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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/06/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
- Dott. Gaetano Laviola Presidente rel. est.;
- Dott. Matteo Prato Giudice;
- Dott. Gianluca Di AN Giudice;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nella causa civile iscritta al n. 522 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Caterina Mazza
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Provino Meles
Resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. La ricorrente ha convenuto in giudiz io il marito, deducendo: a) di aver contratto con lui matrimonio in data 20 maggio 2000 in Porto Empedocle (AG), trascritto negli Uffici del Registro Stato civile del predetto Comune, Atto N. 13 parte
2 serie A - anno 2000; b) che dal matrimonio sono nati tre figli, il 6 Per_1 Per_ settembre 1999, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il 29 dicembre 2003, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e AN il
27 luglio 2011, minorenne;
c) che l'unione è venuta meno per grave incomp atibilità di carattere ed incomprensioni;
d) che l'intollerabilità della convivenza è derivata
1 dai comportamenti violenti del marito, oggetto del procedimento penale RGNR
998/2023; e) che il marito ha uno stipendio che oscilla tra 3.000,00 e 3.500,00 euro mensili, mentre la ricorrente ha un reddito di circa 900,00 euro mensili;
f) che la casa coniugale sita in Caloveto, alla Via Europa Unita n. 3, è in comunione legale;
g) che il marito ha effettuato dei prelievi dal conto cointestato ed ha assunto finanziamenti al fine di ridurre il proprio reddito disponibile.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione personale con addebito, con affido esclusivo del figlio minore ed assegnazione della casa coniugale, nonché la previsione a carico del marito di un a ssegno di mantenimento di euro 200,00, oltre euro 350,00 per il mantenimento del figlio minore AN ed euro 400,00 per ciascuno dei due figli maggiorenni, oltre il concorso al 60% del marito per le spese straordinarie.
1.2. Si è costituita parte resist ente, non opponendosi alla separazione e deducendo:
a) di non aver maltrattato la moglie, ma di essere stato lui ad essere aggredito dalla stessa e che la crisi coniugale è addebitabile unicamente a quest'ultima e al suo carattere rissoso;
b) che la moglie non si prende cura dei figli e del marito ed ha creato ostilità nei due ragazzi nei confronti del padre, il quale, invece, ha ottimi Per_ rapporti con la figlia c) di avere uno stipendio che oscilla tra 1.300,00 e
1.600,00 euro mensili, mentre la moglie percepisce circa 20.000,00 euro annui.
Ha chiesto, pertanto, la separazione con addebito, l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre, assegnazione della casa coniugale al padre sino al compimento dei 18 anni di AN, la prev isione di una contribuzione Per_ paritaria per la figlia e nulla per , economicamente autosufficiente. Per_1
Ha chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1.3. Con ordinanza del 19 febbraio 2025, preceduta dal provvedi mento indifferibile del 23 maggio 2024, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, il figlio minore
è stato affidato congiuntamente con collocazione presso la madre e relativa assegnazione della casa familiare, ed è stato previsto a carico del res istente un assegno di mantenimento di euro 250,00 per il mantenimento di AN, con 70% delle spese straordinarie a carico del padre, e un assegno di mantenimento di euro Per_ 400,00 mensili da versare direttamente ad a carico del padre per il 70% e de lla madre per il 30%, con uguale ripartizione per tasse universitarie, libri di testo e Per_ eventuale canone fitto a FE (città in cui studia .
2 Nulla è stato disposto per , non emergendo elementi idonei a far ritenere lo Per_1 stesso non sia ancora autosufficiente anche in considerazione del suo recente trasferimento a Reggio Calabria.
2. Nel merito, si osserva quanto segue.
In primo luogo, vanno respinte le reciproche richieste di addebito.
Infatti, quanto alla ricorrente, è la stessa ad avere dedotto che l'unione è venuta meno a causa di reciproche incomprensioni.
