Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 1
Esiste violazione del patto di non concorrenza disciplinato dall'art. 2596 cod. civ. quando l'obbligato intraprenda un'attività economica nell'ambito dello stesso mercato in cui opera l'imprenditore, che sia idonea a rivolgersi alla clientela immediata di questi, offrendo servizi che, pur non identici, siano parimenti idonei a soddisfare l'esigenza sottesa alla domanda che la clientela chiede di soddisfare. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto che avesse violato il patto di non concorrenza il soggetto che, già amministratore di una società di ristorazione, aveva assunto analoga carica societaria in una società di commercializzazione di buoni pasto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PEDUS SERVICE P. DUSSMAN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO CICOLARI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN IA, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326 presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO ARRIVAS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 131/01 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 15/03/01 R.G.N. 746/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Bergamo confermava, per quel che ancora interessa, la sentenza del Pretore della stessa sede in data 27 febbraio 1990, nella parte in cui - pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dalla PEDUS SERVICE P. DUSSMAN S.r.l.
contro
AN ID, nonché sulla domanda riconvenzionale del ID - condannava la società al pagamento di quanto dovuto - a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza inter partes - ritenendo che il ID non avesse violato il patto - "nel passaggio (...) da amministratore della predetta società ad amministratore delegato della RISTOMAT S.r.l.", essenzialmente sulla base dei rilievi seguenti:
- l'oggetto sociale della PEDUS SERVICE P. DUSSMAN S.r.l. - per quel che qui interessa - riguarda le refezioni, l'alimentazione, la ristorazione, i servizi ausiliari", mentre l'oggetto sociale della RISTOMAT S.r.l. riguarda "l'organizzazione di servizi sostitutivi di mensa e di ristorazione mediante la commercializzazione di buoni- pasto, comunque denominati, da utilizzare presso una rete convenzionata di esercizi pubblici e mense aziendali o interaziendali";
- nel "passaggio" dall'una all'altra società, il ID non ha violato il patto di non concorrenza con la PEDUS SERVICE P. DUSSMAN S.r.l., in quanto il patto stesso impone di "non assumere interesse alcuno (...) in attività o operazioni (...) concorrenti con quelle svolte dalla società al momento della cessazione della carica";
- invero, nonostante il carattere dichiaratamente "sostitutivo" dei servizi resi e la parziale coincidenza dei "bacini dei potenziali clienti", le attività delle due società non sono "in concorrenza" tra loro, "in quanto l'articolazione dell'offerta (con prodotti differenziati), rispetto a domande uguali o simili, è tipica del nostro sistema economico e del nostro tempo, e si può risolvere in una forma di specializzazione del mercato, piuttosto che di concorrenza";
- infatti "il servizio mensa ed i buoni pasto, pur rispondendo allo stesso bisogno, non operano sullo stesso piano orizzontale, in quanto il primo offre direttamente il pasto, mentre il secondo offre una forma di credito, cioè sostanzialmente del danaro, da spendere per acquistare un pasto, collocandosi in un punto più arretrato del piano verticale, che parte da un bisogno (domanda) e va gradatamente alla soddisfazione dello stesso (offerta)";
- pertanto "si tratta di beni diversi, seppure destinati ad un mercato in parte coincidente";
- "ampliare la nozione di concorrenza fino ad estenderla ad ogni attività rivolta alla stessa clientela appare in contrasto con il principio della libertà di mercato, che include anche la differenziazione e la specializzazione delle offerte". Avverso la sentenza d'appello, la PEDUS SERVICE P. DUSSMAN S.r.l. propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi. L'intimato AN ID resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2596 c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la PEDUS SERVICE P. DUSSMAN S.r.l. censura la sentenza impugnata per avere negato la violazione, nella specie, del dedotto patto di non concorrenza inter partes - in base al rilievo che "il servizio mensa ed i buoni pasto, pur rispondendo allo stesso bisogno, non operano sullo stesso piano orizzontale" - sebbene si trovino "in situazione di concorrenza" tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano "la stessa categoria di consumatori" e che operano, quindi, in "una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinata a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni" - in quanto il criterio, per stabilire se un'attività sia concorrenziale rispetto ad un'altra, è che "entrambe soddisfino il medesimo bisogno dell'utente o del consumatore" e "scopo del patto (di non concorrenza, appunto) è quello di introdurre una limitazione per l'obbligato al fine del soddisfacimento dell'interesse dell'obbligante" - tanto più ove si consideri, da un lato, che "nel caso si trattava di un patto limitativo della concorrenza stabilito tra una società ed il suo amministratore ed a fronte del quale il secondo ha percepito un lauto corrispettivo" - non già di "patto tra soggetti operanti nel settore quali imprenditori" - e, dall'altro, il "punto decisivo" che - per i clienti, ai quali si rivolgono le due società ( PEDUS SERVICE P. DUSSMAN S.r.l., appunto, e RISTOMAT S.r.l.) - "si pone l'alternativa tra installare una mensa o acquisire buoni-mensa da spendere presso mense già in essere (...) per la soddisfazione dello stesso bisogno, che è quello - detto in modo un po' prosaico - di dare da mangiare ai propri dipendenti", avendo la sentenza impugnata ritenuto pacifica tale circostanza, "sia pure distorcendone la vantazione e disarticolandone la valenza logica, ai fini della decisione, proiettandone la rilevanza nella prospettiva di un ipotetico consumatore finale e non in quella dei clienti dei due soggetti".
Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1362, 1363 c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso ogni esame del patto di non concorrenza inter partes (riportato integralmente nella narrativa del ricorso), sebbene - all'esito dell'interpretazione, anche complessiva, del patto medesimo - vi risultasse compresa "qualsiasi attività che "direttamente o indirettamente" si ponesse in concorrenza" - siccome la pattuizione di un elevato compenso, non previsto dalla legge, conferma la prospettata ampiezza del concetto di concorrenza (comprensivo della "concorrenza indiretta") - ed, inoltre, per avere - con motivazione, all'evidenza contraddittoria - "riconosciuto la sussistenza di una situazione di concorrenza, sia pure in via mediata e indiretta, ma finito con l'escludere che essa fosse rilevante nella fattispecie".
Il ricorso è fondato.
2. Invero la disciplina, applicabile alla dedotta fattispecie, del patto di non concorrenza - in quanto riguarda rapporti diversi da quello di lavoro subordinato (al quale trova applicazione l'articolo 2125 c.c.), ancorché caratterizzati dalla parasubordinazione (art. 409, n. 3, c.p.c.) - risulta affidata - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine le sentenze n. 14454/2000, 9118/91) - a disposizione, parimenti diversa (art. 2596 c.c.), che sancisce testualmente: "Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni".
Evidente ne risulta la ratio legis, che - come emerge, (anche) dai lavori preparatori - consiste, essenzialmente, nella intenzione del legislatore di "evitare una eccessiva compressione della libertà individuale nel perseguimento di un'attività economica" (così, testualmente, la relazione ministeriale al codice civile: n. 1045). Coerente con la ratio prospettata - oltre che con la lettera - della disposizione in esame (art. 2596 c.c., cit., appunto) è l'imposizione di condizioni di validità ed efficacia - alle limitazioni pattizie della concorrenza, che ne risultano disciplinate - in funzione di tutela della libertà di concorrenza, appunto, che costituisce, da un lato, espressione della libertà di iniziativa economica e persegue, dall'altro, la protezione dell'interesse collettivo, impedendo restrizioni eccessive della concorrenza - e della positiva influenza, che ne deriva alla qualità dei prodotti ed al contenimento dei prezzi - ed assicurando, per tale via, la tutela del "mercato nelle sue oggettive strutture" (vedi Corte cost. n. 223 del 2 dicembre 1982).
3. Coerentemente, le attività economiche - da considerare in concorrenza tra loro, ai fini e per gli effetti (di cui all'art. 2596 c.c.) che qui interessano - vanno identificate, appunto, in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture.
E questo è il luogo (non necessariamente fisico) nel quale convergono -per l'eventuale incontro - domande ed offerte di beni o servizi identici oppure reciprocamente alternativi e/o fungibili, comunque, patimenti idonei a -soddisfare le esigenze sottese alle domande di chi, nell'ambito dello stesso mercato, assume il ruolo di clientela immediata, che non sempre coincide con quello di consumatore o utente finale (per una definizione legale dei quali, a fini stabiliti contestualmente, vedi l'articolo 2 della legge 30 luglio 1998, n. 281, recante, appunto, Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti).
Ne risultano così definite, da un lato, le attività in concorrenza tra loro, appunto, nel cui ambito - con le delimitazioni pattizie della concorrenza, consentite (dall'articolo 2596 c.c., cit.) - ne sono configurabili, altresì, eventuali violazioni. In altri termini, la delimitazione pattizia della concorrenza non pare configurabile con riferimento ad attività economiche - che non siano destinate ad offrire beni o servizi nel medesimo mercato - senza che ne risulti una "eccessiva compressione della libertà individuale", all'evidenza non consentita (dall'articolo 2596 c.c., cit.).
Coerentemente, soltanto attività - destinate ad offrire beni o servizi nel medesimo mercato - possono integrare violazioni delle delimitazioni pattizie della concorrenza.
4. Evidente appare, tuttavia, il rilievo essenziale che - nella prospettata definizione di ciascun mercato - riveste l'esigenza sottesa alle domande di chi, nell'ambito dello stesso mercato, assuma il ruolo di clientela immediata.
Soltanto l'attitudine a soddisfare tale esigenza, infatti, consente di identificare le attività, che - in quanto offrono beni o servizi, destinati al medesimo mercato - risultano in concorrenza tra loro. Attiene, invece, al momento dell'offerta e, come tale, non pare da sola idonea - per quanto si è detto - alla definizione di ciascun mercato, la collocazione - orizzontale o verticale - delle attività nel processo produttivo e/o distributivo del bene o del servizio (in senso contrario, per una ipotesi che pare diversa, vedi Cass. n. 5024/94, che nega, bensì, il rapporto di concorrenza tra fabbricante e rivenditore - non essendo le loro attività "sullo stesso piano in senso orizzontale" - ma sembra supporre, tuttavia, che le stesse attività siano dirette a soddisfare, solo in via mediata e indiretta, la medesima domanda).
In altri termini, l'attività di produzione e di scambio del medesimo bene o servizio - nonostante la collocazione, all'evidenza verticale, nel processo produttivo e distributivo - possono, talora, risultare parimenti idonee a soddisfare l'esigenza sottesa alla domanda della clientela immediata (per la quale, ad esempio, non interessi che il fornitore sia anche il produttore del bene o del servizio offerto). Nella stessa ipotesi, tuttavia, non rileva - per quanto si è detto - l'attitudine delle attività prospettate a soddisfare, parimenti, le esigenze dei consumatori o utenti finali - del bene o servizio, in ipotesi diverso, ad essi destinato - ove questi non si identifichino con chi assuma, nel mercato, il ruolo della clientela immediata. Peraltro non può soccorrere la nozione di concorrenza - contenuta nella norma (di cui all'art. 2598 c.c.). in tema di concorrenza sleale - in quanto la nozione stessa risulta correlata con la prevista imposizione - in coerenza (anche) con la ratio legis - di regole di correttezza e di lealtà, alle imprese operanti nel mercato, in modo che nessuna di esse si possa avvantaggiare, con l'adozione di metodi contrari all'etica delle relazioni commerciali appunto, nella diffusione e collocazione dei propri prodotti (beni o servizi), con la conseguenza - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine la sentenza n. 4458/97) - che si possono considerare in situazione di concorrenza, allo stesso fine, tutte le imprese - che offrono beni o servizi, destinati alla stessa clientela finale, quale che ne sia la collocazione dell'attività nel processo produttivo e distributivo - in quanto il rispetto di dette regole ne condiziona il successo presso la stessa clientela finale.
Ne risulta, quindi, una nozione di concorrenza, che - lungi dall'assumere la prospettata dimensione oggettiva (di cui all'articolo 2596 c.c.) e dal risultare riferita, per quanto si è detto, alla clientela immediata - pare definita in funzione del rispetto delle regole di correttezza e di lealtà (di cui all'art. 2598 c.c., cit.) e del successo che, per l'attività d'impresa, ne può derivare presso la clientela finale.
Alla luce dei principi di diritto enunciati, il ricorso - come è stato anticipato - merita accoglimento.
5. Come è stato analiticamente ricordato in narrativa, infatti, la sentenza impugnata ha, tra l'altro, accertato:
- il patto di non concorrenza tra l'attuale resistente AN ID e la ricorrente Pedus service P. Dussmann S.r.l. - della quale era amministratore - ed il suo passaggio alla Ristomat, in qualità di amministratore delegato:
- l'oggetto sociale della società di provenienza - concernente "le refezioni, l'alimentazione, la ristorazione, i servizi ausiliari" - e quello della società di destinazione, consistente nella "organizzazione di servizi sostitutivi di mensa e di ristorazione mediante la commercializzazione di buoni-pasto, comunque denominati, da utilizzare presso una rete convenzionata di esercizi pubblici e mense aziendali o interaziendali";
- il carattere reciprocamente "sostitutivo" dei servizi resi dalle due società, la parziale coincidenza dei "bacini dei potenziali clienti", "l'articolazione dell'offerta - con prodotti differenziati - rispetto a domande uguali o simili";
- in particolare, "il servizio mensa ed i buoni pasto, pur rispondendo allo stesso bisogno, non operano sullo stesso piano orizzontale, in quanto il primo offre direttamente il pasto, mentre il secondo offre una forma di credito, cioè - sostanzialmente del danaro, da spendere per acquistare un pasto, collocandosi in un punto più arretrato del piano verticale, che parte da un bisogno (domanda) e va gradatamente alla soddisfazione dello stesso (offerta)";
- in altri termini, "si tratta di beni diversi, seppure destinati ad un mercato in parte coincidente".
Ne risulta, quindi, che la domanda dei clienti immediati delle due società - avente per oggetto la prestazione del servizio mensa in favore dei dipendenti delle imprese, dalle quali la domanda proviene - trova, parimenti, soddisfazione nei servizi, reciprocamente sostitutivi, che sono offerti dalle stesse società. Tanto basta - per quanto si è detto - ad integrare la violazione del dedotto patto di non concorrenza e per ritenere, di conseguenza, infondata la domanda proposta da AN ID (attuale resistente) - con il ricorso per ingiunzione ed in via riconvenzionale - per ottenere, dall'attuale ricorrente Pedus service P. Dussmann S.r.l., il corrispettivo previsto dallo stesso patto.
Infatti non rilevano in contrario - per quanto, parimenti, si è detto - ne' la "differenziazione e la specializzazione delle offerte" - una volta che ne risulta soddisfatta l'esigenza sottesa alla medesima domanda della clientela immediata - ne' il "principio della libertà di mercato, che include anche la differenziazione e la specializzazione delle offerte" - in quanto non è incompatibile con delimitazioni pattizie (di cui all'art. 2595 c.c., cit., appunto:
vedi Corte cost. n. 223/82, cit.) - ne' con la soddisfazione diversificata - per le esigenze dei consumatori e utenti finali (quali, nella dedotta fattispecie, i dipendenti delle imprese dalle quali proviene la domanda del servizio mensa) - che, in ipotesi, possa derivare dal servizio diverso offerto dalle due società (quali, nella dedotta fattispecie, l'offerta del pasto, in natura, e l'offerta dei buoni pasto, "da spendere per acquistare un pasto"). In altri termini, può non risultare indifferente - per i dipendenti delle imprese, dalle quali provenga la domanda del servizio mensa - godere del pasto, in natura, oppure di buoni pasto, "da spendere per acquistare un pasto". Si tratta, tuttavia, di servizi parimenti idonei a soddisfare l'esigenza sottesa alla domanda delle imprese che, nello stesso mercato, assumono il ruolo di clientela immediata (anche) delle due società in questione (Pedus service P. Dussman S.r.l., appunto, e Ristomat S.r.l.).
6. Il ricorso, pertanto, dev'essere accolto.
Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio (art. 384, 1^ comma, ultimo periodo, c.p.c.).
Sulla base dei principi di diritto enunciati, infatti, la causa può essere decisa nel merito - senza che siano necessari, all'uopo, accertamenti di fatto ulteriori - accogliendo l'opposizione al decreto ingiuntivo - proposta dalla Pedus service P. Dussmann S.r.l. - e rigettando la domanda riconvenzionale proposta da AN ID.
Sussistono giusti motivi (art. 92 c.p.c.), tuttavia, per compensare tra le parti le spese dell'intero processo (art. 385, 2^ comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
Decidendo nel merito, accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dalla Pedus service P. Dussmann S.r.l., e rigetta la domanda riconvenzionale, proposta da AN ID;
Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004