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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/10/2025, n. 3425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3425 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 12066/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale delle Imprese, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Niccolò Calvani Presidente dott.ssa Laura Maione Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12066/2021 R.G. promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Daniele
[...] C.F._2
NE (C.F. , p.e.c. ed C.F._3 Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lucca, Via Borgo Giannotti n. 109
ATTORI contro in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Pinto (C.F. ; p.e.c. C.F._4
e Francesco Speronello (C.F. Email_2
; p.e.c. ed elettivamente C.F._5 Email_3 domiciliata presso lo studio del primo in Pisa, Lungarno Bruno Buozzi n. 3
CONVENUTA
CONCLUSIONI N. 12066/2021 R.G. 2 / 12
ATTORI hanno concluso come da foglio di p.c.:
“a) RIPROPONE l'istanza di convocazione del c.t.u. a chiarimenti, affinché risponda agli specifici quesiti posti dal c.t. di parte attrice nelle osservazioni sub Doc. 16, § 3. Riepilogo delle richieste del c.t. di parte attrice al c.t.u., pp. 36-40: si fa constare l'insufficienza dei chiarimenti già forniti dal c.t.u.;
b) RIPROPONE l'istanza di espletamento di c.t.u. per valutare se il compenso dell'amministratore, stabilito con la deliberazione assembleare impugnata, sia – come sostenuto dalla parte attrice e contestato, invece, dalla società convenuta – irragionevole, sproporzionato o eccessivamente oneroso, secondo i parametri posti dalla giurisprudenza richiamata nei precedenti scritti difensivi: senza un accertamento tecnico sul punto non sembra infatti possibile risolvere la questione, che assume valenza decisiva ai fini dell'impugnativa;
c) RIPROPONE ogni altra istanza istruttoria non accolta e ogni altra difesa;
precisa le proprie CONCLUSIONI
Voglia il Giudice adito, previo quanto in a), b) e c), contrariis reiectis:
- PRONUNCIARE, per le dedotte ragioni e ai sensi dell'art. 2479-ter c.c., l'invalidità di tutte le deliberazioni prese dall'assemblea della società nella riunione del 25.6.2021, Controparte_1 ordinando all'amministratore: (i) di provvedere all'iscrizione nel R.I. del dispositivo della sentenza, ai sensi dell'art.2378, co. 6, c.c. e (ii) di prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 2377, co. 7, c.c., con ogni altra conseguenziale pronuncia, con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso forfettario (15%) ex art. 2, co. 2, D.M. n.
55/2014, contributo previdenziale e IVA come per Legge.”
CONVENUTA ha concluso come da foglio di p.c.:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze – Sezione Specializzata in materia di impresa, contrariis reiectis:
(a) rigettare integralmente le domande formulate dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 perché radicalmente infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte indicate in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia;
(b) con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
In via istruttoria: N. 12066/2021 R.G. 3 / 12
A) insiste per l'ammissione dei mezzi di prova non ammessi dal G.I. come da ordinanza resa all'udienza del 22/4/2022 (prove per testimoni e per interrogatorio formale di cui ai capitoli 1, da 2 a 2.13, 3, 4,
4.4, 4.5, 5, da 6 a 9, di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. della comparente del
29/3/2022, da aversi qui trascritti con i nominativi dei testi e degli interpellandi indicati in detta memoria);
B) si riporta ai documenti prodotti e deposita, in ordine progressivo di numerazione, i seguenti documenti sopravvenuti all'ultima udienza:
39) comunicazione del 16/10/2024; Parte_3
40) sentenza Trib. Firenze Sez. Impresa n. 3091/2024 pubblicata il 7/10/2024 nella causa R.G. n.
9532/2021.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 premesso di essere soci di minoranza di (16,66% di quote ciascuno), Controparte_1 hanno impugnato la delibera assembleare del 25.06.2021 assunta con il loro voto contrario e il voto favorevole del solo socio di maggioranza – nonché a.u. Persona_1 della società - con cui è stato approvato il bilancio dell'esercizio 2020 e aumentato il compenso dell'amministratore unico (da € 38.736 a € 116.932,32 annui).
1. L'approvazione del bilancio al 31.12.2020
Gli attori hanno evidenziato due profili di nullità della parte della delibera avente ad oggetto l'approvazione del bilancio 2020, ex art. 2379 ter, comma 3, c.c.:
a) la violazione del principio di veridicità, di cui all'art. 2423, comma 2, c.c.: nel bilancio sarebbe stato riportato un utile fittizio, con conseguente occultamento di una perdita d'esercizio di € 214.944, stante l'omessa imputazione a conto economico dei canoni di leasing di competenza dell'esercizio 2020, in violazione del principio della competenza economica di cui all'art. 2423 bis, comma 1, n. 3, c.c. e del decreto c.d. “Cura
Italia”; N. 12066/2021 R.G. 4 / 12
b) la violazione del principio di chiarezza: l'amministratore avrebbe omesso di fornire i chiarimenti richiesti dai soci in assemblea, con conseguente lesione del loro diritto di informazione.
I due profili devono essere valutati separatamente.
1.a) La violazione del principio di veridicità è stata oggetto di consulenza tecnica d'ufficio.
Al 31.12.2020 la società aveva in essere dei contratti di leasing e, come si legge nella nota integrativa, la scelta dell'a.u. è stata quella di contabilizzarli “per la sola quota realmente fatturata. Non è stato riportato, per competenza, l'importo sospeso a norma del D.L. 18/2020 c.d.
Cura Italia”.
Invero, nel bilancio risultano canoni di leasing per € 95.426,17, importo pari alla quota capitale dei canoni che sono stati pagati i primi mesi del 2020, ossia fino all'ottenimento della citata moratoria del D.L. 18/2020, mentre non vi è traccia dell'ulteriore quota capitale del periodo, decorrente dall'ottenimento della moratoria sino al 31/12/2020, il cui importo è pari ad € 232.687,81, atteso che i canoni di leasing complessivamente di competenza dell'esercizio sono di € 328.113,98.
Durante il periodo pandemico da Covid-19, il D.L. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, all'art. 56, comma 2, lett. c), ha previsto che “per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti;
è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale”; questa misura è stata poi prorogata dal successivo cd. Decreto sostegni bis sino al 31.12.2021.
Il problema si è posto in ordine alla contabilizzazione di tale moratoria: rinviando alla c.t.u. per la ricostruzione dell'excursus dottrinale e ordinamentale in materia, ha CP_1 deciso di utilizzare il cd. metodo finanziario, che consiste nel non imputare a conto economico i canoni di leasing per la durata della sospensione, come conseguenza della non applicabilità, al caso di specie, del principio OIC 19 “Debiti”. N. 12066/2021 R.G. 5 / 12
A fronte dell'assenza di una specifica indicazione normativa sul tema, questo collegio condivide invece la soluzione indicata dal consulente in quanto maggiormente rappresentativa dell'intento del legislatore emergenziale e aderente ai principi contabili nazionali, che si basa sul diverso metodo cd. patrimoniale: l'utilizzatore deve appostare nella voce B.8. “Costi per godimento dei beni di terzi” del conto economico tutti i canoni di leasing di competenza dell'esercizio e, per ragioni di trasparenza informativa, indicarne gli effetti in nota integrativa, sebbene per i bilanci redatti in forma abbreviata – come nel caso di - l'art. 2435 bis c.c. non contenga alcuna indicazione circa l'informativa CP_1 su operazioni di locazione finanziaria.
Non può infatti essere condivisa la tesi difensiva della convenuta in ordine all'inoperatività del principio della contabilizzazione della moratoria dei leasing secondo il principio pro-rata temporis, enunciato dall'OIC 19, “Debiti”; secondo poiché in CP_1 questo caso la sospensione non scaturisce da un “accordo” tra debitore e creditore, come sarebbe richiesto dal ricordato principio, ma dall'esercizio unilaterale di un diritto riconosciuto al debitore/utilizzatore ex lege (ossia dal c.d. Decreto “Cura Italia”), allora si uscirebbe dal suo ambito di applicazione.
Tuttavia, si ritiene che la regola espressa nel paragrafo A.7 dell'OIC 19, che prevede la
“rimodulazione dell'imputazione a conto economico dei canoni di leasing residui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell'eventuale risconto iscritto a fronte del maxicanone pattuito”, a partire dall'anno di ottenimento della moratoria dei canoni di locazione finanziaria, sia di natura generale e, quindi, applicabile anche al caso che qui interessa.
Peraltro, in occasione dell'ulteriore ipotesi di moratoria già sperimentata dall'ordinamento, ossia quella accordata dall'art. 5, comma 3 quater, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, emanato a seguito della rilevante crisi finanziaria di quegli anni, con cui era stata concessa la sospensione del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing, è stato emanato il documento CNDCEC n. 6 del 16 febbraio 2011 nel quale si prospetta come preferibile la soluzione denominata “Rimodulazione dei canoni di leasing imputati a conto economico”. In altri termini, con l'adesione alla moratoria, l'esercizio dell'opzione di riscatto viene differito, con conseguente allungamento della durata contrattuale del leasing originariamente definita e contestuale incremento dell'impegno economico dell'impresa, N. 12066/2021 R.G. 6 / 12
la quale si trova così a dover corrispondere, rispetto alla situazione ante‐moratoria, maggiori interessi passivi che maturano sul debito residuo per il periodo di sospensione.
A ciò si aggiunga che tale criticità, avente ad oggetto l'utilizzazione di un errato criterio di contabilizzazione della moratoria da parte dell'a.u., è stata sollevata anche dal revisore che, in sede di approvazione del bilancio 2020, ha espresso un “giudizio con rilievi”, sostenendo che “Una corretta imputazione dei canoni di leasing avrebbe comportato un risultato negativo, che comunque, avrebbe trovato copertura nelle riserve disponibili della società”.
Diversamente detto, il revisore ha ritenuto non correttamente applicata la normativa del
Decreto Cura Italia, giacché la moratoria non sospende l'imputazione dei canoni di leasing come costi di competenza dell'esercizio, che devono comunque essere indicati nel conto economico, bensì determina solo lo slittamento del termine di pagamento delle rate dei canoni di leasing, con conseguente ricalcolo degli interessi passivi.
Dalla consulenza tecnica è poi emerso che tale errore nella contabilizzazione è di gran lunga superiore alla soglia di significatività: sulla base di un giudizio espresso sui piani della significatività, sia rispetto al bilancio nel suo complesso, che operativa e specifica, il c.t.u. ha ravvisato il limite massimo tollerabile, calcolato in percentuale sul “totale attivo”, pari a € 152.813,00, mentre la differenza dell'importo contabilizzato è di € 232.687,81, giacché a fronte dell'importo totale dei canoni di leasing di competenza dell'esercizio di €
328.113,98, sono stati iscritti a bilancio canoni per soli € 95.426,17.
Ne deriva che, a prescindere dal fatto che di tale scelta metodologica per la contabilizzazione della moratoria sia stata data evidenza nella nota integrativa e che, come rilevato dal revisore, il risultato di esercizio negativo avrebbe comunque potuto trovare copertura nelle riserve disponibili della società, il rilevante errore determinato dalla non corretta appostazione dei canoni di leasing inficia la veridicità dell'intero bilancio.
In altri termini, l'accertamento della veridicità del bilancio prescinde dall'eventuale erosione del capitale sociale o dal risultato di esercizio negativo che ne possa conseguire, attenendo la violazione esclusivamente alla veritiera rappresentazione della situazione contabile della società, indipendentemente dalle ulteriori conseguenze che ciò possa comportare.
Tale doglianza deve, quindi, essere accolta e la delibera, in parte qua, dichiarata nulla. N. 12066/2021 R.G. 7 / 12
1.b) La violazione del principio di chiarezza lamentata dagli attori è conseguente alla omessa informazione, in sede dell'assemblea la cui delibera è stata impugnata, da parte dell'amministratore su alcune questioni specificamente indicate dai soci.
In particolare, a fronte della richiesta di chiarimenti su 11 punti, l'a.u. ha dichiarato di riservarsi di rispondere sui quesiti di cui ai nn. 1, 2, 3, 7, 9 e 10, mentre ha esposto la situazione rispetto agli altri.
La società ha sostenuto che quelle su cui l'a.u. si è riservato di rispondere sarebbero informazioni non significative ai fini dell'approvazione del bilancio e che, infatti, non sono state oggetto di contestazione nel presente giudizio di impugnazione (ad eccezione della richiesta n. 10 relativa alla mancata imputazione a conto economico dei canoni di leasing), ed ha altresì fatto valere ragioni di riservatezza nei confronti dei soci di minoranza.
I punti oggetto di discussione sono i seguenti:
1) “La società ha effettuato investimenti in immobilizzazioni materiali nel 2020 per circa euro
600.000. Si chiede di sapere quali cespiti sono stati acquistati e per quale scopo”;
2) “I crediti verso clienti ammontano a euro 1.934.959. Nella massa creditizia sono ricompresi crediti sorti nel 2019 o in esercizi precedenti? Se sì, a quanto ammontano?”;
3) “I crediti per imposte anticipate ammontato a euro 65.756. In nota integrativa si legge che «le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili». Si chiede di acquisire la suddetta pianificazione fiscale”;
9) “Come mai l'incidenza del costo per materie sul valore della produzione è passata da circa il 28%
(1.200.901/4.241.343) al 36% (1.387.669/3.807508)?”;
10) “I costi per godimento di beni di terzi che figurano nel bilancio 2020 sono pari a euro 317.205 quando nel precedente bilancio assommavano a euro 636.996. Quanto della differenza tra i due valori è riferibile alla diversa contabilizzazione dei canoni di leasing visto che in nota integrativa si segnala che
«...la società... ha adottato la contabilizzazione dei leasing per la sola quota realmente fatturata [mentre] N. 12066/2021 R.G. 8 / 12
non è stato riportato, per competenza, l'importo sospeso a norma del D.L. 18/2020 c.d. Cura Italia»?
In altri termini, a quanto ammontano i canoni di leasing di competenza dell'esercizio 2020?”.
Ora, ai sensi dell'art. 2479 ter, comma 3, c.c., invocato dagli attori, possono essere impugnate le decisioni “prese in assenza assoluta di informazione”: occorre dunque distinguere a seconda che l'informazione sia del tutto mancante o solo erronea, ritenendo, questo tribunale, che solo il primo caso rientri nello schema legale delle invalidità tipiche di cui al terzo comma dell'art. 2479 ter c.c..
Nel caso che ci occupa, si deve rilevare che, da un lato, le informazioni inerenti al bilancio, la cui mancanza determinerebbe carenza assoluta di informazione, sono state fornite e, dall'altro, la mera contestazione di singole voci non può costituire motivo ostativo all'approvazione del bilancio in assenza di critiche circostanziate e giustificate: in altri termini, mentre l'osservazione inerente all'errata contabilizzazione dei canoni di leasing è stata argomentata e discussa in sede di assemblea (punti nn. 10 11), ed è oggetto anche di questo giudizio, gli altri temi sollevati sono mere considerazioni o richieste di chiarimenti che, a ben vedere, sembrano essere anche pretestuosi – il riferimento è, ad esempio, alla richiesta di documentazione della causa in essere con la società di cui gli stessi attori sono amministratori (punti nn. 4, 5 e 6).
Le richieste non evase fanno riferimento a circostanze di cui si chiedono chiarimenti ma che non vengono criticate o indicate come imprescindibili ai fini dell'approvazione del bilancio.
Volendo, infatti, valutare l'omissione informativa, si deve, nel merito, osservare che:
1) non è stato contestato l'acquisto di cespiti materiali ma è stato chiesto solo di cosa si trattasse, senza contestazione alcuna in ordine al criterio utilizzato per la sua contabilizzazione;
2) né è stata contestata l'entità dei crediti verso clienti, essendo di interesse solo la specificazione dell'anno di riferimento;
3) è stata chiesta l'acquisizione della pianificazione fiscale che, se può essere oggetto di legittimo controllo sulla gestione da parte del socio, è inconferente rispetto alla chiarezza del bilancio;
N. 12066/2021 R.G. 9 / 12
9) neanche l'incidenza del costo delle materie sul valore della produzione è oggetto di contestazione ed è comunque irrilevante rispetto alla lamentata mancanza di chiarezza;
10) il tema della contabilizzazione dei canoni di leasing è stato oggetto di risposta al collegato punto 11.
Si ritiene, quindi, infondata la lamentela circa la violazione del principio di chiarezza del bilancio 2020.
2. L'aumento del compenso dell'amministratore unico
Gli attori hanno altresì impugnato la parte della delibera del 25.06.2021 con cui il compenso dell'amministratore unico è stato aumentato da € 38.736 a € 116.932,32 annui, ritenendo che tale determinazione sia stata assunta in conflitto di interessi, stante il voto determinante dello stesso a.u. che vi ha partecipato in qualità di socio, oltre che sproporzionata nel quantum, essendo stato quasi triplicato l'importo.
Sotto il primo profilo, si deve osservare come sia prevalente l'orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, in base al quale “la delibera di quantificazione del compenso all'amministratore non è invalida per conflitto di interessi, ancorché adottata con il voto determinante dell'amministratore stesso, che abbia partecipato all'assemblea in veste di socio, poiché essa, pur consentendogli di conseguire un suo interesse personale, non comporta, di per sé, un pregiudizio all'interesse sociale.” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 23/04/2024, n. 10889). Invero, in tema di annullamento per conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 2373 c.c., della delibera assembleare, nella specie determinativa del compenso degli amministratori, il vizio ricorre quando essa è diretta al soddisfacimento di interessi extrasociali, in danno della società, senza che risulti condizionante in sé - ai fini del conflitto di interessi ovvero anche dell'eccesso di potere - la decisività del voto da parte dell'amministratore (beneficiario dell'atto) che sia anche socio (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 03/12/2008, n. 28748).
Quindi, la valutazione del pregiudizio che una tale decisione potrebbe apportare alla società deve passare per il secondo profilo, ossia per la stima dell'eventuale sproporzione del compenso così rideterminato.
Ai fini della determinazione giudiziale del compenso dell'amministratore e, quindi, della valutazione della sua irragionevolezza, il giudice può avvalersi di una pluralità di criteri, tra N. 12066/2021 R.G. 10 / 12
cui la situazione societaria, la resa economica, l'impegno dell'amministratore, i criteri adottati in precedenti esercizi, il compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni in relazione a società di medesime dimensioni (cfr. Trib Imprese Napoli, 10.12.2021).
Ora, questo collegio ritiene che il compenso così rideterminato non sia manifestamente sproporzionato, in considerazione di una molteplicità di elementi:
- il compenso dell'amministratore era rimasto invariato a € 38.736 sin dal
01.01.1977, senza alcun adeguamento, originariamente calcolato nella percentuale del 3% del fatturato, come illustrato nella stessa delibera impugnata;
- applicando la medesima percentuale al fatturato del 2020 (incontestato essendo che i ricavi delle vendite nel 2020 sono di oltre 4 milioni e che sono aumentate rispetto all'anno precedente), si otterrebbe l'importo di circa 122 mila euro;
- dalla disamina del bilancio al 2020 è infatti emerso che la società, nel momento in cui è stata assunta la delibera, aveva serie prospettive di prosecuzione dell'attività: nonostante gli eventi pandemici che hanno caratterizzato il 2020, come detto, i ricavi delle vendite sono aumentati rispetto al 2019;
- il 2020 si è quindi chiuso con un utile inferiore rispetto a quello del 2019 in considerazione dell'arresto dell'attività conseguente al lockdown, non ad una mala gestio da parte dell'a.u., essendo infatti diminuite le rimanenze e le lavorazioni, ma essendo la società riuscita ad aumentare le vendite;
- inoltre, il risultato operativo derivante dall'errata contabilizzazione dei canoni di leasing sarebbe stato negativo ma la società, come evidenziato dal revisore, avrebbe potuto coprire le perdite con le riserve e avrebbe comunque potuto fare affidamento sulle prospettive di continuità dell'attività produttiva;
- infine, anche prendendo come riferimenti i criteri di cui agli artt. 15 ss. ex D.M.
140/2012 disciplinanti il compenso spettante ai commercialisti per le attività di amministrazione, consulenza e redazione bilancio, la somma appare congrua: in particolare, in base alla tabella B, in applicazione dell'art. 19 del cit. D.M.
140/2012, sulla base dei dati di cui al bilancio 2020, sommando il reddito lordo (€
16.572) all'attività (€5.093.750), ne deriva una misura media tra l'1% che è €
51.103,22 e il 2% che è € 102.206,44. N. 12066/2021 R.G. 11 / 12
Ciò posto, si rileva la non manifesta irragionevolezza dell'importo anche con riferimento alla concreta attività svolta dall'a.u.: sebbene dalle prove testimoniali assunte (cfr. verbale del 17.06.2022) siano emerse indicazioni generiche in ordine agli adempimenti posti in essere da in qualità di a.u. della società - dal controllo della contabilità, Persona_1 scegliendo il commercialista di riferimento e vistando ogni singola fattura, all'attività promozionale, dalla selezione del personale alla direzione tecnica dei cantieri – delegando anche specifiche attività ad altrettanto specifico personale, come ad esempio l'ufficio gare per la conclusione dei contratti, è emerso che ha regolarmente svolto ordinarie funzioni gestorie.
Si ritiene, quindi, di rigettare la lagnanza in ordine alla parte della delibera impugnata in cui si è rideterminato il compenso dell'amministratore.
3. Le spese di lite
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
Quanto al compenso del c.t.u., come già liquidato, deve essere definitivamente posto a carico della società convenuta, avendo avuto la consulenza ad oggetto solo la domanda sulla quale quest'ultima è risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale delle imprese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara nulla la delibera assembleare del 25.06.2021 assunta da solo Controparte_1 nella parte relativa all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020; rigetta la domanda in ordine alla dichiarazione di nullità della delibera assembleare del
25.06.2021 assunta da nella parte relativa all'aumento del compenso Controparte_1 dell'amministratore unico;
compensa le spese di lite tra le parti;
pone il compenso del c.t.u., come già liquidato, definitivamente a carico di CP_1
[...] N. 12066/2021 R.G. 12 / 12
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott. Niccolò Calvani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale delle Imprese, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Niccolò Calvani Presidente dott.ssa Laura Maione Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12066/2021 R.G. promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Daniele
[...] C.F._2
NE (C.F. , p.e.c. ed C.F._3 Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lucca, Via Borgo Giannotti n. 109
ATTORI contro in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Pinto (C.F. ; p.e.c. C.F._4
e Francesco Speronello (C.F. Email_2
; p.e.c. ed elettivamente C.F._5 Email_3 domiciliata presso lo studio del primo in Pisa, Lungarno Bruno Buozzi n. 3
CONVENUTA
CONCLUSIONI N. 12066/2021 R.G. 2 / 12
ATTORI hanno concluso come da foglio di p.c.:
“a) RIPROPONE l'istanza di convocazione del c.t.u. a chiarimenti, affinché risponda agli specifici quesiti posti dal c.t. di parte attrice nelle osservazioni sub Doc. 16, § 3. Riepilogo delle richieste del c.t. di parte attrice al c.t.u., pp. 36-40: si fa constare l'insufficienza dei chiarimenti già forniti dal c.t.u.;
b) RIPROPONE l'istanza di espletamento di c.t.u. per valutare se il compenso dell'amministratore, stabilito con la deliberazione assembleare impugnata, sia – come sostenuto dalla parte attrice e contestato, invece, dalla società convenuta – irragionevole, sproporzionato o eccessivamente oneroso, secondo i parametri posti dalla giurisprudenza richiamata nei precedenti scritti difensivi: senza un accertamento tecnico sul punto non sembra infatti possibile risolvere la questione, che assume valenza decisiva ai fini dell'impugnativa;
c) RIPROPONE ogni altra istanza istruttoria non accolta e ogni altra difesa;
precisa le proprie CONCLUSIONI
Voglia il Giudice adito, previo quanto in a), b) e c), contrariis reiectis:
- PRONUNCIARE, per le dedotte ragioni e ai sensi dell'art. 2479-ter c.c., l'invalidità di tutte le deliberazioni prese dall'assemblea della società nella riunione del 25.6.2021, Controparte_1 ordinando all'amministratore: (i) di provvedere all'iscrizione nel R.I. del dispositivo della sentenza, ai sensi dell'art.2378, co. 6, c.c. e (ii) di prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 2377, co. 7, c.c., con ogni altra conseguenziale pronuncia, con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso forfettario (15%) ex art. 2, co. 2, D.M. n.
55/2014, contributo previdenziale e IVA come per Legge.”
CONVENUTA ha concluso come da foglio di p.c.:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze – Sezione Specializzata in materia di impresa, contrariis reiectis:
(a) rigettare integralmente le domande formulate dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 perché radicalmente infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte indicate in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia;
(b) con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
In via istruttoria: N. 12066/2021 R.G. 3 / 12
A) insiste per l'ammissione dei mezzi di prova non ammessi dal G.I. come da ordinanza resa all'udienza del 22/4/2022 (prove per testimoni e per interrogatorio formale di cui ai capitoli 1, da 2 a 2.13, 3, 4,
4.4, 4.5, 5, da 6 a 9, di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. della comparente del
29/3/2022, da aversi qui trascritti con i nominativi dei testi e degli interpellandi indicati in detta memoria);
B) si riporta ai documenti prodotti e deposita, in ordine progressivo di numerazione, i seguenti documenti sopravvenuti all'ultima udienza:
39) comunicazione del 16/10/2024; Parte_3
40) sentenza Trib. Firenze Sez. Impresa n. 3091/2024 pubblicata il 7/10/2024 nella causa R.G. n.
9532/2021.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 premesso di essere soci di minoranza di (16,66% di quote ciascuno), Controparte_1 hanno impugnato la delibera assembleare del 25.06.2021 assunta con il loro voto contrario e il voto favorevole del solo socio di maggioranza – nonché a.u. Persona_1 della società - con cui è stato approvato il bilancio dell'esercizio 2020 e aumentato il compenso dell'amministratore unico (da € 38.736 a € 116.932,32 annui).
1. L'approvazione del bilancio al 31.12.2020
Gli attori hanno evidenziato due profili di nullità della parte della delibera avente ad oggetto l'approvazione del bilancio 2020, ex art. 2379 ter, comma 3, c.c.:
a) la violazione del principio di veridicità, di cui all'art. 2423, comma 2, c.c.: nel bilancio sarebbe stato riportato un utile fittizio, con conseguente occultamento di una perdita d'esercizio di € 214.944, stante l'omessa imputazione a conto economico dei canoni di leasing di competenza dell'esercizio 2020, in violazione del principio della competenza economica di cui all'art. 2423 bis, comma 1, n. 3, c.c. e del decreto c.d. “Cura
Italia”; N. 12066/2021 R.G. 4 / 12
b) la violazione del principio di chiarezza: l'amministratore avrebbe omesso di fornire i chiarimenti richiesti dai soci in assemblea, con conseguente lesione del loro diritto di informazione.
I due profili devono essere valutati separatamente.
1.a) La violazione del principio di veridicità è stata oggetto di consulenza tecnica d'ufficio.
Al 31.12.2020 la società aveva in essere dei contratti di leasing e, come si legge nella nota integrativa, la scelta dell'a.u. è stata quella di contabilizzarli “per la sola quota realmente fatturata. Non è stato riportato, per competenza, l'importo sospeso a norma del D.L. 18/2020 c.d.
Cura Italia”.
Invero, nel bilancio risultano canoni di leasing per € 95.426,17, importo pari alla quota capitale dei canoni che sono stati pagati i primi mesi del 2020, ossia fino all'ottenimento della citata moratoria del D.L. 18/2020, mentre non vi è traccia dell'ulteriore quota capitale del periodo, decorrente dall'ottenimento della moratoria sino al 31/12/2020, il cui importo è pari ad € 232.687,81, atteso che i canoni di leasing complessivamente di competenza dell'esercizio sono di € 328.113,98.
Durante il periodo pandemico da Covid-19, il D.L. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, all'art. 56, comma 2, lett. c), ha previsto che “per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti;
è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale”; questa misura è stata poi prorogata dal successivo cd. Decreto sostegni bis sino al 31.12.2021.
Il problema si è posto in ordine alla contabilizzazione di tale moratoria: rinviando alla c.t.u. per la ricostruzione dell'excursus dottrinale e ordinamentale in materia, ha CP_1 deciso di utilizzare il cd. metodo finanziario, che consiste nel non imputare a conto economico i canoni di leasing per la durata della sospensione, come conseguenza della non applicabilità, al caso di specie, del principio OIC 19 “Debiti”. N. 12066/2021 R.G. 5 / 12
A fronte dell'assenza di una specifica indicazione normativa sul tema, questo collegio condivide invece la soluzione indicata dal consulente in quanto maggiormente rappresentativa dell'intento del legislatore emergenziale e aderente ai principi contabili nazionali, che si basa sul diverso metodo cd. patrimoniale: l'utilizzatore deve appostare nella voce B.8. “Costi per godimento dei beni di terzi” del conto economico tutti i canoni di leasing di competenza dell'esercizio e, per ragioni di trasparenza informativa, indicarne gli effetti in nota integrativa, sebbene per i bilanci redatti in forma abbreviata – come nel caso di - l'art. 2435 bis c.c. non contenga alcuna indicazione circa l'informativa CP_1 su operazioni di locazione finanziaria.
Non può infatti essere condivisa la tesi difensiva della convenuta in ordine all'inoperatività del principio della contabilizzazione della moratoria dei leasing secondo il principio pro-rata temporis, enunciato dall'OIC 19, “Debiti”; secondo poiché in CP_1 questo caso la sospensione non scaturisce da un “accordo” tra debitore e creditore, come sarebbe richiesto dal ricordato principio, ma dall'esercizio unilaterale di un diritto riconosciuto al debitore/utilizzatore ex lege (ossia dal c.d. Decreto “Cura Italia”), allora si uscirebbe dal suo ambito di applicazione.
Tuttavia, si ritiene che la regola espressa nel paragrafo A.7 dell'OIC 19, che prevede la
“rimodulazione dell'imputazione a conto economico dei canoni di leasing residui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell'eventuale risconto iscritto a fronte del maxicanone pattuito”, a partire dall'anno di ottenimento della moratoria dei canoni di locazione finanziaria, sia di natura generale e, quindi, applicabile anche al caso che qui interessa.
Peraltro, in occasione dell'ulteriore ipotesi di moratoria già sperimentata dall'ordinamento, ossia quella accordata dall'art. 5, comma 3 quater, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, emanato a seguito della rilevante crisi finanziaria di quegli anni, con cui era stata concessa la sospensione del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing, è stato emanato il documento CNDCEC n. 6 del 16 febbraio 2011 nel quale si prospetta come preferibile la soluzione denominata “Rimodulazione dei canoni di leasing imputati a conto economico”. In altri termini, con l'adesione alla moratoria, l'esercizio dell'opzione di riscatto viene differito, con conseguente allungamento della durata contrattuale del leasing originariamente definita e contestuale incremento dell'impegno economico dell'impresa, N. 12066/2021 R.G. 6 / 12
la quale si trova così a dover corrispondere, rispetto alla situazione ante‐moratoria, maggiori interessi passivi che maturano sul debito residuo per il periodo di sospensione.
A ciò si aggiunga che tale criticità, avente ad oggetto l'utilizzazione di un errato criterio di contabilizzazione della moratoria da parte dell'a.u., è stata sollevata anche dal revisore che, in sede di approvazione del bilancio 2020, ha espresso un “giudizio con rilievi”, sostenendo che “Una corretta imputazione dei canoni di leasing avrebbe comportato un risultato negativo, che comunque, avrebbe trovato copertura nelle riserve disponibili della società”.
Diversamente detto, il revisore ha ritenuto non correttamente applicata la normativa del
Decreto Cura Italia, giacché la moratoria non sospende l'imputazione dei canoni di leasing come costi di competenza dell'esercizio, che devono comunque essere indicati nel conto economico, bensì determina solo lo slittamento del termine di pagamento delle rate dei canoni di leasing, con conseguente ricalcolo degli interessi passivi.
Dalla consulenza tecnica è poi emerso che tale errore nella contabilizzazione è di gran lunga superiore alla soglia di significatività: sulla base di un giudizio espresso sui piani della significatività, sia rispetto al bilancio nel suo complesso, che operativa e specifica, il c.t.u. ha ravvisato il limite massimo tollerabile, calcolato in percentuale sul “totale attivo”, pari a € 152.813,00, mentre la differenza dell'importo contabilizzato è di € 232.687,81, giacché a fronte dell'importo totale dei canoni di leasing di competenza dell'esercizio di €
328.113,98, sono stati iscritti a bilancio canoni per soli € 95.426,17.
Ne deriva che, a prescindere dal fatto che di tale scelta metodologica per la contabilizzazione della moratoria sia stata data evidenza nella nota integrativa e che, come rilevato dal revisore, il risultato di esercizio negativo avrebbe comunque potuto trovare copertura nelle riserve disponibili della società, il rilevante errore determinato dalla non corretta appostazione dei canoni di leasing inficia la veridicità dell'intero bilancio.
In altri termini, l'accertamento della veridicità del bilancio prescinde dall'eventuale erosione del capitale sociale o dal risultato di esercizio negativo che ne possa conseguire, attenendo la violazione esclusivamente alla veritiera rappresentazione della situazione contabile della società, indipendentemente dalle ulteriori conseguenze che ciò possa comportare.
Tale doglianza deve, quindi, essere accolta e la delibera, in parte qua, dichiarata nulla. N. 12066/2021 R.G. 7 / 12
1.b) La violazione del principio di chiarezza lamentata dagli attori è conseguente alla omessa informazione, in sede dell'assemblea la cui delibera è stata impugnata, da parte dell'amministratore su alcune questioni specificamente indicate dai soci.
In particolare, a fronte della richiesta di chiarimenti su 11 punti, l'a.u. ha dichiarato di riservarsi di rispondere sui quesiti di cui ai nn. 1, 2, 3, 7, 9 e 10, mentre ha esposto la situazione rispetto agli altri.
La società ha sostenuto che quelle su cui l'a.u. si è riservato di rispondere sarebbero informazioni non significative ai fini dell'approvazione del bilancio e che, infatti, non sono state oggetto di contestazione nel presente giudizio di impugnazione (ad eccezione della richiesta n. 10 relativa alla mancata imputazione a conto economico dei canoni di leasing), ed ha altresì fatto valere ragioni di riservatezza nei confronti dei soci di minoranza.
I punti oggetto di discussione sono i seguenti:
1) “La società ha effettuato investimenti in immobilizzazioni materiali nel 2020 per circa euro
600.000. Si chiede di sapere quali cespiti sono stati acquistati e per quale scopo”;
2) “I crediti verso clienti ammontano a euro 1.934.959. Nella massa creditizia sono ricompresi crediti sorti nel 2019 o in esercizi precedenti? Se sì, a quanto ammontano?”;
3) “I crediti per imposte anticipate ammontato a euro 65.756. In nota integrativa si legge che «le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili». Si chiede di acquisire la suddetta pianificazione fiscale”;
9) “Come mai l'incidenza del costo per materie sul valore della produzione è passata da circa il 28%
(1.200.901/4.241.343) al 36% (1.387.669/3.807508)?”;
10) “I costi per godimento di beni di terzi che figurano nel bilancio 2020 sono pari a euro 317.205 quando nel precedente bilancio assommavano a euro 636.996. Quanto della differenza tra i due valori è riferibile alla diversa contabilizzazione dei canoni di leasing visto che in nota integrativa si segnala che
«...la società... ha adottato la contabilizzazione dei leasing per la sola quota realmente fatturata [mentre] N. 12066/2021 R.G. 8 / 12
non è stato riportato, per competenza, l'importo sospeso a norma del D.L. 18/2020 c.d. Cura Italia»?
In altri termini, a quanto ammontano i canoni di leasing di competenza dell'esercizio 2020?”.
Ora, ai sensi dell'art. 2479 ter, comma 3, c.c., invocato dagli attori, possono essere impugnate le decisioni “prese in assenza assoluta di informazione”: occorre dunque distinguere a seconda che l'informazione sia del tutto mancante o solo erronea, ritenendo, questo tribunale, che solo il primo caso rientri nello schema legale delle invalidità tipiche di cui al terzo comma dell'art. 2479 ter c.c..
Nel caso che ci occupa, si deve rilevare che, da un lato, le informazioni inerenti al bilancio, la cui mancanza determinerebbe carenza assoluta di informazione, sono state fornite e, dall'altro, la mera contestazione di singole voci non può costituire motivo ostativo all'approvazione del bilancio in assenza di critiche circostanziate e giustificate: in altri termini, mentre l'osservazione inerente all'errata contabilizzazione dei canoni di leasing è stata argomentata e discussa in sede di assemblea (punti nn. 10 11), ed è oggetto anche di questo giudizio, gli altri temi sollevati sono mere considerazioni o richieste di chiarimenti che, a ben vedere, sembrano essere anche pretestuosi – il riferimento è, ad esempio, alla richiesta di documentazione della causa in essere con la società di cui gli stessi attori sono amministratori (punti nn. 4, 5 e 6).
Le richieste non evase fanno riferimento a circostanze di cui si chiedono chiarimenti ma che non vengono criticate o indicate come imprescindibili ai fini dell'approvazione del bilancio.
Volendo, infatti, valutare l'omissione informativa, si deve, nel merito, osservare che:
1) non è stato contestato l'acquisto di cespiti materiali ma è stato chiesto solo di cosa si trattasse, senza contestazione alcuna in ordine al criterio utilizzato per la sua contabilizzazione;
2) né è stata contestata l'entità dei crediti verso clienti, essendo di interesse solo la specificazione dell'anno di riferimento;
3) è stata chiesta l'acquisizione della pianificazione fiscale che, se può essere oggetto di legittimo controllo sulla gestione da parte del socio, è inconferente rispetto alla chiarezza del bilancio;
N. 12066/2021 R.G. 9 / 12
9) neanche l'incidenza del costo delle materie sul valore della produzione è oggetto di contestazione ed è comunque irrilevante rispetto alla lamentata mancanza di chiarezza;
10) il tema della contabilizzazione dei canoni di leasing è stato oggetto di risposta al collegato punto 11.
Si ritiene, quindi, infondata la lamentela circa la violazione del principio di chiarezza del bilancio 2020.
2. L'aumento del compenso dell'amministratore unico
Gli attori hanno altresì impugnato la parte della delibera del 25.06.2021 con cui il compenso dell'amministratore unico è stato aumentato da € 38.736 a € 116.932,32 annui, ritenendo che tale determinazione sia stata assunta in conflitto di interessi, stante il voto determinante dello stesso a.u. che vi ha partecipato in qualità di socio, oltre che sproporzionata nel quantum, essendo stato quasi triplicato l'importo.
Sotto il primo profilo, si deve osservare come sia prevalente l'orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, in base al quale “la delibera di quantificazione del compenso all'amministratore non è invalida per conflitto di interessi, ancorché adottata con il voto determinante dell'amministratore stesso, che abbia partecipato all'assemblea in veste di socio, poiché essa, pur consentendogli di conseguire un suo interesse personale, non comporta, di per sé, un pregiudizio all'interesse sociale.” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 23/04/2024, n. 10889). Invero, in tema di annullamento per conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 2373 c.c., della delibera assembleare, nella specie determinativa del compenso degli amministratori, il vizio ricorre quando essa è diretta al soddisfacimento di interessi extrasociali, in danno della società, senza che risulti condizionante in sé - ai fini del conflitto di interessi ovvero anche dell'eccesso di potere - la decisività del voto da parte dell'amministratore (beneficiario dell'atto) che sia anche socio (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 03/12/2008, n. 28748).
Quindi, la valutazione del pregiudizio che una tale decisione potrebbe apportare alla società deve passare per il secondo profilo, ossia per la stima dell'eventuale sproporzione del compenso così rideterminato.
Ai fini della determinazione giudiziale del compenso dell'amministratore e, quindi, della valutazione della sua irragionevolezza, il giudice può avvalersi di una pluralità di criteri, tra N. 12066/2021 R.G. 10 / 12
cui la situazione societaria, la resa economica, l'impegno dell'amministratore, i criteri adottati in precedenti esercizi, il compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni in relazione a società di medesime dimensioni (cfr. Trib Imprese Napoli, 10.12.2021).
Ora, questo collegio ritiene che il compenso così rideterminato non sia manifestamente sproporzionato, in considerazione di una molteplicità di elementi:
- il compenso dell'amministratore era rimasto invariato a € 38.736 sin dal
01.01.1977, senza alcun adeguamento, originariamente calcolato nella percentuale del 3% del fatturato, come illustrato nella stessa delibera impugnata;
- applicando la medesima percentuale al fatturato del 2020 (incontestato essendo che i ricavi delle vendite nel 2020 sono di oltre 4 milioni e che sono aumentate rispetto all'anno precedente), si otterrebbe l'importo di circa 122 mila euro;
- dalla disamina del bilancio al 2020 è infatti emerso che la società, nel momento in cui è stata assunta la delibera, aveva serie prospettive di prosecuzione dell'attività: nonostante gli eventi pandemici che hanno caratterizzato il 2020, come detto, i ricavi delle vendite sono aumentati rispetto al 2019;
- il 2020 si è quindi chiuso con un utile inferiore rispetto a quello del 2019 in considerazione dell'arresto dell'attività conseguente al lockdown, non ad una mala gestio da parte dell'a.u., essendo infatti diminuite le rimanenze e le lavorazioni, ma essendo la società riuscita ad aumentare le vendite;
- inoltre, il risultato operativo derivante dall'errata contabilizzazione dei canoni di leasing sarebbe stato negativo ma la società, come evidenziato dal revisore, avrebbe potuto coprire le perdite con le riserve e avrebbe comunque potuto fare affidamento sulle prospettive di continuità dell'attività produttiva;
- infine, anche prendendo come riferimenti i criteri di cui agli artt. 15 ss. ex D.M.
140/2012 disciplinanti il compenso spettante ai commercialisti per le attività di amministrazione, consulenza e redazione bilancio, la somma appare congrua: in particolare, in base alla tabella B, in applicazione dell'art. 19 del cit. D.M.
140/2012, sulla base dei dati di cui al bilancio 2020, sommando il reddito lordo (€
16.572) all'attività (€5.093.750), ne deriva una misura media tra l'1% che è €
51.103,22 e il 2% che è € 102.206,44. N. 12066/2021 R.G. 11 / 12
Ciò posto, si rileva la non manifesta irragionevolezza dell'importo anche con riferimento alla concreta attività svolta dall'a.u.: sebbene dalle prove testimoniali assunte (cfr. verbale del 17.06.2022) siano emerse indicazioni generiche in ordine agli adempimenti posti in essere da in qualità di a.u. della società - dal controllo della contabilità, Persona_1 scegliendo il commercialista di riferimento e vistando ogni singola fattura, all'attività promozionale, dalla selezione del personale alla direzione tecnica dei cantieri – delegando anche specifiche attività ad altrettanto specifico personale, come ad esempio l'ufficio gare per la conclusione dei contratti, è emerso che ha regolarmente svolto ordinarie funzioni gestorie.
Si ritiene, quindi, di rigettare la lagnanza in ordine alla parte della delibera impugnata in cui si è rideterminato il compenso dell'amministratore.
3. Le spese di lite
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
Quanto al compenso del c.t.u., come già liquidato, deve essere definitivamente posto a carico della società convenuta, avendo avuto la consulenza ad oggetto solo la domanda sulla quale quest'ultima è risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale delle imprese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara nulla la delibera assembleare del 25.06.2021 assunta da solo Controparte_1 nella parte relativa all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020; rigetta la domanda in ordine alla dichiarazione di nullità della delibera assembleare del
25.06.2021 assunta da nella parte relativa all'aumento del compenso Controparte_1 dell'amministratore unico;
compensa le spese di lite tra le parti;
pone il compenso del c.t.u., come già liquidato, definitivamente a carico di CP_1
[...] N. 12066/2021 R.G. 12 / 12
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott. Niccolò Calvani