Articolo 82 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 54Articolo 58
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24 agosto 1975
Art. 82. Attribuzioni degli educatori

Gli educatori partecipano all'attivita' di gruppo per l'osservazione scientifica della personalita' dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attivita' concernenti la rieducazione.
Essi svolgono, quando sia consentito, attivita' educative anche nei confronti degli imputati.
Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali.
Entrata in vigore il 24 agosto 1975