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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 29/09/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
n. 482/2022 R.G. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 482/2022 R. G., posta in decisione all'udienza del giorno 27.1.2025 e vertente
TRA
Parte_1 codice fiscale: CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. ARENA Santa del foro di Catania ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Catania, Fiumefreddo di Sicilia (via Oberdan, 32); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. CRIMI Maria Grazia del foro di Catania ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Catania,
Fiumefreddo di Sicilia (Via Umberto, 211); ; Email_2
APPELLATA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo (spese straordinarie per la prole).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“In via preliminare si chiede la sospensione ex art. 282 C.C. per i gravi motivi indicati in parte narrativa. Riformare la sentenza impugnata per i vizi indicati in parte narrativa e per l'effetto revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 1356/2019 del Tribunale Civile di Messina per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 C.P.C. Accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi credito della Sig.ra nei confronti del Sig. Controparte_1 Parte_1
e per l'effetto revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto. In subordine: accertare
[...] l'effettiva entità del credito dovuto per le spese straordinarie sostenute dalla . Con vittoria di spese e CP_1 competenze di entrambi i gradi giudizio”.
Per parte appellata:
“in via preliminare - rigettare la domanda inibitoria perché carente dei requisiti di legge, nel merito - rigettare il proposto gravame perché destituito di fondamento fattuale e giuridico per i motivi di cui al presente atto, e ciò sia in riferimento alla domanda spiegata in via principale sia a quella formulata in subordine perché genericamente articolata;
- confermare la sentenza n. 749/2022 e conseguentemente il D.I. opposto;
- condannare l'appellante anche alle spese ed ai compensi del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 23.6.2022 conveniva in giudizio davanti a questa Corte Parte_1 Controparte_1 riproponendo le domande, eccezioni e difese disattese dal Tribunale Civile di Messina–Sezione
Prima–Ufficio del Giudice Unico con sentenza n. 749 emessa in data 29.4.2022 nel procedimento già iscritto al n. 5349/2019 RGAC.
*
Parte appellante che aveva chiesto in primo grado (quale attore) l'accoglimento dell'opposizione promossa contro il decreto ingiuntivo emesso al n. 1356 in data 26.8.2019 dal G.U. del Tribunale
Civile di Messina – con cui gli si intimava il pagamento della somma di euro 6.281,405 (a titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla per spese mediche CP_1 vertenti le cure odontoiatriche sostenute per il figlio negli anni 2015-2016-2017- Per_1
2018, nonché per rette scolastiche presso un istituto privato per il figlio , Persona_2 relativamente agli anni 2014-2015-2016-2017) – lamentava che l'impugnata sentenza ingiustamente ne avrebbe disatteso i petita, e ciò in specie:
1. con violazione e falsa applicazione delle norme contenute negli art. 115 C.P.C., 633 C.P.C. e 2697 C.C. là dove, assumendo che:
“… nel caso in esame le ricevute in questione appaiono della massima affidabilità, sia perché le contestazioni dell'opponente risultano nel tutto generiche, sia perché l'attività professionale cui si riferiscono (di natura medico dentistica e di istruzione) è stata certamente espletata, circostanza che, peraltro, non è stata specificamente contestata dall'opponente …”;
trascurava di considerare che il nell'atto di opposizione aveva contestato: Pt_1
1.1. il difetto di legittimazione attiva in capo alla , sotto il profilo dell'effettivo CP_1 esborso, siccome non avvenuto da parte della medesima bensì da parte dello stesso figlio che ne era stato beneficiario, in quanto già maggiorenne;
1.2. il quantum esigito, in quanto asseritamente erano state prodotte ricevute per un importo inferiore a quello ingiunto;
donde la necessità della revoca del decreto ingiuntivo opposto;
2. con violazione e/o falsa applicazione dell'art. 317 C.C., trattandosi di spese imprevedibili, non concordabili preventivamente e non proporzionali al tenore di vita quotidiana familiare; ed invero il primo Giudice, nella relativa valutazione avrebbe disatteso le linee guida del
Consiglio Nazionale Forense in materia di spese straordinarie per i figli;
in particolare:
2.1. non avrebbe verificato la sostenibilità economica delle spese scolastiche da parte del genitore non collocatario;
2.2. avrebbe ritenuto prestato il consenso preventivo dello stesso sulla base della deposizione testimoniale resa dal figlio e delle dichiarazioni rese dalla Persona_2
in sede di interrogatorio formale, nonostante la loro dubitabile attendibilità CP_1 al riguardo;
2.3. avrebbe altresì erroneamente ritenuto che, con il conseguimento del corrispondente titolo di studio, il figlio avrebbe avuto maggiori possibilità di inserimento Persona_2 nel mondo del lavoro, reputando pertanto le spese sostenute come rispondenti al suo interesse;
di contro a ciò, egli non aveva condiviso la decisione unilaterale della di iscrivere CP_1 il figlio presso un istituto scolastico privato, ove il figlio aveva conseguito in pochi mesi un diploma di ragioniere (titolo non coerente con il percorso scolastico precedentemente intrapreso, avendo questi già frequentato un istituto alberghiero con conseguimento di qualificazione già spendibile sul mercato del lavoro), opinando che per ottenere il diploma lo stesso avrebbe potuto proseguire la frequenza della quarta e quinta classe in un altro istituto affine dato che il settore della ristorazione gli avrebbe offerto maggiori opportunità occupazionali e, comunque, la qualifica già ottenuta sarebbe stata sufficiente, rendendo superflue le ulteriori spese;
e concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado (stanti anche le precarie sue condizioni economiche e di salute) ed in accoglimento dell'appello con riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento dei propri petita tutti di prime cure o, in subordine, ridursi l'entità del credito dovuto per le superiori causali, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato in data 26.10.2022 e, deducendo ex adverso:
sub 1., che: il Giudice di prime cure aveva ritenuto provata la pretesa creditoria della , CP_1 riconoscendo efficacia probatoria alle ricevute prodotte, sulla scorta dell'univoco orientamento della Suprema Corte per cui «… le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 C.C., né quella processuale, di cui all'art. 214 C.P.C., atteso che esse costituiscono prove atipiche che vanno valutate con valore indiziario nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della decisione …» (Cass. civ. SS.UU., 23.6.2010 n. 15169).
Pertanto, se per un verso la parte interessata poteva contestare il valore probatorio di simili scritture senza ricorrere al disconoscimento di scrittura privata, per altro verso la contestazione non determinava l'automatica inutilizzabilità probatoria della scrittura che non fosse stata fatta oggetto di verificazione, potendo il Giudice avvalersene quale prova atipica, ai sensi dell'art. 116 C.P.C., idonea a fornire elementi di giudizio sufficienti, laddove valutata criticamente con le altre risultanze del processo. In riferimento al quantum si evidenziava che le somme richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo e portate da fatture e ricevute (ad esso allegate) corrispondevano esattamente alle somme riconosciute dal Giudice nella fase ingiunzionale. Riguardo alla presunta mancata legittimazione attiva della , per stata quest'ultima CP_1 che aveva personalmente sostenuto le spese di cui aveva chiesto il rimborso;
sub 2., l'inammissibilità del gravame: non emergendo nessun elemento contraddittorio dal ragionamento logico deduttivo del decidente, il quale richiamando autorevole giurisprudenza (Cassazione nn. 4459/1999; 1675/2015; 2127/2016; 2467/2016; 22029/2017) aveva rigettato la proposta opposizione “… considerato che il Sig. ha contestato la rimborsabilità di tali spese non tanto in Pt_1 ragione della loro natura, ma piuttosto per il fatto che egli non sarebbe stato consultato previamente …”;
e concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
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All'esito dell'udienza collegiale di prima comparizione del 4.11.2022, celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 221 commi 2 e 4 della legge n. 77 del 2020
– la Corte, accertato che le parti avevano depositato note scritte e ritenuto che non sussistevano le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, rigettava la richiesta d'inibitoria non sussistendo i presupposti di cui all'art. 283 C.P.C. e rinviava la causa all'udienza del 23.10.2023 (per la precisazione delle conclusioni). All'esito di detta udienza, che era celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte, la Corte rimetteva le parti all'udienza del 27.1.2025 in cui la causa è stata posta in decisione (con ordinanza in pari data) con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 17.4.2025). Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica in data 17.1.2025 e 22.1.2025 le difese delle parti costituite insistevano – in sede di precisazione delle conclusioni – nei rispettivi petita tutti ut supra richiamati.
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In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica: mentre parte appellante lamentava che:
- la Corte di cassazione con ordinanza n. 793 del 12.1.2023 aveva ribadito come per il rimborso delle spese straordinarie fosse necessario il preventivo consenso dell'altro genitore alla spesa, da prestarsi per iscritto;
di contro, parte appellata asseriva, in ordine alla reiterata eccezione di carenza di legittimazione attiva della deducente, che:
- come da prevalente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte:
«… la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, non si sovrappone, ma concorre con la diversa legittimazione del figlio di maggiore età, che trova fondamento, a sua volta, nella titolarità del diritto al mantenimento, e i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Nè il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda …» (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 17380/2020; Cass. civ., sez. I, ord. n. 34100/2021; n. 18451/2022).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e principiando da quelle in rito, osserva e rileva il Collegio:
- in punto di asserita eccezione di carenza di legittimazione attiva della deducente (dedotta sub 1.1., di cui gioverà segnalare che non è stata reiterata in sede di comparsa conclusionale), che:
è noto che devono tenersi distinti i piani della legittimazione ad agire e/o contraddire o, meglio, della legittimazione al processo, da un lato, e quello della titolarità attiva e/o passiva della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, dall'altro, che attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda. In altri termini, la legittimazione ad causam, quale condizione dell'azione necessaria al fine di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria, non deve essere confusa con la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, rilevante per una decisione rispettivamente favorevole o contraria della controversia: in questa prospettiva interpretativa, mentre la sussistenza o meno della legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto, il diverso profilo della titolarità del rapporto controverso, invece, attiene al successivo momento della prova della fondatezza della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere (tra le tante v. Cass. Civ. nn. 15500/2022; 11744/2018; 25471/2017; S. U. n. 2951/2016; Cass. Civ. nn. 8175/2012).
E, ciò posto, come correttamente osservato dal primo Giudice:
“nel caso in esame la ha affermato di avere personalmente sostenuto le spese delle quali ha chiesto CP_1 il rimborso pro quota, con la conseguenza che la contestazione riguardante l'effettuazione di tali esborsi attiene al merito della causa. In ogni caso tale eccezione è palesemente infondata, poiché anche dopo il raggiungimento della maggiore età si deve presumere che i figli siano mantenuti dai genitori ove non abbiano raggiunto l'autonomia economica e poiché le condizioni di separazione omologate prevedevano appunto che entrambi i genitori si dovessero far carico delle spese straordinarie nell'interesse del figlio , si deve presumere che gli esborsi indicati nel ricorso Per_1 monitorio per spese medico-dentistiche siano stati sostenuti dalla , con la quale viveva il figlio CP_1 maggiorenne, in quanto quest'ultimo non era ancora autonomo, come si desume anche dal fatto che gli accordi di separazione omologati non erano stati in alcun modo modificati …”;
tesi, questa, corroborata: in diritto dal principio enunciato dalla sentenza di legittimità pertinentemente citata da ultimo dalla difesa di parte appellata;
in fatto, dall'avvenuta produzione di copia di plurimi assegni postali sottoscritti personalmente – quali strumenti di pagamento – dalla a pro' del Controparte_1 sanitario curante di e di ricevute attestanti l'avvenuto pagamento delle spese Per_1 scolastiche a mani del responsabile della struttura frequentata dal figlio da Persona_2 parte personalmente della;
CP_1
in punto di mancata prova del quantum sub 1.2., che:
a) dalla produzione di fase monitoria consta che:
- la invocava condanna a carico del per importo individuato CP_1 Pt_1 quale quota parte del 50% della sua debenza finale ancora impagata;
- con missive a/r del 16.7.2018 e del 6.12.2018 la difesa della nominata invitava parte poi ingiunta al pagamento di importi corrispondenti al 50% della spesa sostenuta (che contabilizzava in: euro 6.056,995 nella prima ed in euro 6.286,405 nella seconda, ossia in importo lievemente superiore a quello poi ingiunto);
- in allegato erano prodotte fatture e scontrini fiscali attestanti spese a pro' dei figli per il totale di euro 15.272,50, poi disaggregati pro capite nei seguenti importi: a.1) per , complessivi euro 9.806,02 (di cui: 2015, euro 2.2.76; 2016, euro 1.568; Per_1
2017, euro 1100,79; 2018, euro 1.261,23; 2019, euro 3.600); a.2) per , complessivi euro 5.466,50 (di cui: 2014, euro 1.530; 2015, euro Persona_2
2.060; 2016, euro 1.760; 2017, euro 116,5);
donde una debenza documentata del , nella misura del 50% al medesimo Pt_1 imputabile, di euro 7.636,25 (superiore a quella retro richiamata)
b) vero è che le copie di titoli e ricevute prodotte danno ragione di pagamenti direttamente eseguiti dalla per complessivi euro 7.442, ossia d'importo superiore (e non CP_1 inferiore) rispetto a quello poi ingiunto;
vero però è pure che la difesa del sosteneva – contra tabulas, per quanto Pt_1 evidenziato sub a) – che fossero state prodotte in sede monitoria fatture per un importo complessivo di:
€ 4.345,21, riferite al figlio , di cui la metà, pari a € 2.172,60, sarebbe a suo Per_1 carico;
per il figlio , le fatture prodotte ammonterebbero a € 5.466,50, con una Persona_2 quota di competenza dell'appellante pari a € 2.733,25; di guisa che la somma complessiva pretendibile, secondo l'appellante, sarebbe dunque pari a € 4.905,85, ossia inferiore rispetto a quella richiesta nel ricorso per decreto ingiuntivo, pari a € 6.281,40;
c) già nel corso del giudizio di primo grado, la ha affermato che gli importi CP_1 richiesti sono stati determinati sulla base della documentazione allegata, comprendente fatture, scontrini e preventivi.
Ha pertanto dedotto l'assenza di errori nel calcolo delle somme dovute e, gravata dell'onere probatorio, ha prodotto tutta la documentazione a sostegno delle proprie pretese;
d) non è presente in fascicolo alcuna produzione nell'interesse di parte appellante, che era sarebbe stato suo onere porre alla cognizione della Corte, per l'utile valutabilità della censura in argomento;
e) non è dato rinvenire alcun errore nei calcoli effettuati, se non per ridimensionamento in minus della pretesa rispetto al riconoscibile, risultando gli importi richiesti corrispondenti alla documentazione prodotta;
e pertanto, il decreto ingiuntivo poteva (e può) essere confermato;
donde il rigetto anche di detto motivo di gravame;
- quanto ai plurimi profili della censura sub 2., che:
è fermo il discrimen noto in sede di legittimità (per cui si v. Cass. Sez. I, ordinanza n. 3835 del 15.2.2021) secondo cui devono ritenersi spese straordinarie quelle:
«… che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole …»;
ovvero, come già affermato dalla sentenza n. 11316 del 23.5.2011 della Sez. III:
«… riguardanti eventi il cui accadimento sia oggettivamente incerto …»;
e con la prima delle citate pronunce si è ben chiarito quanto appresso:
«… Si è così posta la questione della distinzione all'interno della categoria delle cd. spese straordinarie, comunque non ricomprese nel contributo periodico fisso, tra: a) quelle che pure non quantificate in sede di determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio possano esserlo successivamente, nella loro prevedibile reiterazione, anche a distanza di intervalli temporali, con conseguente loro azionabilità in forza del titolo originario, integrato dalla documentazione esplicativa delle spese sicché la somma portata dal primo possa essere agevolmente determinata in sede esecutiva con una mera operazione aritmetica (Cass. n. 11316 cit.); b) quelle che, rivestendo i diversi caratteri della assoluta imprevedibilità ed imponderabilità (per la definizione: Cass. 08/06/2012 n. 9372), non possono essere azionate in ragione del titolo originario, richiedendo, piuttosto, la formazione di un nuovo ed autonomo titolo, esito di un distinto giudizio di cognizione. L'indicata classificazione muove dalla necessità che venga rispettato, anche nella materia della condanna al pagamento del contributo alle spese straordinarie in favore del figlio, il principio, di carattere generale, che governa la formazione del titolo esecutivo. La regola secondo la quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore esaurisce per ciò stesso il proprio diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un altro titolo contro il medesimo debitore per la medesima ragione ed oggetto, contiene l'ulteriore affermazione, elevata anch'essa a regula iuris, che tanto è destinato a valere sempreché il comando giudiziale sia idoneamente delimitato e quantificato in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto che, ex articolo 474 C.P.C., ne costituisce l'oggetto o, comunque, lo possa essere in forza di elementi idoneamente indicati nel titolo stesso ed all'esito di operazioni meramente aritmetiche (vd. ex multis: Cass. 5/02/2011, n. 2816). Come da questa stessa Sezione affermato in analoga fattispecie, pronunciando nella medesima camera di consiglio sul ricorso n. 16680/2016, la necessità di continui esborsi per l'istruzione, in rapporto alla tipologia della scuola, pubblica o privata, al grado della scuola o istituzione superiore o universitaria frequentata, e, ancora, per prestazioni mediche, generiche o specialistiche – rispetto alle quali la variabilità tocca soltanto la misura e l'entità, rispetto all'incidenza sullo stato di piena salute, e tanto nella normalità del ricorso alle prime anche per controlli periodici – non rientra nella nozione di straordinarietà intesa nella ristretta accezione di eccezionalità ed imprevedibilità. Le spese mediche e scolastiche da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie routinarie sono quegli esborsi (per l'acquisto di occhiali;
per visite specialistiche di controllo;
per pagamento di tasse scolastiche) che pur non ricompresi nell'assegno fisso periodico di mantenimento tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicchè esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all'an (in tal senso: Cass. 23/05/2011 n. 11316, in motivazione, parr. 4.1-4.4). Siffatte spese, che nella sostanza finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento possono essere richieste, tuttavia, quale parte “non fissa” del primo di cui condividono la natura, in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che, per ciò, insorga la necessità di fare accertare, nuovamente in sede giudiziale poi un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione. Quanto alle cd. “spese straordinarie” intese come categoria residuale ed onnicomprensiva (così: Cass. n. 11316 cit., ibidem), che non condivide delle precedenti il carattere di prevedibilità, questa Corte di cassazione ha poi chiarito che, tali devono intendersi quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli e la cui sussistenza giustifica, per ciò stesso, un accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita azione. La ratio che sostiene la non ricomprensione delle stesse nell'ammontare dell'assegno fisso in via forfettaria posto a carico di uno de genitori è il contrasto che altrimenti si realizzerebbe con il principio di proporzionalità ed adeguatezza del mantenimento sancito dall'articolo 337-ter C.C., comma 4, n. 4 ed il rischio di un grave nocumento per il figlio che potrebbe essere privato di cure necessarie o di altri indispensabili apporti, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno “cumulativo” (nel regime definito dall'articolo 155 C.C., in tal senso: Cass. 08/06/2012 n. 9372; Cass. 23/01/2020 n. 1562) …»;
ed ancora, in tema, va rilevato, quanto alla necessità o meno d'un preventivo consenso del genitore non collocatario, che noto è il principio (da ultimo enunciato da Cass. Sez. I, n. 5059 del 24/2/2021, in sede di separazione coniugale e per spese imprevedibili o eccezionali, ma comunque analogicamente applicabile al caso oggi in riesame) secondo cui:
«… non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (cfr. Cass. 16175 del 2015, 19607 del 2011). Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, la valutazione dell'esistenza in concreto dei motivi di dissenso spetta al giudice di merito, il quale è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante una valutazione improntata alla commisurazione dell'entità delle stesse rispetto all'utilità per il figlio e alla sostenibilità in relazione alle condizioni economiche dei genitori. Nella specie, la Corte territoriale ha diffusamente argomentato – con apprezzamento di fatto incensurabile in Co sede di legittimità – in ordine sia all'effettività delle spese sostenute dalla ia all'infondatezza delle ragioni di dissenso, fatte valere dall'opponente, rispetto alle decisioni di iscrivere i figli a scuole private e di sottoporli a visite mediche private, tenendo conto sia delle abitudini precedenti della famiglia e dei genitori nell'educazione dei figli, sia dell'agiato tenore di vita della famiglia (che è parametro previsto dall'art. 155 C.C., comma 4, n. 2 e, ora, art. 337 ter C.C., comma 4, n. 2). Ciò consente di ritenere che il ricorrente non sia stato estraneo alle suddette decisioni, seppure le si consideri come integranti quelle “di maggiore interesse” per i figli, rispetto alle quali ciascuno dei coniugi ha diritto di intervenire, a norma dell'art. 155 C.C., comma 3, (oggi art. 337-ter C.C.) (cfr. Cass. 15240 del 2018) …»;
il principio individuato dalla Corte di legittimità per regolare ruoli e funzioni dei genitori rispetto alle cd. spese straordinarie è dunque che in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza di preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne comunque l'effettiva rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare (Cass., n. 14564/2023). Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta infatti al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (Cass., n. 16175/2015; Cass., n. 5059/2021). In ogni caso, per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese (nella specie, relative all'iscrizione ad un corso sportivo ed all'attività scoutistica) effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia (Cass., n. 2467/2016; Cass. civ. n. 9392/2025);
sicché, considerato che:
come sottolineato dal primo Decidente: le terapie praticate rientravano nell'ambito di un intervento terapeutico certamente necessario per risolvere i problemi odontoiatrici del figlio
; mentre la frequenza di un istituto scolastico privato appariva funzionale al Per_1 conseguimento di un titolo di studio che avrebbe potuto giovare al figlio per il Persona_2 suo inserimento nel mondo del lavoro;
non si ravvisa alcun malgoverno dei superiori principi da parte del primo Giudice in parte qua.
Quanto, poi, alla sostenibilità economica di tali spese, appare assorbente la considerazione che:
alla luce delle deposizioni dei testi escussi (id est, dei due figli della coppia genitoriale ina argomento) e delle concordanti risultanze dell'audizione in interrogatorio della
, come del resto avvertito dal Giudice a quo: CP_1
il era stato consultato sia con riferimento alle terapie programmate Pt_1 per sia con riferimento al percorso scolastico di , ed Per_1 Persona_2 aveva dato il suo assenso;
sebbene il medesimo di professione fosse bidello (la sola busta paga esibita, risalente al 2021, dà notizia di circa euro 840 mensili di reddito), la controparte era amministratrice di condominio;
donde la presumibile sufficiente redditività del nucleo a far fronte agli esborsi dalle superiori causali derivanti;
non sono stati acquisiti aliunde elementi da cui inferire l'inattendibilità dei deponenti tutti (sospettabili di dubbia terzietà esclusivamente per la maggior frequenza d'interazione con la , quale loro collocataria); CP_1
risultando gli esborsi di lite essere avvenuti e non equivalenti a spesa routinaria ma neppure connotati da eccezionalità o imprevedibilità;
va riconosciuto che il diritto al loro rimborso era (ed è) innegabile in quanto spesa comunque oggettivamente “straordinaria” – nel senso di esulante dalla parte fissa e forfettizzata del mantenimento ordinario della prole già liquidata (come rettamente ravvisato dal primo Giudice); donde il rigetto dei superiori profili del motivo di gravame in riesame.
*
Consegue alla superiore soccombenza la condanna della parte appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – nei termini seguenti:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00
fase decisionale, valore medio: € 1.911,00 spese generali (15% sul totale) € 733,20 totale € 5.621,20;
poi dimidiato ad euro 2.810,60 come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo, attesane la marginalità;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della ben limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_2 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 7.8.2017 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina–Sezione Prima–Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 749 in data 29.4.2022 nel procedimento già iscritto al n. 5349 /2019 RGAC;
appello proposto da:
Parte_1 nei confronti di:
Controparte_1 così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 2.860,10 per onorario oltre accessori come per legge;
3) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 482/2022 R. G., posta in decisione all'udienza del giorno 27.1.2025 e vertente
TRA
Parte_1 codice fiscale: CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. ARENA Santa del foro di Catania ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Catania, Fiumefreddo di Sicilia (via Oberdan, 32); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. CRIMI Maria Grazia del foro di Catania ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Catania,
Fiumefreddo di Sicilia (Via Umberto, 211); ; Email_2
APPELLATA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo (spese straordinarie per la prole).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“In via preliminare si chiede la sospensione ex art. 282 C.C. per i gravi motivi indicati in parte narrativa. Riformare la sentenza impugnata per i vizi indicati in parte narrativa e per l'effetto revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 1356/2019 del Tribunale Civile di Messina per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 C.P.C. Accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi credito della Sig.ra nei confronti del Sig. Controparte_1 Parte_1
e per l'effetto revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto. In subordine: accertare
[...] l'effettiva entità del credito dovuto per le spese straordinarie sostenute dalla . Con vittoria di spese e CP_1 competenze di entrambi i gradi giudizio”.
Per parte appellata:
“in via preliminare - rigettare la domanda inibitoria perché carente dei requisiti di legge, nel merito - rigettare il proposto gravame perché destituito di fondamento fattuale e giuridico per i motivi di cui al presente atto, e ciò sia in riferimento alla domanda spiegata in via principale sia a quella formulata in subordine perché genericamente articolata;
- confermare la sentenza n. 749/2022 e conseguentemente il D.I. opposto;
- condannare l'appellante anche alle spese ed ai compensi del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 23.6.2022 conveniva in giudizio davanti a questa Corte Parte_1 Controparte_1 riproponendo le domande, eccezioni e difese disattese dal Tribunale Civile di Messina–Sezione
Prima–Ufficio del Giudice Unico con sentenza n. 749 emessa in data 29.4.2022 nel procedimento già iscritto al n. 5349/2019 RGAC.
*
Parte appellante che aveva chiesto in primo grado (quale attore) l'accoglimento dell'opposizione promossa contro il decreto ingiuntivo emesso al n. 1356 in data 26.8.2019 dal G.U. del Tribunale
Civile di Messina – con cui gli si intimava il pagamento della somma di euro 6.281,405 (a titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla per spese mediche CP_1 vertenti le cure odontoiatriche sostenute per il figlio negli anni 2015-2016-2017- Per_1
2018, nonché per rette scolastiche presso un istituto privato per il figlio , Persona_2 relativamente agli anni 2014-2015-2016-2017) – lamentava che l'impugnata sentenza ingiustamente ne avrebbe disatteso i petita, e ciò in specie:
1. con violazione e falsa applicazione delle norme contenute negli art. 115 C.P.C., 633 C.P.C. e 2697 C.C. là dove, assumendo che:
“… nel caso in esame le ricevute in questione appaiono della massima affidabilità, sia perché le contestazioni dell'opponente risultano nel tutto generiche, sia perché l'attività professionale cui si riferiscono (di natura medico dentistica e di istruzione) è stata certamente espletata, circostanza che, peraltro, non è stata specificamente contestata dall'opponente …”;
trascurava di considerare che il nell'atto di opposizione aveva contestato: Pt_1
1.1. il difetto di legittimazione attiva in capo alla , sotto il profilo dell'effettivo CP_1 esborso, siccome non avvenuto da parte della medesima bensì da parte dello stesso figlio che ne era stato beneficiario, in quanto già maggiorenne;
1.2. il quantum esigito, in quanto asseritamente erano state prodotte ricevute per un importo inferiore a quello ingiunto;
donde la necessità della revoca del decreto ingiuntivo opposto;
2. con violazione e/o falsa applicazione dell'art. 317 C.C., trattandosi di spese imprevedibili, non concordabili preventivamente e non proporzionali al tenore di vita quotidiana familiare; ed invero il primo Giudice, nella relativa valutazione avrebbe disatteso le linee guida del
Consiglio Nazionale Forense in materia di spese straordinarie per i figli;
in particolare:
2.1. non avrebbe verificato la sostenibilità economica delle spese scolastiche da parte del genitore non collocatario;
2.2. avrebbe ritenuto prestato il consenso preventivo dello stesso sulla base della deposizione testimoniale resa dal figlio e delle dichiarazioni rese dalla Persona_2
in sede di interrogatorio formale, nonostante la loro dubitabile attendibilità CP_1 al riguardo;
2.3. avrebbe altresì erroneamente ritenuto che, con il conseguimento del corrispondente titolo di studio, il figlio avrebbe avuto maggiori possibilità di inserimento Persona_2 nel mondo del lavoro, reputando pertanto le spese sostenute come rispondenti al suo interesse;
di contro a ciò, egli non aveva condiviso la decisione unilaterale della di iscrivere CP_1 il figlio presso un istituto scolastico privato, ove il figlio aveva conseguito in pochi mesi un diploma di ragioniere (titolo non coerente con il percorso scolastico precedentemente intrapreso, avendo questi già frequentato un istituto alberghiero con conseguimento di qualificazione già spendibile sul mercato del lavoro), opinando che per ottenere il diploma lo stesso avrebbe potuto proseguire la frequenza della quarta e quinta classe in un altro istituto affine dato che il settore della ristorazione gli avrebbe offerto maggiori opportunità occupazionali e, comunque, la qualifica già ottenuta sarebbe stata sufficiente, rendendo superflue le ulteriori spese;
e concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado (stanti anche le precarie sue condizioni economiche e di salute) ed in accoglimento dell'appello con riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento dei propri petita tutti di prime cure o, in subordine, ridursi l'entità del credito dovuto per le superiori causali, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato in data 26.10.2022 e, deducendo ex adverso:
sub 1., che: il Giudice di prime cure aveva ritenuto provata la pretesa creditoria della , CP_1 riconoscendo efficacia probatoria alle ricevute prodotte, sulla scorta dell'univoco orientamento della Suprema Corte per cui «… le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 C.C., né quella processuale, di cui all'art. 214 C.P.C., atteso che esse costituiscono prove atipiche che vanno valutate con valore indiziario nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della decisione …» (Cass. civ. SS.UU., 23.6.2010 n. 15169).
Pertanto, se per un verso la parte interessata poteva contestare il valore probatorio di simili scritture senza ricorrere al disconoscimento di scrittura privata, per altro verso la contestazione non determinava l'automatica inutilizzabilità probatoria della scrittura che non fosse stata fatta oggetto di verificazione, potendo il Giudice avvalersene quale prova atipica, ai sensi dell'art. 116 C.P.C., idonea a fornire elementi di giudizio sufficienti, laddove valutata criticamente con le altre risultanze del processo. In riferimento al quantum si evidenziava che le somme richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo e portate da fatture e ricevute (ad esso allegate) corrispondevano esattamente alle somme riconosciute dal Giudice nella fase ingiunzionale. Riguardo alla presunta mancata legittimazione attiva della , per stata quest'ultima CP_1 che aveva personalmente sostenuto le spese di cui aveva chiesto il rimborso;
sub 2., l'inammissibilità del gravame: non emergendo nessun elemento contraddittorio dal ragionamento logico deduttivo del decidente, il quale richiamando autorevole giurisprudenza (Cassazione nn. 4459/1999; 1675/2015; 2127/2016; 2467/2016; 22029/2017) aveva rigettato la proposta opposizione “… considerato che il Sig. ha contestato la rimborsabilità di tali spese non tanto in Pt_1 ragione della loro natura, ma piuttosto per il fatto che egli non sarebbe stato consultato previamente …”;
e concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
*
All'esito dell'udienza collegiale di prima comparizione del 4.11.2022, celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 221 commi 2 e 4 della legge n. 77 del 2020
– la Corte, accertato che le parti avevano depositato note scritte e ritenuto che non sussistevano le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, rigettava la richiesta d'inibitoria non sussistendo i presupposti di cui all'art. 283 C.P.C. e rinviava la causa all'udienza del 23.10.2023 (per la precisazione delle conclusioni). All'esito di detta udienza, che era celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte, la Corte rimetteva le parti all'udienza del 27.1.2025 in cui la causa è stata posta in decisione (con ordinanza in pari data) con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 17.4.2025). Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica in data 17.1.2025 e 22.1.2025 le difese delle parti costituite insistevano – in sede di precisazione delle conclusioni – nei rispettivi petita tutti ut supra richiamati.
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica: mentre parte appellante lamentava che:
- la Corte di cassazione con ordinanza n. 793 del 12.1.2023 aveva ribadito come per il rimborso delle spese straordinarie fosse necessario il preventivo consenso dell'altro genitore alla spesa, da prestarsi per iscritto;
di contro, parte appellata asseriva, in ordine alla reiterata eccezione di carenza di legittimazione attiva della deducente, che:
- come da prevalente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte:
«… la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, non si sovrappone, ma concorre con la diversa legittimazione del figlio di maggiore età, che trova fondamento, a sua volta, nella titolarità del diritto al mantenimento, e i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Nè il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda …» (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 17380/2020; Cass. civ., sez. I, ord. n. 34100/2021; n. 18451/2022).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e principiando da quelle in rito, osserva e rileva il Collegio:
- in punto di asserita eccezione di carenza di legittimazione attiva della deducente (dedotta sub 1.1., di cui gioverà segnalare che non è stata reiterata in sede di comparsa conclusionale), che:
è noto che devono tenersi distinti i piani della legittimazione ad agire e/o contraddire o, meglio, della legittimazione al processo, da un lato, e quello della titolarità attiva e/o passiva della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, dall'altro, che attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda. In altri termini, la legittimazione ad causam, quale condizione dell'azione necessaria al fine di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria, non deve essere confusa con la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, rilevante per una decisione rispettivamente favorevole o contraria della controversia: in questa prospettiva interpretativa, mentre la sussistenza o meno della legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto, il diverso profilo della titolarità del rapporto controverso, invece, attiene al successivo momento della prova della fondatezza della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere (tra le tante v. Cass. Civ. nn. 15500/2022; 11744/2018; 25471/2017; S. U. n. 2951/2016; Cass. Civ. nn. 8175/2012).
E, ciò posto, come correttamente osservato dal primo Giudice:
“nel caso in esame la ha affermato di avere personalmente sostenuto le spese delle quali ha chiesto CP_1 il rimborso pro quota, con la conseguenza che la contestazione riguardante l'effettuazione di tali esborsi attiene al merito della causa. In ogni caso tale eccezione è palesemente infondata, poiché anche dopo il raggiungimento della maggiore età si deve presumere che i figli siano mantenuti dai genitori ove non abbiano raggiunto l'autonomia economica e poiché le condizioni di separazione omologate prevedevano appunto che entrambi i genitori si dovessero far carico delle spese straordinarie nell'interesse del figlio , si deve presumere che gli esborsi indicati nel ricorso Per_1 monitorio per spese medico-dentistiche siano stati sostenuti dalla , con la quale viveva il figlio CP_1 maggiorenne, in quanto quest'ultimo non era ancora autonomo, come si desume anche dal fatto che gli accordi di separazione omologati non erano stati in alcun modo modificati …”;
tesi, questa, corroborata: in diritto dal principio enunciato dalla sentenza di legittimità pertinentemente citata da ultimo dalla difesa di parte appellata;
in fatto, dall'avvenuta produzione di copia di plurimi assegni postali sottoscritti personalmente – quali strumenti di pagamento – dalla a pro' del Controparte_1 sanitario curante di e di ricevute attestanti l'avvenuto pagamento delle spese Per_1 scolastiche a mani del responsabile della struttura frequentata dal figlio da Persona_2 parte personalmente della;
CP_1
in punto di mancata prova del quantum sub 1.2., che:
a) dalla produzione di fase monitoria consta che:
- la invocava condanna a carico del per importo individuato CP_1 Pt_1 quale quota parte del 50% della sua debenza finale ancora impagata;
- con missive a/r del 16.7.2018 e del 6.12.2018 la difesa della nominata invitava parte poi ingiunta al pagamento di importi corrispondenti al 50% della spesa sostenuta (che contabilizzava in: euro 6.056,995 nella prima ed in euro 6.286,405 nella seconda, ossia in importo lievemente superiore a quello poi ingiunto);
- in allegato erano prodotte fatture e scontrini fiscali attestanti spese a pro' dei figli per il totale di euro 15.272,50, poi disaggregati pro capite nei seguenti importi: a.1) per , complessivi euro 9.806,02 (di cui: 2015, euro 2.2.76; 2016, euro 1.568; Per_1
2017, euro 1100,79; 2018, euro 1.261,23; 2019, euro 3.600); a.2) per , complessivi euro 5.466,50 (di cui: 2014, euro 1.530; 2015, euro Persona_2
2.060; 2016, euro 1.760; 2017, euro 116,5);
donde una debenza documentata del , nella misura del 50% al medesimo Pt_1 imputabile, di euro 7.636,25 (superiore a quella retro richiamata)
b) vero è che le copie di titoli e ricevute prodotte danno ragione di pagamenti direttamente eseguiti dalla per complessivi euro 7.442, ossia d'importo superiore (e non CP_1 inferiore) rispetto a quello poi ingiunto;
vero però è pure che la difesa del sosteneva – contra tabulas, per quanto Pt_1 evidenziato sub a) – che fossero state prodotte in sede monitoria fatture per un importo complessivo di:
€ 4.345,21, riferite al figlio , di cui la metà, pari a € 2.172,60, sarebbe a suo Per_1 carico;
per il figlio , le fatture prodotte ammonterebbero a € 5.466,50, con una Persona_2 quota di competenza dell'appellante pari a € 2.733,25; di guisa che la somma complessiva pretendibile, secondo l'appellante, sarebbe dunque pari a € 4.905,85, ossia inferiore rispetto a quella richiesta nel ricorso per decreto ingiuntivo, pari a € 6.281,40;
c) già nel corso del giudizio di primo grado, la ha affermato che gli importi CP_1 richiesti sono stati determinati sulla base della documentazione allegata, comprendente fatture, scontrini e preventivi.
Ha pertanto dedotto l'assenza di errori nel calcolo delle somme dovute e, gravata dell'onere probatorio, ha prodotto tutta la documentazione a sostegno delle proprie pretese;
d) non è presente in fascicolo alcuna produzione nell'interesse di parte appellante, che era sarebbe stato suo onere porre alla cognizione della Corte, per l'utile valutabilità della censura in argomento;
e) non è dato rinvenire alcun errore nei calcoli effettuati, se non per ridimensionamento in minus della pretesa rispetto al riconoscibile, risultando gli importi richiesti corrispondenti alla documentazione prodotta;
e pertanto, il decreto ingiuntivo poteva (e può) essere confermato;
donde il rigetto anche di detto motivo di gravame;
- quanto ai plurimi profili della censura sub 2., che:
è fermo il discrimen noto in sede di legittimità (per cui si v. Cass. Sez. I, ordinanza n. 3835 del 15.2.2021) secondo cui devono ritenersi spese straordinarie quelle:
«… che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole …»;
ovvero, come già affermato dalla sentenza n. 11316 del 23.5.2011 della Sez. III:
«… riguardanti eventi il cui accadimento sia oggettivamente incerto …»;
e con la prima delle citate pronunce si è ben chiarito quanto appresso:
«… Si è così posta la questione della distinzione all'interno della categoria delle cd. spese straordinarie, comunque non ricomprese nel contributo periodico fisso, tra: a) quelle che pure non quantificate in sede di determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio possano esserlo successivamente, nella loro prevedibile reiterazione, anche a distanza di intervalli temporali, con conseguente loro azionabilità in forza del titolo originario, integrato dalla documentazione esplicativa delle spese sicché la somma portata dal primo possa essere agevolmente determinata in sede esecutiva con una mera operazione aritmetica (Cass. n. 11316 cit.); b) quelle che, rivestendo i diversi caratteri della assoluta imprevedibilità ed imponderabilità (per la definizione: Cass. 08/06/2012 n. 9372), non possono essere azionate in ragione del titolo originario, richiedendo, piuttosto, la formazione di un nuovo ed autonomo titolo, esito di un distinto giudizio di cognizione. L'indicata classificazione muove dalla necessità che venga rispettato, anche nella materia della condanna al pagamento del contributo alle spese straordinarie in favore del figlio, il principio, di carattere generale, che governa la formazione del titolo esecutivo. La regola secondo la quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore esaurisce per ciò stesso il proprio diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un altro titolo contro il medesimo debitore per la medesima ragione ed oggetto, contiene l'ulteriore affermazione, elevata anch'essa a regula iuris, che tanto è destinato a valere sempreché il comando giudiziale sia idoneamente delimitato e quantificato in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto che, ex articolo 474 C.P.C., ne costituisce l'oggetto o, comunque, lo possa essere in forza di elementi idoneamente indicati nel titolo stesso ed all'esito di operazioni meramente aritmetiche (vd. ex multis: Cass. 5/02/2011, n. 2816). Come da questa stessa Sezione affermato in analoga fattispecie, pronunciando nella medesima camera di consiglio sul ricorso n. 16680/2016, la necessità di continui esborsi per l'istruzione, in rapporto alla tipologia della scuola, pubblica o privata, al grado della scuola o istituzione superiore o universitaria frequentata, e, ancora, per prestazioni mediche, generiche o specialistiche – rispetto alle quali la variabilità tocca soltanto la misura e l'entità, rispetto all'incidenza sullo stato di piena salute, e tanto nella normalità del ricorso alle prime anche per controlli periodici – non rientra nella nozione di straordinarietà intesa nella ristretta accezione di eccezionalità ed imprevedibilità. Le spese mediche e scolastiche da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie routinarie sono quegli esborsi (per l'acquisto di occhiali;
per visite specialistiche di controllo;
per pagamento di tasse scolastiche) che pur non ricompresi nell'assegno fisso periodico di mantenimento tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicchè esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all'an (in tal senso: Cass. 23/05/2011 n. 11316, in motivazione, parr. 4.1-4.4). Siffatte spese, che nella sostanza finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento possono essere richieste, tuttavia, quale parte “non fissa” del primo di cui condividono la natura, in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che, per ciò, insorga la necessità di fare accertare, nuovamente in sede giudiziale poi un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione. Quanto alle cd. “spese straordinarie” intese come categoria residuale ed onnicomprensiva (così: Cass. n. 11316 cit., ibidem), che non condivide delle precedenti il carattere di prevedibilità, questa Corte di cassazione ha poi chiarito che, tali devono intendersi quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli e la cui sussistenza giustifica, per ciò stesso, un accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita azione. La ratio che sostiene la non ricomprensione delle stesse nell'ammontare dell'assegno fisso in via forfettaria posto a carico di uno de genitori è il contrasto che altrimenti si realizzerebbe con il principio di proporzionalità ed adeguatezza del mantenimento sancito dall'articolo 337-ter C.C., comma 4, n. 4 ed il rischio di un grave nocumento per il figlio che potrebbe essere privato di cure necessarie o di altri indispensabili apporti, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno “cumulativo” (nel regime definito dall'articolo 155 C.C., in tal senso: Cass. 08/06/2012 n. 9372; Cass. 23/01/2020 n. 1562) …»;
ed ancora, in tema, va rilevato, quanto alla necessità o meno d'un preventivo consenso del genitore non collocatario, che noto è il principio (da ultimo enunciato da Cass. Sez. I, n. 5059 del 24/2/2021, in sede di separazione coniugale e per spese imprevedibili o eccezionali, ma comunque analogicamente applicabile al caso oggi in riesame) secondo cui:
«… non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (cfr. Cass. 16175 del 2015, 19607 del 2011). Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, la valutazione dell'esistenza in concreto dei motivi di dissenso spetta al giudice di merito, il quale è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante una valutazione improntata alla commisurazione dell'entità delle stesse rispetto all'utilità per il figlio e alla sostenibilità in relazione alle condizioni economiche dei genitori. Nella specie, la Corte territoriale ha diffusamente argomentato – con apprezzamento di fatto incensurabile in Co sede di legittimità – in ordine sia all'effettività delle spese sostenute dalla ia all'infondatezza delle ragioni di dissenso, fatte valere dall'opponente, rispetto alle decisioni di iscrivere i figli a scuole private e di sottoporli a visite mediche private, tenendo conto sia delle abitudini precedenti della famiglia e dei genitori nell'educazione dei figli, sia dell'agiato tenore di vita della famiglia (che è parametro previsto dall'art. 155 C.C., comma 4, n. 2 e, ora, art. 337 ter C.C., comma 4, n. 2). Ciò consente di ritenere che il ricorrente non sia stato estraneo alle suddette decisioni, seppure le si consideri come integranti quelle “di maggiore interesse” per i figli, rispetto alle quali ciascuno dei coniugi ha diritto di intervenire, a norma dell'art. 155 C.C., comma 3, (oggi art. 337-ter C.C.) (cfr. Cass. 15240 del 2018) …»;
il principio individuato dalla Corte di legittimità per regolare ruoli e funzioni dei genitori rispetto alle cd. spese straordinarie è dunque che in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza di preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne comunque l'effettiva rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare (Cass., n. 14564/2023). Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta infatti al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (Cass., n. 16175/2015; Cass., n. 5059/2021). In ogni caso, per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese (nella specie, relative all'iscrizione ad un corso sportivo ed all'attività scoutistica) effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia (Cass., n. 2467/2016; Cass. civ. n. 9392/2025);
sicché, considerato che:
come sottolineato dal primo Decidente: le terapie praticate rientravano nell'ambito di un intervento terapeutico certamente necessario per risolvere i problemi odontoiatrici del figlio
; mentre la frequenza di un istituto scolastico privato appariva funzionale al Per_1 conseguimento di un titolo di studio che avrebbe potuto giovare al figlio per il Persona_2 suo inserimento nel mondo del lavoro;
non si ravvisa alcun malgoverno dei superiori principi da parte del primo Giudice in parte qua.
Quanto, poi, alla sostenibilità economica di tali spese, appare assorbente la considerazione che:
alla luce delle deposizioni dei testi escussi (id est, dei due figli della coppia genitoriale ina argomento) e delle concordanti risultanze dell'audizione in interrogatorio della
, come del resto avvertito dal Giudice a quo: CP_1
il era stato consultato sia con riferimento alle terapie programmate Pt_1 per sia con riferimento al percorso scolastico di , ed Per_1 Persona_2 aveva dato il suo assenso;
sebbene il medesimo di professione fosse bidello (la sola busta paga esibita, risalente al 2021, dà notizia di circa euro 840 mensili di reddito), la controparte era amministratrice di condominio;
donde la presumibile sufficiente redditività del nucleo a far fronte agli esborsi dalle superiori causali derivanti;
non sono stati acquisiti aliunde elementi da cui inferire l'inattendibilità dei deponenti tutti (sospettabili di dubbia terzietà esclusivamente per la maggior frequenza d'interazione con la , quale loro collocataria); CP_1
risultando gli esborsi di lite essere avvenuti e non equivalenti a spesa routinaria ma neppure connotati da eccezionalità o imprevedibilità;
va riconosciuto che il diritto al loro rimborso era (ed è) innegabile in quanto spesa comunque oggettivamente “straordinaria” – nel senso di esulante dalla parte fissa e forfettizzata del mantenimento ordinario della prole già liquidata (come rettamente ravvisato dal primo Giudice); donde il rigetto dei superiori profili del motivo di gravame in riesame.
*
Consegue alla superiore soccombenza la condanna della parte appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – nei termini seguenti:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00
fase decisionale, valore medio: € 1.911,00 spese generali (15% sul totale) € 733,20 totale € 5.621,20;
poi dimidiato ad euro 2.810,60 come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo, attesane la marginalità;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della ben limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_2 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 7.8.2017 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina–Sezione Prima–Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 749 in data 29.4.2022 nel procedimento già iscritto al n. 5349 /2019 RGAC;
appello proposto da:
Parte_1 nei confronti di:
Controparte_1 così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 2.860,10 per onorario oltre accessori come per legge;
3) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)