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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 07/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1983/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1983/2023 promossa da:
, (C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 27.08.1975, residente in [...], difesa dall'avv. Elisabetta Lazzari e domicilio eletto come in atti;
RICORRENTE CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
20.06.1979, residente in [...]. RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente: 1) Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio di rito civile contratto in data 04.11.2003 avanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EC (VA)tra la IG.ra
[...]
e il IG. con ordine di annotazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Parte_1 Controparte_1 medesimo Comune. Pers 2) Confermare, come già disposto in sentenza di separazione, l'affido super-esclusivo della minore con collocamento prevalente presso la madre e attribuendo alla medesima ogni potere decisionale nell'interesse e a tutela
Pag. 1 della minore, anche per le decisioni di maggiore importanza riguardanti la salute, l'educazione e l'istruzione, tenendo ovviamente conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, secondo il modello individuato dal legislatore attraverso la previsione all'art. 337-quater comma 3 c.c. introdotto dal D. Lgs. n. 154/2013; nulla disporre per
essendo ormai maggiorenne. Per_2 Pers
3) Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del IG. sulla minore Controparte_1 ai sensi dell'art. 330 c.c. stante i comportamenti gravemente omissivi dal padre posti in essere negli anni, considerato che la relazione padre-figlia è ormai irrecuperabile e il pregiudizio per la minore ormai irreversibile.
4) In punto mantenimento, confermare l'obbligo per il padre di versare, quale contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 800,00 (€ 400,00 a figlia) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, o quella somma minore o maggiore meglio vista dall'Ill.mo Tribunale, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
5) Disporre che il padre provveda altresì al rimborso del 50% delle spese di carattere straordinario mediche, scolastiche, sportive e ricreative relative alle figlie. Dette spese straordinarie sono qui di seguito meglio specificate, con richiamo al Protocollo della Corte D'Appello di Torino del 15.03.2016 applicato dal Tribunale di Novara che si riporta di seguito: • spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari
• spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e cure oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N.; d) farmaci particolari
• spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
) mensa e buoni pasto
• spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria o in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (es. materiale di inizio anno scolastico)
• spese extra-scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola, centro estivo e ricreativo. Una volta sostenute dal genitore dette spese, secondo i criteri sopra indicati, il rimborso da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove necessaria e richiesta. 6) Disporre che l'assegno unico universale per le figlie sia percepito al 100% dalla madre così come ogni altro sussidio
o indennità relativa alle figlie. CP_ 7) Disporre che la IG.ra perda il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Parte_1
8) Autorizzare la IG.ra a ottenere il rilascio della carta d'identità, passaporti e documenti validi per Parte_1
l'espatrio anche relativi alle figlie minori con annotazione da parte della competente autorità dell'intervenuta Pers decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore Con vittoria di spese e del compenso professionale ex DM. n. 55/2014 e n. 147/2022. In via istruttoria: * si chiede ammettersi prova per testi, se ritenuto necessario, sulle circostanze di cui in premessa, da intendersi qui riprodotte, al fine di comprendere i rapporti (inesistenti) con il padre in ragione dell'avanzata richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Si indicano all'uopo quali testimoni la figlia , ormai Per_2
Pag. 2 maggiorenne; i fratelli della ricorrente IG. e IG. Parte_2 Persona_3
alcuni amici stretti della ricorrente, IG.ra IG.ra tutti
[...] Persona_4 Persona_5 CP_2
a conoscenza dell'assenza del resistente dalla vita delle figlie. * ordinare l'esibizione (se si costituirà in giudizio) o CP_ acquisire d'ufficio le dichiarazioni reddituali del IG. ai fini della quantificazione dell'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento delle figlie. Si confida nell'integrale accoglimento da parte di Codesto Ill.mo Tribunale delle condizioni così come sopra formulate”
Per il Curatore Speciale Si associa alle conclusioni di parte ricorrente.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa le condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 05.10.2023, adiva il Tribunale Parte_1 di Novara per ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto in EC (VA) in data 4.11.2003 con , atto trascritto nei Controparte_1 registri del Comune di EC (VA) alla Parte I, n. 5, anno 2003; Dall'unione trai i coniugi nascevano le figlie , in data 11.10.2004, maggiorenne ma non Per_2 Pers economicamente indipendente, e in data 26.11.2014, minorenne;
Con sentenza n. 529 del 23.07.2021, il Tribunale di Novara pronunciava la separazione tra i coniugi, disponendo l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre, con collocamento presso quest'ultima, rimettendo all'accordo delle parti ed alla volontà della minore la regolamentazione del diritto di visita paterno. Sotto il profilo economico, poneva a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie di euro 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente lamentava la prolungata assenza di contatti e frequentazione tra il padre e la minore Pers per oltre sei anni al punto che ad oggi, non riconoscerebbe il padre. Inoltre, l'irreperibilità del resistente creava dei problemi, anche, per il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio. Ancora, evidenziava come il resistente, nonostante la statuizione di contribuire al mantenimento delle figlie, non contribuisse al mantenimento delle stesse e alle spese straordinarie. Sulla scorta di quanto sopra, chiedeva che venisse disposto l'affidamento super esclusivo della minore alla ricorrente. A fronte del disinteresse del padre verso le figlie, nei confronti delle quali non manteneva più alcun rapporto, chiedeva altresì che venisse pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
* All'udienza del 1.12.2023, il Giudice ha provveduto alla nomina di un Curatore Speciale per i minori, ai sensi dell'art. 473 bis.8 c.p.c. All'udienza del 9.4.2024, il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, ha proceduto all'ascolto di parte ricorrente.
ha dichiarato: “dopo la separazione lui l'anno scorso mi ha chiamato Parte_1 chiedendomi la sentenza della separazione;
quando ha saputo della separazione ha smesso di darmi i soldi, è sparito.
Pag. 3 Siccome io sapevo che era a Genova che lavorava, io non volevo dargli la sentenza, poi gliel'ho data perché mi ha detto che in Brasile risultavamo ancora sposati;
poi sono venuta a sapere che voleva la sentenza per tornare in Brasile. Io penso che sia in Brasile, è della mia città in Brasile, ma non so dove si trova ora, si è fatto un'altra famiglia. Il papà non ha mai cercato le figlie;
la grande l'ha aspettato per un anno. La grande mi ha detto che lo bloccava perché non l'ha mai cercata. La piccola non lo saprebbe riconoscere. Io al momento prendo il reddito di cittadinanza e faccio lavoretti di pulizie nel paesino dove abito, niente di più”.
Con ordinanza del 11 luglio 2024, il Giudice ha adottato i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., ha confermato le statuizioni economiche previste nella sentenza di separazione, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa l'udienza.
****
2. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte ricorrente. Quanto alle questioni relative al contributo alle condizioni economiche delle parti e, conseguentemente, al mantenimento della prole, il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali acquisite, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata.
3. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda relativa alla declaratoria dello scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando
Pag. 4 il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 529 del 23.07.2021, del Tribunale di Novara. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la ricorrente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
4. Sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale Orbene, con riferimento alla domanda avanzata da parte ricorrente di decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo al , domanda alla quale ha Controparte_1 aderito anche il curatore speciale della minore, è opportuno preliminarmente evidenziare che, come rilevato dalla Suprema Corte, l'art. 330 c.c. prevede che "il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. È necessario e sufficiente, affinché possa essere pronunciata la decadenza, che la condotta tenuta dal genitore risulti oggettivamente lesiva ed in violazione dei doveri su di esso gravanti, a prescindere da qualsiasi valutazione di colpevolezza. La decadenza può essere pronunciata soltanto se dalla violazione dei doveri gravanti sui genitori sia derivato al minore un pregiudizio, e soltanto ove detto giudizio sia grave. Qualora infatti il pregiudizio cagionato al minore non si presti ad essere qualificato in termini di gravità, possono essere adottati i provvedimenti di cui agli artt. 333 o 334, ma non può essere pronunciata la decadenza. La gravità dell'inadempimento, infatti, esclude ogni fiducia residuale del genitore. Inoltre, stante la funzione "preventiva" e non repressiva del rimedio, il pregiudizio del figlio deve ritenersi non già quello verificatosi in forza degli atti compiuti dai genitori, ma il pregiudizio futuro, poiché esso potrebbe derivare dalla reiterazione di altri atti dello stesso genere, rispetto a quelli già compiuti, che si rendono prevedibili. Non occorre, dunque, che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno. Inoltre, la decadenza implica "sospensione" della responsabilità genitoriale e concerne solo l'esercizio della stessa per cui il genitore che ne è colpito non può esercitarla anche se ne rimane "titolare". (Cass. civ. Sez. I Ord., 12/07/2022, n. 22006). Ebbene, ritiene il Collegio che la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo al sia meritevole di accoglimento. Controparte_1
Durante il corso del giudizio è emerso, invero, che il ha Controparte_1 Pers tenuto condotte tali da arrecare pregiudizio alla figlia minore Nello specifico, il resistente, che non si è nemmeno costituito nel presente procedimento, a partire dal processo di separazione con la moglie, ad oggi si è reso totalmente noncurante nei confronti della figlia, dimostrando un assoluto disinteresse nei confronti della stessa sia per quanto concerne il mantenimento della minore sia con riferimento alle visite con la medesima. Dall'istruttoria è riscontrabile, che non vede la figlia da sei Controparte_1 anni e, quindi, non si occupa minimamente della stessa, della gestione, dell'educazione, ponendo pertanto in essere la violazione dei diritti e doveri del figlio, come sancito espressamente dall'art. 315 bis c.c., nonché dall'art. 30 Cost.
Pag. 5 Il Tribunale ritiene dunque fondata la suddetta domanda, la cui fondatezza è avallata altresì dalle dichiarazioni rese dalla minore Le predette dichiarazioni, invero, si ritengono attendibili e pienamente concordanti considerata la condotta processuale tenuta dal , dichiarato contumace. Controparte_1
Come rilevato dalla Suprema Corte, infine, “la decadenza implica "sospensione" della responsabilità genitoriale e concerne solo l'esercizio della stessa, per cui il genitore che ne è colpito non può esercitarla anche se ne rimane "titolare” (Cass. civ. Sez. I Ord., 12/07/2022, n. 22006).
5. Sul regime di affidamento e collocamento Come è noto, nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337 ter, co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337 quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Per quanto qui di interesse, va, peraltro, ricordato che la Suprema Corte ha ammesso la sussistenza dei presupposti per un affido esclusivo anche a fronte di comportamenti gravemente omissivi da parte del genitore;
sul punto, Cassazione ha, infatti, ritenuto che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587). Ai sensi dell'art. 337 quater, terzo comma, c.c., anche in caso di affido esclusivo, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il Tribunale può, tuttavia, stabilire diversamente, disponendo che, nell'interesse del minore, anche le decisioni di maggior interesse vadano riservate al genitore affidatario, fermo l'obbligo di vigilanza dell'altro genitore. Si tratta del modello di affido c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato, in presenza del quale al genitore non affidatario rimane il diritto/dovere di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore.
Pag. 6 Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Nel caso di specie, il Collegio ritiene, che vi siano i presupposti per disporre l'affido super esclusivo della minore in favore della madre. Sul punto, deve, in primo luogo, osservarsi come dal procedimento sia emersa la progressiva indifferenza da parte del resistente nei confronti della minore, che trova conferma nella mancata costituzione nel presente giudizio. In particolare, è emerso come non mantenga alcun serio ed Controparte_1 apprezzabile contatto con la minore da, ormai, diversi anni. Ancora, non risulta che il resistente si sia mai interessato alla vita della minore né da un punto di vista materiale né da un punto di vista spirituale. La circostanza, oltre ad essere stata rappresentata dalla ricorrente, ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dalla figlia minorenne in sede di ascolto da parte del Curatore speciale. La minore, infatti, ha dichiarato di avere ricordo del padre soltanto perché lo ha visto nelle fotografie. La bambina, inoltre, ha riferito che le piacerebbe avere un papà, ma non quello. Da quanto riportato, è evidente che in relazione al resistente non è allo stato formulabile un giudizio di capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, necessari per il mantenimento dell'affido condiviso. Al contrario, la sua costante assenza nella vita della minore rende necessario evitare che “la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia” (Ord. Trib. Milano 20/03/2014 - est. Dott. Giuseppe Buffone). Per quanto concerne la madre, non è emerso alcun elemento di allarme in ordine al rapporto con la minore;
la quale è in grado di prendersi cura della figlia in tutti gli aspetti. Né vi sono segnali che la madre abbia indirizzato la minore verso forme di rifiuto del padre. Sulla scorta di quanto sopra, ritiene il Collegio che un affidamento condiviso ad entrambi i genitori sarebbe pregiudizievole per la minore e contrario al suo interesse, non apparendo il padre come dotato di sufficienti capacità genitoriali, va da sé che la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale comporta l'affido in via esclusiva del minore alla madre con collocamento presso la stessa;
prevedendo, dunque, che anche le decisioni di maggior interesse vengano assunte dalla madre, presso cui resterà collocata, intendendo per tali le decisioni relative alla residenza, istruzione e profili sanitari. Si dispone che la decisione in ordine al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio venga demandato esclusivamente alla ricorrente. Quanto al regime di visita e frequentazione, il Tribunale ritiene, considerato quanto sopra e rilevato l'assenza di contatti tra le parti, di non dover disporre allo stato un palinsesto di visite minime tra il padre e la minore, tenuto conto dell'irreperibilità del resistente e della già detta comprovata noncuranza e trascuratezza dimostrata nei confronti della figlia.
6. Sulla domanda di mantenimento Il Tribunale ritiene che, anche se la figlia è affidata in via esclusiva alla madre e collocata presso la predetta, il padre, decaduto dalla responsabilità genitoriale, debba concorrere al mantenimento della minore e della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente. Infatti, come rilevato dalla Suprema Corte, “in tema di separazione personale tra coniugi, l'obbligo della corresponsione dell'assegno di mantenimento di un minore non può essere subordinato al rispetto delle prescrizioni
Pag. 7 relative al diritto di visita del genitore obbligato al mantenimento presso il coniuge affidatario della prole: la corresponsione dell'assegno e la regolamentazione degli incontri costituiscono strumenti per la realizzazione di diritti indisponibili della prole, ben distinti tra loro;
pur se la regolamentazione degli incontri soddisfa, al tempo stesso, anche il diritto-dovere del genitore non affidatario di vedere ed avere con sè la prole, l'esercizio del diritto di visita rimane invero subordinato alla tutela dell'interesse minorile, tanto da poter essere escluso qualora abbia ad arrecare danno ai figli. Ne consegue che, qualora il genitore non affidatario e debitore del mantenimento sia privato, a causa del comportamento (anche colpevole) del coniuge affidatario, della possibilità di vedere la prole e permanere con essa, egli non può tuttavia sospendere l'erogazione del mantenimento, nemmeno se l'assegno da lui dovuto sia diretto ad assicurare esigenze della prole superiori alle esigenze minime, avendo la prole diritto ad un livello di vita correlato alle possibilità economiche dei genitori ed analogo, per quanto possibile, al tenore di vita da essa goduto prima della separazione dei genitori”. (Cass. civ. Sez. I, 22/03/1993, n. 3363) Or dunque tenuto conto delle reciproche posizioni economiche e della disparità reddituale tra le parti, il Tribunale ritiene congruo ed equo, alla luce della documentazione economica acquisita, la conferma delle condizioni di separazione, in punto di mantenimento.
7. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico di parte ricorrente nella misura di € 3.809,00 tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, da versarsi a carico dell'erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di parte ricorrente;
*****
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto in EC (VA) in data 4.11.2003 e Parte_1 Controparte_1
, atto trascritto nei registri del Comune di EC (VA) alla Parte I, n. 5, anno
[...]
2003;
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4. pronuncia la decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo CP_1
(C.F. ) nato a [...] il [...],
[...] C.F._2 residente in [...]. 5. affida in via super esclusiva alla madre Persona_6 [...]
, con collocamento presso quest'ultima; Parte_1
6. dispone che eserciterà in via esclusiva, ai sensi Parte_1 dell'art. 337-quater, comma 3 c.c., la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse riguardanti la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
7. dispone che le decisioni in ordine al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei minori venga demandato esclusivamente alla ricorrente.
Pag. 8 8. conferma l'obbligo di a corrispondere, a titolo di Controparte_1 assegno di mantenimento per le figlie e Persona_7 [...]
l'importo di 800,00, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre Persona_6 rivalutazione Istat su base annuale;
9. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino;
10. condanna al pagamento delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 3.809,00 oltre al rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA sull'imponibile;
11. dispone che le spese così liquidate siano versate dal resistente all'Erario anticipatario;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4.4.2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
Pag. 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1983/2023 promossa da:
, (C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 27.08.1975, residente in [...], difesa dall'avv. Elisabetta Lazzari e domicilio eletto come in atti;
RICORRENTE CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
20.06.1979, residente in [...]. RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente: 1) Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio di rito civile contratto in data 04.11.2003 avanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EC (VA)tra la IG.ra
[...]
e il IG. con ordine di annotazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Parte_1 Controparte_1 medesimo Comune. Pers 2) Confermare, come già disposto in sentenza di separazione, l'affido super-esclusivo della minore con collocamento prevalente presso la madre e attribuendo alla medesima ogni potere decisionale nell'interesse e a tutela
Pag. 1 della minore, anche per le decisioni di maggiore importanza riguardanti la salute, l'educazione e l'istruzione, tenendo ovviamente conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, secondo il modello individuato dal legislatore attraverso la previsione all'art. 337-quater comma 3 c.c. introdotto dal D. Lgs. n. 154/2013; nulla disporre per
essendo ormai maggiorenne. Per_2 Pers
3) Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del IG. sulla minore Controparte_1 ai sensi dell'art. 330 c.c. stante i comportamenti gravemente omissivi dal padre posti in essere negli anni, considerato che la relazione padre-figlia è ormai irrecuperabile e il pregiudizio per la minore ormai irreversibile.
4) In punto mantenimento, confermare l'obbligo per il padre di versare, quale contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 800,00 (€ 400,00 a figlia) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, o quella somma minore o maggiore meglio vista dall'Ill.mo Tribunale, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
5) Disporre che il padre provveda altresì al rimborso del 50% delle spese di carattere straordinario mediche, scolastiche, sportive e ricreative relative alle figlie. Dette spese straordinarie sono qui di seguito meglio specificate, con richiamo al Protocollo della Corte D'Appello di Torino del 15.03.2016 applicato dal Tribunale di Novara che si riporta di seguito: • spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari
• spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e cure oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N.; d) farmaci particolari
• spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
) mensa e buoni pasto
• spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria o in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (es. materiale di inizio anno scolastico)
• spese extra-scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola, centro estivo e ricreativo. Una volta sostenute dal genitore dette spese, secondo i criteri sopra indicati, il rimborso da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove necessaria e richiesta. 6) Disporre che l'assegno unico universale per le figlie sia percepito al 100% dalla madre così come ogni altro sussidio
o indennità relativa alle figlie. CP_ 7) Disporre che la IG.ra perda il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Parte_1
8) Autorizzare la IG.ra a ottenere il rilascio della carta d'identità, passaporti e documenti validi per Parte_1
l'espatrio anche relativi alle figlie minori con annotazione da parte della competente autorità dell'intervenuta Pers decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore Con vittoria di spese e del compenso professionale ex DM. n. 55/2014 e n. 147/2022. In via istruttoria: * si chiede ammettersi prova per testi, se ritenuto necessario, sulle circostanze di cui in premessa, da intendersi qui riprodotte, al fine di comprendere i rapporti (inesistenti) con il padre in ragione dell'avanzata richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Si indicano all'uopo quali testimoni la figlia , ormai Per_2
Pag. 2 maggiorenne; i fratelli della ricorrente IG. e IG. Parte_2 Persona_3
alcuni amici stretti della ricorrente, IG.ra IG.ra tutti
[...] Persona_4 Persona_5 CP_2
a conoscenza dell'assenza del resistente dalla vita delle figlie. * ordinare l'esibizione (se si costituirà in giudizio) o CP_ acquisire d'ufficio le dichiarazioni reddituali del IG. ai fini della quantificazione dell'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento delle figlie. Si confida nell'integrale accoglimento da parte di Codesto Ill.mo Tribunale delle condizioni così come sopra formulate”
Per il Curatore Speciale Si associa alle conclusioni di parte ricorrente.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa le condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 05.10.2023, adiva il Tribunale Parte_1 di Novara per ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto in EC (VA) in data 4.11.2003 con , atto trascritto nei Controparte_1 registri del Comune di EC (VA) alla Parte I, n. 5, anno 2003; Dall'unione trai i coniugi nascevano le figlie , in data 11.10.2004, maggiorenne ma non Per_2 Pers economicamente indipendente, e in data 26.11.2014, minorenne;
Con sentenza n. 529 del 23.07.2021, il Tribunale di Novara pronunciava la separazione tra i coniugi, disponendo l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre, con collocamento presso quest'ultima, rimettendo all'accordo delle parti ed alla volontà della minore la regolamentazione del diritto di visita paterno. Sotto il profilo economico, poneva a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie di euro 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente lamentava la prolungata assenza di contatti e frequentazione tra il padre e la minore Pers per oltre sei anni al punto che ad oggi, non riconoscerebbe il padre. Inoltre, l'irreperibilità del resistente creava dei problemi, anche, per il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio. Ancora, evidenziava come il resistente, nonostante la statuizione di contribuire al mantenimento delle figlie, non contribuisse al mantenimento delle stesse e alle spese straordinarie. Sulla scorta di quanto sopra, chiedeva che venisse disposto l'affidamento super esclusivo della minore alla ricorrente. A fronte del disinteresse del padre verso le figlie, nei confronti delle quali non manteneva più alcun rapporto, chiedeva altresì che venisse pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
* All'udienza del 1.12.2023, il Giudice ha provveduto alla nomina di un Curatore Speciale per i minori, ai sensi dell'art. 473 bis.8 c.p.c. All'udienza del 9.4.2024, il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, ha proceduto all'ascolto di parte ricorrente.
ha dichiarato: “dopo la separazione lui l'anno scorso mi ha chiamato Parte_1 chiedendomi la sentenza della separazione;
quando ha saputo della separazione ha smesso di darmi i soldi, è sparito.
Pag. 3 Siccome io sapevo che era a Genova che lavorava, io non volevo dargli la sentenza, poi gliel'ho data perché mi ha detto che in Brasile risultavamo ancora sposati;
poi sono venuta a sapere che voleva la sentenza per tornare in Brasile. Io penso che sia in Brasile, è della mia città in Brasile, ma non so dove si trova ora, si è fatto un'altra famiglia. Il papà non ha mai cercato le figlie;
la grande l'ha aspettato per un anno. La grande mi ha detto che lo bloccava perché non l'ha mai cercata. La piccola non lo saprebbe riconoscere. Io al momento prendo il reddito di cittadinanza e faccio lavoretti di pulizie nel paesino dove abito, niente di più”.
Con ordinanza del 11 luglio 2024, il Giudice ha adottato i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., ha confermato le statuizioni economiche previste nella sentenza di separazione, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa l'udienza.
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2. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte ricorrente. Quanto alle questioni relative al contributo alle condizioni economiche delle parti e, conseguentemente, al mantenimento della prole, il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali acquisite, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata.
3. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda relativa alla declaratoria dello scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando
Pag. 4 il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 529 del 23.07.2021, del Tribunale di Novara. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la ricorrente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
4. Sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale Orbene, con riferimento alla domanda avanzata da parte ricorrente di decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo al , domanda alla quale ha Controparte_1 aderito anche il curatore speciale della minore, è opportuno preliminarmente evidenziare che, come rilevato dalla Suprema Corte, l'art. 330 c.c. prevede che "il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. È necessario e sufficiente, affinché possa essere pronunciata la decadenza, che la condotta tenuta dal genitore risulti oggettivamente lesiva ed in violazione dei doveri su di esso gravanti, a prescindere da qualsiasi valutazione di colpevolezza. La decadenza può essere pronunciata soltanto se dalla violazione dei doveri gravanti sui genitori sia derivato al minore un pregiudizio, e soltanto ove detto giudizio sia grave. Qualora infatti il pregiudizio cagionato al minore non si presti ad essere qualificato in termini di gravità, possono essere adottati i provvedimenti di cui agli artt. 333 o 334, ma non può essere pronunciata la decadenza. La gravità dell'inadempimento, infatti, esclude ogni fiducia residuale del genitore. Inoltre, stante la funzione "preventiva" e non repressiva del rimedio, il pregiudizio del figlio deve ritenersi non già quello verificatosi in forza degli atti compiuti dai genitori, ma il pregiudizio futuro, poiché esso potrebbe derivare dalla reiterazione di altri atti dello stesso genere, rispetto a quelli già compiuti, che si rendono prevedibili. Non occorre, dunque, che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno. Inoltre, la decadenza implica "sospensione" della responsabilità genitoriale e concerne solo l'esercizio della stessa per cui il genitore che ne è colpito non può esercitarla anche se ne rimane "titolare". (Cass. civ. Sez. I Ord., 12/07/2022, n. 22006). Ebbene, ritiene il Collegio che la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo al sia meritevole di accoglimento. Controparte_1
Durante il corso del giudizio è emerso, invero, che il ha Controparte_1 Pers tenuto condotte tali da arrecare pregiudizio alla figlia minore Nello specifico, il resistente, che non si è nemmeno costituito nel presente procedimento, a partire dal processo di separazione con la moglie, ad oggi si è reso totalmente noncurante nei confronti della figlia, dimostrando un assoluto disinteresse nei confronti della stessa sia per quanto concerne il mantenimento della minore sia con riferimento alle visite con la medesima. Dall'istruttoria è riscontrabile, che non vede la figlia da sei Controparte_1 anni e, quindi, non si occupa minimamente della stessa, della gestione, dell'educazione, ponendo pertanto in essere la violazione dei diritti e doveri del figlio, come sancito espressamente dall'art. 315 bis c.c., nonché dall'art. 30 Cost.
Pag. 5 Il Tribunale ritiene dunque fondata la suddetta domanda, la cui fondatezza è avallata altresì dalle dichiarazioni rese dalla minore Le predette dichiarazioni, invero, si ritengono attendibili e pienamente concordanti considerata la condotta processuale tenuta dal , dichiarato contumace. Controparte_1
Come rilevato dalla Suprema Corte, infine, “la decadenza implica "sospensione" della responsabilità genitoriale e concerne solo l'esercizio della stessa, per cui il genitore che ne è colpito non può esercitarla anche se ne rimane "titolare” (Cass. civ. Sez. I Ord., 12/07/2022, n. 22006).
5. Sul regime di affidamento e collocamento Come è noto, nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337 ter, co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337 quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Per quanto qui di interesse, va, peraltro, ricordato che la Suprema Corte ha ammesso la sussistenza dei presupposti per un affido esclusivo anche a fronte di comportamenti gravemente omissivi da parte del genitore;
sul punto, Cassazione ha, infatti, ritenuto che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587). Ai sensi dell'art. 337 quater, terzo comma, c.c., anche in caso di affido esclusivo, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il Tribunale può, tuttavia, stabilire diversamente, disponendo che, nell'interesse del minore, anche le decisioni di maggior interesse vadano riservate al genitore affidatario, fermo l'obbligo di vigilanza dell'altro genitore. Si tratta del modello di affido c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato, in presenza del quale al genitore non affidatario rimane il diritto/dovere di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore.
Pag. 6 Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Nel caso di specie, il Collegio ritiene, che vi siano i presupposti per disporre l'affido super esclusivo della minore in favore della madre. Sul punto, deve, in primo luogo, osservarsi come dal procedimento sia emersa la progressiva indifferenza da parte del resistente nei confronti della minore, che trova conferma nella mancata costituzione nel presente giudizio. In particolare, è emerso come non mantenga alcun serio ed Controparte_1 apprezzabile contatto con la minore da, ormai, diversi anni. Ancora, non risulta che il resistente si sia mai interessato alla vita della minore né da un punto di vista materiale né da un punto di vista spirituale. La circostanza, oltre ad essere stata rappresentata dalla ricorrente, ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dalla figlia minorenne in sede di ascolto da parte del Curatore speciale. La minore, infatti, ha dichiarato di avere ricordo del padre soltanto perché lo ha visto nelle fotografie. La bambina, inoltre, ha riferito che le piacerebbe avere un papà, ma non quello. Da quanto riportato, è evidente che in relazione al resistente non è allo stato formulabile un giudizio di capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, necessari per il mantenimento dell'affido condiviso. Al contrario, la sua costante assenza nella vita della minore rende necessario evitare che “la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia” (Ord. Trib. Milano 20/03/2014 - est. Dott. Giuseppe Buffone). Per quanto concerne la madre, non è emerso alcun elemento di allarme in ordine al rapporto con la minore;
la quale è in grado di prendersi cura della figlia in tutti gli aspetti. Né vi sono segnali che la madre abbia indirizzato la minore verso forme di rifiuto del padre. Sulla scorta di quanto sopra, ritiene il Collegio che un affidamento condiviso ad entrambi i genitori sarebbe pregiudizievole per la minore e contrario al suo interesse, non apparendo il padre come dotato di sufficienti capacità genitoriali, va da sé che la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale comporta l'affido in via esclusiva del minore alla madre con collocamento presso la stessa;
prevedendo, dunque, che anche le decisioni di maggior interesse vengano assunte dalla madre, presso cui resterà collocata, intendendo per tali le decisioni relative alla residenza, istruzione e profili sanitari. Si dispone che la decisione in ordine al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio venga demandato esclusivamente alla ricorrente. Quanto al regime di visita e frequentazione, il Tribunale ritiene, considerato quanto sopra e rilevato l'assenza di contatti tra le parti, di non dover disporre allo stato un palinsesto di visite minime tra il padre e la minore, tenuto conto dell'irreperibilità del resistente e della già detta comprovata noncuranza e trascuratezza dimostrata nei confronti della figlia.
6. Sulla domanda di mantenimento Il Tribunale ritiene che, anche se la figlia è affidata in via esclusiva alla madre e collocata presso la predetta, il padre, decaduto dalla responsabilità genitoriale, debba concorrere al mantenimento della minore e della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente. Infatti, come rilevato dalla Suprema Corte, “in tema di separazione personale tra coniugi, l'obbligo della corresponsione dell'assegno di mantenimento di un minore non può essere subordinato al rispetto delle prescrizioni
Pag. 7 relative al diritto di visita del genitore obbligato al mantenimento presso il coniuge affidatario della prole: la corresponsione dell'assegno e la regolamentazione degli incontri costituiscono strumenti per la realizzazione di diritti indisponibili della prole, ben distinti tra loro;
pur se la regolamentazione degli incontri soddisfa, al tempo stesso, anche il diritto-dovere del genitore non affidatario di vedere ed avere con sè la prole, l'esercizio del diritto di visita rimane invero subordinato alla tutela dell'interesse minorile, tanto da poter essere escluso qualora abbia ad arrecare danno ai figli. Ne consegue che, qualora il genitore non affidatario e debitore del mantenimento sia privato, a causa del comportamento (anche colpevole) del coniuge affidatario, della possibilità di vedere la prole e permanere con essa, egli non può tuttavia sospendere l'erogazione del mantenimento, nemmeno se l'assegno da lui dovuto sia diretto ad assicurare esigenze della prole superiori alle esigenze minime, avendo la prole diritto ad un livello di vita correlato alle possibilità economiche dei genitori ed analogo, per quanto possibile, al tenore di vita da essa goduto prima della separazione dei genitori”. (Cass. civ. Sez. I, 22/03/1993, n. 3363) Or dunque tenuto conto delle reciproche posizioni economiche e della disparità reddituale tra le parti, il Tribunale ritiene congruo ed equo, alla luce della documentazione economica acquisita, la conferma delle condizioni di separazione, in punto di mantenimento.
7. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico di parte ricorrente nella misura di € 3.809,00 tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, da versarsi a carico dell'erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di parte ricorrente;
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto in EC (VA) in data 4.11.2003 e Parte_1 Controparte_1
, atto trascritto nei registri del Comune di EC (VA) alla Parte I, n. 5, anno
[...]
2003;
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4. pronuncia la decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo CP_1
(C.F. ) nato a [...] il [...],
[...] C.F._2 residente in [...]. 5. affida in via super esclusiva alla madre Persona_6 [...]
, con collocamento presso quest'ultima; Parte_1
6. dispone che eserciterà in via esclusiva, ai sensi Parte_1 dell'art. 337-quater, comma 3 c.c., la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse riguardanti la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
7. dispone che le decisioni in ordine al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei minori venga demandato esclusivamente alla ricorrente.
Pag. 8 8. conferma l'obbligo di a corrispondere, a titolo di Controparte_1 assegno di mantenimento per le figlie e Persona_7 [...]
l'importo di 800,00, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre Persona_6 rivalutazione Istat su base annuale;
9. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino;
10. condanna al pagamento delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 3.809,00 oltre al rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA sull'imponibile;
11. dispone che le spese così liquidate siano versate dal resistente all'Erario anticipatario;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4.4.2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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