà assembleare del 12.10.2018 che ha modificato ogni precedente delibera, né può parlarsi di indennizzo ai sensi dell'art. 4 del contratto ma di rimborso delle maggiori spese sostenute dall'appaltatore a causa del procrastinarsi del cantiere., per colpa addebitabile al
Il fatto che all'art. 11 era esplicitato che la ditta appaltatrice era già in possesso di tutte CP_1
le attrezzature senza alcuna esplicita previsione di doverle noleggiare, non esclude che tale fornitura potesse essere fatta anche a mezzo noleggio, come esplicitato nella mail del 12.05.2018 dalla
[...]
(documento tempestivamente prodotto in sede di costituzione in giudizio e non solo Parte_2
unitamente alla memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c.). Il Computo metrico annesso al contratto, è relativo al cantiere per cui è causa e la circostanza che nella prima pagina sia stato scritto “Via Romagnosi”
anziché è un mero errore materiale e la data indicata (18.03.2017) è antecedente al CP_1
contratto (14.06.2017) perché “redatto su esplicita richiesta del a mò di offerta da poter CP_1
portare in assemblea”. Infine le fatture 6B, 6C e 6D recano quale indirizzo di scarico della merce la via Angeloni in ER in quanto il materiale è stato utilizzato nella parte posteriore dello stabile condominiale insistente su via Angeloni, come da mappa allegata al presente fascicolo.
Si è costituito il il quale ha chiesto il rigetto del primo motivo Controparte_1
d'impugnazione, perché nell'assemblea del 12.10.2018 il non ha riconosciuto di essere CP_1
debitore della . La circostanza che solo 3 condomini su 18 non Parte_2 avessero pagato quanto dovuto, non ha inciso sui pagamenti del che ha deliberato come CP_1
nero atto interno di agire nei confronti dei morosi. Anche la missiva del 14.01.2019 non contiene il presunto riconoscimento di debito perché è stata predisposta dal direttore dei lavori, indirizzata al e sottoscritta per accettazione dall'amministratore di quest'ultimo. CP_1
Il ha chiesto il rigetto del secondo motivo perché la ha rinunciato a CP_1 Parte_2
qualsiasi indennizzo o compenso in caso di temporanea sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 4 del contratto d'appalto, il prezzo dei lavori era fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 3, difetta totalmente la prova di aver corrisposto i maggiori costi per i ponteggi e per la piattaforma di sollevamento, poiché
le fatture depositate e il computo metrico sono relativi a cantieri differenti rispetto a quello per cui è
causa e sulla Via Angeloni non vi è alcun accesso sul IO . Controparte_1
In ogni caso il ha ribadito le eccezioni e domande non esaminate dal giudice di primo CP_1
grado, affermando che non sarebbero dovute le somme richieste per IVA la quale non costituisce una voce di danno risarcibile, che il sig. padre della titolare della ditta, solo nel corso Parte_1
dell'assemblea del 12.10.2018 ha reso edotto il in merito alla circostanza che i ponteggi CP_1
utilizzati non fossero di sua proprietà, che le mail e missive prodotte con la memoria ex art. 183 n. 3
c.p.c. sono state giustamente dichiarate inammissibili poiché non costituiscono prove contrarie.
Il ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza Controparte_1
nella parte in cui non è stata accolta la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, di risarcimento dei danni dallo stesso subiti per effetto del ritardo imputabile all'appaltatrice nell'esecuzione dell'opera. E' invero emerso che i lavori sono iniziati solo nel mese di settembre 2017
cioè con oltre tre mesi di ritardo rispetto alla data contrattualmente fissata per il 26.06.2017 (cfr.
testimonianza di e dichiarazione scritta del direttore dei lavori) e che sono terminati nel Testimone_1
novembre 2018. Dunque i lavori sono durati 14 mesi e cioè 10 mesi in più rispetto a quanto previsto quale termine essenziale e tale ritardo giustifica la richiesta di pagamento della penale pattuita di €
12.000,00 (400 giorni x € 30,00). La infatti ha unilateralmente sospeso i lavori senza alcuna Pt_2
autorizzazione ed in violazione dell'art. 4 del contratto, avvalendosi di due soli operai. Ai sensi dell'art. 9 del contratto, i pagamenti avrebbero dovuto essere eseguiti al termine dei 4 SAL mensili,
previsti e previa verifica e accettazione degli stessi da parte del direttore dei lavori. Già dopo il primo mese dall'inizio dei lavori, la avrebbe dovuto eseguire e fatturare opere Parte_1
per complessivi € 21.200,00 oltre Iva e solo a seguito delle disposizioni di bonifico, emetteva le fatture. Il ritardo nei pagamenti da parte di alcuni condomini è emerso solo nel corso dell'assemblea dell'ottobre 2018 a completamento dell'opera e ciò non dimostra in alcun modo che vi sia stato un corrispondente ritardo nel pagamento dei lavori sino ad allora eseguiti. Tutte le somme sono state corrisposte allo stato dei lavori tanto che nessuna fattura è mai stata emessa antecedentemente al bonifico.
Il ha altresì proposto appello incidentale sulla condanna al pagamento delle spese di lite, CP_1
nonostante sia stato condannato al pagamento di € 2.400,00 a fronte di un decreto ingiuntivo di quasi
€ 45.000,00, quindi di una somma di gran lunga inferiore al valore della domanda. La conseguenza è
che deve essere applicato alla fattispecie l'art. 92 c.p.c. per soccombenza reciproca e quindi la compensazione totale o parziale delle spese di lite.
All'udienza del 07.03.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini per il deposito di conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il primo motivo d'appello non è fondato per le seguenti considerazioni.
Il Tribunale di ER ha affermato che non può assumere valore confessorio il riconoscimento di debito effettuato dall'Amministratore in calce alla lettera del 14.01.2019, conformemente all'orientamento della Suprema Corte, poiché costui non era stato a ciò debitamente autorizzato dal
IO (Cass. Civ. n. 9389/2019).
L'opponente ha dedotto invece che l'Amministratore era stato preventivamente a ciò autorizzato dall'assemblea dei condomini del 12.10.2018. Occorre pertanto esaminare il contenuto del verbale del 12.10.2018 per verificare se i condomini avessero autorizzato l'Amministratore a riconoscere il debito contestato di € 37.314,75, richiesto per il noleggio dei ponteggi per “10 mesi ulteriori a causa delle sospensioni per ritardati pagamenti”.
Si legge nel suddetto Verbale al punto 1 dell'ordine del giorno: “ristrutturazione del tetto:
problematiche pagamenti (morosi)” che: “viene deliberato di procedere con le azioni legali per il
recupero delle somme dovute (compresi i maggiori oneri derivanti da mancati/ritardati pagamenti),
afferenti le opere relative al rifacimento del tetto e della facciata, oltre alle quote condominiali non
pagate. Le suddette azioni avranno ad oggetto decreti ingiuntivi e iscrizione ipoteche giudiziali.
…..l'amministratore dovrà fornire rendiconto dello stato delle iniziative. Allo stesso viene peraltro
richiesto di fornire non appena possibile un resoconto sui conteggi aggiornati delle rispettive
posizioni …comprensive delle quote ascrivibili ai suddetti ritardi (..noleggio ponteggi) che saranno
ascritte unicamente ai suddetti. Nel frattempo è stato richiesto al sig. di ricercare una Parte_1
transazione con la ditta fornitrice i ponteggi per valutare eventuali interventi nelle more dei
versamenti dei morosi: verrà quindi fornita tempestiva informativa sull'esito da parte
dell'amministratore, per poi procedere eventualmente nei modi di rito per la relativa
approvazione……al punto 4 dell'ordine del giorno: “viste le difficoltà nell'ottenere da alcuni
condomini i pagamenti delle spese relative ai lavori straordinari, l'assemblea delibera la
interruzione della spesa non appena ultimati quelli relativi al tetto, per i quali necessita
esclusivamente il montaggio dei canali di gronda. Gli stessi, a differenza di quanto preventivato,
saranno eseguiti in lamiera prefabbricata al fine di contenere i costi. I lavori già previsti relativi alla
facciata non verranno al momento eseguiti. I ponteggi verranno quindi smontati e non più a carico
del non appena completato il montaggio dei canali di cui sopra…”. CP_1
Dal tenore letterale di detto verbale si evince che i condomini erano consapevoli dei ritardi nell'esecuzione dell'opera da parte della a causa dei ritardi nei pagamenti da parte di Parte_2
alcuni di essi e si manifestavano disponibili a valutare la possibilità di trovare una soluzione transattiva. Essi non avevano autorizzato l'amministratore a riconoscere il debito e tantomeno per la somma di € 37.314,75, tanto più ove si consideri che avevano richiesto allo stesso di fornire non appena possibile un resoconto sui conteggi aggiornati delle rispettive posizioni;
contestualmente avevano richiesto al sig. di ricercare una transazione con la ditta fornitrice i ponteggi per Parte_1
valutare eventuali interventi nelle more dei versamenti dei morosi;
attendevano quindi una tempestiva informativa sull'esito da parte dell'amministratore, per poi procedere eventualmente nei modi di rito alla relativa approvazione.
In difetto di successive delibere assembleari o di una specifica autorizzazione è corretto affermare che all'amministratore non era stato dato alcun mandato da parte dei condomini, al fine di accettare l'importo richiesto per il noleggio dei ponteggi pari ad € 37.314,75.
In giurisprudenza è stato invero più volte affermato che il potere di rappresentanza ex mandato che lega l'amministratore al IO è contenuto nei limiti delle attribuzioni indicate dall'art. 1130
c.c., limiti che possono essere superati solo se il regolamento di condominio o l'assemblea conferiscano maggiori poteri. Non rientra tra le attribuzioni dell'amministratore del CP_1
quale organo di rappresentanza dell'ente di gestione deputato all'ordinaria amministrazione dei beni comuni, il potere di effettuare una ricognizione di debito che inevitabilmente si riflette sulla sfera giuridico-patrimoniale dei singoli condomini, in assenza di apposita autorizzazione assembleare
(Tribunale Roma, sez. V, 04 maggio 2010, n. 9812). In mancanza di accordo sulla modifica delle condizioni contrattuali, il rapporto restava disciplinato dagli artt. 3,4 e 11 i quali disponevano che il prezzo era fisso, invariabile e non soggetto a revisione, comprensivo di tutti gli oneri e del costo dei materiali, che la ditta rinunciava a qualsiasi indennizzo o compenso in caso di temporanea sospensione dei lavori, che la stessa era già in possesso di tutte le attrezzature senza necessità di doverle noleggiare.
2) Per le medesime ragioni deve essere rigettato il secondo motivo di appello, essendo stato già
chiarito che i condomini non si erano riconosciuti debitori dell'importo di € 37.314,75 nel corso dell'assemblea del 12.10.2018, né in quella sede avevano modificato le disposizioni di cui agli artt.
3,4, e 11 del contratto d'appalto. Ciò a prescindere dal fatto che il costo dei ponteggi fosse indicato nel Computo metrico allegato al contratto, anche perché non sottoscritto dalle parti, mentre quello della piattaforma mobile di sollevamento fosse indicato nelle fatture 6B, 6C e 6D le quali non attestano l'esborso che è stato richiesto a titolo di risarcimento danni.
La fattura “centro montaggi gru” e la fattura “piattaforma” recano inoltre quale indirizzo di scarico della merce la via Angeloni in ER e la parte attrice, a fronte delle contestazioni mosse dalla controparte, non ha dimostrato che il materiale fosse stato utilizzato nella parte posteriore dello stabile condominiale insistente su via Angeloni, come dedotto negli atti difensivi.
Infine, non è stato neanche dimostrato il danno-conseguenza che avrebbe riportato la TA a seguito del protrarsi del cantiere oltre la scadenza contrattuale a causa del ritardo nei pagamenti da parte del convenuto. CP_1
In tema di danno è invero necessario distinguere tra “danno evento” e “danno conseguenza”: il primo può essere genericamente definito come l'evento lesivo, ovvero il pregiudizio di un interesse rilevante per il diritto;
il secondo è invece l'effetto economico negativo che si traduce in tutte le diminuzioni patrimoniali che si producono in capo al danneggiato.
3) Le considerazioni che precedono inducono al rigetto del primo motivo dell'appello incidentale proposto dal perché, come già evidenziato, i ritardi nella esecuzione Controparte_3
dell'opera non sono imputabili all'appaltatore ma al medesimo che ha versato in ritardo CP_1
gli acconti previsti nel contratto d'appalto.
L'art. 2 del contratto d'appalto prevedeva infatti che i lavori avrebbero dovuto avere inizio il
26.06.2017 ed avrebbero dovuto essere terminati entro il 26.10.2017 con una tolleranza massima di
30 giorni;
per ogni giorno di ritardo la TA ST avrebbe dovuto corrispondere a titolo di penale
€ 30,00.
Per quanto concerne l'imputabilità del ritardo nella ultimazione dei lavori, dall'esame della documentazione agli atti si evince che il prima dell'inizio degli stessi, avrebbe dovuto CP_1
garantire all'Impresa la disponibilità di cassa per un importo pari all'80% del costo dell'appalto (€ 80.000,00); avrebbe dovuto versare alla firma del contratto cioè il 14.06.2017 la somma di €
21.200,00 oltre iva (€ 23.320,00); successivamente avrebbe dovuto versare l'importo di 4 SAL
sempre per € 23.320,00 ciascuno;
infine nei 30 giorni successivi alla consegna dei lavori avrebbe dovuto svincolare le somme in garanzia.
Il fondo speciale non è stato mai costituito, l'importo di € 23.320,00 è stato corrisposto a mezzo pagamenti parziali e per intero solo in data 22.09.2017, nonostante l'Impresa avesse iniziato i lavori nel mese di luglio 2017 (cfr. testimonianze e l'ultimo pagamento Controparte_4 Testimone_2
dei SAL è stato effettuato il 12.09.2018.
Dunque si può ritenere che il ritardo nella ultimazione dei lavori è dipeso dal ritardo dei pagamenti da parte del . Per costante giurisprudenza, in tema di appalto privato, Controparte_3
l'inadempimento da parte del committente relativo al mancato pagamento degli importi dovuti alle scadenze pattuite, giustifica la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore, dato che nell'appalto trovano applicazione i principi generali in materia di contratti a prestazioni corrispettive,
per cui, se il committente non paga il residuo corrispettivo, l'appaltatore può rifiutarsi di consegnargli la restante parte dell'opera, alla stregua del principio inadimplenti non est adimplendum, di cui all'
art. 1460 c.c. (Tribunale L'Aquila , 03/11/2020 , n. 496; Tribunale Trani n. 711/2018; Tribunale Latina
n. 464/2023).
Anche la Suprema Corte ha più volte affermato che la pattuizione di una penale non sottrae il rapporto obbligatorio alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore se questi prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, cui accede la clausola penale, sia stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile o risulti comunque giustificato, in relazione all'exceptio inadimplenti contractus,
dall'inadempienza dell'altra parte (Cass. Civ. n. 11748/2003; 7180/2012; n. 4664/1976).
4) Deve invece essere accolto il secondo motivo dell'appello incidentale perché la condanna del al pagamento di € 2.400,00 a fronte di un decreto ingiuntivo pari a € 45.000,00, CP_1
giustificava una parziale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno di recente enunciato il principio di diritto secondo cui
«in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda
articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in
presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o
in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la
condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente,
ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti
previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.». (Cass. Civ. Sez. Unite n. 32061/2022).
L'accoglimento della domanda attorea in percentuale minima rispetto al quanto richiesto, consente la compensazione delle spese nella misura che si ritiene equa del 70%, restando il 30% a carico del in favore della ditta appaltatrice. CP_1
Le spese di secondo grado devono essere liquidate nella stessa misura, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), ad esclusione della fase istruttoria per la quale viene applicato il valore minimo perché non espletata in appello.
In ragione della soccombenza dell'appellante principale, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di costoro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello principale;
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna il al Controparte_1
pagamento del 30% delle spese di primo grado in favore della , Parte_2
liquidate complessivamente in € 7.616,00 oltre 15% rimborso forfettatio, 4% cpa e 22% iva;
3) condanna il al pagamento del 30% delle spese di secondo grado, Controparte_1
liquidate complessivamente in € 8.469,00 oltre 15% rimborso forfettario, 4% cpa e 22% iva;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Perugia il 13/02/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Daniela Munzi Dott. Claudia Matteini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Composta da
Dott. Matteini Claudia Presidente
Dott. Baglioni Claudio Consigliere
Dott. Munzi Daniela Giudice ausiliario rel.
Sciogliendo la riserva nel procedimento di secondo grado iscritto al n. 489/2022,
proposto da
, in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dagli Avv.ti Marco Muzi e Daniela Colantonio;
- appellante contro
in persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avv. Francesco Emilio Standoli;
- appellato appellante incidentale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SOMMARIO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha Parte_2
proposto appello avverso la Sentenza n. 446/2022 del 25.05.2022, con la quale il Tribunale di ER
ha parzialmente accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 376/2019 emesso in suo favore per l'importo di € 44.715,00, nei confronti del . Controparte_1 La pretesa creditoria traeva fondamento dal contratto d'appalto del 14.06.2017, con il quale il
IO aveva affidato alla l'esecuzione di Controparte_1 Parte_1
lavori di rifacimento del tetto dell'intero immobile per € 106.000,00 oltre iva. La somma di €
37.314,75 era stata richiesta a titolo di “10 mesi ulteriori a causa delle sospensioni per ritardati pagamenti” e la restante somma di € 7.400,93 era stata richiesta a saldo delle opere eseguite.
Il Tribunale ha rideterminato il credito della parte opposta in € 2.400,93 a saldo dei lavori eseguiti (€
7.400,00 – ulteriore acconto di € 5.000,00 versato dopo la notifica del d.i.), non ritenendo dovute le somme per i costi delle attrezzature (noleggio dei ponteggi per € 37.314,75) ed ha condannato il al pagamento di tale importo e alle spese di lite in favore della CP_1 Parte_2
pari ad € 4.025,00 per compensi oltre oneri.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato erronea valutazione delle prove documentali ed orali su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non dovuti i costi delle attrezzature pari ad € 37.314,75 per il noleggio dei ponteggi. Il Tribunale ha affermato al riguardo che tali costi non erano previsti in virtù degli artt. 3, 4 e 11 del contratto d'appalto e non sono stati dimostrati da parte opposta, non assumendo valore confessorio la dichiarazione proveniente dall'amministratore non debitamente autorizzato dal essi inoltre si dovrebbero evincere CP_1
dal capitolato-computo metrico che non risulta sottoscritto e fa riferimento a lavori da svolgersi in altro cantiere ubicato in Via Romagnosi n. 23, recando altresì altra data.
Per l'appellante la ricognizione di debito sottoscritta dall'amministratore non è stata correttamente interpretata, essendo stato lo stesso a tal fine autorizzato dall'assemblea dei condomini del
12.10.2018. L'importo ulteriore per il noleggio dei ponteggi protrattosi sino al novembre 2018,
richiesto a causa delle sospensioni per ritardati pagamenti, è stato certificato dal direttore dei lavori
Ing. in data 14.01.2019 con la contabilità finale inviata al il 14.01.2019. CP_2 CP_1
A tale documento deve essere attribuito il giusto valore di ammissione del debito, provenendo dal direttore dei lavori ed essendo stato sottoscritto dall'amministratore in esecuzione di un mandato precedentemente ricevuto dall'assemblea dei condomini del 12.10.2018. Con il secondo motivo si è eccepita l'erronea e falsa applicazione normativa in ordine a un punto decisivo della controversia, nella parte in cu il Tribunale ha affermato che, in virtù dell'art. 3 del contratto d'appalto, “il prezzo risulta essere fisso, invariabile e non soggetto a revisione, comprensivo di tutti gli oneri e del costo dei materiali”. In realtà la revisione concordemente operata sul prezzo nell'assemblea del 12.10.2018, che ha deliberato di pagare anche l'ulteriore costo dei ponteggi,
rinunciando ad eseguire le altre opere contrattualmente previste, non può essere ascritta alla previsione dell'art. 1664 c.c. Nel caso che ci occupa quello che è lievitato è il costo dei ponteggi non per un aumento in corso d'opera ma per il prolungarsi del cantiere a seguito dell'ammesso inadempimento (ritardo nei pagamenti) da parte dei condomini. La previsione contrattuale è stata dunque superata dalla volontà assembleare del 12.10.2018 che ha modificato ogni precedente delibera, né può parlarsi di indennizzo ai sensi dell'art. 4 del contratto ma di rimborso delle maggiori spese sostenute dall'appaltatore a causa del procrastinarsi del cantiere., per colpa addebitabile al
Il fatto che all'art. 11 era esplicitato che la ditta appaltatrice era già in possesso di tutte CP_1
le attrezzature senza alcuna esplicita previsione di doverle noleggiare, non esclude che tale fornitura potesse essere fatta anche a mezzo noleggio, come esplicitato nella mail del 12.05.2018 dalla
[...]
(documento tempestivamente prodotto in sede di costituzione in giudizio e non solo Parte_2
unitamente alla memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c.). Il Computo metrico annesso al contratto, è relativo al cantiere per cui è causa e la circostanza che nella prima pagina sia stato scritto “Via Romagnosi”
anziché è un mero errore materiale e la data indicata (18.03.2017) è antecedente al CP_1
contratto (14.06.2017) perché “redatto su esplicita richiesta del a mò di offerta da poter CP_1
portare in assemblea”. Infine le fatture 6B, 6C e 6D recano quale indirizzo di scarico della merce la via Angeloni in ER in quanto il materiale è stato utilizzato nella parte posteriore dello stabile condominiale insistente su via Angeloni, come da mappa allegata al presente fascicolo.
Si è costituito il il quale ha chiesto il rigetto del primo motivo Controparte_1
d'impugnazione, perché nell'assemblea del 12.10.2018 il non ha riconosciuto di essere CP_1
debitore della . La circostanza che solo 3 condomini su 18 non Parte_2 avessero pagato quanto dovuto, non ha inciso sui pagamenti del che ha deliberato come CP_1
nero atto interno di agire nei confronti dei morosi. Anche la missiva del 14.01.2019 non contiene il presunto riconoscimento di debito perché è stata predisposta dal direttore dei lavori, indirizzata al e sottoscritta per accettazione dall'amministratore di quest'ultimo. CP_1
Il ha chiesto il rigetto del secondo motivo perché la ha rinunciato a CP_1 Parte_2
qualsiasi indennizzo o compenso in caso di temporanea sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 4 del contratto d'appalto, il prezzo dei lavori era fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 3, difetta totalmente la prova di aver corrisposto i maggiori costi per i ponteggi e per la piattaforma di sollevamento, poiché
le fatture depositate e il computo metrico sono relativi a cantieri differenti rispetto a quello per cui è
causa e sulla Via Angeloni non vi è alcun accesso sul IO . Controparte_1
In ogni caso il ha ribadito le eccezioni e domande non esaminate dal giudice di primo CP_1
grado, affermando che non sarebbero dovute le somme richieste per IVA la quale non costituisce una voce di danno risarcibile, che il sig. padre della titolare della ditta, solo nel corso Parte_1
dell'assemblea del 12.10.2018 ha reso edotto il in merito alla circostanza che i ponteggi CP_1
utilizzati non fossero di sua proprietà, che le mail e missive prodotte con la memoria ex art. 183 n. 3
c.p.c. sono state giustamente dichiarate inammissibili poiché non costituiscono prove contrarie.
Il ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza Controparte_1
nella parte in cui non è stata accolta la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, di risarcimento dei danni dallo stesso subiti per effetto del ritardo imputabile all'appaltatrice nell'esecuzione dell'opera. E' invero emerso che i lavori sono iniziati solo nel mese di settembre 2017
cioè con oltre tre mesi di ritardo rispetto alla data contrattualmente fissata per il 26.06.2017 (cfr.
testimonianza di e dichiarazione scritta del direttore dei lavori) e che sono terminati nel Testimone_1
novembre 2018. Dunque i lavori sono durati 14 mesi e cioè 10 mesi in più rispetto a quanto previsto quale termine essenziale e tale ritardo giustifica la richiesta di pagamento della penale pattuita di €
12.000,00 (400 giorni x € 30,00). La infatti ha unilateralmente sospeso i lavori senza alcuna Pt_2
autorizzazione ed in violazione dell'art. 4 del contratto, avvalendosi di due soli operai. Ai sensi dell'art. 9 del contratto, i pagamenti avrebbero dovuto essere eseguiti al termine dei 4 SAL mensili,
previsti e previa verifica e accettazione degli stessi da parte del direttore dei lavori. Già dopo il primo mese dall'inizio dei lavori, la avrebbe dovuto eseguire e fatturare opere Parte_1
per complessivi € 21.200,00 oltre Iva e solo a seguito delle disposizioni di bonifico, emetteva le fatture. Il ritardo nei pagamenti da parte di alcuni condomini è emerso solo nel corso dell'assemblea dell'ottobre 2018 a completamento dell'opera e ciò non dimostra in alcun modo che vi sia stato un corrispondente ritardo nel pagamento dei lavori sino ad allora eseguiti. Tutte le somme sono state corrisposte allo stato dei lavori tanto che nessuna fattura è mai stata emessa antecedentemente al bonifico.
Il ha altresì proposto appello incidentale sulla condanna al pagamento delle spese di lite, CP_1
nonostante sia stato condannato al pagamento di € 2.400,00 a fronte di un decreto ingiuntivo di quasi
€ 45.000,00, quindi di una somma di gran lunga inferiore al valore della domanda. La conseguenza è
che deve essere applicato alla fattispecie l'art. 92 c.p.c. per soccombenza reciproca e quindi la compensazione totale o parziale delle spese di lite.
All'udienza del 07.03.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini per il deposito di conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il primo motivo d'appello non è fondato per le seguenti considerazioni.
Il Tribunale di ER ha affermato che non può assumere valore confessorio il riconoscimento di debito effettuato dall'Amministratore in calce alla lettera del 14.01.2019, conformemente all'orientamento della Suprema Corte, poiché costui non era stato a ciò debitamente autorizzato dal
IO (Cass. Civ. n. 9389/2019).
L'opponente ha dedotto invece che l'Amministratore era stato preventivamente a ciò autorizzato dall'assemblea dei condomini del 12.10.2018. Occorre pertanto esaminare il contenuto del verbale del 12.10.2018 per verificare se i condomini avessero autorizzato l'Amministratore a riconoscere il debito contestato di € 37.314,75, richiesto per il noleggio dei ponteggi per “10 mesi ulteriori a causa delle sospensioni per ritardati pagamenti”.
Si legge nel suddetto Verbale al punto 1 dell'ordine del giorno: “ristrutturazione del tetto:
problematiche pagamenti (morosi)” che: “viene deliberato di procedere con le azioni legali per il
recupero delle somme dovute (compresi i maggiori oneri derivanti da mancati/ritardati pagamenti),
afferenti le opere relative al rifacimento del tetto e della facciata, oltre alle quote condominiali non
pagate. Le suddette azioni avranno ad oggetto decreti ingiuntivi e iscrizione ipoteche giudiziali.
…..l'amministratore dovrà fornire rendiconto dello stato delle iniziative. Allo stesso viene peraltro
richiesto di fornire non appena possibile un resoconto sui conteggi aggiornati delle rispettive
posizioni …comprensive delle quote ascrivibili ai suddetti ritardi (..noleggio ponteggi) che saranno
ascritte unicamente ai suddetti. Nel frattempo è stato richiesto al sig. di ricercare una Parte_1
transazione con la ditta fornitrice i ponteggi per valutare eventuali interventi nelle more dei
versamenti dei morosi: verrà quindi fornita tempestiva informativa sull'esito da parte
dell'amministratore, per poi procedere eventualmente nei modi di rito per la relativa
approvazione……al punto 4 dell'ordine del giorno: “viste le difficoltà nell'ottenere da alcuni
condomini i pagamenti delle spese relative ai lavori straordinari, l'assemblea delibera la
interruzione della spesa non appena ultimati quelli relativi al tetto, per i quali necessita
esclusivamente il montaggio dei canali di gronda. Gli stessi, a differenza di quanto preventivato,
saranno eseguiti in lamiera prefabbricata al fine di contenere i costi. I lavori già previsti relativi alla
facciata non verranno al momento eseguiti. I ponteggi verranno quindi smontati e non più a carico
del non appena completato il montaggio dei canali di cui sopra…”. CP_1
Dal tenore letterale di detto verbale si evince che i condomini erano consapevoli dei ritardi nell'esecuzione dell'opera da parte della a causa dei ritardi nei pagamenti da parte di Parte_2
alcuni di essi e si manifestavano disponibili a valutare la possibilità di trovare una soluzione transattiva. Essi non avevano autorizzato l'amministratore a riconoscere il debito e tantomeno per la somma di € 37.314,75, tanto più ove si consideri che avevano richiesto allo stesso di fornire non appena possibile un resoconto sui conteggi aggiornati delle rispettive posizioni;
contestualmente avevano richiesto al sig. di ricercare una transazione con la ditta fornitrice i ponteggi per Parte_1
valutare eventuali interventi nelle more dei versamenti dei morosi;
attendevano quindi una tempestiva informativa sull'esito da parte dell'amministratore, per poi procedere eventualmente nei modi di rito alla relativa approvazione.
In difetto di successive delibere assembleari o di una specifica autorizzazione è corretto affermare che all'amministratore non era stato dato alcun mandato da parte dei condomini, al fine di accettare l'importo richiesto per il noleggio dei ponteggi pari ad € 37.314,75.
In giurisprudenza è stato invero più volte affermato che il potere di rappresentanza ex mandato che lega l'amministratore al IO è contenuto nei limiti delle attribuzioni indicate dall'art. 1130
c.c., limiti che possono essere superati solo se il regolamento di condominio o l'assemblea conferiscano maggiori poteri. Non rientra tra le attribuzioni dell'amministratore del CP_1
quale organo di rappresentanza dell'ente di gestione deputato all'ordinaria amministrazione dei beni comuni, il potere di effettuare una ricognizione di debito che inevitabilmente si riflette sulla sfera giuridico-patrimoniale dei singoli condomini, in assenza di apposita autorizzazione assembleare
(Tribunale Roma, sez. V, 04 maggio 2010, n. 9812). In mancanza di accordo sulla modifica delle condizioni contrattuali, il rapporto restava disciplinato dagli artt. 3,4 e 11 i quali disponevano che il prezzo era fisso, invariabile e non soggetto a revisione, comprensivo di tutti gli oneri e del costo dei materiali, che la ditta rinunciava a qualsiasi indennizzo o compenso in caso di temporanea sospensione dei lavori, che la stessa era già in possesso di tutte le attrezzature senza necessità di doverle noleggiare.
2) Per le medesime ragioni deve essere rigettato il secondo motivo di appello, essendo stato già
chiarito che i condomini non si erano riconosciuti debitori dell'importo di € 37.314,75 nel corso dell'assemblea del 12.10.2018, né in quella sede avevano modificato le disposizioni di cui agli artt.
3,4, e 11 del contratto d'appalto. Ciò a prescindere dal fatto che il costo dei ponteggi fosse indicato nel Computo metrico allegato al contratto, anche perché non sottoscritto dalle parti, mentre quello della piattaforma mobile di sollevamento fosse indicato nelle fatture 6B, 6C e 6D le quali non attestano l'esborso che è stato richiesto a titolo di risarcimento danni.
La fattura “centro montaggi gru” e la fattura “piattaforma” recano inoltre quale indirizzo di scarico della merce la via Angeloni in ER e la parte attrice, a fronte delle contestazioni mosse dalla controparte, non ha dimostrato che il materiale fosse stato utilizzato nella parte posteriore dello stabile condominiale insistente su via Angeloni, come dedotto negli atti difensivi.
Infine, non è stato neanche dimostrato il danno-conseguenza che avrebbe riportato la TA a seguito del protrarsi del cantiere oltre la scadenza contrattuale a causa del ritardo nei pagamenti da parte del convenuto. CP_1
In tema di danno è invero necessario distinguere tra “danno evento” e “danno conseguenza”: il primo può essere genericamente definito come l'evento lesivo, ovvero il pregiudizio di un interesse rilevante per il diritto;
il secondo è invece l'effetto economico negativo che si traduce in tutte le diminuzioni patrimoniali che si producono in capo al danneggiato.
3) Le considerazioni che precedono inducono al rigetto del primo motivo dell'appello incidentale proposto dal perché, come già evidenziato, i ritardi nella esecuzione Controparte_3
dell'opera non sono imputabili all'appaltatore ma al medesimo che ha versato in ritardo CP_1
gli acconti previsti nel contratto d'appalto.
L'art. 2 del contratto d'appalto prevedeva infatti che i lavori avrebbero dovuto avere inizio il
26.06.2017 ed avrebbero dovuto essere terminati entro il 26.10.2017 con una tolleranza massima di
30 giorni;
per ogni giorno di ritardo la TA ST avrebbe dovuto corrispondere a titolo di penale
€ 30,00.
Per quanto concerne l'imputabilità del ritardo nella ultimazione dei lavori, dall'esame della documentazione agli atti si evince che il prima dell'inizio degli stessi, avrebbe dovuto CP_1
garantire all'Impresa la disponibilità di cassa per un importo pari all'80% del costo dell'appalto (€ 80.000,00); avrebbe dovuto versare alla firma del contratto cioè il 14.06.2017 la somma di €
21.200,00 oltre iva (€ 23.320,00); successivamente avrebbe dovuto versare l'importo di 4 SAL
sempre per € 23.320,00 ciascuno;
infine nei 30 giorni successivi alla consegna dei lavori avrebbe dovuto svincolare le somme in garanzia.
Il fondo speciale non è stato mai costituito, l'importo di € 23.320,00 è stato corrisposto a mezzo pagamenti parziali e per intero solo in data 22.09.2017, nonostante l'Impresa avesse iniziato i lavori nel mese di luglio 2017 (cfr. testimonianze e l'ultimo pagamento Controparte_4 Testimone_2
dei SAL è stato effettuato il 12.09.2018.
Dunque si può ritenere che il ritardo nella ultimazione dei lavori è dipeso dal ritardo dei pagamenti da parte del . Per costante giurisprudenza, in tema di appalto privato, Controparte_3
l'inadempimento da parte del committente relativo al mancato pagamento degli importi dovuti alle scadenze pattuite, giustifica la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore, dato che nell'appalto trovano applicazione i principi generali in materia di contratti a prestazioni corrispettive,
per cui, se il committente non paga il residuo corrispettivo, l'appaltatore può rifiutarsi di consegnargli la restante parte dell'opera, alla stregua del principio inadimplenti non est adimplendum, di cui all'
art. 1460 c.c. (Tribunale L'Aquila , 03/11/2020 , n. 496; Tribunale Trani n. 711/2018; Tribunale Latina
n. 464/2023).
Anche la Suprema Corte ha più volte affermato che la pattuizione di una penale non sottrae il rapporto obbligatorio alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore se questi prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, cui accede la clausola penale, sia stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile o risulti comunque giustificato, in relazione all'exceptio inadimplenti contractus,
dall'inadempienza dell'altra parte (Cass. Civ. n. 11748/2003; 7180/2012; n. 4664/1976).
4) Deve invece essere accolto il secondo motivo dell'appello incidentale perché la condanna del al pagamento di € 2.400,00 a fronte di un decreto ingiuntivo pari a € 45.000,00, CP_1
giustificava una parziale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno di recente enunciato il principio di diritto secondo cui
«in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda
articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in
presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o
in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la
condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente,
ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti
previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.». (Cass. Civ. Sez. Unite n. 32061/2022).
L'accoglimento della domanda attorea in percentuale minima rispetto al quanto richiesto, consente la compensazione delle spese nella misura che si ritiene equa del 70%, restando il 30% a carico del in favore della ditta appaltatrice. CP_1
Le spese di secondo grado devono essere liquidate nella stessa misura, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), ad esclusione della fase istruttoria per la quale viene applicato il valore minimo perché non espletata in appello.
In ragione della soccombenza dell'appellante principale, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di costoro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello principale;
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna il al Controparte_1
pagamento del 30% delle spese di primo grado in favore della , Parte_2
liquidate complessivamente in € 7.616,00 oltre 15% rimborso forfettatio, 4% cpa e 22% iva;
3) condanna il al pagamento del 30% delle spese di secondo grado, Controparte_1
liquidate complessivamente in € 8.469,00 oltre 15% rimborso forfettario, 4% cpa e 22% iva;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Perugia il 13/02/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Daniela Munzi Dott. Claudia Matteini