TRIB
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/02/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
Nr. 2943/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA
I Sezione Civile
In persona del Giudice dr.ssa Loredana Giglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 2943/2020 del registro generale degli affari contenziosi promosso da
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Monia Peri , elettivamente domiciliata presso Parte_1 lo studio del difensore in Cannara, P.le Bonaca, 12
ATTORE
CONTRO
C.F. F./ P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t. sig. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Patrizio Tofi e Luca Casiccio , elettivamente CP_2 domiciliata in Assisi (PG), Via San Bernardino da Siena , snc , presso lo studio dei difensori
CONVENUTA
E nei confronti di
C.F.: , in persona del rappresentante p.t. Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Spina ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via C.
Caporali n. 39
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
pagina 1 di 7 Conclusioni: come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza del 14.05.2024 da intendersi integralmente richiamate e trascritte per relationem
CONCISA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Perugia, la Parte_1 [...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni connessi a caduta, Controparte_1 patita dalla stessa, mentre si trovava all'interno del negozio di generi alimentari gestito dalla società convenuta. Ha esposto, a fondamento della domanda, di essere caduta, in data
18.7.2017, nel reparto ortofrutta del negozio, a causa di una cassetta di plastica abbandonata sul pavimento dall'addetto alle vendite sig. e di aver riportato, a seguito del Controparte_4 sinistro, la frattura del radio distale con postumi di natura temporanea e permanente oltre a danni di natura patrimoniale.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio la società “ “ Controparte_1 CP_5 contestando la ricostruzione dei fatti indicata dall'attrice , sostenendo che la caduta è occorsa a cauta della mancanza di prudenza e ordinaria diligenza della signora posto che la Parte_1 cassetta di plastica sulla quale è inciampata era ben visibile e facilmente evitabile. Ha chiesto in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa e nel merito ha concluso per il rigetto della domanda ovvero, in via meramente subordinata, in caso di eventuale condanna perché sia garantita dalla compagnia assicurativa.
Autorizzata la chiamata in causa si è costituita in giudizio la “ Controparte_6 che ha contestato la pretesa di parte attrice chiedendo il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante acquisizioni documentali, audizione dei testi e Tes_1 ed espletamento di CTU medico – legale. E' stata quindi trattenuta in Testimone_2 decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.L'attrice, al di là delle formule utilizzate in ricorso, avuto riguardo al contenuto sostanziale dell'atto introduttivo, ha posto a fondamento della domanda di risarcimento dei danni, la responsabilità ex art. 2051 c.c. da cose in custodia. In via generale si ricorda che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima. Nel paradigma di tale tipo di responsabilità l'onere probatorio gravante sul danneggiato è soddisfatto dalla duplice dimostrazione dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto- l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito. Come ha precisato anche di recente la Corte di Cassazione “ … nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo
"causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi che, semmai, possono assumere rilievo ai fini di una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.) : al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella pagina 2 di 7 misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. La giurisprudenza di legittimità, ha precisato sul punto che ( cfr. Cass.Civ. n. 25837/2017) «la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di
"imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.
L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è espressa la giurisprudenza di legittimità , stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa ( cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
13222 del 27/06/2016) [...] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata…” ( Cass. Civ.Sez.3 4035/2021). Pertanto il danneggiato che invochi la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti del soggetto su cui grava l'onere di custodia, in relazione a danno originatosi dalla “ cosa” non è onerato della dimostrazione della certificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. Trattandosi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il custode per liberarsi dalla presunzione gravante su di esso, deve dare la prova del fortuito e quindi dimostrare mancanza di colpa, emergente sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente necessario per prevenire ed evitare l'evento e la condotta mantenuta. Applicando tali criteri al caso di specie e tenuto conto che al momento del fatto non erano presenti, dove è occorso il sinistro, soggetti “ terzi” ma esclusivamente l'attrice e l'addetto alle vendite CP_4
può comunque ritenersi, come dato non contestato, che la caduta della signora
[...] sia stata determinata dall'inciampo con una cassetta di plastica verde lasciata a terra Parte_1 proprio dal intento a sistemare frutta ed ortaggi nei relativi bancali. La presenza, negli CP_1 spazi destinati all'esposizione dei prodotti e al passaggio dei clienti che possono sceglierli e prelevarli in autonomia, costituisce di per sé una situazione di pericolo costituendo un possibile inciampo per il libero movimento dei clienti. A fronte dell'oggettiva situazione di pericolosità del pavimento, per la presenza di un ingombro posto “ ai piedi” del reparto di esposizione di frutta ed ostaggi non ha dato prova di una condotta, da parte dell'attrice, imprevedibile o inconsueta, tale da determinare l'interruzione del nesso causale tra la caduta e la cassetta di plastica nella quale è inciampata. Ne consegue che deve essere affermata, ex art. 2051 c.c., la pagina 3 di 7 responsabilità della società convenuta in qualità di titolare dell'esercizio commerciale dove la signora è caduta. Parte_1
3. L'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali correlati alla lesione dell'integrità psico – fisica, di natura permanente e temporanea , del danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute in misura pari ad euro 600,00 nonché per la temporanea perdita della capacità lavorativa quale casalinga e le spese relative a competenze stragiudiziali.
Nell'accertamento dell'esistenza dei danni non patrimoniali risarcibili e della relativa liquidazione questo giudice ritiene di dover fare applicazione dei principi stabiliti nelle plurime pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione del 2008 ( c.d. sentenze di S.Martino) che hanno chiarito come il danno non patrimoniale alla persona costituisca categoria unitaria ed omogenea, all'interno della quale le singole voci di danno – esistenziale, morale, biologico - non hanno autonoma valenza ma possono continuare ad essere utilizzate al solo fine di indicare in modo sintetico quali tipi di pregiudizio il giudice abbia preso in esame al fine della liquidazione
( cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4043), fermo restando l'onere delle parti di provare l'esistenza del danno sia in punto di an che di quantum anche con il ricorso a presunzioni. Nella liquidazione vanno evitate “ duplicazioni” risarcitorie e contestualmente deve, tendenzialmente, essere garantito il risarcimento del danno nella sua integralità. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale per lesione dell'integrità psico – fisica vanno condivise le conclusioni cui è giunto il CTU – all'esito dell'accertamento medico – legale disposto in corso di causa – e che in quanto fondate sull'esame della documentazione clinica e su dati obiettivamente rilevabili, sono da condividersi. Il CTU ha rilevato, in sintesi che l'attrice a seguito del sinistro del 18.7.2017 ha riportato la frattura scomposta della metaepifisi distale del radio e distacco della stiloide ulnare del polso sinisto;
a seguito di tali lesioni ha riportato postumi temporanei valutati in inabilità temporanea complessiva in gg. 101, di cui totale per gg. 5, parziale al 75% per gg. 46, parziale al 50% per gg. 20 e parziale al 25% per gg. 30; ha riportato, inoltre, postumi permanenti consistenti in lieve ispessimento e deformazione del polso con modico impegno funzionale, ipostenia ed ipotrofia della mano, valutate in misura pari al 6% di danno permanente all'integrità psico – fisica.
Può farsi applicazione – con determinazione comunque equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. - ai fini della liquidazione del danno da inabilità temporanea e del danno c.d. permanente per lesione dell'integrità psico – fisica, nella duplice componente del danno c.d. dinamico – relazionale e del danno da sofferenza soggettiva, secondo la già ricordata concezione unitaria del danno non patrimoniale alla persona affermatasi a seguito dell'orientamento espresso dalle
Sezioni Unite della Cassazione sin dalle c.d. sentenze di S. Martino del 2008, dei criteri indicati dalle Tabelle del Tribunale di Milano, come aggiornate nell'anno 2024. . Il danno da inabilità temporanea già comprensivo anche, in applicazione dei criteri tabellari richiamati, della componente c.d. del danno morale o sofferenza soggettiva, può essere determinato nella somma complessiva di euro 6.555,00 con applicazione di un valore monetario “ pro – die” per ogni giorno di inabilità assoluta pari al “ minimo” tabellare di euro 115,00. Per quanto riguarda il danno all'integrità psico – fisica di natura permanente, comprensivo anche della componente del c.d. danno morale ( o incremento da sofferenza soggettiva) , applicando i valori “ standard”
pagina 4 di 7 delle tabelle milanesi ( del 2024) il danno risarcibile , è liquidabile, tenuto conto dell'età della persona offesa al momento del fatto ( 70 anni) e della percentuale di invalidità permanente ritenuta in sentenza ( 6 %), nella somma di euro 9.411,00 ( comprensiva anche dell'incremento per il danno morale o sofferenza soggettiva ). Non si ritiene di dover procedere a ulteriore personalizzazione del danno non patrimoniale liquidato secondo gli ordinari criteri tabellari posto che l'attrice non ha allegato o dato prova di pregiudizi peculiari, differenti da quelli che, secondo l'id quod plerumque accidit conseguono alla tipologia delle lesioni riportate dall'attore, avuto riguardo all'età al momento del sinistro. La personalizzazione non costituisce, in sostanza, un mero automatismo ma, come ha più volte precisato la giurisprudenza di legittimità, consegue alla ricorrenza di specifiche circostanze del caso concreto che vanno allegate e provate da chi l'invoca, risolvendosi altrimenti in una mera duplicazione risarcitoria ( cfr. sul punto tra le altre, Cass. Civ. 14364/2019; Cass. Civ. 7513/2018). Il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile va dunque determinato nella somma di euro 15.966,00. Su tale somma liquidata all'attualità andranno determinati, previa devalutazione al momento del sinistro, gli interessi in misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente sino alla pronuncia e i soli interessi legali dalla pronuncia sino al saldo.
Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali va rigettata la domanda di risarcimento correlata alla “ perdita” del lavoro da casalinga posto che diversamente da quanto sostenuto dall'attrice è emerso, in sede di espletamento della CTU, che ha stessa ha svolto attività lavorativa come collaboratrice scolastica sino al 2012 quando è andata in pensione e tale circostanza esclude già di per sé che al momento del sinistro la stessa fosse dedita ad attività lavorativa come casalinga.
L'attrice ha chiesto, inoltre, il risarcimento del danno patrimoniale per le spese stragiudiziali sostenute “ ante – causam” connesse alla richiesta di risarcimento dei danni formulata in via bonaria. Si ricorda che il rimborso delle spese legali stragiudiziali, secondo l'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza, si configura quale danno emergente che va allegato e provato. Tenuto conto della documentazione allegata all'atto di citazione che documenta l'attività stragiudiziale svolta dal legale incaricato prima dell'instaurazione del giudizio si ritiene congruo liquidare, con applicazione dei parametri dettati dal DM 55/2014, nella misura di euro 945,00 complessive, oltre interessi legali in misura legale dalla domanda sino al saldo.
Con riguardo alla domanda di rimborso delle spese mediche si osserva che non risultano depositai in giudizio gli specifici titoli di esborso né in sede di CTU è stata formulata alcuna valutazione di congruità delle spese o della loro necessità sicchè la domanda deve essere rigettata.
La società convenuta, conclusivamente, va condannata a corrispondere in favore dell'attrice , a titolo di risarcimento dei danni, la somma complessiva di euro 15.966,00 a titolo di danni non patrimoniali e di euro 945,00 a titolo di danno patrimoniale. Va, inoltre, condannata alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice che vengono liquidate, con applicazione del DM 147/22, tenuto conto del valore della causa ritenuto in sentenza , dell'assenza di particolari questioni in fatto e diritto e della parziale soccombenza nella somma di euro
3387,00 ( euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 840,00 per fase pagina 5 di 7 istruttoria, euro 851,00 per fase conclusionale), oltre IVA, CAP e rimborso spese generali al
15%.
4. La terza chiamata in causa è tenuta a mantenere indenne la società convenuta da quanto la stessa sarà tenuta a versare in favore dell'attrice a titolo di risarcimento danni e di spese legali, nei limiti di polizza e detratta la franchigia prevista in via contrattuale.
Per quanto riguarda le spese di giudizio le stesse vanno dichiarate integralmente compensate nei rapporti interni tra la convenuta e la compagnia assicurativa.
Le spese di CTU, da liquidarsi con separato provvedimento ( in assenza, allo stato, di deposito della relativa istanza), vanno poste a carico solidale della società convenuta e della terza chiamata in causa.
PQM
Il Tribunale in parziale accoglimento della domanda di parte attrice così provvede :
1) Ritenuta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità della società convenuta nella caduta occorsa alla signora in data 18.7.2017 la condanna al risarcimento dei Parte_1 danni non patrimoniali per lesione all'integrità psico – fisica che liquida nella somma di euro 15.966,00 ( su tale somma liquidata all'attualità andranno determinati, previa devalutazione al momento del sinistro, gli interessi in misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente sino alla pronuncia e i soli interessi legali dalla pronuncia sino al saldo) e di euro 945,00 ( oltre interessi dalla domanda sino al saldo) a titolo di danno patrimoniale;
2) Condanna la società convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida nella somma di euro 3387,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese anticipate ( C.U. e marche da bollo), oltre IVA, CAP e rimborso spese generali al 15%.
3) Dichiara la terza chiamata in causa “ ” a tenere indenne la Controparte_3 società convenuta di quanto la stessa è tenuta a versare in forza della presente sentenza in favore di parte attrice, nei limiti di polizza e detratta la franchigia prevista in contratto.
Dichiara le spese di lite di parte convenuta e della terza chiamata in causa compensate quanto ai loro rapporti interni.
4) Pone definitivamente a carico della società convenuta e della terza chiamata in causa le spese di CTU da liquidarsi con separato provvedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 25.2.2025 Il Giudice
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7