Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 102
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Sentenza 12 gennaio 2026

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    L'ufficio resistente ha accolto parzialmente il reclamo, riconoscendo un rimborso parziale. La ricorrente ha accettato tale rimborso parziale, dichiarando di accettare il rimborso parziale operato dall'ufficio e chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La Corte ha ritenuto che il giudizio debba essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 102
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 102
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo