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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 30/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
856/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Silvia Cavallari all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
1) (C.F. ) Parte_1 C.F._1
2) (C.F. ) Parte_2 C.F._2
3) (C.F. ) Parte_3 C.F._3
4) (C.F. ) Parte_4 C.F._4
5) (C.F. ) Parte_5 C.F._5
6) (C.F. ) Parte_6 C.F._6
7) (C.F. Parte_7 C.F._7
8) (C.F. Parte_8 C.F._8
Rappresentate e difese dall'Avv.to Paola Soragni del Foro di Reggio Emilia ricorrenti contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti. Maria Vittoria Giacobazzi del Foro di
Modena e Chiara Bicocchi del Foro di Reggio Emilia
Resistente Conclusioni
Per le ricorrenti: “in via principale: - accertare e dichiarare illegittime le sospensioni delle dipendenti , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , , sospensioni impartite
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
dall' ai sensi dell'art. 4ter del D.L. n. 44/2021, convertito con Parte_9
la L. 76/2021 e ss.mm.; - e di conseguenza dichiarare tenuta e condannare l
[...]
, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle retribuzioni, Parte_9
delle indennità di legge e di ogni altra forma di emolumento, oltre ai contributi, anche ai fini pensionistici, comunque denominati previsto in relazione al contratto di lavoro delle ricorrenti per i periodi di sospensione.
In via subordinata, - qualora si ritenga legittima la sospensione e non dovuta la retribuzione, condannare in persona del legale Parte_9
rappresentante, a versare alle ricorrenti gli assegni alimentari per tutto il periodo di sospensione, come previsto ex d.lgs 297/1994 art. 500. - e comunque- con gli interessi legali sulla somma rivalutata;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di cui si chiede la distrazione a favore del difensore, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi.”.
Per la resistente: “In via principale: rigettarsi il ricorso avversario e le domande e richieste tutte svolte in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre che indimostrate, per tutti i motivi esposti in narrativa d'atto.
In ogni caso con vittoria di competenze ed onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e hanno convenuto l Parte_6 Parte_7 Parte_8 CP_1
Pag. 2 di 12 Emilia per fare accertare l'illegittima sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta nei loro confronti per mancanza della vaccinazione anti Covid-19.
Conseguentemente hanno chiesto il pagamento delle retribuzioni, delle indennità di legge e di ogni emolumento, oltre ai contributi, anche ai fini pensionistici, previsto in relazione al contratto di lavoro per i periodi di sospensione.
Le ricorrenti ritengono l'obbligo vaccinale illegittimo, in quanto lavorano in strutture dedicate alla sola attività di tipo giuridico amministrativo;
le quali non hanno alcuna autorizzazione igienico sanitaria ex art. 8ter D.lgs. 502/92, e pertanto, non erano obbligate alla vaccinazione prevista dall'art. 4ter del D.L. 44/2021.
Le ricorrenti lamentano anche la mancata ricollocazione in altre posizioni lavorative o in smart working e chiedono, inoltre, la corresponsione di un assegno alimentare per tutto il periodo di sospensione in virtù di quanto disposto dall'art. 82 ex DPR n.
3/57.
È stato evidenziato, infine, che avendo già contratto il covid-19, le ricorrenti erano a minor rischio contagio.
2. Si è costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
La resistente ritiene pienamente legittima la sospensione dal servizio e dalla retribuzione disposta nei confronti delle ricorrenti, attuata nel rispetto della normativa emergenziale che imponeva l'obbligo vaccinale come requisito essenziale dello svolgimento dell'attività lavorativa.
L ha esposto che i piani o gli uffici dove operano le ricorrenti non possono CP_1
essere considerati avulsi dalle stanze o dagli ambulatori autorizzati, ex art. 8 ter del
D.lgs. 502/1992, ubicati all'interno dello stesso edificio dove queste prestano la loro attività lavorativa;
tali strutture sono fra loro comunicanti e comportano inevitabili interazioni fisiche fra i vari soggetti che normalmente li frequentano, ad esempio nelle aree comuni, nelle aree di ristoro, nei corridoi, scale, ascensori ecc.
Pag. 3 di 12 In merito al dedotto smart working, al ricollocamento e alla richiesta di alimenti, la resistente allega che tali questioni sono state già affrontate e respinte dalla Corte costituzionale, e pertanto sono domande non meritevoli di accoglimento.
3. Tanto premesso, espletata l'istruttoria orale, la causa viene decisa all'esito della discussione.
4. Il ricorso va respinto.
5. Le ricorrenti sono state sospese per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale ai sensi dell'art 4-ter D.L. n. 44/2021 come modificato dall'art. 2 del D.L. 172/2021 ( docc 16-26-38-45-54-66-72 ric).
L'art . 4 ter comma 1, lett. c), D.L n. 44/2021 (inserito dall'articolo 2, co.1, D.L.
172/2021, convertito con mod. dalla L. 3/2022) ha previsto : “Dal 15 dicembre 2021
e fino al 1° novembre 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche alle seguenti categorie: […] c) ) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis;”.
Il richiamato art. 4 ter ha ampliato le categorie professionali soggette all'obbligo vaccinale includendo, per quanto d' interesse, anche il personale che svolga a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter
D.lgs, n. 502/2022 e quindi in strutture ove poteva esserci un rischio per la salute e la sicurezza dei pazienti .
Pag. 4 di 12 L' art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 dispone che: “La realizzazione di strutture e
l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie sono subordinate ad autorizzazione.
Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.”
6.Le ricorrenti (dal 09/05/2022), , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
lavoravano in un padiglione a Reggio Emilia nel quale venivano svolte Parte_7
visite medico legali.
La teste , dirigente medico del Servizio Medicina Legale, al riguardo Testimone_1
ha riferito: “…per accedere all'ambulatorio delle visite medico legali è sempre stato necessario, anche durante il periodo Covid, recarsi al primo piano dell'edificio e attraversare i servizi approvvigionamento Cuptel e Affari legali , servizi che sono tutti collocati in successione lungo i corridoi….Per i dipendenti muniti di badge è possibile accedere anche dal cortile del Campus San Lazzaro, in cui è ubicato il
Padiglione Morel. Preciso che per accedere al marcatempo dell'accesso secondario si passa davanti all'ambulatorio e alle sedie collocate Controparte_2
nell'antistante corridoio…può succedere che ci siano incontri con personale che accede ad altri servizi collocati sullo stesso piano.”.
Pag. 5 di 12 Le circostanze sono state confermate anche dalla teste operatrice Testimone_2
sociosanitaria a lavoro presso lo stesso padiglione, la quale ha riferito: “…per accedere all'ambulatorio delle visite medico legali è sempre stato necessario, anche durante il periodo Covid, recarsi al primo piano dell'edificio ed attraversare il servizio approvvigionamenti e il Cuptel;
ora non ricordo riguardo al servizio Affari Parte Legali e Assicurativi. I dipendenti dell' con il badge potevano accedere all'ambulatorio delle visite medico legali anche tramite la porta interna del bar e da una porta esterna, collocata dall'altro lato della portineria, in quanto l'edificio è a forma di cavallo… Per timbrare il dipendente poteva accedere sia dalla portineria che dall'entrata collocata dall'altro lato della portineria in quanto ci sono sempre stati, da quel che so io, due marcatempo. Preciso che quando si timbra dal marcatempo non della portineria si passa obbligatoriamente davanti all'ambulatorio delle visite medico legali”.
Le ricorrenti (sino al 09/05/2022) e Parte_1 Parte_5 Pt_8
, lavoravano presso la Struttura Riabilitativa di Albinea “GRAD” - Unità Gravi
[...]
Disabilità Acquisite;
nella quale si svolgono attività sanitarie e amministrative, in ambienti collegati da spazi comuni a tutto il personale e all'utenza.
La teste , dirigente amministrativo, ha riferito che per raggiungere la Testimone_3
propria postazione lavorativa al primo piano le ricorrenti dovevano attraversare il
“centro disturbi cognitivi” ovvero ambulatorio dove “viene svolta attività ambulatoriale sull'utenza in maniera continuativa, tranne nel periodo di blocco totale dell'attività che, se non ricordo male, è iniziato il 9.03.2020 ed è terminato intorno al 20.05.2020”; confermando altresì che nell'ambito dello svolgimento della propria attività professionale, le ricorrenti avevano frequenti contatti diretti con il personale sanitario e medico.
Pag. 6 di 12 La ricorrente lavorava presso il distretto di Correggio dove sono Parte_6
autorizzati ex art. 8 ter D. Lgs 502/1992, il piano terra e dove i trovano il servizio
SAUB, CUP, il centro prelievi ed il piano primo, dove si trovano l'ambulatorio disturbi cognitivi, l'ambulatorio di diabetologia e l'ambulatorio di percorsi di cura patologie croniche ( doc 5 res.).
Anche in questo caso sussiste una promiscuità degli ambienti lavorativi.
La teste , direttore dei distretti di Correggio e della struttura complessa Testimone_4
anziani e fragilità ha dichiarato: “…per accedere agli uffici amministrativi è necessario attraversare il piano terra e il primo piano a fianco degli ambulatori di diabetologia. Preciso che ci sono sia due ascensori che le scale per accedere agli uffici amministrativi e che sono utilizzabili sia dai dipendenti che dai pazienti per cui nell'ascensore ci possono essere contemporaneamente dipendenti e utenti.”; la teste ha poi confermato che negli ambulatori veniva svolta attività sanitaria e che interagiva regolarmente con i medici di medicina generale ed i Parte_6
pediatri.
La ricorrente lavorava presso la segreteria di laboratorio dell'Ospedale di Parte_4
Montecchio, struttura autorizzata ex art. 8 D. Lgs 502/1992 ( doc 6 res.), a possibile contatto con medici e pazienti ( cfr dichiarazioni teste . Tes_3
Sulla base dell'esito dell'istruttoria svolta, è accertato che le ricorrenti, pur svolgendo attività amministrative, erano collocate in uffici e strutture nelle quali venivano svolte attività sanitarie ed erano a contatto con il personale medico-sanitario.
Il Tribunale condivide le difese della resistente. L' autorizzazione non è riferita e ai singoli locali, ma alla struttura che svolge nel suo insieme attività sanitaria ( cfr elenco delle strutture sanitarie della Regione Emilia Romagna doc. 1 res.).
Pag. 7 di 12 Si tratta di strutture ove vi sono delle aree comuni come i servizi igienici o le aree di ristori per cui è certamente esistente una promiscuità fra il personale sanitario e quello che si occupa di altri servizi.
Le ricorrenti operavano nell'ambito di ambienti strettamente connessi a quelli autorizzati ex art. 8 ter del D.lgs 502/1992 dove si svolgeva attività sanitaria e ambulatoriale.
Avuto riguardo al tipo di struttura e all'organizzazione del lavoro, le ricorrenti avrebbero potuto esporre a pericolo di contagio i pazienti o gli utenti dei servizi socio sanitari in quanto chiamate a svolgere la propria attività in luoghi strettamente connessi a quelli deputati all'erogazione delle prestazioni sanitarie o socio sanitarie.
7. Quanto alla più generale contestazione dell'obbligo vaccinale, è sufficiente ricordare che la Corte Costituzionale con le sentenze 14 e 15 del 2023 ha approfondito diversi aspetti della normativa che ha imposto l'obbligo della vaccinazione Covid con riguardo ai i lavoratori del comparto sanitario.
La Corte ha affrontato la tematica dell'efficacia e della sicurezza della vaccinazione sulla base delle conoscenze scientifiche a disposizione del legislatore nel momento in cui ha dettato la disciplina;
nonché le conseguenze del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale come la sospensione del servizio e della retribuzione, nell'ottica del bilanciamento degli interessi facenti capo al singolo che contrappone la propria libertà di autodeterminarsi e alla collettività; è stata ritenuta la legittimità del mancato riconoscimento di un assegno alimentare al lavoratore sospeso.
La Corte non ha ritenuto irragionevole e sproporzionata la scelta legislativa dell'obbligo vaccinale senza la previsione di misure alternative nonché la misura della sospensione quale legittima conseguenza del rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione, anche sottolineando la necessità di bilanciare l'interesse del lavoratore
Pag. 8 di 12 al mantenimento dell'attività lavorativa e quello del datore di lavoro a non dovere affrontare, in un momento tanto critico, una riorganizzazione dell'attività.
Nella sentenza n.14/2023, in relazione all'obbligo vaccinale per il personale sanitario, si legge: “Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 32 Cost., dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44/2021, che ha introdotto
l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da;
SARS-CoV-2 (…) in quanto il legislatore ha operato un bilanciamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute non irragionevole e non sproporzionato, a fronte di un virus altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque, caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio. La scelta del legislatore di introdurre il suddetto obbligo appare suffragata e coerente rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento, tenendo anche conto che la tempestività della risposta all'evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia e che, tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, la scelta tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita. La misura deve ritenersi anche non sproporzionata non risultando all'epoca misure altrettanto adeguate
(…)”.
Con la sentenza n. 15/2023, la Corte ha statuito sulla ragionevolezza della previsione, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, dell'obbligo vaccinale anziché di sottoporsi ai test diagnostici. Si legge nella sentenza: “all'inosservanza dell'obbligo vaccinale, la legge impositiva dello stesso attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività
Pag. 9 di 12 lavorative che comportassero, in qualsiasi altra forma e in considerazione delle necessità dell'ambiente di cura, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Essendo la vaccinazione elevata dalla legge a requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, il datore di lavoro, messo a conoscenza della accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore, è stato tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge.
In tal senso, la sospensione del lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del Codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro… la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto… poiché il datore di
Pag. 10 di 12 lavoro può eccepire l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza da parte del lavoratore
e pertanto rifiutarsi di ricevere la sua prestazione fino a quando questi non provveda
a vaccinarsi, neppure egli è stato costretto dal legislatore ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio da SARS-CoV-2 ... Per effetto del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, che ha fatto venir meno il dovere datoriale di repêchage a mansioni disponibili non comportanti un rischio di contagio (se non per i soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi di salute), il datore di lavoro che rifiuta la prestazione del lavoratore non versa, pertanto, in mora credendi, essendo, piuttosto, tale rifiuto implicato dalla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa […]”
La Corte Costituzionale ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore di imporre, con la modifica attuata dal D.L. n. 172/2021, la vaccinazione anche al personale che, nella vigenza dell'originario testo dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, era stato impiegato in servizio in modalità di lavoro agile, personale al quale la prestazione lavorativa con detta modalità poteva essere consentita alla luce del testo originario della norma, non più in un sistema fondato sull'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie, a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione stessa ( Corte Cost. n. 186/2023).
La tematica dell'efficacia del vaccino è già stata affrontata dalla Corte Costituzionale in rapporto alle conoscenze scientifiche del momento in cui è stata adottata la normativa.
8. Inoltre, come allegato dall i periodi entro i quali i dipendenti erano tenuti CP_1
ad adempiere all'obbligo vaccinale sono stati determinati sulla base dei termini di legge e delle circolari ministeriali indicate nelle difese.
Pag. 11 di 12 La vaccinazione avrebbe dovuto essere effettuata:
- dopo 90 gg a partire dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione da
SARSCoV-2 in soggetti mai vaccinati e in caso di soggetti che avevano contratto l'infezione da SARS-Cov-2 entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino bidose;
- dopo 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione successiva a 14somministrazione della prima dose di vaccino o successiva al completamento di un ciclo primario.
A tali criteri si è attenuta l'Amministrazione.
9. Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese, vanno compensate in considerazione della novità della materia.
P.Q.M.
Nella causa n. 856 /2022 ogni altra eccezione e domanda rigettate:
1) Rigetta il ricorso proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , e contro Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
l' Controparte_1
2) Compensa le spese di causa.
Fissa il termine di gg 60 per il deposito della sentenza.
Reggio Emilia così deciso il 30/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Silvia Cavallari all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
1) (C.F. ) Parte_1 C.F._1
2) (C.F. ) Parte_2 C.F._2
3) (C.F. ) Parte_3 C.F._3
4) (C.F. ) Parte_4 C.F._4
5) (C.F. ) Parte_5 C.F._5
6) (C.F. ) Parte_6 C.F._6
7) (C.F. Parte_7 C.F._7
8) (C.F. Parte_8 C.F._8
Rappresentate e difese dall'Avv.to Paola Soragni del Foro di Reggio Emilia ricorrenti contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti. Maria Vittoria Giacobazzi del Foro di
Modena e Chiara Bicocchi del Foro di Reggio Emilia
Resistente Conclusioni
Per le ricorrenti: “in via principale: - accertare e dichiarare illegittime le sospensioni delle dipendenti , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , , sospensioni impartite
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
dall' ai sensi dell'art. 4ter del D.L. n. 44/2021, convertito con Parte_9
la L. 76/2021 e ss.mm.; - e di conseguenza dichiarare tenuta e condannare l
[...]
, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle retribuzioni, Parte_9
delle indennità di legge e di ogni altra forma di emolumento, oltre ai contributi, anche ai fini pensionistici, comunque denominati previsto in relazione al contratto di lavoro delle ricorrenti per i periodi di sospensione.
In via subordinata, - qualora si ritenga legittima la sospensione e non dovuta la retribuzione, condannare in persona del legale Parte_9
rappresentante, a versare alle ricorrenti gli assegni alimentari per tutto il periodo di sospensione, come previsto ex d.lgs 297/1994 art. 500. - e comunque- con gli interessi legali sulla somma rivalutata;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di cui si chiede la distrazione a favore del difensore, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi.”.
Per la resistente: “In via principale: rigettarsi il ricorso avversario e le domande e richieste tutte svolte in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre che indimostrate, per tutti i motivi esposti in narrativa d'atto.
In ogni caso con vittoria di competenze ed onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e hanno convenuto l Parte_6 Parte_7 Parte_8 CP_1
Pag. 2 di 12 Emilia per fare accertare l'illegittima sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta nei loro confronti per mancanza della vaccinazione anti Covid-19.
Conseguentemente hanno chiesto il pagamento delle retribuzioni, delle indennità di legge e di ogni emolumento, oltre ai contributi, anche ai fini pensionistici, previsto in relazione al contratto di lavoro per i periodi di sospensione.
Le ricorrenti ritengono l'obbligo vaccinale illegittimo, in quanto lavorano in strutture dedicate alla sola attività di tipo giuridico amministrativo;
le quali non hanno alcuna autorizzazione igienico sanitaria ex art. 8ter D.lgs. 502/92, e pertanto, non erano obbligate alla vaccinazione prevista dall'art. 4ter del D.L. 44/2021.
Le ricorrenti lamentano anche la mancata ricollocazione in altre posizioni lavorative o in smart working e chiedono, inoltre, la corresponsione di un assegno alimentare per tutto il periodo di sospensione in virtù di quanto disposto dall'art. 82 ex DPR n.
3/57.
È stato evidenziato, infine, che avendo già contratto il covid-19, le ricorrenti erano a minor rischio contagio.
2. Si è costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
La resistente ritiene pienamente legittima la sospensione dal servizio e dalla retribuzione disposta nei confronti delle ricorrenti, attuata nel rispetto della normativa emergenziale che imponeva l'obbligo vaccinale come requisito essenziale dello svolgimento dell'attività lavorativa.
L ha esposto che i piani o gli uffici dove operano le ricorrenti non possono CP_1
essere considerati avulsi dalle stanze o dagli ambulatori autorizzati, ex art. 8 ter del
D.lgs. 502/1992, ubicati all'interno dello stesso edificio dove queste prestano la loro attività lavorativa;
tali strutture sono fra loro comunicanti e comportano inevitabili interazioni fisiche fra i vari soggetti che normalmente li frequentano, ad esempio nelle aree comuni, nelle aree di ristoro, nei corridoi, scale, ascensori ecc.
Pag. 3 di 12 In merito al dedotto smart working, al ricollocamento e alla richiesta di alimenti, la resistente allega che tali questioni sono state già affrontate e respinte dalla Corte costituzionale, e pertanto sono domande non meritevoli di accoglimento.
3. Tanto premesso, espletata l'istruttoria orale, la causa viene decisa all'esito della discussione.
4. Il ricorso va respinto.
5. Le ricorrenti sono state sospese per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale ai sensi dell'art 4-ter D.L. n. 44/2021 come modificato dall'art. 2 del D.L. 172/2021 ( docc 16-26-38-45-54-66-72 ric).
L'art . 4 ter comma 1, lett. c), D.L n. 44/2021 (inserito dall'articolo 2, co.1, D.L.
172/2021, convertito con mod. dalla L. 3/2022) ha previsto : “Dal 15 dicembre 2021
e fino al 1° novembre 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche alle seguenti categorie: […] c) ) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis;”.
Il richiamato art. 4 ter ha ampliato le categorie professionali soggette all'obbligo vaccinale includendo, per quanto d' interesse, anche il personale che svolga a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter
D.lgs, n. 502/2022 e quindi in strutture ove poteva esserci un rischio per la salute e la sicurezza dei pazienti .
Pag. 4 di 12 L' art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 dispone che: “La realizzazione di strutture e
l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie sono subordinate ad autorizzazione.
Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.”
6.Le ricorrenti (dal 09/05/2022), , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
lavoravano in un padiglione a Reggio Emilia nel quale venivano svolte Parte_7
visite medico legali.
La teste , dirigente medico del Servizio Medicina Legale, al riguardo Testimone_1
ha riferito: “…per accedere all'ambulatorio delle visite medico legali è sempre stato necessario, anche durante il periodo Covid, recarsi al primo piano dell'edificio e attraversare i servizi approvvigionamento Cuptel e Affari legali , servizi che sono tutti collocati in successione lungo i corridoi….Per i dipendenti muniti di badge è possibile accedere anche dal cortile del Campus San Lazzaro, in cui è ubicato il
Padiglione Morel. Preciso che per accedere al marcatempo dell'accesso secondario si passa davanti all'ambulatorio e alle sedie collocate Controparte_2
nell'antistante corridoio…può succedere che ci siano incontri con personale che accede ad altri servizi collocati sullo stesso piano.”.
Pag. 5 di 12 Le circostanze sono state confermate anche dalla teste operatrice Testimone_2
sociosanitaria a lavoro presso lo stesso padiglione, la quale ha riferito: “…per accedere all'ambulatorio delle visite medico legali è sempre stato necessario, anche durante il periodo Covid, recarsi al primo piano dell'edificio ed attraversare il servizio approvvigionamenti e il Cuptel;
ora non ricordo riguardo al servizio Affari Parte Legali e Assicurativi. I dipendenti dell' con il badge potevano accedere all'ambulatorio delle visite medico legali anche tramite la porta interna del bar e da una porta esterna, collocata dall'altro lato della portineria, in quanto l'edificio è a forma di cavallo… Per timbrare il dipendente poteva accedere sia dalla portineria che dall'entrata collocata dall'altro lato della portineria in quanto ci sono sempre stati, da quel che so io, due marcatempo. Preciso che quando si timbra dal marcatempo non della portineria si passa obbligatoriamente davanti all'ambulatorio delle visite medico legali”.
Le ricorrenti (sino al 09/05/2022) e Parte_1 Parte_5 Pt_8
, lavoravano presso la Struttura Riabilitativa di Albinea “GRAD” - Unità Gravi
[...]
Disabilità Acquisite;
nella quale si svolgono attività sanitarie e amministrative, in ambienti collegati da spazi comuni a tutto il personale e all'utenza.
La teste , dirigente amministrativo, ha riferito che per raggiungere la Testimone_3
propria postazione lavorativa al primo piano le ricorrenti dovevano attraversare il
“centro disturbi cognitivi” ovvero ambulatorio dove “viene svolta attività ambulatoriale sull'utenza in maniera continuativa, tranne nel periodo di blocco totale dell'attività che, se non ricordo male, è iniziato il 9.03.2020 ed è terminato intorno al 20.05.2020”; confermando altresì che nell'ambito dello svolgimento della propria attività professionale, le ricorrenti avevano frequenti contatti diretti con il personale sanitario e medico.
Pag. 6 di 12 La ricorrente lavorava presso il distretto di Correggio dove sono Parte_6
autorizzati ex art. 8 ter D. Lgs 502/1992, il piano terra e dove i trovano il servizio
SAUB, CUP, il centro prelievi ed il piano primo, dove si trovano l'ambulatorio disturbi cognitivi, l'ambulatorio di diabetologia e l'ambulatorio di percorsi di cura patologie croniche ( doc 5 res.).
Anche in questo caso sussiste una promiscuità degli ambienti lavorativi.
La teste , direttore dei distretti di Correggio e della struttura complessa Testimone_4
anziani e fragilità ha dichiarato: “…per accedere agli uffici amministrativi è necessario attraversare il piano terra e il primo piano a fianco degli ambulatori di diabetologia. Preciso che ci sono sia due ascensori che le scale per accedere agli uffici amministrativi e che sono utilizzabili sia dai dipendenti che dai pazienti per cui nell'ascensore ci possono essere contemporaneamente dipendenti e utenti.”; la teste ha poi confermato che negli ambulatori veniva svolta attività sanitaria e che interagiva regolarmente con i medici di medicina generale ed i Parte_6
pediatri.
La ricorrente lavorava presso la segreteria di laboratorio dell'Ospedale di Parte_4
Montecchio, struttura autorizzata ex art. 8 D. Lgs 502/1992 ( doc 6 res.), a possibile contatto con medici e pazienti ( cfr dichiarazioni teste . Tes_3
Sulla base dell'esito dell'istruttoria svolta, è accertato che le ricorrenti, pur svolgendo attività amministrative, erano collocate in uffici e strutture nelle quali venivano svolte attività sanitarie ed erano a contatto con il personale medico-sanitario.
Il Tribunale condivide le difese della resistente. L' autorizzazione non è riferita e ai singoli locali, ma alla struttura che svolge nel suo insieme attività sanitaria ( cfr elenco delle strutture sanitarie della Regione Emilia Romagna doc. 1 res.).
Pag. 7 di 12 Si tratta di strutture ove vi sono delle aree comuni come i servizi igienici o le aree di ristori per cui è certamente esistente una promiscuità fra il personale sanitario e quello che si occupa di altri servizi.
Le ricorrenti operavano nell'ambito di ambienti strettamente connessi a quelli autorizzati ex art. 8 ter del D.lgs 502/1992 dove si svolgeva attività sanitaria e ambulatoriale.
Avuto riguardo al tipo di struttura e all'organizzazione del lavoro, le ricorrenti avrebbero potuto esporre a pericolo di contagio i pazienti o gli utenti dei servizi socio sanitari in quanto chiamate a svolgere la propria attività in luoghi strettamente connessi a quelli deputati all'erogazione delle prestazioni sanitarie o socio sanitarie.
7. Quanto alla più generale contestazione dell'obbligo vaccinale, è sufficiente ricordare che la Corte Costituzionale con le sentenze 14 e 15 del 2023 ha approfondito diversi aspetti della normativa che ha imposto l'obbligo della vaccinazione Covid con riguardo ai i lavoratori del comparto sanitario.
La Corte ha affrontato la tematica dell'efficacia e della sicurezza della vaccinazione sulla base delle conoscenze scientifiche a disposizione del legislatore nel momento in cui ha dettato la disciplina;
nonché le conseguenze del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale come la sospensione del servizio e della retribuzione, nell'ottica del bilanciamento degli interessi facenti capo al singolo che contrappone la propria libertà di autodeterminarsi e alla collettività; è stata ritenuta la legittimità del mancato riconoscimento di un assegno alimentare al lavoratore sospeso.
La Corte non ha ritenuto irragionevole e sproporzionata la scelta legislativa dell'obbligo vaccinale senza la previsione di misure alternative nonché la misura della sospensione quale legittima conseguenza del rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione, anche sottolineando la necessità di bilanciare l'interesse del lavoratore
Pag. 8 di 12 al mantenimento dell'attività lavorativa e quello del datore di lavoro a non dovere affrontare, in un momento tanto critico, una riorganizzazione dell'attività.
Nella sentenza n.14/2023, in relazione all'obbligo vaccinale per il personale sanitario, si legge: “Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 32 Cost., dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44/2021, che ha introdotto
l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da;
SARS-CoV-2 (…) in quanto il legislatore ha operato un bilanciamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute non irragionevole e non sproporzionato, a fronte di un virus altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque, caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio. La scelta del legislatore di introdurre il suddetto obbligo appare suffragata e coerente rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento, tenendo anche conto che la tempestività della risposta all'evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia e che, tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, la scelta tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita. La misura deve ritenersi anche non sproporzionata non risultando all'epoca misure altrettanto adeguate
(…)”.
Con la sentenza n. 15/2023, la Corte ha statuito sulla ragionevolezza della previsione, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, dell'obbligo vaccinale anziché di sottoporsi ai test diagnostici. Si legge nella sentenza: “all'inosservanza dell'obbligo vaccinale, la legge impositiva dello stesso attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività
Pag. 9 di 12 lavorative che comportassero, in qualsiasi altra forma e in considerazione delle necessità dell'ambiente di cura, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Essendo la vaccinazione elevata dalla legge a requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, il datore di lavoro, messo a conoscenza della accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore, è stato tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge.
In tal senso, la sospensione del lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del Codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro… la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto… poiché il datore di
Pag. 10 di 12 lavoro può eccepire l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza da parte del lavoratore
e pertanto rifiutarsi di ricevere la sua prestazione fino a quando questi non provveda
a vaccinarsi, neppure egli è stato costretto dal legislatore ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio da SARS-CoV-2 ... Per effetto del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, che ha fatto venir meno il dovere datoriale di repêchage a mansioni disponibili non comportanti un rischio di contagio (se non per i soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi di salute), il datore di lavoro che rifiuta la prestazione del lavoratore non versa, pertanto, in mora credendi, essendo, piuttosto, tale rifiuto implicato dalla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa […]”
La Corte Costituzionale ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore di imporre, con la modifica attuata dal D.L. n. 172/2021, la vaccinazione anche al personale che, nella vigenza dell'originario testo dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, era stato impiegato in servizio in modalità di lavoro agile, personale al quale la prestazione lavorativa con detta modalità poteva essere consentita alla luce del testo originario della norma, non più in un sistema fondato sull'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie, a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione stessa ( Corte Cost. n. 186/2023).
La tematica dell'efficacia del vaccino è già stata affrontata dalla Corte Costituzionale in rapporto alle conoscenze scientifiche del momento in cui è stata adottata la normativa.
8. Inoltre, come allegato dall i periodi entro i quali i dipendenti erano tenuti CP_1
ad adempiere all'obbligo vaccinale sono stati determinati sulla base dei termini di legge e delle circolari ministeriali indicate nelle difese.
Pag. 11 di 12 La vaccinazione avrebbe dovuto essere effettuata:
- dopo 90 gg a partire dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione da
SARSCoV-2 in soggetti mai vaccinati e in caso di soggetti che avevano contratto l'infezione da SARS-Cov-2 entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino bidose;
- dopo 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione successiva a 14somministrazione della prima dose di vaccino o successiva al completamento di un ciclo primario.
A tali criteri si è attenuta l'Amministrazione.
9. Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese, vanno compensate in considerazione della novità della materia.
P.Q.M.
Nella causa n. 856 /2022 ogni altra eccezione e domanda rigettate:
1) Rigetta il ricorso proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , e contro Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
l' Controparte_1
2) Compensa le spese di causa.
Fissa il termine di gg 60 per il deposito della sentenza.
Reggio Emilia così deciso il 30/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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