TRIB
Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/06/2025, n. 8462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8462 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice relatore
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32467 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA
- , nato a [...] il [...] ( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Bianca Dama, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- , nata a [...] il [...] Controparte_1 ( , rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Felici, giusta procura speciale in C.F._2 atti;
-resistente-
NONCHE'
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 15.01.2025.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio con rito Parte_1 civile con la signora in Roma in data 26.10.2013 (trascritto nei registri Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2013, atto n. 00262, p. 1, s. 53), e dalla loro unione era nata la figlia (Roma, 12.08.2013); nel tempo, il rapporto coniugale si era andato Per_1 progressivamente deteriorando, a causa di insanabili contrasti e incompatibilità caratteriali, tanto che, nel marzo del 2020, si allontanava dalla casa familiare (sita in Roma, Via Vincon n. 23); in data 19.10.2021 gli veniva notificato ricorso del P.M. presso il Tribunale per i Minorenni di Roma unitamente al decreto di sospensione della responsabilità genitoriale e statuizione di incontri protetti con la figlia minore, per effetto di una denuncia della moglie per violenze domestiche, anche alla presenza della figlia (procedimento penale n. 45893/2020 RGNR iscritto presso la Procura di Roma); il TM incaricava il Servizio sociale territorialmente competente (MUNICIPIO X) di svolgere un accertamento urgente sulla situazione socio-familiare ed abitativa di e di Per_1 monitorare l'andamento delle relazioni familiari.
Il ricorrente, contestando tutto quanto rappresentato dalla moglie, evidenziava che l'episodio che aveva fatto precipitare i loro rapporti era stato un litigio avvenuto in data 17.11.2020, durante il quale, dopo essere venuto a conoscenza dell'infedeltà coniugale della aveva alzato CP_1 le mani (prendendola a schiaffi) tanto da costringerla ad andare al Pronto Soccorso. Pertanto, il Tribunale per i Minorenni aveva provveduto a nominare un Curatore Speciale per l'avv. Per_1
EN PU (proc. N. 1409/21 V.G.) e, in data 31.5.2021, la signora SC aveva depositato nei suoi confronti denuncia penale per maltrattamenti.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva la separazione personale, l'affido condiviso della figlia, con collocazione presso la madre, un diritto di visita paterno, una volta definito il procedimento del Tribunale per i Minorenni, con il quale era stata sospesa la sua responsabilità genitoriale, delegandosi al Servizio sociale competente (Municipio X) la regolamentazione dei rapporti padre figlia;
si dichiarava disponibile infine, ad un contributo paterno per il mantenimento della figlia di € 200 mensili, rivalutabili ogni anno come da aggiornamento ISTAT, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, aderendo alla domanda di separazione, CP_1 contestava tutto quanto dedotto ex adverso;
evidenziava che il , attraverso le sue condotte Parte_1 violente, culminate con la denuncia del novembre del 2020 (cfr. doc. 3 e 4 comparsa di costituzione), era stato l'unico responsabile del naufragio del rapporto matrimoniale, dimostrandosi un soggetto maltrattante, anche nei confronti della figlia costretta ad assistere alle violenze perpetrate dal padre nei confronti della madre;
aggiungeva che, nella denuncia presentata, aveva indicato tutti i maltrattamenti di cui era stata negli anni vittima (aggressioni fisiche e minacce di ingiusti danni, ingiurie ripetute). Infine, rappresentava che il marito, stante il suo stile di vita e le sue abitudini, nonostante avesse trovato impiego presso l'officina di famiglia, non aveva mai provveduto alle esigenze della famiglia.
Tanto premesso, avuto riguardo della situazione esistente tra le parti e stante la vigenza di provvedimenti provvisori emessi dal Tribunale per i Minorenni di Roma, chiedeva l'assegnazione a sé della casa familiare (sita in Roma a Via Guido Vincon n. 23) nella quale avrebbe vissuto unitamente alla figlia minore un contributo paterno per il mantenimento della figlia di € Per_1
400 mensili, con rivalutazione Istat, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie. In data 22.11.2022 il Presidente f.f., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 08.11.2022, autorizzava i coniugi a vivere separati, e preso atto dei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Roma, all'esito dei quali la madre risultava unica titolare della responsabilità genitoriale sulla figlia disponeva il collocamento della figlia presso la madre, a cui assegnava la casa Per_1 familiare;
infine, con riguardo alle statuizioni di natura economica, tenuto conto delle attuali esigenze della figlia del relativo tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, disponeva che il padre contribuisse al mantenimento della figlia minore attraverso il pagamento, in favore della madre, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 250, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, ripartendo tra le parti in equale misura le spese straordinarie.
