Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1397/2021, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata il 14.11.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
in proprio e nella qualità di erede di (c.f. Parte_1 Per_1
) e (c.f. ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dagli Avvocati Pasquale di Maio (c.f. ) CodiceFiscale_3
e EP della Pietra (c.f. ) presso il cui studio in Napoli, C.F._4
alla via S. Brigida n. 64, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CONTRO RG n°1397/2021-Sentenza
- 1 -
(C.F. ), (c.f. CP_1 C.F._5 Controparte_2
), fu EP (c.f. ), C.F._6 Per_1 C.F._7
(c.f. ), (c.f. CP_3 C.F._8 Parte_3
), (c.f. ), C.F._9 Controparte_4 C.F._10 CP_5
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._11 Parte_4
) rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Alberto (c.f. C.F._12
) presso il cui studio in Mugnano di Napoli, alla via Napoli n. C.F._13
251, sono elettivamente domiciliati
APPELLATI- APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHE' CONTRO
, e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
APPELLATI CONTUMACI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , , fu CP_1 Controparte_2 Per_1
, , e hanno CP_9 CP_3 Parte_3 Controparte_4
convenuto e dinanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1 Parte_2
deducendo che aveva impugnato il testamento pubblico del 7 CP_1
febbraio 2000 - con cui aveva designato quali eredi Controparte_10 Pt_1
, e i figli del germano - ai fini del suo
[...] Controparte_6 CP_9
annullamento per incapacità di intendere e di volere della disponente, essendo la de cuius affetta da demenza senile ed inabilità lavorativa al 100% e che con sentenza n. 5535 del 2009 il Tribunale di Napoli aveva accolto tale domanda, annullando il predetto testamento e dichiarando aperta la successione di CP_1
RG n°1397/2021-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda in virtù del testamento pubblico del 10 marzo 1988, pubblicato CP_10
innanzi al notaio il 25.5.2005, e registrato presso l'Agenzia delle Persona_2
Entrate di Napoli 4 al n° 46849 il 30.5.2005. Con tale precedente testamento, la de cuius aveva disposto in favore dei ricorrenti dell'appezzamento di terreno sito in Napoli- sez. Piscinola, via G.A. Campano, riportato in catasto terreni di Napoli,
f.1, p.lla 102.
Sulla scorta di tale premessa e in virtù di tale titolo proprietario, gli istanti chiedevano il rilascio del cespite in questione, occupato da e dal Parte_1
suo coniuge , in quanto detenuto senza titolo, con condanna alla Parte_2
demolizione del campo di calcetto e ogni manufatto ivi insistente.
Sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; rigettata, con sentenza n.3480/2014, della Corte di appello di Napoli, l'impugnazione avverso la sentenza di annullamento del testamento del 7 febbraio 2000, con ricorso ex art. 297 cpc i ricorrenti hanno adito il Tribunale di Napoli per la prosecuzione del giudizio, ove
è intervenuta madre di deducendo di essere Per_1 Parte_1
proprietaria dei manufatti insistenti sul predetto fondo a titolo di diritto di superficie e, in subordine, per intervenuta usucapione, richieste da lei avanzate in autonomo giudizio recante n.r.g. 30540/2017.
Entrambi i giudizi sono stati riuniti innanzi al Tribunale di Napoli, 9 sez. Civile, che, con sentenza n. 717/2021 del 26 gennaio 2021, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, dopo aver dichiarato in via preliminare la procedibilità delle domande riunite, ha accolto la domanda di rilascio del cespite, ritenendo ricorrere un caso di occupazione sine titulo e pienamente provato il diritto di proprietà dei RM sul bene immobile rivendicato, occupato da e CP_1 Parte_2
. Parte_1
Segnatamente, con la sentenza in questa sede impugnata, il Giudice di prime cure
– qualificata l'iniziativa giudiziaria intrapresa in termini di azione di rivendicazione e ritenuto che, nel caso di specie, il rigore probatorio della cosiddetta “probatio diabolica” potesse ritenersi attenuato, in difetto di contestazione dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa - ha escluso che ricorresse un valido titolo di detenzione in favore dei coniugi
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda e , in tesi fondato sulla successione di Parte_1 Parte_2
quest'ultimo, ai sensi dell'art.37 legge n. 392/1978, in un contratto di locazione stipulato tra il padre quale conduttore e madre di CP_11 Per_1
quale locatrice;
ciò in quanto non aveva Parte_1 Parte_2 dimostrato la ricorrenza di nessuno dei due presupposti di cui all'art. 37, comma
1, della legge n. 392 del 1978, non risultando provata la sua qualità di erede o legatario, con specifico riferimento all'azienda detenuta, né l'esistenza di un rapporto anteriore di data certa sorto prima della morte del conduttore. Rigettava, altresì la domanda di accertamento della proprietà superficiaria, proposta in via principale da nel giudizio recante RG n. 30540/2017 e oggetto di Per_1
eccezione nel giudizio recante Rg n. 46352/2009, osservando che la scrittura privata del 23 novembre 1989, con cui aveva previsto la Controparte_10
costituzione in favore della sorella di un diritto di superficie, non Per_1
prevedeva un corrispettivo e, quindi, in assenza di prova di un interesse di tipo patrimoniale in capo al concedente, assumeva i caratteri di una donazione, nulla per difetto di forma.
