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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/04/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2646/24 RG
TRA
, e tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti, in calce del presente atto, dall'Avv. Francesca
Ambrosio presso la quale sono elett.te domiciliati in Striano, via Palma n. 290, attori;
E
rappresentato e difeso dall' Avv. Pasquale Serafino presso il quale è CP_1
elettivamente domiciliato in Striano ( NA ) , alla Via R. Serafino n. 20,in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto;
NONCHE'
in persona del legale rapp.te pt IG. , Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Correra in virtù di mandato rilasciato su foglio separato,
presso la quale è elettivamente domiciliata in Nola, Via Giacomo Imbroda 62, convenuta;
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 19 marzo 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori esponevano che in data 7 luglio 2022, veniva rogato atto di compravendita, per notaio , Rep. n. 26.129, Racc. n. 20734, con il Persona_1
1 quale il SI. dichiarava di essere titolare dell'unità immobiliare di cui al foglio 3, CP_1
particella 1788 per averla acquisita a seguito di “usucapione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 c.c. e ss., per possesso pacifico, pubblico, continuato ed ultraventennale, come dichiarato dalla medesima parte venditrice, sotto la sua responsabilità” e per l'effetto vendeva detta particella alla società Successivamente, la particella 1788 era sottoposta a sequestro Controparte_2
giudiziario a causa di alcuni abusi su di essa realizzati dalla IG.ra , dante causa degli Persona_2
odierni attori.
Contestavano che il SI. avrebbe usucapito il venduto bene, oggetto del negozio di CP_1
vendita, atteso che la materiale disponibilità del bene era prima in capo alla SI.ra Persona_3
madre dei presenti istanti, ed oggi, dell'odierna parte attrice.
Chiedevano, pertanto, accertati i presupposti di cui all'art. 221 c.p.c, in relazione all'art. 2700 codice civile, dichiararsi la falsità dell'atto pubblico per notaio , Rep. n. 26.129, Racc. Persona_1
n. 20734, dichiarando invalido e comunque inefficace nei loro confronti, l'atto traslativo de quo vertitur e per l'effetto, accertare e dichiarare che parte attrice aveva ed ha, attualmente, il possesso pacifico, ininterrotto e pubblico della particella 1788, foglio 3.
Si costituiva la convenuta la quale impugnava la domanda chiedendone il rigetto. CP_2
Spiegava domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna di alla CP_1
restituzione, in suo favore, del prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile in parola, pari ad €
7.000,00 ex art. 2033 c.c., oltre interessi e rivalutazione dal giorno della stipula del contratto fino alla data di dichiarazione di invalidità dello stesso.
Si costituiva il convenuto il quale preliminarmente: 1) eccepiva il difetto di CP_1
legittimazione attiva non essendo stati evocati in giudizio tutti i proprietari dell'immobile oggetto del giudizio;
2) chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri germani di parte attrice, anch'essi proprietari dell'immobile oggetto dell'impugnato atto notarile;
3) dichiararsi improcedibile la domanda riconvenzionale del convenuto , perché non preceduta dalla CP_1
mediazione obbligatoria.
2 La domanda è inammissibile, pertanto non può essere accolta.
In diritto si osserva che, il giudizio civile di falso tende soltanto a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione.
Con riferimento ad un atto pubblico, possono essere contestate la provenienza del documento dal pubblico ufficiale, le dichiarazioni rese dalle parti e contenute nell'atto e in generale, tutti i fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza (Cass. 443/80).
Ne consegue che con la querela di falso non è possibile impugnare il contenuto intrinseco delle dichiarazioni delle parti, che, al contrario, possono essere impugnate con altri strumenti.
Nel caso di specie, infatti, il notaio si è limitato a riportare nell'atto la dichiarazione di CP_1
di essere proprietario per usucapione dell'immobile da trasferire, dichiarazione che non è stata contestata da quest'ultimo. La domanda principale tende, invece, a contestare il contenuto intrinseco di detta dichiarazione, la sua veridicità e non la sua paternità.
Ugualmente inammissibile è la domanda, formulata da parte attrice nelle memorie ex articolo 171 ter numero 1 cpc. con la quale ha chiesto di essere dichiarata unica proprietaria dell'unità immobiliare di cui al foglio 3, particella 1788, iscritta nel catasto dei terreni del Comune di Striano, perché tardiva.
Difatti, essa è domanda nuova, pertanto, preclusa in sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., tesa esclusivamente alla precisazione della domanda precedentemente formulata in citazione, ove è stato chiesto solo di accertare il possesso del bene.
Orbene, anche la domanda di accertamento del possesso non può essere accolta, atteso che essa non può essere considerata domanda autonoma, in quanto, con riferimento alla sua formulazione, risulta strettamente legata alla domanda principale, alla quale è correlata da vincolo di conseguenzialità. Né
può essere considerata conseguenza delle difese del convenuto , atteso che costui si è CP_1
costituito successivamente al deposito di tali note. Difatti, il convenuto si è costituito CP_4
in data 25 ottobre 2024 e le memorie ex articolo 171 numero 1 c.p.c. di parte attrice sono state depositate in data 27 settembre 2024.
3 Esaminando le eccezioni sollevate dal convenuto , con riferimento a quella di carenza CP_1
di legittimazione attiva, si osserva che la Suprema corte con la sentenza n. 4336/18 ha stabilito che ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune e non una frazione della stessa, è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti del terzo o di un singolo condomino (ex multis Cass. 28.1.2015
n.1650; 19329/2009; 10219/2012). Pertanto, va rigettata sia l'eccezione che la conseguenziale richiesta di integrazione del contraddittorio.
Con riferimento all'eccezione relativa alla mancata mediazione avente ad oggetto la domanda riconvenzionale della convenuta in diritto si osserva che, con sentenza n. 3452 Controparte_2
del 2024, le Sezioni Unite Civili hanno declinato un principio di diritto riguardante l'obbligo di mediazione previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010. Questo principio stabilisce che la mediazione obbligatoria è un requisito preliminare solo per l'atto iniziale del giudizio e non si estende alle domande riconvenzionali. Pertanto, anche questa eccezione deve essere disattesa.
Orbene, alla luce delle argomentazioni di cui innanzi, deve essere rigettata anche la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta nei confronti di , Controparte_2 CP_1
per mancanza dei presupposti. Difatti, la stessa era condizionata all'eventuale dichiarazione di invalidità del contratto per notaio , Rep. n. 26.129, Racc. n. 20734. Persona_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2646/24 R.G., così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta nei Controparte_2
confronti di;
CP_1
4 3. Condanna , e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese di giudizio in favore di che liquida in complessivi CP_1
€ 1.800,00, di cui € 1.700,00 per compensi professionali ed € 100,00 per esborsi, oltre
IVA, CPA e spese generali nella misura del 15 %, se dovute, come per legge e con attribuzione all'avv. Pasquale Serafino, dichiaratosi antistatario;
4. Condanna , e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese di giudizio in favore di in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 1.931,00, di cui € 1.700,00 per compensi professionali ed € 231,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15 %, se dovute, come per legge e con attribuzione all'avv. Nicoletta Correra,
dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Torre Annunziata il 14 aprile 2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2646/24 RG
TRA
, e tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti, in calce del presente atto, dall'Avv. Francesca
Ambrosio presso la quale sono elett.te domiciliati in Striano, via Palma n. 290, attori;
E
rappresentato e difeso dall' Avv. Pasquale Serafino presso il quale è CP_1
elettivamente domiciliato in Striano ( NA ) , alla Via R. Serafino n. 20,in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto;
NONCHE'
in persona del legale rapp.te pt IG. , Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Correra in virtù di mandato rilasciato su foglio separato,
presso la quale è elettivamente domiciliata in Nola, Via Giacomo Imbroda 62, convenuta;
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 19 marzo 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori esponevano che in data 7 luglio 2022, veniva rogato atto di compravendita, per notaio , Rep. n. 26.129, Racc. n. 20734, con il Persona_1
1 quale il SI. dichiarava di essere titolare dell'unità immobiliare di cui al foglio 3, CP_1
particella 1788 per averla acquisita a seguito di “usucapione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 c.c. e ss., per possesso pacifico, pubblico, continuato ed ultraventennale, come dichiarato dalla medesima parte venditrice, sotto la sua responsabilità” e per l'effetto vendeva detta particella alla società Successivamente, la particella 1788 era sottoposta a sequestro Controparte_2
giudiziario a causa di alcuni abusi su di essa realizzati dalla IG.ra , dante causa degli Persona_2
odierni attori.
Contestavano che il SI. avrebbe usucapito il venduto bene, oggetto del negozio di CP_1
vendita, atteso che la materiale disponibilità del bene era prima in capo alla SI.ra Persona_3
madre dei presenti istanti, ed oggi, dell'odierna parte attrice.
Chiedevano, pertanto, accertati i presupposti di cui all'art. 221 c.p.c, in relazione all'art. 2700 codice civile, dichiararsi la falsità dell'atto pubblico per notaio , Rep. n. 26.129, Racc. Persona_1
n. 20734, dichiarando invalido e comunque inefficace nei loro confronti, l'atto traslativo de quo vertitur e per l'effetto, accertare e dichiarare che parte attrice aveva ed ha, attualmente, il possesso pacifico, ininterrotto e pubblico della particella 1788, foglio 3.
Si costituiva la convenuta la quale impugnava la domanda chiedendone il rigetto. CP_2
Spiegava domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna di alla CP_1
restituzione, in suo favore, del prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile in parola, pari ad €
7.000,00 ex art. 2033 c.c., oltre interessi e rivalutazione dal giorno della stipula del contratto fino alla data di dichiarazione di invalidità dello stesso.
Si costituiva il convenuto il quale preliminarmente: 1) eccepiva il difetto di CP_1
legittimazione attiva non essendo stati evocati in giudizio tutti i proprietari dell'immobile oggetto del giudizio;
2) chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri germani di parte attrice, anch'essi proprietari dell'immobile oggetto dell'impugnato atto notarile;
3) dichiararsi improcedibile la domanda riconvenzionale del convenuto , perché non preceduta dalla CP_1
mediazione obbligatoria.
2 La domanda è inammissibile, pertanto non può essere accolta.
In diritto si osserva che, il giudizio civile di falso tende soltanto a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione.
Con riferimento ad un atto pubblico, possono essere contestate la provenienza del documento dal pubblico ufficiale, le dichiarazioni rese dalle parti e contenute nell'atto e in generale, tutti i fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza (Cass. 443/80).
Ne consegue che con la querela di falso non è possibile impugnare il contenuto intrinseco delle dichiarazioni delle parti, che, al contrario, possono essere impugnate con altri strumenti.
Nel caso di specie, infatti, il notaio si è limitato a riportare nell'atto la dichiarazione di CP_1
di essere proprietario per usucapione dell'immobile da trasferire, dichiarazione che non è stata contestata da quest'ultimo. La domanda principale tende, invece, a contestare il contenuto intrinseco di detta dichiarazione, la sua veridicità e non la sua paternità.
Ugualmente inammissibile è la domanda, formulata da parte attrice nelle memorie ex articolo 171 ter numero 1 cpc. con la quale ha chiesto di essere dichiarata unica proprietaria dell'unità immobiliare di cui al foglio 3, particella 1788, iscritta nel catasto dei terreni del Comune di Striano, perché tardiva.
Difatti, essa è domanda nuova, pertanto, preclusa in sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., tesa esclusivamente alla precisazione della domanda precedentemente formulata in citazione, ove è stato chiesto solo di accertare il possesso del bene.
Orbene, anche la domanda di accertamento del possesso non può essere accolta, atteso che essa non può essere considerata domanda autonoma, in quanto, con riferimento alla sua formulazione, risulta strettamente legata alla domanda principale, alla quale è correlata da vincolo di conseguenzialità. Né
può essere considerata conseguenza delle difese del convenuto , atteso che costui si è CP_1
costituito successivamente al deposito di tali note. Difatti, il convenuto si è costituito CP_4
in data 25 ottobre 2024 e le memorie ex articolo 171 numero 1 c.p.c. di parte attrice sono state depositate in data 27 settembre 2024.
3 Esaminando le eccezioni sollevate dal convenuto , con riferimento a quella di carenza CP_1
di legittimazione attiva, si osserva che la Suprema corte con la sentenza n. 4336/18 ha stabilito che ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune e non una frazione della stessa, è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti del terzo o di un singolo condomino (ex multis Cass. 28.1.2015
n.1650; 19329/2009; 10219/2012). Pertanto, va rigettata sia l'eccezione che la conseguenziale richiesta di integrazione del contraddittorio.
Con riferimento all'eccezione relativa alla mancata mediazione avente ad oggetto la domanda riconvenzionale della convenuta in diritto si osserva che, con sentenza n. 3452 Controparte_2
del 2024, le Sezioni Unite Civili hanno declinato un principio di diritto riguardante l'obbligo di mediazione previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010. Questo principio stabilisce che la mediazione obbligatoria è un requisito preliminare solo per l'atto iniziale del giudizio e non si estende alle domande riconvenzionali. Pertanto, anche questa eccezione deve essere disattesa.
Orbene, alla luce delle argomentazioni di cui innanzi, deve essere rigettata anche la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta nei confronti di , Controparte_2 CP_1
per mancanza dei presupposti. Difatti, la stessa era condizionata all'eventuale dichiarazione di invalidità del contratto per notaio , Rep. n. 26.129, Racc. n. 20734. Persona_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2646/24 R.G., così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta nei Controparte_2
confronti di;
CP_1
4 3. Condanna , e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese di giudizio in favore di che liquida in complessivi CP_1
€ 1.800,00, di cui € 1.700,00 per compensi professionali ed € 100,00 per esborsi, oltre
IVA, CPA e spese generali nella misura del 15 %, se dovute, come per legge e con attribuzione all'avv. Pasquale Serafino, dichiaratosi antistatario;
4. Condanna , e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese di giudizio in favore di in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 1.931,00, di cui € 1.700,00 per compensi professionali ed € 231,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15 %, se dovute, come per legge e con attribuzione all'avv. Nicoletta Correra,
dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Torre Annunziata il 14 aprile 2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
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