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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/08/2025, n. 3059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3059 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6226/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice Andrea
Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6226/2023 promossa da:
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
APPELLANTE contro in proprio;
Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 9 I.1. – Con ricorso depositato in data 13/09/2022, l'avv.
[...] ha adito l'ufficio del Giudice di Pace di Cerignola, al fine di ottenere CP_1 ingiunzione di pagamento nei confronti del per la Parte_1 somma di € 208,75.
In particolare, il ricorrente ha agito in sede monitoria per ottenere il rimborso dell'imposta di registro, il cui pagamento è stato sostenuto in relazione all'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura di pignoramento presso terzi iscritta al n. 1039/2021 R.G. Es. del Tribunale di Bari promossa in danno del
. Parte_1
I.2.- In data 15/09/2022, il Giudice di Pace di Cerignola ha emesso il decreto ingiuntivo n. 127/2022, con cui è stato ordinato il pagamento della sorte capitale di € 208,75, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
I.3.- Avverso detto decreto ingiuntivo, ha proposto opposizione il
, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Parte_1
Bari.
I.4.- Costituendosi in giudizio, il creditore opposto ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione.
I.5.- All'esito del giudizio – istruito soltanto mediante produzione documentale – il Giudice di Pace ha adottato la sentenza n. 194/2023, emessa in data 05/04/2023, con cui ha rigettato l'opposizione, condannando l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali.
I.6.- Avverso questa sentenza il MINISTERO della GIUSTIZIA ha interposto appello con atto di citazione notificato in data 05/05/2023, chiedendo l'integrale riforma e deducendo, in particolare, 1) l'inesistenza e/o nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto (stante la asserita illeggibilità della copia notifica del ricorso per ingiunzione di pagamento); 2) l'omessa pronuncia della sentenza gravata in ordine al motivo di opposizione relativo al difetto di interesse in capo al ricorrente e l'inesistenza del credito azionato in sede monitoria (essendo le spese di registrazione già oggetto di assegnazione e, pertanto, di recupero nei confronti del terzo pignorato); 3) il difetto di legittimazione passiva dell'ente opponente pagina 2 di 9 rispetto alla domanda di rimborso dell'imposta di registro versata in favore dell'Agenzia delle Entrate.
I.7.- Costituendosi in giudizio, l'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e l'inappellabilità della sentenza impugnata ex art. 339 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza del gravame, chiedendo il rigetto, con la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
I.8.- Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Osserva preliminarmente il Tribunale che l'istanza ex art. 348 bis c.p.c. è assorbita della riserva della causa in decisione per la redazione della sentenza.
II.2.- Va altresì respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339, co. 3, c.p.c.
L'appello ha infatti dedotto, come si sta per vedere più diffusamente, la violazione delle norme sulla regolazione delle spese del procedimento esecutivo, e quindi di un principio regolatore generale del processo, rientrando nel perimetro dell'art. 339, terzo comma, c.p.c. (sul punto, in vicenda analoga a quella in esame, cfr. Cass., 04/03/2022, n. 7231).
La Corte di legittimità ha chiarito, al riguardo e in fattispecie sovrapponibili
(Cass., 20/11/2018 n. 29855, Cass., 20/02/2019, n. 4964, Cass., 03/06/2020, n.
10420, Cass., 27/07/2020, n. 15447) che:
a) laddove il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione contenente l'espresso ovvero univoco addebito al debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonché delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi correttamente ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi e nei limiti dell'art. 95
pagina 3 di 9 c.p.c., sicché esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato;
di conseguenza, sussiste difetto di interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest'ultimo, in sede esecutiva;
b) qualora, invece, l'importo dovuto per l'imposta di registro non possa essere così recuperato, con la descritta ricomprensione di addebito, esplicita o comunque univoca, riferibile all'ordinanza di assegnazione (che si sta supponendo in entrambi i casi non opposta), questo potrebbe fare residualmente capo, quando non ottenuto altrimenti, al debitore originario, tenuto, per principio generale, a rifondere il creditore delle spese occorrenti per l'espropriazione forzata.
Al riguardo, preme peraltro evidenziare che, secondo l'indirizzo di legittimità, “anche quando il titolo esecutivo è costituito dall'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., il creditore assegnatario (…) può agire esecutivamente, in forza dello stesso titolo, non solo per la somma ivi indicata, comprensiva delle spese liquidate dal giudice del processo esecutivo in cui è stata pronunciata, ma anche per le spese successive necessarie alla sua attuazione, come le spese di registro o quelle per le copie o per la notificazione (cfr. Cass. n.
3976/03). Queste spese, così come i compensi per la correlata attività del procuratore ad litem, non possono che essere auto- liquidati nel precetto” (Cass.,
n. 11493 del 03/06/2015).
Del resto, alla stregua di tali principi, ciò che lamenta l'appellante è, in definitiva, il difetto di interesse sotteso alla domanda di pagamento azionata in sede monitoria;
difetto di interesse che, se da un lato è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass., 19/9/2016, n. 19268), dall'altro configura una violazione di una norma sul procedimento qual è quella di cui all'art. 100 c.p.c. e pertanto, stante il disposto dell'art. 339, comma 3, c.p.c., è motivo di rivedibilità della sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità.
A ciò si aggiunga che l'appellante ha dedotto la violazione delle norme sul processo, lamentando che il primo giudice non aveva affatto preso posizione pagina 4 di 9 sull'eccezione di carenza di interesse sollevata nell'atto di opposizione e non può ragionevolmente dubitarsi che siffatta doglianza involga la censurata inosservanza dell'art. 112 c.p.c. (nella parte in cui impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e le eccezioni proposte dalle parti, e non oltre i limiti di esse), disposizione che detta una norma fondamentale sul processo, sì che la denuncia della relativa violazione in sede di appello vale con certezza a soddisfare i requisiti necessari ai fini dell'ammissibilità del gravame su tale specifico punto (in argomento, Cass., n. 3463 del 14/09/2022).
II.2.- Nel merito, l'appello è fondato, per le seguenti, assorbenti considerazioni.
Con l'ordinanza di assegnazione del 17/03/2022, emessa nel procedimento esecutivo n. 1039/2021 R.G.E., il giudice dell'esecuzione ha ordinato al terzo pignorato di corrispondere al creditore procedente la complessiva somma di €
1.080,19, “oltre spese successive e di registrazione, se dovute” (cfr. doc. 1 fasc. monitorio).
È dunque documentalmente comprovato che il giudice dell'esecuzione, all'esito del procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi promosso dall'odierno appellato, ha pronunciato ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito al suddetto debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonché delle spese di esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa e che il relativo importo fosse quindi compreso in quello oggetto della complessiva assegnazione dei crediti pignorati in favore del creditore procedente (in quanto, evidentemente, appunto ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell'art. 95 c.p.c.), onde tale importo poteva essere preteso dal suddetto creditore in sede di escussione del terzo (nella specie, Banca d'Italia).
In questa situazione, sussiste difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest'ultimo, direttamente in sede esecutiva, (anche) del proprio credito per la spesa di registrazione dell'ordinanza di assegnazione (in quanto compreso pagina 5 di 9 nell'importo liquidato a titolo di spese del processo esecutivo ai sensi dell'art. 95
c.p.c. ed oggetto dell'assegnazione a valere sui crediti pignorati).
È poi del tutto irrilevante la circostanza che, al momento della richiesta di pagamento degli importi assegnati rivolta al terzo debitor debitoris la somma in questione non fosse stata (e/o non potesse ancora essere) pretesa e riscossa, in quanto non era stata ancora effettuata la registrazione dell'ordinanza (e non era stata quindi ancora anticipata dal creditore la relativa imposta): trattandosi di importo compreso in quello oggetto di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., infatti, la relativa pretesa poteva essere avanzata anche successivamente e addirittura in via esecutiva direttamente nei confronti del terzo, sulla base della stessa ordinanza di assegnazione (previa, ovviamente, documentazione del relativo esborso).
Inoltre, se è vero che, in tema di imputazione del pagamento, i criteri direttivi generali di cui all'art. 1193 e ss., in quanto dettati per la determinazione del debito cui l'adempimento si riferisce, si applicano ai pagamenti eseguiti volontariamente e non a quelli, come nel caso di specie, conseguiti coattivamente in sede espropriativa, per i quali le parti non possono che adeguarsi alla predeterminazione giudiziale (v. Cass. n. 2646-62, n. 176-66, 688-76, n. 6282-
79, n. 1815-81, n. 2222-82, n. 10149-91, n. 11014-91); è altresì vero che, nella specie, nell'ordinanza di assegnazione è stata dichiarata la “incapienza del credito per il residuo”, con la conseguenza che, eccedendo le somme complessivamente riconosciute nell'ordinanza di assegnazione, ivi inclusa quella relativa all'imposta di registrazione della stessa, i limiti di capienza dei crediti pignorati (onde non potevano essere effettivamente ed in concreto oggetto di integrale recupero nei confronti del terzo debitor debitoris), trova comunque applicazione il principio di diritto, ribadito dalla Corte di legittimità, con pronuncia di espresso valore nomofilattico emessa nell'ambito del cd. "progetto esecuzioni" della Terza Sezione
Civile, secondo il quale le spese del processo esecutivo, in caso di incapienza, restano a carico del creditore (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24571 del
05/10/2018).
pagina 6 di 9 Al riguardo, la Corte di cassazione ha invero espresso i seguenti principi di diritto, applicabili alla fattispecie in esame:
- “laddove il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito al debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonché delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell'art. 95 c.p.c., onde esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo (nei limiti della capienza del credito assegnato); di conseguenza, sussiste difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest'ultimo, direttamente in sede esecutiva”;
- “il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili dal creditore” (così, Cass., n. 4243 del 19/02/2020).
La giurisprudenza ormai costante ha pertanto evidenziato che, quando il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento di espropriazione forzata di crediti presso terzi, pronuncia ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito all'esecutato – oltre che dei crediti posti in esecuzione e delle spese del processo – del costo di registrazione del provvedimento, il relativo importo deve essere annoverato tra le spese di esecuzione liquidate in favore del creditore e può essere preteso, in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato, ai sensi dell'art. 95 c.p.c.; ne consegue il difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo contro l'originario debitore per la ripetizione delle spese di registrazione.
D'altro canto, la Corte di legittimità ha da tempo risalente chiarito che:
pagina 7 di 9 a) il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 553, cod. proc. civ., assegna al creditore procedente le somme di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore verso il debitore espropriato, ha, nei confronti del terzo e a favore dell'assegnatario, efficacia di titolo esecutivo, non soltanto per le spese liquidate nel provvedimento stesso, ma anche per quelle ad esso conseguenti e necessarie per la concreta sua attuazione come, ad esempio, l'imposta di registro, ancorché nel provvedimento non se ne faccia espressa menzione (Cass.,
05/02/1968, n. 394 e succ. conf.);
b) il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili (Cass., 05/10/2018, n. 24571, richiamata anche da Cass., 19/02/2020, n. 4243, Cass., 14/02/2020, n. 3720,
Cass., 17/01/2020, n. 1004, Cass., 20/02/2019, n. 4964).
Ne consegue che “per un verso, le spese di registrazione sono proprie del processo esecutivo e trovano soddisfazione dalla capienza;
per altro verso,
l'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo per la soddisfazione del credito e delle spese stesse, sicché, ferma la legittimazione dell'Erario a chiedere il pagamento dell'imposta a tutte le parti coobbligate secondo il regime tributario, la ripetizione di quanto eventualmente pagato dal creditore a titolo fiscale potrà e dovrà essere chiesta al terzo, nuovo debitore a seguito della modifica soggettiva del rapporto obbligatorio determinata dall'ordinanza ex art. 553, cod. proc. civ., nel perimetro dell'importo assegnato e, come logico, prioritariamente rispetto all'originario credito” (così, in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, Cass., n. 15447 del 21/07/2020).
pagina 8 di 9 A tanto consegue il difetto di interesse ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo contro l'originario debitore per la ripetizione delle spese di registrazione, assorbita ogni ulteriore questione.
II.3.- L'appello va pertanto accolto, e per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi stante l'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, RIFORMA la sentenza n. 194/2023 emessa dal
Giudice di Cerignola in data 05/04/2023 e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione spiegata dal , REVOCA il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 127/2022;
2) CONDANNA al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
, delle spese processuali, liquidate, per il giudizio di primo grado, in
[...] euro 21,50 per spese prenotate a debito e in euro 173 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, e, per il giudizio di appello, in euro 43 per spese prenotate a debito e in euro 332 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 19 agosto 2025
Il Giudice
dott. Andrea Chibelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice Andrea
Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6226/2023 promossa da:
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
APPELLANTE contro in proprio;
Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 9 I.1. – Con ricorso depositato in data 13/09/2022, l'avv.
[...] ha adito l'ufficio del Giudice di Pace di Cerignola, al fine di ottenere CP_1 ingiunzione di pagamento nei confronti del per la Parte_1 somma di € 208,75.
In particolare, il ricorrente ha agito in sede monitoria per ottenere il rimborso dell'imposta di registro, il cui pagamento è stato sostenuto in relazione all'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura di pignoramento presso terzi iscritta al n. 1039/2021 R.G. Es. del Tribunale di Bari promossa in danno del
. Parte_1
I.2.- In data 15/09/2022, il Giudice di Pace di Cerignola ha emesso il decreto ingiuntivo n. 127/2022, con cui è stato ordinato il pagamento della sorte capitale di € 208,75, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
I.3.- Avverso detto decreto ingiuntivo, ha proposto opposizione il
, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Parte_1
Bari.
I.4.- Costituendosi in giudizio, il creditore opposto ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione.
I.5.- All'esito del giudizio – istruito soltanto mediante produzione documentale – il Giudice di Pace ha adottato la sentenza n. 194/2023, emessa in data 05/04/2023, con cui ha rigettato l'opposizione, condannando l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali.
I.6.- Avverso questa sentenza il MINISTERO della GIUSTIZIA ha interposto appello con atto di citazione notificato in data 05/05/2023, chiedendo l'integrale riforma e deducendo, in particolare, 1) l'inesistenza e/o nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto (stante la asserita illeggibilità della copia notifica del ricorso per ingiunzione di pagamento); 2) l'omessa pronuncia della sentenza gravata in ordine al motivo di opposizione relativo al difetto di interesse in capo al ricorrente e l'inesistenza del credito azionato in sede monitoria (essendo le spese di registrazione già oggetto di assegnazione e, pertanto, di recupero nei confronti del terzo pignorato); 3) il difetto di legittimazione passiva dell'ente opponente pagina 2 di 9 rispetto alla domanda di rimborso dell'imposta di registro versata in favore dell'Agenzia delle Entrate.
I.7.- Costituendosi in giudizio, l'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e l'inappellabilità della sentenza impugnata ex art. 339 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza del gravame, chiedendo il rigetto, con la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
I.8.- Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Osserva preliminarmente il Tribunale che l'istanza ex art. 348 bis c.p.c. è assorbita della riserva della causa in decisione per la redazione della sentenza.
II.2.- Va altresì respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339, co. 3, c.p.c.
L'appello ha infatti dedotto, come si sta per vedere più diffusamente, la violazione delle norme sulla regolazione delle spese del procedimento esecutivo, e quindi di un principio regolatore generale del processo, rientrando nel perimetro dell'art. 339, terzo comma, c.p.c. (sul punto, in vicenda analoga a quella in esame, cfr. Cass., 04/03/2022, n. 7231).
La Corte di legittimità ha chiarito, al riguardo e in fattispecie sovrapponibili
(Cass., 20/11/2018 n. 29855, Cass., 20/02/2019, n. 4964, Cass., 03/06/2020, n.
10420, Cass., 27/07/2020, n. 15447) che:
a) laddove il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione contenente l'espresso ovvero univoco addebito al debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonché delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi correttamente ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi e nei limiti dell'art. 95
pagina 3 di 9 c.p.c., sicché esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato;
di conseguenza, sussiste difetto di interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest'ultimo, in sede esecutiva;
b) qualora, invece, l'importo dovuto per l'imposta di registro non possa essere così recuperato, con la descritta ricomprensione di addebito, esplicita o comunque univoca, riferibile all'ordinanza di assegnazione (che si sta supponendo in entrambi i casi non opposta), questo potrebbe fare residualmente capo, quando non ottenuto altrimenti, al debitore originario, tenuto, per principio generale, a rifondere il creditore delle spese occorrenti per l'espropriazione forzata.
Al riguardo, preme peraltro evidenziare che, secondo l'indirizzo di legittimità, “anche quando il titolo esecutivo è costituito dall'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., il creditore assegnatario (…) può agire esecutivamente, in forza dello stesso titolo, non solo per la somma ivi indicata, comprensiva delle spese liquidate dal giudice del processo esecutivo in cui è stata pronunciata, ma anche per le spese successive necessarie alla sua attuazione, come le spese di registro o quelle per le copie o per la notificazione (cfr. Cass. n.
3976/03). Queste spese, così come i compensi per la correlata attività del procuratore ad litem, non possono che essere auto- liquidati nel precetto” (Cass.,
n. 11493 del 03/06/2015).
Del resto, alla stregua di tali principi, ciò che lamenta l'appellante è, in definitiva, il difetto di interesse sotteso alla domanda di pagamento azionata in sede monitoria;
difetto di interesse che, se da un lato è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass., 19/9/2016, n. 19268), dall'altro configura una violazione di una norma sul procedimento qual è quella di cui all'art. 100 c.p.c. e pertanto, stante il disposto dell'art. 339, comma 3, c.p.c., è motivo di rivedibilità della sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità.
A ciò si aggiunga che l'appellante ha dedotto la violazione delle norme sul processo, lamentando che il primo giudice non aveva affatto preso posizione pagina 4 di 9 sull'eccezione di carenza di interesse sollevata nell'atto di opposizione e non può ragionevolmente dubitarsi che siffatta doglianza involga la censurata inosservanza dell'art. 112 c.p.c. (nella parte in cui impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e le eccezioni proposte dalle parti, e non oltre i limiti di esse), disposizione che detta una norma fondamentale sul processo, sì che la denuncia della relativa violazione in sede di appello vale con certezza a soddisfare i requisiti necessari ai fini dell'ammissibilità del gravame su tale specifico punto (in argomento, Cass., n. 3463 del 14/09/2022).
II.2.- Nel merito, l'appello è fondato, per le seguenti, assorbenti considerazioni.
Con l'ordinanza di assegnazione del 17/03/2022, emessa nel procedimento esecutivo n. 1039/2021 R.G.E., il giudice dell'esecuzione ha ordinato al terzo pignorato di corrispondere al creditore procedente la complessiva somma di €
1.080,19, “oltre spese successive e di registrazione, se dovute” (cfr. doc. 1 fasc. monitorio).
È dunque documentalmente comprovato che il giudice dell'esecuzione, all'esito del procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi promosso dall'odierno appellato, ha pronunciato ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito al suddetto debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonché delle spese di esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa e che il relativo importo fosse quindi compreso in quello oggetto della complessiva assegnazione dei crediti pignorati in favore del creditore procedente (in quanto, evidentemente, appunto ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell'art. 95 c.p.c.), onde tale importo poteva essere preteso dal suddetto creditore in sede di escussione del terzo (nella specie, Banca d'Italia).
In questa situazione, sussiste difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest'ultimo, direttamente in sede esecutiva, (anche) del proprio credito per la spesa di registrazione dell'ordinanza di assegnazione (in quanto compreso pagina 5 di 9 nell'importo liquidato a titolo di spese del processo esecutivo ai sensi dell'art. 95
c.p.c. ed oggetto dell'assegnazione a valere sui crediti pignorati).
È poi del tutto irrilevante la circostanza che, al momento della richiesta di pagamento degli importi assegnati rivolta al terzo debitor debitoris la somma in questione non fosse stata (e/o non potesse ancora essere) pretesa e riscossa, in quanto non era stata ancora effettuata la registrazione dell'ordinanza (e non era stata quindi ancora anticipata dal creditore la relativa imposta): trattandosi di importo compreso in quello oggetto di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., infatti, la relativa pretesa poteva essere avanzata anche successivamente e addirittura in via esecutiva direttamente nei confronti del terzo, sulla base della stessa ordinanza di assegnazione (previa, ovviamente, documentazione del relativo esborso).
Inoltre, se è vero che, in tema di imputazione del pagamento, i criteri direttivi generali di cui all'art. 1193 e ss., in quanto dettati per la determinazione del debito cui l'adempimento si riferisce, si applicano ai pagamenti eseguiti volontariamente e non a quelli, come nel caso di specie, conseguiti coattivamente in sede espropriativa, per i quali le parti non possono che adeguarsi alla predeterminazione giudiziale (v. Cass. n. 2646-62, n. 176-66, 688-76, n. 6282-
79, n. 1815-81, n. 2222-82, n. 10149-91, n. 11014-91); è altresì vero che, nella specie, nell'ordinanza di assegnazione è stata dichiarata la “incapienza del credito per il residuo”, con la conseguenza che, eccedendo le somme complessivamente riconosciute nell'ordinanza di assegnazione, ivi inclusa quella relativa all'imposta di registrazione della stessa, i limiti di capienza dei crediti pignorati (onde non potevano essere effettivamente ed in concreto oggetto di integrale recupero nei confronti del terzo debitor debitoris), trova comunque applicazione il principio di diritto, ribadito dalla Corte di legittimità, con pronuncia di espresso valore nomofilattico emessa nell'ambito del cd. "progetto esecuzioni" della Terza Sezione
Civile, secondo il quale le spese del processo esecutivo, in caso di incapienza, restano a carico del creditore (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24571 del
05/10/2018).
pagina 6 di 9 Al riguardo, la Corte di cassazione ha invero espresso i seguenti principi di diritto, applicabili alla fattispecie in esame:
- “laddove il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito al debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonché delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell'art. 95 c.p.c., onde esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo (nei limiti della capienza del credito assegnato); di conseguenza, sussiste difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest'ultimo, direttamente in sede esecutiva”;
- “il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili dal creditore” (così, Cass., n. 4243 del 19/02/2020).
La giurisprudenza ormai costante ha pertanto evidenziato che, quando il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento di espropriazione forzata di crediti presso terzi, pronuncia ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito all'esecutato – oltre che dei crediti posti in esecuzione e delle spese del processo – del costo di registrazione del provvedimento, il relativo importo deve essere annoverato tra le spese di esecuzione liquidate in favore del creditore e può essere preteso, in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato, ai sensi dell'art. 95 c.p.c.; ne consegue il difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo contro l'originario debitore per la ripetizione delle spese di registrazione.
D'altro canto, la Corte di legittimità ha da tempo risalente chiarito che:
pagina 7 di 9 a) il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 553, cod. proc. civ., assegna al creditore procedente le somme di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore verso il debitore espropriato, ha, nei confronti del terzo e a favore dell'assegnatario, efficacia di titolo esecutivo, non soltanto per le spese liquidate nel provvedimento stesso, ma anche per quelle ad esso conseguenti e necessarie per la concreta sua attuazione come, ad esempio, l'imposta di registro, ancorché nel provvedimento non se ne faccia espressa menzione (Cass.,
05/02/1968, n. 394 e succ. conf.);
b) il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili (Cass., 05/10/2018, n. 24571, richiamata anche da Cass., 19/02/2020, n. 4243, Cass., 14/02/2020, n. 3720,
Cass., 17/01/2020, n. 1004, Cass., 20/02/2019, n. 4964).
Ne consegue che “per un verso, le spese di registrazione sono proprie del processo esecutivo e trovano soddisfazione dalla capienza;
per altro verso,
l'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo per la soddisfazione del credito e delle spese stesse, sicché, ferma la legittimazione dell'Erario a chiedere il pagamento dell'imposta a tutte le parti coobbligate secondo il regime tributario, la ripetizione di quanto eventualmente pagato dal creditore a titolo fiscale potrà e dovrà essere chiesta al terzo, nuovo debitore a seguito della modifica soggettiva del rapporto obbligatorio determinata dall'ordinanza ex art. 553, cod. proc. civ., nel perimetro dell'importo assegnato e, come logico, prioritariamente rispetto all'originario credito” (così, in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, Cass., n. 15447 del 21/07/2020).
pagina 8 di 9 A tanto consegue il difetto di interesse ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo contro l'originario debitore per la ripetizione delle spese di registrazione, assorbita ogni ulteriore questione.
II.3.- L'appello va pertanto accolto, e per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi stante l'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, RIFORMA la sentenza n. 194/2023 emessa dal
Giudice di Cerignola in data 05/04/2023 e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione spiegata dal , REVOCA il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 127/2022;
2) CONDANNA al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
, delle spese processuali, liquidate, per il giudizio di primo grado, in
[...] euro 21,50 per spese prenotate a debito e in euro 173 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, e, per il giudizio di appello, in euro 43 per spese prenotate a debito e in euro 332 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 19 agosto 2025
Il Giudice
dott. Andrea Chibelli
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