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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 9228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9228 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 23/9/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 36925/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. PARINI ENZO Parte_1
OPPONENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. SASSOLI DELLA ROSA ROBERTA
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 20.11.2023, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4896/2023, depositato in data 20.8.2023, con il quale questo Tribunale gli ha ordinato di pagare, in favore di Controparte_1
, la somma di € 90.583,58 a titolo di contributi
[...] soggettivi minimi per gli anni dal 2016 al 2018, contributi soggettivi e integrativi in autoliquidazione per gli anni dal 2015 al 2018, contributi di maternità per gli anni dal 2016 al 2018, sanzioni per omesso versamento
1 ed interessi per gli anni dal 2015 al 2018, oltre accessori come per legge, spese e competenze del giudizio monitorio. L'opponente ha eccepito la inammissibilità del procedimento monitorio in ragione della propria ammissione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 231-252, L. 197/2022, c.d. rottamazione-quater, in seguito a specifica istanza del 7.3.2023. È stato precisato che l'istanza aveva ad oggetto le seguenti cartelle di pagamento:
1 - 097 2013 0101102743000, carico di €. 10.092,72
2 - 097 2014 0296332568000, carico di €. 11.990,38
3 - 097 2016 0219686479000, carico di €. 29.689,23
4 - 097 2019 0025965408000, carico di €. 3.879,15
5 - 097 2020 0029558221000, carico di €. 45.546,12,
6 - 097 2021 0032409256000, carico di €. 21.044,48, per un importo complessivo corrispondente a quello dell'ingiunzione opposta con conseguente illegittima duplicazione del titolo esecutivo. Per queste ragioni, l'opponente ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo. Instaurato ritualmente il contraddittorio, Controparte_1 si è costituita in giudizio facendo rilevare quanto
[...] segue:
- le irregolarità contributive che hanno giustificato la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo sono state contestate all'avv. a mezzo posta elettronica certificata, con nota Parte_1 ricevuta in data 14.2.2022 che si allega;
- al contrario, gli importi cui si fa riferimento in ricorso, iscritti nei ruoli 2012, 2014, 2016, 2018, 2019 e 2020 “non concernono la contribuzione di cui al decreto ingiuntivo opposto che riguarda gli anni 2016 – 2018 nonché le eccedenze dei contributi soggettivi ed integrativo del 2015” ma la contribuzione dal 2006 al 2014, oltre i contributi minimi soggettivo, integrativo e di maternità del 2015;
- peraltro, i contributi in questione sono tutti successivi all'entrata in vigore della L. 247/2012 (2/2/2013) sicché trova, pacificamente, per essi applicazione il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 19 L. 576/1980 che, allo stato, non risulta decorso. Quindi, la ha chiesto rigettarsi l'opposizione e confermarsi il CP_1 decreto ingiuntivo opposto. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
2 Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito specificati. L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4896/2023, depositato in data 20.8.2023, si fonda sull'avvenuta presentazione di un'istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 231-252, L. 197/2022, c.d. rottamazione-quater, per i medesimi contributi presuntivamente omessi e, dunque, sul rischio di una duplicazione del titolo esecutivo. Ciò premesso, risultano dal fasc. di parte opponente:
- la ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 231-252, L. 197/2022, c.d. rottamazione-quater, per i carichi di cui alle cartelle/avvisi nn. 09720130101102743000, 09720140296332568000, 09720160219686479000, 09720190025965408000, 09720200029558221000 e 09720210032409256000, presentata in data 7.3.2023 (all. 3);
- la comunicazione delle somme dovute da parte dell' CP_2
per complessivi 92.747,56 euro, datata 25.7.2023, con
[...] allegati elenco dei documenti/carichi e moduli di pagamento precompilati (all. 2). Va dato conto del fatto che, all'udienza di prima comparizione delle parti, il 5.3.2024, il procuratore di parte opponente ha chiesto di essere autorizzato alla produzione di “domanda di rateazione delle somme dovute inoltrata alla e Controparte_1 successiva all'introduzione del giudizio”. La domanda fa riferimento alla “nota del 29-11-2023 anno di riferimento 2019-2020” della e reca la data del 7.2.2024. CP_1
Va dato conto, ancora, del fatto che parte opponente ha depositato, in data 14.6.2024, una “MEMORIA CONCLUSIONALE” non autorizzata lamentando la genericità del ricorso per decreto ingiuntivo, l'insufficienza del riferimento, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, all'attestazione di credito e l'intervenuta “prescrizione (o decadenza)” dei crediti perché non tempestivamente iscritti a ruolo.
1. Intanto, è opportuno chiarire sin da subito che il ricorso si basa sull'adesione da parte del contribuente alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 231-252, L. 197/2022, c.d. rottamazione-quater. Si tratta di una misura introdotta dalla legge di bilancio per l'anno finanziario 2023 con riguardo ai “carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”. Si dà al debitore interessato la possibilità di estinguere i propri debiti senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e somme maturate a titolo di aggio.
3 La legge prevede che il debitore manifesti all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo un'apposita dichiarazione nei tempi previsti e con modalità eslusivamente telematica scegliendo, altresì, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto di diciotto rate (comma 235). Nella dichiarazione, il debitore “indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice”; l'estinzione del giudizio è subordinata, poi, all'“effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti” (comma 236). Così riassunta nei suoi termini essenziali la disciplina relativa, a fronte della dichiarazione di adesione alla c.d. rottamazione-quater prodotta, il Tribunale, con ordinanza del 10.9.2024, ha onerato la parte opponente di produrre documentazione “da cui si evinca, come sostenuto…, che i carichi contenuti nelle cartelle di pagamento…, oggetto della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata…, corrispondano esattamente ai contributi oggetto del decreto ingiuntivo opposto…”. Dalla documentazione depositata in data 10.12.2014, consistente nella stampa dall'area riservata “Cittadini e Imprese” del sito web dell'
[...] della posizione debitoria dell'interessato, risulta, al CP_2 contrario di quanto sostenuto:
- che la cartella n. 09720130101102743000 riporti contributi relativi agli anni 2006 e 2009;
- che la cartella n. 09720140296332568000 riporti, oltre a contributi di natura diversa, contributi previdenziali relativi agli anni 2010, 2012 e 2013;
- che la cartella n. 09720160219686479000 riporti, oltre a contributi di natura diversa, contributi previdenziali relativi all'anno 2011;
- che la cartella n. 09720190025965408000 riporti, oltre a contributi di natura diversa, contributi previdenziali relativi all'anno 2014;
- che la cartella n. 09720200029558221000 riporti contributi previdenziali relativi agli anni 2012, 2013 e 2015;
- che la cartella n. 09720210032409256000 riporti contributi previdenziali relativi all'anno 2014.
4 Ne discende, tenuto conto degli anni a cui si riferiscono i contributi richiesti, che l'unica potenziale duplicazione con il decreto ingiuntivo riguardi la cartella n. 09720200029558221000 la quale, come si è visto, riporta, fra gli altri, contributi dovuti per l'anno 2015. Tuttavia, dall'esame della suddetta, appare subito chiaro che si tratti del “CONTRIB. SOGGETTIVO MINIMO” per € 2.810,00, del “CONTRIB. DI MATERNITÀ” per € 131,00 e del “CONTRIB. INTEGRATIVO MINIMO” per € 710,00 laddove i contributi richiesti con il decreto ingiuntivo per l'anno in questione sono i contributi soggettivo e integrativo dovuti in sede di autoliquidazione in percentuale pari, rispettivamente, al 14% del reddito professionale ed al 4% del volume di affari ai fini IVA comunicati con modello 5/2016 trasmesso dal professionista in data 20.7.2016 (si veda, in dettaglio, l'attestazione di credito in all. 3 al fasc. monitorio). Si può, allora, concludere che i contributi di cui al ricorso per decreto ingiuntivo siano estranei alla dichiarazione di adesione alla c.d. rottamazione-quater e che, pertanto, l'eccezione sollevata con il ricorso sia inconferente.
2. Diversa dalla dichiarazione di adesione di cui s'è detto è, evidentemente, la “rateazione” domandata dal in corso di giudizio, il 7.2.2024, Pt_1 peraltro priva di sufficiente specificazione.
3. I crediti contributivi oggetto del presente giudizio sono idoneamente supportati dalla prova consistente nell'attestazione di credito in all. 3 al fasc. monitorio (idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, comma 2, c.p.c.) come integrata dalla nota di contestazione delle irregolarità dettagliatamente evidenziate nella medesima e trasmessa dalla a mezzo posta elettronica certificata, CP_1 nota che l'avv. ha ricevuto in data 14.2.2022 (vd. la ricevuta Pt_1 relativa in all.
3.12 al fasc. monitorio). Nessun elemento è stato addotto dall'interessato al fine di provare che i contributi non erano dovuti in tutto o in parte o erano stati pagati. Si condivide, inoltre, il rilievo della la quale sottolinea come i CP_1 contributi de quibus siano “tutti inerenti ad annualità (2015-2018) successive all'entrata in vigore della L. 247/2012 (02/02/2013)” sicché
“trova, pacificamente, applicazione il termine di prescrizione decennaleche, allo stato, non risulta decorso” (così, a pg. 12 della memoria difensiva). In proposito, è opportuno ricordare, sia pur brevemente, che nella materia trattata l'art. 19, comma 1, L. 576/1980 fissava in dieci anni il termine di prescrizione (“La prescrizione dei contributi dovuti alla CP_1
e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni”).
5 Su tale disciplina ha inciso l'art. 3, comma 9, L. 335/1995 che ha fissato in cinque anni il termine di prescrizione (vd. Cass. 18698/2007; sull'applicabilità di tale disciplina anche alla Controparte_1
, non essendovi dubbio trattarsi di “gestione pensionistica
[...] obbligatoria”, vd., anche, Cass. 5622/2006). Il termine di prescrizione decennale è stato reintrodotto per effetto dell'art. 66 L. 247/2012 secondo cui “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
” e si è chiarito che nella Controparte_1 norma “non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995” sicché essa va applicata “unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (Cass. 6729/2013). Alla luce di tale ultima precisazione, tenuto conto:
- del fatto che i contributi oggetto di causa si riferiscono agli anni dal 2015 al 2018, successivi pertanto all'entrata in vigore della L. 247/2012 (2.2.2013), con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale;
- del dies a quo della prescrizione decennale, riconducibile al momento della data di trasmissione alla della prevista CP_1 comunicazione annuale dei redditi (Cass. 9113/2007; vd., anche, Cass. ord. 6259/2011), e, dunque, con riferimento all'anno più risalente, il 2015, dell'avvenuta trasmissione del Modello 5/2016 in data 20.7.2016, è evidente che nessuna prescrizione può dirsi maturata.
***
Per tutto quanto esposto, consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 4896/2023, depositato in data 20.8.2023. Le spese del giudizio, inclusa la fase monitoria, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella somma complessiva di € 7.000,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
6 - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4896/2023, depositato in data 20.8.2023;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, delle spese del giudizio, che liquida, inclusa la fase monitoria, nella somma complessiva di € 7.000,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022.
Così deciso in Roma il 23/9/2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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