Art. 26. 1. Gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile , devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. L'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Istituto avventista di cultura biblica devono chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Nota all' art. 26 :
Gli articoli 33 e 34 del codice civile prevedono quanto segue:
"Art. 33 (Registrazione delle persone giuridiche). - In ogni provincia e' istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.
Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e, quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza.
La registrazione puo' essere disposta anche d'ufficio.
Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benche' riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte.
Art. 34 (Registrazione di atti). - Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorita' governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.
Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza".
2. Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile , devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. L'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Istituto avventista di cultura biblica devono chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Nota all' art. 26 :
Gli articoli 33 e 34 del codice civile prevedono quanto segue:
"Art. 33 (Registrazione delle persone giuridiche). - In ogni provincia e' istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.
Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e, quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza.
La registrazione puo' essere disposta anche d'ufficio.
Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benche' riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte.
Art. 34 (Registrazione di atti). - Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorita' governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.
Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza".