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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 28/04/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 797/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: ANNULLAMENTO
RICONOSCIMENTO FIGLIO PER DIFETTO VERIDICITA', e promossa
D A
, residente in [...], con l'ADS a tempo indeterminato avv. M. RT
Giannoni, nominato con decreto del G.T. della Spezia in data 26.7.2021
c.f. C.F._1 avv. CARBONARO CHIARA - ATTORE -
C O N T R O
residente in [...]del Golfo (SP) Controparte_1
CodiceFiscale_2 avv. MUSSO SILVIA - PARTE CONVENUTA -
E
Avv. quale curatore speciale della minore nata il [...] CP_2 Persona_1
E
1 PUBBLICO MINISTERO, quale parte interveniente necessaria, che ha apposto il visto in data
14.12.2023 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
precisate dalle parti all'udienza del 16 gennaio 2025:
PER PARTE RICORRENTE :
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, disposta la nomina di curatore specie ex art. 78 c.p.c. per la minore , accertato e dichiarato che la minore indicata non Persona_1
è figlia del signor , dichiarare ex art. 263 c.c. l'annullamento e la conseguente RT inefficacia del riconoscimento effettuato dal signor della minore RT Per_1
nata alla Spezia i 30.8.2019, per difetto di veridicità, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile
[...] del Comune di Riccò de Golfo della Spezia (SP) di effettuare le prescritte annotazioni e trascrizioni sull'atto di nascita identificato per anno 2019 numero 31 parte II serie B Ufficio 1
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”.
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di La Spezia, accertato e dichiarato che la minore non Persona_1
è figlia del Sig. - “dichiarare ex art. 263 c.c. l'annullamento e la conseguente RT inefficacia del riconoscimento effettuato dal Sig. nei confronti della minore RT
, nata in [...] il [...] per difetto di veridicità, ordinando all'Ufficiale Persona_1 dello Stato Civile del Comune di Ricco' del Golfo (SP), di effettuare le prescritte annotazioni e trascrizioni sull'atto di nascita identificato per anno 2019 Numero 31 Parte II Serie B Ufficio 1.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”
PER IL CURATORE SPECIALE DELLA MINORE:
“ Attesa la conferma della perizia in atti chiede l' accoglimento della domanda di annullamento del riconoscimento proposta dal ” Per_1
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, soggetto beneficiario di ADS, previa autorizzazione del G.T. in data RT
26.3.2022, ha agito in giudizio per ottenere l'annullamento del riconoscimento di paternità della minore per difetto di veridicità. Per_1
A tal fine l'attore ha allegato di aver intrattenuto una relazione sentimentale con CP_1
già madre di un bambino, , nato da precedente relazione, e conosciuta nel 2014
[...] Per_2 quando entrambi erano in una comunità di recupero per tossicodipendenti;
di aver avuto con quest'ultima un figlio, , nato il [...]); di avere avuto entrambi una ricaduta nel 2018 Per_3 nell'uso di sostanze stupefacenti e di essere rientrati in comunità, la nuovamente incinta CP_1
e i due figli e , trasferiti dapprima in una comunità di soli bambini e poi inseriti in Per_3 Per_2 una famiglia affidataria;
di avere l'attore, riprendendo il proprio percorso di disintossicazione, avuto dubbi sulla paternità di , nata il [...], subito affidata dal Tribunale per i Per_1
Minorenni ai Servizi Sociali del Comune di Riccò del Golfo e inserita con la madre presso la
Comunità denominata “Casa Arcobaleno”; di essersi le parti nel 2021 sottoposte spontaneamente e privatamente a test genetici che hanno escluso la paternità di in capo Per_1 al . Per_1
La convenuta, costituendosi in giudizio in proprio e nella qualità di genitore della minore , Per_1 si è associata alla domanda dell'attore.
All'udienza del 9.2.2023 è stato nominato curatore speciale della minore in persona Per_1 dell'avv. R. Neri del locale Foro (già nominata in tale veste nel procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di EN), la quale si è costituita in giudizio, solo in data 13.12.2023, aderendo alla domanda, rilevando che il Tribunale per i Minorenni, a seguito di ennesima ricaduta nello stato di tossicodipendenza aveva già provveduto a sospendere gli incontri tra questi e la minore e chiedendo quindi la pronuncia di analogo provvedimento anche in questa sede.
All'udienza del 14.12.2023 il procuratore di parte attrice ha dichiarato la volontà del proprio assistito di rinunciare all'azione, il curatore speciale della minore ha chiesto la prosecuzione del giudizio e il difensore della convenuta ha chiesto termine per conferire con quest'ultima.
Alla successiva udienza del 15.2.2024 il difensore della convenuta ha dichiarato di rimettersi a giustizia sul prosieguo del giudizio mentre il curatore speciale della minore ha insistito per la
3 prosecuzione dello stesso: l'udienza è stata rinviata per acquisire le relazioni aggiornate da parte dei Servizi Sociali affidatari e gli atti del procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i
Minorenni.
All'udienza in data 30.5.2024 la convenuta ha personalmente dichiarato di insistere nell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, mentre il curatore speciale della minore ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti dell'attore: l'udienza è stata rinviata per consentire il deposito da parte del curatore speciale degli atti del procedimento dinanzi al T.M. in sua disponibilità e per consentire all'attore la sua comparizione in giudizio (mai avvenuta)
Ancora, all'udienza del 18.6.2024, le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni da ultimo assunte (per l'attore rinuncia alla domanda, per il curatore speciale accettazione della rinuncia, per la convenuta accoglimento della domanda).
A scioglimento della riserva assunta in esito alla suddetta udienza, il Giudice istruttore, con ordinanza in data 5.9.2024, ritenuta inefficace la rinuncia dell'attore alla domanda proposta, ha disposto l'espletamento della CTU genetica, fissando l'udienza del 17.10.2024 per il conferimento dell'incarico al professionista nominato.
All'udienza del 19.11.2024, dato atto del mancato espletamento della CTU per indisponibilità delle parti ad anticipare le spese vive necessarie per eseguire i test genetici, su istanza del curatore speciale è stato ammesso a testimoniare il professionista che ha effettuato privatamente gli esami genetici, a conferma del proprio elaborato e che ha reso la propria deposizione all'udienza del 12.12.2024, illustrando modalità – corrette - e risultati degli esami eseguiti.
Alla successiva udienza del 16 gennaio 2025 il procuratore di parte attrice ha dichiarato che il proprio assistito ha revocato la propria rinuncia alla domanda e il curatore speciale della minore ha implicitamente revocato la propria accettazione alla rinuncia dell'attore; le parti hanno quindi precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe (tutte concordando sulla domanda di annullamento del riconoscimento per difetto di veridicità) e la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio e con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Il P.M. presente personalmente all'udienza del 23.6.2023, senza assumere conclusioni, in data
14.12.2023 ha espresso parere favorevole alla rinuncia all'azione da parte dell'attore.
Giova preliminarmente evidenziare il peculiare e confuso andamento processuale, reso ancor
4 più complicato dall'atteggiamento ondivago di tutte le parti del giudizio (desumibile dal necessario excursus delle udienze succedutesi nel tempo), dal fatto che il Tribunale per i
Minorenni non ha mai provveduto alla trasmissione di copia degli atti del procedimento per decadenza dalla responsabilità genitoriale, di cui nulla è dato sapere, nonchè dall'impossibilità di fatto di espletare la CTU genetica.
Tanto premesso, si evidenzia che l'azione proposta dal è stata correttamente qualificata Per_1 come impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità e ricondotta all'alveo dell'art. 263
c.c. ed è ammissibile e tempestiva, alla stregua del combinato disposto di cui all'art. 263 u.c.,
c.c. nella sua attuale formulazione e dell'art. 104 comma 10 del D. Lgs. n. 154/2013 (la relazione del dott. da cui emerge la non paternità del è infatti datata 9.5.2021 e il Per_4 Per_1 presente procedimento è stato iscritto a ruolo il 22.4.2022).
Deve ancora rilevarsi che l'azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità postula la dimostrazione dell'assoluta impossibilità che il soggetto, autore dell'originario riconoscimento, sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio, prova che “non è diversa rispetto a quella che è necessario fornire per le altre azioni di stato, richiedendo il diritto vigente che sia il "favor veritatis" ad orientare le valutazioni da compiere in tutti i casi di accertamento o disconoscimento della filiazione” (così tra le altre Cass. sez. I sent. n. 18140 del 10.7.2018).
La prova della diversità della paternità rispetto a quella dichiarata può dunque legittimamente articolarsi con ogni mezzo, anche presuntivo
E tuttavia, come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, in materia di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, la consulenza tecnica ematologica è uno strumento istruttorio officioso rivolto verso l'unica indagine decisiva in ordine all'accertamento della verità del rapporto di filiazione (cfr. sul punto Cass. sez. I ord. n. 22498 del 9.8.2021)
Nel merito, è stata riconosciuta da come figlia riconosciuta dal Sig. Per_1 RT
alla sua nascita (cfr. estratto per riassunto dell'atto di nascita n. 31 parte II RT serie B uff. 1 del Comune di Riccò del Golfo).
Tuttavia, al di là delle ammissioni di parte, i test genetici espletati dal dott. , che, pur Per_4 privatamente ma congiuntamente incaricato da entrambe le parti, ha confermato in sede testimoniale la propria relazione e le risultanze dei test effettuati, portano ad escludere
5 inequivocabilmente che il sia il padre di . Per_1 Per_1
In accoglimento della domanda, non resta che annullare per difetto di veridicità il riconoscimento di figlio fatto da , nato a [...] il [...] nei confronti della minore RT [...]
nata alla Spezia il 30.8.2019. Per_1
L'accoglimento dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità comporta che il soggetto in precedenza riconosciuto perda il cognome dell'autore del riconoscimento e riassuma automaticamente quello dell'altro genitore che lo ha riconosciuto.
La natura e l'esito del giudizio, nonché il comportamento processuale di tutte le parti in causa giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 797/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: IMPUGNAZIONE
RICONOSCIMENTO FIGLIO PER DIFETTO VERIDICITA' così provvede:
Visti gli artt. 263 e segg. c.c.
DICHIARA il difetto di veridicità del riconoscimento di paternità effettuato da RT nei confronti di e conseguentemente Persona_1
DICHIARA che , nata alla Spezia il 30.8.2019, non è figlia di , Persona_1 RT nato a [...] il [...];
DISPONE che la minore perda il cognome ed assuma quale cognome quello della Per_1 madre, ; Controparte_1
DISPONE l'annotazione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, nell'atto di nascita relativo a;
Persona_1
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione della presente sentenza, per conoscenza, al Tribunale per i Minorenni di EN (rif. Proc. n. 51/2019 V.G.),
6 ai Servizi Sociali del n. 61 /ref. d.ssa R. Controparte_3
Ferrari) ed al Giudice Tutelare – Sede (rif. Procedimenti di vigilanza n. 1364 e 1365/2022)
Così deciso in La Spezia nella camera di consiglio del 17/04/2025
Il Presidente
Lucia Sebastiani
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