In data 15.12.2022 il Servizio sociale , nella persona dell'assistente sociale dr.ssa CP_2
, incaricato del monitoraggio del nucleo sociale dal Tribunale per i Minorenni di Parte_2
Roma, provvedeva a depositare relazione di aggiornamento, osservando che: “In seguito all'udienza presso il Tribunale per i Minorenni tenutasi il 22.09.2022, gli incontri in spazio neutro tra Per_1
e il padre sono iniziati e, per un primo periodo, proseguiti in maniera positiva, osservando costanza e impegno da parte del padre e della madre … Pochi giorni dopo, in data Pt_1 CP_1
10.11.2022 … la SI.ra , la quale riferiva che dopo un iniziale periodo (circa un mese), di CP_1 fattiva collaborazione mostrata dal SI. quest'ultima è andata scemando. Il si Pt_3 Parte_1
è rifiutato di corrispondere le spese straordinarie dietro presentazione delle ricevute inerenti alle spese sostenute e ha smesso di telefonare con costanza e negli orari stabiliti a . In data Per_1
17.11.2022 il informa tramite e-mail il Centro Armonica di essere impossibilitato, per Parte_1
“impossibilità economica” a partecipare all'incontro con la figlia programmato … La piccola
… ha mostrato attraverso il pianto delusione e dispiacere in seguito a tale avvertimento”. Per_1
Instaurata la fase istruttoria, con ordinanza del 22.03.2023, il Giudice, lette le note, vista la relazione del Servizio sociale, disponeva la sospensione degli incontri padre figlia, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., incaricando il Servizio sociale di proseguire CP_2 il monitoraggio del nucleo e delle condizioni della minore.
In data 24.08.2023 il Servizio incaricato, vagliata la situazione complessiva familiare, depositava ulteriore relazione di aggiornamento con la quale deduceva che, “… nonostante non ci sia attualmente una volontà di recupero del rapporto con il padre da parte della minore, la stessa appare serena e la figura materna risulta attenta e accudente nei confronti della figlia. Tuttavia, emergono, dai dati raccolti, delle incongruenze. Pertanto, si propone, al fine di valutare le condizioni psico-affettive della minore, una presa in carico da parte dei servizi specialistici”.
Con provvedimento del 20.09.2023 il GI letti gli atti e la relazione del Servizio sociale depositata, ritenuto preliminarmente opportuno acquisire gli aggiornamenti sul procedimento attivato dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma (n. 1409/21 V.G.), incaricava il Servizio sociale di proseguire il monitoraggio del nucleo provvedendo con i rilievi richiesti (Curatore Speciale nominato nel procedimento dinanzi al Tribune per i Minorenni, avv. EN PU), riservando all'esito ogni valutazione in merito all'esame delle condizioni psico fisiche della minore In data 17.01.2024 con relazione di aggiornamento il Servizio incaricato ( ), nella CP_2 persona dell'assistente sociale dr.ssa dell'Ufficio GIL, osservava che: Testimone_1
“Ascoltata la madre della minore si è appreso che nulla è mutato … Il dialogo con il padre della minore è pressoché assente, difatti, a detta della signora, il non chiamerebbe la figlia da Parte_1 fine novembre 2023, lasciando continuamente deluse le aspettative della minore … non Per_1 manifesta l'intenzione di rivedere o sentire nuovamente il padre … Anche i nonni paterni non avrebbero più cercato la NI … Il signor è stato contattato ripetutamente Parte_1 telefonicamente dalla scrivente per pianificare un colloquio di aggiornamento, tuttavia, non si è mai ottenuta alcuna risposta. È stato indispensabile l'intervento della madre del sig. , la Parte_1 signora , la quale ha agito come intermediaria … Il padre della minore ha espresso Parte_4 il suo dispiacere per non poter condividere momenti quotidiani con la figlia … chiede la possibilità di rivedere anche tramite incontri protetti”. Come emerso il padre, quindi, ha riferito di Per_1 non aver più sentito telefonicamente la figlia minore dal mese di novembre 2023. In conclusione, il Servizio incaricato, a seguito di confronto con il Curatore Speciale avv. PU, precisava che, “… al momento non risultano esserci le condizioni per una modifica della responsabilità genitoriale paterna o per l'organizzazione di eventuali incontri protetti padre-figlia, soprattutto alla luce della mancata volontà di di riallacciare, ad oggi, i rapporti con il padre”. Per_1
Con ordinanza del 17.01.2024 il Giudice, rilevato che il procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni si era definito con decreto del 09.01.2023 di incompetenza funzionale e conferma del precedente decreto del 24.06.2021, con il quale veniva disposta la sospensione responsabilità genitoriale del padre e incontri protetti, vista la interruzione degli incontri protetti padre figlia, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, confermava la nomina del Curatore Speciale avv. PU, onerava il Servizio sociale a proseguire il monitoraggio sul nucleo, disponeva CP_2 acquisirsi gli atti dalla Procura della Repubblica presso questo Tribunale relativi ai procedimenti a carico del sig. , rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del Parte_1
15.01.2025.
In data 28.02.2024 si costituiva in giudizio il Curatore Speciale, avv. EN PU, la quale, alla luce della situazione familiare esistente, nonché dei rilievi effettuati dal Servizio sociale incaricato, deduceva che una riattivazione degli incontri padre-figlia non avrebbe comportato un benessere psicofisico per la minore Difatti, la discontinuità del sig. rispetto ai contatti con Per_1 Parte_1 la figlia aveva rappresentato una condotta pregiudizievole nei confronti della minore. Infine, concludeva che non apparivano allo stato sussistenti i presupposti per la revoca del provvedimento di sospensione dalla responsabilità genitoriale del sig. , chiedendo altresì fosse incaricato Parte_1 il Servizio TSMREE dell'Asl territorialmente competente affinché fosse garantito alla minore ogni opportuno supporto e sostegno, anche in considerazione dell'interruzione dei rapporti Per_1 con la figura genitoriale paterna.
In data 15.01.2025 il GI, esaminati gli atti, riservava la causa in decisione con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, sollecitando il Servizio sociale Municipio X al deposito di relazione di aggiornamento e onerando parte ricorrente a documentare il regolare pagamento dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie. Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo status separativo, nonché alle ulteriori domande formulate dalle parti, segnatamente quelle relative all'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore Per_1
Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dal contegno e dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Il racconto della storia familiare, come anche delle quotidiane difficoltà, ha una narrazione diversa: da parte della signora viene evidenziato un reiterato comportamento di minaccia, aggressione, e prevaricazione posto in essere dal compagno nei suoi confronti, anche alla presenza della figlia, e il suo scarso investimento nella vita familiare;
da parte del signore viene sottolineato un discontrollo alla scoperta del tradimento (negato) della moglie.
La criticità del rapporto è sfociato in un procedimento davanti al TM che si è definito con decreto del 09.01.2023 di incompetenza funzionale e in un procedimento penale tuttora pendente in fase dibattimentale RGNR 4545893/2020, per il reato di maltrattamenti in famiglia. Dall'istruttoria espletata è emersa la complessità della storia familiare, che ha coinvolto anche i membri della famiglia allargata e in particolare i genitori del sig. Parte_5
[...]
, collocamento e mantenimento della figlia minore
[...] Per_1
La responsabilità genitoriale può essere definita come il complesso di poteri e doveri attribuiti al genitore nell'interesse del figlio, per permettere lo svolgimento della sua personalità, partecipando alla vita di relazione (artt. 2, 3 Cost.), ed anche per consentirgli di assumere diritti ed obblighi (art. 2 c.c.).
Con decreto del Tribunale per i Minorenni del 24.06.2021 il sig. era stato dichiarato Parte_1 sospeso dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore e, per effetto della pronuncia di Per_1 sospensione, la madre era rimasta l'unica titolare della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, collocata presso di lei. Successivamente, con decreto del 09.01.2023 di incompetenza funzionale, il Tribunale per i Minorenni aveva confermato le statuizioni assunte in via provvisoria e gli incontri protetti padre figlia, incontri sospesi per volontà del sig. peraltro senza Parte_1 neppure preavvisare la figlia, inevitabilmente delusa ed amareggiata.
La condotta del sig. , emersa dalle relazioni del Servizio sociale, conferma la necessità di Parte_1 un percorso di consapevolezza del padre in ordine al contenuto della responsabilità genitoriale e alle condotte, costanti e continuative, necessarie per il ripristino della relazione con la figlia
Nella relazione del 17.01.2024 sia il Servizio sociale incaricato sia il Curatore CP_2
Speciale, avv. PU, avevano concluso che non sussistevano le condizioni per una revisione del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale paterna o per l'organizzazione di nuovi incontri protetti padre-figlia, anche per la mancata volontà di di incontrare il padre. Per_1 In data 14.02.2025, l'Assistente Sociale, dr.ssa Ufficio GIL, riferiva che la Testimone_1 signora aveva riallacciato i contatti con i nonni paterni mentre il padre aveva provato CP_1
a sentire la figlia La bambina, precedentemente delusa dai comportamenti del padre, si Per_1 sarebbe mostrata disponibile a riprendere i contatti telefonici, a condizione che il padre dimostrasse maggiore costanza, pur non sentendosi ancora pronta per un incontro di persona.
Tutto ciò premesso, il Collegio evidenzia che, per effetto della pronuncia di sospensione, la madre è l'unica titolare della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia collocata presso Per_1 di lei.
In merito alla frequentazione padre figlia, in ragione della pronuncia di sospensione, delle conclusioni pervenute dal Servizio sociale incaricato e dal Curatore Speciale, nonché della fragile situazione psicologica ed emotiva di questo Collegio dispone che gli incontri padre-figlia Per_1 avvengano in spazio neutro, previa valutazione di opportunità del Servizio sociale, sentite le parti;
in particolare il Servizio sociale dovrà consentire gli incontri padre figlia solo all'esito positivo di un adeguato percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali e psicologico da parte del padre, purché tale/i incontro/i non costituiscano pregiudizio per la minore;
- laddove vi siano le situazioni ambientali ed emotive per tali incontri, questi dovranno essere effettuati in spazio neutro con la partecipazione di personale professionale, il Servizio dovrà quindi valutare le modalità e le tempistiche per la progressiva liberalizzazione degli incontri ove vi siano i presupposti;
- sono consentiti contatti telefonici settimanali padre figlia
La collocazione della figlia minore deve essere confermata presso il domicilio materno in linea con la situazione attuale atteso che la signora ha dato buona prova di gestione ordinaria.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
Il sig. è gommista presso l'officina di famiglia, di proprietà del padre dove lavora assieme Parte_1 al fratello in zona Acilia, dichiara un reddito mensile netto di circa 1.000. non è proprietario di beni immobili.
La sig.ra è impiegata come capo reparto presso la macelleria di un supermercato, con un CP_1 contratto a tempo determinato di 40 ore settimanali e uno stipendio mensile di €1.900
Il collocamento di presso la madre comporta l'obbligo del padre di corrispondere un Per_1 assegno per il suo mantenimento.
Data la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, avuto riguardo dei redditi di entrambe le parti, considerata la totale assenza di frequentazioni tra padre e figlia, che pone a carico della madre l'intero onere ordinario per il mantenimento di deve essere posto a carico del padre un Per_1 contributo per la figlia pari ad € 300 mensili, oltre adeguamento annuale ISTAT, da versare al di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno 2025, oltre adeguamento annuale ISTAT. Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie deve essere determinato nella misura del 50% ciascuno. Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ogni diversa domanda respinta, così decide:
- dichiara la separazione personale tra , nato a [...] il [...] Parte_1
( ), e , nata a [...] C.F._1 Controparte_1
(Honduras) il 08.04.1988 ( , che hanno contratto matrimonio in Roma in data C.F._2
26.10.2013;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere alle annotazioni di legge (anno 2013, atto n. 00262, p. 1, s. 53);
- conferma il decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma, in virtù del quale Parte_1
è stato dichiarato sospeso dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore e per l'effetto Per_1 dispone che sia l'unica titolare della responsabilità genitoriale nei Controparte_1 confronti della figlia, presso di lei collocata;
- assegna la casa coniugale sita in Roma, via Vincon n. 23 alla signora CP_1
- disciplina le modalità di frequentazione padre figlia così come indicato in parte motiva;
- dispone che il Servizio Sociale territorialmente competente provveda agli adempimenti indicati in motivazione
- dispone che il sig. corrisponda alla signora presso il suo domicilio entro Parte_1 CP_1 il giorno 5 di ogni mese dal mese di giugno 2025, la somma di € 300 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia
- pone in capo ad entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per il mantenimento della figlia;
- dichiara compensate le spese di lite
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice relatore
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32467 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA
- , nato a [...] il [...] ( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Bianca Dama, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- , nata a [...] il [...] Controparte_1 ( , rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Felici, giusta procura speciale in C.F._2 atti;
-resistente-
NONCHE'
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 15.01.2025.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio con rito Parte_1 civile con la signora in Roma in data 26.10.2013 (trascritto nei registri Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2013, atto n. 00262, p. 1, s. 53), e dalla loro unione era nata la figlia (Roma, 12.08.2013); nel tempo, il rapporto coniugale si era andato Per_1 progressivamente deteriorando, a causa di insanabili contrasti e incompatibilità caratteriali, tanto che, nel marzo del 2020, si allontanava dalla casa familiare (sita in Roma, Via Vincon n. 23); in data 19.10.2021 gli veniva notificato ricorso del P.M. presso il Tribunale per i Minorenni di Roma unitamente al decreto di sospensione della responsabilità genitoriale e statuizione di incontri protetti con la figlia minore, per effetto di una denuncia della moglie per violenze domestiche, anche alla presenza della figlia (procedimento penale n. 45893/2020 RGNR iscritto presso la Procura di Roma); il TM incaricava il Servizio sociale territorialmente competente (MUNICIPIO X) di svolgere un accertamento urgente sulla situazione socio-familiare ed abitativa di e di Per_1 monitorare l'andamento delle relazioni familiari.
Il ricorrente, contestando tutto quanto rappresentato dalla moglie, evidenziava che l'episodio che aveva fatto precipitare i loro rapporti era stato un litigio avvenuto in data 17.11.2020, durante il quale, dopo essere venuto a conoscenza dell'infedeltà coniugale della aveva alzato CP_1 le mani (prendendola a schiaffi) tanto da costringerla ad andare al Pronto Soccorso. Pertanto, il Tribunale per i Minorenni aveva provveduto a nominare un Curatore Speciale per l'avv. Per_1
EN PU (proc. N. 1409/21 V.G.) e, in data 31.5.2021, la signora SC aveva depositato nei suoi confronti denuncia penale per maltrattamenti.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva la separazione personale, l'affido condiviso della figlia, con collocazione presso la madre, un diritto di visita paterno, una volta definito il procedimento del Tribunale per i Minorenni, con il quale era stata sospesa la sua responsabilità genitoriale, delegandosi al Servizio sociale competente (Municipio X) la regolamentazione dei rapporti padre figlia;
si dichiarava disponibile infine, ad un contributo paterno per il mantenimento della figlia di € 200 mensili, rivalutabili ogni anno come da aggiornamento ISTAT, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, aderendo alla domanda di separazione, CP_1 contestava tutto quanto dedotto ex adverso;
evidenziava che il , attraverso le sue condotte Parte_1 violente, culminate con la denuncia del novembre del 2020 (cfr. doc. 3 e 4 comparsa di costituzione), era stato l'unico responsabile del naufragio del rapporto matrimoniale, dimostrandosi un soggetto maltrattante, anche nei confronti della figlia costretta ad assistere alle violenze perpetrate dal padre nei confronti della madre;
aggiungeva che, nella denuncia presentata, aveva indicato tutti i maltrattamenti di cui era stata negli anni vittima (aggressioni fisiche e minacce di ingiusti danni, ingiurie ripetute). Infine, rappresentava che il marito, stante il suo stile di vita e le sue abitudini, nonostante avesse trovato impiego presso l'officina di famiglia, non aveva mai provveduto alle esigenze della famiglia.
Tanto premesso, avuto riguardo della situazione esistente tra le parti e stante la vigenza di provvedimenti provvisori emessi dal Tribunale per i Minorenni di Roma, chiedeva l'assegnazione a sé della casa familiare (sita in Roma a Via Guido Vincon n. 23) nella quale avrebbe vissuto unitamente alla figlia minore un contributo paterno per il mantenimento della figlia di € Per_1
400 mensili, con rivalutazione Istat, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie. In data 22.11.2022 il Presidente f.f., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 08.11.2022, autorizzava i coniugi a vivere separati, e preso atto dei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Roma, all'esito dei quali la madre risultava unica titolare della responsabilità genitoriale sulla figlia disponeva il collocamento della figlia presso la madre, a cui assegnava la casa Per_1 familiare;
infine, con riguardo alle statuizioni di natura economica, tenuto conto delle attuali esigenze della figlia del relativo tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, disponeva che il padre contribuisse al mantenimento della figlia minore attraverso il pagamento, in favore della madre, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 250, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, ripartendo tra le parti in equale misura le spese straordinarie.
In data 15.12.2022 il Servizio sociale , nella persona dell'assistente sociale dr.ssa CP_2
, incaricato del monitoraggio del nucleo sociale dal Tribunale per i Minorenni di Parte_2
Roma, provvedeva a depositare relazione di aggiornamento, osservando che: “In seguito all'udienza presso il Tribunale per i Minorenni tenutasi il 22.09.2022, gli incontri in spazio neutro tra Per_1
e il padre sono iniziati e, per un primo periodo, proseguiti in maniera positiva, osservando costanza e impegno da parte del padre e della madre … Pochi giorni dopo, in data Pt_1 CP_1
10.11.2022 … la SI.ra , la quale riferiva che dopo un iniziale periodo (circa un mese), di CP_1 fattiva collaborazione mostrata dal SI. quest'ultima è andata scemando. Il si Pt_3 Parte_1
è rifiutato di corrispondere le spese straordinarie dietro presentazione delle ricevute inerenti alle spese sostenute e ha smesso di telefonare con costanza e negli orari stabiliti a . In data Per_1
17.11.2022 il informa tramite e-mail il Centro Armonica di essere impossibilitato, per Parte_1
“impossibilità economica” a partecipare all'incontro con la figlia programmato … La piccola
… ha mostrato attraverso il pianto delusione e dispiacere in seguito a tale avvertimento”. Per_1
Instaurata la fase istruttoria, con ordinanza del 22.03.2023, il Giudice, lette le note, vista la relazione del Servizio sociale, disponeva la sospensione degli incontri padre figlia, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., incaricando il Servizio sociale di proseguire CP_2 il monitoraggio del nucleo e delle condizioni della minore.
In data 24.08.2023 il Servizio incaricato, vagliata la situazione complessiva familiare, depositava ulteriore relazione di aggiornamento con la quale deduceva che, “… nonostante non ci sia attualmente una volontà di recupero del rapporto con il padre da parte della minore, la stessa appare serena e la figura materna risulta attenta e accudente nei confronti della figlia. Tuttavia, emergono, dai dati raccolti, delle incongruenze. Pertanto, si propone, al fine di valutare le condizioni psico-affettive della minore, una presa in carico da parte dei servizi specialistici”.
Con provvedimento del 20.09.2023 il GI letti gli atti e la relazione del Servizio sociale depositata, ritenuto preliminarmente opportuno acquisire gli aggiornamenti sul procedimento attivato dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma (n. 1409/21 V.G.), incaricava il Servizio sociale di proseguire il monitoraggio del nucleo provvedendo con i rilievi richiesti (Curatore Speciale nominato nel procedimento dinanzi al Tribune per i Minorenni, avv. EN PU), riservando all'esito ogni valutazione in merito all'esame delle condizioni psico fisiche della minore In data 17.01.2024 con relazione di aggiornamento il Servizio incaricato ( ), nella CP_2 persona dell'assistente sociale dr.ssa dell'Ufficio GIL, osservava che: Testimone_1
“Ascoltata la madre della minore si è appreso che nulla è mutato … Il dialogo con il padre della minore è pressoché assente, difatti, a detta della signora, il non chiamerebbe la figlia da Parte_1 fine novembre 2023, lasciando continuamente deluse le aspettative della minore … non Per_1 manifesta l'intenzione di rivedere o sentire nuovamente il padre … Anche i nonni paterni non avrebbero più cercato la NI … Il signor è stato contattato ripetutamente Parte_1 telefonicamente dalla scrivente per pianificare un colloquio di aggiornamento, tuttavia, non si è mai ottenuta alcuna risposta. È stato indispensabile l'intervento della madre del sig. , la Parte_1 signora , la quale ha agito come intermediaria … Il padre della minore ha espresso Parte_4 il suo dispiacere per non poter condividere momenti quotidiani con la figlia … chiede la possibilità di rivedere anche tramite incontri protetti”. Come emerso il padre, quindi, ha riferito di Per_1 non aver più sentito telefonicamente la figlia minore dal mese di novembre 2023. In conclusione, il Servizio incaricato, a seguito di confronto con il Curatore Speciale avv. PU, precisava che, “… al momento non risultano esserci le condizioni per una modifica della responsabilità genitoriale paterna o per l'organizzazione di eventuali incontri protetti padre-figlia, soprattutto alla luce della mancata volontà di di riallacciare, ad oggi, i rapporti con il padre”. Per_1
Con ordinanza del 17.01.2024 il Giudice, rilevato che il procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni si era definito con decreto del 09.01.2023 di incompetenza funzionale e conferma del precedente decreto del 24.06.2021, con il quale veniva disposta la sospensione responsabilità genitoriale del padre e incontri protetti, vista la interruzione degli incontri protetti padre figlia, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, confermava la nomina del Curatore Speciale avv. PU, onerava il Servizio sociale a proseguire il monitoraggio sul nucleo, disponeva CP_2 acquisirsi gli atti dalla Procura della Repubblica presso questo Tribunale relativi ai procedimenti a carico del sig. , rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del Parte_1
15.01.2025.
In data 28.02.2024 si costituiva in giudizio il Curatore Speciale, avv. EN PU, la quale, alla luce della situazione familiare esistente, nonché dei rilievi effettuati dal Servizio sociale incaricato, deduceva che una riattivazione degli incontri padre-figlia non avrebbe comportato un benessere psicofisico per la minore Difatti, la discontinuità del sig. rispetto ai contatti con Per_1 Parte_1 la figlia aveva rappresentato una condotta pregiudizievole nei confronti della minore. Infine, concludeva che non apparivano allo stato sussistenti i presupposti per la revoca del provvedimento di sospensione dalla responsabilità genitoriale del sig. , chiedendo altresì fosse incaricato Parte_1 il Servizio TSMREE dell'Asl territorialmente competente affinché fosse garantito alla minore ogni opportuno supporto e sostegno, anche in considerazione dell'interruzione dei rapporti Per_1 con la figura genitoriale paterna.
In data 15.01.2025 il GI, esaminati gli atti, riservava la causa in decisione con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, sollecitando il Servizio sociale Municipio X al deposito di relazione di aggiornamento e onerando parte ricorrente a documentare il regolare pagamento dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie. Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo status separativo, nonché alle ulteriori domande formulate dalle parti, segnatamente quelle relative all'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore Per_1
Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dal contegno e dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Il racconto della storia familiare, come anche delle quotidiane difficoltà, ha una narrazione diversa: da parte della signora viene evidenziato un reiterato comportamento di minaccia, aggressione, e prevaricazione posto in essere dal compagno nei suoi confronti, anche alla presenza della figlia, e il suo scarso investimento nella vita familiare;
da parte del signore viene sottolineato un discontrollo alla scoperta del tradimento (negato) della moglie.
La criticità del rapporto è sfociato in un procedimento davanti al TM che si è definito con decreto del 09.01.2023 di incompetenza funzionale e in un procedimento penale tuttora pendente in fase dibattimentale RGNR 4545893/2020, per il reato di maltrattamenti in famiglia. Dall'istruttoria espletata è emersa la complessità della storia familiare, che ha coinvolto anche i membri della famiglia allargata e in particolare i genitori del sig. Parte_5
[...]
, collocamento e mantenimento della figlia minore
[...] Per_1
La responsabilità genitoriale può essere definita come il complesso di poteri e doveri attribuiti al genitore nell'interesse del figlio, per permettere lo svolgimento della sua personalità, partecipando alla vita di relazione (artt. 2, 3 Cost.), ed anche per consentirgli di assumere diritti ed obblighi (art. 2 c.c.).
Con decreto del Tribunale per i Minorenni del 24.06.2021 il sig. era stato dichiarato Parte_1 sospeso dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore e, per effetto della pronuncia di Per_1 sospensione, la madre era rimasta l'unica titolare della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, collocata presso di lei. Successivamente, con decreto del 09.01.2023 di incompetenza funzionale, il Tribunale per i Minorenni aveva confermato le statuizioni assunte in via provvisoria e gli incontri protetti padre figlia, incontri sospesi per volontà del sig. peraltro senza Parte_1 neppure preavvisare la figlia, inevitabilmente delusa ed amareggiata.
La condotta del sig. , emersa dalle relazioni del Servizio sociale, conferma la necessità di Parte_1 un percorso di consapevolezza del padre in ordine al contenuto della responsabilità genitoriale e alle condotte, costanti e continuative, necessarie per il ripristino della relazione con la figlia
Nella relazione del 17.01.2024 sia il Servizio sociale incaricato sia il Curatore CP_2
Speciale, avv. PU, avevano concluso che non sussistevano le condizioni per una revisione del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale paterna o per l'organizzazione di nuovi incontri protetti padre-figlia, anche per la mancata volontà di di incontrare il padre. Per_1 In data 14.02.2025, l'Assistente Sociale, dr.ssa Ufficio GIL, riferiva che la Testimone_1 signora aveva riallacciato i contatti con i nonni paterni mentre il padre aveva provato CP_1
a sentire la figlia La bambina, precedentemente delusa dai comportamenti del padre, si Per_1 sarebbe mostrata disponibile a riprendere i contatti telefonici, a condizione che il padre dimostrasse maggiore costanza, pur non sentendosi ancora pronta per un incontro di persona.
Tutto ciò premesso, il Collegio evidenzia che, per effetto della pronuncia di sospensione, la madre è l'unica titolare della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia collocata presso Per_1 di lei.
In merito alla frequentazione padre figlia, in ragione della pronuncia di sospensione, delle conclusioni pervenute dal Servizio sociale incaricato e dal Curatore Speciale, nonché della fragile situazione psicologica ed emotiva di questo Collegio dispone che gli incontri padre-figlia Per_1 avvengano in spazio neutro, previa valutazione di opportunità del Servizio sociale, sentite le parti;
in particolare il Servizio sociale dovrà consentire gli incontri padre figlia solo all'esito positivo di un adeguato percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali e psicologico da parte del padre, purché tale/i incontro/i non costituiscano pregiudizio per la minore;
- laddove vi siano le situazioni ambientali ed emotive per tali incontri, questi dovranno essere effettuati in spazio neutro con la partecipazione di personale professionale, il Servizio dovrà quindi valutare le modalità e le tempistiche per la progressiva liberalizzazione degli incontri ove vi siano i presupposti;
- sono consentiti contatti telefonici settimanali padre figlia
La collocazione della figlia minore deve essere confermata presso il domicilio materno in linea con la situazione attuale atteso che la signora ha dato buona prova di gestione ordinaria.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
Il sig. è gommista presso l'officina di famiglia, di proprietà del padre dove lavora assieme Parte_1 al fratello in zona Acilia, dichiara un reddito mensile netto di circa 1.000. non è proprietario di beni immobili.
La sig.ra è impiegata come capo reparto presso la macelleria di un supermercato, con un CP_1 contratto a tempo determinato di 40 ore settimanali e uno stipendio mensile di €1.900
Il collocamento di presso la madre comporta l'obbligo del padre di corrispondere un Per_1 assegno per il suo mantenimento.
Data la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, avuto riguardo dei redditi di entrambe le parti, considerata la totale assenza di frequentazioni tra padre e figlia, che pone a carico della madre l'intero onere ordinario per il mantenimento di deve essere posto a carico del padre un Per_1 contributo per la figlia pari ad € 300 mensili, oltre adeguamento annuale ISTAT, da versare al di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno 2025, oltre adeguamento annuale ISTAT. Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie deve essere determinato nella misura del 50% ciascuno. Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ogni diversa domanda respinta, così decide:
- dichiara la separazione personale tra , nato a [...] il [...] Parte_1
( ), e , nata a [...] C.F._1 Controparte_1
(Honduras) il 08.04.1988 ( , che hanno contratto matrimonio in Roma in data C.F._2
26.10.2013;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere alle annotazioni di legge (anno 2013, atto n. 00262, p. 1, s. 53);
- conferma il decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma, in virtù del quale Parte_1
è stato dichiarato sospeso dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore e per l'effetto Per_1 dispone che sia l'unica titolare della responsabilità genitoriale nei Controparte_1 confronti della figlia, presso di lei collocata;
- assegna la casa coniugale sita in Roma, via Vincon n. 23 alla signora CP_1
- disciplina le modalità di frequentazione padre figlia così come indicato in parte motiva;
- dispone che il Servizio Sociale territorialmente competente provveda agli adempimenti indicati in motivazione
- dispone che il sig. corrisponda alla signora presso il suo domicilio entro Parte_1 CP_1 il giorno 5 di ogni mese dal mese di giugno 2025, la somma di € 300 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia
- pone in capo ad entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per il mantenimento della figlia;
- dichiara compensate le spese di lite
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi