Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 988
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Sentenza 21 gennaio 2004

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Esiste violazione del patto di non concorrenza disciplinato dall'art. 2596 cod. civ. quando l'obbligato intraprenda un'attività economica nell'ambito dello stesso mercato in cui opera l'imprenditore, che sia idonea a rivolgersi alla clientela immediata di questi, offrendo servizi che, pur non identici, siano parimenti idonei a soddisfare l'esigenza sottesa alla domanda che la clientela chiede di soddisfare. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto che avesse violato il patto di non concorrenza il soggetto che, già amministratore di una società di ristorazione, aveva assunto analoga carica societaria in una società di commercializzazione di buoni pasto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 988
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 988
    Data del deposito : 21 gennaio 2004

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