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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3059 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Clara Ruggiero nella causa iscritta al n. 23175/2023 R.G.L. su a.t.p. n. 901/2022 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv.to SANTOCHIRICO Parte_1
SARA e dall'Avv. FAGGIANO ALESSANDRO, ed elettivamente domiciliata, come in atti;
- ricorrente -
Contro
, in persona del Controparte_1
Preside in atti dall' Avv. Maria Pia Tedeschi;
-resistente -
All'udienza del 18/04/2025 svoltasi con modalità di trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti, ha pronunciato fuori udienza la seguente
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 7.12.2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa ( indennità di accompagnamento). Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo CP_2 verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insu del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato. In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la relazione del CP_1
c.t.u. in sede di acce o tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova. All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti mediante deposito di note scritte, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come da sentenza telematica. Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Orbene, nella specie, il primo c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione del beneficio dell' indennità di accompagnamento, ritenendo che le sue patologie determinassero una invalidità pari al 100% e che, pertanto, non fosse integrata la soglia minima di invalidità prescritta dalla legge per poter aspirare al beneficio richiesto attesa l' autonomia del soggetto.
1 Orbene, a fronte di tali ragioni e considerati, tuttavia, i rilievi specifici formulati dall' opponente, in particolare, sotto il profilo delle numerose patologie dalle quali ella è affetta e della sottostimata percentuale invalidante attribuita nella prima fase di a.t.p., a fronte delle diagnosticate patologie, anche alla luce dei nuovi documenti prodotti, il c.t.u. nominato in questa sede ha approfondito le indagini giungendo alla conclusione, rettamente motivata e, pertanto, pienamente condivisibile, che la periziata è affetta da un quadro clinico complessivo di entità tale che incide sulla capacità lavorativa nella misura percentuale del 100% e che possegga i requisiti per l' indennità di accompagnamento da giugno 2022. Il c.t.u. della fase di opposizione ha fornito, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, peraltro, a disposizione un maggior numero di documenti sanitari e consulenze, di formazione successiva, che hanno più chiaramente cristallizzato le gravi patologie da cui è affetta la parte ricorrente. Infatti, il secondo c.t.u. ha concluso la sua perizia statuendo che: La signora PT
, di anni 74, è affetta da:
[...]
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA IN TRATTAMENTO EMODIALITICO TRISETTIMANALE;
DIABETE MELLITO TIPO II IN TRATTAMENTO INSULINICO COMPLICATO DA;
POLIARTROSI CON NECESSITA' DI USO DI Controparte_3 BASTONE PER LA DEAMBULAZIONE;
FIBRILLAZIONE ATRIALE CRONICA Per effetto del quadro patologico rilevato la signora è giudicabile come persona Parte_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, ai sensi dell'art. 6 del DL 509/88. Allo stato la signora non appare in grado di svolgere autonomamente gli atti Parte_1 quotidiani della vita, in particol i sia necessaria attività extra-moenia per cui HA il requisito sanitario necessario per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento da giugno 2022. Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, in accoglimento dell' opposizione, che vada dichiarato il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio dell' indennità di accompagnamento da giugno 2022. CP_ L' va conseguentemente condannato a corrispondere i ratei del beneficio in questione la decorrenza sopra indicata, oltre agli interessi, come per legge. Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_
Le spese di c.t.u., a carico dell' istituto previdenziale, sono liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, a)in accoglimento dell' opposizione, dichiara nei confronti dell il diritto della CP_2 parte ricorrente all'indennità di accompagnamento da giugno 2022; b) condanna l' a corrispondere alla parte ricorrente detto emolumento nella CP_2 misura di legge e con g essi legali;
CP_ c) condanna l' a rifondere all' altra parte le spese di lite, che liquida in complessivi
€ 1800,00, comprensi pese forfettarie, oltre Iva e Cpa, con attribuzione;
d)Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche espletate, CP_2 liquidate con separati decreti. Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 18/04/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Clara Ruggiero.
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Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Clara Ruggiero nella causa iscritta al n. 23175/2023 R.G.L. su a.t.p. n. 901/2022 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv.to SANTOCHIRICO Parte_1
SARA e dall'Avv. FAGGIANO ALESSANDRO, ed elettivamente domiciliata, come in atti;
- ricorrente -
Contro
, in persona del Controparte_1
Preside in atti dall' Avv. Maria Pia Tedeschi;
-resistente -
All'udienza del 18/04/2025 svoltasi con modalità di trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti, ha pronunciato fuori udienza la seguente
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 7.12.2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa ( indennità di accompagnamento). Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo CP_2 verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insu del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato. In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la relazione del CP_1
c.t.u. in sede di acce o tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova. All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti mediante deposito di note scritte, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come da sentenza telematica. Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Orbene, nella specie, il primo c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione del beneficio dell' indennità di accompagnamento, ritenendo che le sue patologie determinassero una invalidità pari al 100% e che, pertanto, non fosse integrata la soglia minima di invalidità prescritta dalla legge per poter aspirare al beneficio richiesto attesa l' autonomia del soggetto.
1 Orbene, a fronte di tali ragioni e considerati, tuttavia, i rilievi specifici formulati dall' opponente, in particolare, sotto il profilo delle numerose patologie dalle quali ella è affetta e della sottostimata percentuale invalidante attribuita nella prima fase di a.t.p., a fronte delle diagnosticate patologie, anche alla luce dei nuovi documenti prodotti, il c.t.u. nominato in questa sede ha approfondito le indagini giungendo alla conclusione, rettamente motivata e, pertanto, pienamente condivisibile, che la periziata è affetta da un quadro clinico complessivo di entità tale che incide sulla capacità lavorativa nella misura percentuale del 100% e che possegga i requisiti per l' indennità di accompagnamento da giugno 2022. Il c.t.u. della fase di opposizione ha fornito, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, peraltro, a disposizione un maggior numero di documenti sanitari e consulenze, di formazione successiva, che hanno più chiaramente cristallizzato le gravi patologie da cui è affetta la parte ricorrente. Infatti, il secondo c.t.u. ha concluso la sua perizia statuendo che: La signora PT
, di anni 74, è affetta da:
[...]
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA IN TRATTAMENTO EMODIALITICO TRISETTIMANALE;
DIABETE MELLITO TIPO II IN TRATTAMENTO INSULINICO COMPLICATO DA;
POLIARTROSI CON NECESSITA' DI USO DI Controparte_3 BASTONE PER LA DEAMBULAZIONE;
FIBRILLAZIONE ATRIALE CRONICA Per effetto del quadro patologico rilevato la signora è giudicabile come persona Parte_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, ai sensi dell'art. 6 del DL 509/88. Allo stato la signora non appare in grado di svolgere autonomamente gli atti Parte_1 quotidiani della vita, in particol i sia necessaria attività extra-moenia per cui HA il requisito sanitario necessario per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento da giugno 2022. Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, in accoglimento dell' opposizione, che vada dichiarato il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio dell' indennità di accompagnamento da giugno 2022. CP_ L' va conseguentemente condannato a corrispondere i ratei del beneficio in questione la decorrenza sopra indicata, oltre agli interessi, come per legge. Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_
Le spese di c.t.u., a carico dell' istituto previdenziale, sono liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, a)in accoglimento dell' opposizione, dichiara nei confronti dell il diritto della CP_2 parte ricorrente all'indennità di accompagnamento da giugno 2022; b) condanna l' a corrispondere alla parte ricorrente detto emolumento nella CP_2 misura di legge e con g essi legali;
CP_ c) condanna l' a rifondere all' altra parte le spese di lite, che liquida in complessivi
€ 1800,00, comprensi pese forfettarie, oltre Iva e Cpa, con attribuzione;
d)Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche espletate, CP_2 liquidate con separati decreti. Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 18/04/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Clara Ruggiero.
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