TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
EPIGRAFE
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE nella composizione monocratica della dott.ssa
Miriam Iappelli ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(a seguito di trattazione scritta) nella causa civile di primo grado iscritta al numero 20132 -2023 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 17.10.24, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti
Parti
(1)
) Parte_1 C.F._1
) Parte_2 C.F._2
(opponente) con generalità, residenza, codice fiscale, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in Via Virgilio 8 00193 Roma ITALIA, presso lo studio dell'avv. PARENTI LUIGI, da cui è rappresentata e difesa, giusta delega in atti.
(2)
CP_1 Parte_3
(opposto)
In persona del legale rappresentante pro tempore con generalità, residenza, codice fiscale
, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio P.IVA_1
eletto in VIA VINCENZO TIZZANI, 15 00151 ROMA, presso lo studio dell'avv. LONGOBARDI
GAETANO, da cui è rappresentato e difeso, giusta delega in atti.
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 17.10.24 da intendersi interamente riportato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 27.03.23 e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso l'atto di precetto a loro notificato il 06.03.23 da Controparte_2
per l'importo complessivo di € 155.531,53 sulla scorta del Decreto ingiuntivo n. 21988
[...]
del 2019 emesso dal Tribunale civile di Roma in qualità di fideiussori della società Magliana Assistenza e
Ricambi S.r.l. e nei limiti dell'importo garantito di € 195.000,00.
A fondamento della proposta opposizione, essi hanno dedotto la nullità del contratto di fideiussione omnibus per nullità delle clausole di cui ai nr. 2, 6 e 8, in violazione della normativa cd. antitrust;
la conseguente decadenza del creditore per decorso del termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c..
Nel costituirsi il ha chiesto il rigetto Controparte_2
dell'opposizione, contestando puntualmente le deduzioni di parte opponente.
La causa è stata istruita con prova documentale e trattenuta in decisione all'udienza del 17.10.24 previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
******************************************************
L'opposizione è inammissibile.
Alcuna delle parti ha, infatti, prodotto in atti il titolo esecutivo di cui è stata minacciata l'esecuzione forzata con il precetto opposto né negli atti introduttivi né nelle memorie istruttorie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di notula, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità applicata la riduzione del 50% per le decisioni in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
• Condanna e al pagamento delle spese di lite a Parte_1 Parte_2
favore di che liquida in € 3.808,00 oltre spese generali Controparte_2
ed Iva.
Così deciso in Roma il 10/02/2025
Il Giudice
Miriam Iappelli