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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/07/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 3297/2023
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice rel.
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
, (C.F. ), con l'Avv. Paola Dorigoni e con domicilio eletto Parte_1 C.F._1 presso il suo studio in Pavia, viale Bligny 51/53;
RICORRENTE
nei confronti di
, (C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“ - affidare il minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimane collocato, Per_1
con conseguente facoltà alla stessa di prendere in via esclusiva le scelte più opportune in campo medico/sanitario, scolastico, educativo e ricreativo, comprese le pratiche burocratiche per l'espatrio;
- il padre potrà vedere il figlio secondo le indicazioni dei Servizi Sociali, mantenendo Per_1
attivo per due anni il servizio di ADM, così da garantire la presenza di un educatore nelle visite padre - figlio;
- Porre a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento la somma mensile che qui proponiamo: € 200,00 sino al maggio 2026, che aumentano ad di € 300,00 dal giugno 2026
(data di cessazione di un finanziamento di 350,00 a carico di , o quella veriore che il CP_1
Tribunale riterrà di Giustizia, oltre al 50% delle spese extra assegno.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 26/07/2023 la sig.ra depositava ricorso per la separazione giudiziale dal Parte_1
marito , con il quale aveva contratto matrimonio in data 11/06/2016 in Sommo, CP_1
precisando che l'armonia coniugale fosse entrata in crisi da molto tempo e che la coppia si era di fatto separata considerato che la ricorrente si era trasferita in altra casa, lasciando il CP_1
nell'abitazione coniugale.
La chiedeva inizialmente di disporre l'affido condiviso del figlio Parte_1 Per_1 precisando le modalità di incontro tra entrambi i genitori, i quali avrebbero provveduto al suo mantenimento nei periodi di permanenza presso di loro.
A seguito della prima udienza del 13/12/2023, alla quale si presentava anche il sig. che CP_1
precisava di non potersi permettere un Avvocato a causa della sua ludopatia, con ordinanza del 22/12/2023 il Giudice disponeva l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione abitativa presso la madre disponendo che quest'ultima potesse assumere autonomamente le più rilevanti questioni in materia scolastica e di salute, sentita la pediatra ed informato il convenuto. Il Giudice, però, considerata la complessità e la delicatezza della situazione emersa dalle dichiarazioni delle parti, riteneva necessario un intervento dei Servizi
Sociali i quali venivano incaricati di svolgere una indagine psico-sociale sui genitori, sul minore e sulla relazione genitori-figlio, con particolare riferimento all'affidamento della prole e alle determinazioni in ordine all'esercizio della responsabilità dei genitori.
Con successiva ordinanza del 06/06/2024, sulla base della produzione documentale fornita dai
Servizi Sociali, il Giudice appurava il peggioramento della situazione familiare soprattutto nei rapporti padre-figlio e, quindi, disponeva l'affido esclusivo di alla ricorrente con Per_1
collocamento presso la stessa, invitando i S.S. a continuare il lavoro di monitoraggio.
Questi ultimi con successiva relazione di aggiornamento, specificavano che “ Il padre del minore ha mostrato quindi fatica nel mantenere i rapporti col figlio senza una regolamentazione in merito, come anche nelle comunicazioni con la ex compagna” e che “ lo
Pag. 2 di 4 stesso si è dimostrato collaborante e positivo rispetto l'attivazione di un intervento di ADM da svolgersi presso il proprio domicilio”.
Prospettavano, pertanto, di mantenere l'affido del minore alla sig.ra e di attivare il Parte_1
dispositivo di educativa familiare.
Il Giudice, con ordinanza del 18/12/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di remissione disponendo che i Servizi incaricati proseguissero con il monitoraggio del Cont nucleo famigliare, inserendo presso la mamma ove il minore restava collocato e autorizzava la stessa ad assumere le decisioni urgenti relative alla salute o istruzione del minore, senza previo contatto con il padre.
Nelle more del procedimento, con note scritte del 16/06/2025 si costituiva l'Avv. Maria
SA NC, nell'interesse del signor chiedendo la remissione in termini per CP_1
essere la parte incorsa in decadenza per causa a lui non imputabile.
Con ordinanza del 27/06/2025 il Giudice rigettava l'istanza di rimessione in termini in quanto infondata. Riservava, dunque, la decisione al Collegio.
Il Collegio, alla luce delle conclusioni precisate, considerato il contenuto degli atti e il fatto che le parti vivono separate sin da settembre 2022, ritiene che la convivenza tra i coniugi sia ormai divenuta intollerabile e che allo stato non vi sono i presupposti per la continuazione della stessa. Va quindi accolta la domanda di separazione.
Con riferimento alla richiesta di affido del minore considerato quanto affermato Per_1
nelle relazioni dei Servizi sociali ed in particolare del fatto che la sig.ra risulta essere Parte_1
una figura genitoriale materna capace e affidabile anche in relazione ai rapporti tra il minore e il padre ( “capace di garantire un buon accesso del figlio alla figura paterna, mostrando di fatto prova di saper mantenere una buona bigenitorialità a partire dal riconoscimento dei bisogni del minore.” - Vedi rel. S.S. del 10/12/2024-) si ritiene di dover confermare l'affido esclusivo di alla ricorrente, presso la quale resta collocato, con conseguente facoltà alla stessa di Per_1
prendere in via esclusiva le scelte più opportune in campo medico/sanitario, scolastico, educativo e ricreativo, comprese le pratiche burocratiche per l'espatrio.
Per quel che concerne i rapporti tra e il sig. si ritiene di stabilire la possibilità Per_1 CP_1 per gli stessi di potersi incontrare secondo le indicazioni dei Servizi Sociali, mantenendo attivo per due anni il servizio di ADM, così da garantire la presenza di un educatore nelle visite padre
– figlio.
Pag. 3 di 4 In relazione al contributo che il sig. è tenuto a versare per il mantenimento del minore, CP_1 preso atto anche delle dichiarazioni del resistente alla prima udienza, si ritiene di porre a carico dello stesso € 250,00 a titolo di mantenimento di oltre il 50% delle spese extra Per_1
assegno individuate come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Si ritiene, infine, di dover liquidare le spese a carico dell'odierno resistente in virtù del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi e , sposatisi in Sommo Parte_1 CP_1
(PV) il 11/06/2016, con rito civile, atto trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo
Comune al n. 1 Parte I, Anno 2016 Atti di Matrimonio;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- affida il figlio in via esclusiva alla madre, con collocazione presso di essa;
Per_1
- stabilisce che il padre potrà vedere il figlio secondo le indicazioni dei Servizi Sociali del
Comune di Sommo (PV), mantenendo attivo per due anni il servizio di ADM, così da garantire la presenza di un educatore nelle visite padre – figlio;
- dichiara tenuto a versare a quale contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento del figlio minore la somma mensile di € 250,00 rivalutabile Per_1 annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno individuate come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
- condanna il sig. a rifondere alla sig.ra le spese di lite che CP_1 Parte_1
quantifica in € per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, e rimborso spese generali al
15%.
Si comunichi a cura della cancelleria ai Servizi Sociali competenti
Pavia, camera di consiglio del 02/07/2025
Il Giudice rel. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 3297/2023
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice rel.
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
, (C.F. ), con l'Avv. Paola Dorigoni e con domicilio eletto Parte_1 C.F._1 presso il suo studio in Pavia, viale Bligny 51/53;
RICORRENTE
nei confronti di
, (C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“ - affidare il minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimane collocato, Per_1
con conseguente facoltà alla stessa di prendere in via esclusiva le scelte più opportune in campo medico/sanitario, scolastico, educativo e ricreativo, comprese le pratiche burocratiche per l'espatrio;
- il padre potrà vedere il figlio secondo le indicazioni dei Servizi Sociali, mantenendo Per_1
attivo per due anni il servizio di ADM, così da garantire la presenza di un educatore nelle visite padre - figlio;
- Porre a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento la somma mensile che qui proponiamo: € 200,00 sino al maggio 2026, che aumentano ad di € 300,00 dal giugno 2026
(data di cessazione di un finanziamento di 350,00 a carico di , o quella veriore che il CP_1
Tribunale riterrà di Giustizia, oltre al 50% delle spese extra assegno.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 26/07/2023 la sig.ra depositava ricorso per la separazione giudiziale dal Parte_1
marito , con il quale aveva contratto matrimonio in data 11/06/2016 in Sommo, CP_1
precisando che l'armonia coniugale fosse entrata in crisi da molto tempo e che la coppia si era di fatto separata considerato che la ricorrente si era trasferita in altra casa, lasciando il CP_1
nell'abitazione coniugale.
La chiedeva inizialmente di disporre l'affido condiviso del figlio Parte_1 Per_1 precisando le modalità di incontro tra entrambi i genitori, i quali avrebbero provveduto al suo mantenimento nei periodi di permanenza presso di loro.
A seguito della prima udienza del 13/12/2023, alla quale si presentava anche il sig. che CP_1
precisava di non potersi permettere un Avvocato a causa della sua ludopatia, con ordinanza del 22/12/2023 il Giudice disponeva l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione abitativa presso la madre disponendo che quest'ultima potesse assumere autonomamente le più rilevanti questioni in materia scolastica e di salute, sentita la pediatra ed informato il convenuto. Il Giudice, però, considerata la complessità e la delicatezza della situazione emersa dalle dichiarazioni delle parti, riteneva necessario un intervento dei Servizi
Sociali i quali venivano incaricati di svolgere una indagine psico-sociale sui genitori, sul minore e sulla relazione genitori-figlio, con particolare riferimento all'affidamento della prole e alle determinazioni in ordine all'esercizio della responsabilità dei genitori.
Con successiva ordinanza del 06/06/2024, sulla base della produzione documentale fornita dai
Servizi Sociali, il Giudice appurava il peggioramento della situazione familiare soprattutto nei rapporti padre-figlio e, quindi, disponeva l'affido esclusivo di alla ricorrente con Per_1
collocamento presso la stessa, invitando i S.S. a continuare il lavoro di monitoraggio.
Questi ultimi con successiva relazione di aggiornamento, specificavano che “ Il padre del minore ha mostrato quindi fatica nel mantenere i rapporti col figlio senza una regolamentazione in merito, come anche nelle comunicazioni con la ex compagna” e che “ lo
Pag. 2 di 4 stesso si è dimostrato collaborante e positivo rispetto l'attivazione di un intervento di ADM da svolgersi presso il proprio domicilio”.
Prospettavano, pertanto, di mantenere l'affido del minore alla sig.ra e di attivare il Parte_1
dispositivo di educativa familiare.
Il Giudice, con ordinanza del 18/12/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di remissione disponendo che i Servizi incaricati proseguissero con il monitoraggio del Cont nucleo famigliare, inserendo presso la mamma ove il minore restava collocato e autorizzava la stessa ad assumere le decisioni urgenti relative alla salute o istruzione del minore, senza previo contatto con il padre.
Nelle more del procedimento, con note scritte del 16/06/2025 si costituiva l'Avv. Maria
SA NC, nell'interesse del signor chiedendo la remissione in termini per CP_1
essere la parte incorsa in decadenza per causa a lui non imputabile.
Con ordinanza del 27/06/2025 il Giudice rigettava l'istanza di rimessione in termini in quanto infondata. Riservava, dunque, la decisione al Collegio.
Il Collegio, alla luce delle conclusioni precisate, considerato il contenuto degli atti e il fatto che le parti vivono separate sin da settembre 2022, ritiene che la convivenza tra i coniugi sia ormai divenuta intollerabile e che allo stato non vi sono i presupposti per la continuazione della stessa. Va quindi accolta la domanda di separazione.
Con riferimento alla richiesta di affido del minore considerato quanto affermato Per_1
nelle relazioni dei Servizi sociali ed in particolare del fatto che la sig.ra risulta essere Parte_1
una figura genitoriale materna capace e affidabile anche in relazione ai rapporti tra il minore e il padre ( “capace di garantire un buon accesso del figlio alla figura paterna, mostrando di fatto prova di saper mantenere una buona bigenitorialità a partire dal riconoscimento dei bisogni del minore.” - Vedi rel. S.S. del 10/12/2024-) si ritiene di dover confermare l'affido esclusivo di alla ricorrente, presso la quale resta collocato, con conseguente facoltà alla stessa di Per_1
prendere in via esclusiva le scelte più opportune in campo medico/sanitario, scolastico, educativo e ricreativo, comprese le pratiche burocratiche per l'espatrio.
Per quel che concerne i rapporti tra e il sig. si ritiene di stabilire la possibilità Per_1 CP_1 per gli stessi di potersi incontrare secondo le indicazioni dei Servizi Sociali, mantenendo attivo per due anni il servizio di ADM, così da garantire la presenza di un educatore nelle visite padre
– figlio.
Pag. 3 di 4 In relazione al contributo che il sig. è tenuto a versare per il mantenimento del minore, CP_1 preso atto anche delle dichiarazioni del resistente alla prima udienza, si ritiene di porre a carico dello stesso € 250,00 a titolo di mantenimento di oltre il 50% delle spese extra Per_1
assegno individuate come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Si ritiene, infine, di dover liquidare le spese a carico dell'odierno resistente in virtù del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi e , sposatisi in Sommo Parte_1 CP_1
(PV) il 11/06/2016, con rito civile, atto trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo
Comune al n. 1 Parte I, Anno 2016 Atti di Matrimonio;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- affida il figlio in via esclusiva alla madre, con collocazione presso di essa;
Per_1
- stabilisce che il padre potrà vedere il figlio secondo le indicazioni dei Servizi Sociali del
Comune di Sommo (PV), mantenendo attivo per due anni il servizio di ADM, così da garantire la presenza di un educatore nelle visite padre – figlio;
- dichiara tenuto a versare a quale contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento del figlio minore la somma mensile di € 250,00 rivalutabile Per_1 annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno individuate come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
- condanna il sig. a rifondere alla sig.ra le spese di lite che CP_1 Parte_1
quantifica in € per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, e rimborso spese generali al
15%.
Si comunichi a cura della cancelleria ai Servizi Sociali competenti
Pavia, camera di consiglio del 02/07/2025
Il Giudice rel. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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