Ordinanza cautelare 26 ottobre 2022
Ordinanza presidenziale 13 novembre 2024
Ordinanza collegiale 24 novembre 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00522/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08616/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8616 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da AR IL, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Grazia Carcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone, 78;
contro
il Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della comunicazione del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con la quale la ricorrente è venuta a conoscenza, tramite la propria area personale del portale dedicato al concorso, del mancato superamento della prova scritta.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20 luglio 2022 :
- del verbale della Commissione esaminatrice n. 14 del 22 febbraio 2022;
- dei verbali della Commissione esaminatrice dal n. 15 al numero 26, ivi espressamente incluso il verbale con il quale l'Amministrazione ha valutato la prova della ricorrente;
- della graduatoria finale del concorso e del relativo decreto dipartimentale di approvazione n. 237 del 1°luglio 2022 pubblicati sul Bollettino Ufficiale del personale, Supplemento straordinario n. 1/27;
- ove occorra del questionario e dell'elaborato della ricorrente nonché dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. AL LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato l’esito della prova scritta relativa al concorso in oggetto, nella quale è risultata inidonea (avendo riportato nella prova scritta un punteggio pari a 14/30, inferiore alla soglia di idoneità pari a 21/30 fissata dal bando), contestando la legittimità della valutazione del proprio elaborato operata dalla Commissione.
2. In particolare, il ricorso introduttivo è sostenuto da un unico motivo di censura (rubricato: “ Illegittimità per disparità di trattamento. Difetto assoluto di motivazione e irragionevolezza. Violazione dell’art. 3, l. 241/1990 e ss.mm.ii. ”), con il quale la ricorrente si duole della mancata comunicazione da parte dell’Amministrazione delle ragioni poste a fondamento del punteggio assegnatole.
3. Con motivi aggiunti del 20 luglio 2022, la ricorrente ha articolato un ulteriore motivo di ricorso (rubricato: “ Violazione dei criteri di svolgimento delle prove orali ”), sostenendo che i criteri di valutazione degli elaborati stabiliti dalla Commissione in occasione della riunione del 14 febbraio 2022 sarebbero generici e tali da non consentire di comprendere le ragioni del punteggio assegnatole, anche in ragione della circostanza che la medesima ricorrente avrebbe risposto “ in maniera completa e non sintetica ” alle sei domande oggetto della prova scritta.
4. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio senza depositare memorie.
5. Con ordinanza n. 6670 del 26 ottobre 2022 è stata rigettata l’istanza cautelare “ tenuto conto della consolidata giurisprudenza, cui la Sezione aderisce, formatasi in tema di modalità della valutazione delle prove concorsuali pubbliche, laddove, come in specie, i criteri valutativi previamente definiti dalla commissione non appaiono affetti dalla lamentata genericità ”.
6. Con ordinanza istruttoria n. 5215 del 13 novembre 2024 è stata formulata una richiesta di chiarimenti all’Amministrazione sulla vicenda oggetto di giudizio.
7. In data 25 novembre 2025, l’Amministrazione ha depositato una relazione nella quale si sottolinea la correttezza dell’operato della Commissione che, nell’esprimere il giudizio finale in forma numerica, si sarebbe attenuta ai criteri di valutazione previamente stabiliti.
8. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 9 gennaio 2026, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è infondato, non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi da quanto già statuito in sede cautelare.
9.1. Giova premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza, “ nella materia dei pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, cui compete prima fissare i parametri di valutazione e, successivamente, giudicare le prove svolte dai candidati, non effettuano una ponderazione di interessi, ma esercitano un’ampia discrezionalità tecnica, rispetto alla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere in peculiari ipotesi - limite, in cui sussistano elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile ” (Cons. Stato., Sez. V, 19 settembre 2024, n. 7685).
La giurisprudenza ha altresì evidenziato che, in linea con l’ineludibile principio di trasparenza, le commissioni esaminatrici possano rendere percepibile l’ iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, non necessariamente mediante diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, essendo sufficiente l’indicazione del punteggio numerico, che sintetizza le ragioni dell’apprezzamento, purché a monte siano stati predeterminati criteri idonei alla ricostruzione dell’ iter logico seguito dalla commissione nella valutazione delle prove d’esame (Cons. Stato., Sez. VI, 29 aprile 2024, n. 3607).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, il Collegio osserva che la Commissione, nella riunione del 22 febbraio 2022 (cfr. verbale n. 14 allegato al ricorso introduttivo) ha previamente determinato i parametri di valutazione della prova scritta (stabilendo, in particolare, i seguenti criteri: “ alle domande relative alle tre materie della prova scritta viene attribuito lo stesso peso; non saranno valutati gli elaborati dei candidati che non abbiano risposto ad almeno 5 quesiti di cui almeno 1 per ogni area tematica; sarà attribuito il punteggio minimo per l'accesso alla prova orale al candidato che abbia risposto ad almeno 6 quesiti in maniera essenziale e pertinente ad almeno una domanda per ogni area tematica; analogamente sarà ammesso alla prova orale anche il candidato che abbia riposto a 5 quesiti ( di cui almeno uno per area tematica) ma in maniera più completa ed articolata ”) che, lungi dall’apparire generici come sostenuto dalla ricorrente, delimitano l’ampio potere tecnico-discrezionale riconosciuto alla Commissione dalla lex specialis , il cui art. 8 nulla statuiva al riguardo, se non la mera assegnazione di un punteggio numerico.
A ciò va aggiunto che le doglianze di parte ricorrente, che si è limitata ad asserire la completezza del proprio elaborato, non mettono in evidenza profili di manifesta irragionevolezza delle scelte operate dalla Commissione e risultano rivolte a stimolare la rinnovazione della valutazione della prova ad opera di questo giudice, al quale, tuttavia, tale valutazione è inibita.
10. In conclusione il ricorso è infondato, stante l’infondatezza delle censure proposte.
11. Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia e del mancato deposito di memorie difensive da parte del resistente Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Compensa integralmente le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO TE, Presidente FF
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
AL LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL LO | CO TE |
IL SEGRETARIO