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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/02/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 17314/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. Ernesto D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT. Claudia DAL MARTELLO GIUDICE
DOTT. Virginia MANFRONI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
13/12/2024
DA
nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo FILIPPI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
nato a [...] il [...] Parte_2
), C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Eros Paolo UGUCCIONI del Foro di Vicenza,
come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
celebrato il 11/08/2014 ad El Kelaa Des Sraghna Parte_2
(Marocco) e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ala
(TN) (atto n. 27 - parte II - serie C - anno 2016), ordinando al competente
Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) I ricorrenti continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
3) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in Persona_1
regime di affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre.
4) Il padre i obbliga a contribuir al mantenimento della figlia Parte_2
minore fino al raggiungimento dell'indipendenza Persona_1
economica della stessa, con un assegno di mantenimento di euro 350,00, che sarà versato sul conto corrente della madre le cui Parte_1
coordinate sono già note, entro il giorno 5 di ogni mese. L'assegno sarà
rivalutato annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., con decorrenza dalla data di pubblicazione del provvedimento di divorzio.
5) Le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Verona, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6) L'assegno unico, i benefici e le detrazioni fiscali saranno versati al 100% in favore della madre a partire dall'anno 2024.
7) Il padre otrà stare con la figlia minore Parte_2 Persona_1
a settimane alternate dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 17.00 della
[...]
domenica (alle ore 21.00 nei periodi in cui le scuole sono chiuse); in ogni caso,
2 con possibilità di variare gli orari anche con minimo preavviso a seconda delle esigenze dei genitori e in considerazione della distanza tra le rispettive abitazioni.
8) Durante le vacanze estive il padre otrà stare con la figlia Parte_2
minore quindici giorni anche non consecutivi, in base Persona_1
alle esigenze e alla disponibilità di ferie dei genitori;
i rispettivi giorni di spettanza saranno concordati tra le parti di anno in anno.
9) Durante le vacanze di Natale, la figlia minore starà con Persona_1
il padre ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nell'anno in corso la stessa trascorrerà il Natale con la madre Parte_1
e il Capodanno con il padre
[...] Parte_2
10) Le vacanze di Pasqua e le altre festività saranno suddivise al 50% tra i genitori.
11) potrà recarsi con il padre Persona_1 Parte_2
all'estero per tre settimane consecutive, in particolare quando questi si recherà
dai parenti in Marocco per le vacanze (indicativamente ogni due o tre anni), a fronte della comunicazione alla madre delle date del viaggio Parte_1
con congruo preavviso (almeno otto mesi). Il periodo potrà essere prolungato di un'ulteriore settimana nel caso in cui le vacanze in Marocco dei genitori coincidano anche parzialmente. Qualora sia la madre a voler portare con sé
all'estero la figlia minore, si applicheranno le medesime condizioni.
12) I ricorrenti autorizzano il rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore , che rimarranno in possesso della madre e Persona_1
verranno consegnati ad ogni partenza della figlia minore stessa.
13) I ricorrenti rinunciano ad ogni pretesa relativa al loro mantenimento, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
3 14) I ricorrenti dichiarano di avere definito qualsiasi pendenza e/o controversia tra loro e di non vantare alcuna pretesa, né a titolo economico né a titolo risarcitorio,
l'uno nei confronti dell'altro.
15) Spese di lite compensate.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più
ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DE\LLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
4 I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 24/02/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
5
N. 17314/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. Ernesto D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT. Claudia DAL MARTELLO GIUDICE
DOTT. Virginia MANFRONI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
13/12/2024
DA
nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo FILIPPI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
nato a [...] il [...] Parte_2
), C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Eros Paolo UGUCCIONI del Foro di Vicenza,
come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
celebrato il 11/08/2014 ad El Kelaa Des Sraghna Parte_2
(Marocco) e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ala
(TN) (atto n. 27 - parte II - serie C - anno 2016), ordinando al competente
Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) I ricorrenti continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
3) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in Persona_1
regime di affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre.
4) Il padre i obbliga a contribuir al mantenimento della figlia Parte_2
minore fino al raggiungimento dell'indipendenza Persona_1
economica della stessa, con un assegno di mantenimento di euro 350,00, che sarà versato sul conto corrente della madre le cui Parte_1
coordinate sono già note, entro il giorno 5 di ogni mese. L'assegno sarà
rivalutato annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., con decorrenza dalla data di pubblicazione del provvedimento di divorzio.
5) Le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Verona, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6) L'assegno unico, i benefici e le detrazioni fiscali saranno versati al 100% in favore della madre a partire dall'anno 2024.
7) Il padre otrà stare con la figlia minore Parte_2 Persona_1
a settimane alternate dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 17.00 della
[...]
domenica (alle ore 21.00 nei periodi in cui le scuole sono chiuse); in ogni caso,
2 con possibilità di variare gli orari anche con minimo preavviso a seconda delle esigenze dei genitori e in considerazione della distanza tra le rispettive abitazioni.
8) Durante le vacanze estive il padre otrà stare con la figlia Parte_2
minore quindici giorni anche non consecutivi, in base Persona_1
alle esigenze e alla disponibilità di ferie dei genitori;
i rispettivi giorni di spettanza saranno concordati tra le parti di anno in anno.
9) Durante le vacanze di Natale, la figlia minore starà con Persona_1
il padre ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nell'anno in corso la stessa trascorrerà il Natale con la madre Parte_1
e il Capodanno con il padre
[...] Parte_2
10) Le vacanze di Pasqua e le altre festività saranno suddivise al 50% tra i genitori.
11) potrà recarsi con il padre Persona_1 Parte_2
all'estero per tre settimane consecutive, in particolare quando questi si recherà
dai parenti in Marocco per le vacanze (indicativamente ogni due o tre anni), a fronte della comunicazione alla madre delle date del viaggio Parte_1
con congruo preavviso (almeno otto mesi). Il periodo potrà essere prolungato di un'ulteriore settimana nel caso in cui le vacanze in Marocco dei genitori coincidano anche parzialmente. Qualora sia la madre a voler portare con sé
all'estero la figlia minore, si applicheranno le medesime condizioni.
12) I ricorrenti autorizzano il rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore , che rimarranno in possesso della madre e Persona_1
verranno consegnati ad ogni partenza della figlia minore stessa.
13) I ricorrenti rinunciano ad ogni pretesa relativa al loro mantenimento, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
3 14) I ricorrenti dichiarano di avere definito qualsiasi pendenza e/o controversia tra loro e di non vantare alcuna pretesa, né a titolo economico né a titolo risarcitorio,
l'uno nei confronti dell'altro.
15) Spese di lite compensate.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più
ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DE\LLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
4 I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 24/02/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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