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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
GROSSI FRANCESCO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4472/2023 depositato il 12/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 17994 IRPEF-ALIQUOTE 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. 17994 IRPEF-ALIQUOTE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso/reclamo ritualmente notificato all'Agenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale Di Cosenza, ha impugnato il diniego di rimborso IRPEF anni 2020-2021, eccependo un'erronea applicazione degli artt. 17 e 19 TUIR nel trattamento fiscale operato sull'indennità aggiuntiva di fine rapporto del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
L'Agenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale Di Cosenza si è costituita in giudizio evidenziando di aver accolto parzialmente il reclamo, annullando parzialmente l'atto contestato e riconoscendo alla ricorrente il rimborso parziale di quanto richiesto.
Con memoria illustrativa del 18/07/2025, la ricorrente ha dichiarato di accettare il rimborso parziale operato dall'ufficio e ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
- esaminato il ricorso e i documenti prodotti dalle parti;
- preso atto che la richiesta di rimborso formulata dalla ricorrente è stata in parte accolta dall'Ufficio resistente e che la ricorrente ha dichiarato di accettare detto rimborso parziale;
ritiene che il giudizio debba essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
La pronuncia in mero rito costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, così dispone:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
- spese compensate
Così deciso in Cosenza, il 22.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott.ssa Rosangela Viteritti
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
GROSSI FRANCESCO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4472/2023 depositato il 12/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 17994 IRPEF-ALIQUOTE 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. 17994 IRPEF-ALIQUOTE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso/reclamo ritualmente notificato all'Agenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale Di Cosenza, ha impugnato il diniego di rimborso IRPEF anni 2020-2021, eccependo un'erronea applicazione degli artt. 17 e 19 TUIR nel trattamento fiscale operato sull'indennità aggiuntiva di fine rapporto del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
L'Agenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale Di Cosenza si è costituita in giudizio evidenziando di aver accolto parzialmente il reclamo, annullando parzialmente l'atto contestato e riconoscendo alla ricorrente il rimborso parziale di quanto richiesto.
Con memoria illustrativa del 18/07/2025, la ricorrente ha dichiarato di accettare il rimborso parziale operato dall'ufficio e ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
- esaminato il ricorso e i documenti prodotti dalle parti;
- preso atto che la richiesta di rimborso formulata dalla ricorrente è stata in parte accolta dall'Ufficio resistente e che la ricorrente ha dichiarato di accettare detto rimborso parziale;
ritiene che il giudizio debba essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
La pronuncia in mero rito costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, così dispone:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
- spese compensate
Così deciso in Cosenza, il 22.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott.ssa Rosangela Viteritti