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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7245 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5302/2022 r.g. vertente tra
, difeso dall'avv. Daniele Nocera Parte_1
APPELLANTE
e
(contumace) APPELLATA Controparte_1
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 3.12.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
propone opposizione al decreto del Tribunale di Viterbo n. 529 in data CP_1
9.6.2021 che le ha ingiunto il pagamento della somma di € 1760,00 a titolo di canoni dei mesi di marzo, aprile, maggio e dicembre 2020 per la locazione ad uso abitativo dell'immobile in Fabrica di Roma, via 4 Novembre 10. Al riguardo rileva che il decreto ingiuntivo è perento in quanto notificato solo in data 24.9.2021 e che non era in condizioni, a causa dell'emergenza Covid-19, di pagare i pretesi canoni.
contesta l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione. Parte_1
Il Tribunale di Viterbo con sentenza n. 368/2022 revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara compensate le spese processuali.
Avverso la predetta sentenza propone appello concludendo per la Parte_1
condanna della conduttrice al pagamento della somma complessiva di € 3960,00, oltre le spese processuali.
Al riguardo deduce i seguenti motivi: l'opposizione al decreto ingiuntivo era inammissibile in relazione al giudicato formatosi tra le parti a seguito della convalida di sfratto per morosità; non è stata giustificata né dimostrata la presunta impossibilità di adempiere al pagamento dei canoni a seguito della emergenza sanitaria;
la morosità è comunque proseguita anche nel 2021 e fino al rilascio, avvenuto in data 7.1.2022, maturandosi un debito complessivo di € 3.960,00; il Tribunale non si è pronunciato sulla domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dei canoni comunque dovuti nonostante la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo.
non si costituisce in questo grado. CP_1
La Corte così ragiona.
E' pacifica la sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo opposto a seguito dell'omessa notificazione entro il termine perentorio di cui all'art. 644 c.p.c.; in tal senso va, pertanto, confermata la disposta revoca dell'ingiunzione. Tuttavia, la convalida dello sfratto emessa dal Tribunale di Viterbo tra le stesse parti, in data 9.6.2021, proprio in relazione al mancato pagamento dei canoni nel corso del 2020, per complessivi € 1760,00 preclude ogni contestazione su tale morosità in ragione del maturato giudicato (Cass. sez.
III sent. 2 aprile 2009 n. 8013). Non è, poi, specificamente contestata la morosità maturata anche nel periodo successivo al 2020, fino al rilascio in data 7.1.2022, per canoni/indennità di occupazione pari complessivamente ad € 3.960,00 in relazione al medesimo contratto di locazione.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 368/2022 condanna al pagamento della somma di € 3.960,00, in favore Controparte_1
di nonché al rimborso allo stesso delle spese processuali, liquidate, per il Parte_1
primo grado, in € 1.800,00 per compensi, per il secondo grado in € 2.000,00 per compensi ed € 150,00 per spese, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge.,
Roma, 3.12.2025
IL PRESIDENTE est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5302/2022 r.g. vertente tra
, difeso dall'avv. Daniele Nocera Parte_1
APPELLANTE
e
(contumace) APPELLATA Controparte_1
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 3.12.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
propone opposizione al decreto del Tribunale di Viterbo n. 529 in data CP_1
9.6.2021 che le ha ingiunto il pagamento della somma di € 1760,00 a titolo di canoni dei mesi di marzo, aprile, maggio e dicembre 2020 per la locazione ad uso abitativo dell'immobile in Fabrica di Roma, via 4 Novembre 10. Al riguardo rileva che il decreto ingiuntivo è perento in quanto notificato solo in data 24.9.2021 e che non era in condizioni, a causa dell'emergenza Covid-19, di pagare i pretesi canoni.
contesta l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione. Parte_1
Il Tribunale di Viterbo con sentenza n. 368/2022 revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara compensate le spese processuali.
Avverso la predetta sentenza propone appello concludendo per la Parte_1
condanna della conduttrice al pagamento della somma complessiva di € 3960,00, oltre le spese processuali.
Al riguardo deduce i seguenti motivi: l'opposizione al decreto ingiuntivo era inammissibile in relazione al giudicato formatosi tra le parti a seguito della convalida di sfratto per morosità; non è stata giustificata né dimostrata la presunta impossibilità di adempiere al pagamento dei canoni a seguito della emergenza sanitaria;
la morosità è comunque proseguita anche nel 2021 e fino al rilascio, avvenuto in data 7.1.2022, maturandosi un debito complessivo di € 3.960,00; il Tribunale non si è pronunciato sulla domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dei canoni comunque dovuti nonostante la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo.
non si costituisce in questo grado. CP_1
La Corte così ragiona.
E' pacifica la sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo opposto a seguito dell'omessa notificazione entro il termine perentorio di cui all'art. 644 c.p.c.; in tal senso va, pertanto, confermata la disposta revoca dell'ingiunzione. Tuttavia, la convalida dello sfratto emessa dal Tribunale di Viterbo tra le stesse parti, in data 9.6.2021, proprio in relazione al mancato pagamento dei canoni nel corso del 2020, per complessivi € 1760,00 preclude ogni contestazione su tale morosità in ragione del maturato giudicato (Cass. sez.
III sent. 2 aprile 2009 n. 8013). Non è, poi, specificamente contestata la morosità maturata anche nel periodo successivo al 2020, fino al rilascio in data 7.1.2022, per canoni/indennità di occupazione pari complessivamente ad € 3.960,00 in relazione al medesimo contratto di locazione.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 368/2022 condanna al pagamento della somma di € 3.960,00, in favore Controparte_1
di nonché al rimborso allo stesso delle spese processuali, liquidate, per il Parte_1
primo grado, in € 1.800,00 per compensi, per il secondo grado in € 2.000,00 per compensi ed € 150,00 per spese, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge.,
Roma, 3.12.2025
IL PRESIDENTE est.