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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/11/2025, n. 4301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4301 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
4924/2025
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 05/11/2025 , come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. come da precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4924/2025 R.G.L. promosso
DA
, c. f. , nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente via Consolato della Seta n. 41, in giudizio rappresentata e difesa dall'avv. Innocenzo
Arena che la rappresenta e difende come da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliata presso il suo studio in Catania, Piazza Cavour 18 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi come da procura in atti di causa, domiciliato in Catania
Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente in persona del legale rappresentante p. t. con Sede Controparte_2 in Roma via Giuseppe Grezar 14;
Contumace
Oggetto : opposizione ad intimazione di pagamento e cartelle.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato il 22/05/2025 parte ricorrente proponeva opposizione avverso intimazione pagamento 29320249027075786000 ed i sottesi avvisi di addebito di seguito specificati: 593201900037776043000; 59320190009055211000; 59320210001937841000; 59320220002278078000; 59320220006660608000. L' intimazione impugnata era stata notificata con deposito presso la di Catania in data 09/05/2025, con tale atto Agenzia Entrate CP_3
Riscossione Intimava il pagamento della somma di euro 9.603,50 per contributi IVS e somme aggiuntive , in riferimento agli anni intercorsi dal 2018 sino al 2021.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva il decorso di prescrizione degli avvisi di addebito 593201900037776043000, che risultava notificato il 07/09/2019 e pertanto era prescritto alla data di notifica della successiva intimazione di pagamento anche in caso fosse data prova di notifica del titolo medesimo. Deduceva il decorso di prescrizione dell'avviso di addebito
59320190009055211000 che risultava notificato in data 05/12/2019 e che pertanto si era prescritto alla data di notifica della intimazione impugnata ed altresì eccepiva il decorso di prescrizione dell'avviso di addebito n. 59320210001937841000 mai ricevuto dalla ricorrente. CP_ Sotto altro profilo, eccepiva la decadenza dell' dal potere di recuperare il pagamento dei contributi richiesti, per avere iscritto a ruolo le somme dovute in ritardo rispetto al termine di cui all'art. 25 del D.Lgs. 46/1999 , che prevede l'iscrizione a ruolo a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il pagamento. Parte ricorrente eccepiva pertanto la decadenza dal potere impositivo e la nullità degli avvisi di addebito impugnati.
Deduceva altresì l'illegittimità di tutti gli atti impugnati poiché nessuna somma era dovuta in ragione della cancellazione dell'attività della ricorrente a fare tempo dal 31/12/2019 e pertanto non sussisteva alcun presupposto contributivo per richiedere coattivamente il pagamento delle somme portate dagli atti impugnati e dall'intimazione notificata dall' . A sostegno di tale Controparte_2 motivo allegava estratto contributivo dell' ove per l'anno 2019 reca la cancellazione della CP_1 attività della ricorrente con reddito contributivo e pensionistico pari a zero. In riferimento all'annualità 2019 deduceva di avere pagato la contribuzione pari ad euro 1.249,34 e depositava in atti di giudizio la contribuzione corrisposta per l'anno 2019. Chiedeva in accoglimento del ricorso , previa sospensione degli atti impugnati , l'annullamento di tutti i titoli all'esame di giudizio e l'annullamento dell'intimazione di pagamento, con vittoria di spese.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissava l'udienza di discussione. CP_ Successivamente si costituiva che in via preliminare eccepiva la carenza di propria legittimazione passiva poiché la fase esecutiva del recupero dei contributi era di competenza del
Concessionario del servizio di riscossione . Eccepiva la tardività delle doglianze legate all'omessa notifica dei titoli esecutivi, nonché la tardività per mancato rispetto del termine di cui all'art. 24 comma 4 D. Lgs. 46/1999 per proporre opposizione agli avvisi di addebito, i cui crediti erano ormai divenuti incontestabili. Deduceva il mancato decorso della prescrizione estintiva dei contributi richiesti in pagamento e trattandosi di contributi a percentuale sul reddito, la prescrizione decorreva dalla data di presentazione dei dati reddituali all' , che li avrebbe comunicati Controparte_2 all' . Comunque dall'anno successivo a quello di imposta decorreva il termine di prescrizione, CP_1 la cui data precisa di versamento era scandita dai D.P.C.M. che si succedevano ogni anno. Inoltre richiamava l'applicabilità alla fattispecie della sospensione del decorso di prescrizione come regolata dalla legislazione emergenziale da Covid-19, in particolare richiamava l'art. 68 , comma 1 , D.L.
18/2020 ed il richiamato art. 12 D.Lgs. 159/2015. Pertanto richiamava l'applicabilità del termine di sospensione del decorso di prescrizione pari a 542 giorni , secondo un orientamento espresso da questo Ufficio.
Documentava in atti di giudizio la notifica di ciascun avviso di addebito presso la casella PEC della ricorrente e provvedimenti di sgravio che consideravano la cessazione dell'attività della ricorrente avvenuta in data 31.12.2019, pertanto risultavano sgravati i contributi successivi al 2019 .
Chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma degli avvisi di addebito portati dall'intimazione di pagamento e non sgravati dall'Istituto.
A seguito dell'udienza del 22/10/2025 , dopo il controllo sulla corretta instaurazione del contraddittorio, , pur ritualmente chiamata in giudizio, non curava la Controparte_2 propria costituzione e veniva dichiarata contumace.
Il giudizio venina istruito documentalmente a mezzo deposito di note scritte autorizzate e documenti.
Successivamente questo Giudice è stato delegato per la trattazione del procedimento e decisione, acquisite le note nel termine perentorio fissato, come in atti depositate, il giudizio viene definito dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso poiché l'intimazione di pagamento risulta notificata in data 09/05/2025, come documenta il ricorrente ( all. 1) mentre il ricorso risulta depositato in data 22/05/2025.
Dall'esame della documentazione depositata in atti dalla resistente si evince che la parte ricorrente CP_ risulta cancellata dalla gestione commercianti in data31/12/2019. Tale dato risulta provato dalla parte ricorrente con comunicazione proveniente dall' medesimo ed altresì viene provata da CP_1 relazione istruttoria degli uffici amministrative dell' e depositata dalla parte resistente ( all. CP_1
CP_ 13). La ricorrente pertanto è stata iscritta alla Gestione Commercianti dal 10/2013 al 31/12/2019. CP_ Dalla documentazione versata in atti da risulta che l' ha sgravato alcuni titoli recanti CP_1 contributi successivi alla cancellazione della ricorrente dalla gestione Commercianti.
Segnatamente dalla relazione istruttoria depositata emerge che i titoli esecutivi all'esame di giudizio che sono stati sgravati sono : 593202200022780 , che riguardava contributi fissi e sanzioni I-II-III-
IV rata 2020; risulta sgravato il n. 59320220006660608000 , che riguardava contributi fissi e sanzioni I-II-III rata 2021 . Detti contributi sono stati annullati con provvedimento di sgravio del 28/08/2024 parimenti depositato in atti dall' ,” in quanto relativi a contributi per annualità successive alla CP_1 cessazione” come si legge testualmente dalla relazione istruttoria.
Detto documento segnala altresì lo sgravio dell'avviso di addebito 59320230003801645000 a seguito della sentenza n. 1078/2025 emessa dal Tribunale intestato.
Non risulta sgravato l'avviso di addebito 593201900037776043000, che attiene a contributi fissi e sanzioni III rata anno 2018, notificato in data 07/07/2019 a mezzo PEC, come documentato dalla resistente con messaggio eml di accettazione e conferma, presso la casella PEC della ricorrente presente in visura camerale e riferito alla parte ricorrente, iscritto a ruolo in Email_1 data 13/06/2019, dell'importo di euro 914,85.
Parimenti non risulta sgravato l'avviso di addebito 59320190009055211000, emesso per contributi fissi e sanzioni IV rata 2018 e I rata 2019 , notificato a mezzo PEC in data 05/12/2019 e iscritto a ruolo in data 01/11/2019, dell'importo di euro 1.786,77.
Non è stato sgravato l'avviso di addebito 59320210001937841000 emesso per sanzioni dovute per ritardato pagamento II rata 2019 e contributi fissi e sanzioni III-IV rata 2019, notificato in data
08/12/2021 a mezzo PEC ed iscritto a ruolo in data 27/10/2021, dell'importo di euro 1.822,07.
Parte ricorrente deposita in atti un versamento afferente contributi 2019 pari ad euro 1.249,34 come si evince da ricorso e da allegazione di parte ricorrente.
Dalla documentazione afferente la notifica a mezzo PEC dagli avvisi di addebito, come documentata CP_ dalla parte resistente le notificazioni sono state indirizzate alla casella sopra indicata , riferita alla ricorrente e presente in visura camerale. Parte ricorrente non contesta dette notificazioni PEC.
Gli avvisi sopra specificati sono afferenti a contributi e sanzioni per ratei non successivi alla cancellazione del 31/12/2019 e pertanto dovuti. CP_ Sotto il profilo della prescrizione occorre precisare che la sospensione invocata dalla resistente può trovare applicazione per quei titoli esecutivi, non opposti nel termine di cui all'art. 24 comma 5
D.Lgs. 46/1999, notificati in data 07/07/2019 e 05/12/2019. Infatti l'avviso di addebito
59320210001937841000 risulta notificato in data 08.12.2021, quando era ormai superato il periodo di sospensione da covid-19, che ha riguardato la sospensione delle scadenze dei contributi e l'attività di riscossione , accertamento , notificazione di atti, come regolato dall'art. 68 comma 1 D.L. 18/2020
e dal richiamato art. 12 d.Lgs. 159/2015.
Ritiene il decidente che nella fattispecie trovi applicazione l'articolo 68 comma 1 del D.L. 18/2020, convertito con modifiche dalla legge 27/2020 , che dispone:” Con riferimento alle entrate tributarie
e non tributarie ,sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,convertito, con modificazioni ,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 , n. 159”.
Stabilisce poi l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 : “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate ,la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3 , della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni , i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Pertanto nella fattispecie, ai contributi irretrattabili, portati dagli avvisi di addebito sopra richiamati e notificati in data 07/07/2019 e 05/12/2019, si applica la sospensione del decorso di prescrizione , successivo la notifica di ciascun avviso di addebito. Pertanto ai cinque anni di prescrizione ordinaria dei contributi va aggiunto il periodo complessivo di sospensione decorso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi aggiungere al termine finale di prescrizione 1 anno , cinque mesi e 23 giorni per complessivi 542 giorni ( secondo l'orientamento già espresso da questo Ufficio con sentenza n.
1427/2023 ex multis).
Pertanto l'avviso di addebito 59320190003776043000 notificato in data 07/07/2019, si sarebbe prescritto nel termine quinquennale ( ex L. 335/1995 ) in data 07/07/2024, aggiungendo la sospensione sopra indicata, l'avviso di addebito si sarebbe definitivamente prescritto il 30.12.2025 e alla data di notifica dell'intimazione di pagamento ( 09/05/2025) i contributi non erano prescritti.
Medesima valutazione occorre svolgere per l'avviso di addebito 59320190009055211000 che risulta notificato il 05/12/2019. Detto titolo si sarebbe prescritto in via ordinaria, nel termine quinquennale, in data 05/12/2024 , aggiungendo la sospensione di 542 giorni , la prescrizione definitiva risulta in data 28/05/2026. Alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata ( 09.05.2025) i contributi non sono prescritti e sono pertanto dovuti.
L'avviso di addebito 59320210001937841000, è stato notificato il giorno 08/12/2021, successivamente la sospensione decorsa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e pertanto il termine di prescrizione quinquennale 08/12/2026 non risulta decorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento e ne consegue che i contributi sono dovuti. CP_ La domanda del ricorrente trova accoglimento nello sgravio documentato dalla parte resistente con provvedimento del 28/08/2024, afferente gli avvisi di addebito 59320220002278078000, e
5932022000660608000, successivi comunque al deposito del ricorso avvenuto il 22/5/2025.
I rimanenti avvisi di addebito, come sopra specificati, sono dovuti e non prescritti.
Deve essere dichiarata parzialmente cessata tra le parti la materia del contendere, in riferimento agli avvisi di addebito sgravati. Il ricorso non trova accoglimento in riferimento agli avvisi di addebito che non risultano prescritti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento.
Detta intimazione deve essere annullata in riferimento ai titoli sgravati e tuttavia sottesi all'intimazione in questo giudizio impugnata.
Le spese di giudizio sono compensate tra le parti per metà in riferimento allo sgravio degli avvisi di CP_ addebito, in considerazione altresì dello sgravio documentato da nella memoria di costituzione afferente contributi successivi alla cessazione attività della ricorrente. La rimanente metà delle spese viene posta a carico della parte ricorrente per i contributi dovuti e portati dai titoli non prescritti.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4924/2025 R.G. disattesa ogni contraria eccezione e domanda , così provvede:
Dichiara la contumacia dell' ; Controparte_2
Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in riferimento agli avvisi di addebito sgravati dalla parte resistente : 59320220002278078000, 59320220006660608000;
Conferma gli avvisi di addebito , con obbligo di pagamento delle somme ivi portate:
59320190003776043000, 59320190009055211000, 59320210001937841000;
Dichiara illegittima l'intimazione di pagamento 29320249027075786000 in riferimento agli avvisi di addebito sgravati;
Compensa tra le parti per metà le spese di giudizio;
Condanna parte ricorrente al pagamento della metà delle spese di giudizio nei confronti della parte resistente che liquida in euro 884,5 oltre rimborso forfettario al 15% , IVA e CPA come per legge.
Catania 29/11/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 05/11/2025 , come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. come da precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4924/2025 R.G.L. promosso
DA
, c. f. , nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente via Consolato della Seta n. 41, in giudizio rappresentata e difesa dall'avv. Innocenzo
Arena che la rappresenta e difende come da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliata presso il suo studio in Catania, Piazza Cavour 18 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi come da procura in atti di causa, domiciliato in Catania
Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente in persona del legale rappresentante p. t. con Sede Controparte_2 in Roma via Giuseppe Grezar 14;
Contumace
Oggetto : opposizione ad intimazione di pagamento e cartelle.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato il 22/05/2025 parte ricorrente proponeva opposizione avverso intimazione pagamento 29320249027075786000 ed i sottesi avvisi di addebito di seguito specificati: 593201900037776043000; 59320190009055211000; 59320210001937841000; 59320220002278078000; 59320220006660608000. L' intimazione impugnata era stata notificata con deposito presso la di Catania in data 09/05/2025, con tale atto Agenzia Entrate CP_3
Riscossione Intimava il pagamento della somma di euro 9.603,50 per contributi IVS e somme aggiuntive , in riferimento agli anni intercorsi dal 2018 sino al 2021.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva il decorso di prescrizione degli avvisi di addebito 593201900037776043000, che risultava notificato il 07/09/2019 e pertanto era prescritto alla data di notifica della successiva intimazione di pagamento anche in caso fosse data prova di notifica del titolo medesimo. Deduceva il decorso di prescrizione dell'avviso di addebito
59320190009055211000 che risultava notificato in data 05/12/2019 e che pertanto si era prescritto alla data di notifica della intimazione impugnata ed altresì eccepiva il decorso di prescrizione dell'avviso di addebito n. 59320210001937841000 mai ricevuto dalla ricorrente. CP_ Sotto altro profilo, eccepiva la decadenza dell' dal potere di recuperare il pagamento dei contributi richiesti, per avere iscritto a ruolo le somme dovute in ritardo rispetto al termine di cui all'art. 25 del D.Lgs. 46/1999 , che prevede l'iscrizione a ruolo a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il pagamento. Parte ricorrente eccepiva pertanto la decadenza dal potere impositivo e la nullità degli avvisi di addebito impugnati.
Deduceva altresì l'illegittimità di tutti gli atti impugnati poiché nessuna somma era dovuta in ragione della cancellazione dell'attività della ricorrente a fare tempo dal 31/12/2019 e pertanto non sussisteva alcun presupposto contributivo per richiedere coattivamente il pagamento delle somme portate dagli atti impugnati e dall'intimazione notificata dall' . A sostegno di tale Controparte_2 motivo allegava estratto contributivo dell' ove per l'anno 2019 reca la cancellazione della CP_1 attività della ricorrente con reddito contributivo e pensionistico pari a zero. In riferimento all'annualità 2019 deduceva di avere pagato la contribuzione pari ad euro 1.249,34 e depositava in atti di giudizio la contribuzione corrisposta per l'anno 2019. Chiedeva in accoglimento del ricorso , previa sospensione degli atti impugnati , l'annullamento di tutti i titoli all'esame di giudizio e l'annullamento dell'intimazione di pagamento, con vittoria di spese.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissava l'udienza di discussione. CP_ Successivamente si costituiva che in via preliminare eccepiva la carenza di propria legittimazione passiva poiché la fase esecutiva del recupero dei contributi era di competenza del
Concessionario del servizio di riscossione . Eccepiva la tardività delle doglianze legate all'omessa notifica dei titoli esecutivi, nonché la tardività per mancato rispetto del termine di cui all'art. 24 comma 4 D. Lgs. 46/1999 per proporre opposizione agli avvisi di addebito, i cui crediti erano ormai divenuti incontestabili. Deduceva il mancato decorso della prescrizione estintiva dei contributi richiesti in pagamento e trattandosi di contributi a percentuale sul reddito, la prescrizione decorreva dalla data di presentazione dei dati reddituali all' , che li avrebbe comunicati Controparte_2 all' . Comunque dall'anno successivo a quello di imposta decorreva il termine di prescrizione, CP_1 la cui data precisa di versamento era scandita dai D.P.C.M. che si succedevano ogni anno. Inoltre richiamava l'applicabilità alla fattispecie della sospensione del decorso di prescrizione come regolata dalla legislazione emergenziale da Covid-19, in particolare richiamava l'art. 68 , comma 1 , D.L.
18/2020 ed il richiamato art. 12 D.Lgs. 159/2015. Pertanto richiamava l'applicabilità del termine di sospensione del decorso di prescrizione pari a 542 giorni , secondo un orientamento espresso da questo Ufficio.
Documentava in atti di giudizio la notifica di ciascun avviso di addebito presso la casella PEC della ricorrente e provvedimenti di sgravio che consideravano la cessazione dell'attività della ricorrente avvenuta in data 31.12.2019, pertanto risultavano sgravati i contributi successivi al 2019 .
Chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma degli avvisi di addebito portati dall'intimazione di pagamento e non sgravati dall'Istituto.
A seguito dell'udienza del 22/10/2025 , dopo il controllo sulla corretta instaurazione del contraddittorio, , pur ritualmente chiamata in giudizio, non curava la Controparte_2 propria costituzione e veniva dichiarata contumace.
Il giudizio venina istruito documentalmente a mezzo deposito di note scritte autorizzate e documenti.
Successivamente questo Giudice è stato delegato per la trattazione del procedimento e decisione, acquisite le note nel termine perentorio fissato, come in atti depositate, il giudizio viene definito dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso poiché l'intimazione di pagamento risulta notificata in data 09/05/2025, come documenta il ricorrente ( all. 1) mentre il ricorso risulta depositato in data 22/05/2025.
Dall'esame della documentazione depositata in atti dalla resistente si evince che la parte ricorrente CP_ risulta cancellata dalla gestione commercianti in data31/12/2019. Tale dato risulta provato dalla parte ricorrente con comunicazione proveniente dall' medesimo ed altresì viene provata da CP_1 relazione istruttoria degli uffici amministrative dell' e depositata dalla parte resistente ( all. CP_1
CP_ 13). La ricorrente pertanto è stata iscritta alla Gestione Commercianti dal 10/2013 al 31/12/2019. CP_ Dalla documentazione versata in atti da risulta che l' ha sgravato alcuni titoli recanti CP_1 contributi successivi alla cancellazione della ricorrente dalla gestione Commercianti.
Segnatamente dalla relazione istruttoria depositata emerge che i titoli esecutivi all'esame di giudizio che sono stati sgravati sono : 593202200022780 , che riguardava contributi fissi e sanzioni I-II-III-
IV rata 2020; risulta sgravato il n. 59320220006660608000 , che riguardava contributi fissi e sanzioni I-II-III rata 2021 . Detti contributi sono stati annullati con provvedimento di sgravio del 28/08/2024 parimenti depositato in atti dall' ,” in quanto relativi a contributi per annualità successive alla CP_1 cessazione” come si legge testualmente dalla relazione istruttoria.
Detto documento segnala altresì lo sgravio dell'avviso di addebito 59320230003801645000 a seguito della sentenza n. 1078/2025 emessa dal Tribunale intestato.
Non risulta sgravato l'avviso di addebito 593201900037776043000, che attiene a contributi fissi e sanzioni III rata anno 2018, notificato in data 07/07/2019 a mezzo PEC, come documentato dalla resistente con messaggio eml di accettazione e conferma, presso la casella PEC della ricorrente presente in visura camerale e riferito alla parte ricorrente, iscritto a ruolo in Email_1 data 13/06/2019, dell'importo di euro 914,85.
Parimenti non risulta sgravato l'avviso di addebito 59320190009055211000, emesso per contributi fissi e sanzioni IV rata 2018 e I rata 2019 , notificato a mezzo PEC in data 05/12/2019 e iscritto a ruolo in data 01/11/2019, dell'importo di euro 1.786,77.
Non è stato sgravato l'avviso di addebito 59320210001937841000 emesso per sanzioni dovute per ritardato pagamento II rata 2019 e contributi fissi e sanzioni III-IV rata 2019, notificato in data
08/12/2021 a mezzo PEC ed iscritto a ruolo in data 27/10/2021, dell'importo di euro 1.822,07.
Parte ricorrente deposita in atti un versamento afferente contributi 2019 pari ad euro 1.249,34 come si evince da ricorso e da allegazione di parte ricorrente.
Dalla documentazione afferente la notifica a mezzo PEC dagli avvisi di addebito, come documentata CP_ dalla parte resistente le notificazioni sono state indirizzate alla casella sopra indicata , riferita alla ricorrente e presente in visura camerale. Parte ricorrente non contesta dette notificazioni PEC.
Gli avvisi sopra specificati sono afferenti a contributi e sanzioni per ratei non successivi alla cancellazione del 31/12/2019 e pertanto dovuti. CP_ Sotto il profilo della prescrizione occorre precisare che la sospensione invocata dalla resistente può trovare applicazione per quei titoli esecutivi, non opposti nel termine di cui all'art. 24 comma 5
D.Lgs. 46/1999, notificati in data 07/07/2019 e 05/12/2019. Infatti l'avviso di addebito
59320210001937841000 risulta notificato in data 08.12.2021, quando era ormai superato il periodo di sospensione da covid-19, che ha riguardato la sospensione delle scadenze dei contributi e l'attività di riscossione , accertamento , notificazione di atti, come regolato dall'art. 68 comma 1 D.L. 18/2020
e dal richiamato art. 12 d.Lgs. 159/2015.
Ritiene il decidente che nella fattispecie trovi applicazione l'articolo 68 comma 1 del D.L. 18/2020, convertito con modifiche dalla legge 27/2020 , che dispone:” Con riferimento alle entrate tributarie
e non tributarie ,sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,convertito, con modificazioni ,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 , n. 159”.
Stabilisce poi l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 : “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate ,la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3 , della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni , i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Pertanto nella fattispecie, ai contributi irretrattabili, portati dagli avvisi di addebito sopra richiamati e notificati in data 07/07/2019 e 05/12/2019, si applica la sospensione del decorso di prescrizione , successivo la notifica di ciascun avviso di addebito. Pertanto ai cinque anni di prescrizione ordinaria dei contributi va aggiunto il periodo complessivo di sospensione decorso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi aggiungere al termine finale di prescrizione 1 anno , cinque mesi e 23 giorni per complessivi 542 giorni ( secondo l'orientamento già espresso da questo Ufficio con sentenza n.
1427/2023 ex multis).
Pertanto l'avviso di addebito 59320190003776043000 notificato in data 07/07/2019, si sarebbe prescritto nel termine quinquennale ( ex L. 335/1995 ) in data 07/07/2024, aggiungendo la sospensione sopra indicata, l'avviso di addebito si sarebbe definitivamente prescritto il 30.12.2025 e alla data di notifica dell'intimazione di pagamento ( 09/05/2025) i contributi non erano prescritti.
Medesima valutazione occorre svolgere per l'avviso di addebito 59320190009055211000 che risulta notificato il 05/12/2019. Detto titolo si sarebbe prescritto in via ordinaria, nel termine quinquennale, in data 05/12/2024 , aggiungendo la sospensione di 542 giorni , la prescrizione definitiva risulta in data 28/05/2026. Alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata ( 09.05.2025) i contributi non sono prescritti e sono pertanto dovuti.
L'avviso di addebito 59320210001937841000, è stato notificato il giorno 08/12/2021, successivamente la sospensione decorsa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e pertanto il termine di prescrizione quinquennale 08/12/2026 non risulta decorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento e ne consegue che i contributi sono dovuti. CP_ La domanda del ricorrente trova accoglimento nello sgravio documentato dalla parte resistente con provvedimento del 28/08/2024, afferente gli avvisi di addebito 59320220002278078000, e
5932022000660608000, successivi comunque al deposito del ricorso avvenuto il 22/5/2025.
I rimanenti avvisi di addebito, come sopra specificati, sono dovuti e non prescritti.
Deve essere dichiarata parzialmente cessata tra le parti la materia del contendere, in riferimento agli avvisi di addebito sgravati. Il ricorso non trova accoglimento in riferimento agli avvisi di addebito che non risultano prescritti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento.
Detta intimazione deve essere annullata in riferimento ai titoli sgravati e tuttavia sottesi all'intimazione in questo giudizio impugnata.
Le spese di giudizio sono compensate tra le parti per metà in riferimento allo sgravio degli avvisi di CP_ addebito, in considerazione altresì dello sgravio documentato da nella memoria di costituzione afferente contributi successivi alla cessazione attività della ricorrente. La rimanente metà delle spese viene posta a carico della parte ricorrente per i contributi dovuti e portati dai titoli non prescritti.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4924/2025 R.G. disattesa ogni contraria eccezione e domanda , così provvede:
Dichiara la contumacia dell' ; Controparte_2
Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in riferimento agli avvisi di addebito sgravati dalla parte resistente : 59320220002278078000, 59320220006660608000;
Conferma gli avvisi di addebito , con obbligo di pagamento delle somme ivi portate:
59320190003776043000, 59320190009055211000, 59320210001937841000;
Dichiara illegittima l'intimazione di pagamento 29320249027075786000 in riferimento agli avvisi di addebito sgravati;
Compensa tra le parti per metà le spese di giudizio;
Condanna parte ricorrente al pagamento della metà delle spese di giudizio nei confronti della parte resistente che liquida in euro 884,5 oltre rimborso forfettario al 15% , IVA e CPA come per legge.
Catania 29/11/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo