Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunciato, all'udienza odierna celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3774/2022 R.G.
tra
, rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.7.22, il ricorrente in epigrafe agiva nei confronti dell' , quale CP_1
gestore del Fondo Tesoreria, per il riconoscimento del proprio diritto al pagamento delle quote di
TFR non versate al fondo, pari ad € 1.552,72, e maturato nel corso del suo rapporto di lavoro intrattenuto con la società Manitalidea spa dal 1.7.2004 al 29.2.20, posta in Amministrazione straordinaria dal Tribunale di Torino con procedura n. 34 del 4.2.2020.
Deduceva di aver ricevuto dal Fondo Tesoreria unicamente la somma di €. 9.603,57 e non anche le somme maturate nel periodo dal 1.7.18 al 31.5.19 e dal 1.1.20 al 29.2.20 non versate al Fondo
Tesoreria dal datore;
che, presentata domanda di insinuazione al passivo, il credito non veniva
CP_ ammesso con la seguente motivazione: “risultando l' l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi tfr non versati”. Presentava, pertanto, in data 16.10.20, domanda di intervento del Fondo Tesoreria, ma quest'ultima veniva respinta.
Proponeva, altresì, ricorso amministrativo rimasto senza esito. Sulla base di articolate
CP_ argomentazioni chiedeva, pertanto, condannarsi l' quale gestore del Fondo Tesoreria, al pagamento delle quote di tfr non versate.
Acquisita la documentazione prodotta (anche, da ultimo, quella allegata alle note del 16.4.25), la causa veniva decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Pur nella consapevolezza di orientamenti giurisprudenziali ondivaghi, questo giudicante intende prestare adesione agli arresti più recenti della Suprema Corte intervenuti sull'argomento. Segnatamente, la Suprema Corte (cfr. sent. N. 11569/2024) ha di recente puntualizzato, in merito alla natura previdenziale e non retributiva dell'obbligazione concernente il tfr maturato dopo l'1.1.2007, quanto segue: “Si tratta, tuttavia, di conclusioni che, a parere del Collegio, non possono essere ulteriormente condivise, come già ritenute da Cass. nn.25205, 25207, 25208, 25305 del
2023. 11. Mette conto, anzitutto, ricordare che la l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, nell'istituire a far data dal 1.1.2007 il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile" e nel prevedere che esso venga
"gestito, per conto dello Stato, dall su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria CP_1 dello Stato", con modalità di finanziamento che "rispondono al principio della ripartizione", stabilisce che il Fondo così istituito "garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756". 12. Quest'ultimo, a sua volta, oltre a prevedere che, con la medesima decorrenza, al debba affluire mensilmente un "contributo" a carico CP_2 dei datori di lavoro che abbiano cinquanta o più addetti alle proprie dipendenze in misura pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c. che non sia stata "destinata alle forme pensionistiche complementari" di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005 ovvero all'opzione di cui al successivo comma 756-bis, stabilisce specificamente, ai fini che qui interessano, che "la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal (...) limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati CP_2 al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro". 13. A sua volta, il D.M. n. 30.1.2007, art. 2, emanato in attuazione della delega di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 757, oltre a prevedere al comma 1 che "il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile", stabilisce espressamente, al comma 2, che "le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio, da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese"; fermo tuttavia restando, aggiunge il successivo comma 4, che "l'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può in ogni caso eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva" e che, "qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni sulla quota parte di competenza del Fondo stesso". 14. Da quanto teste' esposto, e segnatamente dal combinato disposto della l. n. 296 del 2006, artt. 1, comma 756, e del D.M. n. 30.1.2007, art. 2, commi 2 e 4, si ricava anzitutto che l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente al 1.1.2007 è il Fondo di tesoreria: il datore di lavoro, infatti, risponde dell'obbligazione quale adiectus solutionis causa e nei soli limiti dei contributi dovuti per quel mese al Fondo stesso e, in subordine, agli altri enti previdenziali. 15. Si tratta di un meccanismo di anticipazione salvo conguaglio affatto analogo a quello che presiede alla corresponsione di altre prestazioni previdenziali (ad es., assegni familiari, indennità di malattia, indennità di maternità), le quali, proprio per ciò, vengono del pari corrisposte "sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro", esattamente come prevede, per la prestazione in esame, la l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756. 16. D'altra parte, la circostanza che il D.M. n. 30.1.2007, art. 1, comma 1, stabilisca che "il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile", avvalora un'ulteriore conclusione già desumibile dal tenore testuale della l. n. 296 del 2006, artt. 1, commi 755 ss.: e precisamente, che quella corrisposta dal è una prestazione che, sebbene modulata quanto a presupposti e CP_2 misura secondo le previsioni dell'art. 2120 c.c., costituisce nondimeno una prestazione previdenziale. 17. Deve infatti convenirsi, con l' ricorrente, nel rilievo che la L. n. 296 del CP_3
2006 abbia all'uopo istituito una gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 2114 c.c.: al
Fondo, invero, affluiscono i contributi obbligatoriamente versati dai datori di lavoro che abbiano cinquanta o più dipendenti ed è il Fondo medesimo tenuto ad erogare le relative prestazioni
"secondo il principio della ripartizione"; né, in contrario, potrebbe argomentarsi in relazione al disposto della l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, secondo cui "la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata (...) limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro": la disposizione teste' cit. deve infatti ritenersi riferita al fatto che, operando il Fondo a far data dall'1.1.2007, le quote di TFR maturate nel periodo precedente dai lavoratori interessati non possono che restare a carico del datore di lavoro. 18. Del resto, che non si possa attribuire alla disposizione in esame il significato di rendere piuttosto il Fondo adiectus solutionis causa delle quote di TFR liberamente e volontariamente versate dal datore di lavoro si ricava dal meccanismo obbligatorio che presiede alla corresponsione del "contributo" mensilmente dovuto in misura pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c. che non sia stata "destinata alle forme pensionistiche complementari" di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005 ovvero all'opzione di cui al successivo comma 756-bis: il D.M. n. 30.1.2007, art. 1, oltre ad affermare, al comma 5, che i datori di lavoro indicati nella l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, "sono obbligati al versamento del contributo", stabilisce al comma 3 che "ai fini dell'accertamento e della riscossione del contributo previsto dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 756, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva". 19. E, diversamente da quanto ritenuto nella sua requisitoria dal Pubblico ministero, pare al Collegio che l'insieme di tali previsioni si spieghi solo con l'intenzione del legislatore di attribuire al contributo de quo la stessa natura giuridica dei contributi previdenziali obbligatori. 20. Ma la conferma più decisiva della natura previdenziale della prestazione corrisposta dal Fondo di tesoreria si ricava, a ben vedere, dalla previsione della l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, secondo cui il Fondo stesso "garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756": se infatti pochi dubbi possono sussistere circa il fatto che l'impiego del verbo "garantisce" lascia trasparire l'intento del legislatore di sottrarre la corresponsione del TFR alle alterne fortune cui essa può andare incontro allorché l'unica sua garanzia sia costituita dalla responsabilità patrimoniale del datore di lavoro di cui all'art. 2740 c.c. (ed eventualmente dal Fondo di garanzia di cui alla L. n.
297 del 1982), non è meno vero che l'unico modo in cui il legislatore può sottrarre un interesse reputato meritevole di tutela al destino precario cui è inevitabilmente soggetto sulla base del mercato concorrenziale è di attrarlo nell'orbita della regolamentazione pubblica;
e se è vero che, già sulla base del rapporto di lavoro privato, il TFR costituisce retribuzione differita con funzione previdenziale, è evidente che non si può garantire pubblicamente la meritevolezza di tale funzione se non per tramite dell'istituzione di una forma di previdenza obbligatoria, solo quest'ultima essendo assistita dalla previsione di cui all'art. 2116, comma 1, c.c., secondo cui "le prestazioni (...) sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali". 21. In quest'ottica, si può ulteriormente rilevare che l'istituzione del Fondo di tesoreria intende sottrarre ai datori di lavoro privati che abbiano cinquanta o più dipendenti la disponibilità diretta del risparmio forzoso costituito dagli accantonamenti per il TFR che il lavoratore non abbia destinato, sponte sua, alla previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005 oppure all'opzione di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756-bis, allo scopo di gestirli secondo un sistema a ripartizione che consenta, all'occorrenza, anche il loro impiego per fini di pubblica utilità, così come prevede la l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 758; e ciò, mentre avvalora ulteriormente la natura squisitamente contributiva del "contributo" cui sono tenuti i datori di lavoro di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, trattandosi di una prestazione patrimoniale imposta per fini di pubblica utilità (ossia di un'imposta speciale, così come in generale i contributi previdenziali), non può specularmente che confermare che quella erogata dal
è una prestazione previdenziale pubblica, ancorché modulata, quanto a presupposti e CP_2 misura, sulle previsioni di cui all'art. 2120 c.c.. 22. Del resto, che il TFR possa non avere carattere unitario e comporsi di quote distinte, una facente capo al datore di lavoro privato e l'altra alla previdenza pubblica, è qualcosa che questa Corte ha avuto modo di affermare, sia pure con riguardo alla quota di esso maturata durante il periodo di cassa integrazione (cfr. Cass. n. 15978 del 2009). (…) Le suesposte considerazioni, oltre a evidenziare l'errore in diritto della sentenza impugnata, per avere affermato la natura retributiva del TFR corrisposto dal Fondo di tesoreria, trattandosi, come detto, di prestazione previdenziale semplicemente modulata, quanto a presupposti e misura, sulle previsioni di cui all'art. 2120 c.c. e dunque assoggettata alle previsioni di cui alla l.
n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, danno conto dell'impossibilità di assicurare continuità ai principi di diritto espressi da Cass. nn. 27014 del 2017 e 11536 del 2019 e da Cass. nn. 12009 del
2018 e 24510 del 2021, già citate: da quanto anzidetto, infatti, risulta evidente, per un verso, che il Fondo di tesoreria è l'unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1.1.2007, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso, trattandosi di prestazione previdenziale cui il Fondo di tesoreria è tenuto ai sensi dell'art. 2116, comma 1, c.c., e, per un altro verso, che il lavoratore non può in alcun modo ritenersi creditore del datore di lavoro per il TFR maturato dopo il 1.1.2007 e le cui quote accantonate non siano state versate dal datore di lavoro fallito al Fondo di tesoreria, rimanendo il Fondo pur sempre obbligato alla corresponsione della prestazione e potendo, e dovendo semmai, recuperare esso stesso i contributi non versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso.” Alla luce, pertanto, delle considerazioni espresse dalla Suprema Corte, non può che accogliersi l'odierno ricorso. La quantificazione delle quote omesse appare rettamente effettuata alla luce dell'estratto del Fondo di Tesoreria in atti, peraltro in assenza di osservazioni od eccezioni dell' che ha preferito CP_3 rimanere contumace.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento di € 1552,72 a titolo di TFR, oltre agli CP_1 interessi legali nella misura prevista dalla legge n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, a decorrere dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10955 del 2002).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo (tenuto conto della bassa complessità della lite), seguono il principio di soccombenza e pertanto devono essere poste a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Fabrizia Di Palma, così provvede :
- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del ricorrente di €. CP_1
1.552,72, oltre interessi legali nella misura prevista dalla legge n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, a decorrere dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione, nonché al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 1312,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge, con distrazione. Si comunichi.
Nola 20.5.25
IL GL
Dott.ssa Fabrizia Di Palma