TRIB
Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/09/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore, ha pronunciato la seguente
SENT ENZA nella causa iscritta al n. 8076 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. BELLINI EMANUELA in forza C.F._2
di procura allegata all'atto di citazione;
- attori - contro
(C.F.: ), in persona della procuratrice dott.ssa CP_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti ZITIELLO LUCA e MUSCO CARBONARO
[...]
BENEDETTA in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta -
In punto: diamanti da investimento;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella “succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt.
132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che
per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006); richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 642/2015), secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata;
richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta nonché quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti e considerate le risultanze dell'istruttoria orale e della consulenza tecnica d'ufficio espletata, il Giudice osserva quanto segue.
Gli attori hanno convenuto in giudizio er sentirne accertare Controparte_3
e dichiarare la responsabilità in relazione agli acquisti di diamanti effettuati da e, conseguentemente, sentir condannare Controparte_4 la stessa al risarcimento dei danni patiti da essi attori.
A fondamento della loro domanda gli attori hanno dedotto:
- che la filiale della banca convenuta aveva insistentemente proposto loro l'acquisto di diamanti da investimento, fornendo informazioni ingannevoli in merito alle caratteristiche dell'investimento, al valore dei diamanti e alla convenienza economica di tale acquisto;
- che in particolare la banca aveva affermato che non esisteva investimento più sicuro e vantaggioso dei diamanti;
che si trattava di un'operazione redditizia e priva di rischi;
che il diamante era “bene rifugio per eccellenza”, non sottoposto ad influenze politico- valutarie, la cui quotazione era destinata giocoforza ad aumentare a causa del Co progressivo calo della produzione;
che i diamanti di appartenevano alla fascia qualitativa più elevata della classificazione internazionale ed erano certificati da importanti istituti gemmologici .
- che a dimostrazione era stato ad essi mostrato un grafico dimostrante la crescita costante e continua del valore dei diamanti sul mercato ed era stato spiegato che tutta l'operazione sarebbe stata condotta direttamente dalla banca per mezzo di
[...]
società leader nel settore della vendita dei diamanti, e che la pubblicazione CP_4 Co delle quotazioni dei diamanti sulle maggiori testate economiche da parte di consentiva al cliente di sapere sempre con certezza quale sarebbe stato il prezzo sia in caso di acquisto che nel caso di rivendita;
Co
- che al momento dell'acquisto nel sito internet di era indicato che “Il servizio di rivendita consente di monetizzare i diamanti al prezzo pubblicato […]”.
Costituendosi in giudizio il ha eccepito in via preliminare il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva per non essere stata parte del contratto di vendita dei diamanti e l'improcedibilità della domanda di risarcimento per difetto di attualità del danno poiché le pietre preziose sono ancora nella disponibilità degli attori nonché la prescrizione delle azioni di risarcimento del danno per decorso del termine di prescrizione quinquennale dall'acquisto delle pietre.
Nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande attoree, deducendo di non aver svolto alcuna attività promozionale o di sollecitazione all'investimento ma Co di essersi limitata a segnalare al cliente la possibilità di acquistare diamanti da , mettendo a disposizione degli interessati nei propri locali il materiale divulgativo Co predisposto dalla stessa , come previsto nella convenzione di segnalazione tra le parti, e che gli attori avevano deciso in totale autonomia di effettuare l'acquisto dei diamanti. Inoltre, ha contestato l'idoneità del provvedimento GC a provare gli assunti attorei in quanto non riferito alla fattispecie oggetto di causa, la sussistenza Co di pratiche scorrette da parte di e la sussistenza di un obbligo di protezione in capo alla banca nonché dei presupposti per affermare la responsabilità (da contatto sociale, contrattuale o extracontrattuale) di essa convenuta.
In subordine, ha eccepito il concorso di colpa degli attori ai sensi dell'art. 1227
c.c., per non essersi adeguatamente informati in merito all'insussistenza di quotazioni ufficiali dei diamanti e di una garanzia di pronta liquidabilità dei preziosi, ed ha contestato la quantificazione del danno reclamato dai medesimi.
Nel merito, sono circostanze non contestate che gli attori erano clienti della banca convenuta e che funzionari della stessa hanno segnalato ad essi la possibilità Co di acquistare diamanti da , con la quale la banca aveva concluso apposita convenzione di segnalazione (doc. 1 di parte convenuta), come pure che le proposte Co di acquisto di diamanti predisposte da sono state sottoscritte dagli attori presso la filiale della banca, dopo aver visionato il materiale promozionale predisposto da Co
.
Assunti come testi, i funzionari della banca convenuta hanno confermato che ai clienti era proposto, tra gli altri, anche l'investimento in diamanti, che venivano presentati come un “bene rifugio”, affermando che era possibile monitorare il valore delle pietre sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, e che in filiale era messa a disposizione Co degli stessi la brochure predisposta da (doc. 42 di parte convenuta) e veniva mostrato il grafico di raffronto tra l'inflazione, il prezzo dell'oro e la quotazione dei Co diamanti predisposto dalla stessa (doc. 52 di parte attrice).
Risulta inoltre che i report periodici relativi all'andamento degli investimenti effettuati, inviati successivamente al primo acquisto, evidenziavano elevati incrementi di valore dei diamanti già dopo pochi mesi
Tali informazioni sull'investimento in diamanti si sono poi rivelate inesatte e fuorvianti. Dalla sanzione irrogata dalla GC alla banca convenuta e dai successivi provvedimenti resi dall'autorità giudiziaria amministrativa risulta infatti che CP_4 rappresentava in modo ingannevole ed omissivo: a) il prezzo di vendita dei diamanti, fissato in maniera autonoma dal professionista e tale da comprendere costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra, ma presentato come quotazione di mercato, l'andamento dei quali veniva pubblicato, a pagamento, su giornali economici;
b) l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull'andamento dei propri prezzi di vendita presentati come
“quotazioni” e messe a confronto con indici ufficiali e quotazioni di titoli stabilite in mercati regolamentati;
c) la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l'unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato dagli stessi professionisti;
d) la qualifica di leader di mercato, impiegata senza ulteriori precisazioni al fine di conferire un maggiore affidamento alla propria offerta.
Anche nel caso in esame la perizia ha evidenziato la rilevante differenza tra il prezzo complessivamente pagato dagli attori per l'acquisto dei diamanti (€ 42.688,60)
e il valore commerciale delle pietre all'epoca degli acquisti (complessivamente pari ad € 13.145,00 iva esclusa) ed un valore di realizzo attuale nettamente inferiore.
Inoltre, il C.T.U. ha evidenziato che “la vendita di un diamante, in Italia, da parte di un privato non è di facile attuazione e comunque – ipoteticamente e prudenzialmente –
i mercati praticabili potrebbero essere le gioiellerie oppure le Case d'asta”, precisando, quanto alle case d'asta, che “il valore di realizzo risulta oscillante, non prestabilito e non quantificabile a priori” e, quanto alle gioiellerie, che “il valore di realizzo verrebbe prudenzialmente ridotto almeno di un 50-55% rispetto al listino
Rapaport, se non di più, per risultare economicamente vantaggioso” per il gioielliere rispetto all'acquisto dal grossista.
Benché dunque la banca convenuta non fosse il soggetto offerente dei diamanti, gli elementi richiamati inducono a ritenere che la stessa abbia svolto, anche per la fiducia che gli attori riponevano nella propria banca, un ruolo determinante nella commercializzazione degli stessi, diffondendo informazioni decettive ed agevolando la conclusione dei contratti di acquisto rilevatisi pregiudizievoli per i clienti. Co Del resto, sembra poco plausibile che la banca, che aveva concluso con una convenzione per la segnalazione (doc. 1 di parte convenuta) che prevedeva commissioni particolarmente elevate (secondo quanto accertato dall'GC) per ogni acquisto concluso con la seconda, abbia semplicemente esposto al cliente la possibilità di tale investimento senza prospettarne anche la convenienza.
Va poi osservato che, se è vero che il provvedimento sanzionatorio emesso in sede amministrativa dalla GC (doc. 55 di parte attrice) – confermato dal TAR e successivamente dal Consiglio di Stato – non riguarda il caso concreto, è ragionevole ritenere che le modalità di sollecitazione all'acquisto accertate dall'Autorità Co amministrativa (secondo cui: “La pratica posta in essere da , Controparte_5
e , concernente le modalità di prospettazione dell'acquisto di CP_6 CP_1 diamanti in tutto il materiale illustrativo diffuso attraverso il sito e attraverso il canale bancario, nonché attraverso le quotazioni pubblicate periodicamente su Il Sole 24
Ore, integra la violazione degli articoli 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22, nonché 23, comma 1, lettera t) del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a indurre in errore i consumatori relativamente: al Co prezzo e al modo con cui viene calcolato - prospettato da come quotazione di mercato -; all'andamento del mercato dei diamanti e alla vantaggiosità e redditività dell'acquisto prospettato, in comparazione con l'inflazione ed altri investimenti;
alla certezza del rapido e certo disinvestimento in termini facile liquidabilità del bene;
alle Co qualifiche del professionista che vanta una leadership europea”) siano state attuate anche nel caso in esame.
Ebbene, la circostanza che l'acquisto dei diamanti sia stato prospettato come possibile forma di investimento dalla banca della quale erano clienti, unitamente al fatto che la sottoscrizione del contratto sia avvenuta in filiale e alla presenza di funzionari della banca sono circostanze idonee ad ingenerare negli attori un ragionevole affidamento nella serietà e sicurezza dell'investimento.
Co È ragionevole ritenere, infatti, che la scelta di di avvalersi di banche nella vendita dei diamanti sia stata dettata non solo dalla capillare presenza delle filiali sul territorio e dalla loro capacità di selezionare la clientela interessata, ma anche e soprattutto dalla fiducia riposta dalla clientela nella professionalità della propria banca di riferimento, tale da rassicurare i possibili acquirenti in ordine alla serietà dell'investimento prospettato. Solo alla luce di tali considerazioni si spiegano le Co elevate commissioni previste dalla convenzione intercorsa fra e la convenuta
(secondo quanto accertato dall'GC).
Tali elementi sono sufficienti a fondare la responsabilità del per CP_1 la violazione degli obblighi informativi e protettivi nei confronti dei propri clienti, odierni attori, nascenti da un contatto sociale qualificato.
All'affidamento che l'investitore ripone nella propria banca si ricollega, infatti, un corrispondente e proporzionale obbligo di protezione che grava in capo all'istituto di credito per il solo fatto di prestarsi a “segnalare” tale tipologia di investimento alla propria clientela. Come riconosciuto dalla giurisprudenza, infatti, il banchiere è tenuto a un livello di diligenza professionale con riferimento a tutte le attività poste in essere nell'esercizio dell'impresa bancaria (S.U. 14712/2017), con conseguente possibile profilo di responsabilità con riferimento alle condotte anche non strettamente ricollegabili all'esercizio del credito in senso proprio, ma che comunque si ricollegano all'attività imprenditoriale svolta, come appunto “segnalare” nei propri locali forme di investimento alternative proposte da altri operatori.
In tal caso la responsabilità della banca è di tipo contrattuale (conseguente al rapporto già in essere con il cliente) e discende dalla violazione dell'obbligo di buona fede e protezione nei confronti del cliente, che si fonda “sulla fiducia che i clienti ripongono nella banca” (così Trib. Milano 8.6.2021) e/o sugli obblighi di informazione e comunicazione che la assume quale mediatore qualificato ex art. 1759 c.c. CP_7
(così Trib. Genova, 29.3.2021 e Trib. Lucca 4.9.2020), e sussiste anche laddove la possibilità di investimento sia meramente segnalata.
Al riguardo giova rammentare che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale oggi prevalente, si ha contatto sociale qualificato, idoneo ex art. 1173 c.c. a produrre obbligazioni, laddove sia ravvisabile una relazione, volontariamente istauratasi, tra due soggetti determinati che, in ragione della speciale qualità di uno di essi, sia idonea ad ingenerare nell'altro un affidamento circa l'adempimento di obblighi di protezione ed informazione, in ossequio al dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. Da tale relazione, come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, derivano, a carico del soggetto qualificato, non già obblighi di prestazione ai sensi art. 1174 c.c., bensì obblighi di buona fede, di protezione e di informazione (ex multis, Cass. 24071/2017).
Proprio tali obblighi di protezione avrebbero dovuto imporre alla banca convenuta di vagliare attentamente la serietà della proposta di investimento oggetto Co della convenzione stipulata con e della stessa controparte e di informare adeguatamente il cliente in ordine alla tipologia di investimento proposta e alle caratteristiche dei diamanti acquistati.
In ogni caso, ai fini della responsabilità della banca per i fatti oggetto di causa appare determinante la circostanza che quest'ultima abbia conseguito un rilevante ritorno economico a seguito dell'attività di promozione dei diamanti di investimento poiché, secondo condivisibile giurisprudenza, “l'obbligo di diligenza richiede che, in presenza di vantaggi economici derivanti dalla pratica commerciale, il soggetto che consegue comunque un vantaggio, come nel caso di specie il titolare dei punti commerciali dove sono effettuate le vendite e sottoscritti i contratti di finanziamento, si attivi concretamente e ponga in essere misure idonee per comprendere appieno le modalità e il contenuto delle operazioni proposte ai consumatori, solo in presenza delle quali la responsabilità editoriale può essere esclusa essendosi l'operatore economico diligentemente attivato” (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 38/2016).
La banca convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in Co ragione dell'estraneità al contratto di compravendita intercorso tra gli attori ed .
L'eccezione è infondata e gli argomenti utilizzati non sono idonei ad escludere la responsabilità della banca nei confronti degli attori, trattandosi di responsabilità da contatto sociale qualificato, derivante dalla violazione di obblighi di protezione e informazione aventi autonoma fonte nel generale dovere di buona fede e correttezza.
Anche l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta è infondata poiché alla responsabilità della banca convenuto è applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale, decorrente non già dall'acquisto dei diamanti ma dal momento in cui il danno si è manifestato all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile (Cass. 12666/2003; Cass. 5913/2000), che nella specie va individuato nella data (20.9.2017) del provvedimento dell'GC, che ha reso nota l'inadempienza della convenuta ai propri obblighi di protezione. Condivisibile giurisprudenza ha affermato, infatti, che qualora “la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, cosi come di quello dipendente da responsabilità contrattuale, sorge non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile” (Cass. 10072/2010).
Co Venendo, infine, al quantum debeatur, va osservato che e CP_1 hanno promosso l'acquisto dei diamanti come forma di investimento sicura e facilmente liquidabile e gli attori hanno acquistato le pietre di cui è causa non già quali beni fisici, suscettibili di godimento e dotati di un intrinseco valore d'uso e di scambio, ma come diamanti da investimento sicché è ragionevole ritenere che, ove correttamente informati dell'effettivo valore delle pietre e delle scarse possibilità di rivendita delle stesse e quindi di liquidabilità dell'investimento, non avrebbero proceduto all'acquisto. Coerentemente con la finalità prospettata, il danno subito dagli attori, evidentemente sussistente a prescindere dal fatto che gli stessi si spoglino della proprietà dei diamanti, va liquidato, in via equitativa, non già come differenza tra prezzo d'acquisto e valore reale delle pietre ma in misura (€ 37.593,58) pari alla differenza tra il prezzo d'acquisto (€ 42.688,60) e la limitata utilità effettivamente conseguita dal cliente, rappresentata dal verosimile valore di realizzo dalla rivendita dei diamanti, come stimato dal C.T.U. (€ 5.095,02).
L'obiezione secondo la quale non sarebbe corretto tenere conto del prezzo di acquisto pattuito poiché lo stesso comprenderebbe anche l'IVA appare priva di pregio Co a fronte del fatto che nella proposta di acquisto predisposta da , sulla quale si è formato il consenso dell'acquirente, è indicato che le pietre acquistate hanno un valore complessivo corrispondente al predetto prezzo d'acquisto.
Va parimenti escluso che il risarcimento possa essere diminuito ex art. 1227
c.c., come richiesto dalla banca convenuta, dovendosi escludere che gli attori potessero essere in grado di rendersi conto, con l'ordinaria diligenza esigibile da un consumatore in considerazione delle circostanze del caso concreto, delle effettive caratteristiche dell'operazione di investimento e dei diamanti che ne erano oggetto.
Sulla somma dovuta a titolo di risarcimento, sostanzialmente liquidata all'attualità, sono dovuti gli interessi dalla domanda giudiziale (ottobre 2021) al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
In virtù della sua soccombenza la banca convenuta va condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rifondere agli attori le spese processuali, con i compensi liquidati ai sensi del d.m. 55/2014. Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti, sono poste definitivamente a carico della banca convenuta in ragione della sua soccombenza.
Considerato infine che la banca convenuta non ha partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo (non potendosi ritenere tale l'asserita estraneità della banca all'acquisto dei diamanti), la stessa va condannata, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 28/2010, a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite, così provvede:
a) condanna la banca convenuta a pagare agli attori la somma di € 37.593,58 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. da ottobre 2021;
b) condanna la banca convenuta a rifondere agli attori le spese processuali, che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed IVA (se dovuta) come per legge;
c) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio, come già liquidate in atti, a carico della banca convenuta;
d) condanna la banca convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Verona, il 05.09.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)