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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/05/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 3 8 4 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E N S O R E
A N T O N I N O C A M P A N E L L A G I U D I C E
Par G I A M P A O L O L L O F I O R E G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avvocato NAPOLI VITO per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 6/3/2025, i coniugi esposero che in data 9/9/1996 avevano contratto matrimonio concordatario in Mazara del Vallo dal quale erano nate le figlie (maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente) ed (maggiorenne ma non ancora Per_2
economicamente autosufficiente);
Precisarono che con sentenza emessa il 31.5.2017 il
Tribunale di Marsala aveva pronunciato la loro
1 separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e di aver risolto le questioni inerenti il mantenimento della figlia . Per_2
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 9 maggio 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione annuale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da oltre sette anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
Pag. 2 composti e le questioni riguardanti la prole già
risolte.
perde il cognome del marito che con il Pt_2
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi
[...]
e con ricorso Pt_2 Parte_3
depositato in data 6/3/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_2
in Mazara del Vallo il Parte_3
9/9/1996 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mazara del Vallo al n. 258 parte II,
serie A, anno 1996, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome del marito;
Pt_2
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di Mazara del Vallo perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Pag. 3 Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 21 maggio 2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o
Pag. 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E N S O R E
A N T O N I N O C A M P A N E L L A G I U D I C E
Par G I A M P A O L O L L O F I O R E G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avvocato NAPOLI VITO per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 6/3/2025, i coniugi esposero che in data 9/9/1996 avevano contratto matrimonio concordatario in Mazara del Vallo dal quale erano nate le figlie (maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente) ed (maggiorenne ma non ancora Per_2
economicamente autosufficiente);
Precisarono che con sentenza emessa il 31.5.2017 il
Tribunale di Marsala aveva pronunciato la loro
1 separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e di aver risolto le questioni inerenti il mantenimento della figlia . Per_2
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 9 maggio 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione annuale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da oltre sette anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
Pag. 2 composti e le questioni riguardanti la prole già
risolte.
perde il cognome del marito che con il Pt_2
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi
[...]
e con ricorso Pt_2 Parte_3
depositato in data 6/3/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_2
in Mazara del Vallo il Parte_3
9/9/1996 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mazara del Vallo al n. 258 parte II,
serie A, anno 1996, alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome del marito;
Pt_2
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di Mazara del Vallo perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Pag. 3 Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 21 maggio 2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o
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