Rigettava, inoltre, la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione del cespite, proposta da negando che fosse provata la sussistenza dei Per_1 presupposti soggettivi ed oggettivi del possesso idoneo all'acquisto a titolo originario del bene;
al riguardo precisava che, per un verso, il prospettato acquisto per usucapione anche della proprietà del suolo era evidentemente incompatibile con la tesi della costituzione di un diritto di superficie, in capo a con Per_1
scrittura privata e che, per altro verso, in base alle reciproche allegazioni, gli occupanti del fondo, quanto meno dal 2001, erano i coniugi e , che Pt_1 Pt_2
avevano realizzato una nuova struttura sportiva e delle opere di ampliamento dopo aver demolito la precedente, edificata da e avevano formulato Per_1
delle difese evidentemente contrastanti con un acquisto ad opera di Per_1
Escludendo la sussistenza di un titolo legittimante l'occupazione del cespite, da parte di e , il Tribunale di Napoli li condannava Parte_1 Parte_2
dunque al rilascio dell'immobile ed al risarcimento del danno da occupazione sine titulo: ai fini della quantificazione, aderendo alle risultanze della c.t.u. espletata
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda nel giudizio di primo grado, li condannava al pagamento della complessiva somma di euro 153.122,00, oltre rivalutazione ed interessi, ritenendo che la decorrenza del credito risarcitorio andasse individuata nella data di pubblicazione della sentenza di primo grado (4.5.2009) con cui era stato annullato il secondo testamento, data che segnava il momento in cui la condotta degli occupanti si manifestava come illegittima anche dal punto di vista soggettivo, per essere venuto meno il requisito della buona fede.
Accoglieva, inoltre, la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti Pt_1
e , avente ad oggetto la corresponsione dell'indennizzo ex
[...] Parte_2
art. 936 cc., ritenendo che, sebbene gli attuali proprietari del fondo avessero optato per lo “ius tollendi”, la domanda di rimozione non poteva essere accolta, atteso che - se la non aveva offerto la prova del decorso del termine di sei Pt_1
mesi dalla conoscenza dell'incorporazione – le opere erano state nondimeno realizzate dal terzo ( in buona fede, buona fede emergente dal dato Parte_1
oggettivo ed incontrovertibile che le stesse erano state eseguite tra il 2001 ed il
2003, epoca in cui aveva efficacia il testamento del 7.2.2000 che la riconosceva proprietaria del fondo.
Per l'effetto, aderendo alle risultanze emerse in sede di ctu, condannava i ricorrenti al pagamento a tale titolo dell'importo di € 126.480,00, somma commisurata all'incremento del valore di mercato del fondo, risultante dal mutamento della destinazione da agricola ad impianto sportivo .
Infine, in ragione della parziale soccombenza reciproca, compensava nella misura del 50% le spese di lite tra gli attori e i convenuti, ponendo la residua metà a carico in proprio e;
condannava Parte_1 Parte_2 Pt_1
quale erede di in quanto soccombente, al pagamento
[...] Per_1
integrale delle spese a favore dei RM , liquidate in euro 13.430,00 per CP_1
compensi ed euro 50,00 per esborsi.
Le spese del procedimento cautelare venivano state poste a carico dei RM
e liquidate condannando al relativo pagamento CP_1 CP_1 [...]
le stesse venivano liquidate nell'importo di euro CP_2 Per_1
7400,00 per compensi (di cui euro 3200,00 per la prima fase cautelare ed euro
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
4200,00 per la fase di reclamo) ed euro 50,00 per esborsi (di cui euro 25,00 per ciascuna fase) oltre spese generali iva e cpa nelle misure di legge, in favore di in proprio e , nonché nel medesimo importo di Parte_1 Parte_2
euro 7400,00 per compensi (di cui euro 3200,00 per il primo grado cautelare ed euro 4200,00 per la fase di reclamo) ed euro 50,00 per esborsi (di cui euro 25,00 per ciascuna fase) oltre spese generali iva e cpa nelle misure di legge, in favore di quale erede di Parte_1 Per_1
2. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 25 marzo 2021, Pt_1
e hanno spiegato appello, affidato a sette motivi,
[...] Parte_2
chiedendo altresì la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, si sono costituiti in giudizio , , fu CP_1 Controparte_2 Per_1 CP_9
, , , , e
[...] CP_3 Parte_3 Controparte_4 Controparte_5
, i quali hanno chiesto il rigetto dell'appello in quanto Parte_4
inammissibile ed infondato, con sospensione della provvisoria esecutività.
Hanno inoltre proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda riconvenzionale di indennizzo ex art. 936 cc, proposta dalle parti appellanti.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposta sia dagli appellanti principali che dagli appellanti incidentali, la causa, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con ordinanza comunicata il 14.11.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello principale, proposto con citazione notificata in data 25 marzo 2021, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 26.01.2021.
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
4.1 Parimenti tempestivo risulta l'appello incidentale, in quanto proposto con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25 giugno 2021, nel rispetto del termine, previsto dall'art. 343 c.p.c., di venti giorni prima dell'udienza del 15 luglio 2021, fissata in citazione.
5. Tanto debitamente premesso, sia l'impugnazione principale che quella incidentale sono infondate, per i rilievi di seguito esposti.
6. E' in primo luogo infondato il primo motivo di gravame, con cui gli appellanti principali hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto la proprietà del fondo in capo ai RM . CP_1
A dire degli impugnanti, sebbene il primo Giudice avesse correttamente qualificato l'iniziativa giudiziaria intrapresa in termini di azione di rivendicazione, aveva poi errato nel ritenere attenuato l'onere della “probatio diabolica”, atteso che, a fronte della produzione del testamento pubblico del
10.3.1988 e dell'atto di divisione per notar evidentemente comprovanti Per_3
in capo agli attori la qualità di eredi del comune dante causa, non risultava la prova dell'immissione della dante causa nel possesso del fondo.
I rilievi che precedono non possono essere condivisi.
Invero, muovendo dalla qualificazione dell'azione operata dal Giudice di prime cure, in termini di azione di rivendicazione, condivisa dalla parte impugnante, appare senz'altro corretto l'argomento speso dal Tribunale nel rimarcare che, nel caso di ammissione della provenienza del cespite da un comune autore – senz'altro ricorrente nel caso di specie, attesa la pacifica individuazione quale proprietaria del fondo di che ne aveva disposto in favore Controparte_10 dell'impugnante con il successivo testamento costituente oggetto Parte_1
di annullamento – il relativo rigore probatorio può senz'altro reputarsi attenuato.
