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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 2348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2348 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 12/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 929/2022
T R A
con sede in Caivano (NA) alla Via Don Minzoni snc Parte_1
Ang. Via Pontano, in persona del suo legale rappresentante p.t., sig. , Parte_2 elettivamente domiciliata in Afragola (NA) alla Via XXIV Maggio n. 14, presso lo studio dell'avv. Giovanni Angelino, che la rappresenta e difende;
Appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.2.2020 presso il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, premesso di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1 Parte_1 con contratto a termine, svolgendo mansioni di operaio edile ascrivibili al livello 1° del
[...]
c.c.n.l. Edilizia, dal 2.8.2018 al 24.8.2018, data del licenziamento per giusta causa, aveva impugnato il contratto a termine per mancanza della forma scritta nonché il licenziamento orale del 24.8.2018 e chiesto di: “1) accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la Parte_1
è incorso un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato sin dal momento
[...] dell'assunzione, avvenuta il 02/08/2018, previa dichiarazione di inesistenza e/o illegittimità e/o nullità del termine apposto sul contratto di lavoro, e per l'effetto dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento intimato al medesimo ricorrente in quanto privo della forma scritta e/o, in ogni caso contrario alla legge, con conseguente condanna della società resistente alla reintegrazione del posto di lavoro del ricorrente nonché a tutte le retribuzioni maturate tenuto conto che l'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del T.F.R., secondo i parametri del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, è pari ad euro 870,36;
2) in via subordinata accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la è Parte_1 in ogni caso incorso un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato sin dal momento dell'assunzione avvenuta il 02/08/2018 previa dichiarazione di inesistenza e/o illegittimità e/o nullità del termine apposto sul contratto di lavoro, con conseguente condanna della società datrice di lavoro a corrispondere ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015 o, quantomeno, al ristoro del danno subito, risarcibile ai sensi dell'art. 1223 c.c., nonché determinato in misura pari alle retribuzioni che lo stesso avrebbe percepito fino alla scadenza del contratto, tenuto conto che l'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del T.F.R., secondo i parametri del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, è pari alla somma di euro 870,36; 3) in relazione alle differenze retributive, dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il complessivo importo di euro 881,90 nei confronti della a titolo di lavoro Parte_1 straordinario diurno, lavoro domenicale, trasferte e T.F.R. così come emerge dai conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del calcolo al soddisfo;
4) dichiarare il diritto del ricorrente alla contribuzione previdenziale ed assistenziale da quantificarsi in base alla retribuzione imponibile”.
Con la sentenza n. 1297 pubblicata il 08/03/2022, il Tribunale adito ha parzialmente accolto e accertato la sussistenza tra il ricorrente e la resistente Controparte_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante p. t., di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 02/08/2018, dichiarando nullo il licenziamento impugnato irrogato oralmente e per l'effetto condannando la resistente, in persona del legale rappresentante p.t., alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (euro 818,49) dal giorno del licenziamento (24.08.2018) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative, e in ogni caso non inferiore a cinque mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Il Tribunale ha invece rigettato la domanda relativa al pagamento del t.f.r., al lavoro straordinario, domenicale e alle trasferite, non essendo cessato il rapporto di lavoro e per carenza di prova dei luoghi e tempi della prestazione lavorativa.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società mediante atto depositato in data 25.4.2022 presso questa Corte territoriale, articolando i seguenti motivi di gravame:
A) nullità della notifica dell'atto introduttivo effettuata presso lo studio legale D'Angelo e illegittima motivazione posta dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, a fondamento della regolare notifica del ricorso di prime cure;
B) illegittima motivazione posta a fondamento del licenziamento orale e mancanza di prova in ordine alla volontà datoriale di licenziare il lavoratore.
La ha concluso per la riforma integrale della gravata sentenza con rigetto Parte_1 delle domande formulate dal lavoratore in primo grado, vinte le spese.
non si è costituito. Controparte_1
Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto comunicato al difensore, onerando la parte appellante del deposito dell'atto notificato. Ritualmente comunicato il decreto per la trattazione scritta, la parte appellante non ha depositato le note né ha dato prova di aver notificato l'atto. Quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. comunicato dalla cancelleria – all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando tuttora la produzione di note e non risultando costituito l'appellato, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 348, 2° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente,
Cass. Sez. Lav., sentenza n. 5643 del 09/03/2009; Cass., Sez. Lav., sentenza n. 5238 del
4/3/2011).
Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che “in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né alla udienza successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte, si osserva che secondo l'orientamento della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sezioni Unite, n. 20604 del 30/7/2008)
Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127-ter c.p.c., né ha dato prova – come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione.
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla è dovuto per le spese, non risultando costituita la parte appellata.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012
n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla per le spese del grado.
3) Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al co.
1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Napoli, 12/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 12/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 929/2022
T R A
con sede in Caivano (NA) alla Via Don Minzoni snc Parte_1
Ang. Via Pontano, in persona del suo legale rappresentante p.t., sig. , Parte_2 elettivamente domiciliata in Afragola (NA) alla Via XXIV Maggio n. 14, presso lo studio dell'avv. Giovanni Angelino, che la rappresenta e difende;
Appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.2.2020 presso il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, premesso di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1 Parte_1 con contratto a termine, svolgendo mansioni di operaio edile ascrivibili al livello 1° del
[...]
c.c.n.l. Edilizia, dal 2.8.2018 al 24.8.2018, data del licenziamento per giusta causa, aveva impugnato il contratto a termine per mancanza della forma scritta nonché il licenziamento orale del 24.8.2018 e chiesto di: “1) accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la Parte_1
è incorso un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato sin dal momento
[...] dell'assunzione, avvenuta il 02/08/2018, previa dichiarazione di inesistenza e/o illegittimità e/o nullità del termine apposto sul contratto di lavoro, e per l'effetto dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento intimato al medesimo ricorrente in quanto privo della forma scritta e/o, in ogni caso contrario alla legge, con conseguente condanna della società resistente alla reintegrazione del posto di lavoro del ricorrente nonché a tutte le retribuzioni maturate tenuto conto che l'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del T.F.R., secondo i parametri del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, è pari ad euro 870,36;
2) in via subordinata accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la è Parte_1 in ogni caso incorso un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato sin dal momento dell'assunzione avvenuta il 02/08/2018 previa dichiarazione di inesistenza e/o illegittimità e/o nullità del termine apposto sul contratto di lavoro, con conseguente condanna della società datrice di lavoro a corrispondere ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015 o, quantomeno, al ristoro del danno subito, risarcibile ai sensi dell'art. 1223 c.c., nonché determinato in misura pari alle retribuzioni che lo stesso avrebbe percepito fino alla scadenza del contratto, tenuto conto che l'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del T.F.R., secondo i parametri del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, è pari alla somma di euro 870,36; 3) in relazione alle differenze retributive, dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il complessivo importo di euro 881,90 nei confronti della a titolo di lavoro Parte_1 straordinario diurno, lavoro domenicale, trasferte e T.F.R. così come emerge dai conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del calcolo al soddisfo;
4) dichiarare il diritto del ricorrente alla contribuzione previdenziale ed assistenziale da quantificarsi in base alla retribuzione imponibile”.
Con la sentenza n. 1297 pubblicata il 08/03/2022, il Tribunale adito ha parzialmente accolto e accertato la sussistenza tra il ricorrente e la resistente Controparte_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante p. t., di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 02/08/2018, dichiarando nullo il licenziamento impugnato irrogato oralmente e per l'effetto condannando la resistente, in persona del legale rappresentante p.t., alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (euro 818,49) dal giorno del licenziamento (24.08.2018) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative, e in ogni caso non inferiore a cinque mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Il Tribunale ha invece rigettato la domanda relativa al pagamento del t.f.r., al lavoro straordinario, domenicale e alle trasferite, non essendo cessato il rapporto di lavoro e per carenza di prova dei luoghi e tempi della prestazione lavorativa.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società mediante atto depositato in data 25.4.2022 presso questa Corte territoriale, articolando i seguenti motivi di gravame:
A) nullità della notifica dell'atto introduttivo effettuata presso lo studio legale D'Angelo e illegittima motivazione posta dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, a fondamento della regolare notifica del ricorso di prime cure;
B) illegittima motivazione posta a fondamento del licenziamento orale e mancanza di prova in ordine alla volontà datoriale di licenziare il lavoratore.
La ha concluso per la riforma integrale della gravata sentenza con rigetto Parte_1 delle domande formulate dal lavoratore in primo grado, vinte le spese.
non si è costituito. Controparte_1
Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto comunicato al difensore, onerando la parte appellante del deposito dell'atto notificato. Ritualmente comunicato il decreto per la trattazione scritta, la parte appellante non ha depositato le note né ha dato prova di aver notificato l'atto. Quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. comunicato dalla cancelleria – all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando tuttora la produzione di note e non risultando costituito l'appellato, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 348, 2° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente,
Cass. Sez. Lav., sentenza n. 5643 del 09/03/2009; Cass., Sez. Lav., sentenza n. 5238 del
4/3/2011).
Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che “in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né alla udienza successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte, si osserva che secondo l'orientamento della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sezioni Unite, n. 20604 del 30/7/2008)
Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127-ter c.p.c., né ha dato prova – come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione.
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla è dovuto per le spese, non risultando costituita la parte appellata.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012
n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla per le spese del grado.
3) Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al co.
1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Napoli, 12/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano