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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N.13745/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.13745/2024 V.G.
promosso da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RICCARDI Parte_1 C.F._1
SABRINA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PRIOTTO LUCA, CP_1 C.F._2
presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
relativo alla minore: , nata a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La minore è nata dalla relazione tra e non Per_1 Parte_1 CP_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 04/06/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre / madre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Le spese sono compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
1) DISPONE l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente Per_1
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità
genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia
P 2) ASSEGNA la casa familiare sita in Pinerolo (TO) via Pasubio n. 2/7 interno 2, alla madre quanto genitore collocatario della figlia minore che avrà la residenza privilegiata presso di lei- con tutti gli arredi che la compongono ad eccezione della camera da letto matrimoniale, del divano e delle sedie del tavolo che il sig. porterà con sé, entro la fine di maggio 2024 (con preavviso alla sig. CP_2
di dieci giorni circa giorno esatto del prelievo) rinunciando ad ogni pretesa sugli altri Pt_1
oggetti/arredi/beni mobili presenti nell'immobile di via Pasubio. Il sig. lascerà la casa familiare CP_1 entro due giorni dalla sottoscrizione del presente accordo con restituzione alla sig. dei due Pt_1
mazzi di chiavi in suo possesso.
3) DA' ATTO che a partire dal mese successivo a quello in cui il sig. si sarà allontanato dalla CP_1
casa familiare, la sig. si farà carico integrale del pagamento della rata del mutuo (pari ad € Pt_1
766,66 mensili) e delle utenze mentre -sino a quel momento- le Parti suddivideranno al 50% sia l'importo della rata del mutuo sia i costi delle utenze (luce e telefono) sia il 50% dell'importo della mensa per Letizia a partire dal mese di febbraio 2024. La parte che risulterà debitrice verso l'altra si impegna a versare la somma corrispondente al rimborso della differenza tra la spesa del mutuo e quella delle utenze e della mensa scolastica entro la fi-ne del primo mese successivo a quello del trasferimento del sig. CP_2
4) DA' ATTO che qualora il sig. lasciasse la casa familiare entro il giorno 8.5.2024, anziché CP_1
la regola stabilita al punto 3) varrà la seguente: per il mese di maggio 2024, il sig. verserà CP_2
l'importo della rata del mutuo e i costi delle utenze corrispondenti ai giorni di effettiva permanenza nell'immobile.
Più precisamente, essendo l'importo giornaliero del 50% del mutuo pari ad € 12,77 (766,66/2=
383,31/30= 12,77), il sarà debitore verso la sig. della somma di € 12,77 per il numero CP_2 Pt_1
di giorni di maggio in cui resterà nella casa familiare. Lo stesso criterio di calcolo varrà per le utenze di luce e telefono. La mensa scolastica resterà divisa al 50% a partire dal mese di febbraio 24. Il sig.
verserà alla sig. il contributo per il mantenimento di (pari ad euro 300,00) CP_2 Pt_1 Per_1
entro il giorno 08.05.24, anziché a partire dal mese successivo a quello del rilascio della casa familiare.
Resta inteso che qualora il si trasferisse dopo il giorno 08.05.24, varranno le regole stabilite al CP_2
punto 3)
5) DISPONE che, salvo diversi migliorativi accordi tra i genitori, il padre vedrà e terrà la figlia con sé:
→ A fine settimana alternati dal venerdì all'uscita della scuola al lunedì mattina al rientro da scuola;
Nel fine settimana in cui la figlia starà con la madre, il padre vedrà e terrà con sè la figlia infrasettimanalmente il lunedì dall'uscita della scuola al martedì mattina quando l'accompagnerà
all'entrata della scuola. → Nel fine settimana in cui la figlia starà con il padre, quest'ultimo vedrà e terrà con sé la figlia dal mercoledì all'uscita dalla scuola al venerdì quando l'accompagnerà all'entrata della scuola.
→ Durante le vacanze di Natale (intese- quale arco temporale dal 26 dicembre al 7 gennaio), la minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dal 26 dicembre (alle ore 10,00) al 02
gennaio (alle ore 8,00) e quello dal 2 gennaio (dalle ore 8,00) al 7 gennaio (ore 8,00); periodo dal
26.12.2024 al 02.01.2025 con la mamma;
fermo restando che ogni 24 dicembre la bambina starà con il padre senza pernottamento e con rientro dalla madre dopo i festeggiamenti con il padre in orario da comunicarsi almeno con un giorno di anticipo e ogni 25 dicembre con la madre, salve ovviamente ogni modifica che verrà concordata tra i genitori.
→ Durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi ad anni alterni con ciascun genitore dalle ore
10,00 della vigilia di Pasqua alle ore 22,00 del giorno di Pasquetta;
la vigilia, Pasqua e Pasquetta 2025
con il papà. Con la precisazione che per il periodo delle vacanze pasquali (ad eccezione dei tre giorni di cui sopra) resterà vigente il regime di visita ordinario.
→ Durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive, oltre una eventuale ulteriore settimana con ciascun genitore in un periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno
6) DA' ATTO che i genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia quando l'avranno con sé. Il padre, inoltre, contribuirà al mantenimento della figlia per le spese ordinarie versando alla madre- a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese- la somma di € 300,00
(trecento/00) oltre rivalutazione annuale Istat a partire da marzo 2025.
I genitori corrisponderanno nella misura del 50% le spese straordinarie per la figlia minore con specifico riferimento al Protocollo d'Intesa del 15.03.2016 ad eccezione dei costi per la mensa scolastica, degli sports ulteriori rispetto al primo e delle attività extrascolastiche (attualmente, il corso di musica) che verranno sostenuti nella misura del 50% da ciascun genitore.
L'AA.UU verrà percepito nella misura del 50% cadauno.
Al fine di consentire eventuali detrazioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano reciprocamente a richiedere tempestivamente ed a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili della figlia minore, così da poter utilizzare la relativa documentazione per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa 7) DA' ATTO che al fine di risolvere la crisi familiare, le Parti concordano che la sig. Parte_1
acquisterà la quota di comproprietà (pari al 50%) e le parti comuni dell'immobile costituente la casa familiare (pervenuto ai sigg. a mezzo rogito Notaio Dott. Rep. Parte_3 Persona_2
38521, Raccolta 25652 del 21.12.2021) e censito al Catasto Fabbricati del comune di Pinerolo al F.
56 m.n. 1161 sub. 7 via Pasubio n. 2/7 P.1., interno 2, edificio C, cat. A/2 Cl. 2, vani 4,5, rendita €
546,15 proposta ai sensi del D.M. 701/94 (alloggio); F. 56 m.n. 1161 sub. 12 via Pasubio n. 2/7 P.
S1. edificio C cat. C/2, cl. 1 mq.8 rendita € 17,77 proposta ai sensi del D.M. 701/94 (la cantina); F.
56 m.n. 1161 sub. 21 via Pasubio n. 2/7 P.S1 edificio C, cat. C/6 cl 3 mq 16 rendita € 86,76 proposta ai sensi del D.M. 701/94 (l'autorimessa). Il prezzo della compravendita è convenuto in € 65.000,00.
Nel caso in cui non sia possibile usufruire delle agevolazioni fiscali relative alle attribuzioni patrimoniali stabilite ex art. 19 della L. n. 74/1987 ed applicazione estensiva della Corte
Costituzionale, essendo il trasferimento dell'immobile essenziale alla risoluzione della crisi familiare;
e/o nel caso in cui fosse richiesto il pagamento di una eventuale plusvalenza- si faranno carico di tutti gli oneri fiscali conseguenti alla compravendita di cui sopra secondo il seguente criterio: la sig.
corrisponderà integralmente l'imposta di registro e le spese correlate al rogito di Parte_1
compravendita, mentre il sig. si farà carico integrale -così manlevando la sig. CP_1
di tutte le eventuali tasse/imposte conseguenti alla compravendita, ma riferite ad un Parte_1
momento successivo al rogito notarile.
La vendita verrà formalizzata avanti al Notaio scelto dall'acquirente (che ne sosterrà i costi) entro e non oltre 100 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo
8) DA' ATTO che entro 30 giorni dall'emanando provvedimento, la sig. verserà al Parte_1
sig. la somma di € 2.300,00 definendo così anche tutti i rapporti di dare/avere sorti CP_3
durante la convivenza.
9) DA' ATTO che la sig. si dichiara disposta ad accollarsi il mutuo e- a tal fine- si Parte_1
è già rivolta alla banca mutuataria ricevendo verbalmente parere positivo sulla fattibilità
dell'operazione e si impegna a fare tutto quanto possibile allo scopo precisando che la banca -prima di dare una risposta definitiva- dovrà valutare la situazione nel suo complesso all'esito di un iter
amministrativo e burocratico che richiede la collaborazione anche del Rimane inteso che con CP_2
l'accollo del mutuo da parte della sig.ra il sig. rimarrà liberato da qualunque vincolo Pt_1 CP_2 con la Banca Unicredit, sia a titolo di garanzia che a ti-tolo assicurativo non essendo più parte del contratto di mutuo.
10) DA' ATTO che i genitori si concedono il reciproco assenso al rilascio per sé del passaporto o altro docu-mento equipollente, nonché all'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio e/o rinnovo della carta d'identità della minore valida anche per l'espatrio a semplice richiesta
11) DA' ATTO che con il corretto adempimento di tutto quanto sopra le Parti dichiarano di aver risolto tutte le questioni economico-patrimoniali fra di loro pendenti e -quindi- di non aver più nulla a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione l'una dall'altro
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
15.1.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.13745/2024 V.G.
promosso da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RICCARDI Parte_1 C.F._1
SABRINA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PRIOTTO LUCA, CP_1 C.F._2
presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
relativo alla minore: , nata a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La minore è nata dalla relazione tra e non Per_1 Parte_1 CP_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 04/06/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre / madre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Le spese sono compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
1) DISPONE l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente Per_1
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità
genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia
P 2) ASSEGNA la casa familiare sita in Pinerolo (TO) via Pasubio n. 2/7 interno 2, alla madre quanto genitore collocatario della figlia minore che avrà la residenza privilegiata presso di lei- con tutti gli arredi che la compongono ad eccezione della camera da letto matrimoniale, del divano e delle sedie del tavolo che il sig. porterà con sé, entro la fine di maggio 2024 (con preavviso alla sig. CP_2
di dieci giorni circa giorno esatto del prelievo) rinunciando ad ogni pretesa sugli altri Pt_1
oggetti/arredi/beni mobili presenti nell'immobile di via Pasubio. Il sig. lascerà la casa familiare CP_1 entro due giorni dalla sottoscrizione del presente accordo con restituzione alla sig. dei due Pt_1
mazzi di chiavi in suo possesso.
3) DA' ATTO che a partire dal mese successivo a quello in cui il sig. si sarà allontanato dalla CP_1
casa familiare, la sig. si farà carico integrale del pagamento della rata del mutuo (pari ad € Pt_1
766,66 mensili) e delle utenze mentre -sino a quel momento- le Parti suddivideranno al 50% sia l'importo della rata del mutuo sia i costi delle utenze (luce e telefono) sia il 50% dell'importo della mensa per Letizia a partire dal mese di febbraio 2024. La parte che risulterà debitrice verso l'altra si impegna a versare la somma corrispondente al rimborso della differenza tra la spesa del mutuo e quella delle utenze e della mensa scolastica entro la fi-ne del primo mese successivo a quello del trasferimento del sig. CP_2
4) DA' ATTO che qualora il sig. lasciasse la casa familiare entro il giorno 8.5.2024, anziché CP_1
la regola stabilita al punto 3) varrà la seguente: per il mese di maggio 2024, il sig. verserà CP_2
l'importo della rata del mutuo e i costi delle utenze corrispondenti ai giorni di effettiva permanenza nell'immobile.
Più precisamente, essendo l'importo giornaliero del 50% del mutuo pari ad € 12,77 (766,66/2=
383,31/30= 12,77), il sarà debitore verso la sig. della somma di € 12,77 per il numero CP_2 Pt_1
di giorni di maggio in cui resterà nella casa familiare. Lo stesso criterio di calcolo varrà per le utenze di luce e telefono. La mensa scolastica resterà divisa al 50% a partire dal mese di febbraio 24. Il sig.
verserà alla sig. il contributo per il mantenimento di (pari ad euro 300,00) CP_2 Pt_1 Per_1
entro il giorno 08.05.24, anziché a partire dal mese successivo a quello del rilascio della casa familiare.
Resta inteso che qualora il si trasferisse dopo il giorno 08.05.24, varranno le regole stabilite al CP_2
punto 3)
5) DISPONE che, salvo diversi migliorativi accordi tra i genitori, il padre vedrà e terrà la figlia con sé:
→ A fine settimana alternati dal venerdì all'uscita della scuola al lunedì mattina al rientro da scuola;
Nel fine settimana in cui la figlia starà con la madre, il padre vedrà e terrà con sè la figlia infrasettimanalmente il lunedì dall'uscita della scuola al martedì mattina quando l'accompagnerà
all'entrata della scuola. → Nel fine settimana in cui la figlia starà con il padre, quest'ultimo vedrà e terrà con sé la figlia dal mercoledì all'uscita dalla scuola al venerdì quando l'accompagnerà all'entrata della scuola.
→ Durante le vacanze di Natale (intese- quale arco temporale dal 26 dicembre al 7 gennaio), la minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dal 26 dicembre (alle ore 10,00) al 02
gennaio (alle ore 8,00) e quello dal 2 gennaio (dalle ore 8,00) al 7 gennaio (ore 8,00); periodo dal
26.12.2024 al 02.01.2025 con la mamma;
fermo restando che ogni 24 dicembre la bambina starà con il padre senza pernottamento e con rientro dalla madre dopo i festeggiamenti con il padre in orario da comunicarsi almeno con un giorno di anticipo e ogni 25 dicembre con la madre, salve ovviamente ogni modifica che verrà concordata tra i genitori.
→ Durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi ad anni alterni con ciascun genitore dalle ore
10,00 della vigilia di Pasqua alle ore 22,00 del giorno di Pasquetta;
la vigilia, Pasqua e Pasquetta 2025
con il papà. Con la precisazione che per il periodo delle vacanze pasquali (ad eccezione dei tre giorni di cui sopra) resterà vigente il regime di visita ordinario.
→ Durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive, oltre una eventuale ulteriore settimana con ciascun genitore in un periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno
6) DA' ATTO che i genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia quando l'avranno con sé. Il padre, inoltre, contribuirà al mantenimento della figlia per le spese ordinarie versando alla madre- a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese- la somma di € 300,00
(trecento/00) oltre rivalutazione annuale Istat a partire da marzo 2025.
I genitori corrisponderanno nella misura del 50% le spese straordinarie per la figlia minore con specifico riferimento al Protocollo d'Intesa del 15.03.2016 ad eccezione dei costi per la mensa scolastica, degli sports ulteriori rispetto al primo e delle attività extrascolastiche (attualmente, il corso di musica) che verranno sostenuti nella misura del 50% da ciascun genitore.
L'AA.UU verrà percepito nella misura del 50% cadauno.
Al fine di consentire eventuali detrazioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano reciprocamente a richiedere tempestivamente ed a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili della figlia minore, così da poter utilizzare la relativa documentazione per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa 7) DA' ATTO che al fine di risolvere la crisi familiare, le Parti concordano che la sig. Parte_1
acquisterà la quota di comproprietà (pari al 50%) e le parti comuni dell'immobile costituente la casa familiare (pervenuto ai sigg. a mezzo rogito Notaio Dott. Rep. Parte_3 Persona_2
38521, Raccolta 25652 del 21.12.2021) e censito al Catasto Fabbricati del comune di Pinerolo al F.
56 m.n. 1161 sub. 7 via Pasubio n. 2/7 P.1., interno 2, edificio C, cat. A/2 Cl. 2, vani 4,5, rendita €
546,15 proposta ai sensi del D.M. 701/94 (alloggio); F. 56 m.n. 1161 sub. 12 via Pasubio n. 2/7 P.
S1. edificio C cat. C/2, cl. 1 mq.8 rendita € 17,77 proposta ai sensi del D.M. 701/94 (la cantina); F.
56 m.n. 1161 sub. 21 via Pasubio n. 2/7 P.S1 edificio C, cat. C/6 cl 3 mq 16 rendita € 86,76 proposta ai sensi del D.M. 701/94 (l'autorimessa). Il prezzo della compravendita è convenuto in € 65.000,00.
Nel caso in cui non sia possibile usufruire delle agevolazioni fiscali relative alle attribuzioni patrimoniali stabilite ex art. 19 della L. n. 74/1987 ed applicazione estensiva della Corte
Costituzionale, essendo il trasferimento dell'immobile essenziale alla risoluzione della crisi familiare;
e/o nel caso in cui fosse richiesto il pagamento di una eventuale plusvalenza- si faranno carico di tutti gli oneri fiscali conseguenti alla compravendita di cui sopra secondo il seguente criterio: la sig.
corrisponderà integralmente l'imposta di registro e le spese correlate al rogito di Parte_1
compravendita, mentre il sig. si farà carico integrale -così manlevando la sig. CP_1
di tutte le eventuali tasse/imposte conseguenti alla compravendita, ma riferite ad un Parte_1
momento successivo al rogito notarile.
La vendita verrà formalizzata avanti al Notaio scelto dall'acquirente (che ne sosterrà i costi) entro e non oltre 100 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo
8) DA' ATTO che entro 30 giorni dall'emanando provvedimento, la sig. verserà al Parte_1
sig. la somma di € 2.300,00 definendo così anche tutti i rapporti di dare/avere sorti CP_3
durante la convivenza.
9) DA' ATTO che la sig. si dichiara disposta ad accollarsi il mutuo e- a tal fine- si Parte_1
è già rivolta alla banca mutuataria ricevendo verbalmente parere positivo sulla fattibilità
dell'operazione e si impegna a fare tutto quanto possibile allo scopo precisando che la banca -prima di dare una risposta definitiva- dovrà valutare la situazione nel suo complesso all'esito di un iter
amministrativo e burocratico che richiede la collaborazione anche del Rimane inteso che con CP_2
l'accollo del mutuo da parte della sig.ra il sig. rimarrà liberato da qualunque vincolo Pt_1 CP_2 con la Banca Unicredit, sia a titolo di garanzia che a ti-tolo assicurativo non essendo più parte del contratto di mutuo.
10) DA' ATTO che i genitori si concedono il reciproco assenso al rilascio per sé del passaporto o altro docu-mento equipollente, nonché all'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio e/o rinnovo della carta d'identità della minore valida anche per l'espatrio a semplice richiesta
11) DA' ATTO che con il corretto adempimento di tutto quanto sopra le Parti dichiarano di aver risolto tutte le questioni economico-patrimoniali fra di loro pendenti e -quindi- di non aver più nulla a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione l'una dall'altro
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
15.1.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.