Più precisamente, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n.28865 del 19/10/2021) ha enumerato, in via esemplificativa, le ipotesi in cui il rigore probatorio dell'azione di rivendica possa dirsi temperato, così ravvisandole: a) quando il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o dei suoi danti causa: l'attore in revindica è tenuto soltanto ad offrire la prova della
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda successiva continuità dei trapassi sino a quello in suo favore;
b) quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti;
c) quando le affermazioni del convenuto, volte ad ottenere il riconoscimento a suo favore della proprietà del medesimo bene, risultino basate su asserzioni che presuppongano l'originaria sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda dell'attore e ne deducano la sopravvenuta caducazione;
d) quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, perché la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra;
e) quando il convenuto ammetta che il bene conteso appartenga all'attore e opponga un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante, mancando in tal caso ogni contestazione sul diritto di proprietà di quest'ultimo e risolvendosi la controversia attraverso la verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro degli stessi contendenti.
In tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto, prova nel caso di specie senz'altro raggiunta, mediante la produzione della sentenza del Tribunale di Napoli
n°5535/2009, pacificamente passata in giudicato, in virtù della quale, annullato il testamento pubblico di del 7.2.2000, è stata dichiarata aperta la Persona_4
successione della predetta de cuius in forza del testamento pubblico del
10.3.1988, con cui lasciava appunto ai nipoti , Controparte_10 CP_1
, , e , figli del defunto fratello CP_12 Pt_3 CP_2 Per_1 CP_3
EP, tra l'altro, il fondo oggetto di causa, identificato in tale atto dispositivo come “ appezzamento di terreno in Napoli – sez. Piscinola, contrada “Vigna” in via G.A. Campano, comprendente la strada privata di accesso che si diparte da via dell'Abbondanza, della estensione catastale di are 25,72, ma di effettive are
23,20, riportato in catasto terreni di Napoli, infra la maggiore consistenza della
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
partita 13955, fol. 12, p.lla 102, individuata nel tipo di frazionamento n°
2656/331 del 1987, approvato in data 29.9.1987, con la nuova particella 102/a di are 25,72 “.
Peraltro, questa Corte distrettuale non può esimersi dal rilevare, ai fini di un più corretto apprezzamento della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, che la domanda di rilascio proposta si presta ad essere inquadrata in un'ipotesi di petitio haereditatis.
Tale domanda, infatti, è intesa ad ottenere la consegna di un bene determinato pacificamente appartenente al compendio ereditario di Controparte_10
Secondo una giurisprudenza pacifica ( Cass.sez. 2, sentenza n. 13785 del
22/07/2004; Cass.sez. 2, sentenza n. 1074 del 16/01/2009; Cass. sez. 2, ordinanza n. 7871 del 19/03/2021) la hereditatis petitio ha natura d'azione reale, volta a conseguire il rilascio dei beni ereditari da colui che li possegga, vantando un titolo successorio che non gli compete, ovvero senza alcun titolo, e presuppone l'accertamento della sola qualità ereditaria dell'attore o di diritti che a costui spettino iure hereditatis, qualora siano contestati dalla controparte;
la petitio hereditatis, pertanto, si differenzia dalla rei vindicatio, malgrado l'affinità del petitum, in quanto si fonda sull'allegazione dello stato d'erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o d'una quota parte di esso;
consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella hereditatis petitio può invece limitarsi a provare la propria qualità d'erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario.
Nel caso di specie, una volta avuta per certa la qualità di eredi degli appellati
, sulla base della sentenza del Tribunale di Napoli n.5535/2009, ed essendo CP_1
pacifica l'appartenenza all'asse ereditario del bene oggetto di causa, non poteva che ritenersi fondata la proposta azione petitoria.
7. Evidenti ragioni di connessione impongono, poi, la disamina congiunta del secondo, del terzo e quinto motivo di gravame principale.
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Segnatamente, con il secondo motivo gli impugnanti principali hanno denunziato l'erroneità della sentenza di primo grado laddove ha ritenuto difettassero i presupposti di cui all'art. 37 della legge n.392/1978 per il subentro di
[...]
nel contratto di locazione asseritamente intercorso tra e CP_11 Per_1
, invocando, al riguardo, l'interpretazione data dalla Suprema Parte_2
Corte alla precitata disposizione normativa, e segnatamente la pronuncia della
Corte di Cassazione n. 24278/2017, laddove ha precisato che, nel vigente regime normativo, essendo il diritto al subentro riconosciuto in favore di chi, per successione o per precedente rapporto, abbia diritto a continuare l'attività, non è necessario che questa sia anche direttamente esercitata dall'avente diritto, ovvero da colui che, in base a legittima aspettativa ne abbia titolo. Non sarebbe pertanto necessario, come erroneamente affermato dal Giudice di prime cure, provare di aver ricevuta in eredità proprio l'azienda costituente oggetto di locazione;
pertanto , erede del padre, solo per questo era succeduto nel Parte_2
contratto di locazione alla morte di che, in assenza di disdetta, si era CP_11
rinnovato di sessennio in sessennio, tanto più in quanto era Parte_2 subentrato al padre nella carica di legale rappresentante dell'associazione sportiva
Florida, con cui aveva continuato a gestire l'impianto insieme alla moglie Pt_1
figlia di .
[...] Per_1
Pertanto, contrariamente a quanto emerso in primo grado, a dire dell'impugnante era stato provato che era succeduto nell'azienda per cui il padre Parte_2
aveva preso in locazione la struttura (con contratto del 4 aprile 1999), in CP_11
quanto dopo la morte del padre aveva proseguito l'attività di gestione del complesso sportivo, e, in quanto erede del padre, poteva ritenersi successore nel contratto di locazione non disdetto alla morte del de cuius.
In ogni caso, secondo quanto dedotto con il quinto motivo, pur ammettendo che non fosse subentrato al padre, e che non avesse Parte_2 Per_1 acquistato la proprietà superficiaria dell'impianto, la detenzione del cespite doveva reputarsi comunque legittima – in virtù del principio che consente a chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene di concederlo in locazione a terzi
- in quanto dopo la morte di , aveva accordato la Per_1 CP_11
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda locazione a , come dalla stessa narrato in citazione e in comparsa Parte_2
di intervento.
Con il terzo motivo di gravame, poi, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha negato la proprietà superficiaria delle opere realizzate sulla p.lla 102 in capo ad e, dopo la sua morte, alla figlia Per_1
Hanno al riguardo dedotto che la scrittura privata del 23 Parte_1
novembre 1989 aveva costituito in favore della sorella il Controparte_10 Per_1
diritto di superficie senza determinazione di tempo sulla p.lla n. 102 e che, con la successiva edificazione della struttura sportiva, aveva acquistato la Per_1
proprietà su quelle opere, tanto che nel 1999 aveva concesso in fitto al consuocero l'intero complesso.
Pertanto, all'apertura della successione di ai coeredi poteva CP_10 CP_1
essere pervenuta al più la proprietà dell'area, ma non delle strutture ivi realizzate, che non appartenevano alla de cuius. A confutare che le parti avessero inteso stipulare una donazione, come affermato dal Tribunale, gli impugnanti principali - oltre a sollecitare la verificazione delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura, disconosciute dai avevano poi articolato una prova orale, tesa ad CP_1
accertare la natura della regolamentazione tra le stesse intercorsa, la cui ammissione illegittimamente era stata negata. Al riguardo, non potevano ritenersi operanti le limitazioni di cui agli artt. 2722 e 2723 c.c. perché la prova non era volta a smentire il contratto scritto ma, ferme le pattuizioni scritte, era tesa a dimostrare l'effettiva portata della convenzione, portando alla luce le circostanze di fatto che indussero i contraenti alla stipulazione.
A sostegno delle proprie ragioni, gli impugnanti principali hanno altresì protestato che, anche a voler escludere la natura onerosa di tale atto, la causa donativa doveva ritenersi inconfigurabile, essendo lo stesso comunque qualificabile quale negozio a titolo gratuito e che, al più, si tratterebbe di una liberalità indiretta per la quale non opererebbe il vincolo formale.
Gli argomenti che precedono non possono essere condivisi e, comunque, non appaiono in alcun modo idonei a sovvertire il segno della decisione impugnata.
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Appare in primo luogo corretto l'iter logico giuridico seguito dal Giudice di prime cure laddove, muovendo dalla qualificazione offerta da della Per_1
scrittura del 23.11.1989, intercorsa con , in termini di contratto Controparte_4
costitutivo del diritto di superficie, ha ritenuto superfluo procedere alla verificazione delle relative sottoscrizioni, oggetto di disconoscimento, ravvisando in tale scrittura un contratto nullo, non risultando in tale negozio previsto un corrispettivo e difettando la forma prevista in tema di donazione.
Al riguardo, il primo Giudice ha opportunamente richiamato il principio, affermato dalla Corte di legittimità (Cass.sez.2, sentenza n. 2606 del 22/02/2001), alla cui stregua nel caso di costituzione di un diritto di superficie con scrittura privata senza contestuale previsione di un corrispettivo a favore del soggetto concedente è necessario al fine di verificarne la validità accertare quale sia stata la regolamentazione che le parti hanno inteso dare ai loro rapporti e, se il loro intento sia stato soltanto quello di arricchire una sola di esse, dovrà ravvisarsi nella scrittura privata una donazione nulla per difetto di forma.
La Suprema Corte ha al riguardo avuto occasione di precisare che la costituzione di diritti reali su cosa altrui, al pari del trasferimento della proprietà, non è di per sè un negozio, ma l'effetto di un negozio, che può essere sia oneroso (se alla detta costituzione corrisponde un corrispettivo) che gratuito;
in questa seconda ipotesi,
è configurabile una donazione, che può essere dichiaratamente tale, ossia diretta, ma può essere anche indiretta, se la gratificazione viene realizzata con la stipulazione di altro negozio tipico oneroso. Di conseguenza, nel caso in cui sia costituito con scrittura privata il diritto di superficie, senza testuale previsione di un corrispettivo a favore del soggetto concedente, è necessario, al fine di verificarne la validità, accertare quale è stata la regolamentazione che le parti hanno inteso dare ai loro rapporti;
e se il loro intento è stato soltanto quello di arricchire una sola di esse, dovrà ravvisarsi nella scrittura privata una donazione nulla per difetto di forma (vedi la sentenza della Corte di Cassazione , sez. II, 2 giugno 1999, n. 5397).
Ovviamente, e difformemente da quanto dedotto dalla parte impugnante,
l'accertamento dell'effettiva volontà delle parti, e della “causa concreta” del
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda negozio, non può che essere condotto, nel caso di contratti, quali quelli costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari, tenendo in considerazione il contenuto del documento contrattuale;
invero, il semplice intento di trasferire un bene non può assurgere a causa giuridica, in quanto non permette di identificare lo scopo specifico che qualifica detto trasferimento, impedendo di controllare la liceità o la illiceità del negozio posto in essere, secondo i canoni dell'ordinamento giuridico vigente. Appare allora evidente che, se la legge richiede la forma scritta ad substantiam, anche la causa e gli elementi indicatori della medesima devono risultare dallo scritto, non potendosi di certo desumere la previsione di un corrispettivo a cui sia causalmente riconducibile il trasferimento immobiliare– corrispettivo in ipotesi integrato dalla concessione di un diverso immobile in comodato gratuito, in epoca antecedente alla stipulazione della scrittura in oggetto, e dalla corresponsione di una somma mensile, ad opera di in Per_1 favore della sorella “fin dai primi anni '70” - dalle risultanze di una CP_10
prova testimoniale. ( Cass. sez. 2, sentenza n. 1552 del 25/05/1973; Cass. sez. 2, sentenza n. 1495 del 07/06/1966).
