CA
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/11/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1308/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Enrico Rao Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1308/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), in qualità di titolare dell'esercizio Parte_1 C.F._1 pubblico Internet Point sito in Camporotondo Etneo (CT), Via Nazionale 89/91, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ALESSANDRO SISTO ed
AN GG
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1233/2023 pubblicata il
16/03/2023 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
pagina 1 di 5 All'udienza del 28.11.2025, sulle conclusioni delle parti, come specificate in atti, la causa è decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c., tramite lettura del dispositivo in udienza e deposito contestuale in via telematica delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 1233/2023, pronunciata in data 16.03.2023, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta da , nella qualità di titolare dell'esercizio pubblico Parte_1
Internet Point, sito in Camporotondo Etneo (CT), Via Nazionale 89/91, avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. 56057, emessa il 24.09.2020, dall' Controparte_1
– Sede Distaccata di , notificata in data 08.10.2020, con
[...] CP_1 la quale gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 20.008,75 (di cui
8,75 € per spese di notifica) prevista dall'art. 1 comma 923 Legge n. 208/2015.
L'ordinanza-ingiunzione era stata emessa a seguito dell'accesso effettuato, in data 10.10.2016, dai militari della Guardia di Finanza – Compagnia Paternò – Nucleo Mobile, presso i locali della ditta individuale “ ” sita in Camporotondo Etneo (CT), Via Nazionale n. Parte_1
89/91, all'esito del quale veniva contestato al proprietario, titolare all'atto della verifica della concessione GAD n. 15238, l'installazione e messa a disposizione dei clienti di n. 8 videoterminali che, attraverso la connessione telematica, consentivano di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari in modalità on line, in violazione a quanto disposto dall'art. 7 comma 3 quater del D.L. n. 158/2012, convertito nella legge
189/2012, secondo cui “fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.
Il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione facendo leva sul carattere generico della disposizione citata, ritenendo che “in assenza di ulteriori specificazioni circa il significato da attribuire al concetto di apparecchiature, esso deve intendersi riferito a qualsiasi tipo di apparecchiatura, anche PC a navigazione libera e non è necessaria la presenza di avventori
pagina 2 di 5 intenti a giocare sulla piattaforma di gioco, ma è sufficiente l'omesso controllo sulle operazioni effettuate dagli utenti sui PC messi a disposizione”. Osservava, dunque, il giudice di primo grado che “è sufficiente, infatti, per applicare la sanzione prevista, la consapevolezza dell'esercente che i PC a disposizione del pubblico possano essere utilizzati per la navigazione libera su internet accedendo a qualsivoglia sito attraverso la connessione telematica, quindi anche a siti di gioco”.
2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il sig. nella qualità Parte_1
di titolare dell'esercizio pubblico Internet Point.
Con i motivi di impugnazione, l'appellante denuncia l'assenza di motivazione e l'erronea applicazione delle norme di diritto. In particolare, la difesa del sig. chiede, anzitutto, Pt_1
dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione, avendo “il giudice di prime cure incentrato, quasi totalmente, la propria sentenza sulla descrizione della normativa vigente per poi dedicare solo alcune righe alle deduzioni che lo avrebbero portato alla propria decisione senza tener conto delle doglianze poste alla base del ricorso introduttivo di lite”.
La difesa del lamenta altresì l'erronea applicazione delle norme di diritto, in Pt_1 particolare dell'art. 7 comma 3 quater legge n.189/2012, contestando l'automatica adesione, da parte del giudice di primo grado, all'interpretazione assolutamente generica della norma appena richiamata, dalla quale, ad avviso dell'appellante, ne deriva per gli esercenti di Internet point un dovere di controllo sui vari siti consultati dagli utenti, non previsto da apposite norme di legge.
Si è costituita l' chiedendo il rigetto integrale Controparte_1 dell'appello. L'avvocatura dello Stato ritiene che dal termine “apparecchiature” sia possibile dedurre che ai fini dell'applicazione della normativa e, dunque, della sanzione irrogata, sia sufficiente la pura e semplice messa a disposizione del pubblico di apparecchiature idonee a consentire ai clienti il gioco on line.
3. Il collegio osserva quanto segue.
In primo luogo non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non essendo stato depositato alcun atto di annullamento in autotutela.
Tuttavia, nelle more del giudizio entrambe le norme sottese all'ordinanza-ingiunzione opposta dal sig. sono state dichiarate costituzionalmente illegittime. Pt_1
pagina 3 di 5 Invero, con sentenza del 10.07.2025, n. 104, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 7 comma 3 quater D.L. n. 158/2012, convertito nella Legge n. 189/2012, per contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 117, primo comma, Cost., questo ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
Sintetizzando le argomentazioni sottese alla sentenza appena richiamata, ad avviso della
Consulta, sebbene l'obiettivo perseguito dal legislatore sia quello, assolutamente meritevole, di contrastare il fenomeno della ludopatia, la norma di cui all'art. 7 comma 3 quater risulta irragionevole in quanto eccessivamente generica, poiché riferita alla mera messa a disposizione di apparecchiature in favore degli utenti, senza specificazione alcuna delle caratteristiche che le stesse devono avere per rientrare nel campo applicativo della sanzione, oltre a determinare un sacrificio irragionevole e sproporzionato dei vari interessi in gioco, quali la libertà d'impresa e il diritto alla riservatezza degli utenti.
La declaratoria di illegittimità costituzionale ha conseguentemente riguardato la disposizione concernente la sanzione prevista per la violazione dell'art 7 comma 3 quater, ossia l'art. 1 comma 923 legge n. 208/2015, per la quale, in sede di ordinanza di rimessione alla Consulta, si censurava la misura fissa di 20.000 euro tale da non consentire l'adeguamento della sanzione in concreto irrogata alle peculiarità del caso.
Orbene, ai fini del decidere, la Corte non può che attribuire carattere dirimente all'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme in base alle quali è stata emessa l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 56057 opposta dal sig. Pt_1
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto che solo in corso di giudizio è intervenuta la suindicata sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità delle norme poste a base dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania– Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, in riforma dell'impugnata sentenza:
- annulla l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 56057, emessa il 24.09.2020 dall'
[...]
– Sede Distaccata di , Controparte_1 CP_1 notificata in data 08.10.2020;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
pagina 4 di 5 Così deciso in Catania nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte
d'Appello in data 28.11.2025
.IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Dora Bonifacio dott. Antonella Vittoria Balsamo
La presente ordinanza è stata redatta dalla dott.ssa Jessica Brunno, magistrato ordinario in tirocinio, sotto le cure del consigliere relatore e affidatario dott.ssa Dora Bonifacio.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Enrico Rao Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1308/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), in qualità di titolare dell'esercizio Parte_1 C.F._1 pubblico Internet Point sito in Camporotondo Etneo (CT), Via Nazionale 89/91, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ALESSANDRO SISTO ed
AN GG
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1233/2023 pubblicata il
16/03/2023 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
pagina 1 di 5 All'udienza del 28.11.2025, sulle conclusioni delle parti, come specificate in atti, la causa è decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c., tramite lettura del dispositivo in udienza e deposito contestuale in via telematica delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 1233/2023, pronunciata in data 16.03.2023, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta da , nella qualità di titolare dell'esercizio pubblico Parte_1
Internet Point, sito in Camporotondo Etneo (CT), Via Nazionale 89/91, avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. 56057, emessa il 24.09.2020, dall' Controparte_1
– Sede Distaccata di , notificata in data 08.10.2020, con
[...] CP_1 la quale gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 20.008,75 (di cui
8,75 € per spese di notifica) prevista dall'art. 1 comma 923 Legge n. 208/2015.
L'ordinanza-ingiunzione era stata emessa a seguito dell'accesso effettuato, in data 10.10.2016, dai militari della Guardia di Finanza – Compagnia Paternò – Nucleo Mobile, presso i locali della ditta individuale “ ” sita in Camporotondo Etneo (CT), Via Nazionale n. Parte_1
89/91, all'esito del quale veniva contestato al proprietario, titolare all'atto della verifica della concessione GAD n. 15238, l'installazione e messa a disposizione dei clienti di n. 8 videoterminali che, attraverso la connessione telematica, consentivano di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari in modalità on line, in violazione a quanto disposto dall'art. 7 comma 3 quater del D.L. n. 158/2012, convertito nella legge
189/2012, secondo cui “fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.
Il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione facendo leva sul carattere generico della disposizione citata, ritenendo che “in assenza di ulteriori specificazioni circa il significato da attribuire al concetto di apparecchiature, esso deve intendersi riferito a qualsiasi tipo di apparecchiatura, anche PC a navigazione libera e non è necessaria la presenza di avventori
pagina 2 di 5 intenti a giocare sulla piattaforma di gioco, ma è sufficiente l'omesso controllo sulle operazioni effettuate dagli utenti sui PC messi a disposizione”. Osservava, dunque, il giudice di primo grado che “è sufficiente, infatti, per applicare la sanzione prevista, la consapevolezza dell'esercente che i PC a disposizione del pubblico possano essere utilizzati per la navigazione libera su internet accedendo a qualsivoglia sito attraverso la connessione telematica, quindi anche a siti di gioco”.
2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il sig. nella qualità Parte_1
di titolare dell'esercizio pubblico Internet Point.
Con i motivi di impugnazione, l'appellante denuncia l'assenza di motivazione e l'erronea applicazione delle norme di diritto. In particolare, la difesa del sig. chiede, anzitutto, Pt_1
dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione, avendo “il giudice di prime cure incentrato, quasi totalmente, la propria sentenza sulla descrizione della normativa vigente per poi dedicare solo alcune righe alle deduzioni che lo avrebbero portato alla propria decisione senza tener conto delle doglianze poste alla base del ricorso introduttivo di lite”.
La difesa del lamenta altresì l'erronea applicazione delle norme di diritto, in Pt_1 particolare dell'art. 7 comma 3 quater legge n.189/2012, contestando l'automatica adesione, da parte del giudice di primo grado, all'interpretazione assolutamente generica della norma appena richiamata, dalla quale, ad avviso dell'appellante, ne deriva per gli esercenti di Internet point un dovere di controllo sui vari siti consultati dagli utenti, non previsto da apposite norme di legge.
Si è costituita l' chiedendo il rigetto integrale Controparte_1 dell'appello. L'avvocatura dello Stato ritiene che dal termine “apparecchiature” sia possibile dedurre che ai fini dell'applicazione della normativa e, dunque, della sanzione irrogata, sia sufficiente la pura e semplice messa a disposizione del pubblico di apparecchiature idonee a consentire ai clienti il gioco on line.
3. Il collegio osserva quanto segue.
In primo luogo non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non essendo stato depositato alcun atto di annullamento in autotutela.
Tuttavia, nelle more del giudizio entrambe le norme sottese all'ordinanza-ingiunzione opposta dal sig. sono state dichiarate costituzionalmente illegittime. Pt_1
pagina 3 di 5 Invero, con sentenza del 10.07.2025, n. 104, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 7 comma 3 quater D.L. n. 158/2012, convertito nella Legge n. 189/2012, per contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 117, primo comma, Cost., questo ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
Sintetizzando le argomentazioni sottese alla sentenza appena richiamata, ad avviso della
Consulta, sebbene l'obiettivo perseguito dal legislatore sia quello, assolutamente meritevole, di contrastare il fenomeno della ludopatia, la norma di cui all'art. 7 comma 3 quater risulta irragionevole in quanto eccessivamente generica, poiché riferita alla mera messa a disposizione di apparecchiature in favore degli utenti, senza specificazione alcuna delle caratteristiche che le stesse devono avere per rientrare nel campo applicativo della sanzione, oltre a determinare un sacrificio irragionevole e sproporzionato dei vari interessi in gioco, quali la libertà d'impresa e il diritto alla riservatezza degli utenti.
La declaratoria di illegittimità costituzionale ha conseguentemente riguardato la disposizione concernente la sanzione prevista per la violazione dell'art 7 comma 3 quater, ossia l'art. 1 comma 923 legge n. 208/2015, per la quale, in sede di ordinanza di rimessione alla Consulta, si censurava la misura fissa di 20.000 euro tale da non consentire l'adeguamento della sanzione in concreto irrogata alle peculiarità del caso.
Orbene, ai fini del decidere, la Corte non può che attribuire carattere dirimente all'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme in base alle quali è stata emessa l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 56057 opposta dal sig. Pt_1
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto che solo in corso di giudizio è intervenuta la suindicata sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità delle norme poste a base dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania– Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, in riforma dell'impugnata sentenza:
- annulla l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 56057, emessa il 24.09.2020 dall'
[...]
– Sede Distaccata di , Controparte_1 CP_1 notificata in data 08.10.2020;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
pagina 4 di 5 Così deciso in Catania nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte
d'Appello in data 28.11.2025
.IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Dora Bonifacio dott. Antonella Vittoria Balsamo
La presente ordinanza è stata redatta dalla dott.ssa Jessica Brunno, magistrato ordinario in tirocinio, sotto le cure del consigliere relatore e affidatario dott.ssa Dora Bonifacio.
pagina 5 di 5