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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/10/2025, n. 3480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3480 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3800/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin, in applicazione, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3800/2024 promossa da:
codice fiscale e partita Parte_1
i.v.a. n. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Niccolò Stefanelli, con studio in Firenze, Via Rosolino Pilo n. 7, che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Contro
C.F. e P. IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Giannelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pontassieve (FI),
Via F.lli Cervi n. 48, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(d'ora innanzi, per brevità, Parte_1
“ ”) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
561/2024, emesso dal Tribunale di Firenze su ricorso presentato da – d'ora innanzi, per brevità, Controparte_1
“ ” – con cui le è stato ingiunto di pagare la somma Controparte_1 di euro 165.052,89, oltre interessi e spese, deducendo: i) la mancanza di un rapporto contrattuale tra le parti;
ii) l'assenza di prova dell'esecuzione, da parte di , delle Controparte_1 prestazioni oggetto di fatturazione.
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c., per avere resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Con provvedimento del 7.12.2024 è stata concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data odierna sono state precisate le conclusioni.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Non merita, innanzitutto, accoglimento il primo motivo di opposizione articolato da , incentrato sulla assenza di Pt_1 prova del titolo azionato da . Controparte_1
Posto, infatti, che, nel caso di specie, non è stata data dimostrazione della conclusione tra le parti del contratto di appalto
(il quale – come è noto - è a forma libera: Cass. 2386/23), nondimeno la prova del credito azionato può dirsi raggiunta mediante la produzione in giudizio delle fatture elettroniche ritualmente trasmesse all'Agenzia delle Entrate (già allegate in sede monitoria quali docc. 1-7), alla luce del principio – correttamente pagina 2 di 4 richiamato da parte opposta – secondo cui “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (in tal senso Cass.
3581/24; Cass. 35870/22).
In aggiunta, va poi valorizzato il documento 17 di parte opposta, dal quale emerge, ulteriormente, l'esistenza del credito azionato.
Quanto al secondo motivo di opposizione, va osservato che:
a) parte opponente si è limitata a contestare la mancanza di prova dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di fatturazione, ma non che quelle prestazioni siano state effettuate (e “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”: così Cass. n. 17889/20), sicché parte opposta può ritenersi sollevata dall'onere di dimostrare di avere esattamente eseguito la propria prestazione, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite 13533/2001;
b) pur essendo tale rilievo dirimente, va evidenziato che, perché la proposizione dell'eccezione di inadempimento possa dirsi legittima,
è necessario che il rifiuto di adempimento – sebbene possa essere manifestato per la prima volta in sede giudiziale - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza: come è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza, ad esempio, la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire pagina 3 di 4 l'esecuzione spontanea del contratto (Cass. 22353/10). Ebbene, nel caso di specie, tale eccezione può reputarsi essere stata sollevata in mala fede dall'opponente, posto che, dalla documentazione acquisita in corso di causa, emerge che , Pt_1
a fronte di fatture emesse e dei resoconti trasmessi (docc. 8 – 15 fasc. monitorio) sin dal 2022, mai avesse contestato alla controparte il mancato adempimento delle prestazioni ivi descritte
(se non con la mail, dal contenuto del tutto generico, allegata all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo).
Il rigetto dell'opposizione comporta la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta
(diminuiti stante il mancato svolgimento di attività istruttoria).
Non sussistono, invece, i presupposti per disporre la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., non avendo agito in giudizio con Pt_1 colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo
561/24 emesso dal Tribunale di Firenze;
Condanna parte opponente rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Firenze, 30 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin, in applicazione, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3800/2024 promossa da:
codice fiscale e partita Parte_1
i.v.a. n. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Niccolò Stefanelli, con studio in Firenze, Via Rosolino Pilo n. 7, che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Contro
C.F. e P. IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Giannelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pontassieve (FI),
Via F.lli Cervi n. 48, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(d'ora innanzi, per brevità, Parte_1
“ ”) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
561/2024, emesso dal Tribunale di Firenze su ricorso presentato da – d'ora innanzi, per brevità, Controparte_1
“ ” – con cui le è stato ingiunto di pagare la somma Controparte_1 di euro 165.052,89, oltre interessi e spese, deducendo: i) la mancanza di un rapporto contrattuale tra le parti;
ii) l'assenza di prova dell'esecuzione, da parte di , delle Controparte_1 prestazioni oggetto di fatturazione.
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c., per avere resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Con provvedimento del 7.12.2024 è stata concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data odierna sono state precisate le conclusioni.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Non merita, innanzitutto, accoglimento il primo motivo di opposizione articolato da , incentrato sulla assenza di Pt_1 prova del titolo azionato da . Controparte_1
Posto, infatti, che, nel caso di specie, non è stata data dimostrazione della conclusione tra le parti del contratto di appalto
(il quale – come è noto - è a forma libera: Cass. 2386/23), nondimeno la prova del credito azionato può dirsi raggiunta mediante la produzione in giudizio delle fatture elettroniche ritualmente trasmesse all'Agenzia delle Entrate (già allegate in sede monitoria quali docc. 1-7), alla luce del principio – correttamente pagina 2 di 4 richiamato da parte opposta – secondo cui “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (in tal senso Cass.
3581/24; Cass. 35870/22).
In aggiunta, va poi valorizzato il documento 17 di parte opposta, dal quale emerge, ulteriormente, l'esistenza del credito azionato.
Quanto al secondo motivo di opposizione, va osservato che:
a) parte opponente si è limitata a contestare la mancanza di prova dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di fatturazione, ma non che quelle prestazioni siano state effettuate (e “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”: così Cass. n. 17889/20), sicché parte opposta può ritenersi sollevata dall'onere di dimostrare di avere esattamente eseguito la propria prestazione, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite 13533/2001;
b) pur essendo tale rilievo dirimente, va evidenziato che, perché la proposizione dell'eccezione di inadempimento possa dirsi legittima,
è necessario che il rifiuto di adempimento – sebbene possa essere manifestato per la prima volta in sede giudiziale - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza: come è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza, ad esempio, la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire pagina 3 di 4 l'esecuzione spontanea del contratto (Cass. 22353/10). Ebbene, nel caso di specie, tale eccezione può reputarsi essere stata sollevata in mala fede dall'opponente, posto che, dalla documentazione acquisita in corso di causa, emerge che , Pt_1
a fronte di fatture emesse e dei resoconti trasmessi (docc. 8 – 15 fasc. monitorio) sin dal 2022, mai avesse contestato alla controparte il mancato adempimento delle prestazioni ivi descritte
(se non con la mail, dal contenuto del tutto generico, allegata all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo).
Il rigetto dell'opposizione comporta la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta
(diminuiti stante il mancato svolgimento di attività istruttoria).
Non sussistono, invece, i presupposti per disporre la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., non avendo agito in giudizio con Pt_1 colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo
561/24 emesso dal Tribunale di Firenze;
Condanna parte opponente rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Firenze, 30 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 4 di 4