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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 12782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12782 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
XIII SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 41246/2022, promossa da:
Parte_1
in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta , elettivamente Parte_1
domiciliato in Roma, Via Degas n. 81 presso lo studio dell'Avv. Fulvio ROMANELLI che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore opponente;
CONTRO
CP_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Quinto Aurelio Simmaco n. 7, presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Neri che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo (RG 9125/22) depositato in atti opposta;
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, responsabilità professionale
Conclusioni: come precisate nelle note per l'udienza del 31/3/2025, che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 2/2/2022 depositato presso questo stesso Tribunale, chiedeva e CP_1
otteneva ingiunzione di pagamento nei confronti della ditta individuale Parte_1
, studio legale commerciale, dell'importo di € 8.748,40 oltre interessi e spese della
[...]
procedura, per l'attività professionale di commercialista svolta nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021 in favore dell'anzidetto studio, cui il decreto veniva ritualmente notificato in data
30/4/2022.
1 Con citazione del 6/6/2022, la proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto di ingiunzione adducendo in sintesi che a seguito di candidatura del 14.06.2021 per la posizione di commercialista o esperta contabile, in data 17.06.2021, veniva CP_1
convocata nella sede della per un colloquio conoscitivo e le veniva comunicato che era CP_2
stata selezionata per iniziare un periodo di prova lavorativa dal 28.06.2021 e per le successive due settimane non retribuito.
Al termine della prova la iniziava il periodo di inserimento professionale e di formazione CP_1
per gli adempimenti che le erano stati assegnati. Il rimborso stabilito e accettato dalla stessa a fronte dell'orario giornaliero iniziale dalle ore 10:00 alle ore 18:30, consisteva in Euro 800,00 mensili di base, ma solo se il rapporto fosse stato continuato e non nel caso in cui fosse andata via anticipatamente e senza preavviso.
Inoltre il fisso stabilito di euro 800 avrebbe lasciato il posto alle quote percentuali del 20% dei pagamenti dei clienti dati in gestione appena queste fossero state sufficienti al raggiungimento di un congruo corrispettivo riconosciuto.
Nondimeno la sig.ra non aveva rispettato gli orari concordati né svolto correttamente le CP_1
mansioni che le erano state assegnate, finché il 5 novembre 2021, senza alcun tipo di preavviso, aveva deciso di abbandonare lo studio professionale.
Visto inoltre l'accordo iniziale con il titolare di studio circa i pagamenti dei compensi di collaborazione al 15 del mese successivo, il titolare le aveva comunicato che non era possibile procedere al pagamento della fattura del 5.11.2021 per mancanza di collaborazione e inadempienza nello svolgimento delle pratiche.
A causa delle gravi inadempienze della professionista, lo Studio era stato costretto ad una riorganizzazione coattiva e veloce al fine di porre rimedio al mancato svolgimento collaborativo delle mansioni assegnatele, sicché aveva subìto notevoli e ingenti perdite patrimoniali e danni d'immagine di cui chiedeva il risarcimento formulando domanda riconvenzionale.
Infatti a causa del repentino abbandono dello studio da parte della il titolare era CP_1
stato costretto ad incaricare urgentemente un altro professionista, il dott. in Persona_1
sua sostituzione e per tale motivo aveva dovuto sborsare l'importo di di Euro 2.002,00.
Il danno in tal modo subìto ammontava a complessivi € 9.000,00 oltre interessi e rivalutazione.
Lo non era quindi debitore delle somme ingiunte, posto che le attività elencate nel ricorso CP_3
per ingiunzione di pagamento erano già state saldate poiché ricomprese forfettariamente
2 all'interno dei pagamenti mensili onnicomprensivi relativi alle mansioni assegnate alla e CP_1
per un impegno full time oltretutto da quest'ultima mai onorato.
Controparte non aveva dato prova del credito vantato, stante la limitata valenza probatoria della fattura alla sola fase monitoria del procedimento e considerato altresì che l'opposta non aveva mai contestato i bonifici eseguiti dal titolare di studio in corso di collaborazione professionale, ritenendoli pertanto congrui e soddisfacenti. Inoltre il comportamento negligente assunto dalla poteva ritenersi estintivo dell'obbligazione dedotta in giudizio. CP_1
In via riconvenzionale subordinata veniva infine chiesta la compensazione tra la somma richiesta dalla sig.ra e quella riconosciuta a titolo di risarcimento dei danni subiti dal CP_1
titolare Pt_1
--------------------
Con comparsa del 21/11/2022 si costituiva in giudizio deducendo che pur CP_1
essendovi stato un rapporto di lavoro tra le parti, questo non aveva natura di subordinazione, in quanto incompatibile con la sua attività di commercialista libera professionista avente partita
IVA, con consequenziale infondatezza degli inadempimenti ad essa ascritti dall'opponente. Ella infatti aveva solo obbiettivi da raggiungere e poteva farlo nel modo che preferiva, né era tenuta ad alcun preavviso in caso di cessazione del rapporto lavorativo.
Dunque aveva prestato la propria attività professionale nei confronti dello Studio , Pt_1 Pt_1
ma la fattura n. 5 del 2021 non era stata pagata senza alcuna contestazione in merito alla prestazione seguita o all'importo. D'altra parte le fatture, sebbene documenti di parte e unilaterali, erano validi elementi di prova in relazione alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi di mancata contestazione del rapporto giuridico intercorrente fra le parti.
Quanto alla riconvenzionale, essa era infondata, stante l'insussistenza degli inadempimenti attribuitile, l'indeterminatezza del preteso danno e la mancanza di prova. Né era applicabile la chiesta compensazione, che presuppone la liquidità ed esigibilità delle opposte pretese, mentre quella risarcitoria avanzata dallo Studio opponente difettava di tali requisiti oltre ad essere sfornita di prova.
Con memoria del 12/12/22 si costituiva ritualmente il nuovo difensore dell'opponente.
All'udienza del 14/9/2023 veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
7104/2022 del 21.4.2022 reso dal Tribunale di Roma.
3 Nella successiva del 14/2/2024 rendeva l'interrogatorio formale e veniva inoltre CP_1
acquisita la testimonianza di . Persona_1
Depositate le memorie di rito le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 31/3/2025 e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è solo in parte fondata per le ragioni che seguono.
Giova innanzitutto precisare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, attore in senso formale, riveste però sostanzialmente la posizione di convenuto mentre è
l'opposto l'attore sul piano sostanziale su cui quindi grava l'onere di provare la fondatezza della sua pretesa fatta valere sommariamente nel giudizio monitorio.
Quanto alla fattura emessa dalla professionista (n. 5 dell'8.11.2021), occorre rilevare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 34831 del 29/12/2024).
Va ancora rilevato in limine litis che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Ciò posto in punto di diritto, osserva il Tribunale che la circostanza che la abbia eseguito CP_1
attività professionale in favore dello studio per un periodo di almeno Parte_1
4 tre mesi (luglio, settembre e ottobre 2021) non appare contestata. Tale attività professionale, come emerge dalle dichiarazioni rese dal teste ll'udienza del 14.2.2024, è consistita Per_1
nel seguire la contabilità dei clienti dello , nel compilare la prima nota, nell'inviare le Parte_2
LIPE del 2° trimestre 2021, nel pagare moduli F24 sempre per i clienti tramite i supporti elettronici dello studio. Si è trattato dunque di prestazioni riconducibili all'attività professionale di commercialista, considerato che la è titolare di partita IVA e che infatti per CP_1
conseguirne il corrispettivo ha emesso fatture nei confronti dello studio Pt_1
Il rapporto giuridico instauratosi tra le parti deve quindi essere sussunto nell'alveo del lavoro autonomo e segnatamente in quello degli art.li 2229 e seguenti c.c.
Non risulta invece la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, in quanto manca prova di un accordo diretto alla costituzione di un vincolo di subordinazione, né è emersa l'avvenuta esecuzione degli adempimenti formali sottesi e consequenziali alla costituzione di un simile rapporto.
Ne consegue l'infondatezza di tutte le eccezioni e deduzioni sollevate dal titolare dello Pt_2
che presupporrebbero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: il periodo di prova
[...]
lavorativa, quello di inserimento professionale e di formazione, la previsione di un orario di lavoro (suddiviso in part – time o full – time) che non sarebbe stato rispettato puntualmente,
l'interruzione del rapporto che sarebbe avvenuta senza preavviso, sono tutti istituti afferenti il lavoro subordinato e non trovano invece applicazione nel caso di prestazioni d'opera intellettuale.
Invero, la circostanza che la abbia utilizzato una scrivania dello munita di CP_1 Parte_2
computer con programma di gestione della contabilità in determinate ore del giorno (cfr. interrogatorio formale), non è sufficiente ad alterare la natura sostanzialmente autonoma del rapporto effettivamente voluta dalle parti, stante l'oggettiva prevalenza delle caratteristiche insite in tale tipo di relazione giuridica, attestate dalla mancanza di un contratto di assunzione e delle conseguenti formalità normativamente previste.
Ciò posto, deve rilevarsi che le contestazioni mosse dallo alla pretesa avanzata da Parte_2
controparte o afferiscono al mancato rispetto di elementi di un rapporto lavorativo che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non aveva natura subordinata (sicché, come già detto, vengono meno le censure di mancato rispetto dell'orario e di mancato invio del preavviso di cessazione dell'attività lavorativa), o appaiono del tutto generiche, non essendo
5 state indicate con precisione le prestazioni asseritamente non assolte (si fa al riguardo riferimento ad “alcune pratiche” non meglio specificate).
Sul punto soccorre la testimonianza resa dal collaboratore dello che si Per_1 Parte_2
occupa di consulenza fiscale e tributaria) secondo cui la non ha provveduto a CP_1
scaricare gli indici dell' a predisporre le dichiarazioni fiscali ai fini dell'invio telematico dei CP_4
clienti né la LIPE del terzo trimestre. Il teste ha affermato di aver dovuto personalmente eseguire tali attività proprio perché non vi aveva provveduto la CP_1
Alla luce delle dichiarazioni del teste, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, occorre scomputare dall'anzidetta fattura i compensi che si riferiscono alla sola predisposizione delle dichiarazioni fiscali e delle LIPE del terzo trimestre. Infatti non sono stati in essa indicati compensi per attività inerenti agli indici CP_4
Orbene, in relazione alla predisposizione delle dichiarazioni, nel punto 2 è indicata la predisposizione di un modello IRAP (imposta regionale attività produttive) per un compenso di €
1.000,00 che per quanto sopra chiarito non può essere riconosciuto.
Bisogna inoltre scomputare l'importo di € 600,00 complessivamente richiesto per la predisposizione delle LIPA del terzo trimestre, attività non eseguita dalla sicché ella non CP_1
può fondatamente vantare il diritto ad un compenso.
Per le ragioni illustrate, dall'importo della fattura n.5/2021 vanno sottratti € 1.600 oltre il 4% chiesti a titolo di contributi previdenziali accessori previsti dalla legge, quindi in tutto € 1.664.
Risulta pertanto spettante l'importo pari ad € (8748,40 – 1.664) = € 7.084,40.
In conclusione, l'emissione della fattura da parte della l'assenza o l'inconsistenza di CP_1
specifiche contestazioni sul punto da parte dello e la deposizione testimoniale Parte_2
assunta in corso di giudizio consentono di ritenere fondata, nei limiti quantitativi dianzi precisati, la pretesa della professionista.
Non può peraltro accogliersi la riconvenzionale spiegata dall'opponente, in quanto avente ad oggetto un danno non solo ipotetico (quello eventualmente derivante dalle asserite inadempienze della ai clienti dello ) ma anche non dimostrato (danno CP_1 Parte_2
all'immagine dello ), con l'ulteriore conseguente rigetto anche della chiesta CP_3
compensazione impropria (riconvenzionale subordinata).
Per quanto concerne poi il preteso danno consistente nel compenso prestato al si è Per_1
già provveduto a decurtare l'importo della fattura qui in esame dalle prestazioni non eseguite
6 dalla e alle quali è subentrato il citato sicché non è ravvisabile in capo allo CP_1 Per_1
alcun danno. Parte_2
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, conclusione:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto n.7104/2022 del 21/4/2022 ( ) C.F._1
emesso dal TRIBUNALE DI ROMA;
- Accerta che la è titolare di un credito residuo nei confronti della CP_1 [...]
pari ad € 7.084,4 oltre interessi legali dalla data della fattura 5/2021 al Parte_1
saldo effettivo;
- Condanna conseguentemente l'opponente al pagamento in Parte_1
favore di dell'importo di € 7.084,4 oltre interessi legali dalla data della CP_1
fattura n.5/2021;
- Rigetta la domanda riconvenzionale e l'eccezione di compensazione proposte dall'opponente nei confronti dell'opposta;
- Condanna la al rimborso delle spese di lite in favore della Parte_1
che liquida in 2200,00 euro per compensi professionali, oltre spese di contributo CP_1
unificato e accessori di legge.
ROMA li, 18 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
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XIII SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 41246/2022, promossa da:
Parte_1
in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta , elettivamente Parte_1
domiciliato in Roma, Via Degas n. 81 presso lo studio dell'Avv. Fulvio ROMANELLI che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore opponente;
CONTRO
CP_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Quinto Aurelio Simmaco n. 7, presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Neri che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo (RG 9125/22) depositato in atti opposta;
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, responsabilità professionale
Conclusioni: come precisate nelle note per l'udienza del 31/3/2025, che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 2/2/2022 depositato presso questo stesso Tribunale, chiedeva e CP_1
otteneva ingiunzione di pagamento nei confronti della ditta individuale Parte_1
, studio legale commerciale, dell'importo di € 8.748,40 oltre interessi e spese della
[...]
procedura, per l'attività professionale di commercialista svolta nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021 in favore dell'anzidetto studio, cui il decreto veniva ritualmente notificato in data
30/4/2022.
1 Con citazione del 6/6/2022, la proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto di ingiunzione adducendo in sintesi che a seguito di candidatura del 14.06.2021 per la posizione di commercialista o esperta contabile, in data 17.06.2021, veniva CP_1
convocata nella sede della per un colloquio conoscitivo e le veniva comunicato che era CP_2
stata selezionata per iniziare un periodo di prova lavorativa dal 28.06.2021 e per le successive due settimane non retribuito.
Al termine della prova la iniziava il periodo di inserimento professionale e di formazione CP_1
per gli adempimenti che le erano stati assegnati. Il rimborso stabilito e accettato dalla stessa a fronte dell'orario giornaliero iniziale dalle ore 10:00 alle ore 18:30, consisteva in Euro 800,00 mensili di base, ma solo se il rapporto fosse stato continuato e non nel caso in cui fosse andata via anticipatamente e senza preavviso.
Inoltre il fisso stabilito di euro 800 avrebbe lasciato il posto alle quote percentuali del 20% dei pagamenti dei clienti dati in gestione appena queste fossero state sufficienti al raggiungimento di un congruo corrispettivo riconosciuto.
Nondimeno la sig.ra non aveva rispettato gli orari concordati né svolto correttamente le CP_1
mansioni che le erano state assegnate, finché il 5 novembre 2021, senza alcun tipo di preavviso, aveva deciso di abbandonare lo studio professionale.
Visto inoltre l'accordo iniziale con il titolare di studio circa i pagamenti dei compensi di collaborazione al 15 del mese successivo, il titolare le aveva comunicato che non era possibile procedere al pagamento della fattura del 5.11.2021 per mancanza di collaborazione e inadempienza nello svolgimento delle pratiche.
A causa delle gravi inadempienze della professionista, lo Studio era stato costretto ad una riorganizzazione coattiva e veloce al fine di porre rimedio al mancato svolgimento collaborativo delle mansioni assegnatele, sicché aveva subìto notevoli e ingenti perdite patrimoniali e danni d'immagine di cui chiedeva il risarcimento formulando domanda riconvenzionale.
Infatti a causa del repentino abbandono dello studio da parte della il titolare era CP_1
stato costretto ad incaricare urgentemente un altro professionista, il dott. in Persona_1
sua sostituzione e per tale motivo aveva dovuto sborsare l'importo di di Euro 2.002,00.
Il danno in tal modo subìto ammontava a complessivi € 9.000,00 oltre interessi e rivalutazione.
Lo non era quindi debitore delle somme ingiunte, posto che le attività elencate nel ricorso CP_3
per ingiunzione di pagamento erano già state saldate poiché ricomprese forfettariamente
2 all'interno dei pagamenti mensili onnicomprensivi relativi alle mansioni assegnate alla e CP_1
per un impegno full time oltretutto da quest'ultima mai onorato.
Controparte non aveva dato prova del credito vantato, stante la limitata valenza probatoria della fattura alla sola fase monitoria del procedimento e considerato altresì che l'opposta non aveva mai contestato i bonifici eseguiti dal titolare di studio in corso di collaborazione professionale, ritenendoli pertanto congrui e soddisfacenti. Inoltre il comportamento negligente assunto dalla poteva ritenersi estintivo dell'obbligazione dedotta in giudizio. CP_1
In via riconvenzionale subordinata veniva infine chiesta la compensazione tra la somma richiesta dalla sig.ra e quella riconosciuta a titolo di risarcimento dei danni subiti dal CP_1
titolare Pt_1
--------------------
Con comparsa del 21/11/2022 si costituiva in giudizio deducendo che pur CP_1
essendovi stato un rapporto di lavoro tra le parti, questo non aveva natura di subordinazione, in quanto incompatibile con la sua attività di commercialista libera professionista avente partita
IVA, con consequenziale infondatezza degli inadempimenti ad essa ascritti dall'opponente. Ella infatti aveva solo obbiettivi da raggiungere e poteva farlo nel modo che preferiva, né era tenuta ad alcun preavviso in caso di cessazione del rapporto lavorativo.
Dunque aveva prestato la propria attività professionale nei confronti dello Studio , Pt_1 Pt_1
ma la fattura n. 5 del 2021 non era stata pagata senza alcuna contestazione in merito alla prestazione seguita o all'importo. D'altra parte le fatture, sebbene documenti di parte e unilaterali, erano validi elementi di prova in relazione alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi di mancata contestazione del rapporto giuridico intercorrente fra le parti.
Quanto alla riconvenzionale, essa era infondata, stante l'insussistenza degli inadempimenti attribuitile, l'indeterminatezza del preteso danno e la mancanza di prova. Né era applicabile la chiesta compensazione, che presuppone la liquidità ed esigibilità delle opposte pretese, mentre quella risarcitoria avanzata dallo Studio opponente difettava di tali requisiti oltre ad essere sfornita di prova.
Con memoria del 12/12/22 si costituiva ritualmente il nuovo difensore dell'opponente.
All'udienza del 14/9/2023 veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
7104/2022 del 21.4.2022 reso dal Tribunale di Roma.
3 Nella successiva del 14/2/2024 rendeva l'interrogatorio formale e veniva inoltre CP_1
acquisita la testimonianza di . Persona_1
Depositate le memorie di rito le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 31/3/2025 e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è solo in parte fondata per le ragioni che seguono.
Giova innanzitutto precisare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, attore in senso formale, riveste però sostanzialmente la posizione di convenuto mentre è
l'opposto l'attore sul piano sostanziale su cui quindi grava l'onere di provare la fondatezza della sua pretesa fatta valere sommariamente nel giudizio monitorio.
Quanto alla fattura emessa dalla professionista (n. 5 dell'8.11.2021), occorre rilevare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 34831 del 29/12/2024).
Va ancora rilevato in limine litis che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Ciò posto in punto di diritto, osserva il Tribunale che la circostanza che la abbia eseguito CP_1
attività professionale in favore dello studio per un periodo di almeno Parte_1
4 tre mesi (luglio, settembre e ottobre 2021) non appare contestata. Tale attività professionale, come emerge dalle dichiarazioni rese dal teste ll'udienza del 14.2.2024, è consistita Per_1
nel seguire la contabilità dei clienti dello , nel compilare la prima nota, nell'inviare le Parte_2
LIPE del 2° trimestre 2021, nel pagare moduli F24 sempre per i clienti tramite i supporti elettronici dello studio. Si è trattato dunque di prestazioni riconducibili all'attività professionale di commercialista, considerato che la è titolare di partita IVA e che infatti per CP_1
conseguirne il corrispettivo ha emesso fatture nei confronti dello studio Pt_1
Il rapporto giuridico instauratosi tra le parti deve quindi essere sussunto nell'alveo del lavoro autonomo e segnatamente in quello degli art.li 2229 e seguenti c.c.
Non risulta invece la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, in quanto manca prova di un accordo diretto alla costituzione di un vincolo di subordinazione, né è emersa l'avvenuta esecuzione degli adempimenti formali sottesi e consequenziali alla costituzione di un simile rapporto.
Ne consegue l'infondatezza di tutte le eccezioni e deduzioni sollevate dal titolare dello Pt_2
che presupporrebbero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: il periodo di prova
[...]
lavorativa, quello di inserimento professionale e di formazione, la previsione di un orario di lavoro (suddiviso in part – time o full – time) che non sarebbe stato rispettato puntualmente,
l'interruzione del rapporto che sarebbe avvenuta senza preavviso, sono tutti istituti afferenti il lavoro subordinato e non trovano invece applicazione nel caso di prestazioni d'opera intellettuale.
Invero, la circostanza che la abbia utilizzato una scrivania dello munita di CP_1 Parte_2
computer con programma di gestione della contabilità in determinate ore del giorno (cfr. interrogatorio formale), non è sufficiente ad alterare la natura sostanzialmente autonoma del rapporto effettivamente voluta dalle parti, stante l'oggettiva prevalenza delle caratteristiche insite in tale tipo di relazione giuridica, attestate dalla mancanza di un contratto di assunzione e delle conseguenti formalità normativamente previste.
Ciò posto, deve rilevarsi che le contestazioni mosse dallo alla pretesa avanzata da Parte_2
controparte o afferiscono al mancato rispetto di elementi di un rapporto lavorativo che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non aveva natura subordinata (sicché, come già detto, vengono meno le censure di mancato rispetto dell'orario e di mancato invio del preavviso di cessazione dell'attività lavorativa), o appaiono del tutto generiche, non essendo
5 state indicate con precisione le prestazioni asseritamente non assolte (si fa al riguardo riferimento ad “alcune pratiche” non meglio specificate).
Sul punto soccorre la testimonianza resa dal collaboratore dello che si Per_1 Parte_2
occupa di consulenza fiscale e tributaria) secondo cui la non ha provveduto a CP_1
scaricare gli indici dell' a predisporre le dichiarazioni fiscali ai fini dell'invio telematico dei CP_4
clienti né la LIPE del terzo trimestre. Il teste ha affermato di aver dovuto personalmente eseguire tali attività proprio perché non vi aveva provveduto la CP_1
Alla luce delle dichiarazioni del teste, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, occorre scomputare dall'anzidetta fattura i compensi che si riferiscono alla sola predisposizione delle dichiarazioni fiscali e delle LIPE del terzo trimestre. Infatti non sono stati in essa indicati compensi per attività inerenti agli indici CP_4
Orbene, in relazione alla predisposizione delle dichiarazioni, nel punto 2 è indicata la predisposizione di un modello IRAP (imposta regionale attività produttive) per un compenso di €
1.000,00 che per quanto sopra chiarito non può essere riconosciuto.
Bisogna inoltre scomputare l'importo di € 600,00 complessivamente richiesto per la predisposizione delle LIPA del terzo trimestre, attività non eseguita dalla sicché ella non CP_1
può fondatamente vantare il diritto ad un compenso.
Per le ragioni illustrate, dall'importo della fattura n.5/2021 vanno sottratti € 1.600 oltre il 4% chiesti a titolo di contributi previdenziali accessori previsti dalla legge, quindi in tutto € 1.664.
Risulta pertanto spettante l'importo pari ad € (8748,40 – 1.664) = € 7.084,40.
In conclusione, l'emissione della fattura da parte della l'assenza o l'inconsistenza di CP_1
specifiche contestazioni sul punto da parte dello e la deposizione testimoniale Parte_2
assunta in corso di giudizio consentono di ritenere fondata, nei limiti quantitativi dianzi precisati, la pretesa della professionista.
Non può peraltro accogliersi la riconvenzionale spiegata dall'opponente, in quanto avente ad oggetto un danno non solo ipotetico (quello eventualmente derivante dalle asserite inadempienze della ai clienti dello ) ma anche non dimostrato (danno CP_1 Parte_2
all'immagine dello ), con l'ulteriore conseguente rigetto anche della chiesta CP_3
compensazione impropria (riconvenzionale subordinata).
Per quanto concerne poi il preteso danno consistente nel compenso prestato al si è Per_1
già provveduto a decurtare l'importo della fattura qui in esame dalle prestazioni non eseguite
6 dalla e alle quali è subentrato il citato sicché non è ravvisabile in capo allo CP_1 Per_1
alcun danno. Parte_2
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, conclusione:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto n.7104/2022 del 21/4/2022 ( ) C.F._1
emesso dal TRIBUNALE DI ROMA;
- Accerta che la è titolare di un credito residuo nei confronti della CP_1 [...]
pari ad € 7.084,4 oltre interessi legali dalla data della fattura 5/2021 al Parte_1
saldo effettivo;
- Condanna conseguentemente l'opponente al pagamento in Parte_1
favore di dell'importo di € 7.084,4 oltre interessi legali dalla data della CP_1
fattura n.5/2021;
- Rigetta la domanda riconvenzionale e l'eccezione di compensazione proposte dall'opponente nei confronti dell'opposta;
- Condanna la al rimborso delle spese di lite in favore della Parte_1
che liquida in 2200,00 euro per compensi professionali, oltre spese di contributo CP_1
unificato e accessori di legge.
ROMA li, 18 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
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