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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 11/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 335/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Francesca MARRAPODI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 335/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. M. SORMANO, come da procura alle C.F._2 liti;
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. L. PROCACCI LUCA, come da procura alle liti;
CONCLUSIONI Parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio redatto in data 24.09.2024:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta. Previo, occorrendo, l'accertamento della nullità della clausola di polizza che prevede la non trasmissibilità agli eredi del diritto all'indennizzo da invalidità permanente per contrarietà all' art. 33, comma 1, cod. consumo e all'art. 458 cc, condannarsi
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare alle signore CP_1
e la somma capitale di € 104.350,00 ciascuna, oltre alla Pt_1 Parte_2 rivalutazione monetaria e agli interessi di legge dalla scadenza all'effettivo pagamento. Con il favore delle spese e dei compensi del presente giudizio nell'ammontare che verrà liquidato oltre al rimborso forfettario, del contri-buto previdenziale e dell'iva come per legge”;
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da foglio redatto in data 24.09.2024:
“Nel merito: In via principale Respingere ogni domanda ex adverso proposta, accertata la non operatività della polizza agli atti.
Con il favore di spese di lite.
In via di subordine. Contenersi l'onere indennitario nei limiti del giusto e del provato, in ogni caso nelle limitazioni tutte di cui alla polizza azionata ed in ogni caso previa detrazione di quanto già corrisposto da in favore delle attrici e da CP_2 CP_3 Con compensazione delle spese di lite”, previa reiterazione delle istanze istruttorie ivi meglio dedotte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato le predette attrici adivano il Tribunale di Biella nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
1 tempore, chiedendo condannarsi parte convenuta a pagare in favore di ciascuna la somma pari a € 104.350,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi di legge dalla scadenza all'effettivo pagamento, con il favore delle spese di lite (cfr. conclusioni dell'atto di citazione).
A fondamento della propria pretesa, le predette attrici allegavano che i) in data 10.06.2020 la loro madre, signora intenta nell'attraversamento sulle strisce Parte_3 pedonali, veniva travolta da un'autovettura, riportando lesioni gravissime e, in particolare, un politrauma con coma, trauma cranico, frattura del bacino, frattura della 5a vertebra lombare, nonché frattura dell'omero, come da referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ponderano;
la predetta veniva, quindi, ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata in stato di coma;
ii) “dopo un lungo periodo in rianimazione la signora Pt_3
è stata quindi ricoverata in neurologia e poi in geriatria, dove è rimasta sino al
[...]
18.9.2020 senza mai riprendersi dal coma;
è stata dimessa il 18.9.2020 per essere ricoverata presso la Fondazione Opera Assistenza Infermi G. e P.G. Frassati di Pollone presso cui è rimasta ricoverata, sempre in stato di coma irreversibile, sino al 2.2.2021, data in cui essa è deceduta” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione); iii) la signora Pt_3
in vita, aveva sottoscritto in data 22.9.2017 con una
[...] Controparte_1 polizza infortuni, denominata “Generali sei in sicurezza – formula top” n. 370168348, in forza della quale l'odierna convenuta garantiva all'assicurata un indennizzo in caso di invalidità permanente fino a € 200.000,00 in proporzione al grado di invalidità; ai sensi dell'art.
4.1 delle condizioni di garanzia, il contratto prevedeva che per invalidità di grado superiore al 66% l'indennizzo dovesse essere liquidato nella misura del 100% della somma assicurata, senza le franchigie previste dall'art. 3.3, e, quindi, nella misura di €200.000,00; iv) le figlie della danneggiata provvedevano alla denuncia del sinistro alla compagnia assicurativa in data 24.6.2020, trasmettendo in data 29.9.2020 copia, ex plurimis, dell'esito della visita effettuata in data 02.09.2020 dalla commissione medica dell' , che CP_3 riconosceva la donna portatrice di handicap in situazione di gravità; v) nonostante le richieste di pagamento, la compagnia assicurativa non procedeva all'erogazione, affermando che la signora non era assicurata per il caso di morte e che, Parte_3 pertanto, non era dovuto alcun indennizzo “se non un'“indennità sostitutiva da ricovero e lunga degenza per € 8.700 agli eredi legittimi” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione); vi) sul punto parte creditrice precisava che “è certamente vero che la polizza della signora non prevedeva l'indennizzo per il caso di morte, ma è altrettanto vero che Parte_3 essa aveva invece tutto il diritto di essere indennizzata per l'invalidità permanente invece oggetto dell'assicurazione contratta, avendo maturato il diritto al pagamento dell'indennità di € 200.000,00 nel momento stesso in cui si era verificata la causa della sua invalidità totale e irreversibile” (cfr. ibidem) e che vii) controparte non aveva provveduto all'adempimento degli obblighi contrattuali insorti a proprio carico ex art.
5.5. delle condizioni di polizza, aggiungendo che, anche qualora detta condotta fosse stata prevista da un'apposita clausola contrattuale, essa sarebbe nulla, in quanto vessatoria ex art. 33 del d. lgs 206/2005. Si costituiva in giudizio parte convenuta, chiedendo, previo accertamento dell'inoperatività della polizza, il rigetto della domanda altrui, con il favore delle spese di lite, e, in via subordinata, “contenersi l'onere indennitario nei limiti del giusto e del provato, in ogni caso nelle limitazioni tutte di cui alla polizza azionata ed in ogni caso tenuto conto di quanto già corrisposto da in favore delle attrici. Con compensazione delle CP_2 spese di lite”. A sostegno della propria posizione, parte convenuta affermava che sulla copia della polizza n. 370168348 alla casella “morte” si legge: “esclusa”, evidenziando che, “in assenza della
2 garanzia morte ha respinto l'indennizzo ed ha proposto quale indennizzo Controparte_1 iure hereditatis maturato, la somma complessiva di euro 8.700,00 per indennità sostituiva da ricovero e lunga degenza (garanzie accessorie alla indennità spese mediche art 3.8 CGA). Ai sensi dell'art Art.
5.2 delle CGA – Criteri di indennizzabilità – “La Società liquida l'indennizzo convenuto soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, che risulti indennizzabile a termini di polizza….”. Nel caso di specie le conseguenze dirette ed esclusive sono il ricovero e la morte (quest'ultima, però, come già esposto non prevista), non già l'invalidità permanente. Per giurisprudenza costante, infatti, il consolidarsi di postumi permanenti può mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medicolegale di invalidità permanente presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile, se la malattia conduce al decesso non si configura l'invalidità permanente (cfr sentenza Cass. n. 5197, del 17.03.2015). La stabilizzazione dei postumi permanenti di fatto non è mai avvenuta perché l'assicurata è deceduta” (cfr. pag. 2 della comparsa); ii) “il tenore delle clausole contrattuali è assolutamente chiaro e non si presta ad alcuna interpretazione difforme rispetto a quella della lettera, né sussiste alcuna vessatorietà. Orbene, il tenore delle clausole contrattuali è assolutamente chiaro ed intelleggibile e, pertanto, non passibile di interpretazione, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale che in tema di interpretazione del contratto aderisce al brocardo “in claris non fit interpretatio”” (cfr. pag. 3 della comparsa) e che iii) è onere di controparte provare di non aver ricevuto indennizzi da altra compagnia assicuratrice e/o ente previdenziale, salvo duplicazione delle poste di danno. All'udienza de 26.10.2022 il giudice, sentite le parti, concedeva i termini ex art. 183, VI c. c.p.c.; dichiarati ammissibili gli ordini ex artt. 210 e 213 c.p.c., veniva, altresì, disposta
C.T.U. medico-legale. Reputata la causa matura per la decisione, il giudice invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., come da ordinanza del 25.09.2024.
Ora, è incontestato come il sinistro automobilistico, verificatosi in data 10.06.2020, abbia causato alla signora un politrauma, determinante, sin dall'accesso al Parte_3
Pronto Soccorso, lo stato di coma della donna, perdurante sino al trapasso della stessa, occorso in data 02.02.2021. E', altresì, inconfutata la stipula in data 22.09.2017 tra la predetta signora e la società odierna convenuta della polizza infortuni Parte_3 denominata “Generali sei in sicurezza – formula top” n. 370168348, che all'art.
3.3 delle relative condizioni prevede la liquidazione in favore del soggetto assicurato di un indennizzo per invalidità permanente fino a €200.000,00 a seconda del grado di invalidità, essendo parimenti pacifico che l'art.
4.1 del titolo negoziale disciplina, in caso di invalidità permanente in misura pari o superiore al 66%, la liquidazione dell'indennizzo nella misura del 100% della somma assicurata – id est senza le franchigie previste dall'art. 3.3 - e, quindi, nella misura del sopraindicato importo massimo di € 200.000,00. Ciò posto, è, invece, confutata l'operatività del titolo negoziale azionato in giudizio da parte attrice, avendo parte convenuta dedotto che esso offriva copertura all'assicurata soltanto in caso di invalidità permanente, con esclusione di qualsivoglia indennizzo in caso di morte, intervenuta nella vicenda in esame;
in particolare, evidenziava Controparte_4 che “la nozione medicolegale di invalidità permanente presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile, se la malattia conduce al decesso non si configura l'invalidità permanente” (cfr sentenza Cass. n. 5197, del 17.03.2015). La stabilizzazione dei postumi permanenti di fatto non è mai avvenuta perché l'assicurata è deceduta” (cfr. pag. 2 della comparsa).
3 Le argomentazioni di parte convenuta, tuttavia, non paiono condivisibili. Più precisamente, si rileva che è fatto notorio come lo stato di coma determini nei pazienti una condizione, anche persistente, per cui essi, pur conservando la capacità di mantenere la pressione arteriosa, la respirazione e la funzione cardiaca, non hanno consapevolezza di sé o, comunque, ce l'hanno minima, interagendo, talora, con l'ambiente esterno solo attraverso riflessi. Tale quadro clinico, pur recando una gravissima compromissione dell'esistenza, non pare comunque scientificamente assimilabile a quello determinato dalla totale assenza di parametri vitali, giovando rammentare che la massima lesione permanente della salute non coincide con l'evento morte: ben può verificarsi, infatti, l'ipotesi di un soggetto vivo, ma invalido permanente al 100% e, quindi, totalmente dipendente da terzi nella cura della propria persona. Si rileva, altresì, che la compatibilità dell'invalidità permanente con la persistenza nella persona della vita pare ricavabile dalle Tabelle di Milano o da altre in uso nella Penisola, prevedenti la possibilità dei liquidazione da parte del giudice sino al punteggio massimo di 100, che, diversamente opinando, non troverebbe applicazione. A tal proposito si osserva che, “ai fini della corretta determinazione e liquidazione del danno biologico alla salute va precisato che la valutazione del 100% del danno non si identifica sempre e solo con la morte clinica del soggetto danneggiato. Infatti la perdita della salute non si identifica solo con la perdita della vita, ma al contrario la seconda può sussistere alla perdita della prima. In sostanza la salute è tutelata come bene giuridico e valutata in tale veste sotto il profilo medico-legale; né, d'altra parte, potrebbe ragionarsi diversamente ove si osservi che se così non fosse sarebbe impedito sempre il raggiungimento della percentuale del 100% anche in caso di danni plurimi (monocroni o policroni) di notevole entità. Pertanto se è vero che la 'morte cerebrale' o il 'coma irreversibile' determinano un punto percentuale pari al 100% del danno, è altrettanto vero che anche il caso in cui la patologia sia tale da incidere sulle funzionalità vitali del soggetto rendendolo in uno stato vegetativo, senza alcuna prospettiva di miglioramento, con perdita totale ed assoluta delle proprie capacità biologiche e socio-relazionali è assimilabile alla massima percentuale di danno” (cfr. Corte App. Catanzaro sez. II, 22/07/2022, n.881). Nella fattispecie, si rileva che la paziente, ancora in vita, versava in uno stato di minima coscienza determinato dal politrauma da sinistro stradale verificatosi in data 10.06.2020 e che tale situazione risulta essere stata sussistente sin dall'accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ponderano, sostanzialmente persistendo in maniera identica per sintomi e cure sia durante la degenza nei reparti di rianimazione, neurologia e lungodegenza e geriatria del sopraindicato nosocomio, come da relativi referti (cfr. docc. 16, 17 e 18 fasc. parte attrice), sia durante il ricovero presso la Fondazione Opera Assistenza Infermi G. e
P.G. Frassati di Pollone. Presso tale istituto in data 30.10.2020 il Dott. Per_1 attestava che la donna, allettata, versava in stato vegetativo e che non riscontrava alcun miglioramento, essendosi, anzi, resa necessaria l'alimentazione con sondino nasogastrico, come da referto dell'08.01.2021 (cfr. docc. 3 e 4 fasc. parte attrice). Tale quadro clinico risulta essere stato riscontrato dall' , che in data 16.09.2020 – id est pochi mesi dopo CP_3 l'incidente – provvedeva a riconoscere la donna quale portatrice di handicap in situazione di gravità, diagnosi, peraltro, non soggetta a revisione proprio in ragione della prevedibile immutabilità del quadro clinico della paziente (cfr. doc. 7 fascic. parte convenuta). Si aggiunge come tutti gli operatori sanitari entrati in contatto con la signora Pt_3 abbiano attestato la persistenza dello stato vegetativo della paziente, invalida al
[...]
100%, nonché bisognosa delle medesime cure e della medesima assistenza sin dal verificarsi dell'incidente, così come ricavabile dall'ampio corredo documentale prodotto da parte attrice e non contestato in maniera precisa e seria per i riferimenti richiamati da parte convenuta nella comparsa di costituzione.
4 Con maggior onere motivazionale, si evidenzia come tali motivazioni trovino pieno riscontro nelle risultanze della C.T.U., disposta in corso di causa, ove si legge che “senza ombra di dubbio la paziente, a causa del politrauma, è divenuta “invalida” (…) al 100% e lo sviluppo dell'intero percorso sanitario (quasi sette mesi, fino al 02.02.2021 data dell'exitus) è utile a documentare la permanenza o meno di questa condizione (...) Si deve affermare senza tema di smentita che la signora ha riportato, nel Parte_4 momento stesso del trauma stradale del 10.06.2020 (…) un trauma cranico grave, prioritario per gravità, che ha determinato un coma “grave” (GCS sempre sotto il valore 8) quindi, da quel momento, è divenuta “invalida permanente al 100%, cioè non valida in toto, con un handicap che comporta totale dipendenza da aiuto esterno”. Questa situazione si è trascinata per 238 giorni con permanenza di uno stato di vita “vegetativa”” (cfr. pagg. 2 e 4 della C.T.U.). Il perito nominato dall'ufficio precisava, altresì, che detta condizione risulta aver afflitto la paziente per tutto il periodo della sua esistenza sin dal momento del trauma da sinistro, essendo comprovato dai predetti referti che ella è stata sottoposta presso tutte le strutture, ove è stata ricoverata, alle medesime cure e alla medesima assistenza. Il C.T.U. evidenziava, inoltre, la non equiparabilità dello stato di invalidità permanente al 100%, in cui versa un individuo, alla morte dello stesso, salva, “per assurdo, la possibilità di dichiarare “morto”, cioè pronto per il funerale, una persona calda con cuore battente e respiro autonomamente funzionanti” (cfr. pag. 4 della C.T.U.). Il perito aggiungeva come presso l' la parola “irreversibile” sia stato Controparte_5 impropriamente associata al sostantivo “coma”, in quanto detto aggettivo “dovrebbe essere rigorosamente utilizzato nel significato proprio del più noto “depassèe” originato dalla lingua francese e associato alla condizione di assenza di attività vitale spontanea (vedi circolo e respiro), che, in quest'ultimo caso, è sostenuta da respiratori meccanici”, con conseguente idoneità all'espianto degli organi, presupposti, tuttavia, non sussistente nel caso di specie. Il perito precisava sul punto che l'irreversibilità della condizione nel senso di “depasèe” si è verificata soltanto pochi minuti prima del trapasso. Il C.T.U. evidenziava, inoltre, con riferimento alla distinzione proposta dalla consulente di parte convenuta tra
“invalidità permanente” e “invalidità temporanea totale”, come essa non esprima alcuna differenziazione sul piano sintomatologico, persistendo in maniera costante la condizione vegetativa della paziente dalla data del sinistro sino alla morte della stessa: “Questa realtà clinica non presenta variazioni che consentano di individuare una fase evolutiva (malattia) ma sempre una situazione immutata per tutto il periodo di ricovero nei vari enti (vedasi il valore CGS sempre inferiore a 8) e questa realtà rende coincidenti il postumo costante con l'invalidità permanente (…) in due occasioni la non espone un solo elemento Pt_5 clinico evolutivo per dimostrare uno stato di malattia perché non c'è, essendo la signora entrata in coma grave nel momento stesso dell'incidente e tale Parte_4 situazione è rimasta immutata per l'intero periodo dei ricoveri” (cfr. pag. 5 della C.T.U.). Tali conclusioni paiono condivisibili, atteso che il perito pare aver fornito un quadro clinico coerente rispetto alla documentazione in atti, nonché idoneo a fornire una corretta risposta ai quesiti demandati dal giudice, previa cura del contraddittorio e, in particolare, presa di posizione sulle osservazioni presentate dal consulente di parte convenuta.
Ebbene, si ritiene senza dubbio accertato il nesso di causalità tra il sinistro e il coma della signora insorto sin dall'impatto con l'autovettura, per cui si ravvisa nel Parte_3 caso in esame una coincidenza “istantanea” tra il momento della lesione derivante dal politrauma e quello del coma, costituente momento di consolidamento dei postumi, cioè dell'insorgenza dell'invalidità permanente nella misura del 100%. A tal proposito si sottolinea che la pronuncia n. 5197/2015 della Corte di Cassazione - richiamata da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione in punto inoperatività della polizza da
5 invalidità permanente in caso di morte dell'assicurato - traesse origine, a ben vedere, da un caso differente e inerente a un uomo, colpito nel 2001 da un tumore allo stomaco, ricoverato e operato, senza, tuttavia, esito positivo, poiché “la malattia (…) lo condusse a morte nel 2002” (cfr. Cass. civile sez. III, 17.03.2015, n.5197); dalla disamina della vicenda riportata dalla Corte di legittimità il soggetto risulta essere deceduto durante la fase “acuta” e “attiva” della malattia, cioè durante la lotta dell'uomo per superarla, senza, però, riuscirvi a causa dell'occorso decesso, escludente il consolidamento di qualsivoglia postumo. Nella fattispecie, per converso, l'assicurata risulta essersi trovata a versare in uno stato comatoso, caratterizzato da minima coscienza e invalidità permanente al 100%, sin dall'impatto con la vettura, essendo immediatamente, sin dall'impatto con la vettura e dall'accesso al Pronto soccorso, caduta in uno stato vegetativo ininterrotto e costante per sintomi, cure e assistenza, come comprovato dalla documentazione sanitaria acquisita agli atti di causa. Ne discende che, in ragione dell'obbligo contrattualmente assunto, ai sensi degli artt.
3.3 e 4.1. della polizza, dalla compagnia assicurativa di procedere alla liquidazione della somma pari a € 200.000,00 in caso di invalidità permanente uguale o superiore al 66%, si dichiara tenuta al versamento della complessiva somma pari a € 200.000 Controparte_1
a titolo di indennizzo da invalidità permanente in favore delle odierne attrici, che agiscono iure hereditario. Si evidenzia, infatti, come gli eredi acquistino tutti i diritti di credito entrati a far parte del patrimonio del de cuius, all'epoca in vita, e patrimonializzati con l'esercizio dell'azione da parte degli stessi a seguito dell'apertura della successione (ex plurimis, Trib. Monza, 08.05.2006). Per quanto concerne l'eccezione di parte convenuta in punto percezione da parte delle attrici di importi erogati da quale impresa assicuratrice del veicolo che ha CP_2 investito la de cuius, in epoca antecedente alla promozione del presente giudizio, si rileva come le eredi abbiano replicato che “nel nostro caso si tratta di danni completamente diversi, patiti da soggetti diversi: le signore hanno ricevuto da il risarcimento iure Pt_1 CP_2 proprio di un danno biologico (il decesso della madre), mentre l'azione che esse hanno promosso contro ha per oggetto il pagamento dell'indennizzo dovuto alla signora CP_1
per la sua invalidità permanente che è invece un danno patrimoniale, cui esse hanno Pt_3 diritto iure heredita-tis” (cfr. pagg. 7 e 8 della comparsa); tali circostanze possono considerarsi pacifiche ex art. 115 c.p.c., non essendo state contestate da alla Controparte_1 prima difesa utile, costituita dalla memoria ex art. 183, VI c. n. 2 c.p.c., che non risulta essere stata depositata.
Con maggior onere motivazionale si sottolinea come, in ogni caso, la quietanza di pagamento sottoscritta dalle attrici “iure proprio e quali eredi” a seguito dell'erogazione dell'importo pari a € 370.000,00 da attiene al ristoro del “decesso” della signora CP_2 Pt_3
mentre l'azione intentata nel presente giudizio dalle figlie, in qualità di eredi della
[...] predetta, è volta al recupero dell'indennizzo e, quindi, del credito dovuto in vita alla madre da in forza della polizza coprente il rischio da invalidità permanente Controparte_1 al 100%, in cui, in effetti, l'assicurata si è trovata a versare per causa diretta e immediata del sinistro sin dal verificarsi dello stesso. Detto diversamente, il credito maturato e non riscosso dalla signora in vita per via del rifiuto opposto dalla società odierna Parte_3 convenuta si è trasmesso, a seguito dell'apertura della successione per causa di morte, in capo alle eredi, non riscontrandosi né alcuna sovrapposizione, né alcuna duplicazione di poste risarcitorie e/o di indennizzo, atteso che il danno, anche da “rimbalzo” patito dai congiunti, derivante dal decesso di una persona differisce per presupposti da quello dovuto – e non conseguito - a titolo di invalidità permanente in favore della persona viva, ma necessitante al 100% dell'aiuto di terzi ai fini della cura di qualsivoglia attività, pure minima, della vita quotidiana.
6 Con riferimento all'eventuale percezione da parte delle figlie della de cuius di importi erogati dall' , si evidenzia come dalla documentazione depositata dall'ente previdenziale non si CP_3 ricavi alcun incameramento da parte della signora ancora in vita o, a Parte_3 seguito del trapasso della medesima, da parte delle figlie imputabile al ristoro del pregiudizio da invalidità permanente. Pertanto, l'importo dovuto, ai sensi dell'art.
3.3 e 4.1 della polizza, da Controparte_1
è pari a € 200.000a titolo di capitale, di cui €100.000,00 in favore di ed
[...] Parte_1
€100.000,00 in favore di Si precisa che “il pagamento dell'indennizzo Parte_2 costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto” – anche d'ufficio –
“all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore” (cfr. Cass. civ., sez. III, 08.06.2023, n.16229); analogamente, in considerazione della natura di obbligazione di valore dell'indennizzo assicurativo, sono riconoscibili, anche d'ufficio, gli interessi compensativi nella misura individuata dal giudice (cfr. arg. ex Cass. civile sez. III, 08.06.2023, n.16229). Detto diversamente, si rileva come l'organo giudicante, una volta determinato l'importo dell'indennizzo, debba procedere sia alla rivalutazione della somma dovuta a titolo di capitale dalla compagnia assicuratrice, sia al calcolo degli interessi compensativi, nella misura prescelta, conteggiati di anno in anno, sulla somma devalutata alla data dell'incidente e via via rivalutata sino al momento della sentenza, procedendo, infine, alla liquidazione della somma complessiva, che, diviene, quindi, debito di valuta, con conseguente maturazione di interessi ex art. 1284 pen. c. c.c. dalla pubblicazione della pronuncia al saldo. Corollario ne è la condanna di parte convenuta al pagamento in favore di ciascuna attrice della somma pari a € 127.601,01, di cui € 100.000,00 a titolo di capitale,
€17.400,00 a titolo di rivalutazione dalla data del sinistro ed € 10.201,01 a titolo di interessi compensativi nella misura del saggio legale sulla somma, via via, rivalutata annualmente dal sinistro, avvenuto in data 10.06.2020, alla data della presente decisione, oltre a interessi ex art. 1284 pen. c. c.c. dalla pubblicazione del provvedimento sino al saldo.
Infine, le spese di lite si pongono a carico di parte convenuta in virtù del principio della soccombenza. Dette spese si liquidano ai sensi dell'art. 5 del D.M. 55/2014, scaglione compreso tra
€52.001,00 ed € 260.000,00 in ragione della somma complessivamente riconosciuta in favore delle parti vittoriose, in applicazione dei compensi medi spettanti agli avvocati e così secondo i seguenti importi: fase di studio €2.552,00 fase introduttiva €1.628,00
fase istruttoria €5.670,00 fase decisionale €4.253,00 e così per € 14.103,00 per compensi, che, maggiorati di € 4.230,90 - corrispondente al 30% dell'onorario ex art. 4, 2° c. del richiamato testo nominativo in considerazione della difesa da parte del legale di due parti aventi la medesima posizione processuale - divengono pari a
€ 18.333,90, oltre a €455,30 per esposti - come richiesto in nota spese - al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta.
Si pongono i costi di C.T.U. a carico della compagnia assicurativa in ragione della soccombenza, così come liquidati con separato decreto.
Nulla in punto condanna ex art. 96 c.p.c., essendosi parte convenuta limitata a difendersi in giudizio a tutela della propria posizione;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
7 AN parte convenuta a versare in favore di ciascuna attrice la somma pari a
€127.601,01, oltra a interessi ex art. 1284 pen. c. c.c. dalla pubblicazione della presente pronuncia al saldo;
AN parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma pari a
€18.333,90, oltre a € 455,30 per esposti, al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta. Si pongono i costi di C.T.U. a carico di parte convenuta, così come liquidati con separato decreto.
Biella, 06.02.2025
IL GIUDICE
DOTT.SSA F. MARRAPODI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Francesca MARRAPODI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 335/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. M. SORMANO, come da procura alle C.F._2 liti;
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. L. PROCACCI LUCA, come da procura alle liti;
CONCLUSIONI Parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio redatto in data 24.09.2024:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta. Previo, occorrendo, l'accertamento della nullità della clausola di polizza che prevede la non trasmissibilità agli eredi del diritto all'indennizzo da invalidità permanente per contrarietà all' art. 33, comma 1, cod. consumo e all'art. 458 cc, condannarsi
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare alle signore CP_1
e la somma capitale di € 104.350,00 ciascuna, oltre alla Pt_1 Parte_2 rivalutazione monetaria e agli interessi di legge dalla scadenza all'effettivo pagamento. Con il favore delle spese e dei compensi del presente giudizio nell'ammontare che verrà liquidato oltre al rimborso forfettario, del contri-buto previdenziale e dell'iva come per legge”;
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da foglio redatto in data 24.09.2024:
“Nel merito: In via principale Respingere ogni domanda ex adverso proposta, accertata la non operatività della polizza agli atti.
Con il favore di spese di lite.
In via di subordine. Contenersi l'onere indennitario nei limiti del giusto e del provato, in ogni caso nelle limitazioni tutte di cui alla polizza azionata ed in ogni caso previa detrazione di quanto già corrisposto da in favore delle attrici e da CP_2 CP_3 Con compensazione delle spese di lite”, previa reiterazione delle istanze istruttorie ivi meglio dedotte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato le predette attrici adivano il Tribunale di Biella nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
1 tempore, chiedendo condannarsi parte convenuta a pagare in favore di ciascuna la somma pari a € 104.350,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi di legge dalla scadenza all'effettivo pagamento, con il favore delle spese di lite (cfr. conclusioni dell'atto di citazione).
A fondamento della propria pretesa, le predette attrici allegavano che i) in data 10.06.2020 la loro madre, signora intenta nell'attraversamento sulle strisce Parte_3 pedonali, veniva travolta da un'autovettura, riportando lesioni gravissime e, in particolare, un politrauma con coma, trauma cranico, frattura del bacino, frattura della 5a vertebra lombare, nonché frattura dell'omero, come da referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ponderano;
la predetta veniva, quindi, ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata in stato di coma;
ii) “dopo un lungo periodo in rianimazione la signora Pt_3
è stata quindi ricoverata in neurologia e poi in geriatria, dove è rimasta sino al
[...]
18.9.2020 senza mai riprendersi dal coma;
è stata dimessa il 18.9.2020 per essere ricoverata presso la Fondazione Opera Assistenza Infermi G. e P.G. Frassati di Pollone presso cui è rimasta ricoverata, sempre in stato di coma irreversibile, sino al 2.2.2021, data in cui essa è deceduta” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione); iii) la signora Pt_3
in vita, aveva sottoscritto in data 22.9.2017 con una
[...] Controparte_1 polizza infortuni, denominata “Generali sei in sicurezza – formula top” n. 370168348, in forza della quale l'odierna convenuta garantiva all'assicurata un indennizzo in caso di invalidità permanente fino a € 200.000,00 in proporzione al grado di invalidità; ai sensi dell'art.
4.1 delle condizioni di garanzia, il contratto prevedeva che per invalidità di grado superiore al 66% l'indennizzo dovesse essere liquidato nella misura del 100% della somma assicurata, senza le franchigie previste dall'art. 3.3, e, quindi, nella misura di €200.000,00; iv) le figlie della danneggiata provvedevano alla denuncia del sinistro alla compagnia assicurativa in data 24.6.2020, trasmettendo in data 29.9.2020 copia, ex plurimis, dell'esito della visita effettuata in data 02.09.2020 dalla commissione medica dell' , che CP_3 riconosceva la donna portatrice di handicap in situazione di gravità; v) nonostante le richieste di pagamento, la compagnia assicurativa non procedeva all'erogazione, affermando che la signora non era assicurata per il caso di morte e che, Parte_3 pertanto, non era dovuto alcun indennizzo “se non un'“indennità sostitutiva da ricovero e lunga degenza per € 8.700 agli eredi legittimi” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione); vi) sul punto parte creditrice precisava che “è certamente vero che la polizza della signora non prevedeva l'indennizzo per il caso di morte, ma è altrettanto vero che Parte_3 essa aveva invece tutto il diritto di essere indennizzata per l'invalidità permanente invece oggetto dell'assicurazione contratta, avendo maturato il diritto al pagamento dell'indennità di € 200.000,00 nel momento stesso in cui si era verificata la causa della sua invalidità totale e irreversibile” (cfr. ibidem) e che vii) controparte non aveva provveduto all'adempimento degli obblighi contrattuali insorti a proprio carico ex art.
5.5. delle condizioni di polizza, aggiungendo che, anche qualora detta condotta fosse stata prevista da un'apposita clausola contrattuale, essa sarebbe nulla, in quanto vessatoria ex art. 33 del d. lgs 206/2005. Si costituiva in giudizio parte convenuta, chiedendo, previo accertamento dell'inoperatività della polizza, il rigetto della domanda altrui, con il favore delle spese di lite, e, in via subordinata, “contenersi l'onere indennitario nei limiti del giusto e del provato, in ogni caso nelle limitazioni tutte di cui alla polizza azionata ed in ogni caso tenuto conto di quanto già corrisposto da in favore delle attrici. Con compensazione delle CP_2 spese di lite”. A sostegno della propria posizione, parte convenuta affermava che sulla copia della polizza n. 370168348 alla casella “morte” si legge: “esclusa”, evidenziando che, “in assenza della
2 garanzia morte ha respinto l'indennizzo ed ha proposto quale indennizzo Controparte_1 iure hereditatis maturato, la somma complessiva di euro 8.700,00 per indennità sostituiva da ricovero e lunga degenza (garanzie accessorie alla indennità spese mediche art 3.8 CGA). Ai sensi dell'art Art.
5.2 delle CGA – Criteri di indennizzabilità – “La Società liquida l'indennizzo convenuto soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, che risulti indennizzabile a termini di polizza….”. Nel caso di specie le conseguenze dirette ed esclusive sono il ricovero e la morte (quest'ultima, però, come già esposto non prevista), non già l'invalidità permanente. Per giurisprudenza costante, infatti, il consolidarsi di postumi permanenti può mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medicolegale di invalidità permanente presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile, se la malattia conduce al decesso non si configura l'invalidità permanente (cfr sentenza Cass. n. 5197, del 17.03.2015). La stabilizzazione dei postumi permanenti di fatto non è mai avvenuta perché l'assicurata è deceduta” (cfr. pag. 2 della comparsa); ii) “il tenore delle clausole contrattuali è assolutamente chiaro e non si presta ad alcuna interpretazione difforme rispetto a quella della lettera, né sussiste alcuna vessatorietà. Orbene, il tenore delle clausole contrattuali è assolutamente chiaro ed intelleggibile e, pertanto, non passibile di interpretazione, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale che in tema di interpretazione del contratto aderisce al brocardo “in claris non fit interpretatio”” (cfr. pag. 3 della comparsa) e che iii) è onere di controparte provare di non aver ricevuto indennizzi da altra compagnia assicuratrice e/o ente previdenziale, salvo duplicazione delle poste di danno. All'udienza de 26.10.2022 il giudice, sentite le parti, concedeva i termini ex art. 183, VI c. c.p.c.; dichiarati ammissibili gli ordini ex artt. 210 e 213 c.p.c., veniva, altresì, disposta
C.T.U. medico-legale. Reputata la causa matura per la decisione, il giudice invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., come da ordinanza del 25.09.2024.
Ora, è incontestato come il sinistro automobilistico, verificatosi in data 10.06.2020, abbia causato alla signora un politrauma, determinante, sin dall'accesso al Parte_3
Pronto Soccorso, lo stato di coma della donna, perdurante sino al trapasso della stessa, occorso in data 02.02.2021. E', altresì, inconfutata la stipula in data 22.09.2017 tra la predetta signora e la società odierna convenuta della polizza infortuni Parte_3 denominata “Generali sei in sicurezza – formula top” n. 370168348, che all'art.
3.3 delle relative condizioni prevede la liquidazione in favore del soggetto assicurato di un indennizzo per invalidità permanente fino a €200.000,00 a seconda del grado di invalidità, essendo parimenti pacifico che l'art.
4.1 del titolo negoziale disciplina, in caso di invalidità permanente in misura pari o superiore al 66%, la liquidazione dell'indennizzo nella misura del 100% della somma assicurata – id est senza le franchigie previste dall'art. 3.3 - e, quindi, nella misura del sopraindicato importo massimo di € 200.000,00. Ciò posto, è, invece, confutata l'operatività del titolo negoziale azionato in giudizio da parte attrice, avendo parte convenuta dedotto che esso offriva copertura all'assicurata soltanto in caso di invalidità permanente, con esclusione di qualsivoglia indennizzo in caso di morte, intervenuta nella vicenda in esame;
in particolare, evidenziava Controparte_4 che “la nozione medicolegale di invalidità permanente presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile, se la malattia conduce al decesso non si configura l'invalidità permanente” (cfr sentenza Cass. n. 5197, del 17.03.2015). La stabilizzazione dei postumi permanenti di fatto non è mai avvenuta perché l'assicurata è deceduta” (cfr. pag. 2 della comparsa).
3 Le argomentazioni di parte convenuta, tuttavia, non paiono condivisibili. Più precisamente, si rileva che è fatto notorio come lo stato di coma determini nei pazienti una condizione, anche persistente, per cui essi, pur conservando la capacità di mantenere la pressione arteriosa, la respirazione e la funzione cardiaca, non hanno consapevolezza di sé o, comunque, ce l'hanno minima, interagendo, talora, con l'ambiente esterno solo attraverso riflessi. Tale quadro clinico, pur recando una gravissima compromissione dell'esistenza, non pare comunque scientificamente assimilabile a quello determinato dalla totale assenza di parametri vitali, giovando rammentare che la massima lesione permanente della salute non coincide con l'evento morte: ben può verificarsi, infatti, l'ipotesi di un soggetto vivo, ma invalido permanente al 100% e, quindi, totalmente dipendente da terzi nella cura della propria persona. Si rileva, altresì, che la compatibilità dell'invalidità permanente con la persistenza nella persona della vita pare ricavabile dalle Tabelle di Milano o da altre in uso nella Penisola, prevedenti la possibilità dei liquidazione da parte del giudice sino al punteggio massimo di 100, che, diversamente opinando, non troverebbe applicazione. A tal proposito si osserva che, “ai fini della corretta determinazione e liquidazione del danno biologico alla salute va precisato che la valutazione del 100% del danno non si identifica sempre e solo con la morte clinica del soggetto danneggiato. Infatti la perdita della salute non si identifica solo con la perdita della vita, ma al contrario la seconda può sussistere alla perdita della prima. In sostanza la salute è tutelata come bene giuridico e valutata in tale veste sotto il profilo medico-legale; né, d'altra parte, potrebbe ragionarsi diversamente ove si osservi che se così non fosse sarebbe impedito sempre il raggiungimento della percentuale del 100% anche in caso di danni plurimi (monocroni o policroni) di notevole entità. Pertanto se è vero che la 'morte cerebrale' o il 'coma irreversibile' determinano un punto percentuale pari al 100% del danno, è altrettanto vero che anche il caso in cui la patologia sia tale da incidere sulle funzionalità vitali del soggetto rendendolo in uno stato vegetativo, senza alcuna prospettiva di miglioramento, con perdita totale ed assoluta delle proprie capacità biologiche e socio-relazionali è assimilabile alla massima percentuale di danno” (cfr. Corte App. Catanzaro sez. II, 22/07/2022, n.881). Nella fattispecie, si rileva che la paziente, ancora in vita, versava in uno stato di minima coscienza determinato dal politrauma da sinistro stradale verificatosi in data 10.06.2020 e che tale situazione risulta essere stata sussistente sin dall'accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ponderano, sostanzialmente persistendo in maniera identica per sintomi e cure sia durante la degenza nei reparti di rianimazione, neurologia e lungodegenza e geriatria del sopraindicato nosocomio, come da relativi referti (cfr. docc. 16, 17 e 18 fasc. parte attrice), sia durante il ricovero presso la Fondazione Opera Assistenza Infermi G. e
P.G. Frassati di Pollone. Presso tale istituto in data 30.10.2020 il Dott. Per_1 attestava che la donna, allettata, versava in stato vegetativo e che non riscontrava alcun miglioramento, essendosi, anzi, resa necessaria l'alimentazione con sondino nasogastrico, come da referto dell'08.01.2021 (cfr. docc. 3 e 4 fasc. parte attrice). Tale quadro clinico risulta essere stato riscontrato dall' , che in data 16.09.2020 – id est pochi mesi dopo CP_3 l'incidente – provvedeva a riconoscere la donna quale portatrice di handicap in situazione di gravità, diagnosi, peraltro, non soggetta a revisione proprio in ragione della prevedibile immutabilità del quadro clinico della paziente (cfr. doc. 7 fascic. parte convenuta). Si aggiunge come tutti gli operatori sanitari entrati in contatto con la signora Pt_3 abbiano attestato la persistenza dello stato vegetativo della paziente, invalida al
[...]