Né appare nella fattispecie conferente il riferimento all'istituto della donazione indiretta, atteso che la donazione indiretta consiste nella elargizione di una liberalità che viene attuata mediante la stipulazione di un negozio tipico oneroso, come detto non ravvisabile nella fattispecie, che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio, anche quello indiretto dell'arricchimento senza corrispettivo del destinatario (Cassazione civile, sez. II, 7 dicembre 1989 n. 5410;
Cassazione civile sez. I, 8 maggio 1998, n. 4680): la liberalità si opera cioé, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di un atto che, pur conservando la forma e la causa ad esso propria, tipicamente onerosa, realizza in via mediata l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché
l'intenzione di donare non emerge in via diretta dall'atto utilizzato bensì, in via indiretta, dall'esame delle circostanze del caso concreto. (Cass.sez. 1 - ,
Ordinanza n. 20888 del 05/08/2019).
Né, ad avviso di questa Corte distrettuale, può legittimamente predicarsi che gli eredi possano ottenere il rilascio del fondo oggetto di causa, in ragione CP_1
RG n°1397/2021-Sentenza
- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'asserita perdurante efficacia del contratto di locazione, stipulato tra Per_1
e , padre di , il 4.4.1999.
[...] CP_11 Parte_2
Una pluralità di ragioni, sia di ordine giuridico che di ordine logico, militano infatti contro questa prospettazione difensiva.
In primo luogo, infatti, gli effettivi proprietari dell'immobile, e cioè gli eredi di che hanno agito per acquisire il rilascio del fondo, non hanno Controparte_4
evidentemente inteso accettare o ratificare tale contratto, posto in essere a non domino, e cioé da chi ( aveva la disponibilità dell'immobile in virtù Per_1
di un titolo nullo. ( cfr. Cass.sez. 3, ordinanza n. 2786 del 04/02/2025, secondo cui, “in tema di contratto di locazione, qualora intervenga l'accertamento giudiziale della nullità del titolo di acquisto della proprietà dell'immobile locato da parte del locatore, l'originario proprietario, che tale accertamento giudiziale ha richiesto e ottenuto, ha diritto al pagamento del canone di locazione, in alternativa alla condanna del locatore alla restituzione dell'immobile, ben potendo il dominus ratificare il contratto di locazione concluso a non domino”).
E' vero, infatti, che, come affermato anche dalla parte impugnante con il quinto motivo, il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque - dunque anche il possessore - abbia la disponibilità di fatto del bene in base ad un titolo non contrario alle norme di ordine pubblico, può volontariamente concederlo in locazione e/o comodato e/o costituire altro rapporto obbligatorio ed
è, in conseguenza, legittimato a richiedere il pagamento del canone o la restituzione del bene allorché il rapporto venga a cessare (Cassazione civile, sez.
II, 11/04/2006, n.8411).
Da ciò consegue che la legittimazione a concedere l'immobile in locazione sia riconoscibile anche in capo al detentore, purché la detenzione non sia stata acquistata illecitamente (Cass. Sez. 3, sent. 14/07/2011, n. 15443).
Come ribadito anche in tempi recenti dalla Suprema Corte (Cass. sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 15292 del 05/06/2019), pertanto, la locazione stipulata a non domino non è un contratto invalido: esso infatti non confligge con alcuna prescrizione imperativa, né l'art. 1571 cod. civ. include, tra i requisiti di validità
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda del contratto, la proprietà o la disponibilità dell'oggetto da parte del locatore.
L'indisponibilità (sia giuridica che di fatto) dell'immobile da parte del locatore costituisce un caso di difetto di legittimazione a stipulare, dal quale consegue non l'invalidità, ma l'inefficacia del contratto (Cass. 19/11/2013, n. 25911), la quale opera soltanto nei confronti del legittimato effettivo e non impedisce l'attuazione del rapporto obbligatorio. ( cfr. per una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, Cass.sez. 3, ordinanza n. 2786 del 04/02/2025).
In particolare, se la legittimazione consiste nel potere di un soggetto di disporre dell'oggetto del contratto, la mancanza di essa non comporta l'invalidità del contratto, perché quest'ultimo non può ritenersi difforme dallo schema legale sol perché stipulato da persona non legittimata;
la mancanza di legittimazione in capo allo stipulante comporta dunque soltanto l'inefficacia del contratto, cioè
l'inidoneità a produrre gli effetti suoi propri.
Pertanto, se l'indisponibilità (sia giuridica che di fatto) dell'immobile da parte del locatore costituisce dunque un tipico caso di difetto di legittimazione a stipulare, dal quale consegue non l'invalidità, ma l'inefficacia del contratto;
ove il locatore di cosa altrui non sia in grado di garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa, egli si rende inadempiente alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto, ed in particolare a quelle di cui all'art. 1575 cod. civ., rilevanti sul piano funzionale del contratto non già della sua validità.
Tuttavia, il possesso da parte del locatore di un titolo giuridico per disporre del bene è necessario al fine di opporre, al terzo proprietario, il contratto locativo stipulato dal detentore senza titolo, “non anche per riconoscere l'inefficacia del contratto nel rapporto interno tra il locatore che abbia ceduto in locazione il bene senza titolo detenuto ed il conduttore che, in forza del contratto, abbia di fatto utilizzato l'immobile locato» (Cass. 11/04/2006, n. 8411).
