Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/06/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3596/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3596/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Domenico Laface, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
C.F. con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. Giuseppe Sarcià, giusta procura in atti
CONVENUTO con l'intervento del pubblico ministero in sede;
IN FATTO
I coniugi contraevano matrimonio in AUGUSTA, in data 06/06/2015.
Dall'unione nasceva in data 24/10/2019 la figlia . Per_1
Con ricorso del 23/10/2024 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione dal coniuge con richiesta di addebito allo stesso per pagina 1 di 7
Con comparsa del 06/03/2025 si costituiva il quale CP_1 chiedeva la separazione con addebito per colpa alla coniuge per comportamenti contrari ai doveri coniugali. Chiedeva altresì di disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso il padre e con obbligo a carico della madre di disporre un assegno pari ad € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nelle more della celebrazione della prima udienza, le parti raggiungevano un accordo che depositavano.
All'udienza del 29/05/2025 le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'accordo e chiedevano che la causa fosse posta in decisione con rinuncia ai termini.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del
06/12/2024).
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a pagina 2 di 7 prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.2183).
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
I coniugi hanno inoltre concordato che la loro separazione proceda alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e l'impegno a comunicare all'altro coniuge in maniera tempestiva la variazione del domicilio o della residenza. Entrambi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per la figlia minore.
2)la figlia , affidata ad entrambi i genitori, sarà collocata presso Per_1 la madre, con la quale continuerà ad abitare nella casa familiare sita in
Augusta in via Barbarino 72 che verrà assegnata alla madre;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti la figlia, quali quelle relative alla salute, all'educazione, all'istruzione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia medesima ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale con riferimento all'ordinaria amministrazione. I genitori si impegnano concordemente sin d'ora a non consegnare alla figlia minorenne un telefono cellulare ad uso esclusivo, fino a quando la bambina non avrà raggiunto un'età adeguata e comunque fino al raggiungimento dell'età minima di anni undici.
3) Il padre, salvi diversi accordi con la madre, potrà vedere e tenere con sé la figlia, con le seguenti modalità: - il martedì e il giovedì dalle ore
17:00 fino all'indomani mattina quando la accompagnerà a scuola o al
Grest; - a settimane alterne dal venerdì alle ore 17.00 fino al lunedì mattina, quando la accompagnerà a scuola o al Grest;
- nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori tre pagina 3 di 7 settimane di cui due anche consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 10 giugno di ogni anno;
in tali periodi i genitori si impegneranno a favorire colloqui telefonici tra la figlia e l'altro genitore;
ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro il luogo in cui trascorrerà le vacanze con la figlia;
- la figlia trascorrerà alternativamente con ciascun genitore il giorno di Natale o la vigilia;
così come il giorno di San
Silvestro o il Capodanno;
dunque, trascorrerà con il padre, ad anni alterni, dalle ore 17,00 del 24 dicembre fino alle 10,00 del 25 dicembre e dalle ore 10,00 del 1° gennaio, sino alle ore 21,00 dello stesso giorno;
l'anno successivo, invece, dalle 10.00 del 25 dicembre alle 21,00 dello stesso giorno e dalle ore 17,00 del 31 dicembre fino alle 10,00 del 1° gennaio. La figlia trascorrerà alternativamente con ciascun genitore il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, dalle ore 10,00 alle ore 21,00 dello stesso giorno, allo stesso modo, ad anni alterni, con ciascun genitore le festività del 25 aprile e del primo maggio. La figlia trascorrerà, altresì, con ciascun genitore, il giorno del compleanno del padre o della madre ed i genitori si impegnano a festeggiare insieme il compleanno della figlia. - I genitori si riconoscono reciprocamente il diritto a comunicare quotidianamente, telefonicamente o video- telefonicamente, con la bambina, in un orario compreso tra le ore 17.00
e le ore 21.00, utilizzando il cellulare in uso agli stessi. - Qualora, per valide ragioni sopravvenute, vi fosse la necessità di modificare lo schema delineato, i coniugi potranno apportare modifiche, segnalando all'altro genitore gli eventuali cambiamenti in maniera tempestiva e nel rispetto degli impegni pregressi di ciascuno dei genitori. - In caso di malattia della figlia, il genitore che per tale ragione non potrà esercitare il diritto di visita nei giorni stabiliti, potrà recuperare nei giorni successivi, previo accordo con l'altro genitore. - Il genitore che dovrà occuparsi dei minori, nel caso di impossibilità sopravvenuta, avrà cura di organizzarsi al fine di garantire un adeguato collocamento della minore. - La minore sarà prelevata dal genitore nel luogo in cui si trova con l'altro genitore o persone di fiducia dello stesso, in un luogo circoscritto al posto di lavoro o all'abitazione propria o dei prossimi pagina 4 di 7 congiunti. - I genitori si impegnano a far mantenere i buoni rapporti tra la figlia ed i nonni. I genitori si impegnano a far trascorrere con la minore i compleanni dei rispettivi familiari paterni e materni, anche se essi non coincidono con i giorni a loro spettanti.
4) A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, il SI. CP_1 verserà alla SI.ra , a titolo di concorso al
[...] Parte_1 mantenimento della figlia minore ed entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno mensile di €. 250,00 (duecentocinquanta/00) che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici istat;
la SI.ra Parte_1 sarà destinataria dell'intero importo dell'assegno unico spettante alla figlia ed a tal riguardo il SI. dichiara di cedere il 50 % CP_1 dell'importo di tale assegno allo stesso spettante in favore della moglie, la quale si obbliga a volturare a proprio nome tutte le utenze domestiche. Il SI. si farà carico del 50 % delle spese CP_1 straordinarie che dovessero rendersi utili o necessarie per la figlia, le quali non richiedono il previo accordo dei genitori, così come enumerate e regolamentate nelle linee guida del 3.12.2019 in uso presso il
Tribunale di Siracusa, alle cui previsioni le parti si uniformeranno e daranno integrale esecuzione e ogni anno trasmetterà alla moglie la documentazione utile ai fini ISEE.
La SI.ra rinuncia all'assegno di mantenimento. Parte_1
Il SI. si impegna a versare alla SI.ra la CP_1 Parte_1 somma di € 500,00 (cinquecento/00) quale contributo per l'acquisto di un'autovettura di proprietà della stessa. La suddetta somma verrà corrisposta in quattro rate mensili costanti dell'importo di € 125,00
(centoventicinque/00) cadauna, con scadenza il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo.
La SI.ra si impegna a corrispondere al SI. Parte_1 CP_1 il 50% delle somme che lo stesso dovrà pagare a titolo di TARI
[...] fino al mese di maggio 2024, a semplice richiesta dello stesso ed esibizione della bolletta, e ciò in tempo utile per consentire al SI. di effettuare il pagamento prima della scadenza del CP_1 relativo termine. Per il periodo successivo al mese di maggio 2024, le pagina 5 di 7 somme dovranno essere corrisposte nella loro interezza da parte della SI.ra . Parte_1
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convive dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi dell'età della minore, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione della figlia.
Atteso l'esito concordato del giudizio e, non essendo configurabile soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 3596 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio ad Augusta il CP_1 giorno 06/06/2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di AUGUSTA dell'anno 2015 (Atto n. 18,
Parte II Serie A);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AUGUSTA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 9.6.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 7 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7