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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2024, n. 4361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4361 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 7720/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
elettivamente domiciliata/o presso lo studio dell'avv. BRANDI GIUSEPPE, Parte_1
il/la quale la/lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata/o presso lo studio dell'avv. DELLA RATTA CP_1
FRANCESCA, il/la quale la/lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/11/2023, il ricorrente ha esposto: - che, in sede di regolamentazione dei rapporti genitoriali, è stato posto a carico del padre un contributo di mantenimento in favore della figlia minore di 500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- di aver formato un nuovo nucleo familiare con la nascita di una nuova figlia;
- che tale circostanza ha inciso sulle proprie condizioni reddituali;
- di aver contratto un finanziamento di € 15.000,00 circa con una rata mensile di € 213,00; - che la nuova compagna è disoccupata;
- che, pertanto, sono sopravvenuti
1 giustificati motivi tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni già stabilite.
Tanto premesso, parte ricorrente ha richiesto la riduzione del contributo di mantenimento a proprio carico ed in favore della figlia minore ad € 250,00/200,00 mensili, ferme le altre condizioni, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di risposta, la resistente si è opposta alla domanda del ricorrente, esponendo: - di essere affetta da patologie molto gravi e di percepire una pensione di invalidità di € 330,00, oltre
€ 100,00 di reddito di inclusione;
- che la figlia minore è affetta da diabete e necessita di cure mediche e della costante presenza della madre;
- che il padre non partecipa alle spese straordinarie;
- di versare in via esclusiva € 150,00 per il doposcuola ed € 100,00 per il pulmino scolastico;
- che non risulta provata l'incidenza della nascita della nuova figlia sulle condizioni reddituali del ricorrente.
Tanto premesso, parte resistente ha richiesto il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Il PM ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 13.03.2024, il ricorrente ha dato il proprio consenso a che la resistente percepisse l'assegno unico per intero e all'udienza del 12.06.2024 la resistente ha dichiarato di percepire € 180,00 a titolo di assegno unico al 100%.
In via preliminare, deve evidenziarsi che presupposto essenziale della modifica delle condizioni già stabilite è la sopravvenienza di giustificati motivi, intesi come circostanze nuove che determinano un mutamento della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (la giurisprudenza richiede, altresì, un ulteriore connotato della sopravvenienza e cioè l'idoneità della modificazione di fatto a determinare la necessità di un diverso regime;
questo per la considerazione che non ogni minima modificazione concreta comporta la necessità di una diversa regolamentazione giuridica dei rapporti in oggetto). I giustificati motivi, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla regolamentazione ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (in questo senso Cass. 11488/2008; Cass.
14093/2009).
Ciò posto, il ricorso è infondato.
Invero, parte ricorrente non ha fornito prova certa e tranquillizzante della incidenza della nascita di una nuova figlia sulle proprie condizioni economiche, (cfr., ex multis, Cass. n. 21818 del
2021), tenuto conto anche del reddito percepito (cfr. ultima dichiarazioni in atti, da cui si evince un reddito complessivo annuo di € 33.000,00).
Irrilevante, ai fini della decisione, anche la circostanza avente ad oggetto la sussistenza di un
2 finanziamento a carico del ricorrente, atteso che l'istante non ha provato la causale di siffatta operazione.
Né può rilevate la percezione dell'assegno unico al 100% da parte della resistente, tenuto conto che le esigenze della minore devono considerarsi accresciute rispetto all'epoca del provvedimento di regolamentazione dei rapporti more uxorio (2019), soprattutto se si considera che, per stessa ammissione del ricorrente, la gestione della piccola grava principalmente sulla Per_1
madre (cfr. dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio dal ricorrente, all'udienza del
12.06.2024, il quale ha riferito di non vedere la figlia, ma di sentirla telefonicamente).
Avuto riguardo alla natura della controversia ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 10.09.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
elettivamente domiciliata/o presso lo studio dell'avv. BRANDI GIUSEPPE, Parte_1
il/la quale la/lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata/o presso lo studio dell'avv. DELLA RATTA CP_1
FRANCESCA, il/la quale la/lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/11/2023, il ricorrente ha esposto: - che, in sede di regolamentazione dei rapporti genitoriali, è stato posto a carico del padre un contributo di mantenimento in favore della figlia minore di 500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- di aver formato un nuovo nucleo familiare con la nascita di una nuova figlia;
- che tale circostanza ha inciso sulle proprie condizioni reddituali;
- di aver contratto un finanziamento di € 15.000,00 circa con una rata mensile di € 213,00; - che la nuova compagna è disoccupata;
- che, pertanto, sono sopravvenuti
1 giustificati motivi tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni già stabilite.
Tanto premesso, parte ricorrente ha richiesto la riduzione del contributo di mantenimento a proprio carico ed in favore della figlia minore ad € 250,00/200,00 mensili, ferme le altre condizioni, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di risposta, la resistente si è opposta alla domanda del ricorrente, esponendo: - di essere affetta da patologie molto gravi e di percepire una pensione di invalidità di € 330,00, oltre
€ 100,00 di reddito di inclusione;
- che la figlia minore è affetta da diabete e necessita di cure mediche e della costante presenza della madre;
- che il padre non partecipa alle spese straordinarie;
- di versare in via esclusiva € 150,00 per il doposcuola ed € 100,00 per il pulmino scolastico;
- che non risulta provata l'incidenza della nascita della nuova figlia sulle condizioni reddituali del ricorrente.
Tanto premesso, parte resistente ha richiesto il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Il PM ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 13.03.2024, il ricorrente ha dato il proprio consenso a che la resistente percepisse l'assegno unico per intero e all'udienza del 12.06.2024 la resistente ha dichiarato di percepire € 180,00 a titolo di assegno unico al 100%.
In via preliminare, deve evidenziarsi che presupposto essenziale della modifica delle condizioni già stabilite è la sopravvenienza di giustificati motivi, intesi come circostanze nuove che determinano un mutamento della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (la giurisprudenza richiede, altresì, un ulteriore connotato della sopravvenienza e cioè l'idoneità della modificazione di fatto a determinare la necessità di un diverso regime;
questo per la considerazione che non ogni minima modificazione concreta comporta la necessità di una diversa regolamentazione giuridica dei rapporti in oggetto). I giustificati motivi, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla regolamentazione ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (in questo senso Cass. 11488/2008; Cass.
14093/2009).
Ciò posto, il ricorso è infondato.
Invero, parte ricorrente non ha fornito prova certa e tranquillizzante della incidenza della nascita di una nuova figlia sulle proprie condizioni economiche, (cfr., ex multis, Cass. n. 21818 del
2021), tenuto conto anche del reddito percepito (cfr. ultima dichiarazioni in atti, da cui si evince un reddito complessivo annuo di € 33.000,00).
Irrilevante, ai fini della decisione, anche la circostanza avente ad oggetto la sussistenza di un
2 finanziamento a carico del ricorrente, atteso che l'istante non ha provato la causale di siffatta operazione.
Né può rilevate la percezione dell'assegno unico al 100% da parte della resistente, tenuto conto che le esigenze della minore devono considerarsi accresciute rispetto all'epoca del provvedimento di regolamentazione dei rapporti more uxorio (2019), soprattutto se si considera che, per stessa ammissione del ricorrente, la gestione della piccola grava principalmente sulla Per_1
madre (cfr. dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio dal ricorrente, all'udienza del
12.06.2024, il quale ha riferito di non vedere la figlia, ma di sentirla telefonicamente).
Avuto riguardo alla natura della controversia ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 10.09.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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