In buona sostanza, come ha avuto modo di chiarire la Corte di Cassazione (cfr. la precitata Cass. sez. 3, Sentenza n. 8411 del 11/04/2006, in motivazione, nonché la precitata Cass. sez. 3, ordinanza n. 2786 del 04/02/2025), in subiecta materia occorre tenere distinti il rapporto intercorrente tra il locatore (non proprietario) ed il conduttore ed il rapporto intercorrente tra il proprietario ed il locatore non
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda proprietario che abbia concesso a terzi la disponibilità dell'immobile. Prendendo in considerazione tale secondo rapporto, la Corte di legittimità - pur riconoscendo che il contratto di locazione, in quanto di natura personale, non richiede la titolarità, in capo al locatore, di un diritto reale sulla cosa ma solo la disponibilità del bene - considera tuttavia necessario che la disponibilità predetta abbia avuto una genesi in un rapporto (o titolo) giuridico che comprenda il potere di trasferire al conduttore la detenzione o il godimento. Tale principio è stato appunto affermato “per negare la possibilità, di opporre, al terzo proprietario, il contratto locativo stipulato dal detentore senza titolo, non anche per riconoscere la inefficacia del contratto nel rapporto interno tra il locatore che abbia ceduto in locazione il bene senza titolo detenuto ed il conduttore che, in forza del contratto, abbia di fatto utilizzato l'immobile locato”. (principio affermato anche nella sentenza n. 23086 del 2004, con riferimento ad una controversia che opponeva il locatore ai proprietari dell'immobile che avevano agito contro il conduttore per la restituzione del bene e la condanna dello stesso al pagamento della indennità di occupazione;
nonché da Cass. n. 9793 del 1998, in una controversia che opponeva la moglie separata, esclusiva proprietaria dell'immobile, al marito che tale immobile aveva ceduto in locazione a terzi asserendo di esserne comproprietario).
Il dedotto subentro di nel contratto di locazione che si assume Parte_2
stipulato dal padre – secondo una prospettazione avanzata in CP_11
giudizio da e poi coltivata dalla sua erede con il Per_1 Parte_1
secondo motivo di gravame -appare inoltre incompatibile, dal punto di vista logico prima ancora che giuridico, con le risultanze documentali in atti e con il contegno difensivo assunto da in proprio, che ha visto accolta la Parte_5
domanda riconvenzionale di indennizzo ex art. 936 c.p.c., proposta nel giudizio recante Rg n. 46352/2009, fondata proprio sull'assunto di aver realizzato delle opere in buona fede, dopo l'apertura della successione di e nel Controparte_10
periodo in cui aveva avuto efficacia il testamento del 7.2.2000, poi annullato con sentenza del 4.5.2009, che la riconosceva appunto proprietaria del fondo.
Dal documentale in atti – come la denuncia di inizio attività del 23.1.2001, integrata da successiva dichiarazione del 23.7.2001 – come pure dalle difese
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda assunte nel corso del presente giudizio e del giudizio di reintegrazione nel possesso promosso da si evince infatti che la disponibilità del CP_1
fondo in capo ai coniugi e , successivamente al Parte_1 Parte_2
decesso di lungi dall'essere imputata al contratto ad efficacia Controparte_10
obbligatoria attributivo della detenzione in favore di , era CP_11
pacificamente ricondotta alle previsioni del testamento del 7 febbraio 2000, su cui si fondava l'attribuzione della proprietà del fondo in favore di Parte_1
Appare allora evidente che, essendo intervenuto il decesso di il 9 CP_11
febbraio 2007, a quell'epoca aveva già pienamente prodotto i suoi effetti il testamento del 7 febbraio 2000, reso pubblico il 15.6.2000, a seguito del decesso di risalente al 24 maggio 2000, fondativo del possesso di Controparte_10
coniuge di;
del tutto implausibile, allora, è Parte_5 Parte_2
sostenere che la disponibilità del fondo in capo ai coniugi odierni appellanti potesse e possa tuttora fondarsi sul preteso subentro di nel Parte_2 predetto contratto di locazione, stipulato da prima dell'apertura della Per_1
successione e fondativo di una mera detenzione.
Dagli argomenti che precedono, muniti di portata dirimente, discende l'assorbimento di ogni altra questione sollevata dalla parte impugnante con il secondo motivo di impugnazione, in ordine all'interpretazione offerta dal Giudice di prime cure alla disposizione di cui all'art. 37 della legge n.392 del 1978.
8. Né merita miglior sorte, anche in considerazione dei rilievi finora svolti, il quarto motivo di gravame, con cui gli appellanti principali hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso che Per_1
abbia acquistato per usucapione la proprietà superficiaria delle opere
[...]
realizzate sulla p.lla 102, assumendo di aver posseduto il bene, al più tardi, a partire dal 4 aprile 1999 ( data in cui aveva concesso in locazione il cespite al consuocero ) e fino alla sua morte, avvenuta il 26 aprile 2019. CP_11
Invero, se il primo Giudice aveva riconosciuto in capo ad la Per_1
“consapevolezza di essere proprietaria delle sole costruzioni realizzate sul suolo”, alcuna efficacia interruttiva del possesso ad usucapionem poteva essere riconosciuta alla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di
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- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda reintegrazione nel possesso recante Rg n. 46352/2009, trattandosi di giudizio promosso da nei confronti dei coniugi e , e dovendo CP_1 Pt_1 Pt_2
pertanto escludersi una tale efficacia interruttiva nei confronti di nei Per_1
cui confronti l'usucapione doveva ritenersi maturata nel 2010 o, al più tardi, il
4.4.2019.
A smentire tale prospettazione, confermando le statuizioni rese al riguardo dal
Tribunale, è sufficiente osservare, per un verso, che, come affermato dal primo
Giudice, l'invocato acquisto per usucapione della proprietà anche del suolo è evidentemente incompatibile con la tesi della costituzione del solo diritto di superficie;
e che, per altro verso, in base alle allegazioni dei medesimi coniugi
, poste tra l'altro alla base della domanda di indennizzo ex art. 936 Parte_6
c.c., quanto meno dal 2001 gli occupanti del fondo erano gli odierni appellanti – che avevano realizzato una nuova struttura sportiva demolendo quella precedentemente realizzata da realizzando altresì delle opere di Per_1
ampliamento - e non Per_1
E'indubitabile infatti l'incompatibilità dell'affermazione di un possesso ad usucapionem in capo a – di cui difetterebbe l'animus oltre che il Per_1
corpus- con l'evidenza dell'autonoma disponibilità del fondo in capo alla figlia fondata, a far data dall'apertura della successione di Parte_1 [...]
sulle previsioni del testamento poi dichiarato nullo, che CP_10
pacificamente gliene attribuiva la proprietà.
9. Parimenti infondato, poi, è il sesto motivo del gravame principale, con gli impugnanti, dichiarando di censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda risarcitoria e, gradatamente, la modalità adottata in sede di quantificazione del danno, hanno testualmente riproposto le osservazioni mosse dal loro consulente di parte ai criteri di quantificazione del danno elaborati dal consulente tecnico d'ufficio, e recepiti dal giudice di prime cure ai fini della determinazione della somma dovuta.
A dire degli impugnanti, l'impiego del metodo della comparazione diretta, posto dall'ausiliario giudiziale a fondamento delle proprie conclusioni, avrebbe postulato l'utilizzo di ben altre indagini, non essendo sufficiente il ricorso ad un
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- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda solo annuncio, relativo ad un immobile ubicato in Casoria, ad una distanza di circa 12 Km da quello oggetto di causa.
Orbebe, se è vero che “il giudice del merito non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti, mentre, ove siano state sollevate censure dettagliate e non generiche, ha l'obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente d'ufficio” ( Cass. sez. 3, Sentenza n. 12703 del 19/06/2015; Cass. sez.
1, Ordinanza n. 23594 del 09/10/2017) non può non rilevarsi che, nella fattispecie in esame, il nominato c.t.u. aveva offerto adeguato riscontro ai rilievi critici formulati dal consulente degli appellanti principali nel corso delle operazioni peritali, rilievi testualmente riproposti dalla difesa degli impugnanti a corredo del sesto motivo di gravame.
Pienamente plausibile, poi, è la giustificazione resa dall'ausiliario in ordine alle modalità di impiego del metodo della comparazione diretta, avendo il c.t.u. opportunamente precisato che “per quanto attiene la numerosità dei beni presi a riferimento è intuibile che la stessa è dettata dalla disponibilità di dati di beni simili”, dovendo evidentemente la comparazione tener conto della specifica destinazione impressa all'immobile.
Parimenti condivisibile è poi il rilievo, svolto dal c.t.u. e riprodotto nella sentenza impugnata – ed evidentemente ispirato ad un'ottica di leale collaborazione processuale- secondo cui la contestazione era priva di riferimenti specifici, intesi a confutarla, non risultando prodotto alcun dato oggettivo a sostegno della stessa
( cfr. “relazione sulle osservazioni” allegata alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio)
10. Neppure merita di essere accolto, infine, il settimo ed ultimo motivo del gravame principale con cui, in via gradata, è stato impugnato il capo della sentenza di primo grado che ha ritenuto che il risarcimento del danno da
“occupazione sine titulo” spetti ai RM a partire dalla pubblicazione CP_1
della sentenza di primo grado che aveva annullato il secondo testamento, ossia a
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- 19 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda partire dal 4 maggio 2009, epoca in cui, nell'assunto del primo Giudice, doveva ritenersi cessato lo stato soggettivo di buona fede in capo agli occupanti. A dire degli impugnanti principali, la spettanza dell'indennizzo avrebbe dovuto al più decorrere dal 13 luglio 2017, data in cui era stata emessa l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva definito il predetto giudizio di annullamento.
L'assunto non può in alcun modo essere condiviso.
Se, infatti, la pronuncia di annullamento del testamento ha efficacia retroattiva e comporta il ripristino della situazione giuridica al momento della apertura della successione, con delazione, quindi, in favore del successibile "ex lege", come se il testamento non fosse esistito ( Cass. sez. 6 - 2, ordinanza n. 9364 del 21/05/2020), mette conto altresì osservare che l'art. 1147 c.c., in base al quale la buona fede è presunta ed è sufficiente sussista al tempo dell'acquisto, detta un principio di carattere generale, applicabile anche al possessore dei beni ereditari in virtù di un testamento, poi annullato, che abbia chiamato all'eredità il possessore di buona fede.
Appare allora evidente che, una volta pronunciata la sentenza che il testamento aveva annullato, non poteva ritenersi che continuasse a possedere Parte_1
“ignorando di ledere l'altrui diritto” ( arg. ex art. 1147, 1° commac.c.), e cioè che versasse ancora, anche per il periodo successivo a tale pronuncia e fino al relativo passaggio ingiudicato- come preteso dagli impugnanti - in una situazione di possesso di buona fede.
Ciò tanto più ove si consideri che, ottenuta tale pronuncia di annullamento, nel medesimo anno 2009 gli appellati introducevano anche il presente giudizio, CP_1
con cui il danno da occupazione sine titulo veniva espressamente reclamato.
Da ciò l'integrale infondatezza del gravame principale.
11. Evidentemente inammissibile, poi, è il motivo di impugnazione sollevato dai coniugi in corso di causa, solo con la memoria depositata in data Parte_7
28 giugno 2021, e ribadito in comparsa conclusionale, volto a denunciare - a seguito del rigetto dell'istanza di correzione di errore materiale proposta al riguardo al Giudice di prime cure - l'erronea liquidazione dei compensi della fase
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- 20 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda cautelare, per non essere stati computati quelli realtivi al procedimento di sequestro.
Infatti, in virtù del principio dell'unità e non frazionabilità dell'impugnazione, la parte che abbia già proposto appello contro alcune statuizioni della sentenza di primo grado non può, nell'ambito dello stesso rapporto processuale, presentare un secondo appello (incidentale), anche in presenza di impugnazione proposta dalla parte avversa, avendo già consumato il proprio potere di impugnazione;
tale divieto non trova deroga nella disciplina di cui all'art. 334 c.p.c., atteso che essa opera solo in favore della parte che, prima dell'iniziativa dell'altro contendente, abbia operato una scelta di acquiescenza alla sentenza impugnata (così Cass. 10 giugno 1993, n. 6471; in senso conforme: Cass. 4 gennaio 2000, n. 23; Cass. 6 agosto 1997, n. 7272; Cass. sez. 1, sentenza n. 19745 del 25/07/2018).
12. Del pari merita di essere disatteso l'appello incidentale, affidato a due motivi, entrambi tesi a censurare la statuizione della sentenza impugnata con cui è stata accolta la domanda di indennizzo, proposta in via riconvenzionale da Pt_1
e ai sensi dell'art. 936 c.c., ragguagliandone l'entità
[...] Parte_2 all'aumento di valore arrecato al fondo dalle opere realizzate da Parte_1
Al riguardo gli impugnanti incidentali hanno in primo luogo dedotto che non poteva ritenersi provata la buona fede dei coniugi in quanto Parte_6
l'esecuzione delle opere era avvenuta nonostante avesse CP_1
lamentato, con ricorso introdotto nell'anno 2001, un atto di spoglio, perpetrato dai coniugi proprio per divellere le recinzioni di parte del fondo di cui CP_13
alla p.lla 102, per poi realizzare le opere in questione;
invero, secondo il recente orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, anche nel diverso caso del comproprietario che costruisca su un suolo comune, in difetto di un consenso esplicito o implicito all'edificazione, sarebbe consentito ai comproprietari di esercitare lo ius tollendi.
Inoltre, andava in concreto verificato se le opere effettuate sulla p.lla 102 avessero effettivamente fatto conseguire al fondo un incremento di valore;
infatti, a dire degli appellanti incidentali, la trasformazione da suolo a destinazione agricola ad impianto sportivo, idonea come tale a conferire al fondo un aumento di valore,
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- 21 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda non era riconducibile alle opere eseguite da in quanto la Parte_1
destinazione a spazio pubblico era stata conferita all'area prima della realizzazione delle opere dal P.R.G. di Napoli del 1970.
Gli impugnanti incidentali hanno altresì lamentato che la p.lla 102, ove era stato realizzato il manufatto, in assenza delle altre particelle, perderebbe il valore di impianto sportivo e tornerebbe ad essere un fondo a destinazione agricola, su cui non potrebbe essere realizzato un impianto sportivo.
I rilievi che precedono non possono essere condivisi, non apparendo in alcun modo idonei ad inficiare le statuizioni rese al riguardo dal Giudice di prime cure.
In argomento, infatti, non può che richiamarsi quanto osservato dal Tribunale nel rimarcare che, se la buona fede del terzo, prevista dal quarto comma, dell'art. 936
c.c. -da ritenersi “ presunta, secondo la disposizione dell'art. 1147 cod. civ., la quale contiene un principio generale non limitato all'ambito del possesso” ( Cass.
Sez. U, Sentenza n. 1484 del 18/02/1997)- si fonda sulla convinzione del medesimo terzo di essere proprietario del suolo su cui ha costruito, nel caso di specie tale stato soggettivo emerge da un dato oggettivo ed incontrovertibile, integrato dalla realizzazione delle opere tra il 2001 ed il 2003, epoca in cui aveva efficacia il testamento del 7 febbraio 2000, che riconosceva quale Parte_1
proprietaria del fondo, il cui annullamento veniva domandato solo con un giudizio instaurato nell'anno 2005 e conclusosi con sentenza del 4 maggio 2009.
Del pari condivisibile, poi, è l'argomento speso dal Giudice di prime cure nell'osservare che un tale stato di buona fede non poteva escludersi per effetto dell'azione di reintegrazione nel possesso promossa da contro i CP_1
coniugi – domanda peraltro rigettata con sentenza del Tribunale di Parte_6
Napoli n. 6751/2009, per carenza di prova del possesso – riguardando le questioni ivi dedotte le modalità dell'apprensione del cespite e del possesso, ma non certo il fatto pacifico che avesse operato nella convinzione di esserne Parte_1
proprietaria e che, in tale qualità, poi venuta meno con effetto retroattivo, avesse realizzato le costruzioni sul fondo.
Qunato poi alla concreta stima dell'aumento di valore arrecato al fondo, non può che condividersi quanto precisato dall'ausiliario giudiziale, affermando che il
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- 22 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda concreto mutamento di destinazione impresso al fondo, con indubitabile incremento di valore, non avrebbe potuto che realizzarsi in conformità dello strumento urbanistico vigente, che evidentemente consentiva la destinazione ad impianto sportivo di fatto discendente dalle opere.
Del tutto indimostrata, poi- come pure precisato dal Tribunale, a confutazione dell'analogo rilievo già svolto nel giudizio di primo grado - sarebbe la circostanza secondo cui la particella n. 102, una volta staccata dalle altre già nella disponibilità degli appellanti principali, perderebbe il suo valore di impianto sportivo, attesa l'insufficienza tecnica e ricettiva, e tornerebbe ad essere un suolo agricolo;
invero, a fronte della specifica motivazione spesa al riguardo dal primo
Giudice, gli appellanti incidentali avrebbero dovuto fornire concreti elementi di fatto volti a confutarla, e non limitarsi a riproporre una censura il cui carattere indimostrato e generico era già stato affermato dal Tribunale.
Ciò tanto più ove si consideri che, come accertato dal c.t.u., la superficie del fondo oggetto di causa effettivamente utilizzata per le attività dell'impianto sportivo è pari a 2.040 mq ( cfr. pag. 11 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio), presentando quindi un'estensione senz'altro rilevante.
Da ciò l'infondatezza delle censure sollevate anche dagli appellanti incidentali e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
13. La soccombenza reciproca, derivante dal rigetto sia del gravame principale che del gravame incidentale, consiglia un'integrale compensazione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio.
14. Essendo stati rigettati sia l'appello principale che l'appello incidentale, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico degli appellanti principali e degli appellanti incidentali.
P.Q.M.
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- 23 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sulle impugnazioni come in epigrafe proposte e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 717 del 2021:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Compensa integralmente le spese di lite relative al presente grado di giudizio;
4) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico degli appellanti principali e degli appellanti incidentali.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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