Tale circostanza è confermata dalle dichiarazioni rese dai figli. Per_ In particolare, ha riferito che i genitori litigano da oltre 10 anni e che “i motivi dei litigi traggono origine da questioni di denaro e di rapporto con i familiari di origine”.
Anche RE ha dichiarato che i rapporti tra i coniugi sono deteriorati da 16 anni.
Inoltre, per quel che riguarda le condotte violente di cui le parti si accusano reciprocamente nel suindicato procedimento penale, conclusosi con ordinanza di archiviazione del 27 gennaio 2025, è emerso che i rapporti tra i coniugi sono caratterizzati da uno stato di comune aggressività e reciproche provocazioni, circostanza dedotta anche dal P.M. nella r ichiesta di archiviazione, in cui si fa riferimento ad un rapporto “reciprocamente litigioso”.
In buona sostanza, deve ritenersi che i rapporti tra i coniugi si siano ormai deteriorati da tempo e che gli stessi hanno via via assunto un reciproco atteggiamento provocatorio e litigioso, senza che si siano mai verificati dei concreti e gravi episodi di violenza (in tal senso i video prodotti dalle parti, lungi dal confermare quanto dalle stesse invocato, dimostrano il clima di costante e reciproca provocazione finalizzata spesso a suscitare nell'altro una reazione violenta).
3. Passando, quindi, alle condizioni di separazione, in primo luogo, per quel che riguarda i rapporti tra i coniugi, va evidenziato che la ricorrente gode di un reddito di circa 10.000,00 euro annui, mentre, dall'esame dei cedolini del resistente, risulta che egli disponga di un reddito di circa 1.800,00 euro mensili netti (va considerato lo stipendio ordinario e non anche eventuali introiti occasionali derivanti da prestazioni extra quali le missioni all'estero).
In relazione ai finanziamenti gravanti sul resistente, non v'è alcun elemento idoneo a dimostrare che gli stessi siano stati assunti per esigenze della famiglia, per cui non se ne deve tener conto ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
Infatti, “non ogni trattenuta che venga operata in busta paga sulla retribuzione di un lavoratore dipendente va presa in considerazione ai fini della determinazione del
3 suo reddito. Certamente vanno prese in considerazione le ritenute fiscali e contributive, perchè la loro applicazione da luogo alla determinazione del reddito disponibile da parte del soggetto. Ma le altre trattenute eventualmente operate dal datore di lavoro corrispondono, nella generalità dei casi, a titoli ch e, a differenza di quelli di cui si è appena detto, non prescindono dalla volontà dell'obbligato e derivano, invece, da suoi atti di disposizione (si pensi alle ritenute sindacali, alle cessioni del quinto della retribuzione in relazione a prestiti ricevut i, ecc).
Il rilievo attribuibile a tali ritenute, in sede di determinazione della condizione economica del coniuge ai fini dell'assegno di separazione, può variare a seconda del loro specifico titolo, dovendosi valutare il grado di necessità del corrispon dente esborso (in caso di cessione del quinto della retribuzione, ad esempio, un conto è essersi indebitati per far fronte a indispensabili spese sanitarie, altro conto essersi indebitati per spese voluttuarie).
Sarebbe stato dunque necessario che il rico rrente specificasse i titoli delle ritenute di cui lamenta l'omessa considerazione, onde consentire a questa Corte di valutarne la rilevanza” (Cass. civ. Sez. I, 21 giugno 2012, n. 10380).
Identica sorte riguarda le invocate spese di affitto, atteso che no n vi sono ragioni idonee a giustificare detto pagamento, considerato che il resistente, militare dell'esercito in servizio, paga mensilmemte, mediante trattenuta in busta paga, le spese per l'alloggio di servizio, del quale, evidentemente, può usufruire.
Pertanto, tenuto conto anche di quanto si seguito statuito in riferimento ai figli, deve escludersi la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
4. Per quel che riguarda, poi, il figlio minore, lo stesso, sentito all'udienza d ell'8 maggio 2024, ha dichiarato di voler “abitare con mia madre, perché mia madre fa tutto per me”.
Del resto, lo stesso resistente nella comparsa di risposta ha chiesto il collocamento presso la madre con possibilità di vedere il figlio nei fine settiman a.
Pertanto, esclusa ogni ipotesi di affido esclusivo, non emergendo elementi tali da indurre a derogare al regime ordinario e dovendo i coniugi sforzarsi per superare o quanto meno alleggerire la loro conflittualità nell'interesse del figlio, deve essere disposto l'affido condiviso di AN, con collocamento presso la madre e con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé ogni fine settimana (dal venerdì sera al sabato sera ovvero dal sabato dopo pranzo alla domenica sera, a settimane alterne), nonché per due settimane consecutive nel periodo luglio/agosto (con date da
4 concordare entro fine giugno) e, durante le festività natalizie, ad anni alterni, nei periodi compresi tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre ovvero tra il 31 dicembre ed il
6 gennaio e, sempre ad anni alterni, a Pasqua, salvo diverso accordo con la madre.
4.1. In relazione, invece, all'assegnazione della casa coniugale, va ricordato che un simile provvedimento può essere emesso soltanto ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., mentre ogni richiesta finalizzata ad ottenere una regolamentazione in ragione del regime di proprietà o di godimento del bene è in questa sede inammissibile.
Infatti, “con riferimento alla materia del divorzio (e, necessariamente, della separazione personale) è stato osservato che: “l'art. 40 c.p.c. cod. proc. civ., novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art.
31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 103 c.p.c. soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” nell'ambito dell'azione di divorzio, soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate d al vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio (Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638 nonché, nello stesso (senso, Cass. 15 maggio 2001 n. 6660 e Cass. 30 agosto 2004 n. 17404)”
(Trib. Milano Sez. IX, 26 luglio 2011).
Ciò chiarito, merita evidenziare che, secondo quanto dedotto da parte resistente con nota del 9 febbraio 2025, la moglie ha lasciato la casa coniugale, provvedendo al distacco di luce e gas e trasferendosi dai genitori.
A sostegno di tale deduzione è stato prodott o anche uno screenshot attestante l'effettiva chiusura del contratto.
Parte ricorrente non ha in alcun modo tempestivamente contestato tale circostanza
(cfr. nota depositata il 10 febbraio 2025 e verbale di udienza sempre del 10 febbraio
2025), per cui deve ritenersi acclarato l'abbandono dell'abitazione coniugale, in relazione alla quale, quindi, nulla deve essere disposto.
4.1.1. Il principio sopra richiamato rende inammissibile in questa sede anche ogni questione relativa ai prelievi sul conto corrente c ointestato.
4.2. Passando, infine, ai provvedimenti economici relativi ai figli, in primo luogo si osserva che , oggi quasi ventiseienne e non più studente, avendo da tempo Per_1
5 concluso i propri studi universitari, di fatto non abita più con i genitor i, essendosi ultimamente trasferito a Reggio Calabria.
Inoltre, per come già evidenziato nell'ordinanza del 19 febbraio 2025, non vi sono elementi che denotano uno stato di non autosufficienza, per cui, tenuto conto anche dell'età e del fatto che, come detto, gli studi sono stati ormai completati da tempo e che, secondo quanto allegato dal resistente e non contestato dalla ricorrente, lo stesso ha aperto in passato anche una partita Iva producendo reddito, deve escludersi il contributo per il suo mantenimen to. Per_ 4.2.1. invece, oggi ventiduenne, è ancora all'università, ma fa ritorno a casa per Natale, Pasqua e per le vacanze estive, per cui può ritenersi ancora convivente con la madre, la quale, in assenza di domanda proposta dalla figlia, ha diritto a percepire un assegno di mantenimento da parte del padre.
Infatti, “in tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato - in mancanza della corrispondente domanda del figlio - non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di di ritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” (Cass., 12 novembre 2021, n. 34100).
Ed ancora, “sebbene l'art. 337 septies c.c. (come già il su o antecedente dell'art. 155 quinquies c.c.) riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giud izio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.”
(Cassazione civile, sez. VI, 16/09/2022, n. 27308)
Per tale ragione, deve essere previsto a carico del padre un contributo di euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie si rendessero necessarie nell'interesse della figlia.
L'importo così previsto sarà chiaramente rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat.
6 4.2.2. Infine, quanto a AN, collocato presso la madre, deve essere previsto a carico del padre un contributo di euro 250,00 mensili , rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie.
5. Con separata ordinanza verrà disposto il prosieguo del giudizio per la decisione sulla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile – in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
[...]
2. Rigetta le reciproche domande di addebito;
3. Rigetta la domanda di mantenimento articolata dalla ricorrente;
4. Dispone l'affido condiviso del figlio minore alla madre, con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé ogni fine settimana (dal venerdì sera al s abato sera ovvero dal sabato dopo pranzo alla domenica sera, a settimane alterne), nonché per due settimane consecutive nel periodo luglio/agosto (con date da concordare entro fine giugno) e, durante le festività natalizie, ad anni alterni, nei periodi compresi tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre ovvero tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio e, sempre ad anni alterni, a Pasqua, salvo diverso accordo con la madre;
5. Dichiara inammissibili le domande di assegnazione della casa coniugale fondate su presupposti dive rsi dall'art. 337 sexies c.c. e quelle relative al conto corrente cointestato;
6. Rigetta la domanda di previsione di un assegno di mantenimento per il figlio a carico del resistente;
Per_1
7. Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla rico rrente, entro il Per_ giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento per la figlia di euro
300,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat e di contribuire al 70% alle spese straordinarie che si fossero rese necessarie nell'interesse della stessa;
8. Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento per il figlio AN di euro 250,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat e di contribuire al
7 70% alle spese straordinarie che si fossero rese necessarie nell'interesse dello stesso;
9. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Agrigento perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
10. Rimette gli atti al Giudice istruttore per il prosieguo del giudizio;
11. Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Castrovillari, 11 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Gaetano Laviola
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
- Dott. Gaetano Laviola Presidente rel. est.;
- Dott. Matteo Prato Giudice;
- Dott. Gianluca Di AN Giudice;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nella causa civile iscritta al n. 522 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Caterina Mazza
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Provino Meles
Resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. La ricorrente ha convenuto in giudiz io il marito, deducendo: a) di aver contratto con lui matrimonio in data 20 maggio 2000 in Porto Empedocle (AG), trascritto negli Uffici del Registro Stato civile del predetto Comune, Atto N. 13 parte
2 serie A - anno 2000; b) che dal matrimonio sono nati tre figli, il 6 Per_1 Per_ settembre 1999, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il 29 dicembre 2003, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e AN il
27 luglio 2011, minorenne;
c) che l'unione è venuta meno per grave incomp atibilità di carattere ed incomprensioni;
d) che l'intollerabilità della convivenza è derivata
1 dai comportamenti violenti del marito, oggetto del procedimento penale RGNR
998/2023; e) che il marito ha uno stipendio che oscilla tra 3.000,00 e 3.500,00 euro mensili, mentre la ricorrente ha un reddito di circa 900,00 euro mensili;
f) che la casa coniugale sita in Caloveto, alla Via Europa Unita n. 3, è in comunione legale;
g) che il marito ha effettuato dei prelievi dal conto cointestato ed ha assunto finanziamenti al fine di ridurre il proprio reddito disponibile.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione personale con addebito, con affido esclusivo del figlio minore ed assegnazione della casa coniugale, nonché la previsione a carico del marito di un a ssegno di mantenimento di euro 200,00, oltre euro 350,00 per il mantenimento del figlio minore AN ed euro 400,00 per ciascuno dei due figli maggiorenni, oltre il concorso al 60% del marito per le spese straordinarie.
1.2. Si è costituita parte resist ente, non opponendosi alla separazione e deducendo:
a) di non aver maltrattato la moglie, ma di essere stato lui ad essere aggredito dalla stessa e che la crisi coniugale è addebitabile unicamente a quest'ultima e al suo carattere rissoso;
b) che la moglie non si prende cura dei figli e del marito ed ha creato ostilità nei due ragazzi nei confronti del padre, il quale, invece, ha ottimi Per_ rapporti con la figlia c) di avere uno stipendio che oscilla tra 1.300,00 e
1.600,00 euro mensili, mentre la moglie percepisce circa 20.000,00 euro annui.
Ha chiesto, pertanto, la separazione con addebito, l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre, assegnazione della casa coniugale al padre sino al compimento dei 18 anni di AN, la prev isione di una contribuzione Per_ paritaria per la figlia e nulla per , economicamente autosufficiente. Per_1
Ha chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1.3. Con ordinanza del 19 febbraio 2025, preceduta dal provvedi mento indifferibile del 23 maggio 2024, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, il figlio minore
è stato affidato congiuntamente con collocazione presso la madre e relativa assegnazione della casa familiare, ed è stato previsto a carico del res istente un assegno di mantenimento di euro 250,00 per il mantenimento di AN, con 70% delle spese straordinarie a carico del padre, e un assegno di mantenimento di euro Per_ 400,00 mensili da versare direttamente ad a carico del padre per il 70% e de lla madre per il 30%, con uguale ripartizione per tasse universitarie, libri di testo e Per_ eventuale canone fitto a FE (città in cui studia .
2 Nulla è stato disposto per , non emergendo elementi idonei a far ritenere lo Per_1 stesso non sia ancora autosufficiente anche in considerazione del suo recente trasferimento a Reggio Calabria.
2. Nel merito, si osserva quanto segue.
In primo luogo, vanno respinte le reciproche richieste di addebito.
Infatti, quanto alla ricorrente, è la stessa ad avere dedotto che l'unione è venuta meno a causa di reciproche incomprensioni.
Tale circostanza è confermata dalle dichiarazioni rese dai figli. Per_ In particolare, ha riferito che i genitori litigano da oltre 10 anni e che “i motivi dei litigi traggono origine da questioni di denaro e di rapporto con i familiari di origine”.
Anche RE ha dichiarato che i rapporti tra i coniugi sono deteriorati da 16 anni.
Inoltre, per quel che riguarda le condotte violente di cui le parti si accusano reciprocamente nel suindicato procedimento penale, conclusosi con ordinanza di archiviazione del 27 gennaio 2025, è emerso che i rapporti tra i coniugi sono caratterizzati da uno stato di comune aggressività e reciproche provocazioni, circostanza dedotta anche dal P.M. nella r ichiesta di archiviazione, in cui si fa riferimento ad un rapporto “reciprocamente litigioso”.
In buona sostanza, deve ritenersi che i rapporti tra i coniugi si siano ormai deteriorati da tempo e che gli stessi hanno via via assunto un reciproco atteggiamento provocatorio e litigioso, senza che si siano mai verificati dei concreti e gravi episodi di violenza (in tal senso i video prodotti dalle parti, lungi dal confermare quanto dalle stesse invocato, dimostrano il clima di costante e reciproca provocazione finalizzata spesso a suscitare nell'altro una reazione violenta).
3. Passando, quindi, alle condizioni di separazione, in primo luogo, per quel che riguarda i rapporti tra i coniugi, va evidenziato che la ricorrente gode di un reddito di circa 10.000,00 euro annui, mentre, dall'esame dei cedolini del resistente, risulta che egli disponga di un reddito di circa 1.800,00 euro mensili netti (va considerato lo stipendio ordinario e non anche eventuali introiti occasionali derivanti da prestazioni extra quali le missioni all'estero).
In relazione ai finanziamenti gravanti sul resistente, non v'è alcun elemento idoneo a dimostrare che gli stessi siano stati assunti per esigenze della famiglia, per cui non se ne deve tener conto ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
Infatti, “non ogni trattenuta che venga operata in busta paga sulla retribuzione di un lavoratore dipendente va presa in considerazione ai fini della determinazione del
3 suo reddito. Certamente vanno prese in considerazione le ritenute fiscali e contributive, perchè la loro applicazione da luogo alla determinazione del reddito disponibile da parte del soggetto. Ma le altre trattenute eventualmente operate dal datore di lavoro corrispondono, nella generalità dei casi, a titoli ch e, a differenza di quelli di cui si è appena detto, non prescindono dalla volontà dell'obbligato e derivano, invece, da suoi atti di disposizione (si pensi alle ritenute sindacali, alle cessioni del quinto della retribuzione in relazione a prestiti ricevut i, ecc).
Il rilievo attribuibile a tali ritenute, in sede di determinazione della condizione economica del coniuge ai fini dell'assegno di separazione, può variare a seconda del loro specifico titolo, dovendosi valutare il grado di necessità del corrispon dente esborso (in caso di cessione del quinto della retribuzione, ad esempio, un conto è essersi indebitati per far fronte a indispensabili spese sanitarie, altro conto essersi indebitati per spese voluttuarie).
Sarebbe stato dunque necessario che il rico rrente specificasse i titoli delle ritenute di cui lamenta l'omessa considerazione, onde consentire a questa Corte di valutarne la rilevanza” (Cass. civ. Sez. I, 21 giugno 2012, n. 10380).
Identica sorte riguarda le invocate spese di affitto, atteso che no n vi sono ragioni idonee a giustificare detto pagamento, considerato che il resistente, militare dell'esercito in servizio, paga mensilmemte, mediante trattenuta in busta paga, le spese per l'alloggio di servizio, del quale, evidentemente, può usufruire.
Pertanto, tenuto conto anche di quanto si seguito statuito in riferimento ai figli, deve escludersi la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
4. Per quel che riguarda, poi, il figlio minore, lo stesso, sentito all'udienza d ell'8 maggio 2024, ha dichiarato di voler “abitare con mia madre, perché mia madre fa tutto per me”.
Del resto, lo stesso resistente nella comparsa di risposta ha chiesto il collocamento presso la madre con possibilità di vedere il figlio nei fine settiman a.
Pertanto, esclusa ogni ipotesi di affido esclusivo, non emergendo elementi tali da indurre a derogare al regime ordinario e dovendo i coniugi sforzarsi per superare o quanto meno alleggerire la loro conflittualità nell'interesse del figlio, deve essere disposto l'affido condiviso di AN, con collocamento presso la madre e con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé ogni fine settimana (dal venerdì sera al sabato sera ovvero dal sabato dopo pranzo alla domenica sera, a settimane alterne), nonché per due settimane consecutive nel periodo luglio/agosto (con date da
4 concordare entro fine giugno) e, durante le festività natalizie, ad anni alterni, nei periodi compresi tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre ovvero tra il 31 dicembre ed il
6 gennaio e, sempre ad anni alterni, a Pasqua, salvo diverso accordo con la madre.
4.1. In relazione, invece, all'assegnazione della casa coniugale, va ricordato che un simile provvedimento può essere emesso soltanto ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., mentre ogni richiesta finalizzata ad ottenere una regolamentazione in ragione del regime di proprietà o di godimento del bene è in questa sede inammissibile.
Infatti, “con riferimento alla materia del divorzio (e, necessariamente, della separazione personale) è stato osservato che: “l'art. 40 c.p.c. cod. proc. civ., novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art.
31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 103 c.p.c. soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” nell'ambito dell'azione di divorzio, soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate d al vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio (Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638 nonché, nello stesso (senso, Cass. 15 maggio 2001 n. 6660 e Cass. 30 agosto 2004 n. 17404)”
(Trib. Milano Sez. IX, 26 luglio 2011).
Ciò chiarito, merita evidenziare che, secondo quanto dedotto da parte resistente con nota del 9 febbraio 2025, la moglie ha lasciato la casa coniugale, provvedendo al distacco di luce e gas e trasferendosi dai genitori.
A sostegno di tale deduzione è stato prodott o anche uno screenshot attestante l'effettiva chiusura del contratto.
Parte ricorrente non ha in alcun modo tempestivamente contestato tale circostanza
(cfr. nota depositata il 10 febbraio 2025 e verbale di udienza sempre del 10 febbraio
2025), per cui deve ritenersi acclarato l'abbandono dell'abitazione coniugale, in relazione alla quale, quindi, nulla deve essere disposto.
4.1.1. Il principio sopra richiamato rende inammissibile in questa sede anche ogni questione relativa ai prelievi sul conto corrente c ointestato.
4.2. Passando, infine, ai provvedimenti economici relativi ai figli, in primo luogo si osserva che , oggi quasi ventiseienne e non più studente, avendo da tempo Per_1
5 concluso i propri studi universitari, di fatto non abita più con i genitor i, essendosi ultimamente trasferito a Reggio Calabria.
Inoltre, per come già evidenziato nell'ordinanza del 19 febbraio 2025, non vi sono elementi che denotano uno stato di non autosufficienza, per cui, tenuto conto anche dell'età e del fatto che, come detto, gli studi sono stati ormai completati da tempo e che, secondo quanto allegato dal resistente e non contestato dalla ricorrente, lo stesso ha aperto in passato anche una partita Iva producendo reddito, deve escludersi il contributo per il suo mantenimen to. Per_ 4.2.1. invece, oggi ventiduenne, è ancora all'università, ma fa ritorno a casa per Natale, Pasqua e per le vacanze estive, per cui può ritenersi ancora convivente con la madre, la quale, in assenza di domanda proposta dalla figlia, ha diritto a percepire un assegno di mantenimento da parte del padre.
Infatti, “in tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato - in mancanza della corrispondente domanda del figlio - non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di di ritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” (Cass., 12 novembre 2021, n. 34100).
Ed ancora, “sebbene l'art. 337 septies c.c. (come già il su o antecedente dell'art. 155 quinquies c.c.) riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giud izio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.”
(Cassazione civile, sez. VI, 16/09/2022, n. 27308)
Per tale ragione, deve essere previsto a carico del padre un contributo di euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie si rendessero necessarie nell'interesse della figlia.
L'importo così previsto sarà chiaramente rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat.
6 4.2.2. Infine, quanto a AN, collocato presso la madre, deve essere previsto a carico del padre un contributo di euro 250,00 mensili , rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie.
5. Con separata ordinanza verrà disposto il prosieguo del giudizio per la decisione sulla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile – in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
[...]
2. Rigetta le reciproche domande di addebito;
3. Rigetta la domanda di mantenimento articolata dalla ricorrente;
4. Dispone l'affido condiviso del figlio minore alla madre, con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé ogni fine settimana (dal venerdì sera al s abato sera ovvero dal sabato dopo pranzo alla domenica sera, a settimane alterne), nonché per due settimane consecutive nel periodo luglio/agosto (con date da concordare entro fine giugno) e, durante le festività natalizie, ad anni alterni, nei periodi compresi tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre ovvero tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio e, sempre ad anni alterni, a Pasqua, salvo diverso accordo con la madre;
5. Dichiara inammissibili le domande di assegnazione della casa coniugale fondate su presupposti dive rsi dall'art. 337 sexies c.c. e quelle relative al conto corrente cointestato;
6. Rigetta la domanda di previsione di un assegno di mantenimento per il figlio a carico del resistente;
Per_1
7. Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla rico rrente, entro il Per_ giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento per la figlia di euro
300,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat e di contribuire al 70% alle spese straordinarie che si fossero rese necessarie nell'interesse della stessa;
8. Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento per il figlio AN di euro 250,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat e di contribuire al
7 70% alle spese straordinarie che si fossero rese necessarie nell'interesse dello stesso;
9. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Agrigento perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
10. Rimette gli atti al Giudice istruttore per il prosieguo del giudizio;
11. Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Castrovillari, 11 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Gaetano Laviola
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