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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Rosanna DE ROSA - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli artt. 281-sexies, 348-bis e 350-bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3649 dell'anno 2024, vertente tra
, nato a [...], il07.01.1949, ed ivi residente a[...]
Vico 5 Maio, Frazione Lauro, C.F. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Gianluca Di Matteo, cod. fisc. Fisc.: presso lo C.F._2
Studio del quale elettivamente domicilia in SS UN (CE) al Corso Lucilio n.
114.
CP_1
e nato a [...] il [...] ed ivi res.te al Controparte_2 vico V Maio elett.te domiciliato in S. Castrese di SS CodiceFiscale_3
UN, alla via Filaro 8 presso e nello studio dell'avv. Civita LUCCIOLA che lo rappresenta e difende;
CP_3
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 4598/2023 emessa dal Tribunale di S.
Maria C.V., nella causa iscritta al n. 3649/2024 in data 29/11/2023 e notificata in data 27/06/2024”. pagina 1 di 10
CONCLUSIONI: Come da atti introduttivi delle parti e da note di trattazione scritta per l'udienza del 25.3.2025, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25.7.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi a questa Corte, , proponendo appello Controparte_2 avverso la sentenza n. 4598/2023 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V., nella causa iscritta al n. 3649/2024 in data 29/11/2023 e notificata in data 27/06/2024.
Con tale sentenza il giudice di prime cure nel giudizio n.3974/2014 R.G., instaurato da , nei confronti di ha così statuito: a) dichiara la Controparte_2 Parte_1 contumacia del convenuto;
b) condanna il convenuto alla demolizione del Parte_1 terrazzo al primo piano, con ripristino della tettoria a falda inclinata ricoperta da tegole di laterizio di tipo marsigliese preesistente, e alla demolizione del terrazzo al piano secondo, con ripristino dello status quo ante;
c) condanna il convenuto al Parte_1 pagamento in favore dell'attore della somma di € 2.500,00, a titolo risarcitorio, oltre interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
d) condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in complessivi euro 3.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Civita Lucciola, dichiaratasene anticipataria;
e) pone le spese di CTU, già liquidate, definitivamente a carico di parte convenuta”.
[...]
ha censurato la sentenza n. 4598/2023 emessa dal Tribunale di S. Parte_1
Maria C.V., nella causa iscritta al n. 3649/2024 in data 29/11/2023 e notificata in data 27/06/2024, proponendo quale unico motivo di appello “nullità della sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio- violazione dell'art 111, comma 1, Cost. “giusto processo”, del principio della difesa in relazione all'art 24 Cost., premettendo:- di essere venuto a conoscenza del giudizio che lo vedeva come convenuto, soltanto con la notifica della sentenza avvenuta in data 27.06.2024, ben oltre il termine lungo dei sei mesi per proporre appello;
- che l'iscrizione a ruolo della causa in primo grado è avvenuta senza il deposito della cartolina di ricezione dell'atto; -che nonostante all'udienza del 04.11.2019, l'avvocato pagina 2 di 10 di parte attrice, Civita Lucciola, ha esibito la cartolina attestante la notifica dell'atto all'odierno appellante con riserva di deposito telematico, la stessa non è mai stata depositata, con la conseguenza che nessuna prova dell'avvenuta regolare notifica è depositata agli atti della causa di primo grado.
Con tale motivo di appello, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza notificata, in quanto l'atto di citazione che ha dato origine al giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, non è mai stato notificato all'odierno appellante, disconoscendo qualsiasi firma apposta sulla cartolina di notificazione, che eventualmente venga tardivamente esibita da controparte.
Secondo parte appellante, dunque, il Sig. non è mai stato messo nelle Pt_1 condizioni di conoscere quali siano le circostanze e gli atti posti alla base della sentenza e del conseguente obbligo di fare scaturente dalla stessa ed il Giudice di prime cure non ha correttamente verificato l'instaurazione del contraddittorio fidandosi di quanto dichiarato a verbale dall'avvocato di parte attrice.
Pertanto, è configurabile l'inesistenza della notificazione, che determina, come logico corollario, la nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza.
Nello specifico, non vi sono, secondo l'appellante, gli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare un atto come notificazione che consistono: a) nell'attività di trasmissione, che deve essere eseguita da un soggetto al quale la legge conferisce la possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento in virtù dei quali la stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita, restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta.
Orbene, nel caso di specie, fermo restando l'applicazione del primo dei due criteri, secondo l'appellante, il secondo non viene in alcun modo soddisfatto, poiché, la notifica non ha sortito il suo effetto, atteso che il soggetto cui l'atto era indirizzato, non lo ha mai ricevuto.
Ne consegue, secondo parte appellante, l'ammissibilità dell'appello tardivamente proposto ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c. nei trenta giorni successivi alla notifica pagina 3 di 10 della sentenza effettuata in data 26.06.2024, dunque a termine lungo scaduto (6 mesi dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327 co. 1 c.p.c.), avendo il Sig.
, solo a seguito della notifica della sentenza di primo grado a sé Parte_1 sfavorevole, acquisito la conoscenza legale di quella pronuncia e di quel processo.
Ragion per cui, alla luce di quanto esposto, ha chiesto preliminarmente, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza gravata rassegnando, nel merito, le seguenti conclusioni: “1)pronunciarsi sull'istanza di sospensione del titolo esecutivo;
b) nel merito, dichiarare viziata e dunque nulla la sentenza di primo grado n. 4598/2023 emessa dal Tribunale
Ordinario di S. Maria Capua Vetere, Giudice Dott.ssa Alessandra Tedesco, nella causa iscritta al n. R.G. 3974/2019, pronunciata il 29.11.2023 e notificata solo in data
27.06.2024, per tutte le causali esposte;
c) ordinare il deposito della prova dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione nei confronti del Sig. ; d) con Parte_1 vittoria di spese di lite, oltre rimborso spese forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge a carico del soccombente, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Iscritta la causa al n. 3649/2024 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il 6.11.2024, , chiedendo, stante la Controparte_2 regolarità della notifica depositata nel fascicolo telematico di I grado, rigettare l'istanza di sospensione del titolo esecutivo;
sempre in via preliminare, atteso che la prova dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione nei confronti del sig. è Parte_1 già presente nel fascicolo telematico del giudizio di primo grado, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto contro la sentenza n. 4598/2023 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. , nella causa iscritta al n° R.G. 3947/2019, pubblicata in data 29/11/2023 e notificata in data 27/06/2024 per violazione dell'art. 327 c.p.c. e comunque rigettarlo;
nel merito, confermare la sentenza n.
4598/2023 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V., nella causa iscritta al n° R.G.
3947/2019, pubblicata in data 29/11/2023 e notificata in data 27/06/2024; condannarsi l'appellante al risarcimento dei danni in favore dell'appellato ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc. con vittoria di spese, competenze e di onorari di giudizio e con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario, per dichiarato fattone anticipo.
pagina 4 di 10 Con ordinanza depositata il 7.2.2025, ritualmente comunicata dalla cancelleria alle parti costituite, è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e, ai sensi degli artt. 348-bis e 350-bis c.p.c., la causa è stata rinviata per la discussione dinanzi al Collegio, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 25.3.2025, assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima di tale udienza per note conclusionali.
Con decreto presidenziale del 26.2.2025 è stato previsto lo svolgimento della detta udienza del 25.3.2025 con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c..
E, depositate le note conclusionali (in data 14.3.2025) da entrambe le parti, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281-sexies, secondo comma, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando all'esame del motivo di appello, va innanzitutto detto che la doglianza dell'appellante (contumace in primo grado), secondo cui la notifica dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio non gli sarebbe mai pervenuta è riferibile, evidentemente, ad una ipotesi di inesistenza della notifica (avendo lamentato, in sostanza, la mancanza materiale dell'atto; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
08/09/2022, n. 26511; Sez. V, 20/10/2022, n. 31085).
Premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità “In caso di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio, l'insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (cfr. Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 21219 del 20/10/2016;Cass.Sez. 1 -
, Ordinanza n. 11219 del 28/04/2021), si tratta di verificare, nel caso in esame, se si è in presenza di un vizio della notificazione, e nello specifico del lamentato vizio di insistenza della notificazione, secondo la tesi difensiva sostenuta da parte appellante.
Si tratta, dunque, di accertare se l'appello (notificato, si ribadisce, il 25.7.2024), sia ammissibile dal punto di vista della tempestività, avuto riguardo (essendo pacifico, in base alle allegazioni difensive delle parti, che la sentenza pubblicata in data
29/11/2023 sia stata notificata in data 27/06/2024 ai sensi e per gli effetti dell'art.
pagina 5 di 10 325 c.p.c.) alla norma di cui all'art. 327, co.2, c.p.c., che esclude la decadenza dal diritto all'impugnazione per il contumace che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Norma applicabile, per analogia, alle ipotesi in cui la notifica sia giuridicamente inesistente, per non rientrare nel modello legale dell'atto e, quindi, radicalmente non idonea a costituire il rapporto processuale tra le parti (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
13/07/2018, n. 18530).
Al riguardo va detto che l'applicabilità dell'art. 327 c.p.c., comma 2, richiede un concorso di condizioni, costituite non solo dalla condizione oggettiva della nullità degli atti ivi indicati, ma anche dalla condizione soggettiva rappresentata dalla mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità.
E, in ordine all'onere della prova di queste condizioni, la giurisprudenza di legittimità si è indirizzata nel senso di ritenere che ambedue i requisiti debbano essere provati in giudizio dalla parte contumace, ma tempera questa posizione reputando che la presunzione di ignoranza della pendenza del procedimento da parte del contumace, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell'altra parte, sussista in ipotesi di inesistenza della notificazione.
La ragione della limitazione di questa presunzione sta nel fatto che solo l'inesistenza della notificazione dà luogo alla presunzione di ignoranza del processo e della successiva sentenza, mentre la nullità della stessa non ha la potenziale attitudine di impedire una conoscenza minima del processo o dell'atto notificato da parte del contumace, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, il contumace non può invocare una presunzione di non conoscenza, riversando sulla controparte l'onere di superare tale presunzione (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/01/2023, n. 1447).
In altri termini, il convenuto contumace decade dal diritto di impugnazione per l'inutile decorso del termine di sei mesi di cui al primo comma dell'art. 327 codice procedura civile, qualora si accerti (anche d'ufficio, in considerazione della natura pubblicistica della decadenza) che, nonostante la nullità della citazione o della sua notificazione, egli abbia avuto comunque conoscenza del processo, ed il termine sia decorso con inizio non già dalla data di pubblicazione della sentenza, bensì dal giorno della detta presa di conoscenza, se successiva alla sentenza stessa (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, n. 4196 del 15/05/1990; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 08/11/2022,
pagina 6 di 10 n. 32777).
Se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume "iuris tantum", ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo;
se invece la notificazione è nulla, si presume "iuris tantum" la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli impedito la materiale conoscenza dell'atto (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
23/11/2022, n. 34463; Sez. II, Ord., 15/10/2021, n. 28295; Sez. VI - 3, Ord.,
23/01/2019, n. 1893).
Tanto premesso, deve ritenersi che, nel caso in esame, non sussiste il lamentato vizio della notificazione dell'atto introduttivo, atteso che agli atti del procedimento di primo grado, vi è la prova della regolare notificazione dell'atto introduttivo di primo grado all'odierno appellante, dichiarato contumace in primo grado;
ed invero, con note di trattazione scritta per l'udienza del 30.10.2023 l'avv Civita Lucciola difensore di nel giudizio di primo grado risulta, aver depositato la Controparte_2 documentazione attestante il perfezionamento della notifica a mezzo posta effettuata nei confronti del convenuto.
Nel caso di specie, risulta agli atti del procedimento di primo grado: 1) l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito in relazione all'atto giudiziario spedito con racc. a/r n° 7877413660 che è il numero di raccomandata indicato nella relata dell'atto di citazione notificato spedito dall'ufficio postale di S.Castrese il
30/04/2019 e diretto a;
2) nel predetto avviso è espressamente Parte_1 indicato, che per la temporanea assenza del destinatario, è stato immesso avviso in cassetta con la sottoscrizione dell'ufficiale postale;
3) la successiva attestazione di
“restituzione al mittente per compiuta giacenza, atto non ritirato entro sei mesi” in data
5.11.2029. Il procedimento notificatorio a mezzo posta inerente l'atto introduttivo del giudizio di primo grado risulta, dunque, positivamente conclusosi ai sensi della
Legge n. 890 del 1982.
A ciò aggiungasi che, “Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario,
pagina 7 di 10 il quale, in forza della citata L. n. 890 del 1982, art. 1, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso" (cfr. Cass. 22058/2019 su notifica a mezzo posta).
Risulta, dunque, esclusa la eccepita inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo, con la conseguenza che corretta appare dichiarazione di contumacia da parte del giudice di prime cure di . Parte_1
Ne discende che l'appello proposto da è, pertanto, inammissibile, in Parte_1 quanto proposto tardivamente.
Nello specifico, l'atto di appello è stato notificato a solo in Controparte_2 data 25.7.2024 pur essendo la sentenza impugnata in questa sede stata pubblicata il 29/11/2023.
Non risulta rispettato, dunque, il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. (nella versione successiva alla legge n.69/2009 ed applicabile ratione temporis al caso di specie, essendo il giudizio di primo grado stato introdotto in data successiva al 4 luglio 2009) decorrente dalla data della detta pubblicazione, pur tenendo conto del periodo di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
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Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di parte appellata vittoriosa, non sussistendo i presupposti legittimanti la condanna ex art 96 c.p.c. sulla base degli atti.
In particolare, i compensi professionali spettanti a queste ultime vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi per tutte le fasi
(cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021 cit.; cfr. anche Cass. civ.,
pagina 8 di 10 Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325 cit.) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse delle parti appellate stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 1.001 ad euro 5.200, atteso il valore della controversia.
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3649/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 4598/2023 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V., nella causa iscritta al n.
3649/2024 in data 29/11/2023 e notificata in data 27/06/2024.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, Controparte_2 liquidati complessivamente in euro 2.915,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
pagina 9 di 10 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'appello proposto.
Napoli, 25.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Francesca Sicilia Giuseppe De Tullio
pagina 10 di 10