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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/10/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 2988/2025 V.G.
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
ES Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
AN (TN) - Via 3 Novembre n. 5, cod. fisc. , elettivamente C.F._1
domiciliato in 38122 Trento - Via Dordi n. 15/A, presso lo studio dell'avocato Michaela
IA IA (C.F. ) che lo rappresenta e difende in forza di C.F._2
procura alle liti conferita su supporto cartaceo e trasmessa telematicamente in copia informatica autenticata con firma digitale ex art. 83 3° comma cpc (n. di fax
0461.982464; indirizzo di posta certificata PEC:
[...]
Email_1
e IA SE, nata Trento il 22.01.1983 e residente in [...]
Brennero n. 23, cod. fisc. elettivamente domiciliata in 38122 C.F._3
Trento - Via Armando Diaz n. 8, presso lo studio dell'avvocato Annarosa Molinari
(C.F. ) che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti C.F._4
conferita su supporto cartaceo e trasmessa telematicamente in copia informatica autenticata con firma digitale ex art. 83 3° comma cpc (n. di fax 0461.233105; indirizzo di posta certificata PEC: Email_2
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 28 giugno 2025, così come successivamente confermate all'udienza dell'8 ottobre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 28 giugno 2025.
All'udienza dell'8 ottobre 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, e che in questa sede si richiamano: “1. dichiarare la separazione personale dei coniugi SE
IU e , che ha già lasciato la casa coniugale il 1° ottobre Parte_1
2024; 2. assegnare l'abitazione familiare sita in 38060 AN (Tn) - Via Brennero
n. 23 alla Signora SE IU, che ne è proprietaria, 3. dichiarare che nulla è dovuto tra i coniugi a titolo di mantenimento reciproco, essendo entrambi economicamente autosufficienti, 4. disporre l'affidamento condiviso dei figli e Per_1
, entrambi minorenni, che manterranno la loro residenza presso Persona_2
l'abitazione della madre, ove transitano prevalentemente, 5. disporre la seguente regolamentazione riguardo ai figli: a. 1° settimana: lunedì - venerdi sabato e domenica entrambi i figli pernottano presso la mamma SE, mentre martedì, mercoledi e giovedì entrambi i figli pernottano presso il padre , ad eccezione di che, Pt_1 Per_1
per volere della stessa, ha richiesto la possibilità di pernottare dalla madre il mercoledì; b. 2° settimana: lunedi, mercoledi e giovedì entrambi i figli pernottano presso la mamma SE, ad eccezione di che, per volere dello stesso, ha Per_2
richiesto la possibilità di pernottare dal padre il lunedì, mentre martedì, venerdi sabato e domenica entrambi i figli pernottano presso il padre;
rispetto alla gestione Pt_1
degli impegni scolastici e sportivi dei figli, i genitori concordano la seguente collaborazione settimanale, salvo diversi accordi da definire entro il giovedì della settimana precedente: • i figli verranno accompagnati a scuola dal genitore che li ha con sé durante la notte precedente, • la madre provvede a ritirare a scuola un Per_1
giorno (martedi o giovedi) alle 13.15, lunedi e mercoledì ore 16.00 e venerdi ore 13.15, la madre provvedere a ritirare a scuola, dal lunedì al giovedì alle ore 16.00 e Per_2
il venerdi alle ore 12.00, • il padre provede a ritirare a scuola un giorno Per_1
(martedi o giovedi) alle 13.15 e sempre alle 13.15 (lunedì o mercoledi) quando esce prima per recarsi ad allenamento a Bolzano, per gli impegni ludico-sportivi e di catechesi di la mamma accompagna alle attività e il padre va a ritirarlo, salvo Per_2
diversi accordi nell'ipotesi in cui gli orari di fine attività dell'altro figlio risultassero coincidenti e quindi incompatibili, • per gli impegni ludico-sportivi e di catechesi di la mamma accompagna alle attività e il padre a va a ritirala, salvo diversi Per_1
accordi nellipotesi in cui gli orari di fine attività dell'altro figlio risultassero coincidenti e quindi incompatibili, • la madre si rende disponibile, a richiesta dei figli, ad accogliere entrambi presso la casa coniugale tutti i pomeriggi per la merenda e, ove occorre, per il cambio delle attrezzature sportive, • i giorni che i bambini passano la notte dal papà e non hanno impegni pomeridiani, devono essere ritirati a casa della mamma entro le ore 18.00 / 18:30, (compatibilmente con l'orario di ritiro dell'altro figlio dai suoi impegni sportivi), • la domenica il papà riporta i bambini a casa dalla mamma, per le ore 20.00, Quanto alle vacanze estive, i coniugi concordano che entrambi i figli trascorreranno 4 settimane, anche non consecutive, ma con un massimo di due consecutive, con i rispettivi genitori, che potranno avvalersi anche della disponibilità dei rispettivi genitori / nonni. Detti periodi andranno concordati entro il
31 marzo di ogni anno. I figli minori trascorreranno metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali con ciascun genitore, avendo cura di alternare di anno in anno i relativi periodi. Tutte le altre festività nazionali annuali previste da calendario scolastico e i compleanni saranno regolate dal principio dell'alternanza annuale e saranno trascorse un anno con la madre e un anno con il padre.
6. Disporsi un contributo al mantenimento ordinario per i figli nella seguente misura: a. a carico del padre € 300,00 mensili (€ 150,00 per ogni figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, b. a carico della madre l'intero importo che la stessa percepirà mensilmente a titolo di Assegno Universale, (compresa, quindi, anche la quota di spettanza del padre) con comunicazione all'ente pagatore dell'iban del conto corrente dedicato, importi tutti da versare, il primo entro il 5 di ogni mese, ed il secondo da quando erogato dall'Ente, su un conto corrente intestato alla sola madre con beneficiari i figli presso la Banca per il Trentino-Alto Adige - filiale di AN (e con obbligo a carico della madre di invio degli estratti conto al padre ogni trimestre) che disporrà in via esclusiva di un bancomat per ivi prelevare somme destinate al solo mantenimento ordinario dei figli, tale intendendosi, secondo le linee guida dettate dal
CNF, le seguenti voci: a) vitto limitato alle merende b) abbigliamento, c) contributo per le spese TARI (quota parte dei figli pari al 2/3 dell'utenza) d) spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e) materiale scolastico di cancelleria,
f) mensa, g) medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali) mutuabili, h) spese di trasporto urbano, i) ricarica cellulare dei figli, j) uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, k) baby-sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare, 1) trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), m) attività ricreative abituali (quali cinema, feste, attività conviviali), spese per compagni, regali alle insegnanti) 7. essendo la signora
IU destinataria per la figlia di un contributo provinciale per l'acquisto Per_1
di alimenti senza glutine, la stessa fornirà al bisogno alla figlia parte di quanto Per_1
acquistato con tali somme per essere consumato dalla stessa presso la casa paterna, per un importo massimo del 50% del contributo.
8. Quanto alle spese straordinarie che saranno, in ogni caso, da documentare, i genitori stabiliscono che, fino a quando il padre godrà dei benefit aziendali che gli permettono di recuperare in parte e/o in toto alcune voci delle spese straordinarie sostenute per i figli: • le spese recuperabili da tali convenzioni lavorative (che variano di anno in anno) saranno rimborsate al
100% al genitore che le ha anticipate. • Quanto alle spese straordinarie che non sono coperte da tali convenzioni/benefit del padre, le stesse verranno ripartite e sostenute tra i coniugi nella misura del 60% a carico del padre e il 40% a carico della madre. •
Le parti stabiliscono in ogni caso che le spese straordinarie di importo pari o inferiore a 500 Euro verranno rimborsate (nella quota parte di competenza) al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella relativa richiesta, • mentre per quanto riguarda le spese straordinarie di importo superiore ai 500 Euro le stesse verranno direttamente sostenute dai genitori nella quota parte di loro competenza. Le parti stabiliscono che a titolo di spese straordinarie devono intendersi le seguenti: • Spese per la salute: a) spese mediche che NON richiedono il preventivo accordo: i. spese sanitarie urgenti;
ii. acquisto farmaci prescritti dal medico curante ad eccezione di quelli da banco mutuabili;
iii. spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, iv. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
v. spese ortodontiche / dentistiche, oculistiche e sanitarie tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
vi. spese protesiche;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: i. spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
ii. spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche;
iii. cure termali, fisioterapiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
• Spese per l'istruzione:
a) spese scolastiche che NON richiedono il preventivo accordo: i. Libri scolastici ii. pre-scuola, doposcuola;
iii. servizio baby-sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: i.-iscrizione e rette di scuole private,
ii. iscrizione, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche, e private, iii. ripetizioni;
iv. frequenza del conservatorio o di scuole formative;
v. master e specializzazioni post-universitari; vi. spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); vii. viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, vii. viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
ix. corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. • Spese sportive, di natura ludica e parascolastica: a) Spese che NON richiedono il preventivo accordo: i. attività sportive e pertinenti attrezzature se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
ii. spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando questo è stato acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
b) Spese che richiedono il preventivo accordo: i. attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica se non già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
ii. corsi attività artistiche
(musica, disegno, pittura) corsi di informatica, iii. centri estivi, colonie iv. viaggi di istruzione, v. vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, vi. spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
vii. conseguimento della patente presso autoscuola private, viii. spese per organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
9. Disporsi le modalità di scambio dell'assenso sulla condivisione o meno delle spese straordinarie come segue quando un genitore ritiene necessaria o utile una spesa comunica la proposta all'altro per e-mail / whatsapp.
Questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere nella stessa modalità via e-mail / whatsapp ed entro 5 giorni dalla richiesta il proprio dissenso motivato al sostenimento della stessa, che quindi, rimarrà a carico del genitore che comunque decida di sostenerla senza diritto a richiederne il rimborso. Il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, 10. disporre in favore della Signora
SE IU il 100% di ogni contribuzione pubblica a favore della famiglia / figli, di qualsiasi genere, tra cui, in via non esaustiva, Assegno universale / Assegno unico /
Assegno PAT / assegni familiari, fermo restando che quanto all'assegno unico la quota del padre viene dallo stesso ceduta per confluire nel conto corrente dedicato al mantenimento ordinario dei figli, 11. disporre che entrambi i genitori provvedano alla detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse come stabilito nel presente atto e disporre che ai fini della deduzione i figli siano a carico di entrambi i genitori al 50%. 12. entrambi i genitori acconsentono al rilascio dei passaporti per i figli minori, le cui spese per il rilascio saranno ripartite in parti uguali tra i genitori, 13. spese legali ed accessori compensati,
14. Riservata in sede separata ogni questione attinente eventuali posizioni creditorie/debitorie fra i coniugi rispetto alla casa coniugale”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, avendo le parti, per altro, raggiunto un accordo anche sulla regolamentazione delle stesse.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 28 giugno 2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in data 5 settembre 2009 a Trento, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Trento al N. 17 -
P. II - Serie A - Anno 2009).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 08 ottobre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Dott. Luciano Spina