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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/06/2025, n. 2305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2305 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6472/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
San Martino n. 19, c.f. C.F._1
e
, nato a [...] il [...], cf , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e assistiti dall'Avv.to Fabio Carrozzo del foro di Brindisi, in virtù di mandato del 12.7.2023 in calce al presente atto, che eleggono domicilio presso il suo studio in Milano alla via
Gabrio Serbelloni n. 5.
Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento ai seguenti recapiti: fax: 02/87388644, pec: Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, in data 11.10.1997, con atto N.
325 parte 2 serie A - anno 1997, scegliendo il regime della comunione dei beni;
con i seguenti figli:
, nata il [...] in [...], economicamente autosufficiente, Persona_1
e nata il [...] in [...], economicamente non Persona_2 autosufficiente;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.5.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e , ed Parte_1 Parte_2 autorizzarli a vivere separati;
2. ordinare al Comune di Milano di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio n. 325 parte 2 serie A - anno 1997 - Comune di MILANO (MI);
3. La casa coniugale sita in SE LA alla via San Martino n. 19, identificato N.C.E.U. del comune di SE LA, come segue: foglio 26 (ventisei) mappale 577
(cinquecentosettantasette) sub. 9 (nove), via San Martino n. 19, piano 2-S1, cat. A/3, classe 3, vani
6, rendita euro 464,81 e l'autorimessa censita nel N.C.E.U. del comune di SE LA, come segue: foglio 26 (ventisei) mappale 577 (cinquecentosettantasette) sub. 31 (trentuno), via San
Martino n. 21, piano S1, cat. C/6, classe 6, mq. 15, rendita euro 54,23), sono assegnate alla SI.ra
, con tutti gli arredi, dove manterrà la propria residenza unitamente con la IG Parte_1
, mentre il IG. acquisirà diversa residenza;
Per_2 Pt_2
4. i ratei dei due mutui fondiari n. CF1951193 e n. CF1951194, più dettagliatamente descritti nelle premesse, e tutte le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione e manutenzione, compresi eventuali conguagli fino alla data odierna, gravanti sull'immobile sito in SE LA alla via San Martino n. 19, resteranno sino al completamento del piano di ammortamento a carico delle parti nella misura del 50%, con facoltà di ognuno di essi, di anticipare la quota dell'altro coniuge ed ottenerne la restituzione/rimborso, anche esecutivamente.
5. il IG. verserà alla IG.ra , quale contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento della IG , l'importo di €. 200,00 mensili, da rivalutarsi anno per anno Per_2 secondo le variazioni ISTAT come per legge, da versarsi secondo modalità concordate entro il giorno
10 di ogni mese a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso, oltre le variazioni ISTAT come sopra cennato, rinunziando la IG.ra a qualsivoglia forma di mantenimento personale;
Pt_1
l'assegno unico relativo alla IG sarà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra Per_2
. Pt_1
6. Dare atto che, in considerazione della maggiore età delle figlie, la frequentazione di esse con i genitori avverrà secondo accordi diretti e previo congruo preavviso al genitore con cui convivono.
7. confermare che i genitori concorreranno nella misura del 50 % ciascuno alle spese straordinarie di , così come dettagliate e regolamentate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano, Per_2 che si riportano di seguito:
Le scelte di istruzione, educazione e salute relative alla IG maggiorenne devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle eSIenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).
Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
1. i coniugi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti e che le spese scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici e privati della IG saranno Per_2 equamente corrisposti al 50% dalle parti senza necessità di accordo preventivo;
2. le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente ricorso e con l'esecuzione di quanto sopra, di avere regolato e definito ogni loro rapporto di natura patrimoniale, che non sussistono ragioni di credito, anche a titolo di contributi al mantenimento arretrati alla data odierna, e conseguentemente di nulla avere più a pretendere reciprocamente. Si esonerano reciprocamente dall'onere di depositare la documentazione bancaria degli ultimi tre anni e l'ulteriore documentazione prevista dalla legge, fatta salva eventuale richiesta da parte da parte dell'Ill.mo
Giudicante.
10. dichiarare compensate le spese legali;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
14.3.1969 e residente in [...], c.f.
C.F._1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_2
Milano, in data 11.10.1997, con atto N. 325 parte 2 serie A - anno 1997, scegliendo il regime della comunione dei beni;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott.ssa Valentina Maderna
Così deciso in Milano, il 18.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG