Decreto cautelare 30 maggio 2022
Ordinanza cautelare 9 giugno 2022
Sentenza 8 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 08/02/2023, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/02/2023
N. 00067/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00211/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 211 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NG NN, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Già M.I.U.R.- U.S.R. per L'Abruzzo, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
AN Di NI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha decretato il mancato superamento della prova scritta sostenuta in data 21.03.2022 dalla ricorrente per la classe di concorso “A022- Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I grado” per la Regione Abruzzo, in relazione al concorso ordinario di cui al D.D. M.I. n. 499/2020, come modificato ed integrato dal D.D. M.I. n. 23/2022;
2. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione per l'espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente;
3. Dell'Avviso prot. n. 3232 del 04/04/2022 e del successivo prot. n. 3420 del 08/04/2022 con i quali il Ministero dell'Istruzione - U.S.R. per l'Abruzzo ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale a decorrere dal giorno 27.04.2022, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente;
4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.
Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale per la classe di concorso “A022” di appartenenza della ricorrente, non ancora pubblicata.
PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE:
Ordinare all'Amministrazione resistente di ammettere la ricorrente allo svolgimento della prova orale del concorso ordinario, per la classe di concorso “A022” di appartenenza.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NN NG il 7/10/2022:
PER L'ANNULLAMENTO:
1. Del D.D.G. prot. n. 9720 del 12.08.2022 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo ha pubblicato la graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al D.D. M.I. n. 499/2020 per la classe di concorso “A022 – Italiano, Storia, Geografia, nella scuola secondaria di I grado” per la regione Abruzzo, nella parte in cui il nominativo della ricorrente risulta inserito alla posizione n. 58 con l'apposizione della riserva;
2. Del D.D.G. prot. n. 9936 del 18.08.2022 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo ha pubblicato la graduatoria di merito rettificata della procedura concorsuale di cui al D.D. M.I. n. 499/2020 per la classe di concorso “A022 – Italiano, Storia, Geografia, nella scuola secondaria di I grado” per la regione Abruzzo, nella parte in cui il nominativo della ricorrente risulta inserito con l'apposizione della riserva;
3. Del D.D.G. prot. n. 10494 del 31.08.2022 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo ha disposto l'accantonamento della sede della ricorrente;
4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente e per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere inserita all'interno della graduatoria di merito a pieno titolo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe si chiede l’annullamento provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell’Istruzione ha decretato il mancato superamento della prova scritta sostenuta in data 21.03.2022 dalla ricorrente per la classe di concorso “A022-Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I grado” per la Regione Abruzzo, in relazione al concorso ordinario di cui al D.D. M.I. n. 499/2020, come modificato ed integrato dal D.D. M.I. n. 23/2022; dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell’Istruzione per l’espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente, nonché di tutti gli atti prodromici e conseguenziali.
Il ricorso è sostenuto dai seguenti motivi di diritto:
I. “Erroneità della formulazione dei quesiti e della conseguente attribuzione del punteggio. Eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa”;
II. “Violazione e falsa applicazione di legge: violazione dell’art. 35 del d. Lgs. N. 165/01. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Violazione del principio del legittimo affidamento”.
Si è costituita l’Amministrazione intimata resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
Con ordinanza n. 100/2022, questo collegio ha accolto la richiesta di misura cautelare invocata dalla ricorrente.
Nelle more del giudizio la ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti con il quale si impugna la “D.D.G. prot. n. 9720 del 12.08.2022 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo ha pubblicato la graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al D.D. M.I. n. 499/2020 per la classe di concorso “A022 – Italiano, Storia, Geografia, nella scuola secondaria di I grado” per la regione Abruzzo, nella parte in cui il nominativo della ricorrente risulta inserito alla posizione n. 58 con l’apposizione della riserva”.
I motivi aggiunti sono sostenuti dagli stessi motivi di diritto proposti con il ricorso introduttivo.
All’udienza pubblica del 25 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.§. La ricorrente è una docente precaria e ha partecipato al concorso ordinario indetto con D.D.G. 21.4.2020 n. 499 per la copertura di complessivi n. 25.000 posti di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, numero successivamente innalzato a 33.000 unità con D.D. 3.6.2020 n. 649.
A seguito della pubblicazione del D.L. n. 73/2021, convertito in legge dalla L. 106/2021, con D.D. 5.1.2022 n. 23 il Ministero dell’Istruzione modificava il precedente bando di concorso, prevedendo una prova scritta computer based, consistente nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti secondo le seguenti modalità:
a) per i posti comuni, 40 quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso di interesse;
b) per i posti di sostegno, 40 quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
In base alle previsioni dell’art. 3 comma 8 del D.D. n. 23/2022, sarebbero stati ammessi alla prova orale i candidati che, in sede di prova scritta, avevano ottenuto una votazione pari almeno a 70/100.
La ricorrente ha sostenuto la prova scritta in data 21.03.2022, apprendendo di aver ottenuto il punteggio di 66/100 nel corso della medesima giornata di effettuazione e asserisce di essere stata ampiamente pregiudicata nella propria possibilità di ottenere una valutazione che costituisse retta espressione della propria capacità professionale in ragione della errata formulazione dei quesiti n. 32), 41), 21), 10), 37) e 3).
2.§. In primo luogo il collegio ritiene di dover scrutinare l’eccezione di difetto di competenza territoriale sollevata dall’intimata Amministrazione che ritiene competente il TAR del Lazio.
Osserva il collegio che l’eccezione debba essere respinta sulla base di quanto disposto dagli atti del concorso e, in particolare, dal Bando del concorso ordinario laddove, all’art. 4 relativo alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione, prevedeva che: “I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione [...]. Ciascun candidato può concorrere in una sola regione e per una sola classe di concorso” .
Ancora, l’art. 7 stabilisce che: “Sono ammessi alla prova scritta, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del Decreto Ministeriale un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura” .
Anche in relazione alla predisposizione delle graduatorie di merito l’art. 15 così disponeva: “2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione. [...] 5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l’istituzione scolastica nella regione in cui hanno concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili, cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova” .
È dunque evidente come lo stesso Bando di concorso risultava chiaro nell’organizzare la procedura concorsuale ordinaria su base regionale, con predisposizione delle prove nelle Regioni prescelte dai singoli candidati.
Difatti, le prove scritte sono state espletate per i concorrenti nella Regione per la quale i medesimi hanno presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio.
In conseguenza della programmazione a livello regionale del concorso in oggetto, i vincitori del concorso sono stati collocati nelle rispettive graduatorie di merito, tra coloro che sono individuati nell’ambito dei posti banditi per la classe di concorso di appartenenza nella Regione prescelta.
Sul punto, l’art. 13 c.p.a. è chiaro nel ritenere che: “Il Tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede” .
La controversia, dunque, è attribuita alla cognizione di questo TAR.
3.§. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini e limiti che seguono.
3.§.1. Quanto al quesito n. 32, formulato come di seguito << “Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, ebbene ha rifiutato”. Quale funzione svolge la congiunzione ebbene?
a. Esplicativa
b. Avversativa
c. Disgiuntiva
d. Conclusiva >>
L’Amministrazione riteneva corretta l’opzione << d. Conclusiva >>, mentre è da ritenersi corretta anche la risposta << b. Avversativa >>.
La ricorrente forniva la risposta “Avversativa”, mentre veniva considerata corretta quella “Conclusiva”.
Nel contestato quesito, oltre alla risposta evidenziata come corretta dal Ministero, risulta essere altresì esatta anche la risposta “Avversativa”.
In genere la congiunzione “ebbene” ha funzione “conclusiva”.
Tuttavia, il quesito non chiedeva quale fosse la funzione generale svolta dalla congiunzione, su cui ovviamente non ci sono dubbi, ma circoscrive l’ambito, fornendo una frase specifica da analizzare. Di conseguenza, in riferimento alla frase indicata, la congiunzione “ebbene” assume un valore avversativo, in quanto sostituibile con la congiunzione “ma”.
La frase ha senso logico pertanto come avversativa.
Il potenziale valore avversativo è inoltre attestato nel Dizionario di italiano (di Francesco Sabatini, Vittorio Coletti, pubblicato da Giunti Editore) in cui si afferma che la congiunzione “ebbene” può essere utilizzata con valore avversativo per segnalare una decisione o una circostanza contrarie all’aspettativa.
Quanto detto è affermato anche dalla perizia allegata in cui si legge che “[....] è altrettanto ovvio che nell’esempio “Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, ebbene ha rifiutato”, la specifica mansione rivestita da “ebbene” è quella di una congiunzione francamente avversativa (e subordinatamente conclusiva). [...] una semplice riprova a dimostrazione che, nell’esempio proposto nel test, si è di fronte a un “ebbene” con valore prioritariamente avversativo? Se proviamo a sostituire “ebbene” con “dunque” (o con altre congiunzioni altrettanto sinceramente conclusive) l’enunciato diventa illogico, e perciò agrammaticale: **Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, dunque ha rifiutato” (Perizia Prof. Arcangeli).
3.§.2 Quanto al quesito n. 41, formulato come di seguito << “Trovandomi al supermercato, ho deciso di fare la spesa per tutta la settimana”. Quale delle seguenti affermazioni è corretta relativamente all’uso del gerundio in questo periodo?
a. E’ corretto perché il soggetto della proposizione reggente coincide con quello della subordinata
b. E’ corretto perché il gerundio è usato in modo impersonale
c. E’ corretto perché esprime contemporaneità tra la proposizione reggente e la subordinata
d. E’ errato perché il soggetto della proposizione reggente coincide con quello della subordinata >>.
In questo quesito, le risposte potenzialmente esatte sono due: oltre all’opzione indicata come giusta ("È corretto, perché il soggetto della proposizione reggente coincide con quello della subordinata"), risulta corretta anche l’opzione "È corretto perché esprime contemporaneità tra la proposizione reggente e la subordinata".
Tale posizione è sostenuta anche dal linguista Massimo Arcangeli, come si evince dalla perizia allegata in atti, in relazione alla quale si è così espresso: “[...] Le due possibilità di scelta sono in definitiva equivalenti, e lo sono perché il caso di specie le rende “indifferenti””.
3.§.3 Quanto al quesito n. 3, formulato come di seguito << Quale tra i seguenti organi non appartiene all’Organizzazione delle Nazioni Unite?
a. il Consiglio economico e sociale
b. il Consiglio di Sicurezza
c. l’Assemblea Generale
d. la Commissione >>;
devono essere considerate esatte tutte le risposte.
Invero, tutte le strutture elencate appartengono alle Nazioni Unite, con la differenza che mentre i primi quattro sono Organi principali, le sei commissioni sono strutture dell’ONU che non rivestono la qualifica di Organo principale.
La domanda doveva essere posta in maniera differente, ad esempio “Quale tra i seguenti NON è un ORGANO PRINCIPALE dell'Organizzazione delle Nazioni Unite?” oppure, “quale delle seguenti strutture non è un Organo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite?”.
La domanda, invece, qualifica come “Organi” tutte le strutture, anche le Commissioni che appartengono anch’esse all’ONU.
3.§.4 Quanto al quesito n. 10, formulato come di seguito << Quale di questi romanzi tratta il tema della guerra partigiana?
a. La AZ di BE di LO OL
b. Dialoghi con UC di ES PA
c. EN e TI di EL OR
d. Una questione privata di PP LI >>
l’Amministrazione riteneva corretta l’opzione << d. Una questione privata di PP LI >>, mentre è da ritenersi corretta anche la risposta << a. La AZ di BE di LO OL >>.
In questo caso l’errore appare evidente.
La ricorrente ha fornito la risposta sub a), laddove invece il Ministero ha considerato corretta quella di cui alla lettera d).
In questo quesito, oltre alla risposta evidenziata come corretta dal Ministero, risulta essere corretta anche quella fornita da parte ricorrente.
Anche il romanzo intitolato “La AZ di BE” di LO OL, infatti, è notoriamente considerato come un romanzo "resistenziale".
Non c’è dubbio, infatti, che anche se incentrato su vicende di carattere prevalentemente individuale e psicologico, fa da sfondo, al romanzo, una componente storico politica che analizza la resistenza in chiave critica tanto da aver suscitato, nell’ambiente storico-letterario, notevoli critiche al suo autore.
3.§.5 Quanto al quesito n. 37, formulato come di seguito << Quale tra le seguenti opzioni è l’affermazione corretta?
a. Il 15 maggio 1949, sfruttando il rinnovo del mandato britannico, in Palestina gli ebrei proclamarono la nascita dello Stato di Israele, con capitale Tel Aviv, sotto la presidenza di David EN ON. I paesi della Lega Araba riconobbero il nuovo stato e quasi un milione di arabi palestinesi lasciò Israele
b. Il 15 maggio 1948, sfruttando il vuoto di potere determinatosi con la fine del mandato britannico, in Palestina gli ebrei proclamarono la nascita dello Stato di Israele, con capitale Tel Aviv, sotto la presidenza di David EN ON. I paesi della Lega Araba non riconobbero il nuovo stato e lo attaccarono
c. Il 15 maggio 1949, sfruttando il vuoto di potere determinatosi con la fine del mandato britannico, in Palestina gli ebrei proclamarono la nascita dello Stato di Israele, con capitale Gerusalemme, sotto la presidenza di David EN ON. I paesi della Lega Araba non riconobbero il nuovo stato e lo attaccarono
d. Il 15 maggio 1948, sfruttando il rinnovo del mandato britannico, in Palestina gli ebrei proclamarono la nascita dello Stato di Israele, con capitale Gerusalemme, sotto la presidenza di David EN ON. I paesi della Lega Araba riconobbero il nuovo stato e quasi un milione di arabi palestinesi lasciò Israele >>
Secondo il ricorrente nessuna delle risposte sarebbe corretta.
La censura è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di specie l’errore appare grossolano considerato che lo Stato d’Israele è stato proclamato il 14 maggio 1948.
3.§.6 Quanto al quesito n. 21, formulato come di seguito << “Se insistiamo a tenere il volume così alto, non ci faranno più venire a suonare in questo spazio”. In quale funzione è usato il verbo fare nel periodo precedente?
a. ausiliare
b. fraseologica
c. causativa
d. servile >>
Per tale quesito il sistema contrassegna come corretta la risposta c (“causativa”), tuttavia sussisterebbero, per il ricorrente, alcune criticità che minano l’assoluta univocità di detta opzione di risposta.
La censura non può essere accolta in quanto la costruzione della frase oggetto di domanda ha una struttura tipicamente causativa.
La frase causativa ha due protagonisti: uno che "provoca" l'azione e l'altro che "fa" l'azione. Un "iniziatore" e un "esecutore".
I verbi causativi sono verbi che introducono un'azione che non viene svolta dal loro soggetto, perché quest'ultimo (non) comanda o (non) permette ad altri di compierla, proprio come nel caso in esame.
4.§. In ogni caso si osserva che, in sede di prova concorsuale condotta alla stregua dei quiz a risposta multipla, la presenza di risposte che potrebbero astrattamente considerarsi esatte a seconda della diversa impostazione scientifica prescelta non inficiano la correttezza della prova, essendo onere dei candidati quello di sforzarsi di individuare la migliore delle opzioni proposte, scartando quelle che appaiano meno “centrate” o meno precise” (così ex multis TAR Puglia, Bari, sez. I, sentenza n. 861 del 14 maggio 2021).
Tanto ciò è vero che il candidato nel momento in cui svolge la prova deve dimostrare di aver svolto un percorso logico/interpretativo utilizzando le conoscenze tecnico/scientifiche proprie del concorso.
Il significato di un quesito va ricercato sia nel suo tenore complessivo, sia in ciascuno dei suoi elementi, incluse le diverse soluzioni proposte, di cui solo una deve presumersi corretta; tale operazione esegetica costituisce legittima parte integrante dell’impegno richiesto per risolvere il quesito stesso, con specifico riferimento alla capacità di valutazione critica del candidato.
Ciò, infatti, contribuisce alla selettività della prova, ponendosi quale fattore di maggiore difficoltà che opera per tutti i candidati, i quali sono chiamati ad affrontarlo in condizione di par condicio e utilizzando le conoscenze tecnico/scientifiche proprie del settore culturale di riferimento.
5.§. In ogni caso, con il riconoscimento della erroneità della valutazione anche di soli quattro quesiti in relazione alla prova scritta sostenuta dalla ricorrente, la medesima può avere accesso alla prova orale per cui deve ritenersi superata la prova di resistenza.
6.§. Per i motivi predetti, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti devono essere accolti nei termini e limiti di cui in motivazione.
L’accoglimento solo parziale rende opportuna la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso introduttivo nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla per quanto di interesse i provvedimenti impugnati e ordina all’Amministrazione resistente la rivalutazione della prova scritta della ricorrente tenendo conto di quanto contenuto in motivazione;
2) accoglie, nei termini e limiti di cui in motivazione il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla in parte qua la D.D.G. prot. n. 9720 del 12.08.2022 e il relativo allegato;
3) compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore
Maria Colagrande, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Gabriele Perpetuini | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO