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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3108 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 46430/2022 R.G. il 11.7.2022 e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore e nella qualità di Parte_1
procuratrice speciale della rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Sardi e Parte_2
Carola Chinappi, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
e
e , rappresentate e difese dall'avv. Massimo Guerrini, CP_1 Controparte_2
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTE
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5.7.2022 la nella qualità di Parte_1
procuratrice speciale della a sua volta cessionaria da del credito Parte_2 Controparte_3
da quest'ultima vantato nei confronti della Seven One Solution s.r.l. e dei suoi fidejussori, tra cui l'odierna convenuta, sig.ra in forza di revoca degli affidamenti bancari e CP_1
successivo decreto ingiuntivo n. 23853/2018, emesso dal Tribunale di Roma in data 8.11.2018
per l'importo di € 1.527.442,19, chiedeva dichiararsi l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto pubblico del 26.6.2017 a rogito del notaio da Roma (Rep. n. 26561, Racc. n. Persona_1
12773), con cui la sig.ra donava alla propria figlia, sig.ra CP_1 Controparte_2
riservandosene il diritto di abitazione vita natural durante, la quota di ½ della piena proprietà
dell'unità immobiliare sita in Roma, località Infernetto, alla via Cavareno, n. 35; si costituivano in giudizio le sigg.re e che, nel contestare la domanda avversa, CP_1 Controparte_2
ne chiedevano l'integrale rigetto.
In corso di causa, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 6.11.2024 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) e la causa, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda proposta nell'ambito del presente giudizio si atteggia quale azione revocatoria,
diretta alla declaratoria di inefficacia e inopponibilità dell'atto pubblico del 26.6.2017 a rogito del notaio da Roma, con cui la sig.ra donava alla propria figlia, sig.ra Persona_1 CP_1
riservandosene il diritto di abitazione vita natural durante, la quota di ½ della Controparte_2
piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Roma, località Infernetto, alla via Cavareno, n. 35
e, traendo spunto dalle vicende relative alla rilevante esposizione debitoria della donante nei confronti della (e quindi della sua cessionaria, , come riveniente Controparte_3 Parte_2
dal decreto ingiuntivo n. 23853/2018, emesso dal Tribunale di Roma in data 8.11.2018 per l'importo di € 1.527.442,19, si fonda sul presupposto dell'intento sostanzialmente fraudolento sotteso al trasferimento della proprietà degli immobili oggetto del presente giudizio, in considerazione della situazione di esposizione debitoria della disponente, della gratuità dell'atto e dell'intento di realizzarlo in frode ed in danno ai creditori, con la piena consapevolezza della donante in ordine alle conseguente pregiudizievoli derivanti dalla realizzazione di un atto di tal genere e contenuto.
Com'è noto, l'art. 2901 c.c. prevede un regime particolare per l'esperibilità dell'azione revocatoria, distinguendo fra atti a titolo oneroso e atti a titolo gratuito: in riferimento a questi ultimi, in caso di atto dispositivo posteriore all'insorgere del credito, l'azione revocatoria postula che il debitore fosse consapevole del pregiudizio che l'atto dispositivo recava alle ragioni del suo creditore, mentre “…non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia
conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito
un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse
posposto a quello del creditore…” (cfr. Cass. Civ. .Sez. 2, n. 12045 del 17.5.2010).
E', in ogni caso, necessario il requisito dell'eventus damni, ossia del danno effettivo, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento dell'atto, che ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella riscossione del credito e può consistere in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche ad una variazione qualitativa dello stesso, che rende più difficile la soddisfazione del creditore stesso
(Cass. Civ. n. 2792/2002; Cass. Civ. n.4578/1998), conformemente all'insegnamento della S.C.
sul punto, a mente del quale “…in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, la totale
compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un
atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo
in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (es., a seguito della dismissione di
beni) , ma anche in una modificazione qualitativa di esso (es., in caso di conversione del
patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di "facere" infungibile… (cfr. Cass.
Civ. Sez. 3, n. 3470 del 15/02/2007).
In tale prospettiva, le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, sono rappresentate dalla scientia damni,
ossia dalla necessaria e sufficiente consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, e dall'eventus damni, ossia dalla più difficile soddisfazione coattiva del credito in conseguenza dell'atto di disposizione, tutto ciò senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale (consilium fraudis), condizioni tutte presenti e documentalmente dimostrate nella fattispecie in esame.
Non può revocarsi in dubbio la concreta sussistenza dell'eventus damni, costituito dalla fuoriuscita dal patrimonio della donante delle porzioni immobiliari trasferite alla figlia con la conseguenza che, successivamente alla stipula dell'atto di liberalità per cui è causa, la consistenza patrimoniale della debitrice sia sensibilmente diminuita, in modo tale da rendere sicuramente più difficoltosa la possibilità di fruttuosa esazione del credito.
Com'è noto, l'eventus damni non deve essere inteso come effettivo e concreto pregiudizio, ma,
in accezione più ampia, lo stesso ricomprende anche il semplice pericolo di danno (cfr., ex
plurimis, Cass. 2.4.2004, n. 6511; Cass. 15.6.1995, n. 6777), riveniente anche da una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore, purché comporti una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito oppure ne comprometta la fruttuosità (cfr. Cass. 4.7.2006, n.15265, in motivazione;
Cass. 29.10.1999, n. 12144; Cass.
8.7.1998, n. 6676,Cass. 6.5.1998, n. 4578).
In questa prospettiva, l'onere probatorio del creditore che agisce in revocatoria si restringe alla dimostrazione della variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore senza estendersi a quella dell'entità e natura del patrimonio stesso dopo l'atto di disposizione, non trovandosi il creditore nelle condizioni di valutarne compiutamente le caratteristiche;
la prova è
libera e può essere fornita con ogni mezzo, non escluse le presunzioni, mentre grava a carico del debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria l'onere di dimostrare provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (cfr. Cass. 6.5.1998,
n. 4578); alcuna dimostrazione della capienza del residuo patrimonio, successivamente al compimento dell'atto dispositivo per cui è causa, è stata fornita dai convenuti nell'ambito del presente giudizio.
Si osserva ancora che la natura litigiosa del credito non costituisce ostacolo alla esperibilità del rimedio di cui all'art. 2901 c.c. in quanto, per orientamento giurisprudenziale del tutto costante,
non è necessario, in tale ottica, che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile,
bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez. 2 n.
20002 del 18.7.2008; Cass. Civ. Sez. 2 n. 12235 del 6.6.2011, ed ancora, chiaramente sul punto, Cass. Civ. Sez. 3, n. 5359 del 05/03/2009, secondo cui “...l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua
funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle
ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito...”; ed infine “...l'art. 2901
cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con
conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che
anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si
tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si
tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita
all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal
debitore...” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 n. 1893 del 9.2.2012), si osserva ancora che l'insegnamento della S.C. “…ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con
conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il
credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un
credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di
credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita
all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal
debitore…” (cfr. Cass. Civ., Sez.
3. n. 5619 del 22.3.2016).
Si rileva che, nella fattispecie in esame, le ragioni creditorie vantate dall'attrice integrano una più che fondata e legittima aspettativa, essendo state recepite e confermate nel decreto ingiuntivo n. 23853/2018, emesso dal Tribunale di Roma in data 8.11.2018 per l'importo di €
1.527.442 oltre agli accessori di legge.
Sotto il profilo della scientia damni, risulta documentalmente comprovato che la donante, al momento della stipula della donazione del 26.6.2017, fosse perfettamente edotta della sussistenza della pretesa creditoria della odierna attrice e dalla conseguente esposizione debitoria nei confronti della predetta, in ragione della pregressa revoca degli affidamenti bancari e del recesso operato dalla con comunicazione del 4.11.2016 a seguito e per Controparte_3
effetto della presentazione di domanda di concordato preventivo formulata dalla società
garantita e debitrice principale, la Seven One Solution s.r.l., della quale la era detentrice CP_1
di quote nominali dell'importo di € 83.333,33 (cfr. la visura camerale versata in atti da parte attrice); appare significativa e sintomatica della piena scientia damni della convenuta la circostanza che la stessa, a distanza di pochi mesi dalla presentazione della domanda di concordato preventivo da parte della debitrice principale, si sia determinata alla donazione, in favore dei due figli, dell'intera proprietà (nella quota di ½ ciascuno) dell'unità immobiliare oggetto del presente giudizio, con la piena ed indiscutibile consapevolezza di ledere le ragioni dei creditori attraverso la fuoriuscita dal suo patrimonio della proprietà dei cespiti oggetto di causa;
non è necessario, infine, che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, in considerazione della natura gratuita dell'atto dispositivo per cui è causa (del tutto irrilevanti, ai fini della decisione, le considerazioni relative agli accordi di separazione intercorsi con un soggetto terzo e del tutto estraneo al presente giudizio in riferimento alla donazione effettuata in favore dell'altro figlio della convenuta, , non oggetto della odierna materia del contendere). Persona_2
Risultano, pertanto, integrati tutti i presupposti necessari all'accoglimento della domanda revocatoria formulata dalla odierna attrice.
Deve, pertanto, in accoglimento della domanda, essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti della come rappresentata in atti, dell'atto pubblico del dell'atto pubblico del 26.6.2017 Parte_2
a rogito del notaio da Roma (Rep. n. 26561, Racc. n. 12773), con cui la sig.ra Persona_1 CP_1
donava alla propria figlia, sig.ra riservandosene il diritto di abitazione
[...] Controparte_2
vita natural durante, la quota di ½ della piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Roma,
località Infernetto, alla via Cavareno, n. 35, censita in Catasto Fabbricati del Comune di Roma
al foglio 1117, part. 489, sub. 1 e sub. 3 graffati tra loro, cat. A/7, classe 6, con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655, comma 1, c.c.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e nella qualità di procuratrice speciale della con atto di citazione notificato in data 5.7.2022 nei confronti di Parte_2 CP_1
e , ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...] Controparte_2
- in accoglimento della domanda, dichiara l'inefficacia, nei confronti della come Parte_2
rappresentata in atti, dell'atto pubblico del 26.6.2017 a rogito del notaio da Roma Persona_1
(Rep. n. 26561, Racc. n. 12773), con cui la sig.ra donava alla propria figlia, sig.ra CP_1
riservandosene il diritto di abitazione vita natural durante, la quota di ½ della Controparte_2
piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Roma, località Infernetto, alla via Cavareno, n. 35,
censita in Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 1117, part. 489, sub. 1 e sub. 3
graffati tra loro, cat. A/7, classe 6;
- ordina al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655, comma 1, c.c.;---
- condanna le convenute al pagamento, in solido tra loro, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 5.431,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.---
Roma, 26.2.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi