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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/12/2025, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4004/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AR RC Presidente dott.ssa CL NO Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4004 /2025 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] , con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Gianmarco Negri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pavia, Via Milazzo n. 231;
RICORRENTE contro
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
CONCLUSIONI
Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Milano (MI) di rettificare l'atto di nascita di Pt_1
(atto n. 855, parte 2, Serie B, anno 2002), facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso
[...] ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come
“maschile” e come “ e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di Per_1 provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che Parte_1 riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Monza di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Milano (MI), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.
pagina 2 di 7 Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, (n. 10.05.2002) esponeva di essere di stato Parte_1 libero e di non avere avuto figli;
di aver sempre avvertito, fin dalla infanzia, una preferenza per abbigliamento ed interessi maschili;
di aver compreso meglio i motivi del suo disagio dai quattordici anni e di averne parlato con la madre, i fratelli, il padre, i parenti, gli amici, gli insegnanti;
parte ricorrente esponeva di essersi rivolta nel luglio 2020, alla Prof. , Psicoterapeuta preso l'Ospedale Persona_2
Niguarda di Milano, con la richiesta di una consulenza psicologica finalizzata a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio della terapia ormonale mascolinizzante;
che egli sottoponeva parte ricorrente a test e colloqui, in esito ai quali riteneva sussistenti le condizioni per formulare la diagnosi di disforia di genere;
di aver iniziato terapia ormonale mascolinizzante nel dicembre 2020 sotto il controllo ed il monitoraggio del dott. dell'Ospedale Niguarda di Milano;
che non sussistevano elementi ostativi alla Persona_3 prosecuzione della terapia, né dal punto di vista fisico, né da quello psicologico;
di essere pienamente adattata e ben integrata nel suo ruolo al maschile, con affermazione in tal senso nell'ambito di tutti i contesti sociali in cui si relazionava;
di essere conosciuta in tutti gli ambiti di vita con il nome di e Per_1 si atteggiava al maschile;
che voleva ottenere la rettifica anagrafica ed effettuare tutti gli interventi chirurgici necessari a completare il percorso;
citava in giudizio il Pubblico Ministero e domandava l'autorizzazione all'effettuazione di intervento chirurgico, nonché la rettifica dell'atto di nascita e di tutti i documenti anagrafici.
Nonostante la ritualità della notifica, il Pubblico Ministero non si costituiva.
Alla udienza del 4.12.2025 parte ricorrente dichiarava: ho iniziato a parlare con mia mamma verso i 14/15 anni, ho iniziato il percorso con la psicologa privata a 17 anni e l'anno successivo a Niguarda, dopo un anno circa di percorso psicologico a Niguarda ho iniziato la terapia ormonale. La terapia ormonale continua ancora e ogni sei mesi ho un controllo a
Niguarda, il percorso con la psicologa invece è terminato, anche se ho sempre il contatto se dovesse servirmi ancora. La mia qualità di vita è molto migliorata sia dal punto di vista sociale, che lavorativo, mi fa sentire molto più libero, finalmente le persone mi vedono come io vorrei, e questa è una bella soddisfazione. Sono qui perché vorrei il cambio anagrafico e anche dal punto di vista chirurgico, innanzitutto la mastectomia, che la mia esigenza immediata, più avanti vorrei valutare anche altri interventi, come la falloplastica.
Il suo legale si riporta al ricorso ed evidenzia che il proprio assistito ha iniziato a lavorare due mesi fa, il percorso anche si terapia ormonale è continuato, le relazioni sono risalenti perché non sapeva di poter accedere al Patrocinio e si Pt_1 domandava se avesse le disponibilità per affrontare il giudizio (...) il legale di parte ricorrente insisteva nelle domande di cui al ricorso, con rinuncia ai termini per memorie conclusive.
*******
Le domande avanzate da possono trovare accoglimento nei limiti e per i motivi per i motivi di cui in Pt_1 appresso. pagina 3 di 7 Sono state prodotte in atti la relazione psicologica della dott.ssa e del dott, Persona_2 Persona_3
(documenti 3 e 4 parte ricorrente).
