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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 27.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6981/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. GRAZIUSO SALVATORE Pt_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CROCE LAURA Controparte_1
Resistente
OGGETTO: art. 445-bis co. 6 c.p.c. – assegno di invalidità civile
***
FATTO E DIRITTO
L' – premesso che il CTU nominato in fase di ATP aveva formulato le seguenti conclusioni: Pt_1
“Le patologie enumerate, tra concorrenti e coesistenti, determinano un'invalidità dell'80% che, in base ai dati storico-clinici e documentali, risulta decorrere dalla data della domanda.”- ha contestato tali conclusioni e ha proposto giudizio di merito, chiedendo di disporre se necessaria una nuova consulenza tecnica al fine di accertare la fondatezza dei motivi di dissenso prospettati dall' e, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la domanda dell e Pt_1 Pt_1 dichiarare l'insussistenza del diritto all'assegno di invalidità civile.
La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso di merito proposto dall' e il riconoscimento del Pt_1 diritto all'assegno di invalidità civile, con condanna dell' al pagamento della prestazione. Pt_1
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. Pt_1
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
La materia è disciplinata dal D.L. 30/1/1971 n. 5, convertito con modificazioni in L. 30/3/1971 n. 118; in particolare, in base all'art. 12, il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della pensione è costituito dalla totale inabilità lavorativa (100%), mentre, in base al successivo art. 13
(modificato dall'art. 1 co. 35 L. 247/07), il requisito sanitario richiesto per l'assegno è costituito dalla riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%. Tanto premesso, il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, la rende attualmente invalida civile in misura pari al 75% con decorrenza dal 10.01.2024, data della diagnosi di Diverticolosi del colon (III Stadio).
Infatti, il CTU ha così concluso: “Alla luce di ciò ritengo, in scienza e coscienza, di poter compiere le valutazioni medico legali che seguono circa lo stato di salute del ricorrente e di poter trarre le conclusioni necessarie. Il ricorrente Sig. risulta affetto da: patologia di interesse Parte_2 dell'apparato osteoarticolare – Poliartrosi con discreto impegno funzionale -; patologia di interesse dell'apparato cardio-respiratorio - Cardiopatia ipertensiva con P.A. controllata - BPCO stadio GOLD
II rip. C/D -, patologia di interesse neuro-psichico – Disturbo depressivo con grave ripercussione sulla vita personale, familiare e lavorativa -; patologia di interesse dell'apparato digerente - Diverticolosi del colon III Stadio. Emorroidi IV Stadio. Alla luce di quanto sopra esposto ritengo, in scienza e coscienza, che il Sig. sia da ritenersi “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88) Percentuale: settantacinque% (75%)” con decorrenza 10.01.2024, data della diagnosi di Diverticolosi del colon (III Stadio).”
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, non contestate dalle parti.
Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/2019, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere quindi demandato all' ed il pagamento della prestazione è Pt_1 subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell'Istituto.
Le spese di lite devono essere compensate, in quanto diritto all'assegno è stato riconosciuto con decorrenza successiva sia alla data della domanda sia a quella dell'introduzione del giudizio.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
30.10.2023 dall' nei confronti di così provvede: Pt_1 Parte_2
1. Accerta e dichiara in capo a la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno Parte_2 di invalidità civile con decorrenza da Gennaio 2024 e condanna l' al pagamento del dovuto Pt_1 oltre accessori come per legge, previa verifica a cura dell' dei requisiti extra-sanitari. CP_2
2.Compensa tra le parti le spese di lite.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. Pt_1
Lecce, lì 27.03.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo