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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/10/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE LAVORO La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere rel. dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunziato all'udienza del 9 ottobre 2025 la seguente S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 143 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atrti, Parte_1 dall'avv.to Michele petrocelli ed elettivamente domicliato presso il suo studio in Tramutola, alla via Abelardo, n.3;
APPELLANTE
E in Controparte_1 persona del Presidente, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Notar di Roma del 22.02.2024, Per_1 dall'Avv.to Marina Savastano, con la quale è elettivamente domiciliato in Potenza, alla via Pretoria, n.263, presso l'Avvocatura Regionale I.N.P.S.;
APPELLATO OGGETTO: Riconoscimento rapporto di lavoro agricolo e diritto alla reiscrizione negli elenchi nominativi della manodopera agricola anni 2013 e 2014; condanna dell'istituto al pagamento delle indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2013 e 2014- Appello avverso la sentenza n. 72/2024 del 13 febbraio 2024, pubblicata il 14 marzo 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Lagonegro.
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la sussistenza dei dedotti rapporti di lavoro agricolo per gli anni 2013 e 2014; il diritto
1 dell'appellante ad ottenere la reiscrizione negli elenchi nominativi della manodopera agricola del Comune di residenza per i predetti anni e per le giornate indicate, con condanan dell'istituto al pagamento, in suo favore, dell'indennità di disoccupazione apgricola per gli anni 2013 e 2014, oltre accessori, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio, con attribuzione”. Per l' “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, respingere CP_1
l'appello, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi depositati in cancelleria in data 10 settembre 2014 e 12 agosto 2015, esponeva di aver lavorato negli anni 2013 e Parte_1
2014 per 151 giornate relativamente a ciascun anno alle dipendenze dell'azienda agricola IO PE corrente in DE e dal 1° CP_2 gennaio al 31 dicembre nel 2013 e dal 31 gennaio alla fine di settembre nel 2014 quale bracciante agricolo per 151 giornate relativamente a ciascun anno, occupandosi della potatura alberi da frutta, raccolta agrumi, preparazione del terreno. Non avendo rinvenuto l'indicazione del proprio nominativo negli elenchi di rilevamento della manodopera agricola pubblicati on line sul sito , aveva CP_1 inutilmente proposto ricorso amministrativo e, quindi, due ricorsi giudiziari per ottenere la declaratoria del suo diritto alla reiscrizione e la condanna dell'istituto al pagamento, in suo favore, dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2013 e 2014. In entrambi i giudizi si costituiva l' che, richiamato il contenuto del CP_1 verbale ispettivo redatto nei confronti dell'azienda IO e che aveva determinato la cancellazione dei nominativi dei relativi braccianti agricoli come denunciati, concludeva per il rigetto delle domande azionate dal lavoratore agricolo. Riuniti i due giudizi pendenti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, espletata la prova testimoniale, all'udienza di discussione del 13 febbraio 2024, con sentenza n.72/2024, pubblicata il successivo 14 marzo 2024, il giudice adito, superata l'eccezione di decadenza per la sua infondatezza, come sollevata dall , richiamato il contenuto del verbale CP_1 ispettivo ed affermata l'inattendibilità dei tre testi escussi, respingeva nel merito le domande, ritenendo non provata la sussistenza dei dedotti rapporti di lavoro agricolo per gli anni 2013 e 2014 per 151 giornate, relativamente a ciascun anno. Avverso tale sentenza proponeva appello nei confronti Parte_1 dell' con ricorso depositato in data 14 settembre 2024, censurando la CP_1 pronuncia medesima per il seguente motivo, correlato alla sussistenza della prova dei dedotti rapporti di lavoro agricolo per gli anni 2013 e 2014, alla luce
2 del contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel giudizio riunito di primo grado, stante la piena attendibilità degli stessi. Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe Il Presidente fissava l'udienza di discussione, ex art. 435 c.p.c., con decreto ritualmente notificato, unitamente al ricorso in appello, all'appellato, che, costituendosi tempestivamente nel giudizio di gravame, chiedeva il rigetto dell'avverso appello perché infondato, con conferma della sentenza di primo grado e con vittoria delle spese ed onorari del doppio grado del giudizio. Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta, lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello come proposto è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti che qui di seguito saranno esplicitati. Premesso che si è formato il giudicato interno sulla ritenuta infondatezza dell'eccezione di decadenza, respinta dal primo giudice, deve porsi in luce che nel merito l'appello può essere accolto, limitatamente all'anno 2013 per 151 giornate. Nei tre accessi effettuati dagli ispettori nell'anno 2013, il 22 gennaio, il 27 febbraio ed il 21 marzo, veniva constatata l'assenza di attività agricola e di braccianti agricoli sui fondi in agro di CP_2
Relativamente all'anno 2013, e precisamente il 22 gennaio 2013, veniva effettuato un solo accesso in agro di DE, ove veniva rinvenuto un solo operario agricolo, addetto alla cura del bestiame allevato Persona_2 dall'azienda agricola del IO. I due testi escussi, e Testimone_1 Testimone_2 hanno dichiarato di aver lavorato insieme al ricorrente nell'anno 2013. Nulla hanno riferito quanto all'anno 2014. Il primo giuidce ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dai testi avendo entrambe dichiarato di aver lavorato con il ricorrente solo nel periodo da gennaio a settembre mentre quest'ultimo nel ricorso aveva dichiarato di aver lavorato dal 31 gennaio. Non condivide il Collegio il giudizio di inattendibilità espresso dal primo giudice, sostanzialmente ancorato all'indicazione di un periodo lavorativo inferiore a quello dedotto in ricorso, stante, altresì, l'ulteriore genericità circa le attività espletate, raccolta frutta, ortaggi, albicocche, agrumi, potatura alberi e pulizia dei terreni. Occorre premettere che costituisce onere della bracciante agricola provare in giudizio la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo dedotto per ottenere la prestazione economica ad esso collegata, solo quando sia intervenuto un provvedimento dell , che abbia disposto la cancellazione del suo CP_1 nominativo dagli elenchi di rilevamento della manodopera agricola o quando lo stesso istituto non abbia iscritto il nominativo della stessa bracciante agricolo negli elenchi affissi presso il Comune di residenza.
3 L'iscrizione del nominativo della bracciante agricola negli elenchi di rilevamento della manodopera agricola genera una presunzione di sussistenza del rapporto agricolo, presunzione che viene meno per effetto del provvedimento di cancellazione. Infatti, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti) che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. Sez. lav. n.13877/2012; n.16585/2004; n.26816/2008). Costituisce, inoltre, principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità. La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni, in ordine alal ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistente nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali i secondari, la cui esistenza risulti dagli atti processsuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbiano carattere decisivo, vale a dire che se esaminati avrebbero determinato un esito diverso della controversia. Ebbene, fatta questa premessa, ritiene il Collegio, se, da una parte, risulta agli atti che nei tre accessi ispettivi non furono rinvenuti braccianti sui terreni in e che i terreni risultavano incolti, deve porsi in luce che gli ettari CP_2 denunciati da IO, pari a complessivi 21.89.95, non si trovavano solo in agro di ove nel 2013 si sono recati gli ispettori, ma anche e CP_2 prevalentemente in agro di DE.
