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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/12/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3090 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio MANFRIN Parte_1
contro
rappresentata e difesa dall'avvocato Alice BARAUSSE CP_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Conclusioni comuni delle parti:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Dueville (VI)
il 25/05/2002, tra e , atto trascritto presso l'Ufficio di Parte_1 CP_1
Stato Civile del Comune di Dueville (VI) nel registro degli atti di matrimonio anno 2002,
numero 9, parte II Serie A Ufficio 1;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Dueville (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) quanto alle modalità di affido e mantenimento della prole disporre che:
la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Persona_1
la responsabilità genitoriale secondo le modalità dell'affido condiviso assumendo di comune accordo le decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative alla educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole;
disporsi la residenza e collocazione prevalente della figlia minore presso il padre, con facoltà per Persona_1
la madre di vedere e tenere con sé la figlia minore a week end alternati nonché per un pomeriggio-sera infrasettimanale, il tutto compatibilmente con le esigenze di studio ed extrascolastiche della figlia. La madre potrà tenere con sé la figlia durante il periodo estivo per due settimane anche consecutive da concordare di anno in anno entro il mese di maggio. Il padre terrà con sé la figlia nei giorni di Pasqua e di Lunedì
dell'Angelo, alternandosi, anno dopo anno con la sig.ra , lo stesso dicasi per CP_1
i giorni del 24 e del 25 Dicembre, nonché per il giorno 1 del mese di Gennaio;
4) entrambi i genitori concorreranno direttamente al mantenimento ordinario della figlia minore sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, senza Persona_1
corresponsione di contributi, neppure a titolo perequativo, tra le parti.
2 Spese straordinarie come da Protocollo del 26/10/2017 del Tribunale di Vicenza a carico del sig. per il 60% e della sig.ra per il 40%. Parte_1 CP_1
Figlia fiscalmente a carico di ciascun genitore in ragione del 50%;
5) dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, per cui nulla viene versato per il reciproco mantenimento;
6) spese di lite compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 10.6.2025 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Dueville il 25.2.2002; che il matrimonio era entrato in CP_1
irreversibile crisi e che con decreto in data 19.6.2018 il Tribunale di Vicenza aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 15.10.2025 si costituiva in giudizio CP_1
aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
All'udienza del 18.11.2025 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore e dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni sulle quali esprimeva il proprio parere il Pubblico Ministero.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
3 -è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 19.6.2018 e la data di deposito del ricorso;
- le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è
protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della Per_1
stessa presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere gli accordi intercorsi tra le parti riguardo al mantenimento ordinario e straordinario della figlia , che appaiono congrui ed Per_1
adeguati alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della figlia;
-nulla va disposto a titolo di mantenimento dei coniugi che hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
4 e in Dueville il 25.2.2002, alle condizioni riportate in epigrafe;
CP_1
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 9, parte II, serie A dell'anno 2002;
c)compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3090 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio MANFRIN Parte_1
contro
rappresentata e difesa dall'avvocato Alice BARAUSSE CP_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Conclusioni comuni delle parti:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Dueville (VI)
il 25/05/2002, tra e , atto trascritto presso l'Ufficio di Parte_1 CP_1
Stato Civile del Comune di Dueville (VI) nel registro degli atti di matrimonio anno 2002,
numero 9, parte II Serie A Ufficio 1;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Dueville (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) quanto alle modalità di affido e mantenimento della prole disporre che:
la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Persona_1
la responsabilità genitoriale secondo le modalità dell'affido condiviso assumendo di comune accordo le decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative alla educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole;
disporsi la residenza e collocazione prevalente della figlia minore presso il padre, con facoltà per Persona_1
la madre di vedere e tenere con sé la figlia minore a week end alternati nonché per un pomeriggio-sera infrasettimanale, il tutto compatibilmente con le esigenze di studio ed extrascolastiche della figlia. La madre potrà tenere con sé la figlia durante il periodo estivo per due settimane anche consecutive da concordare di anno in anno entro il mese di maggio. Il padre terrà con sé la figlia nei giorni di Pasqua e di Lunedì
dell'Angelo, alternandosi, anno dopo anno con la sig.ra , lo stesso dicasi per CP_1
i giorni del 24 e del 25 Dicembre, nonché per il giorno 1 del mese di Gennaio;
4) entrambi i genitori concorreranno direttamente al mantenimento ordinario della figlia minore sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, senza Persona_1
corresponsione di contributi, neppure a titolo perequativo, tra le parti.
2 Spese straordinarie come da Protocollo del 26/10/2017 del Tribunale di Vicenza a carico del sig. per il 60% e della sig.ra per il 40%. Parte_1 CP_1
Figlia fiscalmente a carico di ciascun genitore in ragione del 50%;
5) dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, per cui nulla viene versato per il reciproco mantenimento;
6) spese di lite compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 10.6.2025 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Dueville il 25.2.2002; che il matrimonio era entrato in CP_1
irreversibile crisi e che con decreto in data 19.6.2018 il Tribunale di Vicenza aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 15.10.2025 si costituiva in giudizio CP_1
aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
All'udienza del 18.11.2025 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore e dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni sulle quali esprimeva il proprio parere il Pubblico Ministero.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
3 -è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 19.6.2018 e la data di deposito del ricorso;
- le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è
protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della Per_1
stessa presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere gli accordi intercorsi tra le parti riguardo al mantenimento ordinario e straordinario della figlia , che appaiono congrui ed Per_1
adeguati alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della figlia;
-nulla va disposto a titolo di mantenimento dei coniugi che hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
4 e in Dueville il 25.2.2002, alle condizioni riportate in epigrafe;
CP_1
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 9, parte II, serie A dell'anno 2002;
c)compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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