Articolo 92 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 91Articolo 93
Versione
23 maggio 1958
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Versione
8 agosto 1965
Art. 92. ((Al concorso per esame di merito per l'avanzamento a maresciallo di 3ª classe possono partecipare i brigadieri con almeno tre anni di anzianita' di grado in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 75 e dall'articolo 91, primo comma, i quali nel quadriennio che precede la data del bando non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di "superiore alla media e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra, piu' grave))
Non possono partecipare al concorso coloro i quali per due volte in precedenti concorsi per esame di merito non abbiano conseguito l'idoneita'. Sono esclusi dalla ammissione coloro i quali, successivamente alla data del bando, riportino punizione di rigore o altra piu' grave.
Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e' demandato alla Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.
Entrata in vigore il 8 agosto 1965