100%, nonché bisognosa delle medesime cure e della medesima assistenza sin dal verificarsi dell'incidente, così come ricavabile dall'ampio corredo documentale prodotto da parte attrice e non contestato in maniera precisa e seria per i riferimenti richiamati da parte convenuta nella comparsa di costituzione.
4 Con maggior onere motivazionale, si evidenzia come tali motivazioni trovino pieno riscontro nelle risultanze della C.T.U., disposta in corso di causa, ove si legge che “senza ombra di dubbio la paziente, a causa del politrauma, è divenuta “invalida” (…) al 100% e lo sviluppo dell'intero percorso sanitario (quasi sette mesi, fino al 02.02.2021 data dell'exitus) è utile a documentare la permanenza o meno di questa condizione (...) Si deve affermare senza tema di smentita che la signora ha riportato, nel Parte_4 momento stesso del trauma stradale del 10.06.2020 (…) un trauma cranico grave, prioritario per gravità, che ha determinato un coma “grave” (GCS sempre sotto il valore 8) quindi, da quel momento, è divenuta “invalida permanente al 100%, cioè non valida in toto, con un handicap che comporta totale dipendenza da aiuto esterno”. Questa situazione si è trascinata per 238 giorni con permanenza di uno stato di vita “vegetativa”” (cfr. pagg. 2 e 4 della C.T.U.). Il perito nominato dall'ufficio precisava, altresì, che detta condizione risulta aver afflitto la paziente per tutto il periodo della sua esistenza sin dal momento del trauma da sinistro, essendo comprovato dai predetti referti che ella è stata sottoposta presso tutte le strutture, ove è stata ricoverata, alle medesime cure e alla medesima assistenza. Il C.T.U. evidenziava, inoltre, la non equiparabilità dello stato di invalidità permanente al 100%, in cui versa un individuo, alla morte dello stesso, salva, “per assurdo, la possibilità di dichiarare “morto”, cioè pronto per il funerale, una persona calda con cuore battente e respiro autonomamente funzionanti” (cfr. pag. 4 della C.T.U.). Il perito aggiungeva come presso l' la parola “irreversibile” sia stato Controparte_5 impropriamente associata al sostantivo “coma”, in quanto detto aggettivo “dovrebbe essere rigorosamente utilizzato nel significato proprio del più noto “depassèe” originato dalla lingua francese e associato alla condizione di assenza di attività vitale spontanea (vedi circolo e respiro), che, in quest'ultimo caso, è sostenuta da respiratori meccanici”, con conseguente idoneità all'espianto degli organi, presupposti, tuttavia, non sussistente nel caso di specie. Il perito precisava sul punto che l'irreversibilità della condizione nel senso di “depasèe” si è verificata soltanto pochi minuti prima del trapasso. Il C.T.U. evidenziava, inoltre, con riferimento alla distinzione proposta dalla consulente di parte convenuta tra
“invalidità permanente” e “invalidità temporanea totale”, come essa non esprima alcuna differenziazione sul piano sintomatologico, persistendo in maniera costante la condizione vegetativa della paziente dalla data del sinistro sino alla morte della stessa: “Questa realtà clinica non presenta variazioni che consentano di individuare una fase evolutiva (malattia) ma sempre una situazione immutata per tutto il periodo di ricovero nei vari enti (vedasi il valore CGS sempre inferiore a 8) e questa realtà rende coincidenti il postumo costante con l'invalidità permanente (…) in due occasioni la non espone un solo elemento Pt_5 clinico evolutivo per dimostrare uno stato di malattia perché non c'è, essendo la signora entrata in coma grave nel momento stesso dell'incidente e tale Parte_4 situazione è rimasta immutata per l'intero periodo dei ricoveri” (cfr. pag. 5 della C.T.U.). Tali conclusioni paiono condivisibili, atteso che il perito pare aver fornito un quadro clinico coerente rispetto alla documentazione in atti, nonché idoneo a fornire una corretta risposta ai quesiti demandati dal giudice, previa cura del contraddittorio e, in particolare, presa di posizione sulle osservazioni presentate dal consulente di parte convenuta.
Ebbene, si ritiene senza dubbio accertato il nesso di causalità tra il sinistro e il coma della signora insorto sin dall'impatto con l'autovettura, per cui si ravvisa nel Parte_3 caso in esame una coincidenza “istantanea” tra il momento della lesione derivante dal politrauma e quello del coma, costituente momento di consolidamento dei postumi, cioè dell'insorgenza dell'invalidità permanente nella misura del 100%. A tal proposito si sottolinea che la pronuncia n. 5197/2015 della Corte di Cassazione - richiamata da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione in punto inoperatività della polizza da
5 invalidità permanente in caso di morte dell'assicurato - traesse origine, a ben vedere, da un caso differente e inerente a un uomo, colpito nel 2001 da un tumore allo stomaco, ricoverato e operato, senza, tuttavia, esito positivo, poiché “la malattia (…) lo condusse a morte nel 2002” (cfr. Cass. civile sez. III, 17.03.2015, n.5197); dalla disamina della vicenda riportata dalla Corte di legittimità il soggetto risulta essere deceduto durante la fase “acuta” e “attiva” della malattia, cioè durante la lotta dell'uomo per superarla, senza, però, riuscirvi a causa dell'occorso decesso, escludente il consolidamento di qualsivoglia postumo. Nella fattispecie, per converso, l'assicurata risulta essersi trovata a versare in uno stato comatoso, caratterizzato da minima coscienza e invalidità permanente al 100%, sin dall'impatto con la vettura, essendo immediatamente, sin dall'impatto con la vettura e dall'accesso al Pronto soccorso, caduta in uno stato vegetativo ininterrotto e costante per sintomi, cure e assistenza, come comprovato dalla documentazione sanitaria acquisita agli atti di causa. Ne discende che, in ragione dell'obbligo contrattualmente assunto, ai sensi degli artt.
3.3 e 4.1. della polizza, dalla compagnia assicurativa di procedere alla liquidazione della somma pari a € 200.000,00 in caso di invalidità permanente uguale o superiore al 66%, si dichiara tenuta al versamento della complessiva somma pari a € 200.000 Controparte_1
a titolo di indennizzo da invalidità permanente in favore delle odierne attrici, che agiscono iure hereditario. Si evidenzia, infatti, come gli eredi acquistino tutti i diritti di credito entrati a far parte del patrimonio del de cuius, all'epoca in vita, e patrimonializzati con l'esercizio dell'azione da parte degli stessi a seguito dell'apertura della successione (ex plurimis, Trib. Monza, 08.05.2006). Per quanto concerne l'eccezione di parte convenuta in punto percezione da parte delle attrici di importi erogati da quale impresa assicuratrice del veicolo che ha CP_2 investito la de cuius, in epoca antecedente alla promozione del presente giudizio, si rileva come le eredi abbiano replicato che “nel nostro caso si tratta di danni completamente diversi, patiti da soggetti diversi: le signore hanno ricevuto da il risarcimento iure Pt_1 CP_2 proprio di un danno biologico (il decesso della madre), mentre l'azione che esse hanno promosso contro ha per oggetto il pagamento dell'indennizzo dovuto alla signora CP_1
per la sua invalidità permanente che è invece un danno patrimoniale, cui esse hanno Pt_3 diritto iure heredita-tis” (cfr. pagg. 7 e 8 della comparsa); tali circostanze possono considerarsi pacifiche ex art. 115 c.p.c., non essendo state contestate da alla Controparte_1 prima difesa utile, costituita dalla memoria ex art. 183, VI c. n. 2 c.p.c., che non risulta essere stata depositata.
Con maggior onere motivazionale si sottolinea come, in ogni caso, la quietanza di pagamento sottoscritta dalle attrici “iure proprio e quali eredi” a seguito dell'erogazione dell'importo pari a € 370.000,00 da attiene al ristoro del “decesso” della signora CP_2 Pt_3
mentre l'azione intentata nel presente giudizio dalle figlie, in qualità di eredi della
[...] predetta, è volta al recupero dell'indennizzo e, quindi, del credito dovuto in vita alla madre da in forza della polizza coprente il rischio da invalidità permanente Controparte_1 al 100%, in cui, in effetti, l'assicurata si è trovata a versare per causa diretta e immediata del sinistro sin dal verificarsi dello stesso. Detto diversamente, il credito maturato e non riscosso dalla signora in vita per via del rifiuto opposto dalla società odierna Parte_3 convenuta si è trasmesso, a seguito dell'apertura della successione per causa di morte, in capo alle eredi, non riscontrandosi né alcuna sovrapposizione, né alcuna duplicazione di poste risarcitorie e/o di indennizzo, atteso che il danno, anche da “rimbalzo” patito dai congiunti, derivante dal decesso di una persona differisce per presupposti da quello dovuto – e non conseguito - a titolo di invalidità permanente in favore della persona viva, ma necessitante al 100% dell'aiuto di terzi ai fini della cura di qualsivoglia attività, pure minima, della vita quotidiana.
6 Con riferimento all'eventuale percezione da parte delle figlie della de cuius di importi erogati dall' , si evidenzia come dalla documentazione depositata dall'ente previdenziale non si CP_3 ricavi alcun incameramento da parte della signora ancora in vita o, a Parte_3 seguito del trapasso della medesima, da parte delle figlie imputabile al ristoro del pregiudizio da invalidità permanente. Pertanto, l'importo dovuto, ai sensi dell'art.
3.3 e 4.1 della polizza, da Controparte_1
è pari a € 200.000a titolo di capitale, di cui €100.000,00 in favore di ed
[...] Parte_1
€100.000,00 in favore di Si precisa che “il pagamento dell'indennizzo Parte_2 costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto” – anche d'ufficio –
“all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore” (cfr. Cass. civ., sez. III, 08.06.2023, n.16229); analogamente, in considerazione della natura di obbligazione di valore dell'indennizzo assicurativo, sono riconoscibili, anche d'ufficio, gli interessi compensativi nella misura individuata dal giudice (cfr. arg. ex Cass. civile sez. III, 08.06.2023, n.16229). Detto diversamente, si rileva come l'organo giudicante, una volta determinato l'importo dell'indennizzo, debba procedere sia alla rivalutazione della somma dovuta a titolo di capitale dalla compagnia assicuratrice, sia al calcolo degli interessi compensativi, nella misura prescelta, conteggiati di anno in anno, sulla somma devalutata alla data dell'incidente e via via rivalutata sino al momento della sentenza, procedendo, infine, alla liquidazione della somma complessiva, che, diviene, quindi, debito di valuta, con conseguente maturazione di interessi ex art. 1284 pen. c. c.c. dalla pubblicazione della pronuncia al saldo. Corollario ne è la condanna di parte convenuta al pagamento in favore di ciascuna attrice della somma pari a € 127.601,01, di cui € 100.000,00 a titolo di capitale,
€17.400,00 a titolo di rivalutazione dalla data del sinistro ed € 10.201,01 a titolo di interessi compensativi nella misura del saggio legale sulla somma, via via, rivalutata annualmente dal sinistro, avvenuto in data 10.06.2020, alla data della presente decisione, oltre a interessi ex art. 1284 pen. c. c.c. dalla pubblicazione del provvedimento sino al saldo.
Infine, le spese di lite si pongono a carico di parte convenuta in virtù del principio della soccombenza. Dette spese si liquidano ai sensi dell'art. 5 del D.M. 55/2014, scaglione compreso tra
€52.001,00 ed € 260.000,00 in ragione della somma complessivamente riconosciuta in favore delle parti vittoriose, in applicazione dei compensi medi spettanti agli avvocati e così secondo i seguenti importi: fase di studio €2.552,00 fase introduttiva €1.628,00
fase istruttoria €5.670,00 fase decisionale €4.253,00 e così per € 14.103,00 per compensi, che, maggiorati di € 4.230,90 - corrispondente al 30% dell'onorario ex art. 4, 2° c. del richiamato testo nominativo in considerazione della difesa da parte del legale di due parti aventi la medesima posizione processuale - divengono pari a
€ 18.333,90, oltre a €455,30 per esposti - come richiesto in nota spese - al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta.
Si pongono i costi di C.T.U. a carico della compagnia assicurativa in ragione della soccombenza, così come liquidati con separato decreto.
Nulla in punto condanna ex art. 96 c.p.c., essendosi parte convenuta limitata a difendersi in giudizio a tutela della propria posizione;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
7 AN parte convenuta a versare in favore di ciascuna attrice la somma pari a
€127.601,01, oltra a interessi ex art. 1284 pen. c. c.c. dalla pubblicazione della presente pronuncia al saldo;
AN parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma pari a
€18.333,90, oltre a € 455,30 per esposti, al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta. Si pongono i costi di C.T.U. a carico di parte convenuta, così come liquidati con separato decreto.
Biella, 06.02.2025
IL GIUDICE
DOTT.SSA F. MARRAPODI
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