TRIB
Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/08/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Specializzata Imprese
In composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Giudici;
Dott.ssa Gabriella Pompetti Presidente rel./est.
Dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in primo grado al n. RG 13/2023, trattenuta in decisione all'udienza del
06/03/2025, scaduti (in data 26/05/2025) i termini di cui agli artt. 190-281 quinquies c.p.c. (ante riforma
Cartabia), e promossa da:
(già P. Iva n. Controparte_1 Controparte_2
) in persona del curatore (nominato con la sentenza dichiarativa del fallimento n. 11/2018 P.IVA_1
emessa dal Tribunale di Fermo il 15/03/2018), autorizzato con provvedimento del GD del 19/12/2022,
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Piermartiri del Foro di Fermo, giusta procura in calce all'atto di citazione depositato in data 29/12/2022 ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del predetto avvocato;
-attore-
CONTRO
pagina 1 di 24 , nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_2 CodiceFiscale_1
residente in [...], rapp.to e difeso – giusta delega su foglio a parte allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23/05/2023 – dall'Avv. Angelo Murgese del
Foro di Fermo ed elettivamente dom.to presso e nello Studio del medesimo, sito in Porto Sant'Elpidio,
Via Trieste n° 237;
-convenuto-
OGGETTO: “azione di responsabilità esercitata ex art. 146 L.F.: risarcimento del danno”
CONCLUSIONI
Alla udienza del 06/03/2025 i procuratori delle parti presenti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22/12/2023 la Parte_1
ha convenuto in giudizio (nella veste di ex amministratore
[...] Controparte_2
unico e liquidatore della predetta società già rassegnando le seguenti e testuali Controparte_2
conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, sia di
merito che istruttoria: 1) Accertare e dichiarare la responsabilità, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2394 codice
civile, del convenuto, per aver commesso gli atti di mala gestio indicati nelle premesse in fatto e per aver
proseguito l'attività aziendale dopo il verificarsi della causa di scioglimento, avvenuta in data 31.12.2015, con
finalità non conservative della integrità e del valore del patrimonio generando una perdita di complessivi Euro
118.958,38, di cui Euro 65.800,00 per pagamenti preferenziali ed Euro 53.158,38 relativi alle sanzioni, agli
interessi ed agli aggi comminati a causa del mancato versamento degli oneri tributari e contributivi negli anni
2016 e 2017; 2) per effetto degli accertamenti e delle dichiarazioni sopra indicate, condannare il sig.
[...]
al risarcimento dei danni causati dagli atti di mala gestio nella misura di Euro 118.958,38 ovvero in CP_2
quel diverso importo – maggiore o minore - che sarà accertato in corso di causa dal CTU, di cui sin d'ora si
chiede la nomina, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dai singoli pagamenti e/o dalla data
di scadenza di pagamento del singolo tributo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio di
merito” (cfr. conclusioni rassegnate in citazione;
le suddette conclusioni sono state confermate nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. nella quale – con riferimento esclusivo agli interessi e alla rivalutazione- la difesa attorea modificando quanto richiesto in citazione ha domandato
“gli interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal 31/12/2015, data in cui il capitale sociale è pagina 2 di 24 andato perso”; alla udienza del 06/03/2025 la difesa ha richiamato le conclusioni rassegnate nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.).
In sintesi e per quanto d'interesse la difesa della curatela attrice ha dedotto che:
-Il sig. – amministratore unico e poi liquidatore della società Controparte_2 Controparte_1
era da ritenersi responsabile ex art. 2485 e art. 2486 c.c. per aver omesso di porre in liquidazione la società a causa ed in conseguenza della perdita integrale del capitale sociale già a far data dal
31.12.2015 come risultava dalla necessaria rettifica dei crediti individuati specificatamente (cfr. pagg.
3-8 dell'atto di citazione;
la liquidazione venne deliberata solamente in data 27/12/2017 e contestualmente veniva avanzata la richiesta di ammissione al concordato preventivo in bianco dichiarato improcedibile dal Tribunale di Fermo in data 14/03/2018 a seguito della rinuncia al termine concesso per la predisposizione del piano e della proposta a seguito della quale contestualmente veniva dichiarato il fallimento);
-La prosecuzione dell'attività di impresa in violazione dell'art. 2486 c.c. aveva comportato perdite per la società rappresentate dagli omessi relativi versamenti tributari e previdenziali e dalla esecuzione di pagamenti preferenziali da parte del in violazione della par conditio debitorum;
CP_2
-In particolare per gli anni di imposta successivi al 2015 (data della perdita integrale del capitale sociale) l'Amministratore aveva omesso il pagamento di IVA, IRAP, ritenute alla fonte IRPEF e contributi previdenziali, cosicché la società ha maturato debiti verso l'Erario e verso l' come CP_3
risultante dalle domande di ammissione al passivo presentate da Controparte_4
(cron. n. 6, n. 72 e n. 75).
[...]
- Poiché la società disponeva di risorse sufficienti al pagamento di tali debiti (posto che l'amministratore aveva provveduto anche ad eseguire pagamenti di fornitori e creditori) ma l'Organo
Amministrativo non vi ha provveduto lo stesso è responsabile dell'aggravamento della situazione debitoria e quindi deve rispondere per l'importo dovuto a titolo di sanzioni, interessi ed aggi per un importo complessivo di 53.158,38,, per non aver adottato le misure imposte dalla legge a tutela del capitale, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (Cfr. Cass. 27610/2019; Trib.
Milano, sez. spec. imprese, n. 2119 del 13.10.2020; Trib. Milano sez. spec. imprese, n. 7037 del
08.09.2022; Trib. Ancona, sez. spec. imprese n. 1170 del 18.10.2022);
pagina 3 di 24 - L'organo amministrativo aveva altresì provveduto a pagare - in violazione della par conditio creditorum- nel periodo in cui il dissesto societario si era ormai conclamato vista la perdita del capitale sociale quantomeno dal 31/12/2015- debiti verso fornitori chirografari per € 26.700,00; verso
Istituti di Credito per € 16.300 e verso i soci per canoni di locazione per € 11.800,00 (e Controparte_5
così per complessivi € 54.800 che quindi il convenuto doveva risarcire alla LA costituendo uno specifico danno;
cfr. in particolare pagg.
9-13 dell'atto di citazione);
-il sig. aveva patteggiato la pena per il reato di bancarotta “preferenziale” ex art. 223 Controparte_2
in relazione all'art. 216, comma 3, L. Fall., (Trib. Fermo, GUP sentenza n. 105/2020 del 24.09.2020 resa nel procedimento penale RGNR n° 2098/2019).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23/05/2023 si costituiva in giudizio
(tardivamente) il sig. rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'On.le Controparte_2
Tribunale adito, in funzione di sezione specializzata per le imprese, contrariis reiectis, rigettare la domanda avversaria poiché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio” (cfr. conclusioni rassegnate in comparsa, confermate e non modificate con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. e richiamate alla udienza di p.c. del 06/03/2025).
In sintesi e per quanto d'interesse la difesa del convenuto nella comparsa di costituzione (non integrata dalla memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.) ha dedotto che:
-data per assodata la responsabilità del nella cronologia degli eventi societari andava CP_2
evidenziato che la società si è trovava improvvisamente a non riuscire più ad adempiere ai propri obblighi economici, fino ad allora sempre adempiuti a causa ed in conseguenza della vicenda giudiziaria promossa dalla sig.ra che aveva anche presentato l'istanza di fallimento); Parte_2
-in data 23/02/2010, l'allora riceveva la notifica di un ricorso per impugnazione Controparte_2
del licenziamento e decreto di fissazione di udienza davanti al Tribunale di Fermo, promosso dalla ex dipendente . Parte_3
-Detto procedimento, incardinato al numero 85/5010 R.G. Lav. Tribunale di Fermo, si protraeva per circa sei anni e si concludeva con una sentenza di condanna, nei confronti della società, alla reintegra nel posto di lavoro della dipendente, con corresponsione di tutti gli emolumenti non corrisposti, negli anni trascorsi. Il peso specifico di detta sentenza è stato evidente per la società Controparte_2
con la ricezione dell'atto di precetto, nel quale veniva quantificata la somma dovuta, in oltre
100.000,00 euro.
pagina 4 di 24 -Proposto appello ed ottenuta la sospensiva, il giudizio di secondo grado si protraeva per altri due anni, giungendo, così, alla sentenza di secondo grado, in data 19/01/2018, con lettura del dispositivo in data 14/09/2017, con cui, pur per motivi diversi da quelli adottati dal Giudice di prime cure, veniva confermata la sentenza e condannata la nei confronti della Sig.ra ad Controparte_2 Parte_2
un esborso economico che, comprese le spese legali e gli interessi, arrivava a circa 150.000,00 euro,
come si ricava dallo stato passivo, prodotto dalla difesa attorea;
-Non corrispondeva al vero, quindi, che il Sig. potesse e dovesse mettere in liquidazione la CP_2
società in tempi anteriori a quando avvenuto, in quanto, senza la sentenza della Corte di Appello di cui sopra, nessun elemento di dissesto, di insolvenza o di incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni, tramite prodotti bancari e rateizzazioni (per debiti erariali), poteva essere riscontrabile.
-Prova ne era il fatto che fino a quel momento la godeva della fiducia delle Controparte_2
Banche, al punto che con le stesse aveva affidamenti per circa due milioni di euro (superiore anche al fatturato), affidamenti che, con l'inizio dell'esecuzione da parte della sono stati bloccati, Parte_2
mettendo in crisi l'attività solutoria della società;
-Si contestavano espressamente tutte le somme indicate nell'atto introduttivo e i criteri di svalutazione dei crediti, riservandosi, nell'espletamento di una eventuale CTU, di evidenziare approfonditamente le varie voci, anche in relazione allo sforzo economico personale del socio, legale rappresentante, oggi destinatario dell'azione di responsabilità.
-le richieste della LA, quindi, oltre ad essere infondate, sono anche in contrasto tra loro.
-Infatti, la LA sosteneva la mala gestio del convenuto, in quanto, avendo effettuato pagamenti preferenziali, non avrebbe poi avuto la disponibilità economica per pagare contributi e oneri fiscali,
così determinando l'aggravamento del debito nei confronti dell'erario, consistente in sanzioni,
interessi ed aggio. Ma dalle stesse parole della LA, si ricavava che i pagamenti asseritamente preferenziali, ammontavano a complessivi € 54.800,00, mentre il credito dell'erario era di oltre
200.000,00 euro.
- Era di tutta evidenza che la società non avrebbe potuto pagare l'erario ed evitare, quindi, il cosiddetto aggravamento della esposizione debitoria nei confronti dello stesso, consistente in sanzioni,
interessi ed aggio;
-quindi la domanda attorea andava rigettata;
-con riferimento ai pagamenti preferenziali la questione era tutt'altro che pacifica, in quanto,
prescindendo dall'accenno effettuato ex adverso al procedimento penale, che non ha molta rilevanza in pagina 5 di 24 quest'ambito, ciò su cui occorreva approfondire era l'elemento richiesto dalla norma per l'applicazione della fattispecie in esame, ovvero, usando le parole di controparte: “la situazione di
evidente dissesto della società, nel momento in cui si effettuano i pagamenti poi individuati come preferenziali”;
-come già detto prima della sentenza della Corte di Appello di Ancona, sopra richiamata, non vi era alcun elemento concreto per ritenere la società in stato di evidente dissesto, per cui i pagamenti effettuati nei sei/quattro mesi antecedenti la sentenza suddetta e la proposizione dell'istanza di concordato preventivo, erano pagamenti di ordinaria amministrazione.
- Ed, inoltre, c'era da tenere in debita considerazione la circostanza che alcuni dei pagamenti indicati da controparte, erano stati effettuati a favore di Istituti di Credito, rientranti nella categoria dei privilegiati, con le conseguenze, in ordine alla valutazione della disponibilità per la massa dei creditori, da valutare attentamente.
-Sempre sul punto in questione, andava rilevato anche che la LA avrebbe dovuto rendere conto di quanto fatto, in relazione ai presunti pagamenti preferenziali, in quanto non aveva indicato se erano state proposte azioni revocatorie.
-La questione era di notevole rilevanza, in quanto, se fossero state proposte, sarebbe occorso verificarne l'esito, per poter esattamente quantificare l'asserito danno da risarcire e qualora, invece, la
LA, nulla abbia attuato, ci sarebbe stato un concorso della stessa, nella causazione del danno alla massa dei creditori, oggetto del presente giudizio;
-Dimostrata, quindi, la necessità di approfondire la fondatezza della domanda di cui al punto B),
unicamente per tuziorismo difensivo, si rilevava come a ciò non si poteva neanche sopperire con il semplice richiamo di quanto avvenuto in ambito penale.
-Il cd. “patteggiamento” è una facoltà dell'imputato di risolvere un processo penale scegliendo il male minore, senza che ciò implichi nessuna ammissione o prova dell'esistenza del reato.
-Del resto, specie in una materia come questa, i presupposti sono totalmente diversi se è vero, come è
vero, a titolo di esempio, che anche un solo pagamento preferenziale potrebbe portare ad una condanna penale mentre non porterebbe ad un riconoscimento di responsabilità dell'amministratore,
nella causazione della decozione (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Alla prima udienza del 25/05/2023 venivano concessi come richiesto i termini di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c. (la difesa attorea ha depositato le memorie di cui ai nn. 1 e 2 e non quella di cui al n. 3; la difesa di parte convenuta ha depositato tutte e tre le memorie).
Alla udienza successiva del 14/12/2023 il G.I. ammetteva CTU sui seguenti quesiti: pagina 6 di 24 “-accerti il CTU – sulla base della documentazione depositata e tenuto conto di quanto dedotto dalle parti nel
rispetto dei termini deputati alla fissazione del thema disputandum (vedasi quindi rispettivamente atto di
citazione e comparsa di costituzione nonché le memorie depositate ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.) se,
quantomeno in data 31.12.2015 vi è stata la perdita del capitale sociale nella misura di cui all'art. 2482 ter c.c. ;
- ricostruisca, quindi, dettagliatamente il CTU l'entità, tempistica, modalità e titolo dei pagamenti preferenziali
effettuati dalla società ai fornitori di cui all'elenco in citazione nonché alle Banche ed ai coniugi Persona_1
così come allegato dalla difesa attorea (con indicazione specifica e separata di ciascun pagamento con indicazione
della data, delle causali e dei relativi importi);
- accerti e dica il CTU quale sarebbe stato l'attivo di cui avrebbe goduto la massa dei creditori in assenza dei
pagamenti preferenziali e quale sarebbe stata la diversa percentuale di soddisfazione dei creditori di cui avrebbe
goduto la massa dei creditori in assenza dei suddetti pagamenti;
-accerti, altresì, quale è l'entità delle sanzioni, interessi ed aggi comminati a causa degli omessi pagamenti
tributari e previdenziali (anche in tal caso con indicazione specifica ed analitica di ciascuna voce);
- sulla base di tali verifiche, accerti e determini il danno causato alla massa fallimentare”.
Veniva nominato quale CTU la dott. comm. , la quale assumeva l'incarico alla udienza Persona_2
del 08/02/2024 e provvedeva a depositare la relazione peritale in data 09/04/2024 e in data 07/05/2024
depositava la relazione comprensiva delle risposte alle osservazioni tecniche dei CTP (con decreto del
10/05/2024 veniva liquidato il compenso al CTU;
cfr. decreto in atti).
Si giungeva- così- alla udienza del 06/03/2025 ove fatte precisare le conclusioni venivano assegnati alle parti – come richiesto- i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. (ante riforma Cartabia;
entrambe le difese hanno provveduto al rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica).
All'esito il GI riservava di riferire al Collegio per la decisione (cfr. verbale di udienza).
Orbene ciò sinteticamente (ma doverosamente) riportato in relazione al thema disputandum e passando all'esame del merito della controversia il Tribunale ritiene che le domande attoree siano fondate nei limiti e per le motivazioni che si vanno ad esporre.
Appare opportuno rammentare in diritto che:
-il tema del danno provocato da pagamenti preferenziali che l'organo amministrativo compie in violazione della par condicio creditorum è stato oggetto della pronuncia della Cassazione a
Sezioni Unite n. 1641/2017 (a cui si è uniformata la giurisprudenza sia di legittimità che di merito); pagina 7 di 24 -in particolare con riferimento alla legittimazione del curatore fallimentare ad agire nei confronti del liquidatore (alla stregua degli amministratori di società) per ottenere la restituzione dei pagamenti preferenziali effettuati, la Suprema Corte ha ribadito che «il curatore fallimentare ha legittimazione attiva unitaria, in sede penale come in sede civile,
all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità sia ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società, anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione del pari concorso dei creditori» (cfr. Cass. Sez. Unite del 23/01/2017, n.
1641; Cass. 2018 n. 25610, Cass. 2021 n. 2906).
-Va infatti escluso che il pagamento preferenziale possa arrecare un danno solo ai singoli creditori rimasti insoddisfatti, ma non alla società, in quanto operazione neutra per il patrimonio sociale (che vede diminuire l'attivo in misura esattamente pari alla diminuzione del passivo conseguente all'estinzione del debito), dovendosi invece riconoscere che il pagamento preferenziale in una situazione di dissesto possa comportare una riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto superiore a quella che si determinerebbe nel rispetto del principio del pari concorso dei creditori.
- Ciò in quanto la destinazione del patrimonio sociale alla garanzia dei creditori va considerata nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale, che espone i creditori alla falcidia fallimentare (è stato affermato in particolare che “: «il pagamento preferenziale in una situazione di
dissesto può comportare una riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto superiore a
quella che si determinerebbe nel rispetto del principio del pari concorso dei creditori. «Infatti, la
destinazione del patrimonio sociale alla garanzia dei creditori va considerata nella prospettiva della
prevedibile procedura concorsuale, che espone i creditori alla falcidia fallimentare”).
- Pertanto, al fine di evitare che l'amministratore incorra in responsabilità per aver effettuato pagamenti preferenziali, se la società che amministra si trova in situazione di crisi tale da fare presagire la sussistenza di difficoltà a soddisfare tutti i creditori sociali, anche se la stessa crisi non sia ancora sfociata in un vero e proprio dissesto, è tenuto, prima di effettuare i pagamenti, ad una valutazione dell'intera massa creditoria e ad adottare il criterio della par condicio creditorum, tenendo nel dovuto conto le cause eventuali di prelazione e/o poziorità.
-Quindi il curatore è legittimato ad esperire, in sede civile, azione per il danno derivante dall'illecito costituito dalla condotta corrispondente a quella penalmente rilevante – il pagamento preferenziale –
la quale è connotata da elementi di disvalore (la violazione del divieto di effettuare pagamenti pagina 8 di 24 preferenziali, che deriva da norma inderogabile: art. 2741 c.c.) più che sufficienti per fondare l'illecito civile e la responsabilità degli amministratori che violano quella regola, essendo invece irrilevanti gli elementi che integrano in modo specifico la fattispecie penalmente rilevante (animus favendi: scopo di favorire taluno dei creditori).
-In particolare, gli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (art. 2394, co.
1, c.c.), la cui violazione genera responsabilità degli amministratori verso i creditori, vanno considerati ed interpretati in relazione alla funzione di garanzia che il patrimonio sociale svolge verso i creditori stessi, specie proprio quando il patrimonio risulta insufficiente per il soddisfacimento dei loro crediti
(art. 2394, co. 2, c.c.).
-Tra tali obblighi, è da annoverare certamente quello del rispetto della par condicio creditorum (art. 2741
c.c.), con la conseguenza che il pagamento preferenziale, essendo lesivo di quell'integrità
patrimoniale, risulta potenziale fonte di danno per i creditori sociali.
-Tale potenzialità si realizza al momento dell'apertura formale del concorso dei creditori, con l'inizio della procedura concorsuale.
-Il pagamento preferenziale è di per sé sufficiente a legittimare il curatore all'azione di risarcimento,
nondimeno è onere del curatore che agisce in giudizio dedurre la natura, chirografaria o privilegiata,
del credito soddisfatto e l'esistenza di crediti di pari grado o di grado poziore rimasti, invece,
insoddisfatti.
-Il danno che connota tanto il delitto quanto l'illecito civile è dunque danno alla par condicio creditorum,
perciò alla massa dei creditori e non ad uno od alcuno di essi in particolare, e si configura come danno da mancata falcidia del credito pagato per intero ovvero da maggiore falcidia dei crediti ammessi,
essendo dunque pari alla differenza tra quanto il creditore ha acquisito a titolo di pagamento e quanto avrebbe acquisito in moneta fallimentare, tale essendo l'ammontare della somma che, in mancanza di pagamento, sarebbe stata ripartita, secondo le relative regole, tra tutti gli altri creditori.
-Dunque, assodato che il pagamento preferenziale effettuato in violazione del principio della par condicio creditorum costituisce un danno al patrimonio sociale e conseguentemente all'intero ceto creditorio e quindi ritenuto che sussiste in astratto la responsabilità in capo all'amministratore che effettuando detto pagamento viola gli obblighi di conservazione del patrimonio sociale e lede la garanzia dei creditori, è necessario effettuare un ulteriore precisazione. Il curatore che intende esercitare azione di responsabilità sarà comunque tenuto a provare la condotta illecita perpetrata in pagina 9 di 24 violazione degli obblighi che incombono sulla sua funzione, l'entità del danno provocato e il nesso di causalità.
-Pertanto, onere del curatore sarà quello di dimostrare l'elemento soggettivo, ossia che la reale intenzione dell'amministratore era quella di favorire alcuni dei creditori a scapito degli altri;
- il curatore non si potrà limitare a richiedere la restituzione della somma pagata dalla società in via preferenziale, ma dovrà determinare l'ammontare del danno cagionato (Trib. Milano, sent. 3090/2020;
Tribunale Bologna del 10/07/2023; Tribunale Napoli n. 1057 del 2022);
-La S.C. inoltre ha precisato l'irrilevanza dell'omesso esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ponendo in evidenza l'assoluta differenza fra le due azioni;
-Tanto che, in tema di azione revocatoria fallimentare, la legge non richiede l'accertamento di un'effettiva incidenza dell'atto che ne è oggetto sulla par condicio creditorum. Il che, da un lato, rende evidente che la funzione dell'azione revocatoria fallimentare è esclusivamente quella di ricondurre al concorso chi se ne sia sottratto e, dall'altro lato, consente di escludere che un'effettiva lesione della par
condicio creditorum possa assumere rilevanza sotto il profilo dell'interesse ad agire: «l'interesse del
curatore ad agire ha natura procedimentale, in quanto inteso ad attuare il pari concorso dei creditori, e va
accertato con riferimento al momento della proposizione della domanda, perché si fonda sul già dichiarato stato
di insolvenza del debitore, non sui prevedibili esiti della procedura concorsuale» (cfr. Cass. 2021 n. 2906 ove si legge testualmente: “Come evidenziato, infatti, anche nel richiamato arresto delle Sezioni Unite, l'azione
revocatoria fallimentare risponde allo scopo di recuperare al concorso creditori che ne sono stati indebitamente
sottratti e, al contempo, anche le somme a questi corrisposte in violazione della par condicio. L'azione di
responsabilità nei confronti dell'amministratore o del liquidatore per pagamenti preferenziale può bensì condurre
ad un risultato pratico equivalente, dal punto di vista della massa dei creditori, ma, oltre ad avere direzione
soggettiva evidentemente diversa, tale risultato raggiunge sulla base di presupposti e di un fondamento logico
giuridico totalmente diversi (la violazione dei doveri gravanti su tali organi ovvero della regola generale del
neminem laedere), tali per cui non può in alcun modo predicarsi un collegamento tra l'una e l'altra azione tale
che la non esperibilità dell'una escluda l'esercizio dell'altra. L'esenzione dalla revocatoria fallimentare esclude
che il rimedio alla lesione della regola della par condício possa avvenire nei confronti e ai danni del creditore
preferito per ragioni legate alle causali del pagamento ovvero alla qualità soggettiva del creditore (es.
corrispettivi per prestazioni di lavoro ex art. 67, comma terzo, lett. f, I. fall.) ma non esclude di per sé che il
pagamento resti preferenziale e leda le ragioni degli altri creditori, e non può pertanto precludere l'esercizio
dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi della società che quei pagamenti abbiano effettuato in pagina 10 di 24 violazione dei doveri su di essi gravanti ovvero con dolo o colpa grave. “Tanto che, secondo la giurisprudenza di
questa Corte, "in tema di revocatoria fallimentare, la legge in nessun caso richiede l'accertamento di un'effettiva
incidenza dell'atto che ne è oggetto sulla par condicio creditorum, sicché è evidente che la funzione dell'azione
revocatoria fallimentare è esclusivamente quella di ricondurre al concorso chi se ne sia sottratto, e ciò esclude
anche che un'effettiva lesione della par condicio creditorum possa assumere rilevanza sotto il profilo
dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), essendo evidente che l'interesse del curatore ad agire ha natura
procedimentale, in quanto inteso ad attuare il pari concorso dei creditori, e va accertato con riferimento al
momento della proposizione della domanda, perché si fonda sul già dichiarato stato di insolvenza del debitore,
non sui prevedibili esiti della procedura concorsuale, mentre potrebbe assumere rilevanza solo l'eventuale
impossibilità di qualificare come bene la cosa oggetto dell'azione" (Cass., sez. I, I settembre 2004, n. 17524, m.
576574, Cass., sez. un., 28 marzo 2006, n. 7028, m. 591009, Cass., sez. I, 19 dicembre 2012, n. 23430, m.
624800). «Del resto, anche dal punto di vista strettamente contabile, il pagamento di un creditore in misura
superiore a quella che otterrebbe in sede concorsuale comporta per la massa dei creditori una minore disponibilità
patrimoniale cagionata appunto dall'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale in
funzione di garanzia dei creditori”);
-In secondo luogo, con riferimento ai presupposti della responsabilità dell'amministratore (o liquidatore), la Suprema Corte ha escluso, anzitutto, che la non revocabilità dei pagamenti ex art. 67 l.f.
valga a renderli, per ciò stesso, leciti e non preferenziali.
-Al riguardo va precisato che l'azione revocatoria fallimentare e l'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore per pagamenti preferenziali – benché conducano ad un risultato pratico equivalente dal punto di vista della massa dei creditori (i.e. la restituzione al concorso dei creditori dei pagamenti preferenziali effettuati) -, oltre ad avere direzione soggettiva evidentemente diversa, hanno presupposti e un fondamento logico giuridico totalmente diversi, con la conseguenza che la non esperibilità dell'una non esclude l'esercizio dell'altra. Ed invero «l'esenzione dalla revocatoria fallimentare
… non esclude di per sé che il pagamento resti preferenziale e leda le ragioni degli altri creditori, e non può
pertanto precludere l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi della società che quei
pagamenti abbiano effettuato in violazione dei doveri su di essi gravanti ovvero con dolo o colpa grave».
-Inoltre, nessun rilievo può assumere il fatto che le prestazioni remunerate con i pagamenti preferenziali abbiano apportato dei benefici alla società fallita, atteso che la dannosità di tali pagamenti va rapportata alla lesione della par condicio creditorum (e non alla lesione del patrimonio sociale della fallita). pagina 11 di 24 -In tal senso «è sufficiente … rilevare che è ben possibile – ed è anzi del tutto probabile – che anche gli altri
creditori concorsuali, a fronte dei crediti la cui soddisfazione rimane lesa dal pagamento preferenziale, abbiano
reso prestazioni che avevano anch'esse comportato benefici alla società o ne hanno incrementato il patrimonio».
-La S.C. esclude che l'eventuale non revocabilità del pagamento, ai sensi del novellato art. 67 I. fall.,
varrebbe a rendere questo, per ciò stesso, legittimo e non preferenziale e ha inoltre evidenziato l'irrilevanza del vantaggio acquisito dalla società in conseguenza delle attività remunerate con i pagamenti preferenziali, la cui dannosità va rapportata e misurata in relazione alla lesione, che essi comportano, della par condicio creditorum ed alla corrispondente sottrazione delle somme versate alla garanzia dei credito (la fattispecie di danno considerata è ivi rappresentata dalla sottrazione delle somme pagate alla par condicio creditorum). In particolare, la S.C. nella citata sentenza del 2021
afferma testualmente che: “Come evidenziato, infatti, anche nel richiamato arresto delle Sezioni Unite,
l'azione revocatoria fallimentare risponde allo scopo di recuperare al concorso creditori che ne sono stati
indebitamente sottratti e, al contempo, anche le somme a questi corrisposte in violazione della par condicio.
L'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore o del liquidatore per pagamenti preferenziale può
bensì condurre ad un risultato pratico equivalente, dal punto di vista della massa dei creditori, ma, oltre ad avere
direzione soggettiva evidentemente diversa, tale risultato raggiunge sulla base di presupposti e di un fondamento
logico giuridico totalmente diversi (la violazione dei doveri gravanti su tali organi ovvero della regola generale
del neminem laedere), tali per cui non può in alcun modo predicarsi un collegamento tra l'una e l'altra azione
tale che la non esperibilità dell'una escluda l'esercizio dell'altra. L'esenzione dalla revocatoria fallimentare
esclude che il rimedio alla lesione della regola della par condício possa avvenire nei confronti e ai danni del
creditore preferito per ragioni legate alle causali del pagamento ovvero alla qualità soggettiva del creditore (es.
corrispettivi per prestazioni di lavoro ex art. 67, comma terzo, lett. f, I. fall.) ma non esclude di per sé che il
pagamento resti preferenziale e leda le ragioni degli altri creditori, e non può pertanto precludere l'esercizio
dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi della società che quei pagamenti abbiano effettuato in
violazione dei doveri su di essi gravanti ovvero con dolo o colpa grave”;
-La responsabilità dell'amministratore per omesso pagamento delle imposte costituisce una tipica ipotesi di responsabilità per fatto proprio, che trova la sua fonte immediata nella violazione dei doveri comportamentali fissati dalle disposizioni di legge, che pongono a carico diretto degli amministratori uno specifico obbligo nei confronti del fisco, avente quale contenuto il provvedere, nella loro qualità, al pagamento delle imposte con l'attivo sociale.
pagina 12 di 24 Nel caso in cui la società – quando l'amministratore ha omesso il pagamento del dovuto all'erario era in bonis, avendo liquidità ed essendo in grado di pagare (come è nel caso in esame non avendo nulla eccepito e dimostrato il convenuto) i debiti erariali, l'amministratore inadempiente risponde dei danni procurati alla società in misura pari alle sanzioni, interessi ed aggi addebitati dall'erario alla società stessa, come liquidati nel relativo accertamento tributario ovvero nella cartella esattoriale.
Orbene -alla luce dei principi appena sopra esposti e tenuto conto delle risultanze della CTU- sussiste la responsabilità del convenuto con riferimento ad entrambi gli addebiti oggetto di contestazione.
Sussiste – in primo luogo- la responsabilità del con riferimento al mancato pagamento delle CP_2
imposte erariali e tributi.
In particolare in relazione a tale profilo di colpa addebitato dalla LA attrice al convenuto vengono in rilievo le risultanze della espletata CTU da intendersi ivi integralmente richiamata e trascritta in quanto condotta con metodo logico ed immune da vizi e avendo il CTU dato compiuta quanto esaustiva risposta a tutti i quesiti peritali previo approfondito esame della documentazione depositata nonché alle osservazioni dei CT delle parti.
In sintesi e per quanto d'interesse dall'accertamento peritale svolto risulta dimostrato che:
-la società ha omesso il versamento delle seguenti: imposte e tributi: dell'IVA per E. 43.821,32;
dell'IRAP per E. 2.077,49; delle ritenute IRPEF per E. 49.330,95; per E. 112.982,70 3 (per un totale CP_3
208.212,46);
-le sanzioni sono pari ad € 34.106,19 di cui € 14.590,00 per l'IVA, € 1.007,40 per l'IRAP, € 14.799,36 per le ritenute IRPEF ed € 3.709,43 per l' CP_3
-gli interessi sono pari ad € 6.184,07 di cui € 2.691,68 per l'IVA, € 157,01 per l'IRAP ed € 3.335,38 per le ritenute IRPEF;
-gli interessi di mora sono pari ad € 1.814,25 solo per l' CP_3
-l'aggio coattivo ammesso al passivo (sul totale di € 11.063,84 risultante dalle cartelle esattoriali allegate) è pari ad € 7.109,51 (per € 3.954,33 è stato escluso dal passivo fallimentare di cui: − cronologico n. 6: € 2.844,39 escluso per aggio ex art. 17 D. Lgs. n. 112/99 in quanto relativo a ruoli resi esecutivi successivamente alla data della presentazione della domanda di concordato preventivo
(10.01.2018) e quindi non spettante (l'aggio della cartella n. 008R00820180001622081000 0 notificata il
18.04.2018); cronologico n. 72: € 352,91 escluso per aggio ex art. 17 D. Lgs. n. 112/99 in quanto relativo pagina 13 di 24 a ruoli resi esecutivi successivamente alla data della dichiarazione di fallimento e quindi non spettante
(l'aggio della cartella n. 008R00820180006633468000 0 notificata il 29.08.2018); − cronologico n. 78: €
757,03 escluso per aggio ex art. 17 D. Lgs. n. 112/99 in quanto relativo a ruoli resi esecutivi successivamente alla data della dichiarazione di fallimento e quindi non spettante (l'aggio della cartella n. 008R00820190003141406000 0 notificata il 07.05.2019; cfr. pagg. 17 e 18 della relazione finale di CTU depositata in data 07/05/2024);
-per cui la somma complessiva delle suddette voci è pari ad E. 49.214,02 (cfr. CTU e relative conclusioni).
Accertata la responsabilità ex art. 2476 c.c. del convenuto, alla luce di quanto pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza (secondo la quale il danno derivante dal mancato pagamento delle imposte dovute dalla società fallita, concretamente riferibile alla condotta (nel caso in esame gravemente) colposa dell'amministratore, non coincide con l'importo dell'imposta il cui pagamento sia stato omesso ma può essere ravvisato esclusivamente nelle sanzioni e negli interessi irrogati alla società a seguito dell'accertamento fiscale compiuto dagli enti competenti ) deve quindi ritenersi che il danno subito dalla società deve essere così quantificato nella somma di interessi, sanzioni irrogate e aggio a seguito del controllo dei vari uffici ed è pari a complessivi €. 49.214,02 (come quantificato dal
CTU sulla base della documentazione depositata e mai contestata dal convenuto nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del thema disputandum. Trattandosi di fattispecie di responsabilità
contrattuale, il fallimento attore è tenuto ad allegare il mancato rispetto da parte dell'amministratore sociale all'obbligazione di pagamento del fisco e ad adempiere all'onere della prova producendo le cartelle esattoriali notificate alla società e le relative domande di insinuazione al passivo, onere di allegazione e dimostrazione soddisfatto nel caso di specie. Il convenuto è tenuto a dimostrare l'adempimento o la non imputabilità ex art 1218 c.c. per essersi trovata la società nell'impossibilità di versare i tributi dovuti per incapienza patrimoniale o incapacità finanziaria, con ciò escludendo una sua responsabilità per omissione. Nel caso in esame il convenuto nulla ha dedotto nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del thema decidendum – vedasi comparsa di costituzione e prima memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.- né ha dimostrato nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del thema probandum; per cui le contestazioni e le eccezioni sollevate dal CTP nel corso della indagini peritali – ivi compresa quella relativa alla asserita omessa richiesta di definizione agevolata - sono inammissibili e quindi irrilevanti;
cfr. sul punto anche risposta del CTU alla pag. 26
della relazione finale). pagina 14 di 24 Per cui il convenuto va condannato al pagamento in favore della attrice – a titolo CP_2 Pt_1
risarcitorio- della citata somma complessiva di E. € 49.214,02 (come già sopra riportato ed accertato dal
CTU le sanzioni sono pari ad € 34.106,19 di cui € 14.590,00 per l'IVA, € 1.007,40 per l'IRAP, € 14.799,36 per le ritenute IRPEF ed € 3.709,43 per l' − gli interessi sono pari ad € 6.184,07 di cui € 2.691,68 CP_3
per l'IVA, € 157,01 per l'IRAP ed € 3.335,38 per le ritenute IRPEF;
gli interessi di mora sono pari ad €
1.814,25 solo per l' − l'aggio coattivo – riconosciuto come dovuto e ammesso al passivo- è pari ad CP_3
E. 7.109,51) oltre interessi e rivalutazione come si dirà meglio infra.
La domanda attorea va parimenti accolta (nei limiti che si diranno) anche con riferimento al secondo addebito mosso al convenuto relativamente ai pagamenti preferenziali.
A tal riguardo -in primo luogo- va evidenziato che la curatela attrice pur invocando la violazione da parte del convenuto degli art. 2485 e 2486 c.c. non ha avanzato alcuna pretesa risarcitoria ad essa conseguente.
Infatti, la curatela attrice -a titolo risarcitorio- ha domandato solamente la restituzione dell'intera somma corrisposta dal convenuto in esecuzione dei pagamenti ritenuti preferenziali (cfr. conclusioni come sopra riportate) sulla base del presupposto che:
-tutti i pagamenti suddetti erano stati posti in essere quando la società era in uno stato di crisi e/o di dissesto economico della società (la quale non solo avrebbe dovuto essere messa in liquidazione al
31/12/2015 ma veniva posta in liquidazione in data 27/12/2017 con la contestuale decisione di presentare domanda di concordato preventivo in bianco di fatto presentata nel gennaio 05/01/2018 e poi rinunciata con conseguente dichiarazione di fallimento nel marzo del 2018);
-tutti i crediti (estinti con i pagamenti in oggetto) avevano natura chirografaria;
-l'attivo patrimoniale della società acquisto dalla LA Fallimentare era di E. 250.245,72 di gran lunga inferiore al passivo accertato composto da: crediti pre-deducibili pari ad E. 4.396,40; da crediti privilegiati per E. 816.685,38 e da crediti chirografari per E. 524.666,58;
-i pagamenti eseguiti in via preferenziale se ammessi non avrebbero avuto possibilità alcuna di soddisfazione mentre avevano limitato (ovvero ridotto) la possibilità (e/o percentuale) di soddisfazione dei creditori ammessi in via privilegiata (cfr. atto di citazione e successive memorie).
L'allegazione relativa alla sussistenza di una causa di scioglimento della società al 31/12/2015 (ovvero in epoca antecedente a quella del in cui la società venne effettivamente messa in liquidazione dall'odierno convenuto) è stata quindi eseguita al solo fine di dimostrare che – quanto furono eseguiti pagina 15 di 24 i pagamenti ritenuti preferenziali (ovvero posti in violazione della par conditio creditorum) – la società versava in uno stato di dissesto economico.
Orbene ciò precisato anche in tal caso vengono in rilievo le risultanze della espletata CTU sulla base della quale risulta accertato (per quanto ivi d'interesse) la sussistenza di pagamenti preferenziali posti in essere dal convenuto in violazione della par conditio creditorum (d'altronde lo stesso non CP_2
li ha mai contestati e ha altresì patteggiato la pena per bancarotta preferenziale per i medesimi pagamenti oggetto della presente causa;
cfr. sentenza di patteggiamento del GUP del Tribunale di
Fermo del 24/09/2020 ivi prodotta sub doc. n. 11 nella quale il Giudice – a giustificazione del riconoscimento della attenuanti generiche- - precisa che l'accesso al patteggiamento equivale in una sostanziale ammissione di colpevolezza. Cfr. sul punto anche in motivazione Cass. 2024 n. 2897
secondo cui “la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia
agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in
ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di
contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale”; cfr. anche Cass. 2023 n. 31010. Come si dirà
infra -nel caso di specie- la responsabilità del convenuto risulta dalle prove ivi raccolte mentre non sono convincenti gli argomenti con cui il medesimo ha inteso supportare l'assenza di profili di responsabilità a suo carico: Cass. 08/11/2019, n.28816).
In particolare, risulta accertato che:
-i pagamenti effettuati dall'amministratore ai fornitori ammontano ad € 26.715,52 arrotondati CP_2
dal CTU a € 26.700,00 (cfr. allegato n. 4 della CTU dal quale emerge che i citati pagamenti sono stati eseguiti nelle seguenti date: “06/09/2017, 10/07/2017, 01/09/2017, 20/07/2017, 28/08/2017, 24/07/2017,
12/09/2017, 01/09/2017, 02/10/2017, 21/07/2017, 01/08/2017, 01/09/2017, 29/09/2017, 06/09/2017; il CTU
ha rielaborato l'elenco pagamenti preferenziali effettuati dalla società ai fornitori di cui all'Atto di citazione precisando: la data pagamento, l'importo del pagamento, il beneficiario e la descrizione della registrazione risultante sia dall'estratto conto (c/c n. 13 della Banca Marche poi UBI, c/c n. 616 della
Unicredit, c/c n. 112 MPS) sia dal conto della società dedicato a quel fornitore;
cfr. allegato n. 4);
CP_
-i pagamenti eseguiti dall'amministratore nei confronti di sé stesso e della moglie (anch'essa socia della società fallita odierna attrice) a titolo di canoni di locazione d'affitto – nel periodo dal 08.02.2017
al 28.08.2017 – ammontano ad E. 11.800,00 (la curatela attrice non ha specificato l'oggetto del rapporto né ha depositato il relativo contratto. Dal doc. n. 15 emerge che si trattava dei canoni di locazione relativi all'opificio industriale (D/7) sito in Monte Urano ove, da sempre, è stata svolta l'attività sociale pagina 16 di 24 di proprietà del e della moglie. Va altresì evidenziato che alla pag. 13 del doc. n. 25 CP_2
depositato dalla LA attrice si dà atto che nel ricorso per la richiesta di ammissione al concordato
CP_ preventivo la società affermava che il sig. e sua moglie avevano costituito una nuova CP_2
società, denominata IN e con la quale la società aveva stipulato CP_7 Controparte_1
un contratto d'affitto d'azienda avente ad oggetto il ramo commerciale e i marchi di proprietà della odierna fallita con annessa proposta di acquisto al fine di garantire continuità aziendale alla società
in grave crisi finanziaria. Il CTU ha rielaborato l'elenco pagamenti preferenziali effettuati CP_1
dalla società ai coniugi di cui all'Atto di citazione precisando: la data pagamento, la Persona_1
descrizione risultante dal conto della società dedicato a (conto n. 06/01/125 "Deb. Vs. Persona_1
soci per canone locazione”) e alla cassa contante (conto n. 01/01/01 "Cassa contante") e dall'estratto conto (c/c n. 500030216 Unicredit). Tabella n. 6 pag. 10 della relazione finale ove il CTU precisa che: “Il
pagamento di € 3.500,00 del 08.02.2017 presenta una descrizione non specifica nell'estratto del c/c n. 216,
quindi, non è certo che i beneficiari del prelievo di contante allo siano i coniugi Tuttavia Persona_1
nell'intera lista movimenti del c/c n. 616 presso Unicredit dal 01.01.2016 al 19.02.2018 (Allegato n. 21 della 2°
Memoria del 21.07.23, totali n. 58 pagine) c'è solo un addebito di € 3.500,00 registrato proprio in data
08.02.2017. Nel conto della società dedicato a (conto n. 06/01/125 "Deb. Vs. soci per canone Persona_1
locazione”), in data 08.02.2017 risulta la diminuzione del debito della società nei confronti dei locatori per €
3.500,00 con descrizione “prel. cont. da Unicredit acc. aff.”. Dalla ricostruzione effettuata risulta che i
pagamenti preferenziali effettuati dalla società ai coniugi ammontano ad € 11.800,00”); Persona_1
-i predetti pagamenti (per un ammontare di € 38.500,00) sono stati eseguiti in violazione della par condicio creditorum in quanto nel periodo in cui sono avvenuti la società si trovava in una situazione di forte crisi che sfocerà poco dopo nel fallimento (va rilevato che il CTU non ha accertato l'esistenza di pagamenti preferenziali in favore della Ubi Banca s.p.a. e dell e quantificati in Controparte_8
complessivi E. 16.300,00; vedi pag. 11 dell'atto di citazione. Sul punto alle pag. 11 e ss il CTU ha accertato con riferimento ai rapporti intrattenuti con gli istituti di credito, indicati nella tabella n. 7, quanto segue: “risulta quanto segue dalla documentazione in atti: − nell'allegato n. 15 della 2° memoria del fallimento, nel file intitolato “Info G.D. revocatorie”, a pag. 4, è riportato: “La UBI Banca S.p.a., con email in
data 22.05.2019, ha richiesto la specifica delle somme revocabili con le relative date;
all'email di risposta
trasmessa dal Dott. in data 29.05.2019 non è seguito, tuttavia, alcun riscontro (all. n. 11). La Per_3 CP_8
infine, con raccomandata a.r. ricevuta in data 06.06.2019 (all. n. 12), ha contestato la richiesta inviata”; −
[...] gli “all. n. 11” e “all. n. 12” di cui sopra non sono nella documentazione in atti;
− nell'allegato n. 15 della 2° pagina 17 di 24 memoria del fallimento, nel file intitolato “Diffide inviate agli istituti di credito”, vi sono gli importi complessivi delle rimesse revocabili e non la loro individuazione e calcolo;
− nell'allegato n. 19 della 2° Memoria del
21.07.23, relativo agli estratti del c/c n. 13 c/o Banca Marche, da pag. 5 a pag. 18, sono registrati vari accrediti.
Il saldo finale in linea capitale alla chiusura del conto al 29.01.2018 è pari ad € 10.714,31. La documentazione in atti non specifica il calcolo dell'importo di € 10.814,90; − nell'allegato n. 20 della 2° Memoria del 21.07.23, relativo agli estratti del c/c n. 400 c/o UBI, pag. 140 di 191, è registrato il 24.07.2017 un accredito di € 5.000,00
con descrizione "Bonifico Da: Del 24/07/2017 A: Per: . Controparte_2 Controparte_2 Per_4
La documentazione in atti non specifica il calcolo dell'importo di € 2.304,78; nell'allegato n. 21 della 2° Memoria
del 21.07.23, relativo agli estratti del c/c n. 500030616 c/o Unicredit, da pag. 49 a pag. 58, sono registrati vari
accrediti. La documentazione in atti non specifica il calcolo dell'importo di € 3.205,99. Pertanto dalla
documentazione in atti non è possibile ricostruire e dettagliare i pagamenti preferenziali effettuati dalla società
alle banche indicati dalla difesa attorea”. Per cui la somma di E. 16.300,00 non può essere riconosciuta);
-in relazione allo stato di crisi in cui si trovava la società all'epoca in cui sono state CP_1
eseguiti i pagamenti per cui è causa è sufficiente richiamare il contenuto della richiesta di ammissione al concordato preventivo, quello della perizia sulla congruità del canone di affitto d'azienda a firma del dott. e quello della rinuncia alla richiesta di fissazione del termine depositata dalla Persona_5
società a firma del dott. (incaricato di redigere il piano concordatario, riportato Persona_6
nel doc. n. 25 depositato da parte attrice (e mai contestato), per ritenere che la società -all'epoca in cui sono stati eseguiti i pagamenti sopra riportati- si trovava in una situazione economica-finanziaria di crisi – risalente sicuramente al 2015 se non ad epoca antecedente- tale da imporre al suo amministratore di non procedere (in quanto prossima al fallimento che verrà appunto dichiarato nel marzo del 2018 dopo la dichiarata improcedibilità della richiesta di concordato in bianco del gennaio del 2018 e previa messa in liquidazione della società nel dicembre del 2017) al pagamento di nessun creditore al fine appunto di non violare il principio sancito dall'art. 2741 c.c. (il che pertanto rende superfluo l'accertamento – pure effettuato dal CTU- relativamente alla sussistenza della causa di scioglimento della società al 31/12/2015. È altresì del tutto irrilevante in questa sede anche l'accertamento della causa del fallimento della società. Ciò che in questa sede rileva è la prova dello stato di crisi della società nel momento in cui l'amministratore ha provveduto ad eseguite pagamenti in favore di alcuni creditori violando il principio della par conditio creditorum. Non senza evidenziare
– comunque e ad abundandiam- che non risulta provato in alcun modo che la causa del fallimento della società sia stata determinata dal contenzioso intrapreso dalla sig.ra a cui in nessuno degli Parte_2 pagina 18 di 24 scritti sopra richiamati né il CTU si fa cenno. A ciò si aggiunga che secondo quanto dedotto dallo stesso il contenzioso è iniziato nel 2010 e si è concluso nel 2018 quando a seguito della CP_2
sentenza della Corte di Appello la sentenza di condanna è divenuta esecutiva;
quella di 1 grado era stata sospesa. Inoltre, sempre nel doc. n. 25 si dà atto che le procedure esecutive intraprese dalla presso il Tribunale di Fermo sono state entrambe dichiarate improcedibili ex art. 51 L.F. Parte_2
proprio su istanza della società depositata in data 09/04/2018; cfr. pag. 31).
Accertata -quindi- la responsabilità del convenuto anche per tale addebito (in quanto in forza dei principi appena sopra esposti era onere del – vista la situazione di crisi in cui si trovava la CP_2
società amministrata anche se non ancora sfociata in un vero e proprio stato di dissesto- prima di eseguire i pagamenti, effettuare una valutazione dell'intera massa creditoria e adottare il criterio della par condicio creditorum, tenendo nel dovuto conto le cause eventuali di prelazione e/o poziorità e finanche di astenersi dall'eseguire qualsivoglia pagamento posto che di lì a poco si accingeva a mettere in liquidazione la società e presentare richiesta di concordato) occorre accertare il danno e l'ammontare dello stesso.
Orbene a tal riguardo la curatela attrice ha assolto l'onere probatorio che su di essa incombeva secondo i principi di diritto sopra riportati in quanto:
- ha dedotto (e dimostrato) che tutti i pagamenti eseguiti dall'amministratore in via preferenziale avevano natura chirografaria (la circostanza non è stata mai contestata dalla difesa del convenuto;
comunque è indiscussa la natura chirografaria dei pagamenti eseguiti in favore di fornitori di merci per come emerge dalla documentazione in atti;
la società fallita aveva ad oggetto la produzione e il commercio all'ingrosso e al minuto di calzature, di parti componenti, di accessori per le calzature, di articoli di pelletteria ecc;
cfr. doc. n. 4; cfr.
prospetto riepilogativo di cui all'allegato n. 4 della perizia;
ugualmente dicasi con riferimento alla somma di E. 11.800,00 versata dal in favore di sé stesso e dalla moglie a titolo di CP_2
pagamento di canoni di locazione in assenza di prova del relativo titolo;
a tal riguardo comunque va evidenziato che secondo quanto accertato dal CTU il suddetto credito sarebbe rimasto parimenti insoddisfatto posto che l'attivo patrimoniale – al netto degli oneri prededucibili- è in grado di soddisfare solamente in parte esclusivamente i creditori con privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, c.c; cfr. in particolare pagg. 22 tabella n. 17 della relazione finale del 07/05/2024);
pagina 19 di 24 - ha dimostrato l'esistenza di crediti privilegiati rimasti lesi dalla esecuzione di pagamenti preferenziali (infatti quelli chirografari non hanno alcuna possibilità di essere soddisfatti). In
particolare dallo stato passivo della società (cfr. doc. nn. 6 e 6 bis fasc. att.) emerge che:
l'importo dei crediti ammessi al passivo fallimentare è pari € 1.346.098,20 (si rinvia al
Paragrafo n.
4 - Tabella n. 15) di cui: − Prededuzioni per € 4.396,40; − Privilegiati per €
817.035,22 (816.685,38+349,84); − Chirografari per € 524.666,58. L'attivo patrimoniale acquisito dalla LA è di E. 250.245,72 (cfr. doc. n. 7) di gran lunga inferiore al passivo accertato (alle pagg. 9 e 22 della relazione finale il CTU ha accertato – in particolare- che nel caso in esame solo i creditori privilegiati ex art. 2751 bis, n. 1, c.c. -crediti per lavoro dipendente-
risulterebbero in parte soddisfatti e, quindi, il pagamento avrebbe attribuito ai creditori soddisfatti una utilità maggiore rispetto a quella da questi conseguibile nel concorso fallimentare);
- i creditori soddisfatti in via preferenziale (unitamente a quelli chirografari di uguale natura)
non avrebbero ricevuto – quindi come accertato dal CTU- alcuna somma dal Fallimento non sussistendo alcuna possibilità di riparto in favore dei creditori chirografari e comunque dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.p.c. (gli unici che verranno – e solamente in parte-
soddisfatti al netto degli oneri prededucibili);
- la C.T.U. ha affermato poi che, in assenza dei pagamenti preferenziali (limitati – come sopra detto- dal consulente d'ufficio a quelli verso i fornitori e verso i sigg.ri la massa CP_5
dei creditori avrebbe goduto dell'ulteriore importo di € 38.500,00 con un aumento della soddisfazione dei creditori privilegiati del 4,71% ed in particolare dei lavoratori dipendenti privilegiati dell'8,91% (cfr. risposte ai quesiti peritali posti sul punto);
- Il danno causato dall'Organo amministrativo consiste quindi nel caso di specie nella riduzione del patrimonio della società pari alla somma dei pagamenti in oggetto e nella lesione dell'interesse della massa dei creditori privilegiati a veder soddisfatto il proprio credito in misura maggiore rispetto a quello conseguito sulla base dello stato passivo approvato.
Per cui il danno è pari ad E. 38500,00 e il convenuto va condannato al relativo risarcimento.
Sono del tutto destituiti di fondamento- alla luce dei principi sopra riportati- i rilievi di parte convenuta con riferimento all'omesso esercizio delle azioni revocatorie da parte del fallimento ai sensi dell'art. 67 L.F. (non senza evidenziare che la LA attrice non ha esercitato alcuna azione revocatoria relativa ai pagamenti in questioni rientranti nel cd. Periodo sospetto per le ragioni pagina 20 di 24 evidenziate espressamente nella relazione al GD depositata sub doc. n. 15 non ricorrendone i presupposti (per cui nessuna somma il fallimento ha a tale titolo introitato); sul punto inoltre appare opportuno riportate quanto sul punto è stato accertato dal CTU il quale ha evidenziato che: “Nella
fattispecie, quindi, gli atti eventualmente revocabili sono quelli compiuti dal 05.07.2017 al 05.01.2018 (data di
deposito della domanda di concordato preventivo). Ne conseguirebbe che tutti i pagamenti preferenziali a
fornitori (per € 26.700,00 vanno dal 10.07.2017 al 02.10.2017 – si rinvia all'Allegato n. 4) ed un solo pagamento
ai soci per locazioni (quello di € 2.400,00 del 28.08.2017 – si rinvia alla Tabella n. 6) indicati dell'Atto di
citazione rientrerebbero nel periodo sospetto e, quindi, sono potenziali importi oggetto di revocatoria. Inoltre non
sono revocabili gli atti che è normale siano svolti nell'ambito dell'esercizio di un'impresa. L'allegato n. 15 della
2° Memoria del 21.07.23 contiene: le diffide delle revocatorie ai fornitori, banche e soci;
l'informativa al G.D.
sulle azioni revocatorie;
l'estratto par. 8 del Programma di Liquidazione”. Come già sopra riportato le
Sezioni Unite hanno persuasivamente risposto ai medesimi rilievi della difesa convenuta evidenziandone la «palese erroneità» sulla base dei seguenti rilievi: «il pagamento preferenziale in una
situazione di dissesto può comportare una riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto superiore a
quella che si determinerebbe nel rispetto del principio del pari concorso dei creditori. «Infatti, la destinazione del
patrimonio sociale alla garanzia dei creditori va considerata nella prospettiva della prevedibile procedura
concorsuale, che espone i creditori alla falcidia fallimentare. Tanto che, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, "in tema di revocatoria fallimentare, la legge in nessun caso richiede l'accertamento di un'effettiva
incidenza dell'atto che ne è oggetto sulla par condicio creditorum, sicché è evidente che la funzione dell'azione
revocatoria fallimentare è esclusivamente quella di ricondurre al concorso chi se ne sia sottratto, e ciò esclude
anche che un'effettiva lesione della par condicio creditorum possa assumere rilevanza sotto il profilo
dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), essendo evidente che l'interesse del curatore ad agire ha natura
procedimentale, in quanto inteso ad attuare il pari concorso dei creditori, e va accertato con riferimento al
momento della proposizione della domanda, perché si fonda sul già dichiarato stato di insolvenza del debitore,
non sui prevedibili esiti della procedura concorsuale, mentre potrebbe assumere rilevanza solo l'eventuale
impossibilità di qualificare come bene la cosa oggetto dell'azione" (Cass., sez. I, I settembre 2004, n. 17524, m.
576574, Cass., sez. un., 28 marzo 2006, n. 7028, m. 591009, Cass., sez. I, 19 dicembre 2012, n. 23430, m.
624800).; Cfr. in motivazione Cass. 2021 n. 2906 nella quale altresì la S.C. precisa ulteriormente che “si
appalesano eccentriche le considerazioni svolte a supporto dell'asserita non lesività dei pagamenti preferenziali,
poiché eseguiti a fronte di prestazioni che hanno comunque apportato benefici alla società. A prescindere dal
rilievo, pur doveroso, che anche tale argomento è fondato su dati fattuali (l'asserita vantaggiosità delle pagina 21 di 24 prestazioni remunerate con i pagamenti preferenziali) che non emergono dalla sentenza, è evidente che, come
correttamente rilevato dai giudici a quibus, nessun rilievo può avere tale circostanza rispetto alla fattispecie di
danno considerata, rappresentata dalla sottrazione delle somme pagate alla par condicio creditorum. È sufficiente
in tal senso rilevare che è ben possibile — ed è anzi del tutto probabile — che anche gli altri creditori concorsuali,
a fronte dei crediti la cui soddisfazione rimane lesa dal pagamento preferenziale, abbiano reso prestazioni che
avevano anch'esse comportato benefici alla società o ne hanno incrementato il patrimonio. Del tutto fuori di
luogo si appalesa, pertanto, il richiamo alla tematica della compensatio lucri cum damno, non potendosi
nemmeno ipotizzare, nella specie, alcuna coincidenza tra il fatto generatore del danno (ovvero il pagamento delle
pur legittime spettanze eseguito in violazione della par condicio) e quello che ha prodotto un vantaggio per la
società (la prestazione resa dal creditore preferito)”).
Quindi ed in conclusione il convenuto – in parziale accoglimento delle domande attore per le ragioni sopra evidenziate- va condannato al pagamento in favore della attrice a titolo risarcitorio Pt_1
della somma complessiva di € 87.714,02 di cui: pagamenti preferenziali ai fornitori per € 26.700,00;
pagamenti preferenziali ai coniugi per la locazione di immobili per € 11.800,00; per le Persona_1
sanzioni, interessi anche di mora e aggi comminati a causa degli omessi pagamenti tributari e previdenziali, ammessi al passivo fallimentare per € 49.214,02 (cfr. conclusioni rassegante dal CTU alla pag. 28 e 29).
Su tale somma è dovuta la rivalutazione dal 14/03/2018 (data di dichiarazione del fallimento della società che è stata dichiarata fallita con sentenza n. 11/2018 del 14/03/2018 del Tribunale di Fermo
depositata in data;
cfr. doc. n. 2 fasc. att.) alla data del 26/05/2025 (data in cui sono scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.); sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza (10/07/2025) fino all'effettivo pagamento in quanto somma convertitasi in debito di valuta
(cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9711 del
21/05/2004).
Le spese seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano in favore della attrice come Pt_1
da dispositivo ex Dm 55/2014 così come aggiornato dal Dm 147/2022 (valori medi) tenuto conto del valore della controversia (pari alla somma richiesta ed ivi accertata come dovuta) e alle attività
processuali effettivamente svolte (cfr. nota spese depositata dalla LA attrice in data 02/05/2025).
Infine, va rilevato che -ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59, comma 1, lett. d) del d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131 e dell'art. 60 del d.P.R. n. 131 del 1986- l'imposta di registro grava esclusivamente sui soggetti condannati al risarcimento del danno (nella specie il convenuto con conseguente CP_2 pagina 22 di 24 esclusione della solidarietà del Fallimento attore dal pagamento della imposta di registro (cfr.
ex multis Cass. Civ. Sez. V, 22.1.20, n. 1296 secondo cui “l'articolo 59, comma 1, lett. d) del d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131, deve essere inteso in senso ampio «in modo tale da comprendere tutti quei fatti che possono
''astrattamente'' configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate solo a seguito
di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento
penale», essendo sufficiente, ai fini della sua applicazione, che i fatti posti a fondamento
dell'azione risarcitoria siano riconducibili a fattispecie di reato”; principio ribadito dalla S.C. nell'ordinanza del 13 aprile del 2021, n. 9618 ove si precisa che: “Conseguentemente, si è ritenuto che il fatto possa essere
apprezzato anche nell'ambito di una sentenza di condanna emessa
in esito a un giudizio civile, senza che siano, in tal caso, necessarie l'imputazione in sede penale o la contestuale
trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per l'esercizio della relativa azione (Cass., Sez. 5, n. 5952
del 2007; Sez. 5, n. 24096 del 2014; Sez. 5, n. 1296 del 2020, Rv. 65667101)''.
Pertanto, prosegue la Suprema Corte «per determinare la prenotazione a debito,
è sufficiente che vi siano fatti obiettivamente rilevanti penalmente. In questo modo si evita che il danneggiato
venga chiamato a pagare, in virtù del vincolo di solidarietà, l'imposta di registro ...''; cfr.
anche ordinanza 15 novembre 2021, n. 34245, in merito alla registrazione di una sentenza civile di con danna sull'azione di responsabilità civile degli amministratori ex articolo 146 del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata di Impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 13/2023, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
ACCERTA
E dichiara la responsabilità del convenuto per i titoli e per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto,
CONDANNA
Il convenuto al pagamento in favore della attrice, a titolo di risarcimento del danno, della Pt_1
somma complessiva di E. 87.714,02; su tale somma è dovuta la rivalutazione monetaria dal 14/03/2018
alla data del 26/05/2025; sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza (10/07/2025) fino all'effettivo pagamento in quanto somma convertitasi in debito di valuta;
RIGETTA pagina 23 di 24 Ogni altra domanda e/o eccezione;
CONDANNA
Il convenuto al pagamento in favore della attrice delle spese del presente giudizio, che Pt_1
liquida– per le causali di cui in motivazione- in E. 14.103,00 a titolo di compenso professionale, E.
786,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, come per legge
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10/07/2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Specializzata Imprese
In composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Giudici;
Dott.ssa Gabriella Pompetti Presidente rel./est.
Dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in primo grado al n. RG 13/2023, trattenuta in decisione all'udienza del
06/03/2025, scaduti (in data 26/05/2025) i termini di cui agli artt. 190-281 quinquies c.p.c. (ante riforma
Cartabia), e promossa da:
(già P. Iva n. Controparte_1 Controparte_2
) in persona del curatore (nominato con la sentenza dichiarativa del fallimento n. 11/2018 P.IVA_1
emessa dal Tribunale di Fermo il 15/03/2018), autorizzato con provvedimento del GD del 19/12/2022,
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Piermartiri del Foro di Fermo, giusta procura in calce all'atto di citazione depositato in data 29/12/2022 ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del predetto avvocato;
-attore-
CONTRO
pagina 1 di 24 , nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_2 CodiceFiscale_1
residente in [...], rapp.to e difeso – giusta delega su foglio a parte allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23/05/2023 – dall'Avv. Angelo Murgese del
Foro di Fermo ed elettivamente dom.to presso e nello Studio del medesimo, sito in Porto Sant'Elpidio,
Via Trieste n° 237;
-convenuto-
OGGETTO: “azione di responsabilità esercitata ex art. 146 L.F.: risarcimento del danno”
CONCLUSIONI
Alla udienza del 06/03/2025 i procuratori delle parti presenti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22/12/2023 la Parte_1
ha convenuto in giudizio (nella veste di ex amministratore
[...] Controparte_2
unico e liquidatore della predetta società già rassegnando le seguenti e testuali Controparte_2
conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, sia di
merito che istruttoria: 1) Accertare e dichiarare la responsabilità, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2394 codice
civile, del convenuto, per aver commesso gli atti di mala gestio indicati nelle premesse in fatto e per aver
proseguito l'attività aziendale dopo il verificarsi della causa di scioglimento, avvenuta in data 31.12.2015, con
finalità non conservative della integrità e del valore del patrimonio generando una perdita di complessivi Euro
118.958,38, di cui Euro 65.800,00 per pagamenti preferenziali ed Euro 53.158,38 relativi alle sanzioni, agli
interessi ed agli aggi comminati a causa del mancato versamento degli oneri tributari e contributivi negli anni
2016 e 2017; 2) per effetto degli accertamenti e delle dichiarazioni sopra indicate, condannare il sig.
[...]
al risarcimento dei danni causati dagli atti di mala gestio nella misura di Euro 118.958,38 ovvero in CP_2
quel diverso importo – maggiore o minore - che sarà accertato in corso di causa dal CTU, di cui sin d'ora si
chiede la nomina, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dai singoli pagamenti e/o dalla data
di scadenza di pagamento del singolo tributo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio di
merito” (cfr. conclusioni rassegnate in citazione;
le suddette conclusioni sono state confermate nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. nella quale – con riferimento esclusivo agli interessi e alla rivalutazione- la difesa attorea modificando quanto richiesto in citazione ha domandato
“gli interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal 31/12/2015, data in cui il capitale sociale è pagina 2 di 24 andato perso”; alla udienza del 06/03/2025 la difesa ha richiamato le conclusioni rassegnate nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.).
In sintesi e per quanto d'interesse la difesa della curatela attrice ha dedotto che:
-Il sig. – amministratore unico e poi liquidatore della società Controparte_2 Controparte_1
era da ritenersi responsabile ex art. 2485 e art. 2486 c.c. per aver omesso di porre in liquidazione la società a causa ed in conseguenza della perdita integrale del capitale sociale già a far data dal
31.12.2015 come risultava dalla necessaria rettifica dei crediti individuati specificatamente (cfr. pagg.
3-8 dell'atto di citazione;
la liquidazione venne deliberata solamente in data 27/12/2017 e contestualmente veniva avanzata la richiesta di ammissione al concordato preventivo in bianco dichiarato improcedibile dal Tribunale di Fermo in data 14/03/2018 a seguito della rinuncia al termine concesso per la predisposizione del piano e della proposta a seguito della quale contestualmente veniva dichiarato il fallimento);
-La prosecuzione dell'attività di impresa in violazione dell'art. 2486 c.c. aveva comportato perdite per la società rappresentate dagli omessi relativi versamenti tributari e previdenziali e dalla esecuzione di pagamenti preferenziali da parte del in violazione della par conditio debitorum;
CP_2
-In particolare per gli anni di imposta successivi al 2015 (data della perdita integrale del capitale sociale) l'Amministratore aveva omesso il pagamento di IVA, IRAP, ritenute alla fonte IRPEF e contributi previdenziali, cosicché la società ha maturato debiti verso l'Erario e verso l' come CP_3
risultante dalle domande di ammissione al passivo presentate da Controparte_4
(cron. n. 6, n. 72 e n. 75).
[...]
- Poiché la società disponeva di risorse sufficienti al pagamento di tali debiti (posto che l'amministratore aveva provveduto anche ad eseguire pagamenti di fornitori e creditori) ma l'Organo
Amministrativo non vi ha provveduto lo stesso è responsabile dell'aggravamento della situazione debitoria e quindi deve rispondere per l'importo dovuto a titolo di sanzioni, interessi ed aggi per un importo complessivo di 53.158,38,, per non aver adottato le misure imposte dalla legge a tutela del capitale, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (Cfr. Cass. 27610/2019; Trib.
Milano, sez. spec. imprese, n. 2119 del 13.10.2020; Trib. Milano sez. spec. imprese, n. 7037 del
08.09.2022; Trib. Ancona, sez. spec. imprese n. 1170 del 18.10.2022);
pagina 3 di 24 - L'organo amministrativo aveva altresì provveduto a pagare - in violazione della par conditio creditorum- nel periodo in cui il dissesto societario si era ormai conclamato vista la perdita del capitale sociale quantomeno dal 31/12/2015- debiti verso fornitori chirografari per € 26.700,00; verso
Istituti di Credito per € 16.300 e verso i soci per canoni di locazione per € 11.800,00 (e Controparte_5
così per complessivi € 54.800 che quindi il convenuto doveva risarcire alla LA costituendo uno specifico danno;
cfr. in particolare pagg.
9-13 dell'atto di citazione);
-il sig. aveva patteggiato la pena per il reato di bancarotta “preferenziale” ex art. 223 Controparte_2
in relazione all'art. 216, comma 3, L. Fall., (Trib. Fermo, GUP sentenza n. 105/2020 del 24.09.2020 resa nel procedimento penale RGNR n° 2098/2019).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23/05/2023 si costituiva in giudizio
(tardivamente) il sig. rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'On.le Controparte_2
Tribunale adito, in funzione di sezione specializzata per le imprese, contrariis reiectis, rigettare la domanda avversaria poiché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio” (cfr. conclusioni rassegnate in comparsa, confermate e non modificate con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. e richiamate alla udienza di p.c. del 06/03/2025).
In sintesi e per quanto d'interesse la difesa del convenuto nella comparsa di costituzione (non integrata dalla memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.) ha dedotto che:
-data per assodata la responsabilità del nella cronologia degli eventi societari andava CP_2
evidenziato che la società si è trovava improvvisamente a non riuscire più ad adempiere ai propri obblighi economici, fino ad allora sempre adempiuti a causa ed in conseguenza della vicenda giudiziaria promossa dalla sig.ra che aveva anche presentato l'istanza di fallimento); Parte_2
-in data 23/02/2010, l'allora riceveva la notifica di un ricorso per impugnazione Controparte_2
del licenziamento e decreto di fissazione di udienza davanti al Tribunale di Fermo, promosso dalla ex dipendente . Parte_3
-Detto procedimento, incardinato al numero 85/5010 R.G. Lav. Tribunale di Fermo, si protraeva per circa sei anni e si concludeva con una sentenza di condanna, nei confronti della società, alla reintegra nel posto di lavoro della dipendente, con corresponsione di tutti gli emolumenti non corrisposti, negli anni trascorsi. Il peso specifico di detta sentenza è stato evidente per la società Controparte_2
con la ricezione dell'atto di precetto, nel quale veniva quantificata la somma dovuta, in oltre
100.000,00 euro.
pagina 4 di 24 -Proposto appello ed ottenuta la sospensiva, il giudizio di secondo grado si protraeva per altri due anni, giungendo, così, alla sentenza di secondo grado, in data 19/01/2018, con lettura del dispositivo in data 14/09/2017, con cui, pur per motivi diversi da quelli adottati dal Giudice di prime cure, veniva confermata la sentenza e condannata la nei confronti della Sig.ra ad Controparte_2 Parte_2
un esborso economico che, comprese le spese legali e gli interessi, arrivava a circa 150.000,00 euro,
come si ricava dallo stato passivo, prodotto dalla difesa attorea;
-Non corrispondeva al vero, quindi, che il Sig. potesse e dovesse mettere in liquidazione la CP_2
società in tempi anteriori a quando avvenuto, in quanto, senza la sentenza della Corte di Appello di cui sopra, nessun elemento di dissesto, di insolvenza o di incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni, tramite prodotti bancari e rateizzazioni (per debiti erariali), poteva essere riscontrabile.
-Prova ne era il fatto che fino a quel momento la godeva della fiducia delle Controparte_2
Banche, al punto che con le stesse aveva affidamenti per circa due milioni di euro (superiore anche al fatturato), affidamenti che, con l'inizio dell'esecuzione da parte della sono stati bloccati, Parte_2
mettendo in crisi l'attività solutoria della società;
-Si contestavano espressamente tutte le somme indicate nell'atto introduttivo e i criteri di svalutazione dei crediti, riservandosi, nell'espletamento di una eventuale CTU, di evidenziare approfonditamente le varie voci, anche in relazione allo sforzo economico personale del socio, legale rappresentante, oggi destinatario dell'azione di responsabilità.
-le richieste della LA, quindi, oltre ad essere infondate, sono anche in contrasto tra loro.
-Infatti, la LA sosteneva la mala gestio del convenuto, in quanto, avendo effettuato pagamenti preferenziali, non avrebbe poi avuto la disponibilità economica per pagare contributi e oneri fiscali,
così determinando l'aggravamento del debito nei confronti dell'erario, consistente in sanzioni,
interessi ed aggio. Ma dalle stesse parole della LA, si ricavava che i pagamenti asseritamente preferenziali, ammontavano a complessivi € 54.800,00, mentre il credito dell'erario era di oltre
200.000,00 euro.
- Era di tutta evidenza che la società non avrebbe potuto pagare l'erario ed evitare, quindi, il cosiddetto aggravamento della esposizione debitoria nei confronti dello stesso, consistente in sanzioni,
interessi ed aggio;
-quindi la domanda attorea andava rigettata;
-con riferimento ai pagamenti preferenziali la questione era tutt'altro che pacifica, in quanto,
prescindendo dall'accenno effettuato ex adverso al procedimento penale, che non ha molta rilevanza in pagina 5 di 24 quest'ambito, ciò su cui occorreva approfondire era l'elemento richiesto dalla norma per l'applicazione della fattispecie in esame, ovvero, usando le parole di controparte: “la situazione di
evidente dissesto della società, nel momento in cui si effettuano i pagamenti poi individuati come preferenziali”;
-come già detto prima della sentenza della Corte di Appello di Ancona, sopra richiamata, non vi era alcun elemento concreto per ritenere la società in stato di evidente dissesto, per cui i pagamenti effettuati nei sei/quattro mesi antecedenti la sentenza suddetta e la proposizione dell'istanza di concordato preventivo, erano pagamenti di ordinaria amministrazione.
- Ed, inoltre, c'era da tenere in debita considerazione la circostanza che alcuni dei pagamenti indicati da controparte, erano stati effettuati a favore di Istituti di Credito, rientranti nella categoria dei privilegiati, con le conseguenze, in ordine alla valutazione della disponibilità per la massa dei creditori, da valutare attentamente.
-Sempre sul punto in questione, andava rilevato anche che la LA avrebbe dovuto rendere conto di quanto fatto, in relazione ai presunti pagamenti preferenziali, in quanto non aveva indicato se erano state proposte azioni revocatorie.
-La questione era di notevole rilevanza, in quanto, se fossero state proposte, sarebbe occorso verificarne l'esito, per poter esattamente quantificare l'asserito danno da risarcire e qualora, invece, la
LA, nulla abbia attuato, ci sarebbe stato un concorso della stessa, nella causazione del danno alla massa dei creditori, oggetto del presente giudizio;
-Dimostrata, quindi, la necessità di approfondire la fondatezza della domanda di cui al punto B),
unicamente per tuziorismo difensivo, si rilevava come a ciò non si poteva neanche sopperire con il semplice richiamo di quanto avvenuto in ambito penale.
-Il cd. “patteggiamento” è una facoltà dell'imputato di risolvere un processo penale scegliendo il male minore, senza che ciò implichi nessuna ammissione o prova dell'esistenza del reato.
-Del resto, specie in una materia come questa, i presupposti sono totalmente diversi se è vero, come è
vero, a titolo di esempio, che anche un solo pagamento preferenziale potrebbe portare ad una condanna penale mentre non porterebbe ad un riconoscimento di responsabilità dell'amministratore,
nella causazione della decozione (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Alla prima udienza del 25/05/2023 venivano concessi come richiesto i termini di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c. (la difesa attorea ha depositato le memorie di cui ai nn. 1 e 2 e non quella di cui al n. 3; la difesa di parte convenuta ha depositato tutte e tre le memorie).
Alla udienza successiva del 14/12/2023 il G.I. ammetteva CTU sui seguenti quesiti: pagina 6 di 24 “-accerti il CTU – sulla base della documentazione depositata e tenuto conto di quanto dedotto dalle parti nel
rispetto dei termini deputati alla fissazione del thema disputandum (vedasi quindi rispettivamente atto di
citazione e comparsa di costituzione nonché le memorie depositate ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.) se,
quantomeno in data 31.12.2015 vi è stata la perdita del capitale sociale nella misura di cui all'art. 2482 ter c.c. ;
- ricostruisca, quindi, dettagliatamente il CTU l'entità, tempistica, modalità e titolo dei pagamenti preferenziali
effettuati dalla società ai fornitori di cui all'elenco in citazione nonché alle Banche ed ai coniugi Persona_1
così come allegato dalla difesa attorea (con indicazione specifica e separata di ciascun pagamento con indicazione
della data, delle causali e dei relativi importi);
- accerti e dica il CTU quale sarebbe stato l'attivo di cui avrebbe goduto la massa dei creditori in assenza dei
pagamenti preferenziali e quale sarebbe stata la diversa percentuale di soddisfazione dei creditori di cui avrebbe
goduto la massa dei creditori in assenza dei suddetti pagamenti;
-accerti, altresì, quale è l'entità delle sanzioni, interessi ed aggi comminati a causa degli omessi pagamenti
tributari e previdenziali (anche in tal caso con indicazione specifica ed analitica di ciascuna voce);
- sulla base di tali verifiche, accerti e determini il danno causato alla massa fallimentare”.
Veniva nominato quale CTU la dott. comm. , la quale assumeva l'incarico alla udienza Persona_2
del 08/02/2024 e provvedeva a depositare la relazione peritale in data 09/04/2024 e in data 07/05/2024
depositava la relazione comprensiva delle risposte alle osservazioni tecniche dei CTP (con decreto del
10/05/2024 veniva liquidato il compenso al CTU;
cfr. decreto in atti).
Si giungeva- così- alla udienza del 06/03/2025 ove fatte precisare le conclusioni venivano assegnati alle parti – come richiesto- i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. (ante riforma Cartabia;
entrambe le difese hanno provveduto al rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica).
All'esito il GI riservava di riferire al Collegio per la decisione (cfr. verbale di udienza).
Orbene ciò sinteticamente (ma doverosamente) riportato in relazione al thema disputandum e passando all'esame del merito della controversia il Tribunale ritiene che le domande attoree siano fondate nei limiti e per le motivazioni che si vanno ad esporre.
Appare opportuno rammentare in diritto che:
-il tema del danno provocato da pagamenti preferenziali che l'organo amministrativo compie in violazione della par condicio creditorum è stato oggetto della pronuncia della Cassazione a
Sezioni Unite n. 1641/2017 (a cui si è uniformata la giurisprudenza sia di legittimità che di merito); pagina 7 di 24 -in particolare con riferimento alla legittimazione del curatore fallimentare ad agire nei confronti del liquidatore (alla stregua degli amministratori di società) per ottenere la restituzione dei pagamenti preferenziali effettuati, la Suprema Corte ha ribadito che «il curatore fallimentare ha legittimazione attiva unitaria, in sede penale come in sede civile,
all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità sia ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società, anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione del pari concorso dei creditori» (cfr. Cass. Sez. Unite del 23/01/2017, n.
1641; Cass. 2018 n. 25610, Cass. 2021 n. 2906).
-Va infatti escluso che il pagamento preferenziale possa arrecare un danno solo ai singoli creditori rimasti insoddisfatti, ma non alla società, in quanto operazione neutra per il patrimonio sociale (che vede diminuire l'attivo in misura esattamente pari alla diminuzione del passivo conseguente all'estinzione del debito), dovendosi invece riconoscere che il pagamento preferenziale in una situazione di dissesto possa comportare una riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto superiore a quella che si determinerebbe nel rispetto del principio del pari concorso dei creditori.
- Ciò in quanto la destinazione del patrimonio sociale alla garanzia dei creditori va considerata nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale, che espone i creditori alla falcidia fallimentare (è stato affermato in particolare che “: «il pagamento preferenziale in una situazione di
dissesto può comportare una riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto superiore a
quella che si determinerebbe nel rispetto del principio del pari concorso dei creditori. «Infatti, la
destinazione del patrimonio sociale alla garanzia dei creditori va considerata nella prospettiva della
prevedibile procedura concorsuale, che espone i creditori alla falcidia fallimentare”).
- Pertanto, al fine di evitare che l'amministratore incorra in responsabilità per aver effettuato pagamenti preferenziali, se la società che amministra si trova in situazione di crisi tale da fare presagire la sussistenza di difficoltà a soddisfare tutti i creditori sociali, anche se la stessa crisi non sia ancora sfociata in un vero e proprio dissesto, è tenuto, prima di effettuare i pagamenti, ad una valutazione dell'intera massa creditoria e ad adottare il criterio della par condicio creditorum, tenendo nel dovuto conto le cause eventuali di prelazione e/o poziorità.
-Quindi il curatore è legittimato ad esperire, in sede civile, azione per il danno derivante dall'illecito costituito dalla condotta corrispondente a quella penalmente rilevante – il pagamento preferenziale –
la quale è connotata da elementi di disvalore (la violazione del divieto di effettuare pagamenti pagina 8 di 24 preferenziali, che deriva da norma inderogabile: art. 2741 c.c.) più che sufficienti per fondare l'illecito civile e la responsabilità degli amministratori che violano quella regola, essendo invece irrilevanti gli elementi che integrano in modo specifico la fattispecie penalmente rilevante (animus favendi: scopo di favorire taluno dei creditori).
-In particolare, gli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (art. 2394, co.
1, c.c.), la cui violazione genera responsabilità degli amministratori verso i creditori, vanno considerati ed interpretati in relazione alla funzione di garanzia che il patrimonio sociale svolge verso i creditori stessi, specie proprio quando il patrimonio risulta insufficiente per il soddisfacimento dei loro crediti
(art. 2394, co. 2, c.c.).
-Tra tali obblighi, è da annoverare certamente quello del rispetto della par condicio creditorum (art. 2741
c.c.), con la conseguenza che il pagamento preferenziale, essendo lesivo di quell'integrità
patrimoniale, risulta potenziale fonte di danno per i creditori sociali.
-Tale potenzialità si realizza al momento dell'apertura formale del concorso dei creditori, con l'inizio della procedura concorsuale.
-Il pagamento preferenziale è di per sé sufficiente a legittimare il curatore all'azione di risarcimento,
nondimeno è onere del curatore che agisce in giudizio dedurre la natura, chirografaria o privilegiata,
del credito soddisfatto e l'esistenza di crediti di pari grado o di grado poziore rimasti, invece,
insoddisfatti.
-Il danno che connota tanto il delitto quanto l'illecito civile è dunque danno alla par condicio creditorum,
perciò alla massa dei creditori e non ad uno od alcuno di essi in particolare, e si configura come danno da mancata falcidia del credito pagato per intero ovvero da maggiore falcidia dei crediti ammessi,
essendo dunque pari alla differenza tra quanto il creditore ha acquisito a titolo di pagamento e quanto avrebbe acquisito in moneta fallimentare, tale essendo l'ammontare della somma che, in mancanza di pagamento, sarebbe stata ripartita, secondo le relative regole, tra tutti gli altri creditori.
-Dunque, assodato che il pagamento preferenziale effettuato in violazione del principio della par condicio creditorum costituisce un danno al patrimonio sociale e conseguentemente all'intero ceto creditorio e quindi ritenuto che sussiste in astratto la responsabilità in capo all'amministratore che effettuando detto pagamento viola gli obblighi di conservazione del patrimonio sociale e lede la garanzia dei creditori, è necessario effettuare un ulteriore precisazione. Il curatore che intende esercitare azione di responsabilità sarà comunque tenuto a provare la condotta illecita perpetrata in pagina 9 di 24 violazione degli obblighi che incombono sulla sua funzione, l'entità del danno provocato e il nesso di causalità.
-Pertanto, onere del curatore sarà quello di dimostrare l'elemento soggettivo, ossia che la reale intenzione dell'amministratore era quella di favorire alcuni dei creditori a scapito degli altri;
- il curatore non si potrà limitare a richiedere la restituzione della somma pagata dalla società in via preferenziale, ma dovrà determinare l'ammontare del danno cagionato (Trib. Milano, sent. 3090/2020;
Tribunale Bologna del 10/07/2023; Tribunale Napoli n. 1057 del 2022);
-La S.C. inoltre ha precisato l'irrilevanza dell'omesso esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ponendo in evidenza l'assoluta differenza fra le due azioni;
-Tanto che, in tema di azione revocatoria fallimentare, la legge non richiede l'accertamento di un'effettiva incidenza dell'atto che ne è oggetto sulla par condicio creditorum. Il che, da un lato, rende evidente che la funzione dell'azione revocatoria fallimentare è esclusivamente quella di ricondurre al concorso chi se ne sia sottratto e, dall'altro lato, consente di escludere che un'effettiva lesione della par
condicio creditorum possa assumere rilevanza sotto il profilo dell'interesse ad agire: «l'interesse del
curatore ad agire ha natura procedimentale, in quanto inteso ad attuare il pari concorso dei creditori, e va
accertato con riferimento al momento della proposizione della domanda, perché si fonda sul già dichiarato stato
di insolvenza del debitore, non sui prevedibili esiti della procedura concorsuale» (cfr. Cass. 2021 n. 2906 ove si legge testualmente: “Come evidenziato, infatti, anche nel richiamato arresto delle Sezioni Unite, l'azione
revocatoria fallimentare risponde allo scopo di recuperare al concorso creditori che ne sono stati indebitamente
sottratti e, al contempo, anche le somme a questi corrisposte in violazione della par condicio. L'azione di
responsabilità nei confronti dell'amministratore o del liquidatore per pagamenti preferenziale può bensì condurre
ad un risultato pratico equivalente, dal punto di vista della massa dei creditori, ma, oltre ad avere direzione
soggettiva evidentemente diversa, tale risultato raggiunge sulla base di presupposti e di un fondamento logico
giuridico totalmente diversi (la violazione dei doveri gravanti su tali organi ovvero della regola generale del
neminem laedere), tali per cui non può in alcun modo predicarsi un collegamento tra l'una e l'altra azione tale
che la non esperibilità dell'una escluda l'esercizio dell'altra. L'esenzione dalla revocatoria fallimentare esclude
che il rimedio alla lesione della regola della par condício possa avvenire nei confronti e ai danni del creditore
preferito per ragioni legate alle causali del pagamento ovvero alla qualità soggettiva del creditore (es.
corrispettivi per prestazioni di lavoro ex art. 67, comma terzo, lett. f, I. fall.) ma non esclude di per sé che il
pagamento resti preferenziale e leda le ragioni degli altri creditori, e non può pertanto precludere l'esercizio
dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi della società che quei pagamenti abbiano effettuato in pagina 10 di 24 violazione dei doveri su di essi gravanti ovvero con dolo o colpa grave. “Tanto che, secondo la giurisprudenza di
questa Corte, "in tema di revocatoria fallimentare, la legge in nessun caso richiede l'accertamento di un'effettiva
incidenza dell'atto che ne è oggetto sulla par condicio creditorum, sicché è evidente che la funzione dell'azione
revocatoria fallimentare è esclusivamente quella di ricondurre al concorso chi se ne sia sottratto, e ciò esclude
anche che un'effettiva lesione della par condicio creditorum possa assumere rilevanza sotto il profilo
dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), essendo evidente che l'interesse del curatore ad agire ha natura
procedimentale, in quanto inteso ad attuare il pari concorso dei creditori, e va accertato con riferimento al
momento della proposizione della domanda, perché si fonda sul già dichiarato stato di insolvenza del debitore,
non sui prevedibili esiti della procedura concorsuale, mentre potrebbe assumere rilevanza solo l'eventuale
impossibilità di qualificare come bene la cosa oggetto dell'azione" (Cass., sez. I, I settembre 2004, n. 17524, m.
576574, Cass., sez. un., 28 marzo 2006, n. 7028, m. 591009, Cass., sez. I, 19 dicembre 2012, n. 23430, m.
624800). «Del resto, anche dal punto di vista strettamente contabile, il pagamento di un creditore in misura
superiore a quella che otterrebbe in sede concorsuale comporta per la massa dei creditori una minore disponibilità
patrimoniale cagionata appunto dall'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale in
funzione di garanzia dei creditori”);
-In secondo luogo, con riferimento ai presupposti della responsabilità dell'amministratore (o liquidatore), la Suprema Corte ha escluso, anzitutto, che la non revocabilità dei pagamenti ex art. 67 l.f.
valga a renderli, per ciò stesso, leciti e non preferenziali.
-Al riguardo va precisato che l'azione revocatoria fallimentare e l'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore per pagamenti preferenziali – benché conducano ad un risultato pratico equivalente dal punto di vista della massa dei creditori (i.e. la restituzione al concorso dei creditori dei pagamenti preferenziali effettuati) -, oltre ad avere direzione soggettiva evidentemente diversa, hanno presupposti e un fondamento logico giuridico totalmente diversi, con la conseguenza che la non esperibilità dell'una non esclude l'esercizio dell'altra. Ed invero «l'esenzione dalla revocatoria fallimentare
… non esclude di per sé che il pagamento resti preferenziale e leda le ragioni degli altri creditori, e non può
pertanto precludere l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi della società che quei
pagamenti abbiano effettuato in violazione dei doveri su di essi gravanti ovvero con dolo o colpa grave».
-Inoltre, nessun rilievo può assumere il fatto che le prestazioni remunerate con i pagamenti preferenziali abbiano apportato dei benefici alla società fallita, atteso che la dannosità di tali pagamenti va rapportata alla lesione della par condicio creditorum (e non alla lesione del patrimonio sociale della fallita). pagina 11 di 24 -In tal senso «è sufficiente … rilevare che è ben possibile – ed è anzi del tutto probabile – che anche gli altri
creditori concorsuali, a fronte dei crediti la cui soddisfazione rimane lesa dal pagamento preferenziale, abbiano
reso prestazioni che avevano anch'esse comportato benefici alla società o ne hanno incrementato il patrimonio».
-La S.C. esclude che l'eventuale non revocabilità del pagamento, ai sensi del novellato art. 67 I. fall.,
varrebbe a rendere questo, per ciò stesso, legittimo e non preferenziale e ha inoltre evidenziato l'irrilevanza del vantaggio acquisito dalla società in conseguenza delle attività remunerate con i pagamenti preferenziali, la cui dannosità va rapportata e misurata in relazione alla lesione, che essi comportano, della par condicio creditorum ed alla corrispondente sottrazione delle somme versate alla garanzia dei credito (la fattispecie di danno considerata è ivi rappresentata dalla sottrazione delle somme pagate alla par condicio creditorum). In particolare, la S.C. nella citata sentenza del 2021
afferma testualmente che: “Come evidenziato, infatti, anche nel richiamato arresto delle Sezioni Unite,
l'azione revocatoria fallimentare risponde allo scopo di recuperare al concorso creditori che ne sono stati
indebitamente sottratti e, al contempo, anche le somme a questi corrisposte in violazione della par condicio.
L'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore o del liquidatore per pagamenti preferenziale può
bensì condurre ad un risultato pratico equivalente, dal punto di vista della massa dei creditori, ma, oltre ad avere
direzione soggettiva evidentemente diversa, tale risultato raggiunge sulla base di presupposti e di un fondamento
logico giuridico totalmente diversi (la violazione dei doveri gravanti su tali organi ovvero della regola generale
del neminem laedere), tali per cui non può in alcun modo predicarsi un collegamento tra l'una e l'altra azione
tale che la non esperibilità dell'una escluda l'esercizio dell'altra. L'esenzione dalla revocatoria fallimentare
esclude che il rimedio alla lesione della regola della par condício possa avvenire nei confronti e ai danni del
creditore preferito per ragioni legate alle causali del pagamento ovvero alla qualità soggettiva del creditore (es.
corrispettivi per prestazioni di lavoro ex art. 67, comma terzo, lett. f, I. fall.) ma non esclude di per sé che il
pagamento resti preferenziale e leda le ragioni degli altri creditori, e non può pertanto precludere l'esercizio
dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi della società che quei pagamenti abbiano effettuato in
violazione dei doveri su di essi gravanti ovvero con dolo o colpa grave”;
-La responsabilità dell'amministratore per omesso pagamento delle imposte costituisce una tipica ipotesi di responsabilità per fatto proprio, che trova la sua fonte immediata nella violazione dei doveri comportamentali fissati dalle disposizioni di legge, che pongono a carico diretto degli amministratori uno specifico obbligo nei confronti del fisco, avente quale contenuto il provvedere, nella loro qualità, al pagamento delle imposte con l'attivo sociale.
pagina 12 di 24 Nel caso in cui la società – quando l'amministratore ha omesso il pagamento del dovuto all'erario era in bonis, avendo liquidità ed essendo in grado di pagare (come è nel caso in esame non avendo nulla eccepito e dimostrato il convenuto) i debiti erariali, l'amministratore inadempiente risponde dei danni procurati alla società in misura pari alle sanzioni, interessi ed aggi addebitati dall'erario alla società stessa, come liquidati nel relativo accertamento tributario ovvero nella cartella esattoriale.
Orbene -alla luce dei principi appena sopra esposti e tenuto conto delle risultanze della CTU- sussiste la responsabilità del convenuto con riferimento ad entrambi gli addebiti oggetto di contestazione.
Sussiste – in primo luogo- la responsabilità del con riferimento al mancato pagamento delle CP_2
imposte erariali e tributi.
In particolare in relazione a tale profilo di colpa addebitato dalla LA attrice al convenuto vengono in rilievo le risultanze della espletata CTU da intendersi ivi integralmente richiamata e trascritta in quanto condotta con metodo logico ed immune da vizi e avendo il CTU dato compiuta quanto esaustiva risposta a tutti i quesiti peritali previo approfondito esame della documentazione depositata nonché alle osservazioni dei CT delle parti.
In sintesi e per quanto d'interesse dall'accertamento peritale svolto risulta dimostrato che:
-la società ha omesso il versamento delle seguenti: imposte e tributi: dell'IVA per E. 43.821,32;
dell'IRAP per E. 2.077,49; delle ritenute IRPEF per E. 49.330,95; per E. 112.982,70 3 (per un totale CP_3
208.212,46);
-le sanzioni sono pari ad € 34.106,19 di cui € 14.590,00 per l'IVA, € 1.007,40 per l'IRAP, € 14.799,36 per le ritenute IRPEF ed € 3.709,43 per l' CP_3
-gli interessi sono pari ad € 6.184,07 di cui € 2.691,68 per l'IVA, € 157,01 per l'IRAP ed € 3.335,38 per le ritenute IRPEF;
-gli interessi di mora sono pari ad € 1.814,25 solo per l' CP_3
-l'aggio coattivo ammesso al passivo (sul totale di € 11.063,84 risultante dalle cartelle esattoriali allegate) è pari ad € 7.109,51 (per € 3.954,33 è stato escluso dal passivo fallimentare di cui: − cronologico n. 6: € 2.844,39 escluso per aggio ex art. 17 D. Lgs. n. 112/99 in quanto relativo a ruoli resi esecutivi successivamente alla data della presentazione della domanda di concordato preventivo
(10.01.2018) e quindi non spettante (l'aggio della cartella n. 008R00820180001622081000 0 notificata il
18.04.2018); cronologico n. 72: € 352,91 escluso per aggio ex art. 17 D. Lgs. n. 112/99 in quanto relativo pagina 13 di 24 a ruoli resi esecutivi successivamente alla data della dichiarazione di fallimento e quindi non spettante
(l'aggio della cartella n. 008R00820180006633468000 0 notificata il 29.08.2018); − cronologico n. 78: €
757,03 escluso per aggio ex art. 17 D. Lgs. n. 112/99 in quanto relativo a ruoli resi esecutivi successivamente alla data della dichiarazione di fallimento e quindi non spettante (l'aggio della cartella n. 008R00820190003141406000 0 notificata il 07.05.2019; cfr. pagg. 17 e 18 della relazione finale di CTU depositata in data 07/05/2024);
-per cui la somma complessiva delle suddette voci è pari ad E. 49.214,02 (cfr. CTU e relative conclusioni).
Accertata la responsabilità ex art. 2476 c.c. del convenuto, alla luce di quanto pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza (secondo la quale il danno derivante dal mancato pagamento delle imposte dovute dalla società fallita, concretamente riferibile alla condotta (nel caso in esame gravemente) colposa dell'amministratore, non coincide con l'importo dell'imposta il cui pagamento sia stato omesso ma può essere ravvisato esclusivamente nelle sanzioni e negli interessi irrogati alla società a seguito dell'accertamento fiscale compiuto dagli enti competenti ) deve quindi ritenersi che il danno subito dalla società deve essere così quantificato nella somma di interessi, sanzioni irrogate e aggio a seguito del controllo dei vari uffici ed è pari a complessivi €. 49.214,02 (come quantificato dal
CTU sulla base della documentazione depositata e mai contestata dal convenuto nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del thema disputandum. Trattandosi di fattispecie di responsabilità
contrattuale, il fallimento attore è tenuto ad allegare il mancato rispetto da parte dell'amministratore sociale all'obbligazione di pagamento del fisco e ad adempiere all'onere della prova producendo le cartelle esattoriali notificate alla società e le relative domande di insinuazione al passivo, onere di allegazione e dimostrazione soddisfatto nel caso di specie. Il convenuto è tenuto a dimostrare l'adempimento o la non imputabilità ex art 1218 c.c. per essersi trovata la società nell'impossibilità di versare i tributi dovuti per incapienza patrimoniale o incapacità finanziaria, con ciò escludendo una sua responsabilità per omissione. Nel caso in esame il convenuto nulla ha dedotto nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del thema decidendum – vedasi comparsa di costituzione e prima memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.- né ha dimostrato nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del thema probandum; per cui le contestazioni e le eccezioni sollevate dal CTP nel corso della indagini peritali – ivi compresa quella relativa alla asserita omessa richiesta di definizione agevolata - sono inammissibili e quindi irrilevanti;
cfr. sul punto anche risposta del CTU alla pag. 26
della relazione finale). pagina 14 di 24 Per cui il convenuto va condannato al pagamento in favore della attrice – a titolo CP_2 Pt_1
risarcitorio- della citata somma complessiva di E. € 49.214,02 (come già sopra riportato ed accertato dal
CTU le sanzioni sono pari ad € 34.106,19 di cui € 14.590,00 per l'IVA, € 1.007,40 per l'IRAP, € 14.799,36 per le ritenute IRPEF ed € 3.709,43 per l' − gli interessi sono pari ad € 6.184,07 di cui € 2.691,68 CP_3
per l'IVA, € 157,01 per l'IRAP ed € 3.335,38 per le ritenute IRPEF;
gli interessi di mora sono pari ad €
1.814,25 solo per l' − l'aggio coattivo – riconosciuto come dovuto e ammesso al passivo- è pari ad CP_3
E. 7.109,51) oltre interessi e rivalutazione come si dirà meglio infra.
La domanda attorea va parimenti accolta (nei limiti che si diranno) anche con riferimento al secondo addebito mosso al convenuto relativamente ai pagamenti preferenziali.
A tal riguardo -in primo luogo- va evidenziato che la curatela attrice pur invocando la violazione da parte del convenuto degli art. 2485 e 2486 c.c. non ha avanzato alcuna pretesa risarcitoria ad essa conseguente.
Infatti, la curatela attrice -a titolo risarcitorio- ha domandato solamente la restituzione dell'intera somma corrisposta dal convenuto in esecuzione dei pagamenti ritenuti preferenziali (cfr. conclusioni come sopra riportate) sulla base del presupposto che:
-tutti i pagamenti suddetti erano stati posti in essere quando la società era in uno stato di crisi e/o di dissesto economico della società (la quale non solo avrebbe dovuto essere messa in liquidazione al
31/12/2015 ma veniva posta in liquidazione in data 27/12/2017 con la contestuale decisione di presentare domanda di concordato preventivo in bianco di fatto presentata nel gennaio 05/01/2018 e poi rinunciata con conseguente dichiarazione di fallimento nel marzo del 2018);
-tutti i crediti (estinti con i pagamenti in oggetto) avevano natura chirografaria;
-l'attivo patrimoniale della società acquisto dalla LA Fallimentare era di E. 250.245,72 di gran lunga inferiore al passivo accertato composto da: crediti pre-deducibili pari ad E. 4.396,40; da crediti privilegiati per E. 816.685,38 e da crediti chirografari per E. 524.666,58;
-i pagamenti eseguiti in via preferenziale se ammessi non avrebbero avuto possibilità alcuna di soddisfazione mentre avevano limitato (ovvero ridotto) la possibilità (e/o percentuale) di soddisfazione dei creditori ammessi in via privilegiata (cfr. atto di citazione e successive memorie).
L'allegazione relativa alla sussistenza di una causa di scioglimento della società al 31/12/2015 (ovvero in epoca antecedente a quella del in cui la società venne effettivamente messa in liquidazione dall'odierno convenuto) è stata quindi eseguita al solo fine di dimostrare che – quanto furono eseguiti pagina 15 di 24 i pagamenti ritenuti preferenziali (ovvero posti in violazione della par conditio creditorum) – la società versava in uno stato di dissesto economico.
Orbene ciò precisato anche in tal caso vengono in rilievo le risultanze della espletata CTU sulla base della quale risulta accertato (per quanto ivi d'interesse) la sussistenza di pagamenti preferenziali posti in essere dal convenuto in violazione della par conditio creditorum (d'altronde lo stesso non CP_2
li ha mai contestati e ha altresì patteggiato la pena per bancarotta preferenziale per i medesimi pagamenti oggetto della presente causa;
cfr. sentenza di patteggiamento del GUP del Tribunale di
Fermo del 24/09/2020 ivi prodotta sub doc. n. 11 nella quale il Giudice – a giustificazione del riconoscimento della attenuanti generiche- - precisa che l'accesso al patteggiamento equivale in una sostanziale ammissione di colpevolezza. Cfr. sul punto anche in motivazione Cass. 2024 n. 2897
secondo cui “la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia
agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in
ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di
contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale”; cfr. anche Cass. 2023 n. 31010. Come si dirà
infra -nel caso di specie- la responsabilità del convenuto risulta dalle prove ivi raccolte mentre non sono convincenti gli argomenti con cui il medesimo ha inteso supportare l'assenza di profili di responsabilità a suo carico: Cass. 08/11/2019, n.28816).
In particolare, risulta accertato che:
-i pagamenti effettuati dall'amministratore ai fornitori ammontano ad € 26.715,52 arrotondati CP_2
dal CTU a € 26.700,00 (cfr. allegato n. 4 della CTU dal quale emerge che i citati pagamenti sono stati eseguiti nelle seguenti date: “06/09/2017, 10/07/2017, 01/09/2017, 20/07/2017, 28/08/2017, 24/07/2017,
12/09/2017, 01/09/2017, 02/10/2017, 21/07/2017, 01/08/2017, 01/09/2017, 29/09/2017, 06/09/2017; il CTU
ha rielaborato l'elenco pagamenti preferenziali effettuati dalla società ai fornitori di cui all'Atto di citazione precisando: la data pagamento, l'importo del pagamento, il beneficiario e la descrizione della registrazione risultante sia dall'estratto conto (c/c n. 13 della Banca Marche poi UBI, c/c n. 616 della
Unicredit, c/c n. 112 MPS) sia dal conto della società dedicato a quel fornitore;
cfr. allegato n. 4);
CP_
-i pagamenti eseguiti dall'amministratore nei confronti di sé stesso e della moglie (anch'essa socia della società fallita odierna attrice) a titolo di canoni di locazione d'affitto – nel periodo dal 08.02.2017
al 28.08.2017 – ammontano ad E. 11.800,00 (la curatela attrice non ha specificato l'oggetto del rapporto né ha depositato il relativo contratto. Dal doc. n. 15 emerge che si trattava dei canoni di locazione relativi all'opificio industriale (D/7) sito in Monte Urano ove, da sempre, è stata svolta l'attività sociale pagina 16 di 24 di proprietà del e della moglie. Va altresì evidenziato che alla pag. 13 del doc. n. 25 CP_2
depositato dalla LA attrice si dà atto che nel ricorso per la richiesta di ammissione al concordato
CP_ preventivo la società affermava che il sig. e sua moglie avevano costituito una nuova CP_2
società, denominata IN e con la quale la società aveva stipulato CP_7 Controparte_1
un contratto d'affitto d'azienda avente ad oggetto il ramo commerciale e i marchi di proprietà della odierna fallita con annessa proposta di acquisto al fine di garantire continuità aziendale alla società
in grave crisi finanziaria. Il CTU ha rielaborato l'elenco pagamenti preferenziali effettuati CP_1
dalla società ai coniugi di cui all'Atto di citazione precisando: la data pagamento, la Persona_1
descrizione risultante dal conto della società dedicato a (conto n. 06/01/125 "Deb. Vs. Persona_1
soci per canone locazione”) e alla cassa contante (conto n. 01/01/01 "Cassa contante") e dall'estratto conto (c/c n. 500030216 Unicredit). Tabella n. 6 pag. 10 della relazione finale ove il CTU precisa che: “Il
pagamento di € 3.500,00 del 08.02.2017 presenta una descrizione non specifica nell'estratto del c/c n. 216,
quindi, non è certo che i beneficiari del prelievo di contante allo siano i coniugi Tuttavia Persona_1
nell'intera lista movimenti del c/c n. 616 presso Unicredit dal 01.01.2016 al 19.02.2018 (Allegato n. 21 della 2°
Memoria del 21.07.23, totali n. 58 pagine) c'è solo un addebito di € 3.500,00 registrato proprio in data
08.02.2017. Nel conto della società dedicato a (conto n. 06/01/125 "Deb. Vs. soci per canone Persona_1
locazione”), in data 08.02.2017 risulta la diminuzione del debito della società nei confronti dei locatori per €
3.500,00 con descrizione “prel. cont. da Unicredit acc. aff.”. Dalla ricostruzione effettuata risulta che i
pagamenti preferenziali effettuati dalla società ai coniugi ammontano ad € 11.800,00”); Persona_1
-i predetti pagamenti (per un ammontare di € 38.500,00) sono stati eseguiti in violazione della par condicio creditorum in quanto nel periodo in cui sono avvenuti la società si trovava in una situazione di forte crisi che sfocerà poco dopo nel fallimento (va rilevato che il CTU non ha accertato l'esistenza di pagamenti preferenziali in favore della Ubi Banca s.p.a. e dell e quantificati in Controparte_8
complessivi E. 16.300,00; vedi pag. 11 dell'atto di citazione. Sul punto alle pag. 11 e ss il CTU ha accertato con riferimento ai rapporti intrattenuti con gli istituti di credito, indicati nella tabella n. 7, quanto segue: “risulta quanto segue dalla documentazione in atti: − nell'allegato n. 15 della 2° memoria del fallimento, nel file intitolato “Info G.D. revocatorie”, a pag. 4, è riportato: “La UBI Banca S.p.a., con email in
data 22.05.2019, ha richiesto la specifica delle somme revocabili con le relative date;
all'email di risposta
trasmessa dal Dott. in data 29.05.2019 non è seguito, tuttavia, alcun riscontro (all. n. 11). La Per_3 CP_8
infine, con raccomandata a.r. ricevuta in data 06.06.2019 (all. n. 12), ha contestato la richiesta inviata”; −
[...] gli “all. n. 11” e “all. n. 12” di cui sopra non sono nella documentazione in atti;
− nell'allegato n. 15 della 2° pagina 17 di 24 memoria del fallimento, nel file intitolato “Diffide inviate agli istituti di credito”, vi sono gli importi complessivi delle rimesse revocabili e non la loro individuazione e calcolo;
− nell'allegato n. 19 della 2° Memoria del
21.07.23, relativo agli estratti del c/c n. 13 c/o Banca Marche, da pag. 5 a pag. 18, sono registrati vari accrediti.
Il saldo finale in linea capitale alla chiusura del conto al 29.01.2018 è pari ad € 10.714,31. La documentazione in atti non specifica il calcolo dell'importo di € 10.814,90; − nell'allegato n. 20 della 2° Memoria del 21.07.23, relativo agli estratti del c/c n. 400 c/o UBI, pag. 140 di 191, è registrato il 24.07.2017 un accredito di € 5.000,00
con descrizione "Bonifico Da: Del 24/07/2017 A: Per: . Controparte_2 Controparte_2 Per_4
La documentazione in atti non specifica il calcolo dell'importo di € 2.304,78; nell'allegato n. 21 della 2° Memoria
del 21.07.23, relativo agli estratti del c/c n. 500030616 c/o Unicredit, da pag. 49 a pag. 58, sono registrati vari
accrediti. La documentazione in atti non specifica il calcolo dell'importo di € 3.205,99. Pertanto dalla
documentazione in atti non è possibile ricostruire e dettagliare i pagamenti preferenziali effettuati dalla società
alle banche indicati dalla difesa attorea”. Per cui la somma di E. 16.300,00 non può essere riconosciuta);
-in relazione allo stato di crisi in cui si trovava la società all'epoca in cui sono state CP_1
eseguiti i pagamenti per cui è causa è sufficiente richiamare il contenuto della richiesta di ammissione al concordato preventivo, quello della perizia sulla congruità del canone di affitto d'azienda a firma del dott. e quello della rinuncia alla richiesta di fissazione del termine depositata dalla Persona_5
società a firma del dott. (incaricato di redigere il piano concordatario, riportato Persona_6
nel doc. n. 25 depositato da parte attrice (e mai contestato), per ritenere che la società -all'epoca in cui sono stati eseguiti i pagamenti sopra riportati- si trovava in una situazione economica-finanziaria di crisi – risalente sicuramente al 2015 se non ad epoca antecedente- tale da imporre al suo amministratore di non procedere (in quanto prossima al fallimento che verrà appunto dichiarato nel marzo del 2018 dopo la dichiarata improcedibilità della richiesta di concordato in bianco del gennaio del 2018 e previa messa in liquidazione della società nel dicembre del 2017) al pagamento di nessun creditore al fine appunto di non violare il principio sancito dall'art. 2741 c.c. (il che pertanto rende superfluo l'accertamento – pure effettuato dal CTU- relativamente alla sussistenza della causa di scioglimento della società al 31/12/2015. È altresì del tutto irrilevante in questa sede anche l'accertamento della causa del fallimento della società. Ciò che in questa sede rileva è la prova dello stato di crisi della società nel momento in cui l'amministratore ha provveduto ad eseguite pagamenti in favore di alcuni creditori violando il principio della par conditio creditorum. Non senza evidenziare
– comunque e ad abundandiam- che non risulta provato in alcun modo che la causa del fallimento della società sia stata determinata dal contenzioso intrapreso dalla sig.ra a cui in nessuno degli Parte_2 pagina 18 di 24 scritti sopra richiamati né il CTU si fa cenno. A ciò si aggiunga che secondo quanto dedotto dallo stesso il contenzioso è iniziato nel 2010 e si è concluso nel 2018 quando a seguito della CP_2
sentenza della Corte di Appello la sentenza di condanna è divenuta esecutiva;
quella di 1 grado era stata sospesa. Inoltre, sempre nel doc. n. 25 si dà atto che le procedure esecutive intraprese dalla presso il Tribunale di Fermo sono state entrambe dichiarate improcedibili ex art. 51 L.F. Parte_2
proprio su istanza della società depositata in data 09/04/2018; cfr. pag. 31).
Accertata -quindi- la responsabilità del convenuto anche per tale addebito (in quanto in forza dei principi appena sopra esposti era onere del – vista la situazione di crisi in cui si trovava la CP_2
società amministrata anche se non ancora sfociata in un vero e proprio stato di dissesto- prima di eseguire i pagamenti, effettuare una valutazione dell'intera massa creditoria e adottare il criterio della par condicio creditorum, tenendo nel dovuto conto le cause eventuali di prelazione e/o poziorità e finanche di astenersi dall'eseguire qualsivoglia pagamento posto che di lì a poco si accingeva a mettere in liquidazione la società e presentare richiesta di concordato) occorre accertare il danno e l'ammontare dello stesso.
Orbene a tal riguardo la curatela attrice ha assolto l'onere probatorio che su di essa incombeva secondo i principi di diritto sopra riportati in quanto:
- ha dedotto (e dimostrato) che tutti i pagamenti eseguiti dall'amministratore in via preferenziale avevano natura chirografaria (la circostanza non è stata mai contestata dalla difesa del convenuto;
comunque è indiscussa la natura chirografaria dei pagamenti eseguiti in favore di fornitori di merci per come emerge dalla documentazione in atti;
la società fallita aveva ad oggetto la produzione e il commercio all'ingrosso e al minuto di calzature, di parti componenti, di accessori per le calzature, di articoli di pelletteria ecc;
cfr. doc. n. 4; cfr.
prospetto riepilogativo di cui all'allegato n. 4 della perizia;
ugualmente dicasi con riferimento alla somma di E. 11.800,00 versata dal in favore di sé stesso e dalla moglie a titolo di CP_2
pagamento di canoni di locazione in assenza di prova del relativo titolo;
a tal riguardo comunque va evidenziato che secondo quanto accertato dal CTU il suddetto credito sarebbe rimasto parimenti insoddisfatto posto che l'attivo patrimoniale – al netto degli oneri prededucibili- è in grado di soddisfare solamente in parte esclusivamente i creditori con privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, c.c; cfr. in particolare pagg. 22 tabella n. 17 della relazione finale del 07/05/2024);
pagina 19 di 24 - ha dimostrato l'esistenza di crediti privilegiati rimasti lesi dalla esecuzione di pagamenti preferenziali (infatti quelli chirografari non hanno alcuna possibilità di essere soddisfatti). In
particolare dallo stato passivo della società (cfr. doc. nn. 6 e 6 bis fasc. att.) emerge che:
l'importo dei crediti ammessi al passivo fallimentare è pari € 1.346.098,20 (si rinvia al
Paragrafo n.
4 - Tabella n. 15) di cui: − Prededuzioni per € 4.396,40; − Privilegiati per €
817.035,22 (816.685,38+349,84); − Chirografari per € 524.666,58. L'attivo patrimoniale acquisito dalla LA è di E. 250.245,72 (cfr. doc. n. 7) di gran lunga inferiore al passivo accertato (alle pagg. 9 e 22 della relazione finale il CTU ha accertato – in particolare- che nel caso in esame solo i creditori privilegiati ex art. 2751 bis, n. 1, c.c. -crediti per lavoro dipendente-
risulterebbero in parte soddisfatti e, quindi, il pagamento avrebbe attribuito ai creditori soddisfatti una utilità maggiore rispetto a quella da questi conseguibile nel concorso fallimentare);
- i creditori soddisfatti in via preferenziale (unitamente a quelli chirografari di uguale natura)
non avrebbero ricevuto – quindi come accertato dal CTU- alcuna somma dal Fallimento non sussistendo alcuna possibilità di riparto in favore dei creditori chirografari e comunque dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.p.c. (gli unici che verranno – e solamente in parte-
soddisfatti al netto degli oneri prededucibili);
- la C.T.U. ha affermato poi che, in assenza dei pagamenti preferenziali (limitati – come sopra detto- dal consulente d'ufficio a quelli verso i fornitori e verso i sigg.ri la massa CP_5
dei creditori avrebbe goduto dell'ulteriore importo di € 38.500,00 con un aumento della soddisfazione dei creditori privilegiati del 4,71% ed in particolare dei lavoratori dipendenti privilegiati dell'8,91% (cfr. risposte ai quesiti peritali posti sul punto);
- Il danno causato dall'Organo amministrativo consiste quindi nel caso di specie nella riduzione del patrimonio della società pari alla somma dei pagamenti in oggetto e nella lesione dell'interesse della massa dei creditori privilegiati a veder soddisfatto il proprio credito in misura maggiore rispetto a quello conseguito sulla base dello stato passivo approvato.
Per cui il danno è pari ad E. 38500,00 e il convenuto va condannato al relativo risarcimento.
Sono del tutto destituiti di fondamento- alla luce dei principi sopra riportati- i rilievi di parte convenuta con riferimento all'omesso esercizio delle azioni revocatorie da parte del fallimento ai sensi dell'art. 67 L.F. (non senza evidenziare che la LA attrice non ha esercitato alcuna azione revocatoria relativa ai pagamenti in questioni rientranti nel cd. Periodo sospetto per le ragioni pagina 20 di 24 evidenziate espressamente nella relazione al GD depositata sub doc. n. 15 non ricorrendone i presupposti (per cui nessuna somma il fallimento ha a tale titolo introitato); sul punto inoltre appare opportuno riportate quanto sul punto è stato accertato dal CTU il quale ha evidenziato che: “Nella
fattispecie, quindi, gli atti eventualmente revocabili sono quelli compiuti dal 05.07.2017 al 05.01.2018 (data di
deposito della domanda di concordato preventivo). Ne conseguirebbe che tutti i pagamenti preferenziali a
fornitori (per € 26.700,00 vanno dal 10.07.2017 al 02.10.2017 – si rinvia all'Allegato n. 4) ed un solo pagamento
ai soci per locazioni (quello di € 2.400,00 del 28.08.2017 – si rinvia alla Tabella n. 6) indicati dell'Atto di
citazione rientrerebbero nel periodo sospetto e, quindi, sono potenziali importi oggetto di revocatoria. Inoltre non
sono revocabili gli atti che è normale siano svolti nell'ambito dell'esercizio di un'impresa. L'allegato n. 15 della
2° Memoria del 21.07.23 contiene: le diffide delle revocatorie ai fornitori, banche e soci;
l'informativa al G.D.
sulle azioni revocatorie;
l'estratto par. 8 del Programma di Liquidazione”. Come già sopra riportato le
Sezioni Unite hanno persuasivamente risposto ai medesimi rilievi della difesa convenuta evidenziandone la «palese erroneità» sulla base dei seguenti rilievi: «il pagamento preferenziale in una
situazione di dissesto può comportare una riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto superiore a
quella che si determinerebbe nel rispetto del principio del pari concorso dei creditori. «Infatti, la destinazione del
patrimonio sociale alla garanzia dei creditori va considerata nella prospettiva della prevedibile procedura
concorsuale, che espone i creditori alla falcidia fallimentare. Tanto che, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, "in tema di revocatoria fallimentare, la legge in nessun caso richiede l'accertamento di un'effettiva
incidenza dell'atto che ne è oggetto sulla par condicio creditorum, sicché è evidente che la funzione dell'azione
revocatoria fallimentare è esclusivamente quella di ricondurre al concorso chi se ne sia sottratto, e ciò esclude
anche che un'effettiva lesione della par condicio creditorum possa assumere rilevanza sotto il profilo
dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), essendo evidente che l'interesse del curatore ad agire ha natura
procedimentale, in quanto inteso ad attuare il pari concorso dei creditori, e va accertato con riferimento al
momento della proposizione della domanda, perché si fonda sul già dichiarato stato di insolvenza del debitore,
non sui prevedibili esiti della procedura concorsuale, mentre potrebbe assumere rilevanza solo l'eventuale
impossibilità di qualificare come bene la cosa oggetto dell'azione" (Cass., sez. I, I settembre 2004, n. 17524, m.
576574, Cass., sez. un., 28 marzo 2006, n. 7028, m. 591009, Cass., sez. I, 19 dicembre 2012, n. 23430, m.
624800).; Cfr. in motivazione Cass. 2021 n. 2906 nella quale altresì la S.C. precisa ulteriormente che “si
appalesano eccentriche le considerazioni svolte a supporto dell'asserita non lesività dei pagamenti preferenziali,
poiché eseguiti a fronte di prestazioni che hanno comunque apportato benefici alla società. A prescindere dal
rilievo, pur doveroso, che anche tale argomento è fondato su dati fattuali (l'asserita vantaggiosità delle pagina 21 di 24 prestazioni remunerate con i pagamenti preferenziali) che non emergono dalla sentenza, è evidente che, come
correttamente rilevato dai giudici a quibus, nessun rilievo può avere tale circostanza rispetto alla fattispecie di
danno considerata, rappresentata dalla sottrazione delle somme pagate alla par condicio creditorum. È sufficiente
in tal senso rilevare che è ben possibile — ed è anzi del tutto probabile — che anche gli altri creditori concorsuali,
a fronte dei crediti la cui soddisfazione rimane lesa dal pagamento preferenziale, abbiano reso prestazioni che
avevano anch'esse comportato benefici alla società o ne hanno incrementato il patrimonio. Del tutto fuori di
luogo si appalesa, pertanto, il richiamo alla tematica della compensatio lucri cum damno, non potendosi
nemmeno ipotizzare, nella specie, alcuna coincidenza tra il fatto generatore del danno (ovvero il pagamento delle
pur legittime spettanze eseguito in violazione della par condicio) e quello che ha prodotto un vantaggio per la
società (la prestazione resa dal creditore preferito)”).
Quindi ed in conclusione il convenuto – in parziale accoglimento delle domande attore per le ragioni sopra evidenziate- va condannato al pagamento in favore della attrice a titolo risarcitorio Pt_1
della somma complessiva di € 87.714,02 di cui: pagamenti preferenziali ai fornitori per € 26.700,00;
pagamenti preferenziali ai coniugi per la locazione di immobili per € 11.800,00; per le Persona_1
sanzioni, interessi anche di mora e aggi comminati a causa degli omessi pagamenti tributari e previdenziali, ammessi al passivo fallimentare per € 49.214,02 (cfr. conclusioni rassegante dal CTU alla pag. 28 e 29).
Su tale somma è dovuta la rivalutazione dal 14/03/2018 (data di dichiarazione del fallimento della società che è stata dichiarata fallita con sentenza n. 11/2018 del 14/03/2018 del Tribunale di Fermo
depositata in data;
cfr. doc. n. 2 fasc. att.) alla data del 26/05/2025 (data in cui sono scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.); sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza (10/07/2025) fino all'effettivo pagamento in quanto somma convertitasi in debito di valuta
(cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9711 del
21/05/2004).
Le spese seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano in favore della attrice come Pt_1
da dispositivo ex Dm 55/2014 così come aggiornato dal Dm 147/2022 (valori medi) tenuto conto del valore della controversia (pari alla somma richiesta ed ivi accertata come dovuta) e alle attività
processuali effettivamente svolte (cfr. nota spese depositata dalla LA attrice in data 02/05/2025).
Infine, va rilevato che -ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59, comma 1, lett. d) del d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131 e dell'art. 60 del d.P.R. n. 131 del 1986- l'imposta di registro grava esclusivamente sui soggetti condannati al risarcimento del danno (nella specie il convenuto con conseguente CP_2 pagina 22 di 24 esclusione della solidarietà del Fallimento attore dal pagamento della imposta di registro (cfr.
ex multis Cass. Civ. Sez. V, 22.1.20, n. 1296 secondo cui “l'articolo 59, comma 1, lett. d) del d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131, deve essere inteso in senso ampio «in modo tale da comprendere tutti quei fatti che possono
''astrattamente'' configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate solo a seguito
di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento
penale», essendo sufficiente, ai fini della sua applicazione, che i fatti posti a fondamento
dell'azione risarcitoria siano riconducibili a fattispecie di reato”; principio ribadito dalla S.C. nell'ordinanza del 13 aprile del 2021, n. 9618 ove si precisa che: “Conseguentemente, si è ritenuto che il fatto possa essere
apprezzato anche nell'ambito di una sentenza di condanna emessa
in esito a un giudizio civile, senza che siano, in tal caso, necessarie l'imputazione in sede penale o la contestuale
trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per l'esercizio della relativa azione (Cass., Sez. 5, n. 5952
del 2007; Sez. 5, n. 24096 del 2014; Sez. 5, n. 1296 del 2020, Rv. 65667101)''.
Pertanto, prosegue la Suprema Corte «per determinare la prenotazione a debito,
è sufficiente che vi siano fatti obiettivamente rilevanti penalmente. In questo modo si evita che il danneggiato
venga chiamato a pagare, in virtù del vincolo di solidarietà, l'imposta di registro ...''; cfr.
anche ordinanza 15 novembre 2021, n. 34245, in merito alla registrazione di una sentenza civile di con danna sull'azione di responsabilità civile degli amministratori ex articolo 146 del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata di Impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 13/2023, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
ACCERTA
E dichiara la responsabilità del convenuto per i titoli e per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto,
CONDANNA
Il convenuto al pagamento in favore della attrice, a titolo di risarcimento del danno, della Pt_1
somma complessiva di E. 87.714,02; su tale somma è dovuta la rivalutazione monetaria dal 14/03/2018
alla data del 26/05/2025; sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza (10/07/2025) fino all'effettivo pagamento in quanto somma convertitasi in debito di valuta;
RIGETTA pagina 23 di 24 Ogni altra domanda e/o eccezione;
CONDANNA
Il convenuto al pagamento in favore della attrice delle spese del presente giudizio, che Pt_1
liquida– per le causali di cui in motivazione- in E. 14.103,00 a titolo di compenso professionale, E.
786,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, come per legge
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10/07/2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 24 di 24