Nel primo elaborato, del dicembre 2020, si evidenzia che si è rivolta alla professionista nel luglio Pt_1
2020, ed a suo favore è stata formulata diagnosi di disforia di genere, caratterizzata da incongruenza per il genere esperito e le caratteristiche sessuali primarie e secondarie, con marcato disagio e compromissione del funzionamento;
nella seconda relazione della professionista, del 2021, emerge che è vigile, lucida, Pt_1 orientata spazio temporalmente;
indossa abiti maschili, si presenza come chiede che così le si Per_1 riferisca;
presenta storia familiare complessa;
vive von la madre, i due fratelli gemelli e i due figli Pt_1 avuti dalla madre da successiva unione;
nel 2015 ha maturato consapevolezza dell'incongruità di genere e ne ha parlato con parenti ed amici;
attratta dal genere femminile, non ha intrapreso relazioni in quanto a disagio con il proprio corpo;
la professionista evidenzia che non sussistono psicopatologie gravi o psichiatriche;
ha iniziato la terapia ormonale mascolinizzante nel 2020 manifestando benessere per i Pt_1 cambiamenti registrati;
non ha mai manifestato dubbi o ripensamenti rispetto al percorso intrapreso, che ha seguito in modo puntuale e con piena consapevolezza delle implicazioni (documento 3 ricorrente).
Nella relazione del dott. del 2022 emerge che gli esami effettuati escludono fattori di rischio Persona_3 sia per la terapia mascolinizzante che per l'intervento chirurgico;
anche il professionista evidenzia che il percorso terapeutico è stato seguito in modo puntuale ed assiduo, senza ripensamenti, e che vi è evidente indicazione all'intervento chirurgico per il completamento della transizione (documento 4 ricorrente).
Alla luce delle valutazioni sopra riportate, esaustivamente motivate, e coerenti con il racconto fatto dalla parte alla udienza del 4.12.2025, deve concludersi che presenta un'accertata disforia di genere;
fin dal Pt_1
2020 si è sottoposta a una terapia ormonale mascolinizzante;
vive la quotidianità quale maschio, e come tale
è riconosciuto nell'ambiente circostante;
ha accolto i mutamenti fisici derivanti dalla terapia ormonale, mutamenti che hanno consentito, sebbene solo parzialmente, di percepire la propria identità fisica più vicina a quella psicologica e sociale.
Deve dunque essere accolta la domanda di autorizzazione immediata di al cambiamento di sesso Pt_1 anagrafico da femminile in maschile.
Invero, il D.Lgs. 01/09/2011, n. 150 il cui art. 31, commi 4 e 5 "Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso", in vigore dal 6 ottobre 2011, dispone che: "Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3. (…) Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro".
pagina 4 di 7 Secondo Cass. Civ. sent. n. 15138/2015 il diritto ad ottenere la rettificazione anagrafica del sesso deve essere riconosciuto senza doversi necessariamente sottoporre alla previa modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ravvisando la preminenza della tutela alla identità di genere del soggetto.
Tale orientamento è stato pienamente condiviso dalla Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 221 del
21.10.2015, ha sancito che "La legge n. 164 del 1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Secondo la Corte la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 così come integrata dalla novella del 2011, costituisce garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all' identità personale, ex articoli art. 2 Cost. ed 'art. 8 della CEDU, ed in uno, strumento per la piena realizzazione del diritto alla salute ex articolo 32 Cost.
Invero la piena attuazione dei diritti della persona porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali, sicché la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma solo come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
E dunque, ad oggi l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali è considerato solo uno strumento eventuale e di ausilio al raggiungimento del benessere psico-fisico e della realizzazione dell'identità di genere dell'individuo, ma non costituisce presupposto ineludibile dell'adeguamento anagrafico del soggetto all'identità di genere percepita.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta sub. documenti 3 e 4 evidenzia come l'identità psichica di genere di sia da sempre maschile;
tale identità è stata declinata da anni da parte ricorrente nella vita Pt_1 quotidiana, ove parte attrice si presenta, si atteggia e vive al maschile.
Gli accertamenti cui si è sottoposta parte ricorrente, la circostanza per cui ella da anni vive e si atteggia da maschio, la soddisfazione dalla stessa mostrata rispetto alle modifiche del proprio corpo ottenute con la terapia ormonale non inducono dubbi sulla stabilità ed irrevocabilità della determinazione di adeguamento del sesso.
Parte ricorrente presenta invero diagnosi di Disforia di Genere: essa comporta la mancata percezione di appartenenza al genere biologico, in ragione della sussistenza di un'identità psichica propria dell'altro sesso.
In tale situazione è evidente che la perfetta identificazione nel sesso desiderato, quale espressione del diritto alla identità personale e di quello alla salute, inteso come complessivo benessere psico fisico, trovi un pagina 5 di 7 ostacolo tanto nell'assenza dei relativi caratteri sessuali primari, quanto nell'assenza dei relativi dati anagrafici.
Nel caso di specie deve essere dunque autorizzata l'immediata rettifica dei dati anagrafici, consentendo così alla parte richiedente di realizzarsi pienamente sotto il profilo sia materiale che psicologico.
Con riferimento alla richiesta di autorizzazione all'intervento chirurgico, la Corte Costituzionale con sentenza n. 143/2024 ha evidenziato che la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui
l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso.
Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici.
Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015: l' evoluzione giurisprudenziale ha invero escluso, come visto, che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un
«possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del
2015).
La sentenza Cass. n. 180/ 2017 ha ribadito, come già esposto, che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
La Corte Costituzionale ha dunque evidenziato che Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui
l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa .
Nella fattispecie concreta all'attenzione della Corte Costituzionale. similmente a quanto avviene nel caso di cui al presente giudizio - l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea
pagina 6 di 7 documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione.
In detti casi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
La Corte Costituzionale dunque ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Nel caso di specie, essendo accertato che presenta disforia di genere e che le sue attuali condizioni Pt_1 psico fisiche sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è luogo a provvedere in ordine alla autorizzazione all'intervento chirurgico, che potrà essere effettuato dalla parte in autonomia, senza autorizzazione giudiziale, a completamento del percorso di transazione.
Le spese di lite sono irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nell'epigrafato procedimento, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. Attribuisce a nata a [...] il giorno 10.5.2002 il sesso maschile, attribuendogli il nome Parte_1 di " , così rettificando l'atto di nascita, e ogni altro atto dello Stato civile, ove è enunciato il sesso Per_1 femminile ed il nome " "; Pt_1
2.ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, ove l'atto di nascita è stato trascritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro (atto n. 855 parte II serie B anno 2002), dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;
3. dispone il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di intervento chirurgico;
4. spese irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Presidente
AR RC
Il Giudice rel.
CL NO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AR RC Presidente dott.ssa CL NO Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4004 /2025 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] , con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Gianmarco Negri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pavia, Via Milazzo n. 231;
RICORRENTE contro
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
CONCLUSIONI
Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Milano (MI) di rettificare l'atto di nascita di Pt_1
(atto n. 855, parte 2, Serie B, anno 2002), facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso
[...] ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come
“maschile” e come “ e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di Per_1 provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che Parte_1 riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Monza di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Milano (MI), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.
pagina 2 di 7 Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, (n. 10.05.2002) esponeva di essere di stato Parte_1 libero e di non avere avuto figli;
di aver sempre avvertito, fin dalla infanzia, una preferenza per abbigliamento ed interessi maschili;
di aver compreso meglio i motivi del suo disagio dai quattordici anni e di averne parlato con la madre, i fratelli, il padre, i parenti, gli amici, gli insegnanti;
parte ricorrente esponeva di essersi rivolta nel luglio 2020, alla Prof. , Psicoterapeuta preso l'Ospedale Persona_2
Niguarda di Milano, con la richiesta di una consulenza psicologica finalizzata a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio della terapia ormonale mascolinizzante;
che egli sottoponeva parte ricorrente a test e colloqui, in esito ai quali riteneva sussistenti le condizioni per formulare la diagnosi di disforia di genere;
di aver iniziato terapia ormonale mascolinizzante nel dicembre 2020 sotto il controllo ed il monitoraggio del dott. dell'Ospedale Niguarda di Milano;
che non sussistevano elementi ostativi alla Persona_3 prosecuzione della terapia, né dal punto di vista fisico, né da quello psicologico;
di essere pienamente adattata e ben integrata nel suo ruolo al maschile, con affermazione in tal senso nell'ambito di tutti i contesti sociali in cui si relazionava;
di essere conosciuta in tutti gli ambiti di vita con il nome di e Per_1 si atteggiava al maschile;
che voleva ottenere la rettifica anagrafica ed effettuare tutti gli interventi chirurgici necessari a completare il percorso;
citava in giudizio il Pubblico Ministero e domandava l'autorizzazione all'effettuazione di intervento chirurgico, nonché la rettifica dell'atto di nascita e di tutti i documenti anagrafici.
Nonostante la ritualità della notifica, il Pubblico Ministero non si costituiva.
Alla udienza del 4.12.2025 parte ricorrente dichiarava: ho iniziato a parlare con mia mamma verso i 14/15 anni, ho iniziato il percorso con la psicologa privata a 17 anni e l'anno successivo a Niguarda, dopo un anno circa di percorso psicologico a Niguarda ho iniziato la terapia ormonale. La terapia ormonale continua ancora e ogni sei mesi ho un controllo a
Niguarda, il percorso con la psicologa invece è terminato, anche se ho sempre il contatto se dovesse servirmi ancora. La mia qualità di vita è molto migliorata sia dal punto di vista sociale, che lavorativo, mi fa sentire molto più libero, finalmente le persone mi vedono come io vorrei, e questa è una bella soddisfazione. Sono qui perché vorrei il cambio anagrafico e anche dal punto di vista chirurgico, innanzitutto la mastectomia, che la mia esigenza immediata, più avanti vorrei valutare anche altri interventi, come la falloplastica.
Il suo legale si riporta al ricorso ed evidenzia che il proprio assistito ha iniziato a lavorare due mesi fa, il percorso anche si terapia ormonale è continuato, le relazioni sono risalenti perché non sapeva di poter accedere al Patrocinio e si Pt_1 domandava se avesse le disponibilità per affrontare il giudizio (...) il legale di parte ricorrente insisteva nelle domande di cui al ricorso, con rinuncia ai termini per memorie conclusive.
*******
Le domande avanzate da possono trovare accoglimento nei limiti e per i motivi per i motivi di cui in Pt_1 appresso. pagina 3 di 7 Sono state prodotte in atti la relazione psicologica della dott.ssa e del dott, Persona_2 Persona_3
(documenti 3 e 4 parte ricorrente).
Nel primo elaborato, del dicembre 2020, si evidenzia che si è rivolta alla professionista nel luglio Pt_1
2020, ed a suo favore è stata formulata diagnosi di disforia di genere, caratterizzata da incongruenza per il genere esperito e le caratteristiche sessuali primarie e secondarie, con marcato disagio e compromissione del funzionamento;
nella seconda relazione della professionista, del 2021, emerge che è vigile, lucida, Pt_1 orientata spazio temporalmente;
indossa abiti maschili, si presenza come chiede che così le si Per_1 riferisca;
presenta storia familiare complessa;
vive von la madre, i due fratelli gemelli e i due figli Pt_1 avuti dalla madre da successiva unione;
nel 2015 ha maturato consapevolezza dell'incongruità di genere e ne ha parlato con parenti ed amici;
attratta dal genere femminile, non ha intrapreso relazioni in quanto a disagio con il proprio corpo;
la professionista evidenzia che non sussistono psicopatologie gravi o psichiatriche;
ha iniziato la terapia ormonale mascolinizzante nel 2020 manifestando benessere per i Pt_1 cambiamenti registrati;
non ha mai manifestato dubbi o ripensamenti rispetto al percorso intrapreso, che ha seguito in modo puntuale e con piena consapevolezza delle implicazioni (documento 3 ricorrente).
Nella relazione del dott. del 2022 emerge che gli esami effettuati escludono fattori di rischio Persona_3 sia per la terapia mascolinizzante che per l'intervento chirurgico;
anche il professionista evidenzia che il percorso terapeutico è stato seguito in modo puntuale ed assiduo, senza ripensamenti, e che vi è evidente indicazione all'intervento chirurgico per il completamento della transizione (documento 4 ricorrente).
Alla luce delle valutazioni sopra riportate, esaustivamente motivate, e coerenti con il racconto fatto dalla parte alla udienza del 4.12.2025, deve concludersi che presenta un'accertata disforia di genere;
fin dal Pt_1
2020 si è sottoposta a una terapia ormonale mascolinizzante;
vive la quotidianità quale maschio, e come tale
è riconosciuto nell'ambiente circostante;
ha accolto i mutamenti fisici derivanti dalla terapia ormonale, mutamenti che hanno consentito, sebbene solo parzialmente, di percepire la propria identità fisica più vicina a quella psicologica e sociale.
Deve dunque essere accolta la domanda di autorizzazione immediata di al cambiamento di sesso Pt_1 anagrafico da femminile in maschile.
Invero, il D.Lgs. 01/09/2011, n. 150 il cui art. 31, commi 4 e 5 "Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso", in vigore dal 6 ottobre 2011, dispone che: "Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3. (…) Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro".
pagina 4 di 7 Secondo Cass. Civ. sent. n. 15138/2015 il diritto ad ottenere la rettificazione anagrafica del sesso deve essere riconosciuto senza doversi necessariamente sottoporre alla previa modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ravvisando la preminenza della tutela alla identità di genere del soggetto.
Tale orientamento è stato pienamente condiviso dalla Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 221 del
21.10.2015, ha sancito che "La legge n. 164 del 1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Secondo la Corte la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 così come integrata dalla novella del 2011, costituisce garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all' identità personale, ex articoli art. 2 Cost. ed 'art. 8 della CEDU, ed in uno, strumento per la piena realizzazione del diritto alla salute ex articolo 32 Cost.
Invero la piena attuazione dei diritti della persona porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali, sicché la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma solo come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
E dunque, ad oggi l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali è considerato solo uno strumento eventuale e di ausilio al raggiungimento del benessere psico-fisico e della realizzazione dell'identità di genere dell'individuo, ma non costituisce presupposto ineludibile dell'adeguamento anagrafico del soggetto all'identità di genere percepita.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta sub. documenti 3 e 4 evidenzia come l'identità psichica di genere di sia da sempre maschile;
tale identità è stata declinata da anni da parte ricorrente nella vita Pt_1 quotidiana, ove parte attrice si presenta, si atteggia e vive al maschile.
Gli accertamenti cui si è sottoposta parte ricorrente, la circostanza per cui ella da anni vive e si atteggia da maschio, la soddisfazione dalla stessa mostrata rispetto alle modifiche del proprio corpo ottenute con la terapia ormonale non inducono dubbi sulla stabilità ed irrevocabilità della determinazione di adeguamento del sesso.
Parte ricorrente presenta invero diagnosi di Disforia di Genere: essa comporta la mancata percezione di appartenenza al genere biologico, in ragione della sussistenza di un'identità psichica propria dell'altro sesso.
In tale situazione è evidente che la perfetta identificazione nel sesso desiderato, quale espressione del diritto alla identità personale e di quello alla salute, inteso come complessivo benessere psico fisico, trovi un pagina 5 di 7 ostacolo tanto nell'assenza dei relativi caratteri sessuali primari, quanto nell'assenza dei relativi dati anagrafici.
Nel caso di specie deve essere dunque autorizzata l'immediata rettifica dei dati anagrafici, consentendo così alla parte richiedente di realizzarsi pienamente sotto il profilo sia materiale che psicologico.
Con riferimento alla richiesta di autorizzazione all'intervento chirurgico, la Corte Costituzionale con sentenza n. 143/2024 ha evidenziato che la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui
l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso.
Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici.
Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015: l' evoluzione giurisprudenziale ha invero escluso, come visto, che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un
«possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del
2015).
La sentenza Cass. n. 180/ 2017 ha ribadito, come già esposto, che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
La Corte Costituzionale ha dunque evidenziato che Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui
l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa .
Nella fattispecie concreta all'attenzione della Corte Costituzionale. similmente a quanto avviene nel caso di cui al presente giudizio - l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea
pagina 6 di 7 documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione.
In detti casi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
La Corte Costituzionale dunque ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Nel caso di specie, essendo accertato che presenta disforia di genere e che le sue attuali condizioni Pt_1 psico fisiche sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è luogo a provvedere in ordine alla autorizzazione all'intervento chirurgico, che potrà essere effettuato dalla parte in autonomia, senza autorizzazione giudiziale, a completamento del percorso di transazione.
Le spese di lite sono irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nell'epigrafato procedimento, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. Attribuisce a nata a [...] il giorno 10.5.2002 il sesso maschile, attribuendogli il nome Parte_1 di " , così rettificando l'atto di nascita, e ogni altro atto dello Stato civile, ove è enunciato il sesso Per_1 femminile ed il nome " "; Pt_1
2.ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, ove l'atto di nascita è stato trascritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro (atto n. 855 parte II serie B anno 2002), dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;
3. dispone il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di intervento chirurgico;
4. spese irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Presidente
AR RC
Il Giudice rel.
CL NO
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