Art. 2.
L'assegno previsto dalla presente legge e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dell'aggio di riscossione o della retribuzione, nelle posizioni di stato che comportino riduzioni nelle dette competenze ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione delle competenze medesime.
L'assegno previsto dalla presente legge e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dell'aggio di riscossione o della retribuzione, nelle posizioni di stato che comportino riduzioni nelle dette competenze ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione delle competenze medesime.