4 Nel ricorso di primo grado il ricorrente aveva indicato tanto i terreni in CP_2 che quelli in DE. La teste ha riferito di aver lavorato con il ricorrente Testimone_1 nell'anno 2013 nei terreni in contrada Trisaia che sono quelli posti in agro di DE, precisando che lei aveva lavorato lì nel 2013 da giugno a dicembre e che il ricorrnete già lavorava lì quando lei era arrivata. L'altra teste ha riferito di aver lavorato nei terreni in Testimone_2
DE nell'anno 2013 da gennaio ad agosto, insieme al ricorrente. Entrambe le testi hanno riferito che ricevevano le direttive da IO PE e che venivano pagate in un ufficio posto sui terreni in contrada Trisaia e cioè a DE. Mettendo a confronto le due testimonianze, esse sono in grado di coprire l'intere periodo dedotto in ricorso da gennaio a dicembre del 2013, dovendosi, altresì, aggiungere che in contrada Trisaia in agro di DE gli ispettori si sono recati nel 2013 una sola volta, il 22 gennaio, trovando un solo bracciante agricolo intento all'allevamento del bestiame. Il rapporto di lavoro di veniva denunciato dal datore di lavoro con Parte_1 decorrenza dal 15 gennaio 2013 con una discrepanza di pochi giorni tale da non inficiare la prova testimoniale raccolta. Quanto alla descrizione dell'attività lavorativa svolta, i testi hanno confermato che in inverno veniva effettuata raccolta agrumi, potatura alberi e pulizia terreni ed in estate raccolta frutta ed ortaggi. Non si ravvisano, quindi, quelle contraddizioni e quelle genericità che sono state evidenziate dal primo giudice, tale da formulare un giudizio di inattendibilità delle colleghe di lavoro, a nulla rilevando che entrambe le testi avessero, al momento in cui hanno reso le loro deposizioni, peraltro a distanza di tre anni dai fatti, giudizi pendenti contro l' per la reiscrizione per l'anno CP_1
2013, dovendosi, inoltre, porre in luce che è possibile affermare l'inattendibilità di un teste solo basandosi su prove concrete e non su congetture, motivando specificamente le ragioni del convincimento. L'inattendibilità può derivare da contraddizioni, reticenze, o un interesse che compromette l'obiettività, non ravvisabili nel caso in esame. Non può ritenersi esaustiva la prova raccolta per l'anno 2014 e relativa alle dichiarazioni rese da una sola teste, e resa nel giudizio riunito Testimone_2
n.1592/2015. Quindi, in parziale accoglimento dell'appello ed in pariziale riforma della sentena gravata, che conferma nel resto, cioè quanto al rigetto della domenda di reiscrizione per l'anno 2014, deve dichiararsi la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo tra l'appellante e l'azienda agricola IO per l'anno Pt_1
2013 per 151 giornate e ordinarsi all' di procedere alla reiscrizione del CP_1 nominativo dell'appellante negli elenchi di rilevamento della manodopera agricola del Comune di residenza per l'anno 2013 per 151 giornate.
5 Non essendo contestata l'iscrizione del nominativo del lavoratore per l'anno 2012 o, comunque, per il biennio precedente per almeno 102 contributi compreso quelli relativi al 2013, deve riconoscersi il diritto di Parte_1 ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013
[...] con consegyente condanna dell' al pagamento di tale prestazione, da CP_1 liquidarsi secondo legge, oltre interessi legali. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza parziale e vengono liquidate com in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M.n.147/2022 – scaglione fino ad euro 5.200,00 parametro medio, epurato della fase istruttoria solo per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 143 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, proposto da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente p.t., Controparte_3 avverso la sentenza n. 72/2024 del 13 febbraio 2024, pubblicata il 14 marzo 2024, del Giudice del Lavoro del Tribunale di Lagonegro, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, che conferma nel resto, dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo tra l'appellante e l'azienda agricola IO PE per l'anno 2013 per 151 giornate e ordina all di procedere alla CP_1 reiscrizione del nominativo dell'appellante negli elenchi di rilevamento della manodopera agricola del Comune di residenza per l'anno 2013 per 151 giornate;
2) Condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, dell'indennità CP_1 di disoccupazione agricola per l'anno 2013, da liquidarsi secondo legge, oltre interessi legali;
3) Condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante e con CP_1 attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo, della metà delle spese del doppio grado del giudizio, che compensa tra le parti per l'altra metà e che liquida, per intero, quanto al primo grado, in complessivi euro 2.620,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge e, quanto al presente grado, in complessivi euro 1.923,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge. Potenza, 9 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE LAVORO La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere rel. dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunziato all'udienza del 9 ottobre 2025 la seguente S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 143 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atrti, Parte_1 dall'avv.to Michele petrocelli ed elettivamente domicliato presso il suo studio in Tramutola, alla via Abelardo, n.3;
APPELLANTE
E in Controparte_1 persona del Presidente, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Notar di Roma del 22.02.2024, Per_1 dall'Avv.to Marina Savastano, con la quale è elettivamente domiciliato in Potenza, alla via Pretoria, n.263, presso l'Avvocatura Regionale I.N.P.S.;
APPELLATO OGGETTO: Riconoscimento rapporto di lavoro agricolo e diritto alla reiscrizione negli elenchi nominativi della manodopera agricola anni 2013 e 2014; condanna dell'istituto al pagamento delle indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2013 e 2014- Appello avverso la sentenza n. 72/2024 del 13 febbraio 2024, pubblicata il 14 marzo 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Lagonegro.
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la sussistenza dei dedotti rapporti di lavoro agricolo per gli anni 2013 e 2014; il diritto
1 dell'appellante ad ottenere la reiscrizione negli elenchi nominativi della manodopera agricola del Comune di residenza per i predetti anni e per le giornate indicate, con condanan dell'istituto al pagamento, in suo favore, dell'indennità di disoccupazione apgricola per gli anni 2013 e 2014, oltre accessori, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio, con attribuzione”. Per l' “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, respingere CP_1
l'appello, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi depositati in cancelleria in data 10 settembre 2014 e 12 agosto 2015, esponeva di aver lavorato negli anni 2013 e Parte_1
2014 per 151 giornate relativamente a ciascun anno alle dipendenze dell'azienda agricola IO PE corrente in DE e dal 1° CP_2 gennaio al 31 dicembre nel 2013 e dal 31 gennaio alla fine di settembre nel 2014 quale bracciante agricolo per 151 giornate relativamente a ciascun anno, occupandosi della potatura alberi da frutta, raccolta agrumi, preparazione del terreno. Non avendo rinvenuto l'indicazione del proprio nominativo negli elenchi di rilevamento della manodopera agricola pubblicati on line sul sito , aveva CP_1 inutilmente proposto ricorso amministrativo e, quindi, due ricorsi giudiziari per ottenere la declaratoria del suo diritto alla reiscrizione e la condanna dell'istituto al pagamento, in suo favore, dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2013 e 2014. In entrambi i giudizi si costituiva l' che, richiamato il contenuto del CP_1 verbale ispettivo redatto nei confronti dell'azienda IO e che aveva determinato la cancellazione dei nominativi dei relativi braccianti agricoli come denunciati, concludeva per il rigetto delle domande azionate dal lavoratore agricolo. Riuniti i due giudizi pendenti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, espletata la prova testimoniale, all'udienza di discussione del 13 febbraio 2024, con sentenza n.72/2024, pubblicata il successivo 14 marzo 2024, il giudice adito, superata l'eccezione di decadenza per la sua infondatezza, come sollevata dall , richiamato il contenuto del verbale CP_1 ispettivo ed affermata l'inattendibilità dei tre testi escussi, respingeva nel merito le domande, ritenendo non provata la sussistenza dei dedotti rapporti di lavoro agricolo per gli anni 2013 e 2014 per 151 giornate, relativamente a ciascun anno. Avverso tale sentenza proponeva appello nei confronti Parte_1 dell' con ricorso depositato in data 14 settembre 2024, censurando la CP_1 pronuncia medesima per il seguente motivo, correlato alla sussistenza della prova dei dedotti rapporti di lavoro agricolo per gli anni 2013 e 2014, alla luce
2 del contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel giudizio riunito di primo grado, stante la piena attendibilità degli stessi. Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe Il Presidente fissava l'udienza di discussione, ex art. 435 c.p.c., con decreto ritualmente notificato, unitamente al ricorso in appello, all'appellato, che, costituendosi tempestivamente nel giudizio di gravame, chiedeva il rigetto dell'avverso appello perché infondato, con conferma della sentenza di primo grado e con vittoria delle spese ed onorari del doppio grado del giudizio. Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta, lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello come proposto è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti che qui di seguito saranno esplicitati. Premesso che si è formato il giudicato interno sulla ritenuta infondatezza dell'eccezione di decadenza, respinta dal primo giudice, deve porsi in luce che nel merito l'appello può essere accolto, limitatamente all'anno 2013 per 151 giornate. Nei tre accessi effettuati dagli ispettori nell'anno 2013, il 22 gennaio, il 27 febbraio ed il 21 marzo, veniva constatata l'assenza di attività agricola e di braccianti agricoli sui fondi in agro di CP_2
Relativamente all'anno 2013, e precisamente il 22 gennaio 2013, veniva effettuato un solo accesso in agro di DE, ove veniva rinvenuto un solo operario agricolo, addetto alla cura del bestiame allevato Persona_2 dall'azienda agricola del IO. I due testi escussi, e Testimone_1 Testimone_2 hanno dichiarato di aver lavorato insieme al ricorrente nell'anno 2013. Nulla hanno riferito quanto all'anno 2014. Il primo giuidce ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dai testi avendo entrambe dichiarato di aver lavorato con il ricorrente solo nel periodo da gennaio a settembre mentre quest'ultimo nel ricorso aveva dichiarato di aver lavorato dal 31 gennaio. Non condivide il Collegio il giudizio di inattendibilità espresso dal primo giudice, sostanzialmente ancorato all'indicazione di un periodo lavorativo inferiore a quello dedotto in ricorso, stante, altresì, l'ulteriore genericità circa le attività espletate, raccolta frutta, ortaggi, albicocche, agrumi, potatura alberi e pulizia dei terreni. Occorre premettere che costituisce onere della bracciante agricola provare in giudizio la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo dedotto per ottenere la prestazione economica ad esso collegata, solo quando sia intervenuto un provvedimento dell , che abbia disposto la cancellazione del suo CP_1 nominativo dagli elenchi di rilevamento della manodopera agricola o quando lo stesso istituto non abbia iscritto il nominativo della stessa bracciante agricolo negli elenchi affissi presso il Comune di residenza.
3 L'iscrizione del nominativo della bracciante agricola negli elenchi di rilevamento della manodopera agricola genera una presunzione di sussistenza del rapporto agricolo, presunzione che viene meno per effetto del provvedimento di cancellazione. Infatti, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti) che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. Sez. lav. n.13877/2012; n.16585/2004; n.26816/2008). Costituisce, inoltre, principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità. La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni, in ordine alal ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistente nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali i secondari, la cui esistenza risulti dagli atti processsuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbiano carattere decisivo, vale a dire che se esaminati avrebbero determinato un esito diverso della controversia. Ebbene, fatta questa premessa, ritiene il Collegio, se, da una parte, risulta agli atti che nei tre accessi ispettivi non furono rinvenuti braccianti sui terreni in e che i terreni risultavano incolti, deve porsi in luce che gli ettari CP_2 denunciati da IO, pari a complessivi 21.89.95, non si trovavano solo in agro di ove nel 2013 si sono recati gli ispettori, ma anche e CP_2 prevalentemente in agro di DE.
4 Nel ricorso di primo grado il ricorrente aveva indicato tanto i terreni in CP_2 che quelli in DE. La teste ha riferito di aver lavorato con il ricorrente Testimone_1 nell'anno 2013 nei terreni in contrada Trisaia che sono quelli posti in agro di DE, precisando che lei aveva lavorato lì nel 2013 da giugno a dicembre e che il ricorrnete già lavorava lì quando lei era arrivata. L'altra teste ha riferito di aver lavorato nei terreni in Testimone_2
DE nell'anno 2013 da gennaio ad agosto, insieme al ricorrente. Entrambe le testi hanno riferito che ricevevano le direttive da IO PE e che venivano pagate in un ufficio posto sui terreni in contrada Trisaia e cioè a DE. Mettendo a confronto le due testimonianze, esse sono in grado di coprire l'intere periodo dedotto in ricorso da gennaio a dicembre del 2013, dovendosi, altresì, aggiungere che in contrada Trisaia in agro di DE gli ispettori si sono recati nel 2013 una sola volta, il 22 gennaio, trovando un solo bracciante agricolo intento all'allevamento del bestiame. Il rapporto di lavoro di veniva denunciato dal datore di lavoro con Parte_1 decorrenza dal 15 gennaio 2013 con una discrepanza di pochi giorni tale da non inficiare la prova testimoniale raccolta. Quanto alla descrizione dell'attività lavorativa svolta, i testi hanno confermato che in inverno veniva effettuata raccolta agrumi, potatura alberi e pulizia terreni ed in estate raccolta frutta ed ortaggi. Non si ravvisano, quindi, quelle contraddizioni e quelle genericità che sono state evidenziate dal primo giudice, tale da formulare un giudizio di inattendibilità delle colleghe di lavoro, a nulla rilevando che entrambe le testi avessero, al momento in cui hanno reso le loro deposizioni, peraltro a distanza di tre anni dai fatti, giudizi pendenti contro l' per la reiscrizione per l'anno CP_1
2013, dovendosi, inoltre, porre in luce che è possibile affermare l'inattendibilità di un teste solo basandosi su prove concrete e non su congetture, motivando specificamente le ragioni del convincimento. L'inattendibilità può derivare da contraddizioni, reticenze, o un interesse che compromette l'obiettività, non ravvisabili nel caso in esame. Non può ritenersi esaustiva la prova raccolta per l'anno 2014 e relativa alle dichiarazioni rese da una sola teste, e resa nel giudizio riunito Testimone_2
n.1592/2015. Quindi, in parziale accoglimento dell'appello ed in pariziale riforma della sentena gravata, che conferma nel resto, cioè quanto al rigetto della domenda di reiscrizione per l'anno 2014, deve dichiararsi la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo tra l'appellante e l'azienda agricola IO per l'anno Pt_1
2013 per 151 giornate e ordinarsi all' di procedere alla reiscrizione del CP_1 nominativo dell'appellante negli elenchi di rilevamento della manodopera agricola del Comune di residenza per l'anno 2013 per 151 giornate.
5 Non essendo contestata l'iscrizione del nominativo del lavoratore per l'anno 2012 o, comunque, per il biennio precedente per almeno 102 contributi compreso quelli relativi al 2013, deve riconoscersi il diritto di Parte_1 ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013
[...] con consegyente condanna dell' al pagamento di tale prestazione, da CP_1 liquidarsi secondo legge, oltre interessi legali. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza parziale e vengono liquidate com in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M.n.147/2022 – scaglione fino ad euro 5.200,00 parametro medio, epurato della fase istruttoria solo per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 143 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, proposto da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente p.t., Controparte_3 avverso la sentenza n. 72/2024 del 13 febbraio 2024, pubblicata il 14 marzo 2024, del Giudice del Lavoro del Tribunale di Lagonegro, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, che conferma nel resto, dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo tra l'appellante e l'azienda agricola IO PE per l'anno 2013 per 151 giornate e ordina all di procedere alla CP_1 reiscrizione del nominativo dell'appellante negli elenchi di rilevamento della manodopera agricola del Comune di residenza per l'anno 2013 per 151 giornate;
2) Condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, dell'indennità CP_1 di disoccupazione agricola per l'anno 2013, da liquidarsi secondo legge, oltre interessi legali;
3) Condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante e con CP_1 attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo, della metà delle spese del doppio grado del giudizio, che compensa tra le parti per l'altra metà e che liquida, per intero, quanto al primo grado, in complessivi euro 2.620,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge e, quanto al presente grado, in complessivi euro 1.923,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge. Potenza, 9 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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