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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/03/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7281/23 R.G., e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Luigi Parte_1
Cavaliere;
- ricorrente -
E
, , rapp.ti e difesi dall'Avv. Controparte_1 Controparte_2
Gianpaolo Marotta;
- resistenti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.11.23 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale deducendo: di aver lavorato continuativamente quale dipendente per la società dal 10.03.2015 al 30.09.2019; di aver maturato, alla Controparte_3 cessazione del rapporto di lavoro, un credito pari ad euro 10.675,94 a titolo di TFR, mai corrisposto dal datore di lavoro;
che la società datrice di lavoro era stata cancellata dal Registro delle Imprese a far data dal 23.11.2020, senza alcuna distribuzione di somme ai soci in sede di liquidazione. Deduceva, in particolare, di aver interesse ad agire nei confronti dei convenuti nella qualità di soci della società resistente al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al TFR onde richiederne il pagamento al Fondo di Garanzia presso l'INPS. Concludeva, pertanto, chiedendo di “accertare e dichiarare che il sig. in virtù del Parte_1 rapporto di lavoro intercorso con la cessata società giusto contratto di lavoro in atti, Controparte_4 ha diritto al riconoscimento del trattamento di fine rapporto pari ad Euro 10.675,94”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituivano le parti convenute che “non si opponevano” alla domanda attorea. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, mediante acquisizione degli atti introduttivi dei giudizi iscritti ai nn. 7278/23 RG e 7279/23 RG e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa di ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso non può trovare accoglimento. Invero, il diritto del ricorrente non appare suffragato da idonea prova, tale da fondare l'emissione di una sentenza di accertamento del diritto a percepire il TFR al dichiarato scopo di farla valere nei confronti dell'INPS ed ottenere il pagamento dal fondo di garanzia. Sul punto, vale la pena rammentare che, in omaggio agli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, chi agisce in giudizio per l'accertamento di un proprio diritto è gravato dall'onere di fornirne prova: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (art. 2697 c.c.). Ebbene, l'istante non ha assolto a tale onere. Il TFR risulta provato solo dal CU in atti, privo di timbro della società e di firma. Dall'esame della visura camerale allegata, si evince, inoltre, che lo stesso ricorrente Parte_1
, era anche il liquidatore della società, sicchè il CU redatto dallo stesso soggetto che
[...] intende poi avvalersene come mezzo istruttorio è valutabile alla stregua di una dichiarazione resa nell'ambito del libero interrogatorio. Tale conclusione è suffragata anche dal fatto che l'odierno ricorrente riveste il ruolo formale di convenuto nei giudizi instaurati, al medesimo scopo, dagli odierni resistenti CP_2
e . Per come si evince, infatti, dall'esame degli atti introduttivi dei giudizi
[...] CP_1 nn. 7278/23 RG e 7279/23 RG, e , hanno adito il Controparte_2 Controparte_1
Tribunale di S. Maria C.V. al medesimo scopo di vedere accertato il proprio TFR al fine ultimo di chiederne il pagamento al Fondo di garanzia, convenendo in giudizio l'odierno istante, . Parte_1
Gli odierni convenuti, invero, rivestono il ruolo di attori in altrettanti ed analoghi giudizi, nei quali è stato a non contestare il medesimo diritto ivi azionato. Parte_1
È evidente, allora, che la non contestazione operata dai è priva di qualsivoglia CP_2 valore probante, provenendo da soggetti che hanno incardinato analogo giudizio nei confronti del destinatario ultimo della non contestazione. Tale singolare evenienza è ulteriore motivo a sostegno della esposta conclusione per cui non può ritenersi operante, nel caso di specie, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. Peraltro, non si comprende cosa, di preciso, avrebbero dovuto contestare i convenuti, tenuto conto che le allegazioni attoree in ordine al rapporto asseritamente intercorso sono pressoché nulle. , infatti, indica solo la data di inizio e fine del rapporto di lavoro, ma non Parte_1 riporta l'orario di lavoro svolto, il livello di inquadramento, la sede di lavoro, la retribuzione mensile;
non descrive le mansioni, non chiarisce nemmeno di cosa si occupasse la società. È evidente, allora, che a fronte di un CU redatto presumibilmente dallo stesso istante (all'epoca liquidatore della società) non si comprende su cosa avrebbe dovuto vertere la contestazione dei resistenti. La conclusione appena raggiunta è suffragata anche dalla radicale carenza del benchè minimo barlume di prova in ordine all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro. Invero, nel presente giudizio, il ricorrente, pur essendo il liquidatore della società, con agevole accesso a tutta la documentazione inerente il proprio rapporto di lavoro, non ha prodotto il contratto di assunzione, non ha allegato nemmeno un cedolino paga, non ha formulato alcuna istanza istruttoria. Nemmeno è noto se il rapporto di lavoro fosse stato comunicato all'INPS, posto che non è versato in atti estratto contributivo. Per tali ragioni il ricorso va rigettato. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'assenza di attività difensiva, posto che i resistenti hanno depositato una memoria di stile in tutti i giudizi, non sono mai comparsi in udienza e non hanno mai redatto le note di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso.
2) compensa le spese. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Luigi Parte_1
Cavaliere;
- ricorrente -
E
, , rapp.ti e difesi dall'Avv. Controparte_1 Controparte_2
Gianpaolo Marotta;
- resistenti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.11.23 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale deducendo: di aver lavorato continuativamente quale dipendente per la società dal 10.03.2015 al 30.09.2019; di aver maturato, alla Controparte_3 cessazione del rapporto di lavoro, un credito pari ad euro 10.675,94 a titolo di TFR, mai corrisposto dal datore di lavoro;
che la società datrice di lavoro era stata cancellata dal Registro delle Imprese a far data dal 23.11.2020, senza alcuna distribuzione di somme ai soci in sede di liquidazione. Deduceva, in particolare, di aver interesse ad agire nei confronti dei convenuti nella qualità di soci della società resistente al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al TFR onde richiederne il pagamento al Fondo di Garanzia presso l'INPS. Concludeva, pertanto, chiedendo di “accertare e dichiarare che il sig. in virtù del Parte_1 rapporto di lavoro intercorso con la cessata società giusto contratto di lavoro in atti, Controparte_4 ha diritto al riconoscimento del trattamento di fine rapporto pari ad Euro 10.675,94”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituivano le parti convenute che “non si opponevano” alla domanda attorea. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, mediante acquisizione degli atti introduttivi dei giudizi iscritti ai nn. 7278/23 RG e 7279/23 RG e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa di ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso non può trovare accoglimento. Invero, il diritto del ricorrente non appare suffragato da idonea prova, tale da fondare l'emissione di una sentenza di accertamento del diritto a percepire il TFR al dichiarato scopo di farla valere nei confronti dell'INPS ed ottenere il pagamento dal fondo di garanzia. Sul punto, vale la pena rammentare che, in omaggio agli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, chi agisce in giudizio per l'accertamento di un proprio diritto è gravato dall'onere di fornirne prova: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (art. 2697 c.c.). Ebbene, l'istante non ha assolto a tale onere. Il TFR risulta provato solo dal CU in atti, privo di timbro della società e di firma. Dall'esame della visura camerale allegata, si evince, inoltre, che lo stesso ricorrente Parte_1
, era anche il liquidatore della società, sicchè il CU redatto dallo stesso soggetto che
[...] intende poi avvalersene come mezzo istruttorio è valutabile alla stregua di una dichiarazione resa nell'ambito del libero interrogatorio. Tale conclusione è suffragata anche dal fatto che l'odierno ricorrente riveste il ruolo formale di convenuto nei giudizi instaurati, al medesimo scopo, dagli odierni resistenti CP_2
e . Per come si evince, infatti, dall'esame degli atti introduttivi dei giudizi
[...] CP_1 nn. 7278/23 RG e 7279/23 RG, e , hanno adito il Controparte_2 Controparte_1
Tribunale di S. Maria C.V. al medesimo scopo di vedere accertato il proprio TFR al fine ultimo di chiederne il pagamento al Fondo di garanzia, convenendo in giudizio l'odierno istante, . Parte_1
Gli odierni convenuti, invero, rivestono il ruolo di attori in altrettanti ed analoghi giudizi, nei quali è stato a non contestare il medesimo diritto ivi azionato. Parte_1
È evidente, allora, che la non contestazione operata dai è priva di qualsivoglia CP_2 valore probante, provenendo da soggetti che hanno incardinato analogo giudizio nei confronti del destinatario ultimo della non contestazione. Tale singolare evenienza è ulteriore motivo a sostegno della esposta conclusione per cui non può ritenersi operante, nel caso di specie, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. Peraltro, non si comprende cosa, di preciso, avrebbero dovuto contestare i convenuti, tenuto conto che le allegazioni attoree in ordine al rapporto asseritamente intercorso sono pressoché nulle. , infatti, indica solo la data di inizio e fine del rapporto di lavoro, ma non Parte_1 riporta l'orario di lavoro svolto, il livello di inquadramento, la sede di lavoro, la retribuzione mensile;
non descrive le mansioni, non chiarisce nemmeno di cosa si occupasse la società. È evidente, allora, che a fronte di un CU redatto presumibilmente dallo stesso istante (all'epoca liquidatore della società) non si comprende su cosa avrebbe dovuto vertere la contestazione dei resistenti. La conclusione appena raggiunta è suffragata anche dalla radicale carenza del benchè minimo barlume di prova in ordine all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro. Invero, nel presente giudizio, il ricorrente, pur essendo il liquidatore della società, con agevole accesso a tutta la documentazione inerente il proprio rapporto di lavoro, non ha prodotto il contratto di assunzione, non ha allegato nemmeno un cedolino paga, non ha formulato alcuna istanza istruttoria. Nemmeno è noto se il rapporto di lavoro fosse stato comunicato all'INPS, posto che non è versato in atti estratto contributivo. Per tali ragioni il ricorso va rigettato. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'assenza di attività difensiva, posto che i resistenti hanno depositato una memoria di stile in tutti i giudizi, non sono mai comparsi in udienza e non hanno mai redatto le note di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso.
2) compensa le spese. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli