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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/03/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2686/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. MARITATO Parte_1
ANTONIO;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. ; CP_1
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10.7.2023 ritualmente notificato la proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 034 2023 90041664 56 000 dell'importo complessivo di €. 1.188.685,20, notificata il 23 giugno 2023, limitatamente alle cartelle e agli avvisi di addebito analiticamente indicati in ricorso.
Eccepiva la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi e la prescrizione.
L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1 benchè ritualmente Controparte_2 citata non si costituiva.
La causa veniva decisa all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'
[...] che non si è costituita Controparte_2 nonostante la regolarità della notifica .
Preliminarmente deve osservarsi che l'esame di questo giudice è limitato alle cartelle esattoriali e agli avvisi di addebito indicato nel ricorso.
Relativamente alle cartelle n. 03420150031921753000 e n.03420190015201901000 va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito avendo le stesse ad oggetto contravvenzioni al codice della strada
Relativamente alla cartella n.03420190002024609000 avente ad oggetto rate premio inail 2017 e 2018 si rileva che non è stato citato l'ente impositore
Relativamente alla cartella n.03420100030791900000 si osserva come non è in atti la prova dell'avvenuta notifica della stessa.
In assenza della regolare notifica della stessa l' eccezione di non debenza di contributi per intervenuta prescrizione può essere valutata nel presente giudizio.
Posto che la mancata notifica degli avvisi di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, il soggetto destinatario dell'avviso di pagamento può impugnare quest'ultimo atto contestando la stessa pretesa creditoria azionata nei suoi confronti.
La cartella ha a fondamento il presunto mancato pagamento di DM 10 per l'anno 2009 e il termine di prescrizione è quinquennale e più di 5 anni sono decorsi dalla data di maturazione dei presunti crediti rispetto alla notifica dell'intimazione .
Relativamente agli avvisi di addebito n.
33420112000032090000,n.33420120000040385000,n.334201200
00890228000,n.33420130001636736000 n.33420130001922309000,n.33420130003596511000
,n.33420130004065955000
,n.33420150000277177000,n.33420160000330940000,n.334201
60000868421000, n.33420160002247750000
,n.33420160006239470000
n.33420160006274145000,n.33420160006309123000
,n.33420170000174338000 ,n.33420170000275325000
,33420170000679265000,03420170000891145000 va osservato che, a prescindere dall'avvenuta notifica degli stessi,pure provata, è maturata la prescrizione essendo decorso il termine di legge.
Ed invero dalla notifica degli stessi, l'ultima avvenuta il 10.8.2017 alla notifica dell'intimazione di pagamento
è intercorso il termine di prescrizione quinquennale pur considerando la sospensione dovuta alla legislazione emergenziale.
Con riferimento ai restanti avvisi di addebito, la cui notifica è stata provata dall' , non è maturata la CP_1 prescrizione non essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale considerando la sospensione della stessa in base alla legislazione emergenziale.
Non può non evidenziarsi peraltro che , l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre
2020 al 30 giu-gno 2021, cioè per 182 giorni. Invero,
l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
In definitiva considerando entrambi i periodi di sospensione , al quinquennio dalla notifica degli avvisi devono aggiungersi 311 giorni pari alla somma di 129 e
182.
Ne consegue che per detti avvisi aggiungendo al quinquennio i 311 giorni il termine di prescrizione matura dopo la notifica della intimazione di pagamento.
La natura della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito relativamente alle cartelle n. 03420150031921753000 e n.03420190015201901000. Annulla l'intimazione relativamente agli avvisi di addebito 33420112000032090000
33420120000040385000
33420120000890228000
33420130001636736000
33420130001922309000
33420130003596511000
33420130004065955000
33420150000277177000
33420160000330940000
33420160000868421000
33420160002247750000
33420160006239470000
33420160006274145000
33420160006309123000
33420170000174338000
33420170000275325000
33420170000679265000
03420170000891145000
Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa le spese.
Cosenza,29.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino